TRIB
Sentenza 11 settembre 2025
Sentenza 11 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 11/09/2025, n. 3150 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 3150 |
| Data del deposito : | 11 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Bari in persona del Giudice istruttore, in funzione di Giudice unico, Dott.ssa Assunta Napoliello, ha emesso la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 1886 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2020 – avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo tra e , rappresentati e difesi dall'avv. Domenico Bitonto Parte_1 Parte_2 Opponenti Contro
in persona del legale rappresentante p.t., e per essa la Controparte_1
in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_2 rappresentat Opposta Ragioni di fatto e di diritto La presente sentenza viene redatta senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione limitata alla succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt. 132 n. 4) c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., nel testo introdotto rispettivamente dagli artt. 45 e 52 della legge 18 giugno 2009, n. 69.
************ Con decreto n. 4863/2019, notificato il 03.01.2020, si ingiungeva a in qualità di Parte_1 debitore principale e a , in qualità di coobbligata, in solido tra Parte_2 loro della somma di lo di rate insolute e non pagate del contratto di finanziamento n. 2559431, stipulato in data 10.02.2003 con NC UM SP. Con atto di citazione, notificato il 06.02.2020, e spiegavano Parte_1 Parte_2 formale opposizione avverso il predetto decret l che Pt_1 aveva avanzato proposta transattiva, accettata dall'odierna opposta, ma poi
[...] a dall'opponente a causa di intervenuti problemi di salute, con conseguente segnalazione a sofferenza nella Centrale Rischi in data 13.10.2016. Asserivano il difetto di prova della intervenuta cessione, prima, con TO FI SP e, poi, con l'odierna opposta;
eccepivano la nullità del contratto di finanziamento per mancata sottoscrizione da parte dell'istituto di credito;
l'intervenuta prescrizione del credito nei confronti della coobbligata , non essendo alla stessa pervenuta alcuna Parte_2 comunicazione di messa in e alcun atto interruttivo della prescrizione;
inoltre, sempre nei riguardi di , l'incompetenza per territorio del Tribunale Parte_2 adito, essendo la stessa resid nullità del decreto ingiuntivo, avendo parte opposta prodotto il contratto di finanziamento in copia e non in originale;
la pattuizione di interessi usurari e la mancata indicazione di TAN e TAEG effettivamente applicati;
l'incertezza e il difetto di prova della pretesa creditoria, anche per mancanza del piano di ammortamento, sottolineando di non aver mai ricevuto gli e/c periodici, peraltro non prodotti in giudizio dall'opposta, né la comunicazione di decadenza dal beneficio del termine. Con comparsa ritualmente depositata si costituiva in giudizio (oggi CP_1 Controparte_1
), chiedendo l'integrale rigetto dell'opposizione e la c decre
[...] a di aver debitamente prodotto tutta la documentazione comprovante la intervenuta cessione del credito tra NT NS IN SP (già NC UM SP) e TO FI SP (poi fusa in NC FI SP) (all. n. 2, 3 e 4 fasc. monitorio), nonché il trasferimento del credito da NC FI SP a FI (all. n. 7 fasc. monitorio e all. n. 4 e 6 CP_1 fasc. opposta). In relazione alla eccepita prescrizione nei confronti di , Parte_2 evidenziava che trattandosi di contratto di finanziamento, il termine di decorrere dalla data di scadenza dell'ultima rata, ossia il 01.04.2008 e che la decorrenza del termine di prescrizione era stata interrotta sia con la notifica delle intervenute cessioni (all. n. 5, 6, 9 e 10 fasc. monitorio), sia con l'invio delle lettere di diffida del 16.05.2012 e del 13.10.2016 (all. n. 7 e 8 fasc. opposta);inoltre, che, ai sensi dell'art. 1310 c.c., rivestendo la qualità di coobbligata, gli atti con cui era stata interrotta la prescrizione Parte_2
spiegavano effetti anche nei confronti di . Parte_1 Parte_2 Contestando la icità della sollevata eccezione di usurar lidità delle pattuizioni contrattuali, atteso che gli interessi previsti in contratto (TAN 7,75% TAEG 8,40%) erano inferiori al tasso soglia del 17,34% relativo alla categoria di riferimento “credito finalizzato all'acquisto rateale oltre 5.000”. Concludeva, quindi, chiedendo il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto, o in subordine la condanna degli opponenti, ex art. 2033 o 2041 c.c., alla somma di
€ 34.936,70, ovvero di quella diversa somma maggiore o minore che sarebbe risultata dovuta. In memoria ex art. 183 co. 6 n. 1 cpc, parte opponente evidenziava che il contratto sottoscritto anche da parte di andava qualificato in termini di fideiussione Parte_2 e, pertanto, soggetta all'applic a di cui all'art. 1957 ed al relativo termine di sei mesi, nella specie disatteso dal creditore procedente. Rigettata con ordinanza del 19.11.2020 la richiesta di provvisoria esecuzione, esperito con esito negativo il tentativo obbligatorio di mediazione, la causa, istruita con prove documentali, chiamata all'odierna udienza per discussione orale e decisione ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., veniva discussa e decisa come da sentenza. Preliminarmente va rigettata l'eccezione di nullità del contratto per mancata sottoscrizione