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Sentenza 28 luglio 2025
Sentenza 28 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 28/07/2025, n. 2633 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 2633 |
| Data del deposito : | 28 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5028/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
03 Terza sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. ssa Vincenza Ruggiero, ad esito dell'udienza del 9 luglio
2025 celebrata con modalità cartolare, lette le note di trattazione scritta depositate, visti gli atti, ha pronunciato ex art. 281 sexies cpc la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5028/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SICCO PIERANGELA Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in VIA BEZZECCA, 2 50139 FIRENZE presso il difensore avv. SICCO PIERANGELA
PARTE OPPONENTE ATTRICE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. VIVIANI Controparte_1 P.IVA_2 MARTINA elettivamente domiciliato in VIALE GIUSEPPE MAZZINI 50 50121 FIRENZE presso il difensore avv. VIVIANI MARTINA
PARTE CONVENUTA
Oggetto: contratti e obbligazioni – Opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte opponente ha così concluso: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, ogni contraria domanda, eccezione e istanza disattesa: revocare il decreto ingiuntivo n. 995/2023 (R.G. 2569/2023) del
Tribunale di Firenze perché emesso sulla scorta di presupposti infondati in fatto e in diritto per i
pagina 1 di 6 motivi di cui in premessa e dichiarare che nulla è dovuto da a Parte_1 Controparte_1
Con vittoria di spese e competenze di Giudizio “
[...]
Parte opposta ha così concluso: “Piaccia all'Ill.mo Giudice del Tribunale adìto, previe le declaratorie del caso e gli incombenti di rito, contrariis reiectis NEL MERITO ED IN VIA PRINCIPALE
RIGETTARE l'opposizione e tutte le domande in essa contenuta e per l'effetto CONFERMARE in ogni sua parte il decreto ingiuntivo n. 995/2023 emesso in data 03.03.2023, depositato in data 06.03.2023, dal Tribunale di Firenze e conseguentemente CONDANNARE la in persona del Parte_1 legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore della dell'importo Controparte_1 di € 18.322,40 oltre gli interessi di cui al Dlgs 231/2002 dalla data di scadenza delle fatture al saldo ed oltre alle spese e competenze del procedimento liquidate nel procedimento monitorio.
IN OGNI CASO
ACCERTARE e DICHIARARE il credito vantato dalla nei confronti della Controparte_1 [...] per l'importo di € 18.322,40 oltre gli interessi di cui al Dlgs 231/2002 dalla data di Parte_1 scadenza delle fatture al saldo ovvero per la somma maggiore o minore che sarà accertata in corso di causa e/o ritenuta comunque di giustizia. Con vittoria di spese e funzioni di lite”.
************
Preliminarmente, deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello “svolgimento del processo” e, dunque, ai sensi del combinato disposto degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp.att. c.p.c.; pur se superflua, perché la sentenza semplificata è l'effetto di una disposizione legislativa, tale premessa appare opportuna trattandosi di una disposizione che modifica la tecnica diffusa di far ricorso a moduli compilativi più complessi. Tra l'altro, le prescrizioni di legge e regolamentari circa la necessità di smaltire i ruoli esorbitanti e contenere la durata delle cause impongono l'applicazione di uno stile motivazionale sintetico che è sicuramente stile più stringente alle disposizioni di legge secondo cui gli atti di parte e i provvedimenti del giudice depositati con modalità telematiche sono redatti in maniera sintetica. Inoltre, l'art. 281 sexies c.p.c. dispone che il giudice pronuncia sentenza al termine della discussione dando lettura del dispositivo e solo della “concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”.
pagina 2 di 6 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Deve essere dichiarata preliminarmente la validità degli atti introduttivi e di costituzione delle parti, atteso che i medesimi consentono di individuare gli elementi costitutivi delle domande avanzate e delle difese ed eccezioni proposte. Sussiste altresì valido rapporto processuale tra l'opposta e l'opponente.
