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Sentenza 12 gennaio 2026
Sentenza 12 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. VIII, sentenza 12/01/2026, n. 130 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina |
| Numero : | 130 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 130/2026
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 8, riunita in udienza il 04/12/2025 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
RAMPULLA RITA, Presidente e Relatore
GR SE, Giudice
IARRERA MICHELINA, Giudice
in data 04/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 722/2025 depositato il 04/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - SS - Messina
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520249008320934000 IRPEF-REDDITI LAVORO DIPENDENTE E
ASSIMILATI
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 7179/2025 depositato il 05/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto registrato al Reg. Gen. Ric. n. 722/2025 Ricorrente_1, come in atti rappresentata e difesa, propone ricorso contro l'Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina e l'Ag.entrate - SS - Messina avverso l'avviso di Intimazione descritto in epigrafe per Irpef- Redditi lavoro Dipendente e Assimilati.
Eccepisce:
-la prescrizione del potere di riscuotere l'imposta;
-la prescrizione delle sanzioni e degli interessi;
-la mancanza del presupposto impositivo.
L'Agenzia delle Entrate- Direzione Provinciale di Messina, nel costituisi nel presente giudizio, conferma la legittimità del proprio operato.
All'udienza odierna la causa è posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non è fondato.
Con atto notificato in data 05/11/2024, la parte ricorrente ha proposto ricorso avverso l'intimazione di pagamento n. 29520249008320934, a seguito avviso di accertamento n. TXXTXXM000366, avente ad oggetto
IRPEF, ADD.REGIONALE, ADD.COMUNALE per l'anno di imposta 2014, di importo complessivo di interessi e sanzioni pari a € 7.336,46.
Il contribuente ha instaurato il presente giudizio, e ha chiesto la declaratoria di illegittimità, previa sospensione dell'efficacia esecutiva dell'atto impugnato, sulla base dei seguenti motivi:
-la prescrizione del potere di riscuotere l'imposta;
-la prescrizione delle sanzioni e degli interessi;
-la mancanza del presupposto impositivo.
La parte ricorrente lamenta l'illegittimità dell'avviso di intimazione di pagamento per mancata notifica dell'avviso di accertamento prodromico .
Contrariamente a quanto affermato dalla ricorrente, l'avviso di accertamento prodromico all'intimazione di pagamento oggi impugnata è stato correttamente notificato a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento n. AG 787075677273 e ritirato dalla ricorrente in data 01/03/2019.
Più precisamente, il messo notificatore ha effettuato un tentativo di consegna in data 26/02/2019 con affissione dell'avviso di ricevimento alla porta d'ingresso per temporanea assenza del destinatario, cui ha fatto seguito il deposito del plico presso l'ufficio e la trasmissione della CAD (comunicazione di avvenuto deposito) con raccomandata n. 628654991805 al destinatario in data 27/02/2019. La notifica si è dunque perfezionata in data 01/03/2019 quando la Sig.ra Ricorrente_1 ha provveduto al ritiro in ufficio del plico che non era stato possibile recapitare a causa della sua temporanea assenza.
L'avviso di accertamento non è stato impugnato entro il termine di decadenza di sessanta giorni successivi a quello della notificazione, pertanto, il contribuente dev'essere ritenuto decaduto dal potere di sollevare censure che, ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. 546/92, avrebbero dovuto essere proposte – a pena di preclusione – entro il menzionato termine di decadenza;
con la conseguenza che, la pretesa erariale, deve essere considerata divenuta definitiva e, quindi, non più contestabile.
Per quanto sopra evidenziato, ogni eccezione proposta avverso un atto propedeutico a quello impugnato, deve essere ritenuta tardivamente proposta e, quindi, inammissibile, ai sensi del combinato disposto dell'art. 19, comma 3, e 21 del D.Lgs. 546/92.
Rimangono assorbite dalla superiore motivazione tutte le altre doglianze dedotte ed eccepite dalle parti.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispostitivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, in composizione collegiale, sezione ottava, rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, quantificate in Euro 600,00, oltre accessori come per legge, da liquidarsi in favore dell'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di
Messina.
