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Sentenza 21 luglio 2025
Sentenza 21 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 21/07/2025, n. 814 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 814 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Catanzaro
Sezione Prima Civile
Riunita in camera di Consiglio da remoto e composta dai seguenti magistrati:
1) Dott.ssa Adele Foresta Presidente rel.
2) Dott. Giuseppe Perri Consigliere
3) Dott.ssa Alessandra Petrolo Consigliere ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al n. 1623 del ruolo generale contenzioso ordinario dell'anno 2024 trattenuta in decisione all'udienza del 22 maggio 2025, sostituita con il deposito di note di trattazione ex art. 127-ter c.p.c., giusta decreto del
Presidente di Sezione in data 11 aprile 2025, vertente
TRA
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv. RT C.F._1
Nicolina Perri, in forza di procura da intendersi rilasciata in calce al ricorso introduttivo;
- APPELLANTE =
CONTRO
(c.f. ), rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._2 dall'Avv. Magda Mellea, come da procura da intendersi rilasciata in calce alla comparsa di costituzione nel presente grado;
- APPELLATA =
Con l'intervento della Procura generale presso la Corte di appello di Catanzaro.
Sulle seguenti conclusioni: per l'appellante rassegnate nelle note di trattazione per l'udienza del 22.5.2025: “Voglia la Ecc.ma Corte D'Appello di Catanzaro, in riforma parziale della sentenza di primo
1 grado n. 1672/2024 emessa in data 19.07.2024, disporre la revoca del mantenimento con decorrenza dal gennaio 2023, data dell'intervenuta indipendenza economica, o quantomeno dalla data della domanda di primo grado. In subordine disporre che le somme di mantenimento di non corrisposte da gennaio 2023, data della Per_1 intervenuta indipendenza economica, e fino al gennaio 2024, data della revoca disposta dal Tribunale, non sono comunque dovute”.
Per l'appellata, rassegnate nelle note di trattazione per l'udienza del 22.5.2025: “1.
Rigettare il ricorso in appello proposto dal Sig. ;
2. Conferma la RT sentenza n. 1672 emessa dal Tribunale di Catanzaro in data 19.07.2024 e pubblicata in data 29.08.2024; 3. Per l'effetto confermare la revoca dell'assegno posto a carico di
a titolo di contributo al mantenimento del figlio con effetto RT Per_1 dall'ordinanza di adozione dei provvedimenti provvisori ed urgenti del 10.01.2024, per come statuito nell'impugnata sentenza;
4. In via subordinata, nella denegata ma impossibile ipotesi di mancato accoglimento delle conclusioni precedenti, disporre che la sospensione dell'obbligo di corrispondere l'assegno di mantenimento abbia decorrenza dal momento della proposizione della domanda (giugno 2023); 5.
Condannare l'odierno appellante ai sensi dell'art. 96 c.p.c. per le causali in narrativa;
6. Conseguenziale condanna alle spese da distrarsi in favore del procuratore antistatario” del Procuratore Generale: “Si chiede il rigetto dell'appello per le somme corrisposte, a titolo di assegno di mantenimento, da gennaio 2023 a gennaio 2024 in favore del figlio
, maggiorenne, per l'intervenuta indipendenza economica nel gennaio Persona_2
2023”.
PREMESSA IN FATTO
Per quanto nella presenta sede rileva si premette che con ricorso depositato il
23.06.2024, adiva il Tribunale di Catanzaro per chiedere la modifica RT delle condizioni di divorzio contenute nella sentenza n. 1096/2021, emessa dal
Tribunale di Catanzaro in data 09.06.2021, pronunciata nel contraddittorio con la ex coniuge Esponeva, in particolare, il mutamento delle Controparte_1 condizioni economiche sia della resistente che del figlio;
deduceva, infatti, Per_1 che risultava allo stato impiegata con contratto continuativo part-time Controparte_1 come operatrice socio-sanitaria presso la struttura “Salus Mentis”, in Sellia Marina,
2 mentre il figlio aveva raggiunto la propria indipendenza economica, Persona_2 essendo stato assunto in data 05.01.2023, con contratto triennale, presso la People s.r.l., con sede in Via Nausicaa, a Montepaone (CZ), percependo uno stipendio lordo mensile pari ad euro 1.123,32, come da documentazione depositata in atti. Dava conto anche della propria deteriore situazione economica e concludeva chiedendo, tra l'altro, la revoca dell'assegno di mantenimento per il figlio sin dal mese di gennaio Per_1
2023, data dell'assunzione del ragazzo presso la People s.r.l. (così veniva precisata la domanda nelle memorie ex art. 473-bis.17 c.p.c.).
Si costituiva ritualmente la resistente opponendosi all'accoglimento della CP_1 domanda, deducendo, quanto in particolare al figlio , che questi fosse Per_1 disoccupato.
Nel corso del giudizio, in sede di audizione delle parti, la resistente rappresentava che il figlio era stato reclutato, nel mese di novembre 2023, presso la Marina Per_1
Militare, essendo, solo da tale data, divenuto economicamente autosufficiente.
All'esito dell'istruttoria, il Tribunale di Catanzaro, con sentenza n. 1672/2024, pubblicata il 29/08/2024, revocava il contributo, posto a carico del al Pt_1 mantenimento del figlio maggiorenne , divenuto economicamente Per_1 autosufficiente, , in motivazione, che la revoca andava fatta decorrere dalla Per_3 data di emanazione dei provvedimenti provvisori ex art. 473-bis.22 c.p.c. e, quindi, da gennaio 2024.
