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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 20/11/2025, n. 5034 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 5034 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA DI DISCUSSIONE
CON SENTENZA CONTESTUALE
Il giorno 20/11/2025 innanzi al Giudice Dott.ssa Antonella Di Maio, chiamato il procedimento iscritto al n. 7288/2024 RGL, promosso da
Parte_1 contro
CP_1
alle ore 09.50 sono presenti l'avv. Luca RUSSO in sostituzione dell'avv. GABRIELE
SO per parte ricorrente nonché l'avv. Carmarda per la parte resistente. Nessuno
è comparso per . Controparte_2
I procuratori concludono riportandosi alle difese e domande di cui ai rispettivi atti e chiedono che la causa venga decisa
Il Giudice Onorario
Preso atto di quanto sopra si ritira in camera di consiglio
*********************
Successivamente, alle ore 14.45 all'esito della camera di consiglio, nessuno presente, ritenuta la causa matura per la decisione, pronuncia la sentenza che allega al presente verbale, quale parte integrante dello stesso, dando lettura del dispositivo e dei motivi in fatto e diritto della decisione
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R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Giudice del Lavoro, in persona del Giudice Onorario, dott.ssa Antonella Di
Maio, nella causa iscritta al n° 7288/2024 R.G.L. promossa
DA
Parte_1
P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avv. RUSSO GABRIELE, giusta procura in atti
-ricorrente -
CONTRO
, in, Controparte_3
in persona del suo Direttore Regionale per la Sicilia, legale rappresentante pro- tempore, elettivamente domiciliato in Palermo, Viale del Fante n. 58/D presso gli
Uffici dell'Avvocatura Regionale Inail, rappresentato e difeso dall'Avv. CACIOPPO
SALVATORE, giusta procura in atti
- resistente –
- Controparte_2
in persona del legale rappresentante pro-tempore
- resistente contumace -
Avente ad oggetto: opposizione comunicazione preventiva iscrizione ipotecaria avente il seguente
D I S P O S I T I V O
Il Giudice, definitivamente pronunciando, in accoglimento del ricorso, nella contumacia di qui dichiarata, annulla la comunicazione Controparte_2
preventiva di iscrizione ipotecaria n. 296762024000007 16000, limitatamente alla cartella di pagamento n. 29620080176633549000.
Condanna alla rifusione delle spese di Controparte_2
lite in favore del ricorrente, quantificate in euro 1.150,00 oltre spese generali, CPA ed
IVA come per legge. 2 Compensa le spese con . CP_1
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 13.05.2024 parte ricorrente proponeva opposizione avverso l'iscrizione ipotecaria n. 29676202400000 7 16000, limitatamente alla cartella di pagamento n. 29620080176633549000 , oggetto di precedente giudizio e annullata con sentenza passata in giudicato (sentenza n. 572/2019, pubblicata il 12/02/2019, nel procedimento avente R.G. n. 14278/2017) che così statuiva “Il Giudice definitivamente pronunciando accoglie il ricorso;
annulla l'intimazione di pagamento n.
29620179052460279000 limitatamente alla cartella n. 29620080176633549000”.
Conveniva in giudizio e , chiedendo “accertare e dichiarare l'infondatezza CP_1 CP_4
e l'illegittimità della pretesa creditoria vantata dall' e Controparte_2
dall' nei confronti della con CP_1 Parte_1
riguardo all'atto impugnato relativamente alla cartella d i pagamento
n.29620080176633549000, nella parte relativa a contributi alle rate premio CP_1
anno 2007 e 2008 , essendo stata la stessa dichiarata prescritta con sentenza n.
572/2019 del Tribunale di Palermo;
annullare e revocare, la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. n. 29676202400000 7 16000 , limitatamente alla cartella di pagamento n. 29620080176633549000; per l'effetto , dichiarare che nulla è dovuto dal contribuente;
condannare controparte al pagamento delle spese processuali”.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, l' si costituiva chiedendo dichiararsi la CP_1
propria estraneità al giudizio anche in forza dell'invio da parte dell' di rituale atto CP_3
di non debenza al concessionario e al legale della ditta.
, seppur ritualmente convenuta in giudizio, non si costituiva, rimanendo così CP_4
contumace.
Preliminarmente occorre osservare che va accolta l'eccezione di parte ricorrente concernente la mancanza di presupposti previsti dalla legge per la richiesta, avendo, la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria ad oggetto una cartella di pagamento annullata con sentenza passata in giudicato.
In merito alle spese di lite si osserva che queste vanno compensate con , avendo CP_1
prontamente provveduto a prendere atto dell'annullamento della cartella, come documentato, invero , subentrata in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi a CP_4
3 Riscossione Sicilia spa, va condannata al pagamento delle spese, ritenuto che pur essendo stata contumace nel giudizio nel quale si è proceduto all'annullamento della cartella, ha avuto comunicato, in data 19.06.2019 a mezzo pec dall' la non debenza delle CP_1
somme di cui alla cartella.
P.Q.M.
Decide come in epigrafe.
Così deciso in Palermo il 20.11.2025 Il Giudice Onorario Antonella Di Maio
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