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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 29/05/2025, n. 466 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 466 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1356/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO di TORINO
Sezione Seconda Civile composta dai Sigg. Magistrati: dott. Alfredo GROSSO Presidente dott.ssa Maria Gabriella RIGOLETTI Consigliere rel. dott. Roberto RIVELLO Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. RG 1356/2022 promossa da: nato a [...] il [...], C.F. , in Parte_1 C.F._1
proprio e nella sua qualità di proprietario dell'impianto ittico ubicato in TA GU (AL),
Frazione Campana, Via Borgo Adorno, rappresentato e difeso, dall'avv. Patrizia Tuis, elettivamente domiciliato presso lo studio della medesima, in Tortona (AL), Via Bandello n. 18 (
APPELLANTE contro
, (C.F. , in persona del Presidente protempore Dott. Controparte_1 P.IVA_1
(C.F. ), autorizzata in forza di decreto n. 8 del 19.01.2023, Controparte_2 C.F._2
rappresentata e difesa, tanto congiuntamente quanto disgiuntamente, dagli avv.ti Alberto Vella, Paola
Terzano e Désirée Fortuna, con domicilio eletto presso lo studio del primo in , Piazza della CP_1
Libertà n. 17
APPELLATA
pagina 1 di 12 OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 248/2022 pronunciata dal Tribunale di Alessandria in data 22.03.2022
Pagamento forniture – risarcimento danni
CONCLUSIONI
Per parte appellante:
“In via principale e nel merito:
Accertare e dichiarare la responsabilità per inadempimento contrattuale in capo alla CP_1
, in persona del Presidente pro tempore, nei confronti del SI , in
[...] Parte_1
proprio ed in qualità di proprietario dell'impianto ittico ubicato in TA GU (AL), Frazione
Campana, Via Borgo Adorno, per il mancato ritiro ed il mancato pagamento del materiale ittico ordinato a dicembre 2010, e conseguentemente condannare la , in persona del Controparte_1
Presidente pro tempore, a corrispondere allo stesso l'importo di € 8.000,00 (euro ottomila/00), pari alla somma che la stessa si era obbligata a corrispondere all'esponente sulla base dell'impegno di spesa assunto, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo;
inoltre, condannare la , in persona del Presidente pro tempore, a Controparte_1
corrispondere al SI , in proprio ed in qualità di proprietario dell'impianto Parte_1
ittico ubicato in TA GU (AL), Frazione Campana, Via Borgo Adorno, un ulteriore importo, da quantificarsi in via equitativa, per gli ulteriori danni provocati all'esponente dallo scorretto comportamento della (danni che nel 2011 erano stati quantificati nell'importo di circa Euro CP_1
6.000,00), con particolare riferimento alla perdita di una parte del materiale ittico in accrescimento nell'impianto ittico di proprietà del SI , oltre alla mancata disdetta dell'asservimento Parte_1
delle vasche messe a disposizione dal SI per la trota mediterranea di proprietà Parte_1
dell'Ente, per le quali l'Ente nel 2008, senza comunicare alcuna disdetta al SI , ha Parte_1
smesso di pagare il canone.
In subordine e salvo impugnazione:
Accertare e dichiarare la responsabilità per inadempimento contrattuale in capo alla CP_1
, in persona del Presidente pro tempore, nei confronti del SI , in
[...] Parte_1
proprio ed in qualità di proprietario dell'impianto ittico ubicato in TA GU (AL), Frazione
Campana, Via Borgo Adorno, per il mancato pagamento del materiale ittico ritirato nell'anno 2009, e conseguentemente condannare la , in persona del Presidente pro tempore, a Controparte_1 corrispondere allo stesso il valore di tale fornitura, per l'importo di € 8.000,00 (euro ottomila/00), o nella maggiore o minore somma che sarà accertata;
inoltre, condannare la , Controparte_1
in persona del Presidente pro tempore, a corrispondere al SI , in proprio ed in Parte_1
pagina 2 di 12 qualità di proprietario dell'impianto ittico ubicato in TA GU (AL), Frazione Campana, Via
Borgo Adorno, un ulteriore importo, da quantificarsi in via equitativa, per gli ulteriori danni provocati all'odierno esponente dallo scorretto comportamento della (danni che nel 2011 erano stati CP_1
quantificati nell'importo di circa Euro 6.000,00), con particolare riferimento alla perdita di una parte del materiale ittico in accrescimento nell'impianto ittico di proprietà del SI , oltre alla Parte_1
mancata disdetta dell'asservimento delle vasche messe a disposizione dal SI per la trota Parte_1
mediterranea di proprietà dell'Ente, per le quali l'Ente nel 2008, senza comunicare alcuna disdetta al
SI , ha smesso di pagare il canone. Parte_1
In punto spese
Condannare la , in persona del Presidente pro tempore, a corrispondere al Controparte_1
SI , in proprio e nella sua qualità di proprietario dell'impianto ittico ubicato in Parte_1
TA GU (AL), Frazione Campana, Via Borgo Adorno, le spese relative ad entrambi i gradi di giudizio, ai sensi di quanto disposto dal DM n. 55/2014 e D.M. 147/2022”
Per parte appellata:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Torino, Sez. II Civ., adversis reiectis, dichiarare inammissibile
l'appello promosso da avverso la sentenza n. 248/2022 del Tribunale di Parte_1
Alessandria per violazione dell'art. 345 c.p.c. e/o rigettarlo, nel merito, in quanto infondato in fatto ed in diritto, confermando la statuizione di primo grado”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 04.07.2017 l Parte_2
conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Alessandria la , per sentirla Controparte_1
condannare al pagamento in suo favore di una fornitura di 111.000 trotelle, dell'importo di € 8.000,00, che l'Ente avrebbe ordinato a dicembre 2010, ma al momento della consegna, nella primavera del 2011, non avrebbe né ritirato, né pagato, oltre al risarcimento degli ulteriori danni lamentati dall'attore in CP_ conseguenza dello scorretto comportamento dell' medesimo.
Si costituiva in giudizio la , eccependo il già avvenuto pagamento della fornitura in questione, CP_1 allegando all'uopo la Determinazione per l'impegno di spesa citata nell'ordinativo prodotto dal
(Determina n. 733.156876 del 6 dicembre 2010), la fattura emessa in data 23 dicembre 2010 Parte_1 dall'attore, per l'importo di € 7.992,00, e il provvedimento di liquidazione del 27 gennaio 2011. La convenuta chiedeva pertanto il totale rigetto delle domande attoree, ivi compresa quella di risarcimento del danno, non sussistendo alcun obbligo in capo alla Provincia di ritirare le trotelle in oggetto entro un pagina 3 di 12 termine prestabilito, ed in ogni caso rientrando nella sfera organizzativa del qualsiasi Parte_1
problema relativo all'insufficienza degli spazi di allevamento.
Nel corso del giudizio contestava l'eccezione di avvenuto pagamento, imputando la Parte_1
somma di € 7.992,00, ricevuta dalla Provincia nel marzo 2011, ad altra fornitura di trotelle, avvenuta nell'anno 2009 e, al 2011, non ancora saldata. L'attore introduceva quindi, alla prima udienza di trattazione del 16/01/2018, una nuova domanda, a titolo di responsabilità precontrattuale ex art. 1337
c.c., con condanna della a risarcire ogni danno patito nel quantum risultante in atti o da CP_1
liquidarsi in via equitativa.
Il Tribunale, senza svolgimento di alcuna attività istruttoria, pronunciava in data 22.03.2022 sentenza, con cui rigettava le domande attoree e condannava il alla rifusione delle spese di lite. Parte_1
Avverso la predetta sentenza, non notificata, ha proposto appello, al fine di Parte_1 ottenerne l'integrale riforma, chiedendo, in via principale, la condanna della Controparte_1 al pagamento di € 8.000,00, a titolo di adempimento dell'acquisto del materiale ittico ordinato a dicembre 2010, oltre al risarcimento del danno, da determinarsi in via equitativa per la perdita della componente ittica in accrescimento nel proprio impianto, nonché dei danni derivati dalla mancata disdetta dell'asservimento delle vasche messe a disposizione della e per le quali non era più CP_1
stato pagato il relativo canone dal 2008; in via di subordine, chiede la condanna della CP_1
al versamento dell'importo di € 8.000,00 per il mancato pagamento del materiale ittico
[...]
ritirato nell'anno 2009.
