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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 04/12/2025, n. 1790 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1790 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La CORTE DI APPELLO DI PALERMO
Sezione Prima Civile riunita in camera di consiglio e composta dai signori:
1) Dott. AN D'TO Presidente rel.
2) Dott. Angelo Piraino Consigliere
3) Dott.ssa Laura Petitti Consigliere ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1393/2023 del R.G. di questa Corte di Appello, promossa in questo grado da
nata a [...], il [...] C.F. Parte_1
, e ivi residente in [...], rappresentata e difesa C.F._1 dall'Avv. Vito Cangemi ( - ) presso il cui C.F._2 Email_1
studio, sito a Palma di Montechiaro (AG), Corso G.B Odierna n. 448, è elettivamente domiciliata appellante contro
(P.I. ) in persona del Controparte_1 P.IVA_1
Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Claudio Trovato
( - , presso il cui studio, sito a Palermo, Via C.F._3 Email_2
Leopardi n.23, è elettivamente domiciliato appellato
***
Conclusioni per l'appellante:
1 Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Palermo,
- disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa;
- nel merito, in totale riforma della sentenza di primo grado;
- ritenere e dichiarare compatibili i danni subiti dall'odierna appellante Pt_2
in relazione all'accadimento di cui sopra;
Parte_1
- ritenere e dichiarare l'esclusiva responsabilità del Controparte_2
nell'accadimento de quo e conseguentemente condannare lo
[...]
stesso al risarcimento di tuti i danni subiti dall'odierna appellante nella misura complessiva di €. 24.505,35 di cui 18.770,00 per i danni fisici e biologici, 3.615,00 per i 30 giorni di I.T.T. e 1.807,50 per i 30 giorni di I.T.P. al 50 %, così come quantificati, a seguito della relazione medico-legale redatta in data 05/04/2017, dal C.P.T. Medico-Legale Dott. oltre 312,85 per spese Persona_1
mediche documentate, compresi interessi rivalutazione monetaria e quant'altro emerga dagli atti di causa o nella maggiore o minore somma che l'adita Corte
d'Appello riterrà congrua e di giustizia.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi di giudizio.
Conclusioni per l'appellato
Voglia
In via preliminare, dichiarare l'inammissibilità dell'appello proposto.
In subordine, nel merito
Respingere integralmente, per le ragioni esposte, l'appello proposto dalla Sig.ra
[...]
Pt_1
Respingere comunque con qualsiasi statuizione le domande e le eccezioni tutte spiegate dall'appellante nell'atto di impugnazione, giacché giuridicamente infondate in fatto ed in diritto;
Condannare la parte appellante al pagamento delle spese e dei compensi del doppio grado di giudizio.
Salvis Juribus
FATTO E DIRITTO
1. Con sentenza n. 77/2023 dei giorni 29.12.2022-23.1.2023, il Tribunale di Agrigento in composizione monocratica ha rigettato la domanda che aveva Parte_1
2 avanzato al fine di ottenere la condanna del al Controparte_1
risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali che la stessa sosteneva di aver subito in conseguenza del sinistro occorsole in data 2 settembre 2016, intorno alle ore
10.00, nel Comune di Palma di Montechiaro.
Secondo la prospettazione della mentre la stessa si trovava a percorrere a Pt_1 piedi la via Togliatti, nella giornata del mercato settimanale (venerdì), giunta in corrispondenza del civico n. 10, era rovinata al suolo a causa di una buca presente in prossimità di un tombino posto al centro della carreggiata e limitrofo alle bancarelle dei venditori ambulanti che non rendevano visibile il dissesto esistente.
Accompagnata al Pronto soccorso dell'Ospedale di Licata, le era stata diagnosticata una “lussazione del gomito destro con frattura del capitello radiale e coronoide” e, successivamente al ricovero presso il reparto di ED , in data Controparte_3
7.9.2016, era stata sottoposta a intervento chirurgico. In seguito alle dimissioni, avvenute il 12.9.2016, era residuato un danno biologico permanente pari al 10%, oltre al danno da invalidità temporanea, addebitabile alla responsabilità del Controparte_1
, per un risarcimento del danno pari a € 24.505,35, oltre € 312,85 per
[...] spese mediche documentate.