da parte dell'istituto di credito. Per principio ormai consolidato, il contratto cosiddetto monofirma è valido. I contratti bancari, in caso mancata sottoscrizione del documento contrattuale da parte della banca, pertanto, non sono nulli per difetto della forma scritta. Si tratta, infatti, di un requisito che va inteso non in senso strutturale, ma funzionale, sicché è sufficiente che il contratto sia redatto per iscritto, ne sia consegnata una copia al cliente e vi sia la sottoscrizione di quest'ultimo, potendo il consenso della banca desumersi alla stregua di comportamenti concludenti (Cassazione civile sez. I, 30/06/2023, n.18590). Quanto all'eccepito difetto di legittimazione attiva della cessionaria, deve osservarsi che nel caso di cessione "in blocco" di crediti da parte di un istituto bancario, la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale contenente l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti "in blocco", costituisce prova idonea ad attestare la titolarità del credito in capo al cessionario. Tale dimostrazione non richiede un dettagliato elenco di ciascun rapporto oggetto della cessione, a condizione che gli elementi condivisi tra le diverse categorie consentano un'identificazione chiara e inequivocabile (Tribunale Milano sez. VI, 06/10/2023, n.7725; Tribunale Roma sez. XVII, 05/10/2023, n.14103). In caso di cessione di crediti individuabili in blocco da parte di istituti bancari a tanto autorizzati, qualora sia contestata non già l'esistenza dell'operazione, ma la sola riconducibilità dello specifico credito controverso a quelli oggetto di cessione, le indicazioni sulle caratteristiche dei rapporti ceduti di cui all'avviso di cessione pubblicato nella Gazzetta ufficiale potranno essere prese in considerazione onde verificare la legittimazione sostanziale della società cessionaria e, in tal caso, tale legittimazione potrà essere affermata solo se il credito controverso sia riconducibile con certezza a quelli oggetto della cessione in blocco, in base alle suddette caratteristiche, mentre, se tali indicazioni non risultino sufficientemente specifiche, la prova della sua inclusione nell'operazione dovrà essere fornita dal cessionario in altro modo (Cassazione civile sez. III, 22/06/2023, n.17944). Nel caso di specie, la cessionaria ha depositato: il contratto di cessione tra NT NS IN SP (già NC UM SP) e TO FI SP (poi fusa in NC FI SP) (all. n. 3 fascicolo monitorio) nonché l'allegato al contratto recante l'elenco dei crediti ceduti, nella quale è incluso il nominativo di (all.n. 3 fasc. opposta), l'atto di Parte_1 fusione per incorporazione tra TO FI SP e NC FI SP (all. n. 4 fasc. monitorio), il trasferimento del credito da NC FI SP a (all. n. 7 fasc. monitorio e all. n. 4 e CP_1 5 fasc. opposta), inoltre l'estratto della Gazz (all. n. 6 fasc. opposta) nel quale sono facilmente individuabili le categorie dei crediti ceduti e nelle quali rientra quello oggetto di giudizio. Inoltre, la disponibilità da parte dell'opposta di tutta la documentazione relativa al contratto di finanziamento dimostra la titolarità del diritto in capo alla società. Quanto alla qualificazione della sottoscrizione del contratto da parte di , si Parte_2 richiama quanto espresso in una recente pronuncia della medesim sto giudicante ritiene di aderire: “il prevalente orientamento della giurisprudenza di merito (si veda ex pluribus Trib. Ancona, n. 1773/2023), condiviso anche da questo Tribunale, ha difatti chiarito che la figura del coobbligato solidale va ricondotta agli artt. 1292 e ss. c.c. e non già all'istituto della fideiussione, anche perché l'art. 1937 c.c. prevede che la volontà di prestare fideiussione deve essere espressa: in altri termini, il coobbligato solidale risponde non di un debito altrui in funzione di garanzia bensì di un debito proprio, essendo irrilevante chi abbia poi materialmente ricevuto la provvista. Di conseguenza, non avendo la (omissis) contratto una obbligazione di garanzia accessoria rispetto a quella principale, la cessionaria creditrice non era tenuta a proporre le sue istanze nei confronti del debitore principale entro 6 mesi dalla scadenza dell'obbligazione, e pertanto non è maturata alcuna decadenza ai sensi dell'art. 1957 c.c.” (Tribunale di Bari sez. IV 27 marzo 2024, n. 1573). Dunque, il vincolo di coobbligazione assunto dall'opponente in sede negoziale con la stipula di un contratto di prestito al consumo va ricondotto all'ipotesi della solidarietà passiva di cui all'articolo 1292 c.c., e non già alla diversa ipotesi della fideiussione ex art. 1936 c.c. Da tanto discende, nel caso di specie, l'inapplicabilità della previsione di cui all'art. 1957 c.c., avendo assunto il vincolo obbligatorio proprio in qualità di coobbligata, Parte_2 peraltro contratto, senza aver manifestato la espressa volontà di prestare fideiussione. La doglianza va, pertanto, rigettata. Sempre in tema di prescrizione, stante la qualificazione nei termini precedentemente chiariti dell'obbligo assunto da , varrà nella specie quanto prescritto dall'art. 1310 Parte_2 c.c. Pertanto, secondo lla suprema Corte, l'interruzione della prescrizione compiuta dal creditore nei confronti di uno dei soggetti obbligati ha effetto anche nei confronti degli altri condebitori solidali, ai sensi dell'art. 1310, primo comma, c.c., senza che