Si è costituita in giudizio l'appellata , chiedendo che il gravame sia dichiarato Controparte_1
inammissibile o sia comunque respinto nel merito.
All'udienza del 20.03.2024 le parti hanno precisato le conclusioni come in epigrafe trascritte e la causa
è stata trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini per il deposito degli scritti conclusionali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La sentenza impugnata
Il Tribunale di Alessandria - premesso che in qualità di titolare dell' Parte_1 [...]
ha agito in giudizio, al netto delle domande formulate alla prima udienza di Parte_2
trattazione e poi rinunciate, al fine di ottenere il pagamento della fornitura di 111.000 , Parte_3 ordinate dalla di nel dicembre del 2010, nell'ambito di un più ampio accordo CP_1 CP_1
convenzionale intercorso tra le parti dal 2001 - ha ritenuto che la abbia dato piena e CP_1
convincente prova di aver pagato quella fornitura, cui si riferisce la fattura emessa dal , a Parte_1
seguito dell'impegno di spesa di cui al doc. 4 prodotto dalla convenuta e dell'ordinativo risultante dal pagina 4 di 12 doc. n. 3 dello stesso attore, il quale ha anche prodotto una copia del mandato di pagamento del 28 marzo 2011 (doc. 10).
È stata infatti reputata infondata, dal primo Giudice, la pretesa attorea di imputare il pagamento ricevuto ad altra precedente fornitura avvenuta nel 2009, in quanto proprio la fattura n. 29 del 23 dicembre 2010, pagata dalla Provincia, fa riferimento alla Determina n. 733/156876 del 06/12/2010 e alle condizioni contenute in quell'ordinativo “111.000 da cm 4 - 6 a € 0,06” ciascuna, con Parte_3
evidente imputazione, da parte dello stesso creditore, del pagamento alla fornitura 2010/2011.
In ogni caso, ha rilevato il Tribunale, come l'attore non abbia provato che la avesse ordinato CP_1
delle trotelle nell'anno 2009.
Non sarebbero infatti rilevanti al riguardo né la Convenzione stipulata tra le parti nel 2001, avente durata annuale, e priva dell'allegazione dei relativi rinnovi, né i registri di scarico dell' Pt_2
, poiché, quand'anche un non meglio identificato personale incaricato dalla Provincia avesse
[...]
ritirato delle trotelle nel 2009, ciò non sarebbe stato sufficiente per impegnare una Pubblica
Amministrazione, i cui contratti devono sempre essere stipulati in forma scritta a pena di nullità, o comunque risultare da impegni di spesa e deliberazioni dei competenti organi, nella fattispecie del tutto mancanti.
Analogamente la domanda di risarcimento del danno è stata disattesa, in quanto, da un lato, non sarebbe emerso con chiarezza se la avesse un termine – poi non rispettato - entro il quale CP_1
avrebbe dovuto provvedere al ritiro del materiale ittico, dall'altro, l'attore si sarebbe limitato ad allegare il danno derivato dalla moria di pesci dovuto al sovraffollamento, per il mancato ritiro delle trotelle da parte della , senza alcuna indicazione o prova di quanto effettivamente accaduto e senza CP_1
fornire elementi concreti in base ai quali procedere alla liquidazione anche in via equitativa.
I motivi d'impugnazione
L'esame dei motivi d'appello deve essere necessariamente preceduto dall'individuazione delle domande suscettibili di essere oggetto di pronuncia nel merito, in quanto tempestivamente proposte in primo grado, atteso che parte appellata ripropone in questo grado di giudizio l'eccezione di estraneità al thema decidendum di una serie di domande, in quanto rinunciate, ovvero – per quanto maggiormente rileva – perché formulate tardivamente (v. pag. 8 comparsa di costituzione appellata).
Al riguardo la sentenza impugnata ha correttamente rilevato che il - a fronte dell'eccezione Parte_1
della , di avvenuto pagamento della fornitura ordinata nel dicembre del 2010, Controparte_1
per la quale il medesimo aveva agito in giudizio - ha introdotto domande nuove di responsabilità precontrattuale, ex art. 1337 c.c., e di pagamento di una diversa fornitura, e cioè quella del 2009, oltre che di condanna al pagamento di differenze di prezzo e risarcimento di ulteriori danni, rilevando come pagina 5 di 12 la convenuta avesse eccepito la tardività di dette domande, dichiarando di non accettare il CP_1
contraddittorio. La sentenza precisa altresì come quelle domande non venissero prese in considerazione, “essendo evidente la loro inammissibilità in questa sede per tardività e conseguente difetto di contraddittorio” (v. pag. 3 sentenza impugnata).
Ciò premesso, ne consegue che deve essere anzitutto esaminato quello che viene proposto da Parte_1 come terzo motivo d'appello, a mezzo del quale viene censurata tale parte di motivazione,
[...]
asserendo che la domanda svolta in via di subordine diretta ad ottenere la condanna della al CP_1 pagamento della fornitura di trotelle per l'anno 2009 non sarebbe affatto una domanda nuova, ma una mera specificazione/precisazione della domanda conseguita alle eccezioni della controparte, che nelle proprie difese avrebbe affermato di avere pagato la fornitura del 2011.
La tesi è infondata.
Anzitutto, secondo quanto emerge chiaramente dall'atto di citazione introduttivo del giudizio dinanzi al
Tribunale di Alessandria, e senza considerare la terza domanda di risarcimento, ex art. 2043 c.c., poi rinunciata, ha chiesto che fosse accertata la responsabilità per inadempimento Parte_1 contrattuale della “per il mancato ritiro e mancato pagamento del materiale Controparte_1 ittico ordinato”, per l'importo di € 8.000,00, secondo quanto risultante dall'impegno di spesa intervenuto a fine 2010 (doc. 3 prodotto), di cui alla Determina n. 733/156876 del 06.12.2010, pagamento che veniva sollecitato con lettera del 14.12.2011 (doc. 5 prodotto), nonché al risarcimento dei danni cagionati al suo impianto ittico dall'esubero di pesce, causato dal mancato ritiro del materiale ittico ordinato dalla . CP_1
Non è quindi possibile affermare che la richiesta di pagamento di una diversa fornitura, e cioè quella delle trotelle del 2009, rappresenti una modificazione/specificazione dell'originaria domanda, trattandosi di due domande diverse, che troverebbero titolo in due differenti ordini/contratti di acquisto di materiale ittico, atteso che la Convenzione per la produzione di materiale ittico, stipulata tra le parti in data 09.10.2001, è un accordo quadro, sulla base venivano determinati i prezzi del materiale ittico che l' si impegnava a fornire alla , “secondo i tempi e Parte_4 CP_1
le modalità che verranno stabilite in funzione delle esigenze dell'Ente” ed il pagamento sarebbe avvenuto “a seguito di presentazione di regolare fattura relativa alle singole forniture di materiale ittico conformi ai quantitativi ordinati.” .
È evidente dunque come, nell'ambito di quella disciplina negoziale, che non prevedeva alcun impegno d'acquisto annuale, occorresse per ciascuna singola fornitura un ordine, che la doveva CP_1
emettere sulla base di un preciso impegno di spesa inserito a bilancio, e dunque la stipula di un contratto avente ad oggetto la vendita per un determinato anno di uno specifico quantitativo di trotelle pagina 6 di 12 di una delle pezzature indicate nella Convenzione.
La richiesta di pagamento di materiale ittico fornito sulla base di un contratto diverso da quello dedotto in giudizio con l'atto di citazione, quale titolo posto a fondamento della domanda di adempimento, integra pertanto una domanda nuova, fondata sull'allegazione di differenti circostanze di fatto.
