CA
Sentenza 3 marzo 2025
Sentenza 3 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 03/03/2025, n. 620 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 620 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
Sezione controversie lavoro, previdenza e assistenza obbligatorie composta dai Sigg. Magistrati:
DI SARIO dott.ssa Vittoria Presidente rel. SELMI dott. Vincenzo Consigliere CERVELLI dott. Vito Riccardo Consigliere
all'esito dell'udienza del 13.2.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1951 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024 vertente TRA
elett.te dom.to in Frosinone, via del Plebiscito n.65, presso Parte_1 tro Sperati che lo rappresenta e difende giusta procura depositata in telematico APPELLANTE E
CP_1
APPELLATO contumace
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 89/2024 del Tribunale di Tivoli pubblicata il 16/1/2024
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da rispettivi atti
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. premesso di aver ottenuto con decreto di omologa del Parte_1
10. l Tribunale di Tivoli, il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento a decorrere dal febbraio 2021 e di avere provveduto a inoltrare la documentazione amministrativa il 22/12/2021 senza ricevere l'erogazione della prestazione, ha convenuto in giudizio l' rassegnando le CP_1 seguenti conclusioni: dichiarata la illegittimità del comportamento dell' voglia, accertare e CP_1 dichiarare che l'istante ha diritto a percepire i ratei arretrati dell' assegno per la
1 pensione di indennità di accompagnamento art.1 L.18/80 con decorrenza dal Febbraio 2021 e per l'effetto condannare l' , come sopra dom.to, a CP_1 corrispondere per il suddetto titolo all'istante l'importo di € 12.091,68 oltre gli interessi successivi al pagamento oltre ai ratei successivamente maturati. Sentenza provvisoriamente esecutiva. Vinte le spese da distrarsi in favore del procuratore antistatario
1.1. Nella contumacia dell' , il Tribunale di Tivoli ha così disposto: CP_1
-dichiara che ha diritto alla prestazione di cui all'art. 1 della Parte_1 legge n. 18 d renza dal mese di febbraio 2021 e per l'effetto condanna l' al pagamento, in favore del predetto, dei relativi ratei con la CP_1 decorrenza ata e nella misura di legge, oltre accessori;
- compensa interamente tra le parti le spese di lite.
1.2. Il primo giudice: i) ha affermato che Il ricorrente ha prodotto l'esito positivo del procedimento di accertamento tecnico preventivo nel quale è stato dichiarato che egli si trova nelle condizioni sanitarie per beneficiare dell'indennità di accompagnamento (vedi decreto di omologa emesso in data 10.12.2021 RG. n. 71/2021). Lo stesso ricorrente ha provato altresì di aver notificato all' CP_1 detto decreto di omologa (alla sede zonale il 22.12.2021 ed alle sedi provinciale e legale 21.07.2023), nonché di aver inoltrato relativo modulo AP70 il 22.12.2021 (vedi produzione documentale dell'8.09.2023 e dell'1.12.2023 di parte ricorrente). Ne consegue che l' avrebbe dovuto provvedere alla CP_1 liquidazione ed al pagamento della zione riconosciuta in favore del ricorrente, adempimento di cui – però – non vi è prova in atti. Dunque, accertata in questa sede la sussistenza anche dei requisiti riferiti al non ricovero in strutture di lungodegenza con retta a carico dello stato (vedi dichiarazione sostitutiva acquisita nel corso del giudizio), si impone l'accertamento in sede giudiziale del diritto alla provvidenza di cui all'art. 1 legge n. 18 del 1980 con decorrenza dal mese di febbraio 2021. Ne consegue altresì la condanna dell' CP_1 al pagamento, in favore del ricorrente, dei ratei arretrati>; ii) In merito alle spese di lite, queste ultime devono essere interamente compensate. Invero, occorre rilevare che parte ricorrente ha provveduto alla regolare notifica del decreto di omologa in questione soltanto il 21.07.2023, quando ha notificato il provvedimento giudiziale (anche) alla sede legale ed alla sede provinciale dell' (vedi documentazione depositata con nota dell'8.09.2023), mentre CP_2 il io pec con il quale è stato inoltrato il 22.12.2021 il modello AP70 unitamente al decreto di omologa era indirizzato soltanto alla sede zonale dell' (vedi nota di deposito dell'1.12.2023). Il giudizio è stato quindi CP_1 instaurato (19.1.2023) antecedentemente alla scadenza del termine di 120 giorni previsti ai fini della liquidazione della prestazione richiesta (anzi successivamente al deposito del ricorso) e ciò costituisce una circostanza eccezionale per compensare integralmente le spese di lite>.
