Sentenza 31 maggio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. I, sentenza 31/05/2023, n. 1814 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 1814 |
| Data del deposito : | 31 maggio 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 31/05/2023
N. 01814/2023 REG.PROV.COLL.
N. 02585/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2585 del 2015, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonino Criscì e Andrea Fiore, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e con domicilio fisico eletto presso lo studio dell’avv. Gaetano Terracchio in Palermo, via L. Ariosto, n. 28;
contro
- l’Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana e la Soprintendenza beni culturali ed ambientali per la provincia di -OMISSIS-, in persona dei rispettivi rappresentanti legale pro tempore, rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, con domicilio fisico in Palermo, via Valerio Villareale, n. 6;
per l'annullamento
- del D.D.S. n. -OMISSIS- del 1° aprile 2015, del Dipartimento regionale dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana, trasmesso con nota prot. n. -OMISSIS- del 5 maggio 2015, con il quale è stato ingiunto, ai sensi dell'art. 167 del D.Lgs. n. 42/2004, il pagamento dell'indennità risarcitoria per il danno arrecato al paesaggio con la realizzazione di opere abusive, quantificata in € 12.514,28;
- della nota n. -OMISSIS-del 20 febbraio 1996, nella parte in cui la Soprintendenza BB.CC. di -OMISSIS-, esprimendo parere favorevole sul progetto in sanatoria delle opere di che trattasi, ne ha subordinato il mantenimento "al pagamento dell'indennità pecuniaria ai sensi dell'art. 15 della Legge n. 1497/1939, oggi art. 167 del D. Lgs n. 42/2004, come sostituto dell'art. 27 del D. Lgs. n. 157/2006";
- ove occorra della scheda prot. n. -OMISSIS- del 31 ottobre 2014, relativa all'applicazione da parte della Soprintendenza BB.CC. di -OMISSIS- dell'indennità pecuniaria ex art. 167 del D. Lgs. n. 42/2004;
- della nota, dell'Assessorato Beni Culturali della Regione Siciliana, n. -OMISSIS- del 15 marzo 2005;
- di ogni atto presupposto, connesso e consequenziale,
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti l’atto di costituzione in giudizio e la documentazione depositati dall’Amministrazione intimata;
Viste le memorie difensive e di replica;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore il Cons. Anna Pignataro;
Nessun difensore presente nell’udienza pubblica a distanza, ai sensi dell’art. 87, comma 4 bis, cod. proc. amm., del 29 marzo 2023, così come specificato nel verbale.
FATTO
Con ricorso notificato in data 16 luglio 2015 e depositato il 10 settembre successivo, il ricorrente in epigrafe, in qualità di proprietario di un fabbricato adibito a civile abitazione a tre elevazioni fuori terra sito in -OMISSIS-, ha chiesto l’annullamento del D.D.S. n. -OMISSIS- dell'1 aprile 2015, del Dipartimento regionale dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana, trasmesso con nota prot. n. -OMISSIS- del 5 maggio 2015, notificatagli il successivo 11 maggio 2015, concernente il pagamento dell'indennità risarcitoria, ai sensi dell'art. 167 del D. Lgs. n. 42/2004, per il danno arrecato al paesaggio con la realizzazione delle opere abusive specificate nel decreto in oggetto, quantificata in Euro 12.514,28.
Per tali opere abusive, in data 28 maggio 2013, il Comune di -OMISSIS- ha rilasciato la concessione edilizia in sanatoria n. -OMISSIS-.
Il ricorrente ha dedotto l’illegittimità dei provvedimenti impugnati per i motivi di:
I. Decadenza. Violazione art. 14 legge n. 689/1981;
II. Prescrizione. Violazione art. 28 legge n. 689/1981;
III. Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 17 1.r. n. 4/2003 e dell'art. 167 co. 5 D. Lgs. n. 42/2004. Difetto di motivazione. Eccesso di potere per travisamento dei presupposti;
IV. Violazione dell’art. 7 e 21 ter della legge 241/90 .
In data 14 settembre 2015, si è costituita in giudizio l’Avvocatura dello Stato per l’Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana e per la Soprintendenza beni culturali ed ambientali per la provincia di -OMISSIS-.
