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Sentenza 22 novembre 2025
Sentenza 22 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 22/11/2025, n. 2115 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 2115 |
| Data del deposito : | 22 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. 1541/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Monza, Terza Sezione Civile, nella persona del Giudice monocratico, dott. NC MB, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al R.G. 1541/2025 promossa
DA
rappresentata e difesa dall'avv. Elisabetta Marchesi Parte_1 attore
CONTRO rappresentata da a Controparte_1 Controparte_2 sua volta rappresentata da rappresentata e difesa dagli avv. AN LO CP_3
e DR BA
E CONTRO rappresentata e difesa dagli avv. Filippo Pingue e Controparte_4
IM Lo TE
E CONTRO
CP_3
E CONTRO
Controparte_5 convenuto
Conclusioni delle parti
Nell'interesse di Parte_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Monza, contrariis reiectis, così giudicare:
1. accertare e dichiarare, per i motivi esposti in narrativa che in proprio CP_3
e/o quale dante/avente causa di terzi soggetti anche ex art. 111 cpc non è munita di alcuna, ed in subordine valida, autorizzazione per l'esercizio dell'attività di
“Servicer e/o Sub-Servicer” e/o di recupero del credito escusso nella presente esecuzione, ma soprattutto, e non è prodotto in atti alcun titolo e/o contratto di servicer e sub-servicer che ne legittimi in fatto ed in diritto le azioni poste in essere post (presunta) cartolarizzazione sino all'atto di intervento di del 7-20 CP_3 agosto 2024;
2. in ogni caso accertare e dichiarare, per i motivi esposti in narrativa che ex art. 115 TULPS in proprio e/o quale avente causa di CP_3 [...]
anche ex art. 111 cpc è autorizzata a operare entro i limiti di Parte_2 operatività e di licenza ex art. 115 TULPS e, pertanto, la stessa ( ) in proprio CP_3
e/o quale dante/avente causa di terzi soggetti può svolgere come da dettato di cui all'art. 115 TULPS solo attività di natura stragiudiziale connessa al recupero di crediti, ed in ogni caso, attività stragiudiziale eventualmente concessagli;
3. per l'effetto e per i motivi esposti in narrativa accertare e dichiarare che
[...]
quale dante/avente causa di terzi soggetti ( ) Parte_2 Parte_2 anche ex art. 111 cpc si è costituita in giudizio nella presente procedura esecutiva svolgendo di fatto quale dante/avente causa di terzi soggetti attività giudiziale senza alcuna, in subordine valida, autorizzazione ex art. 115 TULPS ed in ogni caso in violazione del dettato di cui all'art. 115 TULPS ed in ulteriore ogni caso travalicando le attività stragiudiziali concessegli;
4. per l'effetto e per i motivi esposti in narrativa accertare e dichiarare la nullità, in subordine la inesistenza, in ulteriore subordine l'invalidità ed in ulteriore subordine l'inefficacia nei confronti degli opponenti, ed in ogni caso relativamente al presente procedimento, della procura rilasciata da a in atti in Controparte_6 CP_3 quanto rilasciata senza alcuna, in subordine valida, autorizzazione ex art. 115
TULPS ed in ogni caso in violazione del dettato di cui all'art. 115 TULPS ed in ulteriore ogni caso travalicando le attività stragiudiziali concessegli ed in quanto costituita in giudizio nella precedente procedura svolgendo di fatto, quale dante/avente causa di terzi soggetti, attività giudiziale senza alcuna, in subordine valida, autorizzazione ex art. 115 TULPS ed in ogni caso in violazione del dettato di cui all'art. 115 TULPS ed in ulteriore ogni caso travalicando le attività stragiudiziali concessegli;
5. per l'effetto e per i motivi esposti in narrativa accertare e dichiarare la totale carenza di legittimazione processuale di ed emettere ogni opportuno e CP_3 conseguente provvedimento in punto carenza delle condizioni e dei presupposti processuali ad essa riferibili quale avente/dante causa di terzi soggetti (
[...]
e ) ivi inclusa la nullità, ed in subordine la CP_4 Parte_2 inesistenza della comparsa di costituzione datata 7 agosto 2024 e di tutti gli atti ad essa connessi, precedenti e successivi anche quale intervenuta ex art. 111 cpc;
6. per l'effetto e per i motivi esposti in narrativa, accertare e dichiarare la nullità, in subordine la inesistenza, in ulteriore subordine l'invalidità ed in ulteriore subordine l'inefficacia nei confronti degli opponenti, ed in ogni caso relativamente al presente procedimento, della procura rilasciata da a in atti Controparte_6 CP_3 in quanto rilasciata senza alcuna, in subordine valida, autorizzazione ex art. 115
TULPS ed in ogni caso in violazione del dettato di cui all'art. 115 TULPS ed in ulteriore ogni caso travalicando le attività stragiudiziali concessegli ed in quanto costituita in giudizio nella presente esecuzione svolgendo di fatto, quale dante/avente causa di terzi soggetti, attività giudiziale senza alcuna, in subordine valida, autorizzazione ex art. 115 TULPS ed in ogni caso in violazione del dettato di cui all'art. 115 TULPS ed in ulteriore ogni caso sconfinando le attività stragiudiziali concessegli;
7. per l'effetto e per i motivi esposti in narrativa accertare e dichiarare la totale carenza di legittimazione processuale di ed emettere ogni opportuno e CP_3 conseguente provvedimento in punto carenza delle condizioni e dei presupposti processuali ad essa riferibili quale avente/dante causa di terzi soggetti ivi inclusa la nullità, ed in subordine la inesistenza della comparsa di costituzione datata 7 agosto
2024 e di tutti gli atti ad essa connessi, precedenti e successivi;
8. per l'effetto e per i motivi esposti in narrativa, accertare e dichiarare la nullità, in subordine la inesistenza, in ulteriore subordine l'invalidità ed in ulteriore subordine l'inefficacia nei confronti degli opponenti, ed in ogni caso relativamente alla presente procedura esecutiva, della procura rilasciata da agli Controparte_4
Avv.ti DR BA e AN LO in quanto rilasciata per attività processuale da svolgersi senza alcuna, in subordine valida, autorizzazione ex art. 115 CP_7
ed in ogni caso in violazione del dettato di cui all'art. 115 TULPS ed in CP_3 ulteriore ogni caso travalicando le attività stragiudiziali concessegli ed in quanto costituita in giudizio nella presente procedura esecutiva svolgendo di fatto, quale dante/avente causa di terzi soggetti, attività giudiziale senza alcuna, in subordine valida, autorizzazione ex art. 115 TULPS ed in ogni caso in violazione del dettato di cui all'art. 115 TULPS ed in ulteriore ogni caso sconfinando le attività stragiudiziali concessegli;
9. per l'effetto e per i motivi esposti in narrativa accertare e dichiarare la totale carenza di legittimazione processuale di ed emettere ogni opportuno e CP_3 conseguente provvedimento in punto carenza delle condizioni e dei presupposti processuali ad essa riferibili quale avente/dante causa di terzi soggetti ivi inclusa la nullità, ed in subordine la inesistenza della comparsa di costituzione del 7-20 agosto
2024 e di tutti gli atti ad essa connessi, precedenti e successivi;
10. in ogni caso accertare e dichiarare, per i motivi esposti in narrativa, la nullità, in subordine la inesistenza, in ulteriore subordine invalidità ed in ulteriore subordine l'inefficacia nei confronti degli opponenti ed in ogni caso relativamente alla presente procedura esecutiva della procura rilasciata da agli Avv.ti DR CP_3
BA e AN LO in quanto rilasciata senza che fosse dichiarata e provata l'intervenuta e la valida revoca della precedente procura rilasciata da CP_6 all'Avv. Cinzia Maria Bernini Asti indicata ed allegato all'atto datato 13 settembre
2021, indicata nell'atto di pignoramento ed in sede di iscrizione a ruolo della procedura esecutiva immobiliare rubricata avanti il Tribunale di Monza al NRGE
101/2020;