2. Contro detta decisione ha proposto tempestivo parziale appello Pt_1 lamentando, con unico motivo, l'erronea statuizione sulla
[...] sazione delle spese di lite in violazione dell'art. 92 c.p.c.. 2.1. L' non si è costituito in giudizio, rimanendo contumace. CP_1
2.2. P li adempimenti di cui all'art. 437 c.p.c., la causa è stata decisa come da separato dispositivo pubblicamente letto.
2 3. Preliminarmente va osservato che è coperta da giudicato interno, per omessa impugnazione, la statuizione di merito, rimanendo in discussione esclusivamente il capo della sentenza relativo alle spese di lite.
4. L'appello è inammissibile e pure infondato e pertanto deve essere respinto.
5. L'appellante non si confronta con le ragioni della statuizione già sopra richiamate (§ 1 punto 1.2. ii), limitandosi ad affermare che Il Giudicante pone l'accento solamente sul fatto che non sia stato notificato all' il decreto di CP_1 omologa. Orbene, lo stesso è stato notificato via PEC all'Istituto il 22.12.2021 insieme alla CTU ed alla AP70. Infatti l' non ha mai contestato la presunta CP_1 mancanza fatta notare dal Giudicante. Ci preme inoltre ribadire che la liquidazione della prestazione è avvenuta materialmente il 01/12/2023 ben 24 mesi dopo dalla notifica dell'AP 70, dell'omologa e della CTU. Non riteniamo di dover altro aggiungere sicché gli appellanti, non potendo condividere la decisione del primo Giudice>.
5.1. Risulta di tutta evidenza come la critica non tenga conto del rilievo del primo giudice, che non ha affatto affermato che il decreto di omologa non fosse stato notificato all' , bensì che la comunicazione del 22/12/2021 non era idonea a CP_1 far decorrer patium deliberandi riconosciuto all' perché indirizzata CP_2 alla sola sede zonale, alla quale era seguito, solo il 21/7/2023 l'inoltro alla sede provinciale e a quella legale, a cui era seguito, prima del decorso del termine di 120 giorni, l'istaurazione della lite.
5.2. D'altronde era stato lo stesso Tribunale a dover sollecitare una integrazione documentale a fronte della incompletezza di quella allegata al ricorso introduttivo e a evidenziare avvenuta solamente nel mese di luglio 2023 (come da nota di deposito dell'8.9.2023) e quindi non è ancora decorso il termine di 120 giorni di cui all'art. 445-bis c.p.c., rilevato che non v'è in atti il modello ap/70 né la prova del suo invio all' (in quanto il doc. 2 fascicolo ricorrente non risulta idonea a CP_1 comprovare tale circostanza)> (cfr ordinanza emessa alla prima udienza del 12/9/2023).
5.3. Tra l'altro dal gravame si apprende che “la liquidazione della prestazione è avvenuta materialmente il 01/12/2023”, quindi nel corso del giudizio di primo grado, ma la circostanza non risulta essere stata portata a conoscenza del Tribunale.
5.4. La dichiarata liquidazione, inoltre, sarebbe avvenuta tempestivamente (normalmente è preceduta dalla comunicazione dell' ) o al più pochi giorni CP_1 dopo la scadenza del termine di 120 giorni computati dal regolare inoltro della pec del 21/7/2023, mentre il giudizio, per come affermato dal giudice e non contestato, era stato instaurato ben prima di detto adempimento.