A sostegno di tale capo della pronuncia il Tribunale – rilevato che, per ammissione della stessa resistente, il figlio era stato reclutato nella Marina Militare, per un Per_1 periodo di almeno 36 mesi e che l'acquisto dell'indipendenza economica non era escluso dal carattere temporaneo dell'impiego – riteneva «di aderire all'orientamento della Suprema Corte la quale “il carattere sostanzialmente alimentare dell'assegno di mantenimento a favore del figlio maggiorenne comporta che la normale retroattività della statuizione giudiziale di riduzione al momento della domanda vada contemperata con i principi di irripetibilità, impignorabilità e non compensabilità di dette prestazioni, sicché la parte che abbia già ricevuto, per ogni singolo periodo, le prestazioni previste dalla sentenza di separazione non può essere costretta a restituirle, né può vedersi opporre in compensazione, per qualsivoglia ragione di credito, quanto ricevuto a tale titolo, mentre ove il soggetto obbligato non abbia ancora corrisposto le somme dovute,
3 per tutti i periodi pregressi, tali prestazioni non sono più dovute in base al provvedimento di modificazione delle condizioni di separazione” (Cass. Ordinanza n.
13609 del 04/07/2016)», traendone la conseguenza per cui «data la sopraggiunta indipendenza economica del figlio maggiorenne deve essere revocato Per_1
l'assegno di mantenimento disposto a suo favore posto a carico del ricorrente, con effetto dall'ordinanza di adozione dei provvedimenti provvisori ed urgenti del
10.01.2024».
Avverso tale capo della sentenza ha proposto appello , deducendo: RT
- l'erroneità e l'illogicità della motivazione: il Tribunale, pur avendo dato atto che il ricorrente aveva dedotto l'intervenuta assunzione del figlio sin dal Per_1 gennaio 2023, come da documentazione depositata, non avrebbe correttamente valutato il fatto nell'individuare la decorrenza della revoca del mantenimento, anche in ragione della malafede della resistente, che aveva pervicacemente negato in giudizio la citata circostanza;
- l'erronea applicazione del principio di diritto ed erronea statuizione in punto di decorrenza della revoca del mantenimento: il Tribunale non avrebbe fatto corretta applicazione del principio di diritto desumibile da Cass. 13609/2016 dal medesimo giudice richiamato;
- l'omessa statuizione nel dispositivo della data di decorrenza della revoca del mantenimento: nel dispositivo della pronuncia “il Tribunale avrebbe dovuto esplicitare la decorrenza dal gennaio 2023 o, in subordine, in applicazione del principio di diritto al quale ha aderito e su cui ha fondato il proprio convincimento, precisare che nulla è dovuto dal gennaio 2023 e fino al gennaio, così da evitare di creare dubbi di interpretazione e di esporre l'odierno appellante ad indebite pretese da parte dell'appellata”.
Ha concluso nei termini sopra riportati.
Ha resistito con comparsa argomentando in ordine Controparte_1 all'infondatezza dell'avversa iniziativa processuale, della quale ha chiesto la reiezione, concludendo in conformità.
Il p.m. ha chiesto la conferma della sentenza impugnata.
All'udienza camerale del 22 maggio 2025, sostituita ex art. 127 ter c.p.c. con il deposito di note scritte, la causa è stata trattenuta in decisione.
4 MOTIVI DELLA DECISIONE
I tre motivi di appello articolati nel ricorso introduttivo attingono il medesimo capo della pronuncia gravata, sia pure riguardato da diversi angoli visuali, ossia il capo relativo alla decorrenza della revoca dell'obbligo, posto a carico del di Pt_1 contribuire al mantenimento del figlio . I motivi, quindi, saranno scrutinati Per_1 congiuntamente.
L'appello è solo parzialmente fondato.
Costituisce principio generale del sistema processuale quello per cui gli effetti della pronuncia di accoglimento della domanda retroagiscono, di regola, al momento della domanda stessa. Il principio assolve alla funzione, per un verso, di evitare che la durata del processo pregiudichi la parte che ne risulti, infine, vittoriosa e, per altro verso, di evitare che gli effetti della pronuncia si producano anche in rapporto ad un tempo in cui l'interessato non si sia attivato per ottenere il riconoscimento del proprio diritto.
Simile principio generale, in tema di oneri economici legati ai rapporti familiari e, in particolare, in tema di assegno di mantenimento (per il coniuge o per i figli), è stato declinato dalla giurisprudenza di legittimità nei seguenti termini: “In ogni ipotesi di riduzione del contributo al mantenimento del figlio a carico del genitore, sulla base di una diversa valutazione, per il passato (e non quindi alla luce di fatti sopravvenuti, i cui effetti operano, di regola, dal momento in cui essi si verificano e viene avanzata domanda), dei fatti già posti a base dei provvedimenti provvisori adottati, è esclusa la ripetibilità della prestazione economica eseguita;
il diritto di ritenere quanto è stato pagato, tuttavia, non opera nell'ipotesi in cui sia accertata l'insussistenza "ab origine", quanto al figlio maggiorenne, dei presupposti per il versamento e sia disposta la riduzione o la revoca del contributo, con decorrenza di regola collegata alla domanda di revisione o, motivatamente, da un periodo successivo” (Cass. n. 10974 del
26/04/2023; conf., tra le tante, Cass. n. 28 del 07/01/2008; Cass. n. 11913 del
22/05/2009; Cass. n. 3922 del 12/03/2012; Cass. n. 16173 del 30/07/2015; Cass. n. 5170 del 27/02/2024).
