Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. VIII, sentenza 12/01/2026, n. 130
CGT1
Sentenza 12 gennaio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Prescrizione del potere di riscuotere l'imposta

    La Corte ha ritenuto che l'avviso di accertamento prodromico all'intimazione di pagamento è stato correttamente notificato e non impugnato nei termini di legge, rendendo la pretesa erariale definitiva.

  • Rigettato
    Prescrizione delle sanzioni e degli interessi

    La Corte ha ritenuto che l'avviso di accertamento prodromico all'intimazione di pagamento è stato correttamente notificato e non impugnato nei termini di legge, rendendo la pretesa erariale definitiva.

  • Rigettato
    Mancanza del presupposto impositivo

    La Corte ha ritenuto che l'avviso di accertamento prodromico all'intimazione di pagamento è stato correttamente notificato e non impugnato nei termini di legge, rendendo la pretesa erariale definitiva.

  • Rigettato
    Mancata notifica dell'avviso di accertamento prodromico

    La Corte ha accertato la corretta notifica dell'avviso di accertamento a mezzo posta raccomandata, con perfezionamento della notifica in data 01/03/2019, e ha ritenuto che l'avviso di accertamento non sia stato impugnato entro il termine di decadenza di sessanta giorni, rendendo la pretesa erariale definitiva.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. VIII, sentenza 12/01/2026, n. 130
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina
    Numero : 130
    Data del deposito : 12 gennaio 2026

    Testo completo