5.5. Non appare inutile ricordare che la possibilità di compensare le spese di lite risulta regolata dall'art. 92, comma 2, c.p.c., nella sua formulazione introdotta dal d.l. n. 132/2014 conv. in l. 162/2014, alla cui stregua “Se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero” formulazione che è stata dichiarata illegittima dalla C. Cost., con la sentenza n. 77/2018, “nella
3 parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni”. Risultano tuttora applicabili, quindi, all'esito della citata pronuncia della C. Cost. i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità alla cui stregua l'art. 92, secondo comma, cod. proc. civ., nella parte in cui permette la compensazione delle spese di lite allorché concorrano "gravi ed eccezionali ragioni", costituisce una norma elastica, quale clausola generale che il legislatore ha previsto per adeguarla ad un dato contesto storico-sociale o a speciali situazioni, non esattamente ed efficacemente determinabili "a priori", ma da specificare in via interpretativa da parte del giudice del merito, con un giudizio censurabile in sede di legittimità, in quanto fondato su norme giuridiche (in tal senso Cass. SU n. 2572 del 22/02/2012 e Cass. n. 2883 del 10/02/2014). A tale proposito la SC ha recentemente affermato che il sindacato di legittimità sulla pronuncia di compensazione è diretto ad evitare che siano addotte ragioni illogiche o erronee a fondamento della decisione di compensarne i costi tra le parti e consiste, come affermato dalla Corte costituzionale (sent. n.157 del 2014), in una verifica "in negativo" in ragione della "elasticità" costituzionalmente necessaria che caratterizza il potere giudiziale di compensazione delle spese di lite, "non essendo indefettibilmente coessenziale alla tutela giurisdizionale la ripetizione di dette spese" in favore della parte vittoriosa (Cass. n. 21400 del 26/7/2021).
5.5. Ebbene, nella specie il Tribunale ha adeguatamente esplicitato le ragioni della disposta compensazione, con le quali il gravame non si è confrontato criticamente e comunque le modalità della vicenda per come sopra accertate ben integrano i presupposti per la compensazione.
6. Le spese del grado vanno dichiarate irripetibili attesa la contumacia dell' . CP_2
6.1. siderazione del tipo di statuizione emessa, deve darsi atto che sussistono in capo all'appellante le condizioni richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002, come modificato dall'art. 1 comma 17 L. 24.12.2012 n. 228, per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello; spese del grado irripetibili;
in considerazione del tipo di statuizione emessa, si dà atto che sussistono in capo all'appellante le condizioni richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002, come modificato dall'art. 1 comma 17 L. 24.12.2012 n. 228, per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Roma 13.2.2025 LA PRESIDENTE est dott.ssa Vittoria Di Sario
4
Sezione controversie lavoro, previdenza e assistenza obbligatorie composta dai Sigg. Magistrati:
DI SARIO dott.ssa Vittoria Presidente rel. SELMI dott. Vincenzo Consigliere CERVELLI dott. Vito Riccardo Consigliere
all'esito dell'udienza del 13.2.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1951 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024 vertente TRA
elett.te dom.to in Frosinone, via del Plebiscito n.65, presso Parte_1 tro Sperati che lo rappresenta e difende giusta procura depositata in telematico APPELLANTE E
CP_1
APPELLATO contumace
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 89/2024 del Tribunale di Tivoli pubblicata il 16/1/2024
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da rispettivi atti
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. premesso di aver ottenuto con decreto di omologa del Parte_1
10. l Tribunale di Tivoli, il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento a decorrere dal febbraio 2021 e di avere provveduto a inoltrare la documentazione amministrativa il 22/12/2021 senza ricevere l'erogazione della prestazione, ha convenuto in giudizio l' rassegnando le CP_1 seguenti conclusioni: dichiarata la illegittimità del comportamento dell' voglia, accertare e CP_1 dichiarare che l'istante ha diritto a percepire i ratei arretrati dell' assegno per la
1 pensione di indennità di accompagnamento art.1 L.18/80 con decorrenza dal Febbraio 2021 e per l'effetto condannare l' , come sopra dom.to, a CP_1 corrispondere per il suddetto titolo all'istante l'importo di € 12.091,68 oltre gli interessi successivi al pagamento oltre ai ratei successivamente maturati. Sentenza provvisoriamente esecutiva. Vinte le spese da distrarsi in favore del procuratore antistatario
1.1. Nella contumacia dell' , il Tribunale di Tivoli ha così disposto: CP_1
-dichiara che ha diritto alla prestazione di cui all'art. 1 della Parte_1 legge n. 18 d renza dal mese di febbraio 2021 e per l'effetto condanna l' al pagamento, in favore del predetto, dei relativi ratei con la CP_1 decorrenza ata e nella misura di legge, oltre accessori;
- compensa interamente tra le parti le spese di lite.