Peraltro, anche ad accedere alla tesi esposta dall'odierno appellante con la memoria ex art. 183, co. 6,
n. 1, c.p.c., secondo cui si sarebbe trattato di una domanda la cui necessità di proposizione sarebbe sorta per effetto dell'eccezione, di avvenuto pagamento, della controparte, quella avrebbe dovuto essere proposta, ex art. 183, co. 4, c.p.c. all'udienza di prima comparizione, poiché in quella sede, secondo la formulazione della norma all'epoca vigente, dovevano essere proposte le domande ed eccezioni che fossero conseguenza della domanda riconvenzionale o delle eccezioni proposte dal convenuto, e non – come invece avvenuto – con la memoria di cui al n. 1 del comma 6 dell'art. 183 c.p.c., memoria che peraltro risulta anche tardivamente depositata (in data 16/02/2018), a fronte di un termine scadente il
15/02/2018.
La domanda di pagamento di un'asserita fornitura di trotelle per l'anno 2009 risulta dunque inammissibile ed il motivo di gravame deve pertanto essere respinto.
Quanto ritenuto sul piano processuale, rende parzialmente inammissibile il primo motivo
d'impugnazione, nella parte in cui, a mezzo di quello, vengono censurate le argomentazioni svolte dal
Tribunale per pervenire all'affermazione che il non avrebbe comunque provato che la Parte_1
Provincia di gli avesse ordinato delle trotelle nel 2009. CP_1
Sul punto va osservato come il Tribunale, dopo avere affermato che la domanda di condanna al pagamento del corrispettivo per la fornitura del 2009 non doveva essere presa in considerazione, perché inammissibile, l'ha comunque esaminata nel merito, ritenendo che il , in ogni caso, non Parte_1 avesse fornito la prova di un ordine fatto dalla per quell'anno, prova di cui egli sarebbe stato CP_1 onerato, vista la contestazione sul punto della , la quale ha asserito che per quell'anno, stante CP_1
la carenza di fondi, non aveva ordinato materiale ittico per il ripopolamento.
Tale esame nel merito da parte del Tribunale non rappresenta una motivazione rafforzativa, poiché per essere tale la motivazione deve concernere l'esposizione di una pluralità di ragioni, idonee a fondare in via autonoma la medesima tipologia di pronuncia (d'inammissibilità, d'incompetenza o altre ragioni in rito, ovvero di merito), mentre in realtà ha comportato una pronuncia in assenza di potestas decidendi, essendo quella stata precedentemente declinata dal Tribunale, laddove ha precisato che, per ragioni di ordine processuale, la domanda era inammissibile.
La pronuncia avrebbe quindi dovuto arrestarsi ai motivi di rito, dovendosi limitare a accertare - come del resto avvenuto nei precedenti passaggi motivazionali - che non poteva procedersi all'esame di pagina 7 di 12 quella domanda perché nuova o comunque tardivamente introdotta.
Ciò comporta che, proprio per effetto del rigetto del terzo motivo d'appello, non possano essere esaminate le critiche relative alla non corretta valutazione degli elementi di prova, che ha condotto al rigetto della domanda di pagamento della fornitura dell'anno 2009, nonché dei nuovi elementi di carattere documentale prodotti nel presente grado di giudizio (docc. 1 e 2 allegati all'atto d'appello), poiché essi attengono alla valutazione nel merito di una domanda inammissibile.
Per la restante parte con il primo motivo d'impugnazione l'appellante censura la pronuncia nella parte in cui ha ritenuto che la avrebbe provato di aver pagato la fornitura ordinata a dicembre del CP_1
2010, asserendo che le somme corrisposte sarebbero invece da imputarsi al pagamento delle 111.000 trotelle fornite nell'anno 2009, secondo quanto sarebbe confermato dai documenti depositati dalle parti,
e cioè dalla comunicazione e-mail inviata dall'Ufficio Pesca della Provincia al in data Parte_1
28/9/2011; dalla fattura n. 29 del 23/12/2010 emessa dall' e dalla lettera Parte_2
di sollecito inviata dal all'Assessorato Provinciale in data 23/8/2011. Parte_1
Da tali documenti emergerebbe come non sia mai stata negata la fornitura del 2009; che l'ordine datato
16/12/2010, con cui veniva richiesta la fornitura di 111.000 trotelle fario della lunghezza di 4-6 cm, non avrebbe potuto essere eseguito prima di fine maggio/primi di giugno 2011, considerati i tempi di accrescimento, e comunque quelle trotelle non sono mai state ritirate.
La fattura in data n. 29/2010 sarebbe quindi stata emessa dal , su richiesta dell'Ente, priva di Parte_1
alcun riferimento, in quanto le trotelle non erano ancora state consegnate, mentre la copia della fattura prodotta dalla Provincia di , quale allegato n. 5, reca l'apposizione di un timbro della CP_1
con la dicitura "merce regolarmente pervenuta", circostanza questa materialmente CP_1
impossibile, dato che le trotelle non avrebbero potuto essere consegnate a distanza di 15 giorni dall'ordine.
Il Tribunale avrebbe quindi dovuto concludere che la , che non ha provveduto al ritiro delle CP_1
trotelle ordinate nel dicembre 2010, ha in realtà destinato le somme di cui al mandato di pagamento in
28/03/2011 al saldo di quanto dovuto per la fornitura del 2009.
Da ciò conseguirebbe, nella prospettazione dell'appellante, che il materiale ittico ordinato a dicembre
2010, al di là di non essere stato ritirato, non sarebbe neppure stato pagato, dovendosi imputare le somme corrisposte a marzo 2011 ad estinzione di altro pregresso debito dell'Ente nei confronti del
(la fornitura di trotelle del 2009). Parte_1
Al riguardo la ha sostenuto che, sulla base dei consueti accordi con l'azienda Controparte_1
per l'anno 2009 l'Ente non aveva richiesto alcuna fornitura, essendo venuti meno i Pt_2
finanziamenti regionali destinati allo scopo, ragione per cui nessun conferimento di materiale ittico era pagina 8 di 12 avvenuto in tale esercizio da parte dell'odierno appellante e nessun pagamento era stato effettuato dalla
P.A.; per l'anno 2010, con determinazione della Direzione Tutela e Valorizzazione Ambientale –
Protezione Civile DDAA1 n. 733-156876 del 06/12/2010 (doc. 4 fascicolo di primo grado), la commissionava invece all' l'acquisto di n. 111.000 Controparte_1 Parte_2 trotelle “fario”, per un importo complessivo di € 8.000,00 iva compresa, impegnandone la relativa spesa sul capitolo a ciò vincolato;
tale fornitura veniva poi regolarmente liquidata, dietro presentazione della fattura n. 29 del 23/12/2010, con atto del medesimo Dirigente LQAA1-15 del 27/01/2011.
Anche per tale parte il primo motivo d'appello risulta inammissibile, poiché non si confronta con le ragioni indicate dal primo Giudice a fondamento della propria ricostruzione, la quale ha evidenziato come la liquidazione del gennaio 2011 e il mandato di pagamento del marzo 2011 siano da riferirsi – sulla base di quanto documentalmente risulta - all'ordine di cui alla Determinazione Dirigenziale n.
7333/156876 del 06/12/2010 e alla fattura, che a quello fa riferimento, e non ad altro debito pregresso.
Tali argomentazioni non hanno infatti formato oggetto di specifica censura, secondo quanto imposto dall'art. 342 c.p.c.
Peraltro, difformemente da quanto sostiene l'appellante, è egli stesso ad indicare nella fattura n. 29 del
23/12/2010 la “D.D. 733/156876 del 6-12-2010 IMP. 7857/10” e quindi a rendere chiaro ed inequivoco quale sia la fornitura cui si riferisce il documento fiscale emesso, documento a sua volta richiamato nell'atto di liquidazione “LQAA1- 15-10596 del 27/01/2011”, per cui non può sostenersi che quella fattura sia stata emessa allo scopo di consentire il pagamento una fornitura pregressa, vista la specifica causale in essa contenuta.
