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Sentenza 30 gennaio 2025
Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nuoro, sentenza 30/01/2025, n. 13 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nuoro |
| Numero : | 13 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 999/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NUORO
SEZIONE CIVILE
nella seguente composizione
Dott.ssa Tiziana Longu Presidente
Dott.ssa Salvatore Falzoi Giudice
Dott. Cosimo Gabbani Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di 1° grado iscritta al n. 999 del ruolo volontaria giurisdizione dell'anno 2024 avente ad oggetto: Separazione consensuale e divorzio congiunto promossa da
, nata a [...] il [...], C.F. , e Parte_1 C.F._1
, nato a [...] il [...], C.F. , con il Parte_2 C.F._2 patrocinio dell'Avv. ADRIANO CATTE, giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliati presso il suo studio, sito in Nuoro (NU) in Via Lamarmora n. 85;
Ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Conclusioni per entrambe le parti:
“1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge.
2. La dimora coniugale ubicata in Via Bach n.8 nel Comune di Nuoro di proprietà di e di cui è Pt_3
assegnataria la IG.ra , unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, viene assegnata Controparte_1
alla medesima nell'interesse del figlio minore ivi stabilmente convivente, ed in ogni caso fino a quando lo stesso non avrà raggiunto l'autosufficienza economica.
Il figlio minore resterà affidato congiuntamente ad entrambi i genitori con collocazione Per_1
prevalente presso la dimora della madre in via Bach n.8 in Nuoro.
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Il padre potrà vedere e frequentare il figlio minore quando vorrà, previo accordo e tenuto Per_1
conto degli impegni scolastici e ludici dello stesso, senza alcuna limitazione.
Il IG. verserà a titolo di mantenimento per il minore la cifra mensile Parte_2 Per_1
di € 250,00.
Assegno unico verrà percepito per intero alla IG.ra . Parte_1
Le spese straordinarie nell'interesse del figlio minore sono poste a carico di entrambi i genitori nella misura del 50%.
Dato atto, inoltre, della differente capacità reddituale dei coniugi il IG. si farà Parte_2
carico delle spese relative alle utenze (luce, gas, acqua) e delle imposte (TARI) gravanti sull'immobile.
Entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti con annotato il nome dei figli ai fini della validità per l'espatrio”.
Conclusioni del PM:
“Si esprime, ai sensi dell'art. 473 bis51 c.p.c., parere favorevole alla separazione consensuale dei coniugi e alla contestuale cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti secondo gli accordi raggiunti nel ricorso congiunto in data 12.11.2024”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 13.11.2024, e hanno Parte_1 Parte_2
esposto di aver contratto matrimonio concordatario in Nuoro (NU) il 21.05.2005; che dall'unione sono nati tre figli: il 28.04.1998, il 24.12.2004, e , il 14.05.2010; che la Per_2 Per_3 Per_1 residenza familiare è fissata in Nuoro, presso un'abitazione di proprietà di di cui la è Pt_3 Pt_1 assegnataria e per la quale corrisponde il relativo canone di locazione;
che l'unione nel tempo si è deteriorata, per il venir meno dell'affectio coniugalis e varie incomprensioni tra i coniugi, al punto da rendere impossibile la prosecuzione della convivenza.
Ciò premesso, i ricorrenti, oltre alla domanda congiunta di separazione, hanno presentato, col medesimo ricorso congiunto, domanda di divorzio.
All'udienza del 10.12.2024, tenuta mediante il deposito di note scritte in sostituzione d'udienza, i coniugi hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno confermato il ricorso e le conclusioni in epigrafe trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La domanda di separazione avanzata dalle parti va accolta.
Considerato l'accordo tra i coniugi, il Tribunale deve limitarsi a verificare la sussistenza dei presupposti per la dichiarazione di separazione, nonché ad accertare che le condizioni dell'accordo
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non siano in contrasto con norme imperative e di ordine pubblico e all'esame delle condizioni concernenti i figli minori.
Secondo quanto dichiarato nel ricorso, nel tempo, l'unione coniugale si è deteriorata tanto da rendere impossibile la prosecuzione della convivenza.
Tale situazione rende evidente l'esistenza di una frattura irreversibile. Di conseguenza, va accolta la domanda volta a dichiarare la separazione dei coniugi.
2. Per quanto concerne le condizioni relative al figlio minore , considerata l'età, letto il Per_1
piano genitoriale, si ritiene che le condizioni indicate nell'accordo corrispondano al suo interesse e che la disciplina concordata per il suo mantenimento sia congrua.
Visto l'accordo fra i genitori, si ritiene non necessario procedere all'ascolto del figlio minore ultradodicenne ex art. 473 bis.4 c.p.c.
3. Le altre condizioni di separazione indicate nel ricorso non sono manifestamente contrarie a norme imperative o d'ordine pubblico;
pertanto, deve essere omologato l'accordo intervenuto tra le parti.
4. Le parti hanno domandato unitamente all'omologa della separazione anche la dichiarazione della cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario alle medesime condizioni della separazione. Richiamata sul punto la recente sentenza: Cass. civ., Sez. 1, Sentenza n. 28727 del 2023 ove si legge: «nell'ambito del procedimento di cui all'art.473-bis.51 c.p.c., è ammissibile il ricorso dei coniugi proposto con domanda congiunta e cumulata di separazione e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio» e ancora: «il passaggio dalla fase della decisione della domanda congiunta di separazione a quella della trattazione della domanda congiunta di divorzio trova poi disciplina nell'art. 279, comma 2, n. 5 c.p.c., in tema di sentenze definitive su domande
(secondo cui il collegio pronuncia sentenza quando, valendosi delle facoltà di cui agli artt. 103, secondo comma, e 104, secondo comma, decide solo su alcune delle cause riunite sino a quel momento, disponendo, con distinti provvedimenti, l'ulteriore istruzione o la separazione)», si ritiene necessario pronunciare sentenza non definitiva di omologa della separazione con rimessione della causa sul ruolo istruttorio per fissare udienza di comparizione delle parti, a distanza di almeno sei mesi dall'udienza di comparizione delle parti nell'ambito del procedimento di separazione, ai fini della trattazione della domanda congiunta di divorzio.
5. Spese al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nuoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe così giudica:
1) omologa la separazione dei coniugi , nata a [...] il [...] e Parte_1
nato a [...] il [...] (matrimonio contratto il 21.05.2005 Parte_2
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in Nuoro e trascritto nel registro dello Stato Civile del Comune di Nuoro, atto n. 29, parte II, serie A
– anno 2005) alle condizioni di cui al ricorso congiunto;
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente di provvedere all'annotazione della presente sentenza;
3) provvede come da separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo istruttorio;
4) spese al definitivo.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Così deciso in Nuoro, nella camera di consiglio del 28.1.2025
Il giudice relatore dott. Cosimo Gabbani
Il Presidente dott.ssa Tiziana Longu
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