2. Il Tribunale adito riteneva infondata la pretesa attorea, in quanto, pur avendo valutato attendibile la dinamica del sinistro confermata dai testimoni escussi, non aveva, in ogni caso, reputato sussistenti i presupposti utili ai fini dell'integrazione della responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. in capo al convenuto. CP_1
In particolare, secondo il Giudice di prime cure, la conoscenza dei luoghi da parte della danneggiata, nonché le buone condizioni di visibilità, avrebbero consentito alla stessa di evitare, attraverso l'uso dell'ordinaria diligenza, la buca presente sul manto stradale e la conseguente caduta. Ha, pertanto, ritenuto che non sussistesse una situazione di insidia idonea ad ingenerare un pericolo per i pedoni, ma esclusivamente un'irregolarità visibile ed evitabile per mezzo dell'ordinaria diligenza, così da escludere la responsabilità dell'ente comunale convenuto.
A supporto di tale approdo, veniva peraltro evidenziato come l'assenza di interventi da parte dell'Autorità di Pubblica Sicurezza e di personale sanitario, avesse impedito, di fatto, di verificare compiutamente l'accaduto.
3 3. Avverso tale decisione ha interposto appello con atto di citazione Parte_1
notificato il 19 luglio 2023 al . Controparte_1
4. Con comparsa depositata in data 14.12.2023, il Controparte_1
ha chiesto, in via preliminare, che fosse dichiarata l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c. e, nel merito, il rigetto dell'impugnazione.
5. Rimesso all'udienza del 19 novembre 2025, il procedimento, svoltosi secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., è stato assunto in deliberazione sulle conclusioni trascritte in epigrafe.
***
6. Con il primo motivo di gravame l'appellante ha criticato le argomentazioni poste dal Tribunale a fondamento del rigetto della domanda risarcitoria avanzata, poiché contrastanti con le risultanze probatorie emerse nel corso dell'istruttoria di primo grado.
In particolare, il Giudice di prime cure avrebbe errato nel porre a base del proprio convincimento assunti privi di adeguato supporto probatorio, tra i quali proprio quelli proposti dal convenuto e puntualmente contestati dalla essendo CP_1 Pt_1 così venuto meno al principio espresso dall'art. 115 c.p.c.
Tra le affermazioni rimaste prive di riscontro, l'appellante ha indicato quelle relative all'asserita conoscenza del luogo del sinistro da parte della danneggiata (per il solo fatto di essere sede del mercato rionale) e della vicinanza di tale luogo alla propria abitazione, nonché quella della sicura visibilità del dissesto e la conseguente possibilità di evitare il sinistro con l'utilizzo dell'ordinaria diligenza.
Tali circostanze, secondo la non sarebbero state adeguatamente provate Pt_1
dal , il quale venendo meno all'onere su di esso Controparte_1 gravante ai sensi dell'art. 2051 c.c., non aveva dato prova del caso fortuito, unica circostanza al ricorrere della quale l'ente comunale avrebbe potuto andare esente da responsabilità.
In ultimo, il Giudice di prime cure non avrebbe tenuto conto di quanto affermato dall'U.T.C. di Palma di Montechiaro, nella relazione versata in atti, secondo cui: “(…)
4 l'inconveniente non risulta ben visibile in quanto il buco è per buona parte coperta[o] dalla bancarella e dagli oggetti esposti”, rilievo che contrasterebbe radicalmente con l'affermata evidenza della buca insistente sul manto stradale.
7. Con il secondo motivo di gravame la ha poi lamentato la Pt_1
contraddittorietà della sentenza impugnata, nella parte in cui il Giudice di prime cure ha solo apparentemente argomentato in merito alle buone condizioni del manto stradale, essendosi limitato a trasporre solo parzialmente quanto riportato nella citata relazione dell'U.T.C. di Palma di Montechiaro con riferimento alle caratteristiche della carreggiata, e contraddicendosi, allo stesso tempo, allorquando ha riportato l'inciso in cui si riconosce la casualità dell'incidente (“Si desume la casualità dell'incidente”), senza argomentare criticamente quanto riportato.