sia richiesto che questi ultimi abbiano conoscenza dell'atto interruttivo, in quanto gli effetti conservativi che tale atto produce incidono direttamente sul rapporto da cui origina l'obbligazione, e non sulla sfera giuridica del singolo condebitore solidale, il quale, in conseguenza dell'estensione nei suoi confronti del relativo effetto conservativo dell'interruzione, non viene a perdere alcun diritto, né viene inciso in una qualsiasi situazione giuridica soggettiva di cui sia titolare. Ratio dell'art. 1310 c.c., infatti, è quella di rendere opponibile ai condebitori solidali qualunque evento interruttivo della prescrizione operante nei confronti di uno di essi anche qualora gli altri non ne siano stati in alcun modo coinvolti, fissando in tal modo un regime di favore per il creditore il quale, diversamente, sarebbe tenuto a compiere atti interruttivi della prescrizione nei confronti di tutti i singoli debitori (Cassazione civile sez. lav., 05/02/2024, n.3227). E più recentemente, ai fini dell'estensione al o ai coobbligati dell'effetto interruttivo del corso della prescrizione di un atto rivolto contro un coobbligato, ai sensi dell'art. 1310, comma 1, c.c. non è richiesto che l'atto interruttivo - sia esso compiuto in via stragiudiziale o con la proposizione di un domanda - contenga l'individuazione e rappresentazione da parte del creditore che lo compie dell'esistenza dell'altro o degli altri coobbligati, rilevando unicamente l'oggettiva esistenza dell'obbligazione solidale (Cassazione civile sez. III, 28/03/2025, n.8208). Orbene, posto che oggetto di controversia è un contratto di finanziamento, è d'uopo ribadire che, in linea generale, nel contratto di mutuo, l'unicità dell'obbligazione di pagamento dei ratei (il cui debito non può considerarsi scaduto prima della scadenza dell'ultima rata) fa sì, da un lato, che la prescrizione del diritto al rimborso della somma mutuata inizi a decorrere dalla scadenza dell'ultima rata, e dall'altro che, con riguardo agli interessi previsti nel piano di ammortamento, non operi la prescrizione quinquennale ex art. 2948 c.c. (Cassazione civile sez. III, 10/02/2023, n.4232). Il dies a quo da cui far decorrere la prescrizione andrà, dunque, individuato nella data di scadenza dell'ultima rata che, nel caso di specie, è il 01.04.2008 (avendo la prima rata scadenza al 01.04.2003 e dovendo il finanziamento essere rimborsato in 60 rate mensili). Ciò posto, se è pur vero che la prima richiesta di rientro dalla debitoria inviata ad Parte_2
, contestualmente alla notifica della cessione, è datata 20.03.2019, è altret
[...] prescrizione risulta validamente interrotta nei confronti di già con la Parte_1 richiesta di rientro dalla debitoria del 16.05.2012 e successivamente icazione di passaggio a sofferenza datata 13.10.2016 (all. n. 7 e 8 fasc. opposta). Applicando i principi precedentemente enunciati, la prescrizione deve considerarsi interrotta e, quindi, non maturata anche nei confronti di . Parte_2 Parimenti va rigettata l'eccezione di incom relativamente alla posizione di
. Parte_2 i specie può dirsi pienamente applicabile il disposto dell'art. 33 cpc, secondo cui “le cause contro più persone che a norma degli articoli 18 e 19 dovrebbero essere proposte davanti a giudici diversi, se sono connesse per l'oggetto o per il titolo possono essere proposte davanti al giudice del luogo di residenza o domicilio di una di esse, per essere decise nello stesso processo”. L'art. 33 cpc consente, dunque, che il cumulo avvenga dinanzi al giudice del luogo di residenza o domicilio di uno dei convenuti, quand'anche, in applicazione delle normali regole sulla competenza per territorio, le cause, dirette contro più persone, avrebbero dovuto essere proposte davanti a giudici diversi. Nel caso di specie, se è pur vero che i soggetti passivi sono due, con differenti residenze, è altrettanto vero che il petitum e la causa petendi sono gli stessi, con ciò potendo correttamente il creditore adire, come è avvenuto, il giudice del luogo di residenza di uno dei debitori. Quanto alla prova del credito, appare opportuno ribadire che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che si atteggia quale attore da un punto di vista sostanziale. Ne consegue che la regola di ripartizione dell'onere probatorio, in applicazione del principio generale di cui all'art. 2697 c.c., si atteggia in modo tale per cui la prova del fatto costitutivo del credito incombe sul creditore opposto che fa valere un diritto in giudizio ed ha, quindi, il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa, mentre il debitore opponente, da parte sua, dovrà fornire la prova degli eventuali fatti impeditivi, modificativi o estintivi del diritto (cfr. ex multis Cass. civ. n. 12765/2007; n. 2421/2006; n. 24815/2005). La recente giurisprudenza di merito ha ribadito, inoltre, che “in caso di opposizione a decreto ingiuntivo, l'onere di provare la fondatezza di tale domanda incombe sul convenuto, in quanto attore sostanziale” (Trib. Roma n. 1434/2015) e che “in caso di giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, in tema di onere della prova grava su chi fa valere un diritto in giudizio il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa, perciò parte opposta deve dimostrare gli elementi costitutivi del credito azionato in sede sommaria, mentre