Ciò premesso, va rilevato che l'opposizione a decreto ingiuntivo, lungi dall'esaurirsi nella mera impugnazione del provvedimento monitorio, introduce un processo ordinario di cognizione di primo grado, il quale non costituisce un autonomo e distinto procedimento rispetto alla fase sommaria, bensì un'ulteriore fase di svolgimento a cognizione piena ed in contraddittorio tra le parti.
Il rilievo appare di ovvia evidenza ove si consideri che, per l'espressa previsione dell'art. 643 u.c. c.p.c., la pendenza della lite viene determinata dalla notifica di copia del ricorso e del decreto, in un momento, cioè, antecedente l'opposizione, a nulla rilevando in senso contrario l'eventualità o comunque il differimento del contraddittorio.
Da tale premessa derivano i seguenti due corollari.
Sul piano sostanziale, la qualità di attore è propria del creditore che ha richiesto l'ingiunzione, con la conseguenza che, in base ai principi generali in materia di prova, incombe su di lui l'onere di provare l'esistenza del credito mentre spetta invece all'opponente quello di provarne i fatti estintivi, modificativi o impeditivi.
“Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si verifica una inversione della posizione processuale delle parti, nel senso che si apre un ordinario giudizio di cognizione, nel quale ciascuna delle parti viene ad assumere la propria naturale ed effettiva posizione, risultando a carico del creditore opposto
l'onere di provare l'esistenza del credito ed a carico del debitore opponente, quello di provare eventuali fatti estintivi, modificativi o impeditivi dell'obbligazione”: cfr. ex plurimis Cass. n.
24815/05; n. 25857/11
Come secondo corollario deriva che il giudice dell'opposizione non valuta, soltanto, la sussistenza delle condizioni di legge per l'emanazione del decreto ingiuntivo, essendo tale esame utile, eventualmente, ai soli fini del governo delle spese, ma deve ampliare il proprio esame e verificare la fondatezza o meno della pretesa creditoria sulla base dell'intero materiale probatorio acquisito in corso di causa.
La proposizione dell'opposizione determina l'insorgere del dovere di provvedere con le regole della cognizione piena su quanto è stato richiesto con il decreto ingiuntivo, atteso che la cognizione del giudice dell'opposizione non è limitata al solo controllo sulla legittimità o meno dell'emissione del
pagina 3 di 6 provvedimento monitorio ma, introdotta l'opposizione, tale controllo si estende automaticamente alla sussistenza della relativa pretesa creditoria (Tribunale Milano sez. VI, 05/06/2019, n.5355).
Tanto premesso, è altresì opportuno esaminare in modo analitico come va ripartito il citato onere probatorio tra le parti.
Punto di partenza è il principio dispositivo della prova, desumibile dal combinato disposto di cui agli artt. 2697 c.c. e 115 c.p.c., secondo cui coloro i quali intendono far valere un diritto in giudizio, devono provare i fatti che ne costituiscono il fondamento. Tale principio costituendo “l'architrave” dell'intero sistema processuale, non può soffrire deroghe se non nei casi espressamente previsti dalla legge, con la conseguenza che il Giudice non può porre a fondamento della propria decisione circostanze che non siano state provate da chi intenda avvalersene. Peraltro, la giurisprudenza di legittimità, nella nota sentenza Cass. Sez. Un. n. 13533/2001 ha puntualizzato che il creditore che agisce in giudizio deve fornire la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto ed allegare l'inadempimento (o l'inesatto adempimento) del debitore, sul quale, invece, incombe l'onere di dimostrare l'avvenuto esatto adempimento dell'obbligazione ovvero un fatto estintivo o modificativo della stessa. Tale pronuncia si fonda su due principi fondamentali, e cioè la vicinanza della prova, per cui il relativo onere incombe su colui che può osservarlo in modo più “agevole”, tenendo conto, in concreto, della possibilità per l'uno o per l'altro soggetto di provare fatti e circostanze che ricadono nelle rispettive sfere di azione nonché la persistenza presuntiva del diritto, per cui, una volta provata dal creditore l'esistenza di un diritto destinato ad essere soddisfatto entro un certo termine, grava sul debitore l'onere di dimostrare l'esistenza del fatto estintivo costituito dal suo (esatto) adempimento.