Del tutto inconferenti a superare tali coerenti riscontri documentali sono gli elementi contrari, di carattere meramente indiziario, indicati dal : il timbro sulla fattura attestante che la consegna Parte_1
della merce sarebbe regolarmente pervenuta, che non è dato sapere quando sia stato apposto, è comunque irrilevante se il pagamento dell'importo indicato in quel documento fiscale è stato eseguito;
la e-mail del 26/09/2011, proveniente dall'Ufficio Tutela Fauna Ittica, si riferisce a quella che avrebbe potuto essere la richiesta di fornitura di trotelle per l'anno 2011, considerato che sul capitolo di spesa per l'acquisto di materiale ittico, per quell'anno, la disponibilità era pari a soli € 2.000,00; la lettera in data 23/08/2011 del (doc. 4 in primo grado), al di là di provenire dalla parte ed offrire quindi Parte_1
una ricostruzione dei rapporti che, in ogni caso, non potrebbe essere invocata quale prova a suo favore, fa riferimento alla “semina”, che avrebbe dovuto essere fatta nel 2011, e quindi non ha nulla a che a vedere con l'ordine di dicembre 2010 o con il titolo sottostante all'emissione della fattura n. 29/2010, né con forniture ancora precedenti, ed infatti la e-mail, prima citata, del 28/09/2011 è la risposta alla lettera del 23/08/2011.
pagina 9 di 12 Con il secondo motivo d'appello contesta le affermazioni contenute nella sentenza Parte_1
impugnata, secondo cui non sarebbe chiaro se l'Ente si fosse obbligato a ritirare le 111.000 rotelle, sostenendo che sarebbe sufficiente esaminare la lettera di sollecito, e cioè quella in data 23/08/2011.
Anche tale motivo d'impugnazione risulta inammissibile.
Anzitutto non è vero che la sentenza abbia affermato non essere chiaro se vi fosse un impegno dell'Ente al ritiro delle trotelle ordinate, semplicemente la sentenza ha ritenuto (v. pag. 4 sentenza impugnata) - nell'esaminare la domanda di risarcimento del danno, che sarebbe derivato dal sovraffollamento dell'impianto ittico dell' , a causa del mancato ritiro delle trotelle da parte Parte_4
della – come non fosse emerso con chiarezza dagli atti quale fosse il termine entro il quale la CP_1
avrebbe dovuto provvedere al ritiro del materiale ittico, valutazione questa diversa rispetto a CP_1
quella che viene censurata dall'appellante.
In ogni caso, tale rilievo dell'appellante è del tutto inconferente rispetto al successivo sviluppo del motivo di impugnazione (v. pagg. da 6 a 8 dell'atto d'appello), che si diffonde nel sostenere come in virtù della Convenzione/accordo quadro stipulato tra le parti, dal 2001 e fino al 2011, la CP_1
avrebbe ordinato trotelle in base alla liquidità disponibile, osservando come mancherebbero soltanto le fatture del 2009, che la avrebbe fatto "annullare per motivi di liquidità", asserendo che CP_1
comunque la sarebbe in possesso degli impegni di spesa e dei preventivi richiesti al CP_1 Parte_1
anche per l'anno 2009.
Il motivo torna quindi nuovamente sul tema della richiesta di una fornitura da parte della per CP_1
l'anno 2009, argomento che come già esposto, se finalizzato alla richiesta di pagamento di quanto dovuto per quella fornitura, oggetto della domanda proposta in appello in via di subordine, afferisce ad una domanda inammissibile, se invece è diretto a sostenere che il pagamento effettuato a marzo 2011 sia da riferirsi non all'ordine del 2010, ma alla fornitura richiesta ed eseguita nel 2009, conduce alle questioni già affrontate nell'esaminare il primo motivo di impugnazione.
Per il resto a pag. 7 e 8 dell'atto di appello sono contenute deduzioni del tutto nuove, circa l'utilizzo da parte della dell'impianto del per la produzione di trote mediterranee, utilizzo per CP_1 Parte_1
cui sarebbe stato corrisposto un canone annuale per cinque anni, poi cessato, senza dare alcuna disdetta.
Si tratta di allegazioni in fatto non correlate ad alcuna domanda mai proposta in giudizio, che avesse ad oggetto la richiesta di pagamento di un canone o il risarcimento di un danno per inadempimento di un accordo contrattuale.
Analogamente, nell'ambito del medesimo motivo di gravame, vengono menzionate due consegne di trotelle, che sarebbero avvenute a ottobre e novembre 2011, e che non sarebbero state pagate dall'Ente, che costituiscono ulteriori nuove allegazioni, che sono altresì prive di correlazione con qualsivoglia pagina 10 di 12 domanda proposta in giudizio.
Con il quarto ed il quinto motivo d'impugnazione, che per la loro logica connessione, possono essere congiuntamente esaminati, l'appellante si duole di essere stato condannato alla rifusione delle spese di lite, senza tenere conto dello scorretto comportamento della emerso “con cristallina CP_1
chiarezza….dalla documentazione prodotta agli atti” Inoltre il Giudice non avrebbe tenuto conto della disponibilità transattiva manifestata dal con la memroia depositata in data 20/06/2018, che Parte_1
non veniva accettaa dalla Provincia, che si dichiarava dispibile a ricnoscere un importo inferiore.
I motivi risultano infondati e la pronuncia in punto spese deve essere confermata.
Il Giudice di primo grado ha regolato le spese in base al principio di soccombenza, tenendo conto che
è risultato integralmente soccombente rispetto alle molteplici domande formulate. Parte_1
Quanto al fatto che emergano, dagli atti, condotte scorrette della , che potrebbero al più essere CP_1
valutate quali “gravi ed eccezionali ragioni” per una compensazione, già si è dato atto di quanto emerge dai documenti tempestivamente prodotti in giudizio suscettibili di essere valutati, sicché le denunciate condotte di scorrettezza non sono ravvisabili.
Parimenti la disponibilità alla conciliazione, che peraltro non ha trovato un aprioristico rifiuto da parte della (che ha a sua volta formulato una diversa proposta non accettata dalla controparte), non CP_1
consente, se la parte è poi risultata integralmente soccombente, alcuna regolamentazione delle spese in deroga, o attenuazione, del criterio di soccombenza, non versandosi evidentemente nell'ipotesi di cui all'art. 91, co. 1, seconda parte, c.p.c.
Le spese del giudizio
Tenuto conto dell'esito del gravame, e quindi dell'inammissibilità dei primi due motivi d'impugnazione e dell'infondatezza del terzo, quarto e quinto motivo, le spese anche di questo grado di giudizio debbono essere poste a carico di con liquidazione, in base ai valori medi previsti Parte_1
dal D.M. 147/2022 per lo scaglione di valore di riferimento (da € 5.201,00 a € 26.000,00), considerate le fasi di studio, introduttiva e decisionale, in complessivi € 3.966,00, oltre rimborso spese forfettario ed accessori.
Tenuto conto dell'esito dell'appello, si deve dare atto dell'obbligo di cui all'art. 13, comma 1 quater, del Testo Unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, così come inserito dall'art. 1, commi 17 e 18, legge 24 dicembre 2012 n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato – Legge di Stabilità 2013) per il versamento a carico dell'appellante, di un Parte_1 ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello già versato all'atto della costituzione in giudizio.
P. Q. M.
pagina 11 di 12 La Corte d'Appello di Torino - Sezione Seconda Civile, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. Parte_1
248/2022 emessa dal Tribunale di Alessandria in data 22/03/2022, dichiarati inammissibili i primi due motivi d'impugnazione e respinti tutti gli altri motivi d'appello, conferma l'impugnata sentenza;
condanna a rifondere alla le spese del presente giudizio, Parte_1 Controparte_1 che si liquidano in € 3.966,00 per compensi, oltre rimborso forfettario del 15% sui compensi, C.P.A.,
IVA, se dovuta, e successive occorrende;
dà atto della sussistenza dell'obbligo, ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater, del DPR 30.5.2002, n. 115, così come novellato dalla l. 24.12.2012, n. 228, a carico dell'appellante, del Parte_1 versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già versato all'atto della costituzione in giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio in data 27/11/2024.