Si è di recente limpidamente chiarito, proprio richiamando il principio per cui la durata del processo non può andare a detrimento della parte che abbia visto riconosciuto il proprio diritto, che “E' pur vero che, come ripetutamente affermato da questa Corte,
l'accoglimento della domanda di soppressione o riduzione dell'assegno, se per un verso
5 non giustifica la condanna dell'avente diritto alla restituzione totale o parziale degl'importi già percepiti, il cui carattere sostanzialmente alimentare ne comporta
l'irripetibilità, impignorabilità e non compensabilità con altre prestazioni, per altro verso dispensa il coniuge obbligato dalla corresponsione delle somme eventualmente non ancora versate per i periodi pregressi (cfr. 24/10/2017, n. 25166; Cass., Sez. VI,
4/07/ 2016, n. 13609; Cass., Sez. I, 10/12/2008, n. 28987): tale esonero deve considerarsi tuttavia limitato ai soli importi non corrisposti in epoca successiva alla proposizione della domanda di revisione, restando invece precluso, per il periodo anteriore, dall'intangibilità del giudicato formatosi in ordine alla sentenza di separazione, la cui operatività rebus sic stantibus dev'essere intesa esclusivamente nel senso della modificabilità delle relative condizioni, qualora sopravvenga un mutamento della situazione di fatto, e non anche nel senso che il provvedimento di revisione possa retroagire fino alla data di tale mutamento” (così Cass. n. 20101 del
10/05/2023, in motivazione).
Si pone sulla stessa scia anche la pronuncia citata nella sentenza gravata secondo cui “il carattere sostanzialmente alimentare dell'assegno di mantenimento a favore del figlio maggiorenne comporta che la normale retroattività della statuizione giudiziale di riduzione al momento della domanda vada contemperata con i principi di irripetibilità, impignorabilità e non compensabilità di dette prestazioni, sicché la parte che abbia già ricevuto, per ogni singolo periodo, le prestazioni previste dalla sentenza di separazione non può essere costretta a restituirle, né può vedersi opporre in compensazione, per qualsivoglia ragione di credito, quanto ricevuto a tale titolo, mentre ove il soggetto obbligato non abbia ancora corrisposto le somme dovute, per tutti i periodi pregressi, tali prestazioni non sono più dovute in base al provvedimento di modificazione delle condizioni di separazione” (Cass. Ordinanza n. 13609 del 04/07/2016).
La massima in questione non va intesa – come sembrerebbe evincersi dal contenuto dell'appello – nel senso di consentire alla parte onerata di non corrispondere il mantenimento sin dal momento della maturazione dei presupposti dell'indipendenza economica. Piuttosto, va intesa nel senso che, ferma la normale retroattività della statuizione giudiziale al momento della domanda, non sono, però, ripetibili le prestazioni eseguite dalla domanda al provvedimento di modifica (che, invece, lo sarebbero se si applicasse rigidamente il principio di retroattività citato), mentre tali
6 prestazioni, se non eseguite, non sono più dovute in forza del provvedimento di modifica.
Dunque, la revoca dell'assegno di mantenimento in favore del figlio divenuto maggiorenne opera, di regola, dalla data di proposizione della domanda, salvo che la revoca non sia intervenuta per fatti sopravvenuti nel corso del giudizio.
Nella fattispecie, emerge dal contenuto della sentenza che il Tribunale abbia – correttamente – aderito all'orientamento secondo cui “in tema di contributo al mantenimento del figlio maggiorenne da parte del genitore non convivente, lo svolgimento di un'attività retribuita, ancorché prestata in esecuzione di contratto di lavoro a tempo determinato, può costituire un elemento rappresentativo della capacità del figlio di procurarsi un'adeguata fonte di reddito, e quindi della raggiunta autosufficienza economica (Ordinanza Cass. n. 40282 del 15/12/2021)”.
Sulla scorta di siffatti canoni ermeneutici va osservato, dunque, che il figlio maggiorenne della coppia è divenuto economicamente autosufficiente già attraverso l'assunzione, con contratto triennale, presso la People s.r.l., o, più correttamente, con il pagamento dei primi stipendi che hanno generato un effettivo e sufficiente introito, giacché lo stipendio netto percepito (euro 765,00 mensili) era grossomodo sufficiente per soddisfare le primarie esigenze di vita e, comunque, non era irrisorio, il rapporto di lavoro, in ragione della sua durata, era tale da denotare una certa continuità dell'attività lavorativa e il ragazzo aveva così dimostrato di poter mettere a frutto una propria e autonoma capacità reddituale. È, poi, sopravvenuto, in corso di causa, il reclutamento del ragazzo nel Corpo degli Equipaggiamenti Marittimi della Marina Militare, che ha ulteriormente stabilizzato quella autonomia economica già antecedentemente acquisita, incrementando il reddito e rendendolo certamente adeguato a soddisfare le esigenze di vita del ragazzo.