11. per l'effetto e per i motivi esposti in narrativa accertare e dichiarare la totale nullità, ed in subordine, la inesistenza della comparsa di costituzione del 7-20 agosto
2024 e di tutti gli atti ad essa connessi, precedenti e successivi;
12. accertare e dichiarare, per i motivi esposti in narrativa, che relativamente alla procedura esecutiva iscritta avanti il Tribunale di Monza al NRGE 101/2020
ed in ogni caso Controparte_1 Parte_2 Controparte_4 ed in ogni caso quali danti/aventi causa di terzi soggetti alla data del CP_3 deposito del titolo esecutivo ed alla data di notifica dell'atto di pignoramento introduttivo della procedura esecutiva iscritta avanti il Tribunale di Monza al NRGE
101/2020 ed alla data attuale non sono iscritte ex art. 106 TUB all'albo speciale degli intermediari finanziari presso la BA d'IT ed emettere ogni opportuno e conseguente provvedimento in punto legittimazione processuale e carenza delle condizioni e dei presupposti processuali dell'esecuzione stessa e del presente procedimento ad esse riferibili ed in punto nullità, ab origine e/o sopravvenuta, di ciascun atto posto in essere da e per ciascuna di esse, nonché, in punto nullità ab origine e/o sopravvenuta del titolo esecutivo escusso;
13. per l'effetto accertare e dichiarare, per i motivi esposti in narrativa, che relativamente alla procedura esecutiva iscritta avanti il Tribunale di Monza al NRGE 101/2020 le procure intercorse tra Controparte_6 Parte_2
, e e le procure dalle stesse rilasciate al proprio
[...] Controparte_4 CP_3 difensore in atti (Avv. Cinzia Maria Bernini Asti ed Avv.ti DR BA e
AN LO) violano il combinato disposto di cui agli artt. 106-132 TUB, di tutta la pertinente ed applicabile normativa comunitaria e nazionale, di tutti i relativi regolamenti, circolari e provvedimenti attuativi emessi da BA d'IT e della
Giurisprudenza di Legittimità e di Merito ed emettere ogni opportuno e conseguente provvedimento in punto nullità, ab origine e/o sopravvenuta, di ciascun atto posto in essere da e per conto di ciascuna di esse, nonché, in punto nullità ab origine e/o sopravvenuta del titolo esecutivo escusso;
14. per l'effetto accertare e dichiarare, per i motivi esposti in narrativa, l'illegittimità totale, o in subordine l'illegittimità parziale, ab origine e/o sopravvenuta, ed in ogni caso l'improcedibilità e la nullità della procedura esecutiva iscritta avanti il
Tribunale di Monza al NRGE 101/2020 e di ciascun atto posto in essere e disporre ogni opportuno e consequenziale provvedimento ivi inclusa l'estinzione della procedura stessa anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 DPR 602/73 sussistendone nel caso di specie tutti i presupposti di applicabilità del predetto articolo;
15. per l'effetto dichiarare la nullità totale, in subordine inesistenza, dell'atto di pignoramento introduttivo della procedura esecutiva iscritta avanti il Tribunale di
Monza al NRGE 101/2020 e di tutti gli atti ad esso conseguenti e connessi di impulso della procedura esecutiva stessa e disporre ogni opportuno e consequenziale provvedimento ivi inclusa l'estinzione della procedura stessa anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 DPR 602/73 sussistendone nel caso di specie tutti i presupposti di applicabilità del predetto articolo;
16. per l'effetto e per i motivi esposti in narrativa, ordinare alla competente
Conservatoria dei Registri Immobiliari di cancellare a cura e spese di CP_6 la trascrizione del pignoramento e di ogni trascrizione pregiudizievole
[...] conseguente alla declaratoria di nullità totale del pignoramento, o in subordine, conseguente alla declaratoria di nullità parziale del pignoramento ed in subordine alla declaratoria di illegittimità, improcedibilità ed estinzione della procedura esecutiva iscritta avanti il Tribunale di Monza al NRGE 101/2020 anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 DPR 602/73 sussistendone nel caso di specie tutti i presupposti di applicabilità del predetto articolo;
17. accertare e dichiarare per i motivi esposti in narrativa la responsabilità di per l'attività e l'operato svolto da quale avente causa Controparte_6 CP_3 di e quale avente causa da in proprio e/o Controparte_4 Parte_3 quale dante/avente causa di terzi soggetti relativamente alla procedura esecutiva iscritta avanti al Tribunale di Monza al NRGE 101/2020, alla presente opposizione per aver svolto attività in carenza dei requisiti ex artt. 106 TUB, in violazione dell'art. 132 TUB, di tutta la pertinente ed applicabile normativa comunitaria e nazionale, di tutti i relativi regolamenti, circolari e provvedimenti attuativi emessi da BA d'IT e della Giurisprudenza di Legittimità e di Merito, senza alcuna, in subordine valida, autorizzazione ex art. 115 TULPS ed in ogni caso in violazione del dettato di cui all'art. 115 TULPS ed in ulteriore ogni caso travalicando le attività stragiudiziali concessegli condannando la stessa al risarcimento dei danni pattiti e patiendi provocati e provocandi agli esponente-opponenti in ragione delle rispettive già accertate ed in ogni caso accertande responsabilità; danni che ci si riserva sin da ora di quantificare in corso di giudizio, in ogni caso non inferiori al valore commerciale degli immobili oggetto della procedura esecutiva NRGE 101/2020 quantificato in Euro 1.967.562,00, o per diversa somma accertata e/o ritenuta di giustizia, oltre relativi interessi legali sino al saldo;
18. in ogni caso e per i motivi esposti in narrativa, condannare Controparte_1
e quale avente causa da e quale avente causa da
[...] CP_3 Controparte_4
(in proprio e/o quale dante/avente causa di terzi soggetti) in Parte_2 persona dei rispettivi legali rappresentanti pro-tempore, ed in solido tra loro, al risarcimento dei danni patiti e patiendi, provocati e provocandi agli esponente in ragione delle già accertate ed in ogni caso rispettive accertande responsabilità; danni che ci si riserva sin da ora di quantificare in corso di giudizio, in ogni caso non inferiori al valore commerciale degli immobili oggetto della procedura esecutiva
NRGE 101/2020 quantificato in Euro 1.967.562,00 o per diversa somma accertata e/o ritenuta di giustizia, oltre relativi interessi legali sino al saldo;
19. per l'effetto stante la mancata iscrizione di Parte_4
e di altre danti/aventi causa da esse all'albo ex art. 106 TUB quale
[...] violazione del combinato disposto di cui agli artt. 106-132 TUB, di tutta la pertinente ed applicabile normativa comunitaria e nazionale, di tutti i relativi regolamenti, circolari e provvedimenti attuativi emessi da BA d'IT e della Giurisprudenza di Legittimità e di Merito, emettere ogni opportuno provvedimento ed in ogni caso disporre la trasmissione degli atti e dei documenti del presente procedimento, unitamente al provvedimento emesso all'esito della presente fase di merito, a BA
d'IT, alla competente Procura della Repubblica ed alla competente Questura rilasciante la licenza ex art. 115 TULPS;
20. disporre l'acquisizione del fascicolo della procedura esecutiva immobiliare opposta pendente avanti il Tribunale di Monza al NRGE 101/2020 per l'esame e la verifica delle documentazione ivi prodotta da parte di da Controparte_6
dal 16 dicembre 2019, da dal 13 Parte_2 Controparte_4 settembre 2021 e, da ultimo, da parte di dal 18 luglio 2024 ed in ogni caso CP_3 dalla data delle fase cautelare della presente opposizione (20 giugno 2023);
21. ordinare per i motivi esposti in narrativa ex artt. 118 e 210 cpc e successive disposizioni attuative l'esibizione a carico di Controparte_6 [...]
, e del contratto e/o della Parte_2 CP_4 CP_4 CP_3 documentazione afferente il credito che ha pubblicato e Controparte_6 dichiarato essere di sua titolarità come da Gazzetta Ufficiale Parte Seconda n.65 del
7-6-2018;
22. ordinare per i motivi esposti in narrativa ex artt. 118 e 210 cpc e successive disposizioni attuative l'esibizione a carico di Controparte_6 [...]