1.2. Il primo giudice: i) ha affermato che Il ricorrente ha prodotto l'esito positivo del procedimento di accertamento tecnico preventivo nel quale è stato dichiarato che egli si trova nelle condizioni sanitarie per beneficiare dell'indennità di accompagnamento (vedi decreto di omologa emesso in data 10.12.2021 RG. n. 71/2021). Lo stesso ricorrente ha provato altresì di aver notificato all' CP_1 detto decreto di omologa (alla sede zonale il 22.12.2021 ed alle sedi provinciale e legale 21.07.2023), nonché di aver inoltrato relativo modulo AP70 il 22.12.2021 (vedi produzione documentale dell'8.09.2023 e dell'1.12.2023 di parte ricorrente). Ne consegue che l' avrebbe dovuto provvedere alla CP_1 liquidazione ed al pagamento della zione riconosciuta in favore del ricorrente, adempimento di cui – però – non vi è prova in atti. Dunque, accertata in questa sede la sussistenza anche dei requisiti riferiti al non ricovero in strutture di lungodegenza con retta a carico dello stato (vedi dichiarazione sostitutiva acquisita nel corso del giudizio), si impone l'accertamento in sede giudiziale del diritto alla provvidenza di cui all'art. 1 legge n. 18 del 1980 con decorrenza dal mese di febbraio 2021. Ne consegue altresì la condanna dell' CP_1 al pagamento, in favore del ricorrente, dei ratei arretrati>; ii) In merito alle spese di lite, queste ultime devono essere interamente compensate. Invero, occorre rilevare che parte ricorrente ha provveduto alla regolare notifica del decreto di omologa in questione soltanto il 21.07.2023, quando ha notificato il provvedimento giudiziale (anche) alla sede legale ed alla sede provinciale dell' (vedi documentazione depositata con nota dell'8.09.2023), mentre CP_2 il io pec con il quale è stato inoltrato il 22.12.2021 il modello AP70 unitamente al decreto di omologa era indirizzato soltanto alla sede zonale dell' (vedi nota di deposito dell'1.12.2023). Il giudizio è stato quindi CP_1 instaurato (19.1.2023) antecedentemente alla scadenza del termine di 120 giorni previsti ai fini della liquidazione della prestazione richiesta (anzi successivamente al deposito del ricorso) e ciò costituisce una circostanza eccezionale per compensare integralmente le spese di lite>.
2. Contro detta decisione ha proposto tempestivo parziale appello Pt_1 lamentando, con unico motivo, l'erronea statuizione sulla
[...] sazione delle spese di lite in violazione dell'art. 92 c.p.c.. 2.1. L' non si è costituito in giudizio, rimanendo contumace. CP_1
2.2. P li adempimenti di cui all'art. 437 c.p.c., la causa è stata decisa come da separato dispositivo pubblicamente letto.
2 3. Preliminarmente va osservato che è coperta da giudicato interno, per omessa impugnazione, la statuizione di merito, rimanendo in discussione esclusivamente il capo della sentenza relativo alle spese di lite.
4. L'appello è inammissibile e pure infondato e pertanto deve essere respinto.
5. L'appellante non si confronta con le ragioni della statuizione già sopra richiamate (§ 1 punto 1.2. ii), limitandosi ad affermare che Il Giudicante pone l'accento solamente sul fatto che non sia stato notificato all' il decreto di CP_1 omologa. Orbene, lo stesso è stato notificato via PEC all'Istituto il 22.12.2021 insieme alla CTU ed alla AP70. Infatti l' non ha mai contestato la presunta CP_1 mancanza fatta notare dal Giudicante. Ci preme inoltre ribadire che la liquidazione della prestazione è avvenuta materialmente il 01/12/2023 ben 24 mesi dopo dalla notifica dell'AP 70, dell'omologa e della CTU. Non riteniamo di dover altro aggiungere sicché gli appellanti, non potendo condividere la decisione del primo Giudice>.
5.1. Risulta di tutta evidenza come la critica non tenga conto del rilievo del primo giudice, che non ha affatto affermato che il decreto di omologa non fosse stato notificato all' , bensì che la comunicazione del 22/12/2021 non era idonea a CP_1 far decorrer patium deliberandi riconosciuto all' perché indirizzata CP_2 alla sola sede zonale, alla quale era seguito, solo il 21/7/2023 l'inoltro alla sede provinciale e a quella legale, a cui era seguito, prima del decorso del termine di 120 giorni, l'istaurazione della lite.