8. Con il terzo motivo di gravame l'appellante ha poi criticato la pronuncia impugnata nella parte in cui il Giudice di prime cure avrebbe erroneamente valutato le risultanze istruttorie.
In particolare, il Tribunale, pur avendo riconosciuto che i testi escussi avevano confermato la dinamica del sinistro, ha comunque ritenuto che la buca non costituisse un'insidia, poiché sita su una strada particolarmente conosciuta per via del mercato cittadino e per il fatto di non essere stata teatro di eventi similari, pur essendo frequentata da numerosi avventori.
Al contrario, secondo le ragioni dell'appellante, l'esistenza della buca e la sua “non visibilità”, sono state ampiamente provate nel corso dell'istruttoria di primo grado attraverso il corredo fotografico prodotto, il quale ha mostrato anche i limiti di demarcazione entro i quali dovevano essere installate le bancarelle e la conseguente prossimità con la buca de qua, tale da celarla quasi completamente;
nonché tramite l'escussione dei tre testimoni, i quali hanno confermato la dinamica del sinistro esposto nell'atto di citazione, e da quanto risulta dalla relazione tecnica del che attesta CP_1 la non perfetta visibilità della buca a causa dalla presenza delle bancarelle.
9. Con il quarto ed ultimo motivo di gravame l'appellante ha, infine, lamentato l'erroneità del percorso argomentativo seguito dal primo giudice laddove, a supporto della mancanza di prova dell'an, ha tratto ulteriore convincimento dalla mancata
5 indicazione del sinistro negli atti ospedalieri, nonché dall'indicazione, quale “familiare di riferimento”, del marito della danneggiata in luogo delle testimoni che l'avevano accompagnata al pronto soccorso.
L'appellante ha, a tal proposito, evidenziato che la descrizione del sinistro non costituirebbe elemento essenziale degli atti di matrice ospedaliera e che, a ben vedere, nella documentazione del Pronto Soccorso era stato ripotato a penna dal personale sanitario la dicitura: “Riferisce di essersi infortunata a causa di un tombino”, a firma del responsabile della . Pt_3 Persona_2
***
10. Le censure testè riepilogate, strettamente connesse, risultano fondate e impongono la conseguente riforma integrale della sentenza impugnata.
Con riferimento all'eccezione preliminare sollevata dal in punto Controparte_4
di ammissibilità dell'impugnazione ai sensi dell'art. 342 c.p.c., va rilevato che costituisce jus receptum che nel giudizio di appello - che non è un "novum iudicium" - la cognizione del giudice resta circoscritta alle questioni dedotte dall'appellante attraverso specifici motivi e che tale specificità esige che alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata vengano contrapposte quelle dell'appellante, volte a incrinare il fondamento logico-giuridico delle prime, non essendo le statuizioni di una sentenza separabili dalle argomentazioni che le sorreggono.
Ne consegue che nell'atto di appello, ossia nell'atto che, fissando i limiti della controversia in sede di gravame, consuma il diritto potestativo di impugnazione, alla parte volitiva deve sempre accompagnarsi, a pena di inammissibilità rilevabile d'ufficio e non sanabile per effetto dell'attività difensiva della controparte, una parte argomentativa, che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, al qual fine non è sufficiente che l'atto di appello consenta di individuare le statuizioni concretamente impugnate, ma è altresì necessario, pur quando la sentenza di primo grado sia censurata nella sua interezza, che le ragioni sulle quali si fonda il gravame siano esposte con sufficiente grado di specificità, da correlare, peraltro, con la motivazione della sentenza impugnata (Cass. n. 18932/2016).
6 E tuttavia, l'inammissibilità del gravame, per violazione dell'art. 342 c.p.c., sussiste solo quando il vizio investa l'intero contenuto dell'atto, mentre quando sia possibile individuare motivi o profili autonomi di doglianza, sufficientemente identificati, è legittimo scrutinare questi ultimi nel merito, resecandoli dalle ragioni d'impugnazione viziate da genericità, sicché, ove la suddetta opera selettiva e l'esame che ne è derivato siano stati compiuti correttamente, l'eventuale errore del giudice sul tipo di formula adottata all'esito dello scrutinio dei motivi (dichiarati inammissibili o rigettati) non integra ragione di nullità della sentenza, risolvendosi in una irregolarità non incidente sul diritto di difesa (Cass. n. 20124 /2015 e Cass. Sez. Un. n. 27199/2017).
