Sentenza 16 aprile 1999
Massime • 1
In un condominio, il lastrico di copertura di una parte individuata dell'edificio condominiale che ha la funzione, oltre che di copertura di tale parte, anche di raccolta delle acque di scolo di altre parti dell'edificio deve ritenersi destinato a servire anche queste ultime, con la conseguenza che le spese di manutenzione devono essere ripartite tra tutti i condomini che ne traggono utilità, tenendo conto della diversa utilità che ciascuna parte può trarre.
Commentario • 1
- 1. Tetto a più falde: ripartizione spese di manutenzioneMariano Acquaviva · https://www.laleggepertutti.it/ · 25 luglio 2024
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 16/04/1999, n. 3803 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3803 |
| Data del deposito : | 16 aprile 1999 |
Testo completo
composta da:
Dott. Michele LUGARO Presidente
Dott. Francesco CRISTARELLA ORESTANO Consigliere
Dott. Antonio VELLA Consigliere
Dott. Antonino ELEFANTE Consigliere
Dott. Carlo CIOFFI Consigliere relatore ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PO IO, rappresentato e difeso dall'avv. Cesare Berti, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, via 4 novembre 114, come da procura agli atti;
- ricorrente -
contro
CONDOMINIO DI VIA VALSESIA 47 ROMA, elettivamente domiciliato in Roma, via Velletri 35, presso l'avv. Marsilio Casale, che lo rappresenta e difende, come da procura agli atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma n. 2549 del 10 luglio 1996. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 7 dicembre 1998 dal relatore dott. Carlo Cioffi;
Uditi gli avv.ti Cesare Berti e Marsilio Casale;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Guido Raimondi, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 15 luglio 1993 il Tribunale di Roma rigettò la domanda proposta da IO CI, condomino del fabbricato di via Valsesia 47, Roma, con la quale aveva chiesto l'annullamento della deliberazione condominiale del 4 febbraio 1991 che aveva ripartito la spesa sostenuta per eseguire i lavori di manutenzione del terrazzo di copertura della parte di fabbricato, in cui sono situati gli appartamenti che hanno accesso dalla scala H/1, tra i quali anche il suo, soltanto tra i proprietari di questi ultimi, e non tra tutti i condomini del fabbricato, come sempre in passato. La Corte d'appello di Roma ha confermato, con la sentenza indicata in epigrafe, tale decisione. Ha in particolare affermato che la deliberazione era stata adottata con il voto favorevole sia della maggioranza dei condomini dell'intero fabbricato, sia della maggioranza dei condomini della scala H/1; ed ha ritenuto irrilevante, ai fini di causa, il fatto che sul terrazzo di copertura della porzione di fabbricato in questione si riversavano le acque meteoriche raccolte dall'attiguo tetto di copertura di altra scala, perché nondimeno esso ha la funzione di salvaguardare gli appartamenti sottostanti, e soltanto essi, dall'insulto degli agenti meteorici.
IO CI chiede la cassazione di tale sentenza per cinque motivi, illustrati da memoria.
Il condominio resiste con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il secondo, terzo e quarto motivo di ricorso IO CI censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha affermato che le spese per la manutenzione e riparazione del terrazzo di copertura della parte dell'edificio condominiale costituito dagli appartamenti che hanno accesso dalla scala H/1 devono essere ripartite soltanto tra i proprietari di questi ultimi;
sostiene che sul punto la motivazione della sentenza impugnata è carente e contraddittoria, perché non ha preso in considerazione la sua tesi difensiva con la quale aveva sostenuto che il terrazzo in questione è utilizzato da tutti i condomini dell'intero complesso, e in particolare da quelli dell'adiacente scala H/2, riversandosi in esso le acque meteoriche provenienti dal tetto di copertura degli appartamenti che hanno accesso da quest'ultima; e denunzia violazione dell'art. 1136 comma 3^ cod. proc. civ. La censura è fondata.
In un complesso condominiale il naturale scolo delle acque meteoriche su parti comuni dell'edificio costituisce un modo di utilizzazione di queste ultime, e di esercizio del diritto di comproprietà (vedi al riguardo la sentenza di questa Corte sez. II, 11 ottobre 1986 n. 5949); conseguentemente, quando il lastrico di copertura di una parte individuata dell'edificio condominiale ha la funzione non solo di coprire e preservare tale parte dagli insulti atmosferici, ma anche di raccogliere le acque meteoriche provenienti da altre parti dell'edificio condominiale, deve ritenersi che esso è destinato a servire, in una qualche misura, anche queste ultime;
e le spese per la sua manutenzione devono essere ripartite anche tra i relativi proprietari, ossia tra tutti i condomini che ne traggono utilità (in accordo con quanto stabilito dai comma 2^ e 3^ dell'art.1123 cod. civ.); ovviamente considerando, nella ripartizione proporzionale di tali spese, il diverso uso e la diversa utilità che ciascun condominio, o ciascun complesso condominiale, può trarne. Con il primo e quinto motivo di ricorso IO CI sostiene che la motivazione della sentenza impugnata e carente e contraddittoria, perché non ha preso in considerazione la sua tesi difensiva con la quale aveva sostenuto che, nella denegata ipotesi di ripartizione della spesa per cui è causa tra i soli condomini della scala H/1, la relativa deliberazione avrebbe dovuto essere adottata soltanto da questi ultimi;
e che, considerando soltanto il loro voto espresso nella circostanza, la deliberazione non era stata adottata dalla maggioranza di essi.
La censura, per il suo carattere subordinato, resta assorbita. In accoglimento del secondo, terzo e quarto motivo di ricorso la sentenza impugnata viene annullata, con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Roma, perché riesamini la causa alla luce del principio innanzi precisato. Il giudice del rinvio provvederà anche al governo delle spese del giudizio di legittimità.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte accoglie il secondo, terzo e quarto motivo di ricorso;
dichiara assorbito il primo e il quinto;
cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia ad altra sezione della Corte d'appello di Roma, anche per le spese.
Così deciso in Roma, il 7 dicembre 1998.
Depositato in Cancelleria il 16 aprile 1999.