Il Consigliere est. dott.ssa Maria Gabriella Rigoletti Il Presidente
dott. Alfredo Grosso
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO di TORINO
Sezione Seconda Civile composta dai Sigg. Magistrati: dott. Alfredo GROSSO Presidente dott.ssa Maria Gabriella RIGOLETTI Consigliere rel. dott. Roberto RIVELLO Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. RG 1356/2022 promossa da: nato a [...] il [...], C.F. , in Parte_1 C.F._1
proprio e nella sua qualità di proprietario dell'impianto ittico ubicato in TA GU (AL),
Frazione Campana, Via Borgo Adorno, rappresentato e difeso, dall'avv. Patrizia Tuis, elettivamente domiciliato presso lo studio della medesima, in Tortona (AL), Via Bandello n. 18 (
APPELLANTE contro
, (C.F. , in persona del Presidente protempore Dott. Controparte_1 P.IVA_1
(C.F. ), autorizzata in forza di decreto n. 8 del 19.01.2023, Controparte_2 C.F._2
rappresentata e difesa, tanto congiuntamente quanto disgiuntamente, dagli avv.ti Alberto Vella, Paola
Terzano e Désirée Fortuna, con domicilio eletto presso lo studio del primo in , Piazza della CP_1
Libertà n. 17
APPELLATA
pagina 1 di 12 OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 248/2022 pronunciata dal Tribunale di Alessandria in data 22.03.2022
Pagamento forniture – risarcimento danni
CONCLUSIONI
Per parte appellante:
“In via principale e nel merito:
Accertare e dichiarare la responsabilità per inadempimento contrattuale in capo alla CP_1
, in persona del Presidente pro tempore, nei confronti del SI , in
[...] Parte_1
proprio ed in qualità di proprietario dell'impianto ittico ubicato in TA GU (AL), Frazione
Campana, Via Borgo Adorno, per il mancato ritiro ed il mancato pagamento del materiale ittico ordinato a dicembre 2010, e conseguentemente condannare la , in persona del Controparte_1
Presidente pro tempore, a corrispondere allo stesso l'importo di € 8.000,00 (euro ottomila/00), pari alla somma che la stessa si era obbligata a corrispondere all'esponente sulla base dell'impegno di spesa assunto, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo;
inoltre, condannare la , in persona del Presidente pro tempore, a Controparte_1
corrispondere al SI , in proprio ed in qualità di proprietario dell'impianto Parte_1
ittico ubicato in TA GU (AL), Frazione Campana, Via Borgo Adorno, un ulteriore importo, da quantificarsi in via equitativa, per gli ulteriori danni provocati all'esponente dallo scorretto comportamento della (danni che nel 2011 erano stati quantificati nell'importo di circa Euro CP_1
6.000,00), con particolare riferimento alla perdita di una parte del materiale ittico in accrescimento nell'impianto ittico di proprietà del SI , oltre alla mancata disdetta dell'asservimento Parte_1
delle vasche messe a disposizione dal SI per la trota mediterranea di proprietà Parte_1
dell'Ente, per le quali l'Ente nel 2008, senza comunicare alcuna disdetta al SI , ha Parte_1
smesso di pagare il canone.
In subordine e salvo impugnazione:
Accertare e dichiarare la responsabilità per inadempimento contrattuale in capo alla CP_1
, in persona del Presidente pro tempore, nei confronti del SI , in
[...] Parte_1
proprio ed in qualità di proprietario dell'impianto ittico ubicato in TA GU (AL), Frazione
Campana, Via Borgo Adorno, per il mancato pagamento del materiale ittico ritirato nell'anno 2009, e conseguentemente condannare la , in persona del Presidente pro tempore, a Controparte_1 corrispondere allo stesso il valore di tale fornitura, per l'importo di € 8.000,00 (euro ottomila/00), o nella maggiore o minore somma che sarà accertata;
inoltre, condannare la , Controparte_1
in persona del Presidente pro tempore, a corrispondere al SI , in proprio ed in Parte_1
pagina 2 di 12 qualità di proprietario dell'impianto ittico ubicato in TA GU (AL), Frazione Campana, Via
Borgo Adorno, un ulteriore importo, da quantificarsi in via equitativa, per gli ulteriori danni provocati all'odierno esponente dallo scorretto comportamento della (danni che nel 2011 erano stati CP_1
quantificati nell'importo di circa Euro 6.000,00), con particolare riferimento alla perdita di una parte del materiale ittico in accrescimento nell'impianto ittico di proprietà del SI , oltre alla Parte_1
mancata disdetta dell'asservimento delle vasche messe a disposizione dal SI per la trota Parte_1
mediterranea di proprietà dell'Ente, per le quali l'Ente nel 2008, senza comunicare alcuna disdetta al
SI , ha smesso di pagare il canone. Parte_1
In punto spese
Condannare la , in persona del Presidente pro tempore, a corrispondere al Controparte_1
SI , in proprio e nella sua qualità di proprietario dell'impianto ittico ubicato in Parte_1
TA GU (AL), Frazione Campana, Via Borgo Adorno, le spese relative ad entrambi i gradi di giudizio, ai sensi di quanto disposto dal DM n. 55/2014 e D.M. 147/2022”
Per parte appellata:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Torino, Sez. II Civ., adversis reiectis, dichiarare inammissibile
l'appello promosso da avverso la sentenza n. 248/2022 del Tribunale di Parte_1
Alessandria per violazione dell'art. 345 c.p.c. e/o rigettarlo, nel merito, in quanto infondato in fatto ed in diritto, confermando la statuizione di primo grado”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 04.07.2017 l Parte_2
conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Alessandria la , per sentirla Controparte_1
condannare al pagamento in suo favore di una fornitura di 111.000 trotelle, dell'importo di € 8.000,00, che l'Ente avrebbe ordinato a dicembre 2010, ma al momento della consegna, nella primavera del 2011, non avrebbe né ritirato, né pagato, oltre al risarcimento degli ulteriori danni lamentati dall'attore in CP_ conseguenza dello scorretto comportamento dell' medesimo.
Si costituiva in giudizio la , eccependo il già avvenuto pagamento della fornitura in questione, CP_1 allegando all'uopo la Determinazione per l'impegno di spesa citata nell'ordinativo prodotto dal
(Determina n. 733.156876 del 6 dicembre 2010), la fattura emessa in data 23 dicembre 2010 Parte_1 dall'attore, per l'importo di € 7.992,00, e il provvedimento di liquidazione del 27 gennaio 2011. La convenuta chiedeva pertanto il totale rigetto delle domande attoree, ivi compresa quella di risarcimento del danno, non sussistendo alcun obbligo in capo alla Provincia di ritirare le trotelle in oggetto entro un pagina 3 di 12 termine prestabilito, ed in ogni caso rientrando nella sfera organizzativa del qualsiasi Parte_1
problema relativo all'insufficienza degli spazi di allevamento.
Nel corso del giudizio contestava l'eccezione di avvenuto pagamento, imputando la Parte_1
somma di € 7.992,00, ricevuta dalla Provincia nel marzo 2011, ad altra fornitura di trotelle, avvenuta nell'anno 2009 e, al 2011, non ancora saldata. L'attore introduceva quindi, alla prima udienza di trattazione del 16/01/2018, una nuova domanda, a titolo di responsabilità precontrattuale ex art. 1337
c.c., con condanna della a risarcire ogni danno patito nel quantum risultante in atti o da CP_1
liquidarsi in via equitativa.
Il Tribunale, senza svolgimento di alcuna attività istruttoria, pronunciava in data 22.03.2022 sentenza, con cui rigettava le domande attoree e condannava il alla rifusione delle spese di lite. Parte_1
Avverso la predetta sentenza, non notificata, ha proposto appello, al fine di Parte_1 ottenerne l'integrale riforma, chiedendo, in via principale, la condanna della Controparte_1 al pagamento di € 8.000,00, a titolo di adempimento dell'acquisto del materiale ittico ordinato a dicembre 2010, oltre al risarcimento del danno, da determinarsi in via equitativa per la perdita della componente ittica in accrescimento nel proprio impianto, nonché dei danni derivati dalla mancata disdetta dell'asservimento delle vasche messe a disposizione della e per le quali non era più CP_1
stato pagato il relativo canone dal 2008; in via di subordine, chiede la condanna della CP_1
al versamento dell'importo di € 8.000,00 per il mancato pagamento del materiale ittico
[...]
ritirato nell'anno 2009.