, e del contratto e/o della Parte_2 Controparte_4 CP_3 documentazione afferente l'incarico che ha pubblicato e Controparte_6 dichiarato di aver conferito a nella Gazzetta Ufficiale Parte Parte_2
Seconda n.65 del 7-6 quale proprio “servicer” per il recupero dei crediti ivi indicati ed di qualsiai altro che ne legittimi la successione a titolo particolare ex art. 111 cpc;
23. ordinare per i motivi esposti in narrativa ex artt. 118 e 210 cpc e successive disposizioni attuative, l'esibizione a carico di Controparte_6 [...]
, e delle autorizzazioni ex art. 115 Parte_2 Controparte_4 CP_3
TULPS rilasciate dalle competenti autorità a ciascuna di esse quali soggetti che in diverse fase della procedura esecutiva opposta e della presente opposizione (fase cautelre e di merito) hanno intrapreso e coltivato anche ex art. 111 cpc la procedura esecutiva opposta (Tr. Monza NRGE 101/2020) e si sono ivi costituite e/ ocostituite nel presente pocedimento e di ogni altro contratto e/o documentazione afferente l'incarico che ha dichiarato in atti aver ad esse via via Controparte_6 conferito;
24. acquisire interrogatorio formale ed in ogni caso disporre giuramento decisorio dei legali rappresentanti pro-tempore di Controparte_6 Parte_2
, e ed in ogni caso di nato a [...]
[...] Parte_2 CP_3 CP_8
(RM) il 8 marzo 1973 ( ), nato a [...] il C.F._1 CP_9
25 novembre 1974 ( ), nato a [...] il 25 C.F._2 CP_10 settembre 1973 ( ), nato a [...] C.F._3 Controparte_11
iI 28 novembre 1968 ( , nato a [...] C.F._4 Controparte_12
(BS) il 28 aprile 1973 ( ), nato a [...] C.F._5 Controparte_13
(ME) il 17 agosto 1974 ( , nato a [...]_6 CP_14
(TO) il 22 settembre 1960 ( ) e nato a [...]F._7 Controparte_15
Messina (ME) il 4 agosto 1957 tutti dichiarati in atti quali C.F._8 legali rappresentanti e/o procuratori speciali delle predete società all'epoca dei fatti oggetto della procedura esecutiva immobiliare Tr. Monza NRGE 101/2020 e della presente opposizione con formulazione dei seguenti quesiti: quesito n. 1: “dica il Teste quale legale rappresentante di Controparte_6 all'epoca dei fatti di cui alla esecuzione immobiliare pendente avanti il Tribunale di
Monza NRGE 101/2020 e della presente opposizione se all'atto del conferimento dell'incarico quale servicer a e/o e/o Parte_2 Controparte_4
ha verificato in capo alla stessa e/o a ciascuna di essa l'effettivo potere ed CP_3 oggetto sociale e l'effettiva esistenza-validità di tutte le necessarie autorizzazioni onde poter svolgere detta attività con particolare riferimento alla tipologia di credito ed alla tipologia di attività giudiziale da svolgersi”; quesito n. 2: “dica il Teste quale legale rappresentante di e/o Parte_2
e/o all'epoca dei fatti di cui alla esecuzione Controparte_4 CP_3 immobiliare pendente avanti il Tribunale di Monza NRGE 101/2020 e della presente opposizione se all'atto del conferimento dell'incarico e della procura alle liti al relativo legale ha reso edotto lo stesso circa l'effettivo potere ed oggetto sociale e l'effettiva esistenza-validità di tutte le necessarie autorizzazioni onde poter svolgere detta attività con particolare riferimento alla tipologia di credito ed alla tipologia di attività giudiziale da svolgersi”;
25. con vittoria di spese diritti ed onorari del presente giudizio con ogni consequenziale statuizione, ai sensi degli artt. 88, 96 e 100 cpc.”
Nell'interesse di Controparte_1
“Preliminarmente - Dichiarare inammissibile l'azione spiegata in quanto trattasi di questioni non sopravvenute, note, già decise e/o in decisione e, pertanto, coperte dal giudicato;
- Dichiarare inammissibile la produzione documentale in quanto effettuata in violazione dell'art. 196 quater disp. att. c.p.c.
Nel merito
- Rigettare le domande avversarie e comprese quelle di accertamento sottese, in quanto inammissibili e in ogni caso infondata e pretestuosa in fatto e in diritto per tutti i motivi meglio illustrati in narrativa
- Per l'effetto, confermare l'ordinanza resa dal giudice dell'Esecuzione;
- Condannare la controparte al risarcimento del danno ex art. 96 c.3 c.p.c. per responsabilità aggravata e per abuso del processo da stabilirsi in via equitativa cumulativamente con gli art. 96 c. 1 e 2, oltre che al pagamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende”.
Nell'interesse di Controparte_4
Co
“Tutto ciò premesso, , come sopra difesa e domiciliata, chiede che l'Ill.mo
Tribunale Voglia accogliere le seguenti conclusioni: Co
• in via preliminare nel merito, dichiarare il difetto di legittimazione passiva di in ordine alla domanda come proposta dall'Attrice;
• nel merito, rigettare tutte le avversarie domande in quanto inammissibili e, in ogni caso, infondate in fatto e in diritto per i motivi esposti in narrativa, con conferma dell'ordinanza resa dal Giudice dell'Esecuzione e degli altri provvedimenti adottati nella procedura stessa;
• con vittoria di compensi, diritti e spese, oltre accessori di legge”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in Parte_1 giudizio e Controparte_1 Controparte_4 CP_3 CP_5
.
[...]
2. Occorre premettere che l'attrice riveste la qualità di debitrice esecutata nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare R.G.E. 101/2020 pendente dinanzi al
Tribunale di Monza.
In data 28 agosto 2024 l'attrice ha domandato al Giudice dell'Esecuzione la sospensione della procedura esecutiva contestando, in particolare, il diritto di agire in via esecutiva per omessa iscrizione all'albo di cui all'art. 106 t.u.b. da parte di
[...] costituitasi in giudizio in data 20 agosto 2024 in qualità di nuovo procuratore CP_3 del creditore procedente Controparte_1
Con ordinanza del 6 febbraio 2025 il Giudice dell'Esecuzione ha rigettato l'istanza di sospensione della procedura esecutiva ed ha assegnato il termine di trenta giorni per l'instaurazione del giudizio di merito.
3. Nell'ambito della presente fase di merito dell'opposizione esecutiva, Parte_1 ha ribadito che la procura rilasciata dal creditore a
[...] Controparte_1 [...]
(al pari di quelle in passato rilasciate ai precedenti procuratori CP_3 [...]
e sarebbe nulla in ragione dell'omessa Parte_2 Controparte_4 iscrizione all'albo di cui all'art. 106 t.u.b.
Da ciò deriverebbe la carenza di legittimazione processuale di e la CP_3 responsabilità di e di per aver svolto attività di Controparte_1 CP_3 servicing senza essere iscritte all'albo.
4. rappresentata da e si Controparte_1 CP_3 Controparte_4 sono costituite in giudizio ed hanno eccepito l'inammissibilità e l'infondatezza dell'opposizione; il convenuto è invece rimasto contumace. Controparte_5
5. Ritenuta la causa matura per la decisione, è stata fissata l'udienza del 30 ottobre
2025 per la discussione orale e la decisione nelle forme di cui all'art. 281 sexies c.p.c.
Dopo discussione orale, la causa è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, comma 3, c.p.c.
***
6. L'opposizione non può essere accolta per le seguenti ragioni.
Nonostante la formulazione di articolate conclusioni, la contestazione svolta da concerne unicamente la circostanza che il creditore procedente Parte_1 abbia nominato quali suoi procuratori dei soggetti non iscritti all'albo di cui all'art. 106 t.u.b.
A tal riguardo si osserva che, con riguardo al procuratore il Controparte_4 motivo di opposizione deve essere dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 615, comma 2, c.p.c.in quanto lo stesso è stato proposto dopo che è stata disposta la vendita e non risulta fondato su fatti sopravvenuti.