l'opponente ha l'onere di contestarlo allegando circostanze estintive o modificative del medesimo o l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda” (Trib. Arezzo n. 34/2017). In particolare, nei giudizi aventi ad oggetto pretese scaturenti da rapporti bancari, la banca, attore in senso sostanziale, assolve l'onere probatorio a suo carico producendo in giudizio i contratti bancari che si contestano e gli altri documenti che rilevano nel caso specifico (cfr. ex multis Cass. civ. 9768/2012; n. 10692/2007; Trib. Roma n. 6103/2013). Il giudizio di opposizione, dunque, ha per oggetto non il riesame delle condizioni per l'emissione del decreto ingiuntivo, ma l'accertamento del diritto sostanziale sottostante il ricorso monitorio, sulla base delle prove acquisite nella fase a cognizione piena. Applicando tali coordinate al caso di specie, l'odierna opposta ha depositato sin dalla fase monitoria: il contratto di finanziamento regolarmente sottoscritto dagli odierni opponenti (all. n. 2 fasc. monitorio), l'e/c notarile (all. n. 8 fasc. monitorio), la notifica delle cessioni con contestuale richiesta di rientro dalla debitoria (all. n. 5, 6, 9 e 10 fasc. monitorio), la proposta transattiva avanzata da all'istituto di credito (all. n. 11 fasc. monitorio), nonché Parte_1 nel giudizio di cognizion di rientro dalla debitoria del 16.05.2012 (all. n. 7 fasc. opposta), la comunicazione di passaggio a sofferenza del 13.10.2016 (all. n. 8 fasc. opposta) e il riconoscimento di debito con proposta transattiva avanzata da parte di (all. n. 9 Parte_1 fasc. opposta), il piano di ammortamento (all. n. 10 in memoria ex ar n. 2 cpc opposta). Vi è, dunque, prova del credito. Inoltre, va evidenziato che il requisito di forma nel caso di contratti di finanziamento è soddisfatto con la consegna della copia del contratto al cliente. Nella specie è circostanza accertata e non contestata tra le parti l'esistenza del contratto, né per i contratti di finanziamento è previsto l'obbligo per la banca di depositare gli e/c, necessari invece per verificare l'andamento del rapporto nell'ipotesi di contratto di c/c, essendo all'uopo sufficienti il deposito del contratto, nella specie depositato in copia telematicamente, e il piano di ammortamento. A fronte delle allegazioni probatorie fornite dall'odierna opposta, gli opponenti hanno sollevato delle eccezioni del tutto generiche e non circostanziate, non avendo indicato, come era loro onere, i modi, i tempi e la misura del superamento, limitandosi ad eccepire in maniera generica, l'applicazione da parte della banca di tassi usurari. È principio ormai consolidato, infatti, che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo in materia bancaria, l'opponente è gravato dall'onere di sollevare specifici addebiti sulle singole poste che avrebbero portato a quel saldo muovendo censure circostanziate e dirette contro determinate annotazioni relative alla contabilità tenuta dall'istituto di credito opposto. Infatti, l'onere di allegazione gravante sulla parte opponente (convenuta sostanziale del giudizio di opposizione), non può sostanziarsi in una generica contestazione di invalidità delle condizioni pattuite o delle poste applicate da parte della NC (Tribunale Spoleto sez. I, 22/08/2022, n.582; Tribunale Torino sez. I, 19/01/2021, n.265; Tribunale Roma sez. XVII, 02/08/2019, n.15979). Gli opponenti si sono limitati a contestare genericamente le condizioni pattuite e l'applicazione di interessi usurari, senza nemmeno depositare i DM di riferimento utili, quanto meno, in astratto ad individuare il tasso soglia, laddove dalla documentazione prodotta da parte opposta risulta che i tassi pattuiti in contratto sono: TAN 7,75% e TAEG 8,40% a fronte di un tasso soglia per la categoria di riferimento “credito finalizzato all'acquisto rateale oltre 5.000” pari al 17,34%. Alla luce di quanto fin qui esposto, l'opposizione è infondata e va rigettata, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto. Alla soccombenza seguono le spese di lite, come liquidate in dispositivo, secondo lo scaglione di riferimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, quarta sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta con atto di citazione notificato il 06.02.2020 avverso il decreto ingiuntivo n. 4863/2019, notificato in data 03.01.2020, così provvede:
1. RIGETTA l'opposizione e per l'effetto CONFERMA il decreto ingiuntivo n. 4863/2019, notificato il 03.01.2020;
2. CONDANNA e al pagamento, in solido tra loro, in favore di Parte_1 Parte_2 s resentante p.t., e per essa la mandataria Controparte_1 [...] , in persona del legale rappresentante p.t., delle spese processuali che liquida Controparte_2 in € 7.616,00 oltre rimborso forfettario al 15%, CAP e IVA come per legge. Bari, 11/09/2025
Il Giudice Assunta Napoliello
in persona del legale rappresentante p.t., e per essa la Controparte_1
in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_2 rappresentat Opposta Ragioni di fatto e di diritto La presente sentenza viene redatta senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione limitata alla succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt. 132 n. 4) c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., nel testo introdotto rispettivamente dagli artt. 45 e 52 della legge 18 giugno 2009, n. 69.