Ebbene, in applicazione degli esposti principi di diritto, nel caso in esame, ad esito della svolta istruttoria, è emersa l'infondatezza dell'opposizione.
Ed invero, parte opponente non ha contestato la sussistenza del rapporto intercorso con la opposta: né sotto il profilo della sua esistenza, né sotto quello della sua validità o efficacia. Tali circostanze, per il principio di non contestazione, devono ritenersi pertanto pacifiche e provate. Parte opponente ha invece contestato la mancata pattuizione del corrispettivo, la mancata esecuzione di talune opere ed esistenza di vizi nelle opere, l'omesso rilascio della dichiarazione di conformità.
Dall'espletata istruttoria, tuttavia, nessuna delle contestazioni mosse dall'opponente ha trovato conferma mentre la parte opposta ha dato la prova dell'esistenza del credito e della esecuzione della prestazione. Dalla corrispondenza epistolare intercorsa tra le parti emerge come tutte le lavorazioni eseguite dalla comprese quelle extra preventivo, sono state preventivamente Controparte_1
pagina 4 di 6 autorizzate dalla DDL oltre che accettate ad esecuzione avvenuta, così come confermato dalle email del
01.10.2022 a firma dell'Ing. (doc. 10 fascicolo di parte convenuta) e del 10.11.2022 a firma del Per_1
Geom. (doc. 11 fascicolo della . Parte_2 Controparte_1
Inoltre dalla offerta del 29 giugno 2022, prodotta in atti, risulta che la si CP_1 Parte_1 impegnava, relativamente ai bagni, a realizzare il solo impianto idrico con esclusione del montaggio del box doccia, ed a realizzare opere per “attacco futura pompa di calore”, circostanza confermata dalla testimonianza resa dal sig. della cui attendibilità non v'è motivo di dubitare, il quale, ha Testimone_1 dichiarato che il montaggio dei box doccia era un lavoro extra preventivo e che uno di quelli forniti non veniva montato in quanto sbagliato nelle misure.
Nessun valore probatorio favorevole alla parte opponente può essere invece attribuito alle dichiarazioni rese dal teste sig. il quale ha dichiarato di essersi recato in cantiere per verificare e Testimone_2 completare taluni lavori che non erano stati terminati ma ha altresì ammesso di non essere a conoscenza Part
- né ad oggi né al tempo dell'intervento - di quali fossero le opere pattuite in contratto tra e
Il teste si è limitato a descrivere talune lavorazioni fatte dagli addetti della Controparte_1 [...]
senza poter tuttavia dire se tali lavorazioni dovevano essere eseguite dalla Pt_1 CP_1
[...]
Quanto, infine, alla contestazione di inadempimento della per aver omesso l'invio Controparte_1 delle dichiarazioni di conformità previste dal DM 37/08 relativamente agli impianti idrico, sanitario e di condizionamento, risultano documentate in atti da parte opposta le numerose richieste avanzate dalla stessa allo scopo di ottenere i dati necessari per il rilascio dei certificati di conformità. Con email di invio della contabilità a chiusura del 22 novembre 2022, allegato al fascicolo monitorio (doc. 6 allegato al fascicolo monitorio), la richiedeva espressamente “matricola del Controparte_1 condizionatore per effettuare l' ed il volume dell'ambiente riscaldato e raffreddato per il CP_2 libretto, inoltre foglio il progetto termico (schema) per allegare alla dichiarazione di conformità”.