In data 3 ottobre 2015, il ricorrente ha rinunciato alla domanda cautelare.
Con memoria del 22 ottobre 2022, il ricorrente ha insistito per l’accoglimento del ricorso.
Con memoria del 2 febbraio 2023, l’Amministrazione resistente ha chiesto il rigetto del ricorso in quanto infondato.
In data 8 marzo 2023, il ricorrente ha replicato con memoria.
Alla pubblica udienza del 29 marzo 2023, la causa è stata posta in decisione.
DIRITTO
Il ricorso è infondato.
Con il primo motivo, il ricorrente asserisce la violazione dell’art. 14 della l. n. 689/1981 per mancato rispetto del termine decadenziale di 90 giorni dall’accertamento per l’emanazione della sanzione pecuniaria, il cui dies a quo andrebbe individuato nella data di rilascio del nulla osta paesaggistico.
Il motivo è infondato: è sufficiente richiamare il parere del C.G.A. n. 372/2022, secondo cui “ L’art. 14 della l. n. 689 del 1981 non è applicabile ai procedimenti sanzionatori per violazione delle norme a tutela del paesaggio, oggetto della disciplina speciale dettata dall’art. 167 del d.lgs. n. 157 del 2006 .
2. Con il secondo motivo, il ricorrente sostiene che l’indennità richiesta sarebbe prescritta, con conseguente violazione dell’art. 28 della l. n. 689/1981.
A suo dire, il dies a quo della prescrizione quinquennale coinciderebbe con il giorno 20 aprile 2009, data di comunicazione del parere favorevole della Commissione edilizia comunale, e non con la data di rilascio della concessione edilizia in sanatoria da parte del Comune di -OMISSIS-, avvenuto il 10 maggio 2013; conseguentemente, il termine prescrizionale sarebbe ampiamente decorso il giorno 11 maggio 2015 (data di notifica della sanzione paesaggistica ambientale impugnata); in ogni caso, la prescrizione sarebbe maturata essendo decorsi oltre cinque anni fra l'accertamento della compatibilità paesaggistica da parte della Soprintendenza competente (datata 1996) e gli atti impugnati (datati 2015).
La censura è infondata poiché il termine prescrizionale non decorre dal momento del rilascio del nulla osta paesaggistico (1996) né da quello del parere favorevole della commissione edilizia comunale del 20 aprile 2009, bensì dal rilascio della concessione edilizia avvenuta il 10 maggio 2013.
Con riferimento al dies a quo della prescrizione è consolidato in giurisprudenza l’orientamento secondo il quale “ gli illeciti in materia urbanistica, edilizia e paesaggistica, ove consistano nella realizzazione di opere senza le prescritte concessioni e autorizzazioni, hanno carattere di illeciti permanenti, con la conseguenza che commissione degli stessi, protratta nel tempo, viene meno solo con il cessare della situazione di illiceità, vale a dire con il conseguimento delle prescritte autorizzazioni.
Sul punto, deve precisarsi – in continuità con l’orientamento anche del Giudice di appello – che la permanenza della condotta illecita cessa non già con il rilascio del provvedimento autorizzatorio (nella specie, il nulla osta rilasciato dalla Soprintendenza), ma solo a seguito del rilascio della concessione edilizia in sanatoria da parte dell’ente locale (T.A.R. Sicilia n. 3214/2022) ” (TAR Palermo, 28/02/2023, n. 642).
Con la terza censura il ricorrente contesta, presumibilmente, il difetto di motivazione nonché l’eccesso di potere per travisamento dei presupposti nell’applicazione dell’art. 167, comma 5, d.lgs. n. 42 del 2004.