************ Con decreto n. 4863/2019, notificato il 03.01.2020, si ingiungeva a in qualità di Parte_1 debitore principale e a , in qualità di coobbligata, in solido tra Parte_2 loro della somma di lo di rate insolute e non pagate del contratto di finanziamento n. 2559431, stipulato in data 10.02.2003 con NC UM SP. Con atto di citazione, notificato il 06.02.2020, e spiegavano Parte_1 Parte_2 formale opposizione avverso il predetto decret l che Pt_1 aveva avanzato proposta transattiva, accettata dall'odierna opposta, ma poi
[...] a dall'opponente a causa di intervenuti problemi di salute, con conseguente segnalazione a sofferenza nella Centrale Rischi in data 13.10.2016. Asserivano il difetto di prova della intervenuta cessione, prima, con TO FI SP e, poi, con l'odierna opposta;
eccepivano la nullità del contratto di finanziamento per mancata sottoscrizione da parte dell'istituto di credito;
l'intervenuta prescrizione del credito nei confronti della coobbligata , non essendo alla stessa pervenuta alcuna Parte_2 comunicazione di messa in e alcun atto interruttivo della prescrizione;
inoltre, sempre nei riguardi di , l'incompetenza per territorio del Tribunale Parte_2 adito, essendo la stessa resid nullità del decreto ingiuntivo, avendo parte opposta prodotto il contratto di finanziamento in copia e non in originale;
la pattuizione di interessi usurari e la mancata indicazione di TAN e TAEG effettivamente applicati;
l'incertezza e il difetto di prova della pretesa creditoria, anche per mancanza del piano di ammortamento, sottolineando di non aver mai ricevuto gli e/c periodici, peraltro non prodotti in giudizio dall'opposta, né la comunicazione di decadenza dal beneficio del termine. Con comparsa ritualmente depositata si costituiva in giudizio (oggi CP_1 Controparte_1
), chiedendo l'integrale rigetto dell'opposizione e la c decre
[...] a di aver debitamente prodotto tutta la documentazione comprovante la intervenuta cessione del credito tra NT NS IN SP (già NC UM SP) e TO FI SP (poi fusa in NC FI SP) (all. n. 2, 3 e 4 fasc. monitorio), nonché il trasferimento del credito da NC FI SP a FI (all. n. 7 fasc. monitorio e all. n. 4 e 6 CP_1 fasc. opposta). In relazione alla eccepita prescrizione nei confronti di , Parte_2 evidenziava che trattandosi di contratto di finanziamento, il termine di decorrere dalla data di scadenza dell'ultima rata, ossia il 01.04.2008 e che la decorrenza del termine di prescrizione era stata interrotta sia con la notifica delle intervenute cessioni (all. n. 5, 6, 9 e 10 fasc. monitorio), sia con l'invio delle lettere di diffida del 16.05.2012 e del 13.10.2016 (all. n. 7 e 8 fasc. opposta);inoltre, che, ai sensi dell'art. 1310 c.c., rivestendo la qualità di coobbligata, gli atti con cui era stata interrotta la prescrizione Parte_2
spiegavano effetti anche nei confronti di . Parte_1 Parte_2 Contestando la icità della sollevata eccezione di usurar lidità delle pattuizioni contrattuali, atteso che gli interessi previsti in contratto (TAN 7,75% TAEG 8,40%) erano inferiori al tasso soglia del 17,34% relativo alla categoria di riferimento “credito finalizzato all'acquisto rateale oltre 5.000”. Concludeva, quindi, chiedendo il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto, o in subordine la condanna degli opponenti, ex art. 2033 o 2041 c.c., alla somma di
€ 34.936,70, ovvero di quella diversa somma maggiore o minore che sarebbe risultata dovuta. In memoria ex art. 183 co. 6 n. 1 cpc, parte opponente evidenziava che il contratto sottoscritto anche da parte di andava qualificato in termini di fideiussione Parte_2 e, pertanto, soggetta all'applic a di cui all'art. 1957 ed al relativo termine di sei mesi, nella specie disatteso dal creditore procedente. Rigettata con ordinanza del 19.11.2020 la richiesta di provvisoria esecuzione, esperito con esito negativo il tentativo obbligatorio di mediazione, la causa, istruita con prove documentali, chiamata all'odierna udienza per discussione orale e decisione ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., veniva discussa e decisa come da sentenza. Preliminarmente va rigettata l'eccezione di nullità del contratto per mancata sottoscrizione da parte dell'istituto di credito. Per principio ormai consolidato, il contratto cosiddetto monofirma è valido. I contratti bancari, in caso mancata sottoscrizione del documento contrattuale da parte della banca, pertanto, non sono nulli per difetto della forma scritta. Si tratta, infatti, di un requisito che va inteso non in senso strutturale, ma funzionale, sicché è sufficiente che il contratto sia redatto per iscritto, ne sia consegnata una copia al cliente e vi sia la sottoscrizione di quest'ultimo, potendo il consenso della banca desumersi alla stregua di comportamenti concludenti (Cassazione civile sez. I, 30/06/2023, n.18590). Quanto all'eccepito difetto di legittimazione attiva della cessionaria, deve osservarsi