Si è costituita in giudizio l'appellata , chiedendo che il gravame sia dichiarato Controparte_1
inammissibile o sia comunque respinto nel merito.
All'udienza del 20.03.2024 le parti hanno precisato le conclusioni come in epigrafe trascritte e la causa
è stata trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini per il deposito degli scritti conclusionali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La sentenza impugnata
Il Tribunale di Alessandria - premesso che in qualità di titolare dell' Parte_1 [...]
ha agito in giudizio, al netto delle domande formulate alla prima udienza di Parte_2
trattazione e poi rinunciate, al fine di ottenere il pagamento della fornitura di 111.000 , Parte_3 ordinate dalla di nel dicembre del 2010, nell'ambito di un più ampio accordo CP_1 CP_1
convenzionale intercorso tra le parti dal 2001 - ha ritenuto che la abbia dato piena e CP_1
convincente prova di aver pagato quella fornitura, cui si riferisce la fattura emessa dal , a Parte_1
seguito dell'impegno di spesa di cui al doc. 4 prodotto dalla convenuta e dell'ordinativo risultante dal pagina 4 di 12 doc. n. 3 dello stesso attore, il quale ha anche prodotto una copia del mandato di pagamento del 28 marzo 2011 (doc. 10).
È stata infatti reputata infondata, dal primo Giudice, la pretesa attorea di imputare il pagamento ricevuto ad altra precedente fornitura avvenuta nel 2009, in quanto proprio la fattura n. 29 del 23 dicembre 2010, pagata dalla Provincia, fa riferimento alla Determina n. 733/156876 del 06/12/2010 e alle condizioni contenute in quell'ordinativo “111.000 da cm 4 - 6 a € 0,06” ciascuna, con Parte_3
evidente imputazione, da parte dello stesso creditore, del pagamento alla fornitura 2010/2011.
In ogni caso, ha rilevato il Tribunale, come l'attore non abbia provato che la avesse ordinato CP_1
delle trotelle nell'anno 2009.
Non sarebbero infatti rilevanti al riguardo né la Convenzione stipulata tra le parti nel 2001, avente durata annuale, e priva dell'allegazione dei relativi rinnovi, né i registri di scarico dell' Pt_2
, poiché, quand'anche un non meglio identificato personale incaricato dalla Provincia avesse
[...]
ritirato delle trotelle nel 2009, ciò non sarebbe stato sufficiente per impegnare una Pubblica
Amministrazione, i cui contratti devono sempre essere stipulati in forma scritta a pena di nullità, o comunque risultare da impegni di spesa e deliberazioni dei competenti organi, nella fattispecie del tutto mancanti.
Analogamente la domanda di risarcimento del danno è stata disattesa, in quanto, da un lato, non sarebbe emerso con chiarezza se la avesse un termine – poi non rispettato - entro il quale CP_1
avrebbe dovuto provvedere al ritiro del materiale ittico, dall'altro, l'attore si sarebbe limitato ad allegare il danno derivato dalla moria di pesci dovuto al sovraffollamento, per il mancato ritiro delle trotelle da parte della , senza alcuna indicazione o prova di quanto effettivamente accaduto e senza CP_1
fornire elementi concreti in base ai quali procedere alla liquidazione anche in via equitativa.
I motivi d'impugnazione
L'esame dei motivi d'appello deve essere necessariamente preceduto dall'individuazione delle domande suscettibili di essere oggetto di pronuncia nel merito, in quanto tempestivamente proposte in primo grado, atteso che parte appellata ripropone in questo grado di giudizio l'eccezione di estraneità al thema decidendum di una serie di domande, in quanto rinunciate, ovvero – per quanto maggiormente rileva – perché formulate tardivamente (v. pag. 8 comparsa di costituzione appellata).
Al riguardo la sentenza impugnata ha correttamente rilevato che il - a fronte dell'eccezione Parte_1
della , di avvenuto pagamento della fornitura ordinata nel dicembre del 2010, Controparte_1
per la quale il medesimo aveva agito in giudizio - ha introdotto domande nuove di responsabilità precontrattuale, ex art. 1337 c.c., e di pagamento di una diversa fornitura, e cioè quella del 2009, oltre che di condanna al pagamento di differenze di prezzo e risarcimento di ulteriori danni, rilevando come pagina 5 di 12 la convenuta avesse eccepito la tardività di dette domande, dichiarando di non accettare il CP_1
contraddittorio. La sentenza precisa altresì come quelle domande non venissero prese in considerazione, “essendo evidente la loro inammissibilità in questa sede per tardività e conseguente difetto di contraddittorio” (v. pag. 3 sentenza impugnata).
Ciò premesso, ne consegue che deve essere anzitutto esaminato quello che viene proposto da Parte_1 come terzo motivo d'appello, a mezzo del quale viene censurata tale parte di motivazione,
[...]
asserendo che la domanda svolta in via di subordine diretta ad ottenere la condanna della al CP_1 pagamento della fornitura di trotelle per l'anno 2009 non sarebbe affatto una domanda nuova, ma una mera specificazione/precisazione della domanda conseguita alle eccezioni della controparte, che nelle proprie difese avrebbe affermato di avere pagato la fornitura del 2011.
La tesi è infondata.
Anzitutto, secondo quanto emerge chiaramente dall'atto di citazione introduttivo del giudizio dinanzi al
Tribunale di Alessandria, e senza considerare la terza domanda di risarcimento, ex art. 2043 c.c., poi rinunciata, ha chiesto che fosse accertata la responsabilità per inadempimento Parte_1 contrattuale della “per il mancato ritiro e mancato pagamento del materiale Controparte_1 ittico ordinato”, per l'importo di € 8.000,00, secondo quanto risultante dall'impegno di spesa intervenuto a fine 2010 (doc. 3 prodotto), di cui alla Determina n. 733/156876 del 06.12.2010, pagamento che veniva sollecitato con lettera del 14.12.2011 (doc. 5 prodotto), nonché al risarcimento dei danni cagionati al suo impianto ittico dall'esubero di pesce, causato dal mancato ritiro del materiale ittico ordinato dalla . CP_1
Non è quindi possibile affermare che la richiesta di pagamento di una diversa fornitura, e cioè quella delle trotelle del 2009, rappresenti una modificazione/specificazione dell'originaria domanda, trattandosi di due domande diverse, che troverebbero titolo in due differenti ordini/contratti di acquisto di materiale ittico, atteso che la Convenzione per la produzione di materiale ittico, stipulata tra le parti in data 09.10.2001, è un accordo quadro, sulla base venivano determinati i prezzi del materiale ittico che l' si impegnava a fornire alla , “secondo i tempi e Parte_4 CP_1
le modalità che verranno stabilite in funzione delle esigenze dell'Ente” ed il pagamento sarebbe avvenuto “a seguito di presentazione di regolare fattura relativa alle singole forniture di materiale ittico conformi ai quantitativi ordinati.” .
È evidente dunque come, nell'ambito di quella disciplina negoziale, che non prevedeva alcun impegno d'acquisto annuale, occorresse per ciascuna singola fornitura un ordine, che la doveva CP_1
emettere sulla base di un preciso impegno di spesa inserito a bilancio, e dunque la stipula di un contratto avente ad oggetto la vendita per un determinato anno di uno specifico quantitativo di trotelle pagina 6 di 12 di una delle pezzature indicate nella Convenzione.
La richiesta di pagamento di materiale ittico fornito sulla base di un contratto diverso da quello dedotto in giudizio con l'atto di citazione, quale titolo posto a fondamento della domanda di adempimento, integra pertanto una domanda nuova, fondata sull'allegazione di differenti circostanze di fatto.
