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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 24/11/2025, n. 1572 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 1572 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. 1851/2025
Tribunale di Firenze Sezione Lavoro SENTENZA
Parte_1 con l'Avv. FRANCESCO STICCHI
RICORRENTE contro
CP_1 con i funzionari dott.ssa e dott. Controparte_2 Persona_1
RESISTENTE
Il ricorrente ha chiesto l'accertamento tecnico preventivo ai fini del riconoscimento dei requisiti sanitari per ottenere il riconoscimento dell'invalidità civile con riduzione permanente della capacità lavorativa e dello stato invalidante ai fini del collocamento mirato.
In sede di costituzione l' ha dedotto e documentato di aver provveduto a pronunciare due CP_1 verbali in autotutela del 14.10.2025, con cui l' ha riconosciuto l'invalidità civile con CP_3 riduzione permanente della capacità lavorativa nella percentuale del 46%, e lo stato invalidante utile ai fini del collocamento mirato, a far data dalla domanda amministrativa. Ha chiesto pertanto la pronuncia di cessazione della materia del contendere e la compensazione almeno parziale delle spese.
All'udienza odierna il ricorrente si è associato alla richiesta di pronuncia della cessazione della materia del contendere e ha chiesto la condanna della controparte alle spese di lite;
l' ha CP_1 insistito nelle richieste già formulate in comparsa.
Alla luce di quanto sopra, va dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Quanto al regolamento delle spese di lite, parte ricorrente ha insistito per la condanna al pagamento delle spese nei confronti dell' in virtù del principio della soccombenza virtuale. CP_1
Alla luce della coincidenza tra l'oggetto della domanda e quanto riconosciuto in sede di autotutela dall' poiché tale esito è successivo e consequenziale alla tutela svolta in sede giudiziale, si CP_1 ritiene che per il principio della soccombenza virtuale l' debba essere condannato al CP_1 pagamento delle spese di lite, sulla base delle voci di tariffa per l'attività ridotta effettivamente svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, dichiara cessata definitivamente la materia del contendere fra le parti.
Condanna l' al pagamento delle spese di lite, liquidate nella misura di € 640,00, oltre CP_1 rimborso spese generali 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Sentenza resa ex articolo 429 cpc, pubblicata con lettura ed allegazione al verbale.
Firenze 24/11/2025
Il Giudice onorario dott. Massimo Carrattieri
Ai sensi dell'art. 52 D. Lgs. 196/2003, in caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti.
Firenze, 24/11/2025
Il Giudice onorario
dott. Massimo Carrattieri
Tribunale di Firenze Sezione Lavoro SENTENZA
Parte_1 con l'Avv. FRANCESCO STICCHI
RICORRENTE contro
CP_1 con i funzionari dott.ssa e dott. Controparte_2 Persona_1
RESISTENTE
Il ricorrente ha chiesto l'accertamento tecnico preventivo ai fini del riconoscimento dei requisiti sanitari per ottenere il riconoscimento dell'invalidità civile con riduzione permanente della capacità lavorativa e dello stato invalidante ai fini del collocamento mirato.
In sede di costituzione l' ha dedotto e documentato di aver provveduto a pronunciare due CP_1 verbali in autotutela del 14.10.2025, con cui l' ha riconosciuto l'invalidità civile con CP_3 riduzione permanente della capacità lavorativa nella percentuale del 46%, e lo stato invalidante utile ai fini del collocamento mirato, a far data dalla domanda amministrativa. Ha chiesto pertanto la pronuncia di cessazione della materia del contendere e la compensazione almeno parziale delle spese.
All'udienza odierna il ricorrente si è associato alla richiesta di pronuncia della cessazione della materia del contendere e ha chiesto la condanna della controparte alle spese di lite;
l' ha CP_1 insistito nelle richieste già formulate in comparsa.
Alla luce di quanto sopra, va dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Quanto al regolamento delle spese di lite, parte ricorrente ha insistito per la condanna al pagamento delle spese nei confronti dell' in virtù del principio della soccombenza virtuale. CP_1
Alla luce della coincidenza tra l'oggetto della domanda e quanto riconosciuto in sede di autotutela dall' poiché tale esito è successivo e consequenziale alla tutela svolta in sede giudiziale, si CP_1 ritiene che per il principio della soccombenza virtuale l' debba essere condannato al CP_1 pagamento delle spese di lite, sulla base delle voci di tariffa per l'attività ridotta effettivamente svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, dichiara cessata definitivamente la materia del contendere fra le parti.
Condanna l' al pagamento delle spese di lite, liquidate nella misura di € 640,00, oltre CP_1 rimborso spese generali 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Sentenza resa ex articolo 429 cpc, pubblicata con lettura ed allegazione al verbale.
Firenze 24/11/2025
Il Giudice onorario dott. Massimo Carrattieri
Ai sensi dell'art. 52 D. Lgs. 196/2003, in caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti.
Firenze, 24/11/2025
Il Giudice onorario
dott. Massimo Carrattieri