Orbene, sul punto va rilevato come il creditore (in tale caso l'opponente) ha l'obbligo, di collaborare col debitore, laddove ciò sia indispensabile per l'adempimento. Altrimenti, se cioè il creditore, omettendo la collaborazione dovuta e indispensabile, impedisce al debitore l'esatto adempimento, su di sé dovrà sopportarne gli effetti, non potendo l'inadempimento imputarsi al debitore ex art. 1218 c.c. In questo caso, la parte opposta, debitrice della prestazione di consegnare i certificati di conformità, aveva Part necessità dell'aiuto della , perché i dati necessari in disponibilità esclusiva della stessa. Non è fuor di luogo sostenere che, in base proprio ai principî della già citata Cass. 13533/01, ove il debitore si pagina 5 di 6 giustifichi, come nel caso in esame, coll'addurre la mancata collaborazione del creditore su un punto qualificante del rapporto, l'onere probatorio si inverte e spetta al creditore dimostrare di avere collaborato congruamente. Una simile prova l'opponente non ha in alcun modo offerto, dal momento che nessuno ha potuto affermare in maniera chiara che siano state inviate a che ne Controparte_1 aveva fatto richiesta, tutte le informazioni indispensabili per il rilascio delle certificazioni. In definitiva,
l'inadempimento consistito nel mancato rilascio delle certificazioni non è imputabile alla parte opposta, essendo dipesa dalla illegittima mancata indispensabile collaborazione della opponente.
Ogni altra questione è assorbita. Va rilevato sul punto che, ai sensi e per l'effetto dell'art. 132 n. 4
c.p.c., nella motivazione della sentenza è sufficiente che il giudice esponga in maniera concisa gli elementi di fatto e di diritto posti a fondamento della decisione, dovendosi ritenere implicitamente disattesi dunque tutti gli argomenti, le tesi ed i rilievi che seppur non espressamente esaminati siano comunque incompatibili con la decisione adottata e con le diverse osservazioni in cui essa si articola.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo tenuto conto del valore della causa e dell'attività effettivamente espletata dal difensore.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, nella persona del Giudice dott.ssa Vincenza Ruggiero, definitivamente pronunziando nella causa promossa come in narrativa, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
- rigetta l'opposizione e dichiara definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo n. 995/2023 (R.G.
2569/2023) del Tribunale di Firenze;
- condanna in persona del legale rapp.te al pagamento delle spese di lite a favore di Parte_1 che si liquidano in Euro 4.000,00 per compensi ed oltre rimborso spese generali, Controparte_1
IVA e CPA come per legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c. a seguito di udienza celebrata con modalità cartolare, pubblicata mediante lettura alle ore 15,36 in assenza delle parti rinunzianti a presenziare.
Firenze, 25 luglio 2025
Il Giudice dott.ssa Vincenza Ruggiero
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
03 Terza sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. ssa Vincenza Ruggiero, ad esito dell'udienza del 9 luglio
2025 celebrata con modalità cartolare, lette le note di trattazione scritta depositate, visti gli atti, ha pronunciato ex art. 281 sexies cpc la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5028/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SICCO PIERANGELA Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in VIA BEZZECCA, 2 50139 FIRENZE presso il difensore avv. SICCO PIERANGELA
PARTE OPPONENTE ATTRICE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. VIVIANI Controparte_1 P.IVA_2 MARTINA elettivamente domiciliato in VIALE GIUSEPPE MAZZINI 50 50121 FIRENZE presso il difensore avv. VIVIANI MARTINA
PARTE CONVENUTA
Oggetto: contratti e obbligazioni – Opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte opponente ha così concluso: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, ogni contraria domanda, eccezione e istanza disattesa: revocare il decreto ingiuntivo n. 995/2023 (R.G. 2569/2023) del
Tribunale di Firenze perché emesso sulla scorta di presupposti infondati in fatto e in diritto per i
pagina 1 di 6 motivi di cui in premessa e dichiarare che nulla è dovuto da a Parte_1 Controparte_1
Con vittoria di spese e competenze di Giudizio “
[...]
Parte opposta ha così concluso: “Piaccia all'Ill.mo Giudice del Tribunale adìto, previe le declaratorie del caso e gli incombenti di rito, contrariis reiectis NEL MERITO ED IN VIA PRINCIPALE
RIGETTARE l'opposizione e tutte le domande in essa contenuta e per l'effetto CONFERMARE in ogni sua parte il decreto ingiuntivo n. 995/2023 emesso in data 03.03.2023, depositato in data 06.03.2023, dal Tribunale di Firenze e conseguentemente CONDANNARE la in persona del Parte_1 legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore della dell'importo Controparte_1 di € 18.322,40 oltre gli interessi di cui al Dlgs 231/2002 dalla data di scadenza delle fatture al saldo ed oltre alle spese e competenze del procedimento liquidate nel procedimento monitorio.