Peraltro, anche ad accedere alla tesi esposta dall'odierno appellante con la memoria ex art. 183, co. 6,
n. 1, c.p.c., secondo cui si sarebbe trattato di una domanda la cui necessità di proposizione sarebbe sorta per effetto dell'eccezione, di avvenuto pagamento, della controparte, quella avrebbe dovuto essere proposta, ex art. 183, co. 4, c.p.c. all'udienza di prima comparizione, poiché in quella sede, secondo la formulazione della norma all'epoca vigente, dovevano essere proposte le domande ed eccezioni che fossero conseguenza della domanda riconvenzionale o delle eccezioni proposte dal convenuto, e non – come invece avvenuto – con la memoria di cui al n. 1 del comma 6 dell'art. 183 c.p.c., memoria che peraltro risulta anche tardivamente depositata (in data 16/02/2018), a fronte di un termine scadente il
15/02/2018.
La domanda di pagamento di un'asserita fornitura di trotelle per l'anno 2009 risulta dunque inammissibile ed il motivo di gravame deve pertanto essere respinto.
Quanto ritenuto sul piano processuale, rende parzialmente inammissibile il primo motivo
d'impugnazione, nella parte in cui, a mezzo di quello, vengono censurate le argomentazioni svolte dal
Tribunale per pervenire all'affermazione che il non avrebbe comunque provato che la Parte_1
Provincia di gli avesse ordinato delle trotelle nel 2009. CP_1
Sul punto va osservato come il Tribunale, dopo avere affermato che la domanda di condanna al pagamento del corrispettivo per la fornitura del 2009 non doveva essere presa in considerazione, perché inammissibile, l'ha comunque esaminata nel merito, ritenendo che il , in ogni caso, non Parte_1 avesse fornito la prova di un ordine fatto dalla per quell'anno, prova di cui egli sarebbe stato CP_1 onerato, vista la contestazione sul punto della , la quale ha asserito che per quell'anno, stante CP_1
la carenza di fondi, non aveva ordinato materiale ittico per il ripopolamento.
Tale esame nel merito da parte del Tribunale non rappresenta una motivazione rafforzativa, poiché per essere tale la motivazione deve concernere l'esposizione di una pluralità di ragioni, idonee a fondare in via autonoma la medesima tipologia di pronuncia (d'inammissibilità, d'incompetenza o altre ragioni in rito, ovvero di merito), mentre in realtà ha comportato una pronuncia in assenza di potestas decidendi, essendo quella stata precedentemente declinata dal Tribunale, laddove ha precisato che, per ragioni di ordine processuale, la domanda era inammissibile.
La pronuncia avrebbe quindi dovuto arrestarsi ai motivi di rito, dovendosi limitare a accertare - come del resto avvenuto nei precedenti passaggi motivazionali - che non poteva procedersi all'esame di pagina 7 di 12 quella domanda perché nuova o comunque tardivamente introdotta.
Ciò comporta che, proprio per effetto del rigetto del terzo motivo d'appello, non possano essere esaminate le critiche relative alla non corretta valutazione degli elementi di prova, che ha condotto al rigetto della domanda di pagamento della fornitura dell'anno 2009, nonché dei nuovi elementi di carattere documentale prodotti nel presente grado di giudizio (docc. 1 e 2 allegati all'atto d'appello), poiché essi attengono alla valutazione nel merito di una domanda inammissibile.
Per la restante parte con il primo motivo d'impugnazione l'appellante censura la pronuncia nella parte in cui ha ritenuto che la avrebbe provato di aver pagato la fornitura ordinata a dicembre del CP_1
2010, asserendo che le somme corrisposte sarebbero invece da imputarsi al pagamento delle 111.000 trotelle fornite nell'anno 2009, secondo quanto sarebbe confermato dai documenti depositati dalle parti,
e cioè dalla comunicazione e-mail inviata dall'Ufficio Pesca della Provincia al in data Parte_1
28/9/2011; dalla fattura n. 29 del 23/12/2010 emessa dall' e dalla lettera Parte_2
di sollecito inviata dal all'Assessorato Provinciale in data 23/8/2011. Parte_1
Da tali documenti emergerebbe come non sia mai stata negata la fornitura del 2009; che l'ordine datato
16/12/2010, con cui veniva richiesta la fornitura di 111.000 trotelle fario della lunghezza di 4-6 cm, non avrebbe potuto essere eseguito prima di fine maggio/primi di giugno 2011, considerati i tempi di accrescimento, e comunque quelle trotelle non sono mai state ritirate.
La fattura in data n. 29/2010 sarebbe quindi stata emessa dal , su richiesta dell'Ente, priva di Parte_1
alcun riferimento, in quanto le trotelle non erano ancora state consegnate, mentre la copia della fattura prodotta dalla Provincia di , quale allegato n. 5, reca l'apposizione di un timbro della CP_1
con la dicitura "merce regolarmente pervenuta", circostanza questa materialmente CP_1
impossibile, dato che le trotelle non avrebbero potuto essere consegnate a distanza di 15 giorni dall'ordine.
Il Tribunale avrebbe quindi dovuto concludere che la , che non ha provveduto al ritiro delle CP_1
trotelle ordinate nel dicembre 2010, ha in realtà destinato le somme di cui al mandato di pagamento in
28/03/2011 al saldo di quanto dovuto per la fornitura del 2009.
Da ciò conseguirebbe, nella prospettazione dell'appellante, che il materiale ittico ordinato a dicembre
2010, al di là di non essere stato ritirato, non sarebbe neppure stato pagato, dovendosi imputare le somme corrisposte a marzo 2011 ad estinzione di altro pregresso debito dell'Ente nei confronti del
(la fornitura di trotelle del 2009). Parte_1
Al riguardo la ha sostenuto che, sulla base dei consueti accordi con l'azienda Controparte_1
per l'anno 2009 l'Ente non aveva richiesto alcuna fornitura, essendo venuti meno i Pt_2
finanziamenti regionali destinati allo scopo, ragione per cui nessun conferimento di materiale ittico era pagina 8 di 12 avvenuto in tale esercizio da parte dell'odierno appellante e nessun pagamento era stato effettuato dalla
P.A.; per l'anno 2010, con determinazione della Direzione Tutela e Valorizzazione Ambientale –
Protezione Civile DDAA1 n. 733-156876 del 06/12/2010 (doc. 4 fascicolo di primo grado), la commissionava invece all' l'acquisto di n. 111.000 Controparte_1 Parte_2 trotelle “fario”, per un importo complessivo di € 8.000,00 iva compresa, impegnandone la relativa spesa sul capitolo a ciò vincolato;
tale fornitura veniva poi regolarmente liquidata, dietro presentazione della fattura n. 29 del 23/12/2010, con atto del medesimo Dirigente LQAA1-15 del 27/01/2011.
Anche per tale parte il primo motivo d'appello risulta inammissibile, poiché non si confronta con le ragioni indicate dal primo Giudice a fondamento della propria ricostruzione, la quale ha evidenziato come la liquidazione del gennaio 2011 e il mandato di pagamento del marzo 2011 siano da riferirsi – sulla base di quanto documentalmente risulta - all'ordine di cui alla Determinazione Dirigenziale n.
7333/156876 del 06/12/2010 e alla fattura, che a quello fa riferimento, e non ad altro debito pregresso.
Tali argomentazioni non hanno infatti formato oggetto di specifica censura, secondo quanto imposto dall'art. 342 c.p.c.
Peraltro, difformemente da quanto sostiene l'appellante, è egli stesso ad indicare nella fattura n. 29 del
23/12/2010 la “D.D. 733/156876 del 6-12-2010 IMP. 7857/10” e quindi a rendere chiaro ed inequivoco quale sia la fornitura cui si riferisce il documento fiscale emesso, documento a sua volta richiamato nell'atto di liquidazione “LQAA1- 15-10596 del 27/01/2011”, per cui non può sostenersi che quella fattura sia stata emessa allo scopo di consentire il pagamento una fornitura pregressa, vista la specifica causale in essa contenuta.