Risulta invece ammissibile, in quanto fondata su fatti sopravvenuti, la censura mossa nei confronti di atteso che quest'ultima si è costituita in giudizio in qualità CP_3 di procuratore di in data 20 agosto 2024, ossia Controparte_1 successivamente alla delega delle operazioni di vendita. Tale motivo di opposizione, pur ammissibile, risulta tuttavia infondato in quanto – come affermato in più occasioni dalla Corte di Cassazione – la tesi volta a qualificare l'art. 2, comma 6, della l. 130/1999 come norma imperativa è “artificiosa e destituita di fondamento”, considerato che al fine di qualificare una disposizione come imperativa non è sufficiente osservare che la stessa è posta a tutela di interessi pubblicistici, in quanto “in relazione all'interesse tutelato, qualsiasi disposizione di legge, in quanto generale e astratta, presenta profili di interesse pubblico, ma ciò non basta a connotarla in termini imperativi, dovendo pur sempre trattarsi di
«preminenti interessi generali della collettività» o «valori giuridici fondamentali»; il mero riferimento alla rilevanza economica (nazionale e generale) delle attività bancarie e finanziarie non vale di per sé a qualificare in termini imperativi tutta l'indefinita serie di disposizioni del cd. “diritto dell'economia”, contenute in interi apparati normativi (come il T.U.B. o il T.U.F.)”.
La Corte ha conseguentemente affermato che “le succitate norme non hanno alcuna valenza civilistica, ma attengono alla regolamentazione (amministrativa) del settore bancario (e, più in generale, delle attività finanziarie), la cui rilevanza pubblicistica
è specificamente tutelata dal sistema dei controlli e dei poteri (anche sanzionatori) facenti capo all'autorità di vigilanza (cioè, alla BA d'IT) e presidiati anche da norme penali;
conseguentemente, non vi è alcuna valida ragione per trasferire automaticamente sul piano del rapporto negoziale (o persino sugli atti di riscossione compiuti) le conseguenze delle condotte difformi degli operatori, al fine di provocare il travolgimento di contratti (cessioni di crediti, mandati, ecc.) o di atti processuali di estrinsecazione della tutela del credito, in sede cognitiva o anche esecutiva
(precetti, pignoramenti, interventi, ecc.), asseritamente viziati da un'invalidità
“derivata”; in altri termini – anche richiamando le argomentazioni e statuizioni di
Cass., Sez. U, Sentenza n. 33719 del 16/11/2022, in relazione ad altra speciosa questione (peraltro, agitata in questo giudizio proprio dalla – CP_17 dall'omessa iscrizione nell'albo ex art. 106 T.U.B. del soggetto concretamente incaricato della riscossione dei crediti non deriva alcuna invalidità, pur potendo tale mancanza assumere rilievo sul diverso piano del rapporto con l'autorità di vigilanza o per eventuali profili penalistici (titolo VIII, capo I, del T.U.B.)” (cfr. Cass. Civ.
7243/2024, 12007/20024, nonché il decreto della Prima Presidente, dott.ssa Cassano, del 17.5.2024). Alla luce delle considerazioni svolte dalla Suprema Corte, condivise da questo
Giudice, non è pertanto sufficiente richiamare gli interessi pubblicistici sottesi alla norma in esame (pur senz'altro sussistenti) per affermare la natura imperativa della stessa, in quanto tale categoria è limitata alle sole norme concernenti “preminenti interessi generali della collettività” o “valori giuridici fondamentali”, che nel caso di specie non vengono in rilievo.
Da quanto esposto deriva altresì l'infondatezza della domanda risarcitoria formulata, stante la validità della procura rilasciata in favore di CP_3
7. In applicazione del principio di soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c., l'attrice deve essere condannata al pagamento delle spese del presente giudizio in favore delle parti convenute costituite e che si Controparte_1 Controparte_4 liquidano, in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014, avuto riguardo allo scaglione di valore della controversia (da € 2.000.000.01 a € 4.000.000), individuato tenendo conto del credito vantato da secondo Controparte_1 valori medi ad eccezione della fase istruttoria secondo valori minimi stante la natura documentale della controversia, in complessivi € 37.900 (di cui € 7.786 per la fase di studio, € 5.136 per la fase introduttiva, € 11.436 per la fase istruttoria e/o di trattazione, € 13.542 per la fase di decisione) per compensi professionali, oltre rimborso forfettario per spese generali in misura del 15%, contributi previdenziali e e IVA come per legge.
8. Sussistono altresì i presupposti per la condanna dell'attrice alla condanna al risarcimento del danno da lite temeraria ai sensi dell'art. 96, comma terzo, c.p.c.
A tal riguardo occorre osservare che “in tema di responsabilità aggravata ex art. 96, terzo comma, c.p.c., costituisce indice di mala fede o colpa grave – e, quindi, di abuso del diritto di impugnazione – la proposizione di un'impugnazione con la coscienza dell'infondatezza della domanda o dell'eccezione, ovvero senza avere adoperato la normale diligenza per acquisire la coscienza dell'infondatezza della propria posizione, non compiendo alcuno sforzo interpretativo, deduttivo ed argomentativo per mettere in discussione, con criteri e metodo di scientificità, il diritto vivente o la giurisprudenza consolidata, sia pure solo con riferimento alla fattispecie concreta” (Cass. Sez. U, Ordinanza n. 32001 del 28/10/2022; Sez. 3, Ordinanza n.
4430 del 11/02/2022; Sez. 6- 1, Ordinanza n. 18512 del 04/09/2020; Sez. 1,
Ordinanza n. 29462 del 15/11/2018). Orbene, nel caso di specie, come rilevato nell'ordinanza del Giudice dell'Esecuzione del 6 febbraio 2025, la questione relativa all'omessa iscrizione dei procuratori nell'albo di cui all'art. 106 t.u.b. era già stata proposta dall'attrice e rigettata dal
Tribunale con provvedimenti del 25 marzo 2024, del 3 aprile 2024 e del 5 giugno
2024, in conformità alla giurisprudenza di legittimità sopra richiamata, e l'attrice non ha neppure allegato ragioni volte a mettere in discussione tali precedenti decisioni.
Da quanto esposto può pertanto che l'attrice ha agito in giudizio con colpa grave.
Per quanto concerne la quantificazione dell'importo – demandata all'apprezzamento del Giudice, stante l'assenza di criteri normativi di quantificazione – si reputa congruo quantificare lo stesso in misura pari a 1/3 dell'importo liquidato a titolo di spese legali in favore di ciascuna parte costituita.
Alla luce di quanto disposto dall'art. 96, comma quarto, c.p.c., l'attrice deve essere condannata al pagamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma di denaro ammontante a € 500.
P.Q.M.
Il Tribunale di Monza, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla causa introdotta con atto di citazione notificato in data 19.2.2025 da disattesa ogni altra domanda ed eccezione, così provvede: Parte_1
1. Rigetta le domande proposte da Parte_1
2. Condanna alla rifusione delle spese di lite in favore di Parte_1 che si liquidano in € 37.900 oltre al 15% per spese Controparte_1 generali, IVA (se non recuperabile in virtù del regime fiscale della parte) e C.P.A.
3. Condanna alla rifusione delle spese di lite in favore di Parte_1 che si liquidano in € 37.900 oltre al 15% per spese Controparte_4 generali, IVA (se non recuperabile in virtù del regime fiscale della parte) e C.P.A.
4. Dichiara irripetibili le spese di lite relative al rapporto processuale tra e tra Parte_1 Controparte_5 Parte_1
e CP_3
5. Condanna a risarcire ad il Parte_1 Controparte_1 danno da lite temeraria ai sensi dell'articolo 96, comma 3, c.p.c., che liquida nella somma di € 12.633.
6. Condanna a risarcire a il Parte_1 Controparte_4 danno da lite temeraria ai sensi dell'articolo 96, comma 3, c.p.c., che liquida nella somma di € 12.633. 7. Condanna al pagamento, in favore della Parte_1 Parte_5
dell'importo di € 500.
[...]
