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Sentenza 11 luglio 2025
Sentenza 11 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 11/07/2025, n. 1045 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 1045 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 8/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
Seconda sezione civile
Riunita in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
1) Dott. Giovanni Dipietro Presidente Rel. Est.
2) Dott.ssa Maria Stella Arena Consigliere
3) Dott. Massimo Lo Truglio Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 8/2025
Tra
(C.F. ), in persona del rappresentante legale pro - tempore, Parte_1 P.IVA_1
domiciliato in via V. Gioberti, n. 5/B, Siracusa;
rappresentato e difeso dall'Avv.
Amilcare Giardina e dall'Avv. Rossella Monitto.
- Appellante -
Contro (C.F. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2
rappresentante pro - tempore, domiciliato in via Adige, n. 3, Siracusa;
rappresentato e difeso dall'Avv. Antonio Davì.
- Appellata -
Sulle conclusioni delle parti come in atti precisate, la causa veniva posta in decisione all'esito dell'udienza del 1° luglio 2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 29.6.2020, conveniva in giudizio, Parte_1
dinanzi al Tribunale di Siracusa, proponendo opposizione avverso Controparte_2
il decreto ingiuntivo n. 657/2020, emesso in data 28.4.2020, con il quale le era stato ingiunto il pagamento della somma di euro 13.768,52, oltre agli interessi legali e alle spese del procedimento monitorio, in favore della società ricorrente.
evidenziava, in particolare, l'inidoneità delle fatture commerciali, allegate in Parte_1
sede monitoria, a costituire prova dei lavori e delle forniture asseritamente resi per suo conto dalla società ricorrente, e chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
si costituiva in giudizio, con comparsa di risposta depositata in data Controparte_2
5.11.2020, contestando le avverse argomentazioni e chiedendo il rigetto dell'opposizione.
Con sentenza n. 1254/2024, depositata il 23.5.2024 (e resa nel procedimento n.
2729/2020 R.G.), il Tribunale di Siracusa, in parziale accoglimento dell'opposizione promossa da revocava il decreto ingiuntivo, condannava la al Parte_1 Parte_1
pagamento, in favore della del saldo dei lavori (pari a €. 7.048,52, Controparte_2
oltre agli interessi legali dalla data della domanda sino al soddisfo) e compensava, nella misura di ¼, le spese processuali tra le parti, condannando alla Parte_1
rifusione, in favore della della restante quota dei ¾. Controparte_2
Con atto di citazione notificato in data 24.12.2024, proponeva appello Parte_1
avverso la menzionata sentenza, formulando due motivi di gravame.
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 31.3.2025, si costituiva in giudizio resistendo all'avverso appello e chiedendo la conferma Controparte_2
della sentenza impugnata.
Indi, sulle conclusioni precisate dalle parti come in atti, la causa veniva posta in decisione all'esito dell'udienza di discussione del 1° luglio 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di gravame l'appellante censura la decisione del giudice di prime cure nella parte in cui ha ritenuto provata la fonte negoziale del credito e il quantum, in violazione del principio dell'onere della prova gravante – ai sensi dell'art. 2697 c.c.
– sull'opposta.
Nel dettaglio, l'appellante ritiene che il Tribunale abbia errato nel considerare la mancata contestazione stragiudiziale delle fatture 8, 10 e 18 del 2018 presupposto idoneo, unitamente alle causali dei quattro bonifici, a determinare un riconoscimento del debito con conseguente inversione dell'onere probatorio.
Rileva che – a fronte sia del disconoscimento delle fatture 8, 10 e 18 del 2018, sia della prova del pagamento, effettuato a saldo, delle fatture 19 e 39 del 2018 – il giudice avrebbe dovuto ritenere l'opposta creditrice gravata dall'onere di provare l'esistenza del credito e il relativo quantum.
L'appellante censura, inoltre, la valutazione degli elementi probatori compiuta nella sentenza impugnata, in quanto il giudice di primo grado avrebbe omesso di considerare l'inesistenza della prova documentale del rapporto contrattuale tra le parti, l'irrilevanza, in relazione al quantum, delle testimonianze acquisite e la rilevanza probatoria del documento denominato “offerta accettata da . Controparte_3
Il motivo è infondato.
Il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si configura come giudizio ordinario di cognizione e si svolge secondo le norme del procedimento ordinario.
In linea di principio, incombe, pertanto, sul creditore opposto l'onere di fornire gli elementi probatori a sostegno della pretesa azionata in giudizio, non potendo né la fattura, né l'estratto delle scritture contabili – pur se titoli idonei ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo – costituire di per sè, nel giudizio di opposizione, fonte di prova in favore dell'emittente in mancanza di accettazione del debitore (Cass., Sez. II, sent.
n. 14399/2024; Cass., Sez. VI, ord. n. 5827/23; Cass., Sez. VI, ord. n. 33575/21; Cass.,
Sez. II, sent. n. 26801/2019).