A prescindere dalla poco comprensibile, e non specifica, stesura della censura che non consente al Collegio un valido scrutinio della doglianza, ai limiti della sua stessa ammissibilità ai sensi dell’art. 40, comma 2, del c.p.a., deve osservarsi che il motivo apparirebbe comunque infondato alla stregua del consolidato orientamento da ultimo espresso dal C.G.A. con la sentenza 29 dicembre 2021, n. 1086 (v. punto 3.3) alla cui motivazione per dovere di sinteticità si rinvia.
Il quarto motivo di ricorso è parimenti infondato.
L’irrogazione dell’indennità pecuniaria ex art. 167 d.lgs. n. 42/2004 costituisce l’atto finale di un complesso procedimento, da attivarsi su iniziativa di parte, e volto all’accertamento della conformità paesaggistica ex comma 4 dell’art. 167, per il quale non sussistono gli obblighi di cui agli artt. 7 – 8 della L.n. 241/1990.
La Sezione aveva peraltro già affrontato la questione: “ Anche la censura relativa alla mancata comunicazione dell’avvio del procedimento non appare meritevole di positiva valutazione, in quanto il procedimento per la comminatoria della sanzione ex art. 167, comma 5, del d.lgs. n. 42 del 2004 è un procedimento avviato ad istanza di parte (istanza di sanatoria edilizia), sicché, secondo la prevalente giurisprudenza (cfr. Cons. Stato, Sez. IV., 17 settembre 2013, n. 4631; T.A.R. Calabria, Catanzaro, 22 luglio 2013, n. 799), l'Amministrazione non è tenuta a comunicare l'avvio del procedimento di irrogazione della sanzione ambientale” (sentenza n. 212 del 24 gennaio 2020).
Così come, attesa la natura vincolata dell’azione dell’amministrazione nella materia de qua , trova applicazione l’art. 21-octies, comma 2, della L. n. 241/90, secondo cui: “Non è annullabile il provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti qualora, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato. Il provvedimento amministrativo non è comunque annullabile per mancata comunicazione dell'avvio del procedimento qualora l'amministrazione dimostri in giudizio che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato” ( cfr. T.A.R. Sicilia Palermo Sez. I, 28/11/2022, n. 3381; id. 4-09-2020, n. 1830; C.G.A. 18.03.2022, n. 318).
L’ultimo motivo - con il quale il ricorrente si duole del fatto che l’Assessorato avrebbe imposto una sanzione senza indicare il criterio in base al quale sarebbe stata compiuta la ponderazione comparativa tra danno arrecato e profitto conseguito e, in ogni caso, non avrebbe tenuto conto del concetto di lievità del pregiudizio arrecato - è infondato.
Secondo la giurisprudenza, anche di questo TAR, la natura riparatoria dell’indennità in parola “prescinde dalla sussistenza effettiva di un danno ambientale ed è collegata alla mera realizzazione di opere abusive in presenza di vincolo paesaggistico: essa, in ipotesi, è dovuta sia in caso di illeciti sostanziali (comportanti una compromissione dell'integrità paesaggistica), sia in caso di illeciti formali, contraddistinti dalla violazione dell'obbligo di conseguire l'autorizzazione preventiva a fronte di intervento compatibile con il contesto paesaggistico protetto” (cfr. Tar Palermo, Sezione I, 28/11/2022, n. 3381; id. 20 luglio 2020, n. 1473).
Per le ragioni esposte, il ricorso è infondato e va rigettato, con salvezza degli atti impugnati.
Le spese seguono come di regola la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta, con salvezza degli atti impugnati.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio a favore dell’amministrazione regionale resistente che liquida in € 2.000,00 (euro duemila/00) oltre accessori di legge se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 29 marzo 2023 con l'intervento dei magistrati:
Aurora Lento, Presidente
Anna Pignataro, Consigliere, Estensore
Francesco Mulieri, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Anna Pignataro | Aurora Lento |
IL SEGRETARIO