Del tutto inconferenti a superare tali coerenti riscontri documentali sono gli elementi contrari, di carattere meramente indiziario, indicati dal : il timbro sulla fattura attestante che la consegna Parte_1
della merce sarebbe regolarmente pervenuta, che non è dato sapere quando sia stato apposto, è comunque irrilevante se il pagamento dell'importo indicato in quel documento fiscale è stato eseguito;
la e-mail del 26/09/2011, proveniente dall'Ufficio Tutela Fauna Ittica, si riferisce a quella che avrebbe potuto essere la richiesta di fornitura di trotelle per l'anno 2011, considerato che sul capitolo di spesa per l'acquisto di materiale ittico, per quell'anno, la disponibilità era pari a soli € 2.000,00; la lettera in data 23/08/2011 del (doc. 4 in primo grado), al di là di provenire dalla parte ed offrire quindi Parte_1
una ricostruzione dei rapporti che, in ogni caso, non potrebbe essere invocata quale prova a suo favore, fa riferimento alla “semina”, che avrebbe dovuto essere fatta nel 2011, e quindi non ha nulla a che a vedere con l'ordine di dicembre 2010 o con il titolo sottostante all'emissione della fattura n. 29/2010, né con forniture ancora precedenti, ed infatti la e-mail, prima citata, del 28/09/2011 è la risposta alla lettera del 23/08/2011.
pagina 9 di 12 Con il secondo motivo d'appello contesta le affermazioni contenute nella sentenza Parte_1
impugnata, secondo cui non sarebbe chiaro se l'Ente si fosse obbligato a ritirare le 111.000 rotelle, sostenendo che sarebbe sufficiente esaminare la lettera di sollecito, e cioè quella in data 23/08/2011.
Anche tale motivo d'impugnazione risulta inammissibile.
Anzitutto non è vero che la sentenza abbia affermato non essere chiaro se vi fosse un impegno dell'Ente al ritiro delle trotelle ordinate, semplicemente la sentenza ha ritenuto (v. pag. 4 sentenza impugnata) - nell'esaminare la domanda di risarcimento del danno, che sarebbe derivato dal sovraffollamento dell'impianto ittico dell' , a causa del mancato ritiro delle trotelle da parte Parte_4
della – come non fosse emerso con chiarezza dagli atti quale fosse il termine entro il quale la CP_1
avrebbe dovuto provvedere al ritiro del materiale ittico, valutazione questa diversa rispetto a CP_1
quella che viene censurata dall'appellante.
In ogni caso, tale rilievo dell'appellante è del tutto inconferente rispetto al successivo sviluppo del motivo di impugnazione (v. pagg. da 6 a 8 dell'atto d'appello), che si diffonde nel sostenere come in virtù della Convenzione/accordo quadro stipulato tra le parti, dal 2001 e fino al 2011, la CP_1
avrebbe ordinato trotelle in base alla liquidità disponibile, osservando come mancherebbero soltanto le fatture del 2009, che la avrebbe fatto "annullare per motivi di liquidità", asserendo che CP_1
comunque la sarebbe in possesso degli impegni di spesa e dei preventivi richiesti al CP_1 Parte_1
anche per l'anno 2009.
Il motivo torna quindi nuovamente sul tema della richiesta di una fornitura da parte della per CP_1
l'anno 2009, argomento che come già esposto, se finalizzato alla richiesta di pagamento di quanto dovuto per quella fornitura, oggetto della domanda proposta in appello in via di subordine, afferisce ad una domanda inammissibile, se invece è diretto a sostenere che il pagamento effettuato a marzo 2011 sia da riferirsi non all'ordine del 2010, ma alla fornitura richiesta ed eseguita nel 2009, conduce alle questioni già affrontate nell'esaminare il primo motivo di impugnazione.
Per il resto a pag. 7 e 8 dell'atto di appello sono contenute deduzioni del tutto nuove, circa l'utilizzo da parte della dell'impianto del per la produzione di trote mediterranee, utilizzo per CP_1 Parte_1
cui sarebbe stato corrisposto un canone annuale per cinque anni, poi cessato, senza dare alcuna disdetta.
Si tratta di allegazioni in fatto non correlate ad alcuna domanda mai proposta in giudizio, che avesse ad oggetto la richiesta di pagamento di un canone o il risarcimento di un danno per inadempimento di un accordo contrattuale.
Analogamente, nell'ambito del medesimo motivo di gravame, vengono menzionate due consegne di trotelle, che sarebbero avvenute a ottobre e novembre 2011, e che non sarebbero state pagate dall'Ente, che costituiscono ulteriori nuove allegazioni, che sono altresì prive di correlazione con qualsivoglia pagina 10 di 12 domanda proposta in giudizio.
Con il quarto ed il quinto motivo d'impugnazione, che per la loro logica connessione, possono essere congiuntamente esaminati, l'appellante si duole di essere stato condannato alla rifusione delle spese di lite, senza tenere conto dello scorretto comportamento della emerso “con cristallina CP_1
chiarezza….dalla documentazione prodotta agli atti” Inoltre il Giudice non avrebbe tenuto conto della disponibilità transattiva manifestata dal con la memroia depositata in data 20/06/2018, che Parte_1
non veniva accettaa dalla Provincia, che si dichiarava dispibile a ricnoscere un importo inferiore.
I motivi risultano infondati e la pronuncia in punto spese deve essere confermata.
Il Giudice di primo grado ha regolato le spese in base al principio di soccombenza, tenendo conto che
è risultato integralmente soccombente rispetto alle molteplici domande formulate. Parte_1
Quanto al fatto che emergano, dagli atti, condotte scorrette della , che potrebbero al più essere CP_1
valutate quali “gravi ed eccezionali ragioni” per una compensazione, già si è dato atto di quanto emerge dai documenti tempestivamente prodotti in giudizio suscettibili di essere valutati, sicché le denunciate condotte di scorrettezza non sono ravvisabili.
Parimenti la disponibilità alla conciliazione, che peraltro non ha trovato un aprioristico rifiuto da parte della (che ha a sua volta formulato una diversa proposta non accettata dalla controparte), non CP_1
consente, se la parte è poi risultata integralmente soccombente, alcuna regolamentazione delle spese in deroga, o attenuazione, del criterio di soccombenza, non versandosi evidentemente nell'ipotesi di cui all'art. 91, co. 1, seconda parte, c.p.c.
Le spese del giudizio
Tenuto conto dell'esito del gravame, e quindi dell'inammissibilità dei primi due motivi d'impugnazione e dell'infondatezza del terzo, quarto e quinto motivo, le spese anche di questo grado di giudizio debbono essere poste a carico di con liquidazione, in base ai valori medi previsti Parte_1
dal D.M. 147/2022 per lo scaglione di valore di riferimento (da € 5.201,00 a € 26.000,00), considerate le fasi di studio, introduttiva e decisionale, in complessivi € 3.966,00, oltre rimborso spese forfettario ed accessori.
Tenuto conto dell'esito dell'appello, si deve dare atto dell'obbligo di cui all'art. 13, comma 1 quater, del Testo Unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, così come inserito dall'art. 1, commi 17 e 18, legge 24 dicembre 2012 n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato – Legge di Stabilità 2013) per il versamento a carico dell'appellante, di un Parte_1 ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello già versato all'atto della costituzione in giudizio.
P. Q. M.
pagina 11 di 12 La Corte d'Appello di Torino - Sezione Seconda Civile, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. Parte_1
248/2022 emessa dal Tribunale di Alessandria in data 22/03/2022, dichiarati inammissibili i primi due motivi d'impugnazione e respinti tutti gli altri motivi d'appello, conferma l'impugnata sentenza;
condanna a rifondere alla le spese del presente giudizio, Parte_1 Controparte_1 che si liquidano in € 3.966,00 per compensi, oltre rimborso forfettario del 15% sui compensi, C.P.A.,
IVA, se dovuta, e successive occorrende;
dà atto della sussistenza dell'obbligo, ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater, del DPR 30.5.2002, n. 115, così come novellato dalla l. 24.12.2012, n. 228, a carico dell'appellante, del Parte_1 versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già versato all'atto della costituzione in giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio in data 27/11/2024.
Il Consigliere est. dott.ssa Maria Gabriella Rigoletti Il Presidente
dott. Alfredo Grosso
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