La Corte di cassazione (Sez. III, sent. n. 17371 del 17/11/2003) ha affermato, inoltre, che la mancata contestazione stragiudiziale della fattura da parte del debitore non è, di per sé, sufficiente ai fini della prova della sua accettazione, “occorrendo, affinché un fatto possa considerarsi pacifico, che esso sia esplicitamente ammesso o che la difesa sia stata impostata su circostanze incompatibili con il disconoscimento e, con riferimento al comportamento extraprocessuale, non il mero silenzio, ma atti e fatti obiettivi di concludenza e serietà tali da assurgere a indizi non equivoci idonei, in concorso con altri, a fondare il convincimento del giudice”.
Non può di per sé attribuirsi rilevanza, nel caso di specie, al fatto che abbia Parte_1
contestato – in via stragiudiziale – una soltanto (la n. 46/2018) delle sei fatture divenute poi oggetto del decreto ingiuntivo, in quanto la mancata contestazione stragiudiziale delle altre cinque fatture, configurando un mero silenzio, non è, da sola, circostanza idonea a fornire la prova inequivoca dell'accettazione, da parte dell'odierna appellante, delle forniture, dei lavori svolti e degli importi indicati nelle singole fatture (ad eccezione delle fatture recanti i numeri 19/2018 e 39/2018, oggetto, invece, di esplicito riconoscimento del debito già nel giudizio di primo grado).
Ciò premesso, occorre però evidenziare che nell'arco di tempo Parte_1
intercorrente tra marzo e settembre del 2018, ha effettuato quattro bonifici, tutti con causale in acconto, in favore dell'odierna appellata, e, come ribadito dalla Corte di cassazione nell'ordinanza n. 18 del 3.1.2018, il pagamento parziale può valere come riconoscimento del debito ove accompagnato dalla precisazione della sua effettuazione in acconto, ove contenga una ricognizione chiara e specifica del diritto altrui.
Nel caso di specie, se, da un lato, soltanto il primo di questi bonifici, eseguito in data
6.3.2018, presenta una causale idonea (“acconto su fattura n.19”) a imputare il pagamento a una singola fattura (segnatamente, alla n. 19/2018), e gli altri tre bonifici riportano causali generiche, inidonee, da sole, a imputare i singoli pagamenti in acconto alle residue quattro fatture, dall'altro lato gli stessi pagamenti in acconto effettuati dall'appellante, anche se in parte privi di specifica imputazione, denotano comunque, per la loro entità, un implicito riconoscimento della debenza di ulteriori somme a saldo per le forniture e per i lavori eseguiti dall'appellata e indicati (per quel che rileva nella presente sede processuale d'appello) dalle fatture di cui ai numeri 8,
10, 18 e 39, oltre alla fattura n. 19.
Infatti, non è condivisibile la prospettazione dell'appellante secondo la quale i pagamenti in acconto devono essere imputati a saldo delle fatture 19 e 39 del 2018.
Giova ribadire, in proposito, che la Corte di cassazione (Sez. II, ord. n. 21512/2019) ha affermato che, “in caso di crediti di natura omogenea, la facoltà del debitore di indicare a quale debito imputarsi il pagamento va esercitata e si consuma all'atto del pagamento stesso, sicché una successiva dichiarazione di imputazione, fatta dal debitore senza l'adesione del creditore, è giuridicamente inefficace”. Considerato che tutti e tre i bonifici, pur se privi di specifica imputazione del pagamento, presentano la dicitura “in acconto”, non vi sono ragioni per ritenere che i pagamenti in tal modo effettuati siano stati resi a saldo delle uniche due fatture riconosciute dalla debitrice.
Non appare in tal senso rilevante il fatto che l'importo complessivo dei bonifici effettuati, pari a 4.500 euro, sia quasi del tutto coincidente con l'importo, pari a 4.575 euro, che si ottiene sommando i crediti riportati nelle dette fatture n. 19 e 39 del
2018.
In altri termini, ha consumato la propria facoltà di imputare i pagamenti nel Parte_1
momento stesso in cui disponeva i relativi bonifici, e non è, pertanto, possibile attribuire rilevanza alla diversa imputazione prospettata dalla stessa società in sede di giudizio, considerata, peraltro, la mancata accettazione della diversa imputazione da parte della creditrice.
Inoltre, se da un lato, in caso di contestazione del rapporto intercorso tra le parti, la fattura, in ragione della sua formazione unilaterale, costituisce un mero indizio delle prestazioni eseguite, dall'altro lato va osservato che le deposizioni testimoniali assunte nel corso del giudizio di primo grado forniscono univoci elementi probatori di sostegno della sussistenza e dell'entità del credito documentato dalle più volte menzionate fatture.
Infatti, i testi, presa visione delle fatture, hanno confermato la corrispondenza tra le forniture e i lavori indicati nelle singole fatture e quelli realmente eseguiti – per conto della – nei cantieri di Calabernardo, Santa Venerina e Lentini. Parte_1
In particolare, i testi e , che, quali dipendenti della Testimone_1 Testimone_2
hanno preso parte ai lavori nei tre cantieri indicati, hanno riferito Controparte_2
che le forniture rese e i lavori eseguiti erano stati commissionati dalla Parte_1 Deve, altresì, ritenersi che i registri I.V.A. esibiti dalla società opposta (odierna appellata) forniscano – ai sensi dell'art. 2710 c.c. – un ulteriore elemento indiziario circa la sussistenza dei presupposti del dedotto credito.