Ne consegue che i presupposti per la revoca dell'assegno di mantenimento non sono intervenuti (ma si sono solo ulteriormente stabilizzati) in corso di causa, giacché preesistevano alla domanda.
Non vi è, quindi, ragione per derogare – in danno del – alla regola generale della Pt_1 decorrenza degli effetti dalla data della domanda (giugno 2023), alla quale regola il
Tribunale non si è conformato.
7 E, tuttavia, la retroattività della pronuncia non può spingersi, come, invece, richiesto dall'appellante, sino al gennaio 2023, in difformità rispetto ai principi sopra richiamati, in quanto non può essere concessa tutela ad un diritto con riferimento ad un momento in cui quella tutela non era stata richiesta, giacché gli effetti dell'inerzia non possono che riverberarsi proprio sulla parte inerte.
Merita, innanzi tutto, evidenziare che la pronuncia delle Sezioni Unite (Cass. S.U.
8/11/2022 n. 32914), menzionata nell'appello, non è correttamente evocata.
L'appellante, infatti, riproduce un tratto della motivazione della pronuncia in cui la
Suprema Corte ha riportato una serie di anteriori arresti di legittimità, anche talvolta datati, in tema di retroattività degli effetti delle modifiche (sia nell'an sia nel quantum) delle statuizioni in tema di contributi economici familiari, segnalando l'estrema varietà degli orientamenti e la loro non univocità, per giungere, infine, ad occuparsi del tema rimesso, ossia della ripetibilità o meno dell'assegno di mantenimento, posto a carico di un coniuge in favore dell'altro, nel caso in cui il provvedimento che lo abbia disposto sia stato successivamente (nello stesso grado di giudizio o nel grado successivo) modificato o revocato, sancendo il principio generale della ripetibilità delle somme
(salve le eccezioni enucleate nella stessa pronuncia): è evidente, quindi, che l'arresto citato è del tutto estraneo al contesto in esame nel presente giudizio.
Peraltro, anche per ragioni di logica e di giustizia, di una eventuale retroattività degli effetti della pronuncia ad una data antecedente la domanda potrebbe, al più discorrersi, solo quando il “ritardo” nella proposizione del ricorso sia dipeso da una condotta dolosa della parte beneficiaria del contributo, che abbia occultato (e non solo negato) la fonte di reddito e impedito al coniuge tenuto a prestare l'emolumento di venire a conoscenza del fatto sopravvenuto rilevante (nella fattispecie, l'assunzione del figlio). Simili circostanze non sono ravvisabili nel caso di specie, ove non solo non è dedotta una condotta della resistente che avesse impedito al la tempestiva conoscenza del Pt_1 fatto nuovo ma è finanche evidente che il sia venuto a conoscenza Pt_1 dell'assunzione del figlio sin dal principio, tanto da avere interrotto, già da quella data, il pagamento dell'assegno, ritenendo di non dovere più nulla a tale titolo, così facendosi giustizia da sé, senza proporre domanda giudiziale.
8 Del tutto neutra è, quindi, l'impostazione della difesa della resistente nel corso del giudizio di primo grado, quando il era a conoscenza già da tempo Pt_1 dell'assunzione del figlio.
Pertanto, in parziale accoglimento dell'appello, deve disporsi che la revoca dell'assegno posto a carico di a titolo di contributo al mantenimento del figlio RT
, divenuto economicamente autosufficiente, contenuta nella sentenza Persona_2 gravata, decorre dalla data (23.6.2023) di proposizione della domanda di modifica delle condizioni di divorzio.
L'accoglimento, sia pure parziale, dell'appello esclude ab imis la ricorrenza dei presupposti per una condanna ex art. 96 c.p.c., con conseguente reiezione della relativa domanda proposta dall'appellata.
Tenuto conto dell'accoglimento del gravame in misura più limitata di quella richiesta in via principale, delle ragioni della decisione (difformi rispetto a quelle articolate in ricorso), della convergenza della decisione della Corte sulla domanda avanzata in via subordinata da ambo le parti e della natura degli interessi coinvolti, la Corte ritiene sussistere giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese del presente grado.
Va disposta l'omissione delle generalità delle parti e dei soggetti menzionati e gli altri dati identificativi in caso di diffusione del presente provvedimento, secondo il disposto dell'art. 52 D. lgs. 193/2003.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Catanzaro sezione prima civile definitivamente decidendo sull'appello proposto da nei confronti di RT Controparte_1 avverso la sentenza del Tribunale di Catanzaro n. 1672/2024, pubblicata il 29/08/2024, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. in parziale accoglimento dell'appello, dispone che la revoca dell'assegno, posto a carico di a titolo di contributo al mantenimento del figlio RT [...]
, divenuto economicamente autosufficiente, contenuta nella sentenza gravata, Per_2 decorra dalla data (23.6.2023) di proposizione della domanda di modifica delle condizioni di divorzio;
2. rigetta la domanda di condanna per responsabilità processuale aggravata, ex art. 96
c.p.c., proposta dall'appellata;
9 3. compensa integralmente tra le parti le spese processuali del presente grado;
4. dispone che, in caso di diffusione del presente provvedimento, siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti menzionati e gli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 D. Lgs. 193/2003.