Così deciso in Monza, il 22 novembre 2025.
Il Giudice
NC MB
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Monza, Terza Sezione Civile, nella persona del Giudice monocratico, dott. NC MB, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al R.G. 1541/2025 promossa
DA
rappresentata e difesa dall'avv. Elisabetta Marchesi Parte_1 attore
CONTRO rappresentata da a Controparte_1 Controparte_2 sua volta rappresentata da rappresentata e difesa dagli avv. AN LO CP_3
e DR BA
E CONTRO rappresentata e difesa dagli avv. Filippo Pingue e Controparte_4
IM Lo TE
E CONTRO
CP_3
E CONTRO
Controparte_5 convenuto
Conclusioni delle parti
Nell'interesse di Parte_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Monza, contrariis reiectis, così giudicare:
1. accertare e dichiarare, per i motivi esposti in narrativa che in proprio CP_3
e/o quale dante/avente causa di terzi soggetti anche ex art. 111 cpc non è munita di alcuna, ed in subordine valida, autorizzazione per l'esercizio dell'attività di
“Servicer e/o Sub-Servicer” e/o di recupero del credito escusso nella presente esecuzione, ma soprattutto, e non è prodotto in atti alcun titolo e/o contratto di servicer e sub-servicer che ne legittimi in fatto ed in diritto le azioni poste in essere post (presunta) cartolarizzazione sino all'atto di intervento di del 7-20 CP_3 agosto 2024;
2. in ogni caso accertare e dichiarare, per i motivi esposti in narrativa che ex art. 115 TULPS in proprio e/o quale avente causa di CP_3 [...]
anche ex art. 111 cpc è autorizzata a operare entro i limiti di Parte_2 operatività e di licenza ex art. 115 TULPS e, pertanto, la stessa ( ) in proprio CP_3
e/o quale dante/avente causa di terzi soggetti può svolgere come da dettato di cui all'art. 115 TULPS solo attività di natura stragiudiziale connessa al recupero di crediti, ed in ogni caso, attività stragiudiziale eventualmente concessagli;
3. per l'effetto e per i motivi esposti in narrativa accertare e dichiarare che
[...]
quale dante/avente causa di terzi soggetti ( ) Parte_2 Parte_2 anche ex art. 111 cpc si è costituita in giudizio nella presente procedura esecutiva svolgendo di fatto quale dante/avente causa di terzi soggetti attività giudiziale senza alcuna, in subordine valida, autorizzazione ex art. 115 TULPS ed in ogni caso in violazione del dettato di cui all'art. 115 TULPS ed in ulteriore ogni caso travalicando le attività stragiudiziali concessegli;
4. per l'effetto e per i motivi esposti in narrativa accertare e dichiarare la nullità, in subordine la inesistenza, in ulteriore subordine l'invalidità ed in ulteriore subordine l'inefficacia nei confronti degli opponenti, ed in ogni caso relativamente al presente procedimento, della procura rilasciata da a in atti in Controparte_6 CP_3 quanto rilasciata senza alcuna, in subordine valida, autorizzazione ex art. 115
TULPS ed in ogni caso in violazione del dettato di cui all'art. 115 TULPS ed in ulteriore ogni caso travalicando le attività stragiudiziali concessegli ed in quanto costituita in giudizio nella precedente procedura svolgendo di fatto, quale dante/avente causa di terzi soggetti, attività giudiziale senza alcuna, in subordine valida, autorizzazione ex art. 115 TULPS ed in ogni caso in violazione del dettato di cui all'art. 115 TULPS ed in ulteriore ogni caso travalicando le attività stragiudiziali concessegli;
5. per l'effetto e per i motivi esposti in narrativa accertare e dichiarare la totale carenza di legittimazione processuale di ed emettere ogni opportuno e CP_3 conseguente provvedimento in punto carenza delle condizioni e dei presupposti processuali ad essa riferibili quale avente/dante causa di terzi soggetti (
[...]
e ) ivi inclusa la nullità, ed in subordine la CP_4 Parte_2 inesistenza della comparsa di costituzione datata 7 agosto 2024 e di tutti gli atti ad essa connessi, precedenti e successivi anche quale intervenuta ex art. 111 cpc;
6. per l'effetto e per i motivi esposti in narrativa, accertare e dichiarare la nullità, in subordine la inesistenza, in ulteriore subordine l'invalidità ed in ulteriore subordine l'inefficacia nei confronti degli opponenti, ed in ogni caso relativamente al presente procedimento, della procura rilasciata da a in atti Controparte_6 CP_3 in quanto rilasciata senza alcuna, in subordine valida, autorizzazione ex art. 115
TULPS ed in ogni caso in violazione del dettato di cui all'art. 115 TULPS ed in ulteriore ogni caso travalicando le attività stragiudiziali concessegli ed in quanto costituita in giudizio nella presente esecuzione svolgendo di fatto, quale dante/avente causa di terzi soggetti, attività giudiziale senza alcuna, in subordine valida, autorizzazione ex art. 115 TULPS ed in ogni caso in violazione del dettato di cui all'art. 115 TULPS ed in ulteriore ogni caso sconfinando le attività stragiudiziali concessegli;
7. per l'effetto e per i motivi esposti in narrativa accertare e dichiarare la totale carenza di legittimazione processuale di ed emettere ogni opportuno e CP_3 conseguente provvedimento in punto carenza delle condizioni e dei presupposti processuali ad essa riferibili quale avente/dante causa di terzi soggetti ivi inclusa la nullità, ed in subordine la inesistenza della comparsa di costituzione datata 7 agosto
2024 e di tutti gli atti ad essa connessi, precedenti e successivi;
8. per l'effetto e per i motivi esposti in narrativa, accertare e dichiarare la nullità, in subordine la inesistenza, in ulteriore subordine l'invalidità ed in ulteriore subordine l'inefficacia nei confronti degli opponenti, ed in ogni caso relativamente alla presente procedura esecutiva, della procura rilasciata da agli Controparte_4
Avv.ti DR BA e AN LO in quanto rilasciata per attività processuale da svolgersi senza alcuna, in subordine valida, autorizzazione ex art. 115 CP_7
ed in ogni caso in violazione del dettato di cui all'art. 115 TULPS ed in CP_3 ulteriore ogni caso travalicando le attività stragiudiziali concessegli ed in quanto costituita in giudizio nella presente procedura esecutiva svolgendo di fatto, quale dante/avente causa di terzi soggetti, attività giudiziale senza alcuna, in subordine valida, autorizzazione ex art. 115 TULPS ed in ogni caso in violazione del dettato di cui all'art. 115 TULPS ed in ulteriore ogni caso sconfinando le attività stragiudiziali concessegli;
9. per l'effetto e per i motivi esposti in narrativa accertare e dichiarare la totale carenza di legittimazione processuale di ed emettere ogni opportuno e CP_3 conseguente provvedimento in punto carenza delle condizioni e dei presupposti processuali ad essa riferibili quale avente/dante causa di terzi soggetti ivi inclusa la nullità, ed in subordine la inesistenza della comparsa di costituzione del 7-20 agosto
2024 e di tutti gli atti ad essa connessi, precedenti e successivi;
10. in ogni caso accertare e dichiarare, per i motivi esposti in narrativa, la nullità, in subordine la inesistenza, in ulteriore subordine invalidità ed in ulteriore subordine l'inefficacia nei confronti degli opponenti ed in ogni caso relativamente alla presente procedura esecutiva della procura rilasciata da agli Avv.ti DR CP_3
BA e AN LO in quanto rilasciata senza che fosse dichiarata e provata l'intervenuta e la valida revoca della precedente procura rilasciata da CP_6 all'Avv. Cinzia Maria Bernini Asti indicata ed allegato all'atto datato 13 settembre
2021, indicata nell'atto di pignoramento ed in sede di iscrizione a ruolo della procedura esecutiva immobiliare rubricata avanti il Tribunale di Monza al NRGE
101/2020;
11. per l'effetto e per i motivi esposti in narrativa accertare e dichiarare la totale nullità, ed in subordine, la inesistenza della comparsa di costituzione del 7-20 agosto