Alla stregua di tale indirizzo, che è senz'altro da condividere, la predetta eccezione di inammissibilità si rivela senza fondamento, perché nell'appello, come appresso sarà analiticamente evidenziato, si scorgono rilievi critici sufficientemente specifici tali da indurre a una totale riforma della decisione di prime cure.
11. Tanto premesso, ai fini del decidere occorre muovere dalla disamina degli elementi emersi nel corso dell'istruttoria, sottolineando, sin da subito, che la dinamica dell'evento, così come delineata dalla danneggiata, è stata convalidata dalle tre testimoni escusse, le quali hanno confermato che l'evento si è effettivamente verificato la mattina del 2.9.2016 nella via Togliatti, allorquando si trovavano a percorrere la predetta via all'interno del mercato rionale e che, trovatesi tutte in prossimità della la vedevano improvvisamente cadere in prossimità di una buca adiacente ad Pt_1
un tombino posto al centro della carreggiata e limitrofo alle bancarelle dei venditori ambulanti.
La teste che si trovava in quel giorno al mercato e che stava Tes_1
percorrendo la strada vicino alla ha precisato che, subito dopo l'accaduto, Pt_1 aveva aiutato quest'ultima a rialzarsi, aggiungendo, altresì, che la buca de qua si trovava proprio all'interno del sito in cui si svolgeva il mercato.
La ricostruzione delle modalità del sinistro, così come delineata, veniva confermata anche da e da – rispettivamente figlia e nuora della Per_3 CP_5 CP_6
– risultando coerente e genuina, e dovendo ritenersi tutti i testi attendibili, in Pt_1 assenza di circostanze militanti in senso contrario.
7 La coerenza della ricostruzione anzidetta viene, altresì, riscontrata dalle riproduzioni fotografiche prodotte dalla le quali ritraggono una buca, insistente su di un Pt_1
lato del tombino posto al centro della carreggiata, e adiacente alle strisce blu presenti sul manto stradale che costituiscono i limiti entro i quali i venditori devono allestire le proprie bancarelle.
Le immagini richiamate rendono incontestabile, contrariamente a quanto ritenuto dal
Tribunale, la presenza della predetta buca, nonché la circostanza che la stessa era celata dalla presenza delle bancarelle e della merce ivi esposta, condizione – quest'ultima – confermata anche dalla relazione dell'ufficio tecnico comunale, nella quale si attesta, a seguito di apposito sopralluogo, che la buca era effettivamente presente e che la stessa era appunto nascosta dalle bancarelle (“l'inconveniente non risulta ben visibile in quanto il buco è per buona parte coperta dalla bancarella e dagli oggetti esposti” cfr. relazione tecnica del – prot. n. 11772 del 5.4.2017). CP_1
12. A parere di questa Corte deve, quindi, ritenersi sufficientemente provato che la parte appellante ha subito un danno cadendo a causa della buca presente sul manto stradale, in adiacenza al tombino posto al centro della carreggiata esattamente in prossimità dei limiti – disegnati in colore azzurro sull'asfalto della sede stradale - posti per il posizionamento delle bancarelle del mercato nella via via Togliatti, così come risulta evidente dalle fotografie allegate e secondo quanto emerso dagli atti di causa, oltreché dalle testimonianze rese.
13. Quanto accertato risulta, allora, sufficiente a confutare le affermazioni avanzate dal , poi riprese dal Giudice di prime cure, con Controparte_1
riferimento al fatto che la avrebbe potuto evitare l'incidente sia perché a Pt_1
conoscenza delle condizioni della strada in quanto sede del mercato cittadino, sia perché residente nelle vicinanze, sia – ancora – per via dell'orario mattutino, caratterizzato dalla piena luce che avrebbe agevolmente consentito di evitare la buca insistente sul manto stradale.