Così deciso da remoto nella camera di consiglio della Prima sezione civile della Corte
d'Appello di Catanzaro del 29.5.2025
Il Presidente est.
dott.ssa Adele Foresta
10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Catanzaro
Sezione Prima Civile
Riunita in camera di Consiglio da remoto e composta dai seguenti magistrati:
1) Dott.ssa Adele Foresta Presidente rel.
2) Dott. Giuseppe Perri Consigliere
3) Dott.ssa Alessandra Petrolo Consigliere ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al n. 1623 del ruolo generale contenzioso ordinario dell'anno 2024 trattenuta in decisione all'udienza del 22 maggio 2025, sostituita con il deposito di note di trattazione ex art. 127-ter c.p.c., giusta decreto del
Presidente di Sezione in data 11 aprile 2025, vertente
TRA
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv. RT C.F._1
Nicolina Perri, in forza di procura da intendersi rilasciata in calce al ricorso introduttivo;
- APPELLANTE =
CONTRO
(c.f. ), rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._2 dall'Avv. Magda Mellea, come da procura da intendersi rilasciata in calce alla comparsa di costituzione nel presente grado;
- APPELLATA =
Con l'intervento della Procura generale presso la Corte di appello di Catanzaro.
Sulle seguenti conclusioni: per l'appellante rassegnate nelle note di trattazione per l'udienza del 22.5.2025: “Voglia la Ecc.ma Corte D'Appello di Catanzaro, in riforma parziale della sentenza di primo
1 grado n. 1672/2024 emessa in data 19.07.2024, disporre la revoca del mantenimento con decorrenza dal gennaio 2023, data dell'intervenuta indipendenza economica, o quantomeno dalla data della domanda di primo grado. In subordine disporre che le somme di mantenimento di non corrisposte da gennaio 2023, data della Per_1 intervenuta indipendenza economica, e fino al gennaio 2024, data della revoca disposta dal Tribunale, non sono comunque dovute”.
Per l'appellata, rassegnate nelle note di trattazione per l'udienza del 22.5.2025: “1.
Rigettare il ricorso in appello proposto dal Sig. ;
2. Conferma la RT sentenza n. 1672 emessa dal Tribunale di Catanzaro in data 19.07.2024 e pubblicata in data 29.08.2024; 3. Per l'effetto confermare la revoca dell'assegno posto a carico di
a titolo di contributo al mantenimento del figlio con effetto RT Per_1 dall'ordinanza di adozione dei provvedimenti provvisori ed urgenti del 10.01.2024, per come statuito nell'impugnata sentenza;
4. In via subordinata, nella denegata ma impossibile ipotesi di mancato accoglimento delle conclusioni precedenti, disporre che la sospensione dell'obbligo di corrispondere l'assegno di mantenimento abbia decorrenza dal momento della proposizione della domanda (giugno 2023); 5.
Condannare l'odierno appellante ai sensi dell'art. 96 c.p.c. per le causali in narrativa;
6. Conseguenziale condanna alle spese da distrarsi in favore del procuratore antistatario” del Procuratore Generale: “Si chiede il rigetto dell'appello per le somme corrisposte, a titolo di assegno di mantenimento, da gennaio 2023 a gennaio 2024 in favore del figlio
, maggiorenne, per l'intervenuta indipendenza economica nel gennaio Persona_2
2023”.
PREMESSA IN FATTO
Per quanto nella presenta sede rileva si premette che con ricorso depositato il
23.06.2024, adiva il Tribunale di Catanzaro per chiedere la modifica RT delle condizioni di divorzio contenute nella sentenza n. 1096/2021, emessa dal
Tribunale di Catanzaro in data 09.06.2021, pronunciata nel contraddittorio con la ex coniuge Esponeva, in particolare, il mutamento delle Controparte_1 condizioni economiche sia della resistente che del figlio;
deduceva, infatti, Per_1 che risultava allo stato impiegata con contratto continuativo part-time Controparte_1 come operatrice socio-sanitaria presso la struttura “Salus Mentis”, in Sellia Marina,
2 mentre il figlio aveva raggiunto la propria indipendenza economica, Persona_2 essendo stato assunto in data 05.01.2023, con contratto triennale, presso la People s.r.l., con sede in Via Nausicaa, a Montepaone (CZ), percependo uno stipendio lordo mensile pari ad euro 1.123,32, come da documentazione depositata in atti. Dava conto anche della propria deteriore situazione economica e concludeva chiedendo, tra l'altro, la revoca dell'assegno di mantenimento per il figlio sin dal mese di gennaio Per_1
2023, data dell'assunzione del ragazzo presso la People s.r.l. (così veniva precisata la domanda nelle memorie ex art. 473-bis.17 c.p.c.).
Si costituiva ritualmente la resistente opponendosi all'accoglimento della CP_1 domanda, deducendo, quanto in particolare al figlio , che questi fosse Per_1 disoccupato.
Nel corso del giudizio, in sede di audizione delle parti, la resistente rappresentava che il figlio era stato reclutato, nel mese di novembre 2023, presso la Marina Per_1
Militare, essendo, solo da tale data, divenuto economicamente autosufficiente.
All'esito dell'istruttoria, il Tribunale di Catanzaro, con sentenza n. 1672/2024, pubblicata il 29/08/2024, revocava il contributo, posto a carico del al Pt_1 mantenimento del figlio maggiorenne , divenuto economicamente Per_1 autosufficiente, , in motivazione, che la revoca andava fatta decorrere dalla Per_3 data di emanazione dei provvedimenti provvisori ex art. 473-bis.22 c.p.c. e, quindi, da gennaio 2024.