2024 e di tutti gli atti ad essa connessi, precedenti e successivi;
12. accertare e dichiarare, per i motivi esposti in narrativa, che relativamente alla procedura esecutiva iscritta avanti il Tribunale di Monza al NRGE 101/2020
ed in ogni caso Controparte_1 Parte_2 Controparte_4 ed in ogni caso quali danti/aventi causa di terzi soggetti alla data del CP_3 deposito del titolo esecutivo ed alla data di notifica dell'atto di pignoramento introduttivo della procedura esecutiva iscritta avanti il Tribunale di Monza al NRGE
101/2020 ed alla data attuale non sono iscritte ex art. 106 TUB all'albo speciale degli intermediari finanziari presso la BA d'IT ed emettere ogni opportuno e conseguente provvedimento in punto legittimazione processuale e carenza delle condizioni e dei presupposti processuali dell'esecuzione stessa e del presente procedimento ad esse riferibili ed in punto nullità, ab origine e/o sopravvenuta, di ciascun atto posto in essere da e per ciascuna di esse, nonché, in punto nullità ab origine e/o sopravvenuta del titolo esecutivo escusso;
13. per l'effetto accertare e dichiarare, per i motivi esposti in narrativa, che relativamente alla procedura esecutiva iscritta avanti il Tribunale di Monza al NRGE 101/2020 le procure intercorse tra Controparte_6 Parte_2
, e e le procure dalle stesse rilasciate al proprio
[...] Controparte_4 CP_3 difensore in atti (Avv. Cinzia Maria Bernini Asti ed Avv.ti DR BA e
AN LO) violano il combinato disposto di cui agli artt. 106-132 TUB, di tutta la pertinente ed applicabile normativa comunitaria e nazionale, di tutti i relativi regolamenti, circolari e provvedimenti attuativi emessi da BA d'IT e della
Giurisprudenza di Legittimità e di Merito ed emettere ogni opportuno e conseguente provvedimento in punto nullità, ab origine e/o sopravvenuta, di ciascun atto posto in essere da e per conto di ciascuna di esse, nonché, in punto nullità ab origine e/o sopravvenuta del titolo esecutivo escusso;
14. per l'effetto accertare e dichiarare, per i motivi esposti in narrativa, l'illegittimità totale, o in subordine l'illegittimità parziale, ab origine e/o sopravvenuta, ed in ogni caso l'improcedibilità e la nullità della procedura esecutiva iscritta avanti il
Tribunale di Monza al NRGE 101/2020 e di ciascun atto posto in essere e disporre ogni opportuno e consequenziale provvedimento ivi inclusa l'estinzione della procedura stessa anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 DPR 602/73 sussistendone nel caso di specie tutti i presupposti di applicabilità del predetto articolo;
15. per l'effetto dichiarare la nullità totale, in subordine inesistenza, dell'atto di pignoramento introduttivo della procedura esecutiva iscritta avanti il Tribunale di
Monza al NRGE 101/2020 e di tutti gli atti ad esso conseguenti e connessi di impulso della procedura esecutiva stessa e disporre ogni opportuno e consequenziale provvedimento ivi inclusa l'estinzione della procedura stessa anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 DPR 602/73 sussistendone nel caso di specie tutti i presupposti di applicabilità del predetto articolo;
16. per l'effetto e per i motivi esposti in narrativa, ordinare alla competente
Conservatoria dei Registri Immobiliari di cancellare a cura e spese di CP_6 la trascrizione del pignoramento e di ogni trascrizione pregiudizievole
[...] conseguente alla declaratoria di nullità totale del pignoramento, o in subordine, conseguente alla declaratoria di nullità parziale del pignoramento ed in subordine alla declaratoria di illegittimità, improcedibilità ed estinzione della procedura esecutiva iscritta avanti il Tribunale di Monza al NRGE 101/2020 anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 DPR 602/73 sussistendone nel caso di specie tutti i presupposti di applicabilità del predetto articolo;
17. accertare e dichiarare per i motivi esposti in narrativa la responsabilità di per l'attività e l'operato svolto da quale avente causa Controparte_6 CP_3 di e quale avente causa da in proprio e/o Controparte_4 Parte_3 quale dante/avente causa di terzi soggetti relativamente alla procedura esecutiva iscritta avanti al Tribunale di Monza al NRGE 101/2020, alla presente opposizione per aver svolto attività in carenza dei requisiti ex artt. 106 TUB, in violazione dell'art. 132 TUB, di tutta la pertinente ed applicabile normativa comunitaria e nazionale, di tutti i relativi regolamenti, circolari e provvedimenti attuativi emessi da BA d'IT e della Giurisprudenza di Legittimità e di Merito, senza alcuna, in subordine valida, autorizzazione ex art. 115 TULPS ed in ogni caso in violazione del dettato di cui all'art. 115 TULPS ed in ulteriore ogni caso travalicando le attività stragiudiziali concessegli condannando la stessa al risarcimento dei danni pattiti e patiendi provocati e provocandi agli esponente-opponenti in ragione delle rispettive già accertate ed in ogni caso accertande responsabilità; danni che ci si riserva sin da ora di quantificare in corso di giudizio, in ogni caso non inferiori al valore commerciale degli immobili oggetto della procedura esecutiva NRGE 101/2020 quantificato in Euro 1.967.562,00, o per diversa somma accertata e/o ritenuta di giustizia, oltre relativi interessi legali sino al saldo;
18. in ogni caso e per i motivi esposti in narrativa, condannare Controparte_1
e quale avente causa da e quale avente causa da
[...] CP_3 Controparte_4
(in proprio e/o quale dante/avente causa di terzi soggetti) in Parte_2 persona dei rispettivi legali rappresentanti pro-tempore, ed in solido tra loro, al risarcimento dei danni patiti e patiendi, provocati e provocandi agli esponente in ragione delle già accertate ed in ogni caso rispettive accertande responsabilità; danni che ci si riserva sin da ora di quantificare in corso di giudizio, in ogni caso non inferiori al valore commerciale degli immobili oggetto della procedura esecutiva
NRGE 101/2020 quantificato in Euro 1.967.562,00 o per diversa somma accertata e/o ritenuta di giustizia, oltre relativi interessi legali sino al saldo;
19. per l'effetto stante la mancata iscrizione di Parte_4
e di altre danti/aventi causa da esse all'albo ex art. 106 TUB quale
[...] violazione del combinato disposto di cui agli artt. 106-132 TUB, di tutta la pertinente ed applicabile normativa comunitaria e nazionale, di tutti i relativi regolamenti, circolari e provvedimenti attuativi emessi da BA d'IT e della Giurisprudenza di Legittimità e di Merito, emettere ogni opportuno provvedimento ed in ogni caso disporre la trasmissione degli atti e dei documenti del presente procedimento, unitamente al provvedimento emesso all'esito della presente fase di merito, a BA
d'IT, alla competente Procura della Repubblica ed alla competente Questura rilasciante la licenza ex art. 115 TULPS;
20. disporre l'acquisizione del fascicolo della procedura esecutiva immobiliare opposta pendente avanti il Tribunale di Monza al NRGE 101/2020 per l'esame e la verifica delle documentazione ivi prodotta da parte di da Controparte_6
dal 16 dicembre 2019, da dal 13 Parte_2 Controparte_4 settembre 2021 e, da ultimo, da parte di dal 18 luglio 2024 ed in ogni caso CP_3 dalla data delle fase cautelare della presente opposizione (20 giugno 2023);
21. ordinare per i motivi esposti in narrativa ex artt. 118 e 210 cpc e successive disposizioni attuative l'esibizione a carico di Controparte_6 [...]
, e del contratto e/o della Parte_2 CP_4 CP_4 CP_3 documentazione afferente il credito che ha pubblicato e Controparte_6 dichiarato essere di sua titolarità come da Gazzetta Ufficiale Parte Seconda n.65 del
7-6-2018;
22. ordinare per i motivi esposti in narrativa ex artt. 118 e 210 cpc e successive disposizioni attuative l'esibizione a carico di Controparte_6 [...]