che nel caso di cessione "in blocco" di crediti da parte di un istituto bancario, la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale contenente l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti "in blocco", costituisce prova idonea ad attestare la titolarità del credito in capo al cessionario. Tale dimostrazione non richiede un dettagliato elenco di ciascun rapporto oggetto della cessione, a condizione che gli elementi condivisi tra le diverse categorie consentano un'identificazione chiara e inequivocabile (Tribunale Milano sez. VI, 06/10/2023, n.7725; Tribunale Roma sez. XVII, 05/10/2023, n.14103). In caso di cessione di crediti individuabili in blocco da parte di istituti bancari a tanto autorizzati, qualora sia contestata non già l'esistenza dell'operazione, ma la sola riconducibilità dello specifico credito controverso a quelli oggetto di cessione, le indicazioni sulle caratteristiche dei rapporti ceduti di cui all'avviso di cessione pubblicato nella Gazzetta ufficiale potranno essere prese in considerazione onde verificare la legittimazione sostanziale della società cessionaria e, in tal caso, tale legittimazione potrà essere affermata solo se il credito controverso sia riconducibile con certezza a quelli oggetto della cessione in blocco, in base alle suddette caratteristiche, mentre, se tali indicazioni non risultino sufficientemente specifiche, la prova della sua inclusione nell'operazione dovrà essere fornita dal cessionario in altro modo (Cassazione civile sez. III, 22/06/2023, n.17944). Nel caso di specie, la cessionaria ha depositato: il contratto di cessione tra NT NS IN SP (già NC UM SP) e TO FI SP (poi fusa in NC FI SP) (all. n. 3 fascicolo monitorio) nonché l'allegato al contratto recante l'elenco dei crediti ceduti, nella quale è incluso il nominativo di (all.n. 3 fasc. opposta), l'atto di Parte_1 fusione per incorporazione tra TO FI SP e NC FI SP (all. n. 4 fasc. monitorio), il trasferimento del credito da NC FI SP a (all. n. 7 fasc. monitorio e all. n. 4 e CP_1 5 fasc. opposta), inoltre l'estratto della Gazz (all. n. 6 fasc. opposta) nel quale sono facilmente individuabili le categorie dei crediti ceduti e nelle quali rientra quello oggetto di giudizio. Inoltre, la disponibilità da parte dell'opposta di tutta la documentazione relativa al contratto di finanziamento dimostra la titolarità del diritto in capo alla società. Quanto alla qualificazione della sottoscrizione del contratto da parte di , si Parte_2 richiama quanto espresso in una recente pronuncia della medesim sto giudicante ritiene di aderire: “il prevalente orientamento della giurisprudenza di merito (si veda ex pluribus Trib. Ancona, n. 1773/2023), condiviso anche da questo Tribunale, ha difatti chiarito che la figura del coobbligato solidale va ricondotta agli artt. 1292 e ss. c.c. e non già all'istituto della fideiussione, anche perché l'art. 1937 c.c. prevede che la volontà di prestare fideiussione deve essere espressa: in altri termini, il coobbligato solidale risponde non di un debito altrui in funzione di garanzia bensì di un debito proprio, essendo irrilevante chi abbia poi materialmente ricevuto la provvista. Di conseguenza, non avendo la (omissis) contratto una obbligazione di garanzia accessoria rispetto a quella principale, la cessionaria creditrice non era tenuta a proporre le sue istanze nei confronti del debitore principale entro 6 mesi dalla scadenza dell'obbligazione, e pertanto non è maturata alcuna decadenza ai sensi dell'art. 1957 c.c.” (Tribunale di Bari sez. IV 27 marzo 2024, n. 1573). Dunque, il vincolo di coobbligazione assunto dall'opponente in sede negoziale con la stipula di un contratto di prestito al consumo va ricondotto all'ipotesi della solidarietà passiva di cui all'articolo 1292 c.c., e non già alla diversa ipotesi della fideiussione ex art. 1936 c.c. Da tanto discende, nel caso di specie, l'inapplicabilità della previsione di cui all'art. 1957 c.c., avendo assunto il vincolo obbligatorio proprio in qualità di coobbligata, Parte_2 peraltro contratto, senza aver manifestato la espressa volontà di prestare fideiussione. La doglianza va, pertanto, rigettata. Sempre in tema di prescrizione, stante la qualificazione nei termini precedentemente chiariti dell'obbligo assunto da , varrà nella specie quanto prescritto dall'art. 1310 Parte_2 c.c. Pertanto, secondo lla suprema Corte, l'interruzione della prescrizione compiuta dal creditore nei confronti di uno dei soggetti obbligati ha effetto anche nei confronti degli altri condebitori solidali, ai sensi dell'art. 1310, primo comma, c.c., senza che sia richiesto che questi ultimi abbiano conoscenza dell'atto interruttivo, in quanto gli effetti conservativi che tale atto produce incidono direttamente sul rapporto da cui origina l'obbligazione, e non sulla sfera giuridica del singolo condebitore solidale, il quale, in conseguenza dell'estensione nei suoi confronti