A sostegno di tale capo della pronuncia il Tribunale – rilevato che, per ammissione della stessa resistente, il figlio era stato reclutato nella Marina Militare, per un Per_1 periodo di almeno 36 mesi e che l'acquisto dell'indipendenza economica non era escluso dal carattere temporaneo dell'impiego – riteneva «di aderire all'orientamento della Suprema Corte la quale “il carattere sostanzialmente alimentare dell'assegno di mantenimento a favore del figlio maggiorenne comporta che la normale retroattività della statuizione giudiziale di riduzione al momento della domanda vada contemperata con i principi di irripetibilità, impignorabilità e non compensabilità di dette prestazioni, sicché la parte che abbia già ricevuto, per ogni singolo periodo, le prestazioni previste dalla sentenza di separazione non può essere costretta a restituirle, né può vedersi opporre in compensazione, per qualsivoglia ragione di credito, quanto ricevuto a tale titolo, mentre ove il soggetto obbligato non abbia ancora corrisposto le somme dovute,
3 per tutti i periodi pregressi, tali prestazioni non sono più dovute in base al provvedimento di modificazione delle condizioni di separazione” (Cass. Ordinanza n.
13609 del 04/07/2016)», traendone la conseguenza per cui «data la sopraggiunta indipendenza economica del figlio maggiorenne deve essere revocato Per_1
l'assegno di mantenimento disposto a suo favore posto a carico del ricorrente, con effetto dall'ordinanza di adozione dei provvedimenti provvisori ed urgenti del
10.01.2024».
Avverso tale capo della sentenza ha proposto appello , deducendo: RT
- l'erroneità e l'illogicità della motivazione: il Tribunale, pur avendo dato atto che il ricorrente aveva dedotto l'intervenuta assunzione del figlio sin dal Per_1 gennaio 2023, come da documentazione depositata, non avrebbe correttamente valutato il fatto nell'individuare la decorrenza della revoca del mantenimento, anche in ragione della malafede della resistente, che aveva pervicacemente negato in giudizio la citata circostanza;
- l'erronea applicazione del principio di diritto ed erronea statuizione in punto di decorrenza della revoca del mantenimento: il Tribunale non avrebbe fatto corretta applicazione del principio di diritto desumibile da Cass. 13609/2016 dal medesimo giudice richiamato;
- l'omessa statuizione nel dispositivo della data di decorrenza della revoca del mantenimento: nel dispositivo della pronuncia “il Tribunale avrebbe dovuto esplicitare la decorrenza dal gennaio 2023 o, in subordine, in applicazione del principio di diritto al quale ha aderito e su cui ha fondato il proprio convincimento, precisare che nulla è dovuto dal gennaio 2023 e fino al gennaio, così da evitare di creare dubbi di interpretazione e di esporre l'odierno appellante ad indebite pretese da parte dell'appellata”.
Ha concluso nei termini sopra riportati.
Ha resistito con comparsa argomentando in ordine Controparte_1 all'infondatezza dell'avversa iniziativa processuale, della quale ha chiesto la reiezione, concludendo in conformità.
Il p.m. ha chiesto la conferma della sentenza impugnata.
All'udienza camerale del 22 maggio 2025, sostituita ex art. 127 ter c.p.c. con il deposito di note scritte, la causa è stata trattenuta in decisione.
4 MOTIVI DELLA DECISIONE
I tre motivi di appello articolati nel ricorso introduttivo attingono il medesimo capo della pronuncia gravata, sia pure riguardato da diversi angoli visuali, ossia il capo relativo alla decorrenza della revoca dell'obbligo, posto a carico del di Pt_1 contribuire al mantenimento del figlio . I motivi, quindi, saranno scrutinati Per_1 congiuntamente.
L'appello è solo parzialmente fondato.
Costituisce principio generale del sistema processuale quello per cui gli effetti della pronuncia di accoglimento della domanda retroagiscono, di regola, al momento della domanda stessa. Il principio assolve alla funzione, per un verso, di evitare che la durata del processo pregiudichi la parte che ne risulti, infine, vittoriosa e, per altro verso, di evitare che gli effetti della pronuncia si producano anche in rapporto ad un tempo in cui l'interessato non si sia attivato per ottenere il riconoscimento del proprio diritto.
Simile principio generale, in tema di oneri economici legati ai rapporti familiari e, in particolare, in tema di assegno di mantenimento (per il coniuge o per i figli), è stato declinato dalla giurisprudenza di legittimità nei seguenti termini: “In ogni ipotesi di riduzione del contributo al mantenimento del figlio a carico del genitore, sulla base di una diversa valutazione, per il passato (e non quindi alla luce di fatti sopravvenuti, i cui effetti operano, di regola, dal momento in cui essi si verificano e viene avanzata domanda), dei fatti già posti a base dei provvedimenti provvisori adottati, è esclusa la ripetibilità della prestazione economica eseguita;
il diritto di ritenere quanto è stato pagato, tuttavia, non opera nell'ipotesi in cui sia accertata l'insussistenza "ab origine", quanto al figlio maggiorenne, dei presupposti per il versamento e sia disposta la riduzione o la revoca del contributo, con decorrenza di regola collegata alla domanda di revisione o, motivatamente, da un periodo successivo” (Cass. n. 10974 del
26/04/2023; conf., tra le tante, Cass. n. 28 del 07/01/2008; Cass. n. 11913 del
22/05/2009; Cass. n. 3922 del 12/03/2012; Cass. n. 16173 del 30/07/2015; Cass. n. 5170 del 27/02/2024).