, e del contratto e/o della Parte_2 Controparte_4 CP_3 documentazione afferente l'incarico che ha pubblicato e Controparte_6 dichiarato di aver conferito a nella Gazzetta Ufficiale Parte Parte_2
Seconda n.65 del 7-6 quale proprio “servicer” per il recupero dei crediti ivi indicati ed di qualsiai altro che ne legittimi la successione a titolo particolare ex art. 111 cpc;
23. ordinare per i motivi esposti in narrativa ex artt. 118 e 210 cpc e successive disposizioni attuative, l'esibizione a carico di Controparte_6 [...]
, e delle autorizzazioni ex art. 115 Parte_2 Controparte_4 CP_3
TULPS rilasciate dalle competenti autorità a ciascuna di esse quali soggetti che in diverse fase della procedura esecutiva opposta e della presente opposizione (fase cautelre e di merito) hanno intrapreso e coltivato anche ex art. 111 cpc la procedura esecutiva opposta (Tr. Monza NRGE 101/2020) e si sono ivi costituite e/ ocostituite nel presente pocedimento e di ogni altro contratto e/o documentazione afferente l'incarico che ha dichiarato in atti aver ad esse via via Controparte_6 conferito;
24. acquisire interrogatorio formale ed in ogni caso disporre giuramento decisorio dei legali rappresentanti pro-tempore di Controparte_6 Parte_2
, e ed in ogni caso di nato a [...]
[...] Parte_2 CP_3 CP_8
(RM) il 8 marzo 1973 ( ), nato a [...] il C.F._1 CP_9
25 novembre 1974 ( ), nato a [...] il 25 C.F._2 CP_10 settembre 1973 ( ), nato a [...] C.F._3 Controparte_11
iI 28 novembre 1968 ( , nato a [...] C.F._4 Controparte_12
(BS) il 28 aprile 1973 ( ), nato a [...] C.F._5 Controparte_13
(ME) il 17 agosto 1974 ( , nato a [...]_6 CP_14
(TO) il 22 settembre 1960 ( ) e nato a [...]F._7 Controparte_15
Messina (ME) il 4 agosto 1957 tutti dichiarati in atti quali C.F._8 legali rappresentanti e/o procuratori speciali delle predete società all'epoca dei fatti oggetto della procedura esecutiva immobiliare Tr. Monza NRGE 101/2020 e della presente opposizione con formulazione dei seguenti quesiti: quesito n. 1: “dica il Teste quale legale rappresentante di Controparte_6 all'epoca dei fatti di cui alla esecuzione immobiliare pendente avanti il Tribunale di
Monza NRGE 101/2020 e della presente opposizione se all'atto del conferimento dell'incarico quale servicer a e/o e/o Parte_2 Controparte_4
ha verificato in capo alla stessa e/o a ciascuna di essa l'effettivo potere ed CP_3 oggetto sociale e l'effettiva esistenza-validità di tutte le necessarie autorizzazioni onde poter svolgere detta attività con particolare riferimento alla tipologia di credito ed alla tipologia di attività giudiziale da svolgersi”; quesito n. 2: “dica il Teste quale legale rappresentante di e/o Parte_2
e/o all'epoca dei fatti di cui alla esecuzione Controparte_4 CP_3 immobiliare pendente avanti il Tribunale di Monza NRGE 101/2020 e della presente opposizione se all'atto del conferimento dell'incarico e della procura alle liti al relativo legale ha reso edotto lo stesso circa l'effettivo potere ed oggetto sociale e l'effettiva esistenza-validità di tutte le necessarie autorizzazioni onde poter svolgere detta attività con particolare riferimento alla tipologia di credito ed alla tipologia di attività giudiziale da svolgersi”;
25. con vittoria di spese diritti ed onorari del presente giudizio con ogni consequenziale statuizione, ai sensi degli artt. 88, 96 e 100 cpc.”
Nell'interesse di Controparte_1
“Preliminarmente - Dichiarare inammissibile l'azione spiegata in quanto trattasi di questioni non sopravvenute, note, già decise e/o in decisione e, pertanto, coperte dal giudicato;
- Dichiarare inammissibile la produzione documentale in quanto effettuata in violazione dell'art. 196 quater disp. att. c.p.c.
Nel merito
- Rigettare le domande avversarie e comprese quelle di accertamento sottese, in quanto inammissibili e in ogni caso infondata e pretestuosa in fatto e in diritto per tutti i motivi meglio illustrati in narrativa
- Per l'effetto, confermare l'ordinanza resa dal giudice dell'Esecuzione;
- Condannare la controparte al risarcimento del danno ex art. 96 c.3 c.p.c. per responsabilità aggravata e per abuso del processo da stabilirsi in via equitativa cumulativamente con gli art. 96 c. 1 e 2, oltre che al pagamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende”.
Nell'interesse di Controparte_4
Co
“Tutto ciò premesso, , come sopra difesa e domiciliata, chiede che l'Ill.mo
Tribunale Voglia accogliere le seguenti conclusioni: Co
• in via preliminare nel merito, dichiarare il difetto di legittimazione passiva di in ordine alla domanda come proposta dall'Attrice;
• nel merito, rigettare tutte le avversarie domande in quanto inammissibili e, in ogni caso, infondate in fatto e in diritto per i motivi esposti in narrativa, con conferma dell'ordinanza resa dal Giudice dell'Esecuzione e degli altri provvedimenti adottati nella procedura stessa;
• con vittoria di compensi, diritti e spese, oltre accessori di legge”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in Parte_1 giudizio e Controparte_1 Controparte_4 CP_3 CP_5
.
[...]
2. Occorre premettere che l'attrice riveste la qualità di debitrice esecutata nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare R.G.E. 101/2020 pendente dinanzi al
Tribunale di Monza.
In data 28 agosto 2024 l'attrice ha domandato al Giudice dell'Esecuzione la sospensione della procedura esecutiva contestando, in particolare, il diritto di agire in via esecutiva per omessa iscrizione all'albo di cui all'art. 106 t.u.b. da parte di
[...] costituitasi in giudizio in data 20 agosto 2024 in qualità di nuovo procuratore CP_3 del creditore procedente Controparte_1
Con ordinanza del 6 febbraio 2025 il Giudice dell'Esecuzione ha rigettato l'istanza di sospensione della procedura esecutiva ed ha assegnato il termine di trenta giorni per l'instaurazione del giudizio di merito.
3. Nell'ambito della presente fase di merito dell'opposizione esecutiva, Parte_1 ha ribadito che la procura rilasciata dal creditore a
[...] Controparte_1 [...]
(al pari di quelle in passato rilasciate ai precedenti procuratori CP_3 [...]
e sarebbe nulla in ragione dell'omessa Parte_2 Controparte_4 iscrizione all'albo di cui all'art. 106 t.u.b.
Da ciò deriverebbe la carenza di legittimazione processuale di e la CP_3 responsabilità di e di per aver svolto attività di Controparte_1 CP_3 servicing senza essere iscritte all'albo.
4. rappresentata da e si Controparte_1 CP_3 Controparte_4 sono costituite in giudizio ed hanno eccepito l'inammissibilità e l'infondatezza dell'opposizione; il convenuto è invece rimasto contumace. Controparte_5
5. Ritenuta la causa matura per la decisione, è stata fissata l'udienza del 30 ottobre
2025 per la discussione orale e la decisione nelle forme di cui all'art. 281 sexies c.p.c.
Dopo discussione orale, la causa è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, comma 3, c.p.c.
***
6. L'opposizione non può essere accolta per le seguenti ragioni.
Nonostante la formulazione di articolate conclusioni, la contestazione svolta da concerne unicamente la circostanza che il creditore procedente Parte_1 abbia nominato quali suoi procuratori dei soggetti non iscritti all'albo di cui all'art. 106 t.u.b.
A tal riguardo si osserva che, con riguardo al procuratore il Controparte_4 motivo di opposizione deve essere dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 615, comma 2, c.p.c.in quanto lo stesso è stato proposto dopo che è stata disposta la vendita e non risulta fondato su fatti sopravvenuti.