IN OGNI CASO
ACCERTARE e DICHIARARE il credito vantato dalla nei confronti della Controparte_1 [...] per l'importo di € 18.322,40 oltre gli interessi di cui al Dlgs 231/2002 dalla data di Parte_1 scadenza delle fatture al saldo ovvero per la somma maggiore o minore che sarà accertata in corso di causa e/o ritenuta comunque di giustizia. Con vittoria di spese e funzioni di lite”.
************
Preliminarmente, deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello “svolgimento del processo” e, dunque, ai sensi del combinato disposto degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp.att. c.p.c.; pur se superflua, perché la sentenza semplificata è l'effetto di una disposizione legislativa, tale premessa appare opportuna trattandosi di una disposizione che modifica la tecnica diffusa di far ricorso a moduli compilativi più complessi. Tra l'altro, le prescrizioni di legge e regolamentari circa la necessità di smaltire i ruoli esorbitanti e contenere la durata delle cause impongono l'applicazione di uno stile motivazionale sintetico che è sicuramente stile più stringente alle disposizioni di legge secondo cui gli atti di parte e i provvedimenti del giudice depositati con modalità telematiche sono redatti in maniera sintetica. Inoltre, l'art. 281 sexies c.p.c. dispone che il giudice pronuncia sentenza al termine della discussione dando lettura del dispositivo e solo della “concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”.
pagina 2 di 6 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Deve essere dichiarata preliminarmente la validità degli atti introduttivi e di costituzione delle parti, atteso che i medesimi consentono di individuare gli elementi costitutivi delle domande avanzate e delle difese ed eccezioni proposte. Sussiste altresì valido rapporto processuale tra l'opposta e l'opponente.
Ciò premesso, va rilevato che l'opposizione a decreto ingiuntivo, lungi dall'esaurirsi nella mera impugnazione del provvedimento monitorio, introduce un processo ordinario di cognizione di primo grado, il quale non costituisce un autonomo e distinto procedimento rispetto alla fase sommaria, bensì un'ulteriore fase di svolgimento a cognizione piena ed in contraddittorio tra le parti.
Il rilievo appare di ovvia evidenza ove si consideri che, per l'espressa previsione dell'art. 643 u.c. c.p.c., la pendenza della lite viene determinata dalla notifica di copia del ricorso e del decreto, in un momento, cioè, antecedente l'opposizione, a nulla rilevando in senso contrario l'eventualità o comunque il differimento del contraddittorio.
Da tale premessa derivano i seguenti due corollari.
Sul piano sostanziale, la qualità di attore è propria del creditore che ha richiesto l'ingiunzione, con la conseguenza che, in base ai principi generali in materia di prova, incombe su di lui l'onere di provare l'esistenza del credito mentre spetta invece all'opponente quello di provarne i fatti estintivi, modificativi o impeditivi.
“Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si verifica una inversione della posizione processuale delle parti, nel senso che si apre un ordinario giudizio di cognizione, nel quale ciascuna delle parti viene ad assumere la propria naturale ed effettiva posizione, risultando a carico del creditore opposto
l'onere di provare l'esistenza del credito ed a carico del debitore opponente, quello di provare eventuali fatti estintivi, modificativi o impeditivi dell'obbligazione”: cfr. ex plurimis Cass. n.
24815/05; n. 25857/11
Come secondo corollario deriva che il giudice dell'opposizione non valuta, soltanto, la sussistenza delle condizioni di legge per l'emanazione del decreto ingiuntivo, essendo tale esame utile, eventualmente, ai soli fini del governo delle spese, ma deve ampliare il proprio esame e verificare la fondatezza o meno della pretesa creditoria sulla base dell'intero materiale probatorio acquisito in corso di causa.
La proposizione dell'opposizione determina l'insorgere del dovere di provvedere con le regole della cognizione piena su quanto è stato richiesto con il decreto ingiuntivo, atteso che la cognizione del giudice dell'opposizione non è limitata al solo controllo sulla legittimità o meno dell'emissione del
pagina 3 di 6 provvedimento monitorio ma, introdotta l'opposizione, tale controllo si estende automaticamente alla sussistenza della relativa pretesa creditoria (Tribunale Milano sez. VI, 05/06/2019, n.5355).