Reputa, infatti, questa Corte che tali assunti non siano sostenibili. Indipendentemente dal fatto, comunque significativo a smentita di quanto non condivisibilmente ritenuto dal primo giudice con riferimento alla sicura conoscenza dei luoghi, che la Pt_1
8 abitava a circa 2 chilometri di distanza dalla strada in questione, e indipendentemente anche dalla considerazione che appare velleitario pretendere che i pedoni possano conoscere esattamente la collocazione dei tombini posti al centro delle carreggiate per altro verso perfettamente asfaltate come nel caso di specie, va invero osservato che le condizioni di ottima visibilità doo vute all'orario diurno, non incidevano minimamente sulla concreta visibilità dell'irregolarità del manto stradale adiacente al tombino, per il semplice fatto che le bancarelle e la dislocazione della merce esposta ne occultavano presenza.
L'integrità del manto stradale, ben visibile nel compendio fotografico in atti, ingenerava negli avventori del mercato, peraltro, un legittimo affidamento sul generale buono stato dello stesso, non ponendoli così in quello stato di maggior allerta richiesto, invece, allorquando la strada presenti avvallamenti o dissesti generalizzati.
14. Tanto chiarito, giova adesso rammentare che la norma di riferimento è, nella specie, rappresentata dall'art. 2051 c.c., il cui criterio di imputazione della relativa responsabilità ha carattere oggettivo, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia e il danno, mentre al custode spetta l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, rappresentato da un fatto naturale o del danneggiato o di un terzo, connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, dal punto di vista oggettivo e della regolarità o adeguatezza causale, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode (cfr.
Cass. Sez. Un., n. 20943/2022); caso fortuito che, come detto, è comprensivo della condotta incauta della vittima, che assume rilievo ai fini del concorso di responsabilità ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c., e deve essere graduata sulla base di un accertamento in ordine alla sua effettiva incidenza causale sull'evento dannoso, che può anche essere esclusiva (Cass. n. 30775/2017 e n. 2483/2018).
Peraltro, in tema di responsabilità quale custode, ai sensi dell'art. 2051 c.c., dell'ente proprietario di una strada, ai fini della prova liberatoria che quest'ultimo deve fornire per sottrarsi alla propria responsabilità, occorre distinguere tra la situazione di pericolo connessa alla struttura e alla conformazione della strada e delle sue pertinenze e quella dovuta a una repentina e imprevedibile alterazione dello stato della cosa, poiché solo in
9 quest'ultima ipotesi può configurarsi il caso fortuito, in particolare quando l'evento dannoso si sia verificato prima che il medesimo ente proprietario abbia potuto rimuovere, nonostante l'attività di controllo espletata con diligenza per tempestivamente ovviarvi, la straordinaria e imprevedibile condizione di pericolo determinatasi (Cass. n. 11096/2020).
Deve in sostanza ritenersi che l'art. 2051 c.c., se pur configura un'ipotesi di responsabilità oggettiva, non dispensa il danneggiato dall'onere di provare il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno.
Nel caso di specie, è già stato evidenziato che detto necessario nesso eziologico risulta essere stato compiutamente provato dalla considerato che il fatto è Pt_1 avvenuto in circostanze di luogo in cui un pedone non poteva avvedersi della buca esistente e che i testi escussi hanno confermato la dinamica dell'evento.
A ben vedere, le fotografie prodotte dall'appellante evidenziano le effettive condizioni del manto stradale, il quale appare perfettamente asfaltato, ad eccezione del punto a ridosso del tombino posto al centro della carreggiata;
in particolare, tra il tombino e i tracciati di colori blu presenti sull'asfalto, volti a delimitare i limiti di posizionamento delle postazioni dei venditori, vi è una piccola buca, che con la presenza delle bancarelle e delle relative merci è stata completamente occultata, con la conseguenza di renderla imprevedibile per un pedone mediamente prudente, che, intento ad incedere all'interno del mercato, può ragionevolmente non avvedersene, pur con l'adozione dell'ordinaria diligenza.
