Articolo 76 della Legge 28 dicembre 2001, n. 448
Articolo 75Articolo 77
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1 gennaio 2002
Art. 76. (Regime fiscale dei trasferimenti di beni immobili) 1. Il regime fiscale previsto dall' articolo 33, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 , si intende applicabile nei confronti dei trasferimenti di beni immobili, compresi in piani urbanistici particolareggiati, comunque denominati, regolarmente approvati ai sensi della normativa statale o regionale, a condizione che l'utilizzazione edificatoria dell'area avvenga entro cinque anni dal trasferimento, anche nel caso in cui l'acquirente non disponesse in precedenza di altro immobile compreso nello stesso piano urbanistico.
Entrata in vigore il 1 gennaio 2002
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