Si è di recente limpidamente chiarito, proprio richiamando il principio per cui la durata del processo non può andare a detrimento della parte che abbia visto riconosciuto il proprio diritto, che “E' pur vero che, come ripetutamente affermato da questa Corte,
l'accoglimento della domanda di soppressione o riduzione dell'assegno, se per un verso
5 non giustifica la condanna dell'avente diritto alla restituzione totale o parziale degl'importi già percepiti, il cui carattere sostanzialmente alimentare ne comporta
l'irripetibilità, impignorabilità e non compensabilità con altre prestazioni, per altro verso dispensa il coniuge obbligato dalla corresponsione delle somme eventualmente non ancora versate per i periodi pregressi (cfr. 24/10/2017, n. 25166; Cass., Sez. VI,
4/07/ 2016, n. 13609; Cass., Sez. I, 10/12/2008, n. 28987): tale esonero deve considerarsi tuttavia limitato ai soli importi non corrisposti in epoca successiva alla proposizione della domanda di revisione, restando invece precluso, per il periodo anteriore, dall'intangibilità del giudicato formatosi in ordine alla sentenza di separazione, la cui operatività rebus sic stantibus dev'essere intesa esclusivamente nel senso della modificabilità delle relative condizioni, qualora sopravvenga un mutamento della situazione di fatto, e non anche nel senso che il provvedimento di revisione possa retroagire fino alla data di tale mutamento” (così Cass. n. 20101 del
10/05/2023, in motivazione).
Si pone sulla stessa scia anche la pronuncia citata nella sentenza gravata secondo cui “il carattere sostanzialmente alimentare dell'assegno di mantenimento a favore del figlio maggiorenne comporta che la normale retroattività della statuizione giudiziale di riduzione al momento della domanda vada contemperata con i principi di irripetibilità, impignorabilità e non compensabilità di dette prestazioni, sicché la parte che abbia già ricevuto, per ogni singolo periodo, le prestazioni previste dalla sentenza di separazione non può essere costretta a restituirle, né può vedersi opporre in compensazione, per qualsivoglia ragione di credito, quanto ricevuto a tale titolo, mentre ove il soggetto obbligato non abbia ancora corrisposto le somme dovute, per tutti i periodi pregressi, tali prestazioni non sono più dovute in base al provvedimento di modificazione delle condizioni di separazione” (Cass. Ordinanza n. 13609 del 04/07/2016).
La massima in questione non va intesa – come sembrerebbe evincersi dal contenuto dell'appello – nel senso di consentire alla parte onerata di non corrispondere il mantenimento sin dal momento della maturazione dei presupposti dell'indipendenza economica. Piuttosto, va intesa nel senso che, ferma la normale retroattività della statuizione giudiziale al momento della domanda, non sono, però, ripetibili le prestazioni eseguite dalla domanda al provvedimento di modifica (che, invece, lo sarebbero se si applicasse rigidamente il principio di retroattività citato), mentre tali
6 prestazioni, se non eseguite, non sono più dovute in forza del provvedimento di modifica.
Dunque, la revoca dell'assegno di mantenimento in favore del figlio divenuto maggiorenne opera, di regola, dalla data di proposizione della domanda, salvo che la revoca non sia intervenuta per fatti sopravvenuti nel corso del giudizio.
Nella fattispecie, emerge dal contenuto della sentenza che il Tribunale abbia – correttamente – aderito all'orientamento secondo cui “in tema di contributo al mantenimento del figlio maggiorenne da parte del genitore non convivente, lo svolgimento di un'attività retribuita, ancorché prestata in esecuzione di contratto di lavoro a tempo determinato, può costituire un elemento rappresentativo della capacità del figlio di procurarsi un'adeguata fonte di reddito, e quindi della raggiunta autosufficienza economica (Ordinanza Cass. n. 40282 del 15/12/2021)”.
Sulla scorta di siffatti canoni ermeneutici va osservato, dunque, che il figlio maggiorenne della coppia è divenuto economicamente autosufficiente già attraverso l'assunzione, con contratto triennale, presso la People s.r.l., o, più correttamente, con il pagamento dei primi stipendi che hanno generato un effettivo e sufficiente introito, giacché lo stipendio netto percepito (euro 765,00 mensili) era grossomodo sufficiente per soddisfare le primarie esigenze di vita e, comunque, non era irrisorio, il rapporto di lavoro, in ragione della sua durata, era tale da denotare una certa continuità dell'attività lavorativa e il ragazzo aveva così dimostrato di poter mettere a frutto una propria e autonoma capacità reddituale. È, poi, sopravvenuto, in corso di causa, il reclutamento del ragazzo nel Corpo degli Equipaggiamenti Marittimi della Marina Militare, che ha ulteriormente stabilizzato quella autonomia economica già antecedentemente acquisita, incrementando il reddito e rendendolo certamente adeguato a soddisfare le esigenze di vita del ragazzo.