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 8, riunita in udienza il 04/12/2025 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
RAMPULLA RITA, Presidente e Relatore
GR SE, Giudice
IARRERA MICHELINA, Giudice
in data 04/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 722/2025 depositato il 04/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - SS - Messina
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520249008320934000 IRPEF-REDDITI LAVORO DIPENDENTE E
ASSIMILATI
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 7179/2025 depositato il 05/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto registrato al Reg. Gen. Ric. n. 722/2025 Ricorrente_1, come in atti rappresentata e difesa, propone ricorso contro l'Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina e l'Ag.entrate - SS - Messina avverso l'avviso di Intimazione descritto in epigrafe per Irpef- Redditi lavoro Dipendente e Assimilati.
Eccepisce:
-la prescrizione del potere di riscuotere l'imposta;
-la prescrizione delle sanzioni e degli interessi;
-la mancanza del presupposto impositivo.
L'Agenzia delle Entrate- Direzione Provinciale di Messina, nel costituisi nel presente giudizio, conferma la legittimità del proprio operato.
All'udienza odierna la causa è posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non è fondato.
Con atto notificato in data 05/11/2024, la parte ricorrente ha proposto ricorso avverso l'intimazione di pagamento n. 29520249008320934, a seguito avviso di accertamento n. TXXTXXM000366, avente ad oggetto
IRPEF, ADD.REGIONALE, ADD.COMUNALE per l'anno di imposta 2014, di importo complessivo di interessi e sanzioni pari a € 7.336,46.
Il contribuente ha instaurato il presente giudizio, e ha chiesto la declaratoria di illegittimità, previa sospensione dell'efficacia esecutiva dell'atto impugnato, sulla base dei seguenti motivi:
-la prescrizione del potere di riscuotere l'imposta;
-la prescrizione delle sanzioni e degli interessi;
-la mancanza del presupposto impositivo.
La parte ricorrente lamenta l'illegittimità dell'avviso di intimazione di pagamento per mancata notifica dell'avviso di accertamento prodromico .
Contrariamente a quanto affermato dalla ricorrente, l'avviso di accertamento prodromico all'intimazione di pagamento oggi impugnata è stato correttamente notificato a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento n. AG 787075677273 e ritirato dalla ricorrente in data 01/03/2019.
Più precisamente, il messo notificatore ha effettuato un tentativo di consegna in data 26/02/2019 con affissione dell'avviso di ricevimento alla porta d'ingresso per temporanea assenza del destinatario, cui ha fatto seguito il deposito del plico presso l'ufficio e la trasmissione della CAD (comunicazione di avvenuto deposito) con raccomandata n. 628654991805 al destinatario in data 27/02/2019. La notifica si è dunque perfezionata in data 01/03/2019 quando la Sig.ra Ricorrente_1 ha provveduto al ritiro in ufficio del plico che non era stato possibile recapitare a causa della sua temporanea assenza.
L'avviso di accertamento non è stato impugnato entro il termine di decadenza di sessanta giorni successivi a quello della notificazione, pertanto, il contribuente dev'essere ritenuto decaduto dal potere di sollevare censure che, ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. 546/92, avrebbero dovuto essere proposte – a pena di preclusione – entro il menzionato termine di decadenza;
con la conseguenza che, la pretesa erariale, deve essere considerata divenuta definitiva e, quindi, non più contestabile.
Per quanto sopra evidenziato, ogni eccezione proposta avverso un atto propedeutico a quello impugnato, deve essere ritenuta tardivamente proposta e, quindi, inammissibile, ai sensi del combinato disposto dell'art. 19, comma 3, e 21 del D.Lgs. 546/92.
Rimangono assorbite dalla superiore motivazione tutte le altre doglianze dedotte ed eccepite dalle parti.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispostitivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, in composizione collegiale, sezione ottava, rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, quantificate in Euro 600,00, oltre accessori come per legge, da liquidarsi in favore dell'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di
Messina.