Tanto premesso, è altresì opportuno esaminare in modo analitico come va ripartito il citato onere probatorio tra le parti.
Punto di partenza è il principio dispositivo della prova, desumibile dal combinato disposto di cui agli artt. 2697 c.c. e 115 c.p.c., secondo cui coloro i quali intendono far valere un diritto in giudizio, devono provare i fatti che ne costituiscono il fondamento. Tale principio costituendo “l'architrave” dell'intero sistema processuale, non può soffrire deroghe se non nei casi espressamente previsti dalla legge, con la conseguenza che il Giudice non può porre a fondamento della propria decisione circostanze che non siano state provate da chi intenda avvalersene. Peraltro, la giurisprudenza di legittimità, nella nota sentenza Cass. Sez. Un. n. 13533/2001 ha puntualizzato che il creditore che agisce in giudizio deve fornire la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto ed allegare l'inadempimento (o l'inesatto adempimento) del debitore, sul quale, invece, incombe l'onere di dimostrare l'avvenuto esatto adempimento dell'obbligazione ovvero un fatto estintivo o modificativo della stessa. Tale pronuncia si fonda su due principi fondamentali, e cioè la vicinanza della prova, per cui il relativo onere incombe su colui che può osservarlo in modo più “agevole”, tenendo conto, in concreto, della possibilità per l'uno o per l'altro soggetto di provare fatti e circostanze che ricadono nelle rispettive sfere di azione nonché la persistenza presuntiva del diritto, per cui, una volta provata dal creditore l'esistenza di un diritto destinato ad essere soddisfatto entro un certo termine, grava sul debitore l'onere di dimostrare l'esistenza del fatto estintivo costituito dal suo (esatto) adempimento.
Ebbene, in applicazione degli esposti principi di diritto, nel caso in esame, ad esito della svolta istruttoria, è emersa l'infondatezza dell'opposizione.
Ed invero, parte opponente non ha contestato la sussistenza del rapporto intercorso con la opposta: né sotto il profilo della sua esistenza, né sotto quello della sua validità o efficacia. Tali circostanze, per il principio di non contestazione, devono ritenersi pertanto pacifiche e provate. Parte opponente ha invece contestato la mancata pattuizione del corrispettivo, la mancata esecuzione di talune opere ed esistenza di vizi nelle opere, l'omesso rilascio della dichiarazione di conformità.
Dall'espletata istruttoria, tuttavia, nessuna delle contestazioni mosse dall'opponente ha trovato conferma mentre la parte opposta ha dato la prova dell'esistenza del credito e della esecuzione della prestazione. Dalla corrispondenza epistolare intercorsa tra le parti emerge come tutte le lavorazioni eseguite dalla comprese quelle extra preventivo, sono state preventivamente Controparte_1
pagina 4 di 6 autorizzate dalla DDL oltre che accettate ad esecuzione avvenuta, così come confermato dalle email del
01.10.2022 a firma dell'Ing. (doc. 10 fascicolo di parte convenuta) e del 10.11.2022 a firma del Per_1
Geom. (doc. 11 fascicolo della . Parte_2 Controparte_1
Inoltre dalla offerta del 29 giugno 2022, prodotta in atti, risulta che la si CP_1 Parte_1 impegnava, relativamente ai bagni, a realizzare il solo impianto idrico con esclusione del montaggio del box doccia, ed a realizzare opere per “attacco futura pompa di calore”, circostanza confermata dalla testimonianza resa dal sig. della cui attendibilità non v'è motivo di dubitare, il quale, ha Testimone_1 dichiarato che il montaggio dei box doccia era un lavoro extra preventivo e che uno di quelli forniti non veniva montato in quanto sbagliato nelle misure.