del relativo effetto conservativo dell'interruzione, non viene a perdere alcun diritto, né viene inciso in una qualsiasi situazione giuridica soggettiva di cui sia titolare. Ratio dell'art. 1310 c.c., infatti, è quella di rendere opponibile ai condebitori solidali qualunque evento interruttivo della prescrizione operante nei confronti di uno di essi anche qualora gli altri non ne siano stati in alcun modo coinvolti, fissando in tal modo un regime di favore per il creditore il quale, diversamente, sarebbe tenuto a compiere atti interruttivi della prescrizione nei confronti di tutti i singoli debitori (Cassazione civile sez. lav., 05/02/2024, n.3227). E più recentemente, ai fini dell'estensione al o ai coobbligati dell'effetto interruttivo del corso della prescrizione di un atto rivolto contro un coobbligato, ai sensi dell'art. 1310, comma 1, c.c. non è richiesto che l'atto interruttivo - sia esso compiuto in via stragiudiziale o con la proposizione di un domanda - contenga l'individuazione e rappresentazione da parte del creditore che lo compie dell'esistenza dell'altro o degli altri coobbligati, rilevando unicamente l'oggettiva esistenza dell'obbligazione solidale (Cassazione civile sez. III, 28/03/2025, n.8208). Orbene, posto che oggetto di controversia è un contratto di finanziamento, è d'uopo ribadire che, in linea generale, nel contratto di mutuo, l'unicità dell'obbligazione di pagamento dei ratei (il cui debito non può considerarsi scaduto prima della scadenza dell'ultima rata) fa sì, da un lato, che la prescrizione del diritto al rimborso della somma mutuata inizi a decorrere dalla scadenza dell'ultima rata, e dall'altro che, con riguardo agli interessi previsti nel piano di ammortamento, non operi la prescrizione quinquennale ex art. 2948 c.c. (Cassazione civile sez. III, 10/02/2023, n.4232). Il dies a quo da cui far decorrere la prescrizione andrà, dunque, individuato nella data di scadenza dell'ultima rata che, nel caso di specie, è il 01.04.2008 (avendo la prima rata scadenza al 01.04.2003 e dovendo il finanziamento essere rimborsato in 60 rate mensili). Ciò posto, se è pur vero che la prima richiesta di rientro dalla debitoria inviata ad Parte_2
, contestualmente alla notifica della cessione, è datata 20.03.2019, è altret
[...] prescrizione risulta validamente interrotta nei confronti di già con la Parte_1 richiesta di rientro dalla debitoria del 16.05.2012 e successivamente icazione di passaggio a sofferenza datata 13.10.2016 (all. n. 7 e 8 fasc. opposta). Applicando i principi precedentemente enunciati, la prescrizione deve considerarsi interrotta e, quindi, non maturata anche nei confronti di . Parte_2 Parimenti va rigettata l'eccezione di incom relativamente alla posizione di
. Parte_2 i specie può dirsi pienamente applicabile il disposto dell'art. 33 cpc, secondo cui “le cause contro più persone che a norma degli articoli 18 e 19 dovrebbero essere proposte davanti a giudici diversi, se sono connesse per l'oggetto o per il titolo possono essere proposte davanti al giudice del luogo di residenza o domicilio di una di esse, per essere decise nello stesso processo”. L'art. 33 cpc consente, dunque, che il cumulo avvenga dinanzi al giudice del luogo di residenza o domicilio di uno dei convenuti, quand'anche, in applicazione delle normali regole sulla competenza per territorio, le cause, dirette contro più persone, avrebbero dovuto essere proposte davanti a giudici diversi. Nel caso di specie, se è pur vero che i soggetti passivi sono due, con differenti residenze, è altrettanto vero che il petitum e la causa petendi sono gli stessi, con ciò potendo correttamente il creditore adire, come è avvenuto, il giudice del luogo di residenza di uno dei debitori. Quanto alla prova del credito, appare opportuno ribadire che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che si atteggia quale attore da un punto di vista sostanziale. Ne consegue che la regola di ripartizione dell'onere probatorio, in applicazione del principio generale di cui all'art. 2697 c.c., si atteggia in modo tale per cui la prova del fatto costitutivo del credito incombe sul creditore opposto che fa valere un diritto in giudizio ed ha, quindi, il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa, mentre il debitore opponente, da parte sua, dovrà fornire la prova degli eventuali fatti impeditivi, modificativi o estintivi del diritto (cfr. ex multis Cass. civ. n. 12765/2007; n. 2421/2006; n. 24815/2005). La recente giurisprudenza di merito ha ribadito, inoltre, che “in caso di opposizione a decreto ingiuntivo, l'onere di provare la fondatezza di tale domanda incombe sul convenuto, in quanto attore sostanziale” (Trib. Roma n. 1434/2015) e che “in caso di giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, in tema di onere della prova grava su chi fa valere un diritto in giudizio il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa, perciò