D'altra parte, il non ha affatto dato prova del fortuito, ovverosia che la buca CP_1
si fosse formata da un tempo talmente breve da impedire un tempestivo ed efficace intervento di ripristino o di adeguata segnalazione del pericolo, né del resto risulta che la buca fosse al di fuori dell'ordinaria traiettoria che i pedoni sono costretti a percorrere all'interno della strada allestite con le bancarelle, o che la abbia tenuto una Pt_1
condotta abnorme e imprevedibile tale da integrare l'ipotesi del caso fortuito ad opera del danneggiato.
Al contrario, dalla relazione prodotta dal emerge un'esplicita ammissione CP_1 delle richiamate circostanze: il Tecnico dell'U.T.C. ha infatti attestato che “l'inconveniente non risulta ben visibile in quanto il buco è per buona parte coperta[o] dalla bancarella e dagli
10 oggetti esposti” e che “si desume la casualità dell'incidente in quanto non perfettamente visibile
[la buca]”.
Alla luce di quanto emerso alcuna violazione della normale prudenza nel percorrere la strada all'interno del mercato può, pertanto, rimproverarsi alla parte appellante, con la conseguenza che la responsabilità è da ascrivere in capo al solo ente comunale, che ha pacificamente omesso qualsivoglia segnalazione in ordine alla predetta buca, con l'effetto che soltanto la res si pone in rapporto eziologico con l'evento dannoso.
15. In ultimo, occorre ancora evidenziare che non possono condividersi le argomentazioni espresse dal primo giudice in merito alla mancata indicazione del sinistro in seno alla documentazione sanitaria, quale ulteriore elemento volto a suffragare la mancata dimostrazione dell'an da parte della Pt_1
Invero, come correttamente rilevato da parte appellante, la funzione della documentazione sanitaria è esclusivamente quella di registrare i fatti clinici rilevanti, di cui è responsabile il personale sanitario;
da un'eventuale mancanza di indicazioni in merito al sinistro, non si può, pertanto, trarre un elemento a favore della mancata verificazione storica dello stesso. Nel caso di specie, peraltro, la considerazione del primo giudice è in radice erronea perchè, come puntualmente evidenziato dall'appellante, nel verbale di dimissioni n. 22721 del 2.9.2016 (giorno del sinistro) viene riportata a mano l'indicazione “riferisce di essersi infortunata a causa di un tombino” a firma del Dott. Responsabile U.O. del P.S; la caduta, infine, era Persona_2
stata, altresì, segnalata dalla in sede di “anamnesi ed esame obiettivo”, Pt_1 svoltosi nello stesso giorno del sinistro, nel cui documento viene riportato “riferisce caduta accidentale con trauma al gomito dx questa mattina” (cfr. doc. sanitaria all.).
16. Muovendo così da tali premesse e passando a trarne le conseguenze in punto di quantificazione del danno, occorre riferirsi agli esiti della citata consulenza tecnica d'ufficio assolutamente convincenti e coerenti con la documentazione medica versata in atti, la quale ha accertato l'esistenza di una relazione naturalistica tra il sinistro denunciato e la dinamica riferita, nonché con le lesioni di competenza ortopedica riscontrate e trattate in sede ospedaliere, apparendo rispettato il criterio medico-legale
11 di causalità diretta, cronologica e topografica per ciò che attiene al trauma all'arto superiore destro.
Invero, sulla base della documentazione prodotta, il C.T.U. ha attestato che la in conseguenza dell'evento traumatico, ha effettivamente riportato un Pt_1
“lussazione gomito destro con frattura capitello radiale e coronoide” con persistenti limitazioni funzionali pari al 4%, cui va aggiunto un ulteriore 2% per “danno estetico lieve” legato alla presenza di una cicatrice di ca. 8 cm, per una misura complessiva del
6% non riducibile;
la ha, inoltre, subito un ITT di giorni 10 e una ITP al 75% di Pt_1 giorni 10, al 50% di giorni 10, al 25% di giorni 10, e si è sottoposta a diversi accertamenti diagnostici e visite mediche, necessari per riprendere, sia pur con alcune limitazioni
(considerati i postumi acclarati dal consulente), la funzionalità dell'arto, residuando, peraltro, una lieve perdita di capacità lavorativa generica.