Nessun valore probatorio favorevole alla parte opponente può essere invece attribuito alle dichiarazioni rese dal teste sig. il quale ha dichiarato di essersi recato in cantiere per verificare e Testimone_2 completare taluni lavori che non erano stati terminati ma ha altresì ammesso di non essere a conoscenza Part
- né ad oggi né al tempo dell'intervento - di quali fossero le opere pattuite in contratto tra e
Il teste si è limitato a descrivere talune lavorazioni fatte dagli addetti della Controparte_1 [...]
senza poter tuttavia dire se tali lavorazioni dovevano essere eseguite dalla Pt_1 CP_1
[...]
Quanto, infine, alla contestazione di inadempimento della per aver omesso l'invio Controparte_1 delle dichiarazioni di conformità previste dal DM 37/08 relativamente agli impianti idrico, sanitario e di condizionamento, risultano documentate in atti da parte opposta le numerose richieste avanzate dalla stessa allo scopo di ottenere i dati necessari per il rilascio dei certificati di conformità. Con email di invio della contabilità a chiusura del 22 novembre 2022, allegato al fascicolo monitorio (doc. 6 allegato al fascicolo monitorio), la richiedeva espressamente “matricola del Controparte_1 condizionatore per effettuare l' ed il volume dell'ambiente riscaldato e raffreddato per il CP_2 libretto, inoltre foglio il progetto termico (schema) per allegare alla dichiarazione di conformità”.
Orbene, sul punto va rilevato come il creditore (in tale caso l'opponente) ha l'obbligo, di collaborare col debitore, laddove ciò sia indispensabile per l'adempimento. Altrimenti, se cioè il creditore, omettendo la collaborazione dovuta e indispensabile, impedisce al debitore l'esatto adempimento, su di sé dovrà sopportarne gli effetti, non potendo l'inadempimento imputarsi al debitore ex art. 1218 c.c. In questo caso, la parte opposta, debitrice della prestazione di consegnare i certificati di conformità, aveva Part necessità dell'aiuto della , perché i dati necessari in disponibilità esclusiva della stessa. Non è fuor di luogo sostenere che, in base proprio ai principî della già citata Cass. 13533/01, ove il debitore si pagina 5 di 6 giustifichi, come nel caso in esame, coll'addurre la mancata collaborazione del creditore su un punto qualificante del rapporto, l'onere probatorio si inverte e spetta al creditore dimostrare di avere collaborato congruamente. Una simile prova l'opponente non ha in alcun modo offerto, dal momento che nessuno ha potuto affermare in maniera chiara che siano state inviate a che ne Controparte_1 aveva fatto richiesta, tutte le informazioni indispensabili per il rilascio delle certificazioni. In definitiva,
l'inadempimento consistito nel mancato rilascio delle certificazioni non è imputabile alla parte opposta, essendo dipesa dalla illegittima mancata indispensabile collaborazione della opponente.
Ogni altra questione è assorbita. Va rilevato sul punto che, ai sensi e per l'effetto dell'art. 132 n. 4
c.p.c., nella motivazione della sentenza è sufficiente che il giudice esponga in maniera concisa gli elementi di fatto e di diritto posti a fondamento della decisione, dovendosi ritenere implicitamente disattesi dunque tutti gli argomenti, le tesi ed i rilievi che seppur non espressamente esaminati siano comunque incompatibili con la decisione adottata e con le diverse osservazioni in cui essa si articola.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo tenuto conto del valore della causa e dell'attività effettivamente espletata dal difensore.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, nella persona del Giudice dott.ssa Vincenza Ruggiero, definitivamente pronunziando nella causa promossa come in narrativa, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
- rigetta l'opposizione e dichiara definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo n. 995/2023 (R.G.
2569/2023) del Tribunale di Firenze;
- condanna in persona del legale rapp.te al pagamento delle spese di lite a favore di Parte_1 che si liquidano in Euro 4.000,00 per compensi ed oltre rimborso spese generali, Controparte_1
IVA e CPA come per legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c. a seguito di udienza celebrata con modalità cartolare, pubblicata mediante lettura alle ore 15,36 in assenza delle parti rinunzianti a presenziare.
Firenze, 25 luglio 2025
Il Giudice dott.ssa Vincenza Ruggiero
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