Ne consegue che i presupposti per la revoca dell'assegno di mantenimento non sono intervenuti (ma si sono solo ulteriormente stabilizzati) in corso di causa, giacché preesistevano alla domanda.
Non vi è, quindi, ragione per derogare – in danno del – alla regola generale della Pt_1 decorrenza degli effetti dalla data della domanda (giugno 2023), alla quale regola il
Tribunale non si è conformato.
7 E, tuttavia, la retroattività della pronuncia non può spingersi, come, invece, richiesto dall'appellante, sino al gennaio 2023, in difformità rispetto ai principi sopra richiamati, in quanto non può essere concessa tutela ad un diritto con riferimento ad un momento in cui quella tutela non era stata richiesta, giacché gli effetti dell'inerzia non possono che riverberarsi proprio sulla parte inerte.
Merita, innanzi tutto, evidenziare che la pronuncia delle Sezioni Unite (Cass. S.U.
8/11/2022 n. 32914), menzionata nell'appello, non è correttamente evocata.
L'appellante, infatti, riproduce un tratto della motivazione della pronuncia in cui la
Suprema Corte ha riportato una serie di anteriori arresti di legittimità, anche talvolta datati, in tema di retroattività degli effetti delle modifiche (sia nell'an sia nel quantum) delle statuizioni in tema di contributi economici familiari, segnalando l'estrema varietà degli orientamenti e la loro non univocità, per giungere, infine, ad occuparsi del tema rimesso, ossia della ripetibilità o meno dell'assegno di mantenimento, posto a carico di un coniuge in favore dell'altro, nel caso in cui il provvedimento che lo abbia disposto sia stato successivamente (nello stesso grado di giudizio o nel grado successivo) modificato o revocato, sancendo il principio generale della ripetibilità delle somme
(salve le eccezioni enucleate nella stessa pronuncia): è evidente, quindi, che l'arresto citato è del tutto estraneo al contesto in esame nel presente giudizio.
Peraltro, anche per ragioni di logica e di giustizia, di una eventuale retroattività degli effetti della pronuncia ad una data antecedente la domanda potrebbe, al più discorrersi, solo quando il “ritardo” nella proposizione del ricorso sia dipeso da una condotta dolosa della parte beneficiaria del contributo, che abbia occultato (e non solo negato) la fonte di reddito e impedito al coniuge tenuto a prestare l'emolumento di venire a conoscenza del fatto sopravvenuto rilevante (nella fattispecie, l'assunzione del figlio). Simili circostanze non sono ravvisabili nel caso di specie, ove non solo non è dedotta una condotta della resistente che avesse impedito al la tempestiva conoscenza del Pt_1 fatto nuovo ma è finanche evidente che il sia venuto a conoscenza Pt_1 dell'assunzione del figlio sin dal principio, tanto da avere interrotto, già da quella data, il pagamento dell'assegno, ritenendo di non dovere più nulla a tale titolo, così facendosi giustizia da sé, senza proporre domanda giudiziale.
8 Del tutto neutra è, quindi, l'impostazione della difesa della resistente nel corso del giudizio di primo grado, quando il era a conoscenza già da tempo Pt_1 dell'assunzione del figlio.
Pertanto, in parziale accoglimento dell'appello, deve disporsi che la revoca dell'assegno posto a carico di a titolo di contributo al mantenimento del figlio RT
, divenuto economicamente autosufficiente, contenuta nella sentenza Persona_2 gravata, decorre dalla data (23.6.2023) di proposizione della domanda di modifica delle condizioni di divorzio.
L'accoglimento, sia pure parziale, dell'appello esclude ab imis la ricorrenza dei presupposti per una condanna ex art. 96 c.p.c., con conseguente reiezione della relativa domanda proposta dall'appellata.
Tenuto conto dell'accoglimento del gravame in misura più limitata di quella richiesta in via principale, delle ragioni della decisione (difformi rispetto a quelle articolate in ricorso), della convergenza della decisione della Corte sulla domanda avanzata in via subordinata da ambo le parti e della natura degli interessi coinvolti, la Corte ritiene sussistere giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese del presente grado.
Va disposta l'omissione delle generalità delle parti e dei soggetti menzionati e gli altri dati identificativi in caso di diffusione del presente provvedimento, secondo il disposto dell'art. 52 D. lgs. 193/2003.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Catanzaro sezione prima civile definitivamente decidendo sull'appello proposto da nei confronti di RT Controparte_1 avverso la sentenza del Tribunale di Catanzaro n. 1672/2024, pubblicata il 29/08/2024, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. in parziale accoglimento dell'appello, dispone che la revoca dell'assegno, posto a carico di a titolo di contributo al mantenimento del figlio RT [...]
, divenuto economicamente autosufficiente, contenuta nella sentenza gravata, Per_2 decorra dalla data (23.6.2023) di proposizione della domanda di modifica delle condizioni di divorzio;
2. rigetta la domanda di condanna per responsabilità processuale aggravata, ex art. 96
c.p.c., proposta dall'appellata;
9 3. compensa integralmente tra le parti le spese processuali del presente grado;
4. dispone che, in caso di diffusione del presente provvedimento, siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti menzionati e gli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 D. Lgs. 193/2003.
Così deciso da remoto nella camera di consiglio della Prima sezione civile della Corte
d'Appello di Catanzaro del 29.5.2025
Il Presidente est.
dott.ssa Adele Foresta
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