Per la liquidazione del danno biologico la Corte ritiene di utilizzare, come parametro di riferimento, le Tabelle elaborate dal Tribunale di Milano. Secondo il condiviso maggioritario orientamento della Corte di Cassazione, infatti, “in materia di danno non patrimoniale, i parametri delle “Tabelle” predisposte dal Tribunale di Milano sono da prendersi a riferimento da parte del giudice di merito ai fini della liquidazione del predetto del danno biologico, devono prendersi a riferimento i parametri delle tabelle predisposte dal
Tribunale di Milano, salvo che l'eccezionalità del caso concreto non imponga di discostarsene dando atto delle relative ragioni in motivazione” (così, di recente, Cass., Sez. VI, ord. del
23/06/2022, n. 20292).
In forza delle predette tabelle, vigenti al momento della presente liquidazione, da parametrarsi all'età della danneggiata all'epoca del sinistro (65 anni) e al danno biologico dalla medesima riportato, pari al 6%, si perviene alla cifra di € 11.371,50, comprensiva di € 561,80 per invalidità temporanea totale ed € 842,70 per invalidità temporanea parziale.
Il risarcimento del danno così determinato in moneta corrente alla data della decisione deve essere devalutato alla data del sinistro (settembre 2016) e l'importo così ottenuto, via via rivalutato in base agli indici ISTAT (secondo i criteri previsti dalla nota sentenza delle Sezioni Unite n. 1712 del 1995), deve essere maggiorato degli interessi compensativi al tasso legale.
12 Si perviene così alla data odierna al seguente risultato finale, con rivalutazione e interessi ponderati a tutt'oggi: capitale iniziale: euro 11.371,50 capitale devalutato: euro 9.366,97 interessi: euro 1.294,84 capitale devalutato + interessi sulla somma di anno in anno rivalutata: euro
10.661,81.
A tal imposto andranno aggiunti interessi moratori dalla data della presente decisione al soddisfo.
Il va poi condannato al pagamento della somma di € 312,75 per gli esborsi CP_1 documentati e sicuramente riferibili al sinistro, nonché al pagamento della somma di €
300,00 per gli esborsi documentati per il pagamento della consulenza tecnica d'ufficio.
Anche su tale somma andranno conteggiati interessi legali dalla data della presente sentenza al soddisfo.
17. Non ricorrono le condizioni di mala fede o colpa grave che giustifichino la condanna del ex art. 96 c.p.c., non foss'altro avuto riguardo al fatto che il CP_1 ha assunto una difesa conforme alla sentenza di primo grado. Dovendosi per CP_1
l'effetto disattendere la relativa domanda dell'appellante.
18. Le spese di lite del doppio grado seguono la soccombenza dell'appellato e devono, pertanto, porsi, nella misura liquidata in dispositivo, a carico del
[...]
. Controparte_1
P.Q.M.
La Corte di Appello di Palermo, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando, uditi i procuratori delle parti, in riforma della sentenza n. 77/2023 dei giorni 29.12.2022-23.1.2023 del Tribunale di Agrigento, appellata da nei Parte_1
confronti del con atto di citazione notificato il 19 Controparte_1 luglio 2023, condanna il , in persona del Sindaco pro- Controparte_1
tempore, al risarcimento del danno subito da liquidato nella misura di € Parte_1
10.661,81 oltre interessi legali dalla data della presente sentenza al soddisfo.
13 Condanna il al pagamento delle spese sostenute Controparte_1
dalla nel doppio grado di giudizio, che liquida: Pt_1
- per il primo grado, in complessivi euro 2.600,00 oltre spese generali nella misura del 15%, nonché I.V.A. e C.P.A. come per legge se dovute;
- per il giudizio di appello, in complessivi euro 2.000,00 oltre spese generali nella misura del 15%, nonché I.V.A. e C.P.A. come per legge se dovute.
Così deciso a Palermo, nella camera di consiglio della prima sezione civile, il 26 novembre 2025.
Il Presidente est.
AN D'TO
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni di cui all'art. 196 quinquies disp. att. c.p.c.
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