Risulta invece ammissibile, in quanto fondata su fatti sopravvenuti, la censura mossa nei confronti di atteso che quest'ultima si è costituita in giudizio in qualità CP_3 di procuratore di in data 20 agosto 2024, ossia Controparte_1 successivamente alla delega delle operazioni di vendita. Tale motivo di opposizione, pur ammissibile, risulta tuttavia infondato in quanto – come affermato in più occasioni dalla Corte di Cassazione – la tesi volta a qualificare l'art. 2, comma 6, della l. 130/1999 come norma imperativa è “artificiosa e destituita di fondamento”, considerato che al fine di qualificare una disposizione come imperativa non è sufficiente osservare che la stessa è posta a tutela di interessi pubblicistici, in quanto “in relazione all'interesse tutelato, qualsiasi disposizione di legge, in quanto generale e astratta, presenta profili di interesse pubblico, ma ciò non basta a connotarla in termini imperativi, dovendo pur sempre trattarsi di
«preminenti interessi generali della collettività» o «valori giuridici fondamentali»; il mero riferimento alla rilevanza economica (nazionale e generale) delle attività bancarie e finanziarie non vale di per sé a qualificare in termini imperativi tutta l'indefinita serie di disposizioni del cd. “diritto dell'economia”, contenute in interi apparati normativi (come il T.U.B. o il T.U.F.)”.
La Corte ha conseguentemente affermato che “le succitate norme non hanno alcuna valenza civilistica, ma attengono alla regolamentazione (amministrativa) del settore bancario (e, più in generale, delle attività finanziarie), la cui rilevanza pubblicistica
è specificamente tutelata dal sistema dei controlli e dei poteri (anche sanzionatori) facenti capo all'autorità di vigilanza (cioè, alla BA d'IT) e presidiati anche da norme penali;
conseguentemente, non vi è alcuna valida ragione per trasferire automaticamente sul piano del rapporto negoziale (o persino sugli atti di riscossione compiuti) le conseguenze delle condotte difformi degli operatori, al fine di provocare il travolgimento di contratti (cessioni di crediti, mandati, ecc.) o di atti processuali di estrinsecazione della tutela del credito, in sede cognitiva o anche esecutiva
(precetti, pignoramenti, interventi, ecc.), asseritamente viziati da un'invalidità
“derivata”; in altri termini – anche richiamando le argomentazioni e statuizioni di
Cass., Sez. U, Sentenza n. 33719 del 16/11/2022, in relazione ad altra speciosa questione (peraltro, agitata in questo giudizio proprio dalla – CP_17 dall'omessa iscrizione nell'albo ex art. 106 T.U.B. del soggetto concretamente incaricato della riscossione dei crediti non deriva alcuna invalidità, pur potendo tale mancanza assumere rilievo sul diverso piano del rapporto con l'autorità di vigilanza o per eventuali profili penalistici (titolo VIII, capo I, del T.U.B.)” (cfr. Cass. Civ.
7243/2024, 12007/20024, nonché il decreto della Prima Presidente, dott.ssa Cassano, del 17.5.2024). Alla luce delle considerazioni svolte dalla Suprema Corte, condivise da questo
Giudice, non è pertanto sufficiente richiamare gli interessi pubblicistici sottesi alla norma in esame (pur senz'altro sussistenti) per affermare la natura imperativa della stessa, in quanto tale categoria è limitata alle sole norme concernenti “preminenti interessi generali della collettività” o “valori giuridici fondamentali”, che nel caso di specie non vengono in rilievo.
Da quanto esposto deriva altresì l'infondatezza della domanda risarcitoria formulata, stante la validità della procura rilasciata in favore di CP_3
7. In applicazione del principio di soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c., l'attrice deve essere condannata al pagamento delle spese del presente giudizio in favore delle parti convenute costituite e che si Controparte_1 Controparte_4 liquidano, in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014, avuto riguardo allo scaglione di valore della controversia (da € 2.000.000.01 a € 4.000.000), individuato tenendo conto del credito vantato da secondo Controparte_1 valori medi ad eccezione della fase istruttoria secondo valori minimi stante la natura documentale della controversia, in complessivi € 37.900 (di cui € 7.786 per la fase di studio, € 5.136 per la fase introduttiva, € 11.436 per la fase istruttoria e/o di trattazione, € 13.542 per la fase di decisione) per compensi professionali, oltre rimborso forfettario per spese generali in misura del 15%, contributi previdenziali e e IVA come per legge.
8. Sussistono altresì i presupposti per la condanna dell'attrice alla condanna al risarcimento del danno da lite temeraria ai sensi dell'art. 96, comma terzo, c.p.c.
A tal riguardo occorre osservare che “in tema di responsabilità aggravata ex art. 96, terzo comma, c.p.c., costituisce indice di mala fede o colpa grave – e, quindi, di abuso del diritto di impugnazione – la proposizione di un'impugnazione con la coscienza dell'infondatezza della domanda o dell'eccezione, ovvero senza avere adoperato la normale diligenza per acquisire la coscienza dell'infondatezza della propria posizione, non compiendo alcuno sforzo interpretativo, deduttivo ed argomentativo per mettere in discussione, con criteri e metodo di scientificità, il diritto vivente o la giurisprudenza consolidata, sia pure solo con riferimento alla fattispecie concreta” (Cass. Sez. U, Ordinanza n. 32001 del 28/10/2022; Sez. 3, Ordinanza n.
4430 del 11/02/2022; Sez. 6- 1, Ordinanza n. 18512 del 04/09/2020; Sez. 1,
Ordinanza n. 29462 del 15/11/2018). Orbene, nel caso di specie, come rilevato nell'ordinanza del Giudice dell'Esecuzione del 6 febbraio 2025, la questione relativa all'omessa iscrizione dei procuratori nell'albo di cui all'art. 106 t.u.b. era già stata proposta dall'attrice e rigettata dal
Tribunale con provvedimenti del 25 marzo 2024, del 3 aprile 2024 e del 5 giugno
2024, in conformità alla giurisprudenza di legittimità sopra richiamata, e l'attrice non ha neppure allegato ragioni volte a mettere in discussione tali precedenti decisioni.
Da quanto esposto può pertanto che l'attrice ha agito in giudizio con colpa grave.
Per quanto concerne la quantificazione dell'importo – demandata all'apprezzamento del Giudice, stante l'assenza di criteri normativi di quantificazione – si reputa congruo quantificare lo stesso in misura pari a 1/3 dell'importo liquidato a titolo di spese legali in favore di ciascuna parte costituita.
Alla luce di quanto disposto dall'art. 96, comma quarto, c.p.c., l'attrice deve essere condannata al pagamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma di denaro ammontante a € 500.
P.Q.M.
Il Tribunale di Monza, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla causa introdotta con atto di citazione notificato in data 19.2.2025 da disattesa ogni altra domanda ed eccezione, così provvede: Parte_1
1. Rigetta le domande proposte da Parte_1
2. Condanna alla rifusione delle spese di lite in favore di Parte_1 che si liquidano in € 37.900 oltre al 15% per spese Controparte_1 generali, IVA (se non recuperabile in virtù del regime fiscale della parte) e C.P.A.
3. Condanna alla rifusione delle spese di lite in favore di Parte_1 che si liquidano in € 37.900 oltre al 15% per spese Controparte_4 generali, IVA (se non recuperabile in virtù del regime fiscale della parte) e C.P.A.
4. Dichiara irripetibili le spese di lite relative al rapporto processuale tra e tra Parte_1 Controparte_5 Parte_1
e CP_3
5. Condanna a risarcire ad il Parte_1 Controparte_1 danno da lite temeraria ai sensi dell'articolo 96, comma 3, c.p.c., che liquida nella somma di € 12.633.
6. Condanna a risarcire a il Parte_1 Controparte_4 danno da lite temeraria ai sensi dell'articolo 96, comma 3, c.p.c., che liquida nella somma di € 12.633. 7. Condanna al pagamento, in favore della Parte_1 Parte_5
dell'importo di € 500.
[...]
Così deciso in Monza, il 22 novembre 2025.
Il Giudice
NC MB