parte opposta deve dimostrare gli elementi costitutivi del credito azionato in sede sommaria, mentre l'opponente ha l'onere di contestarlo allegando circostanze estintive o modificative del medesimo o l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda” (Trib. Arezzo n. 34/2017). In particolare, nei giudizi aventi ad oggetto pretese scaturenti da rapporti bancari, la banca, attore in senso sostanziale, assolve l'onere probatorio a suo carico producendo in giudizio i contratti bancari che si contestano e gli altri documenti che rilevano nel caso specifico (cfr. ex multis Cass. civ. 9768/2012; n. 10692/2007; Trib. Roma n. 6103/2013). Il giudizio di opposizione, dunque, ha per oggetto non il riesame delle condizioni per l'emissione del decreto ingiuntivo, ma l'accertamento del diritto sostanziale sottostante il ricorso monitorio, sulla base delle prove acquisite nella fase a cognizione piena. Applicando tali coordinate al caso di specie, l'odierna opposta ha depositato sin dalla fase monitoria: il contratto di finanziamento regolarmente sottoscritto dagli odierni opponenti (all. n. 2 fasc. monitorio), l'e/c notarile (all. n. 8 fasc. monitorio), la notifica delle cessioni con contestuale richiesta di rientro dalla debitoria (all. n. 5, 6, 9 e 10 fasc. monitorio), la proposta transattiva avanzata da all'istituto di credito (all. n. 11 fasc. monitorio), nonché Parte_1 nel giudizio di cognizion di rientro dalla debitoria del 16.05.2012 (all. n. 7 fasc. opposta), la comunicazione di passaggio a sofferenza del 13.10.2016 (all. n. 8 fasc. opposta) e il riconoscimento di debito con proposta transattiva avanzata da parte di (all. n. 9 Parte_1 fasc. opposta), il piano di ammortamento (all. n. 10 in memoria ex ar n. 2 cpc opposta). Vi è, dunque, prova del credito. Inoltre, va evidenziato che il requisito di forma nel caso di contratti di finanziamento è soddisfatto con la consegna della copia del contratto al cliente. Nella specie è circostanza accertata e non contestata tra le parti l'esistenza del contratto, né per i contratti di finanziamento è previsto l'obbligo per la banca di depositare gli e/c, necessari invece per verificare l'andamento del rapporto nell'ipotesi di contratto di c/c, essendo all'uopo sufficienti il deposito del contratto, nella specie depositato in copia telematicamente, e il piano di ammortamento. A fronte delle allegazioni probatorie fornite dall'odierna opposta, gli opponenti hanno sollevato delle eccezioni del tutto generiche e non circostanziate, non avendo indicato, come era loro onere, i modi, i tempi e la misura del superamento, limitandosi ad eccepire in maniera generica, l'applicazione da parte della banca di tassi usurari. È principio ormai consolidato, infatti, che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo in materia bancaria, l'opponente è gravato dall'onere di sollevare specifici addebiti sulle singole poste che avrebbero portato a quel saldo muovendo censure circostanziate e dirette contro determinate annotazioni relative alla contabilità tenuta dall'istituto di credito opposto. Infatti, l'onere di allegazione gravante sulla parte opponente (convenuta sostanziale del giudizio di opposizione), non può sostanziarsi in una generica contestazione di invalidità delle condizioni pattuite o delle poste applicate da parte della NC (Tribunale Spoleto sez. I, 22/08/2022, n.582; Tribunale Torino sez. I, 19/01/2021, n.265; Tribunale Roma sez. XVII, 02/08/2019, n.15979). Gli opponenti si sono limitati a contestare genericamente le condizioni pattuite e l'applicazione di interessi usurari, senza nemmeno depositare i DM di riferimento utili, quanto meno, in astratto ad individuare il tasso soglia, laddove dalla documentazione prodotta da parte opposta risulta che i tassi pattuiti in contratto sono: TAN 7,75% e TAEG 8,40% a fronte di un tasso soglia per la categoria di riferimento “credito finalizzato all'acquisto rateale oltre 5.000” pari al 17,34%. Alla luce di quanto fin qui esposto, l'opposizione è infondata e va rigettata, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto. Alla soccombenza seguono le spese di lite, come liquidate in dispositivo, secondo lo scaglione di riferimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, quarta sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta con atto di citazione notificato il 06.02.2020 avverso il decreto ingiuntivo n. 4863/2019, notificato in data 03.01.2020, così provvede:
1. RIGETTA l'opposizione e per l'effetto CONFERMA il decreto ingiuntivo n. 4863/2019, notificato il 03.01.2020;
2. CONDANNA e al pagamento, in solido tra loro, in favore di Parte_1 Parte_2 s resentante p.t., e per essa la mandataria Controparte_1 [...] , in persona del legale rappresentante p.t., delle spese processuali che liquida Controparte_2 in € 7.616,00 oltre rimborso forfettario al 15%, CAP e IVA come per legge. Bari, 11/09/2025
Il Giudice Assunta Napoliello