5.2. D'altronde era stato lo stesso Tribunale a dover sollecitare una integrazione documentale a fronte della incompletezza di quella allegata al ricorso introduttivo e a evidenziare avvenuta solamente nel mese di luglio 2023 (come da nota di deposito dell'8.9.2023) e quindi non è ancora decorso il termine di 120 giorni di cui all'art. 445-bis c.p.c., rilevato che non v'è in atti il modello ap/70 né la prova del suo invio all' (in quanto il doc. 2 fascicolo ricorrente non risulta idonea a CP_1 comprovare tale circostanza)> (cfr ordinanza emessa alla prima udienza del 12/9/2023).
5.3. Tra l'altro dal gravame si apprende che “la liquidazione della prestazione è avvenuta materialmente il 01/12/2023”, quindi nel corso del giudizio di primo grado, ma la circostanza non risulta essere stata portata a conoscenza del Tribunale.
5.4. La dichiarata liquidazione, inoltre, sarebbe avvenuta tempestivamente (normalmente è preceduta dalla comunicazione dell' ) o al più pochi giorni CP_1 dopo la scadenza del termine di 120 giorni computati dal regolare inoltro della pec del 21/7/2023, mentre il giudizio, per come affermato dal giudice e non contestato, era stato instaurato ben prima di detto adempimento.
5.5. Non appare inutile ricordare che la possibilità di compensare le spese di lite risulta regolata dall'art. 92, comma 2, c.p.c., nella sua formulazione introdotta dal d.l. n. 132/2014 conv. in l. 162/2014, alla cui stregua “Se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero” formulazione che è stata dichiarata illegittima dalla C. Cost., con la sentenza n. 77/2018, “nella
3 parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni”. Risultano tuttora applicabili, quindi, all'esito della citata pronuncia della C. Cost. i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità alla cui stregua l'art. 92, secondo comma, cod. proc. civ., nella parte in cui permette la compensazione delle spese di lite allorché concorrano "gravi ed eccezionali ragioni", costituisce una norma elastica, quale clausola generale che il legislatore ha previsto per adeguarla ad un dato contesto storico-sociale o a speciali situazioni, non esattamente ed efficacemente determinabili "a priori", ma da specificare in via interpretativa da parte del giudice del merito, con un giudizio censurabile in sede di legittimità, in quanto fondato su norme giuridiche (in tal senso Cass. SU n. 2572 del 22/02/2012 e Cass. n. 2883 del 10/02/2014). A tale proposito la SC ha recentemente affermato che il sindacato di legittimità sulla pronuncia di compensazione è diretto ad evitare che siano addotte ragioni illogiche o erronee a fondamento della decisione di compensarne i costi tra le parti e consiste, come affermato dalla Corte costituzionale (sent. n.157 del 2014), in una verifica "in negativo" in ragione della "elasticità" costituzionalmente necessaria che caratterizza il potere giudiziale di compensazione delle spese di lite, "non essendo indefettibilmente coessenziale alla tutela giurisdizionale la ripetizione di dette spese" in favore della parte vittoriosa (Cass. n. 21400 del 26/7/2021).
5.5. Ebbene, nella specie il Tribunale ha adeguatamente esplicitato le ragioni della disposta compensazione, con le quali il gravame non si è confrontato criticamente e comunque le modalità della vicenda per come sopra accertate ben integrano i presupposti per la compensazione.
6. Le spese del grado vanno dichiarate irripetibili attesa la contumacia dell' . CP_2
6.1. siderazione del tipo di statuizione emessa, deve darsi atto che sussistono in capo all'appellante le condizioni richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002, come modificato dall'art. 1 comma 17 L. 24.12.2012 n. 228, per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello; spese del grado irripetibili;
in considerazione del tipo di statuizione emessa, si dà atto che sussistono in capo all'appellante le condizioni richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002, come modificato dall'art. 1 comma 17 L. 24.12.2012 n. 228, per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Roma 13.2.2025 LA PRESIDENTE est dott.ssa Vittoria Di Sario
4