Infatti, le disposizioni degli artt. 2709 e 2710 c.c., che disciplinano l'efficacia probatoria delle scritture contabili nei rapporti tra imprenditori, non precludono al giudice la possibilità di trarre dai libri contabili di una delle parti, regolarmente tenuti, elementi indiziari atti a concretare, in concorso con altre risultanze, una valida prova per presunzione anche a favore dell'imprenditore che ha prodotto i libri stessi in giudizio (Cass., Sez. II, sent. n. 9968/2016).
Deve, inoltre, reputarsi priva di adeguati riscontri la tesi difensiva dell'appellante che, al fine di escludere la titolarità del cantiere di Calabernardo (cui si riferiscono le fatture
8, 10 e 18), ha censurato l'omessa considerazione probatoria, da parte del primo giudice, del documento denominato “offerta accettata da e Controparte_3
prodotto dalla stessa in primo grado. Controparte_4
Infatti, il documento, in sé considerato, costituisce soltanto una proposta contrattuale
- relativa alla fornitura di materiale edile per il cantiere di Calabernardo - formulata da e indirizzata alla e non rappresenta, Controparte_2 Controparte_3
contrariamente a quanto dedotto dall'appellante, un elemento indiziario sufficiente ai fini dell'accertamento della titolarità dello stesso cantiere di Calabernardo in capo alla anziché alla in presenza, peraltro, delle concordi Controparte_3 Parte_1
dichiarazioni dei testi, deponenti nel senso di tale titolarità in capo a quest'ultima società.
Deve, infine, rilevarsi che la fattura n. 39/2018, riconosciuta dalla debitrice in primo grado, è riconducibile – come accertato anche all'esito delle assunte deposizioni testimoniali – proprio al cantiere di Calabernardo di cui la contesta in Parte_1
giudizio la titolarità. Pertanto, a seguito di un rinnovato esame delle risultanze processuali, deve ritenersi raggiunta la prova della pretesa creditizia in relazione sia all'an, sia al quantum debeatur, nella parte formante ancora oggetto di contestazione in appello (mentre, con riferimento alla fattura n. 40/2019, va preso atto – in assenza di specifico appello incidentale – dell'avvenuto passaggio in giudicato dell'accertamento della non debenza della relativa somma).
Tenuto conto del fatto che l'odierna appellata, in sede di ricorso per decreto ingiuntivo, ha detratto gli importi corrisposti a titolo di acconto dalla Parte_1
(l'importo complessivo di tutte le fatture era pari a 18.268, 52 euro, mentre il decreto ingiuntivo contiene l'ingiunzione per la minore somma di euro 13.768, 52), si deve, alla luce di quanto in precedenza rilevato, confermare l'impugnato capo della sentenza relativo alla condanna di al pagamento della residua somma di Parte_1
euro 7.048,52, a titolo di saldo del corrispettivo delle forniture e dei lavori eseguiti, oltre agli interessi legali dalla data della domanda sino al soddisfo.
Con il secondo motivo di gravame l'appellante censura il criterio adottato dalla sentenza di primo grado per la ripartizione dell'onere delle spese processuali, e rileva che, a fronte di un sostanziale dimezzamento dell'importo ingiunto, il giudice avrebbe dovuto compensare le spese tra le parti nella misura del 50%, e non nella misura di un quarto.
Il motivo è infondato.
E invero, in tema di spese processuali, la facoltà di disporre la compensazione tra le parti rientra nel potere discrezionale del giudice, il quale è tenuto a osservare, come unico limite, il divieto di porle, in tutto o in parte, a carico della parte interamente vittoriosa.
In conformità al principio di causalità, e tenuto conto della comunque prevalente soccombenza dell'opponente (odierna appellante), non sussisteva, pertanto, alcun obbligo del primo giudice di compensare -nella maggior misura indicata da quest'ultima- le spese del giudizio per effetto dell'accoglimento della pretesa creditoria solo per la metà del valore originario indicato nel decreto ingiuntivo.
In definitiva, il proposto appello va quindi rigettato.
Le spese processuali del presente giudizio di appello – da liquidarsi in dispositivo, secondo il vigente D.M. n. 147/2022, in relazione allo scaglione tra euro 5.201,00 ed euro 26.000,00, e con riferimento alle fasi espletate (parametri medi per le fasi di studio, introduttiva e decisionale, e parametro minimo per la fase di trattazione, non essendo stata svolta una specifica attività istruttoria) – seguono la soccombenza e vanno, pertanto, poste a carico dell'appellante.
In accoglimento della relativa richiesta, va disposta la distrazione di tali spese in favore del difensore dell'appellata.
Atteso il rigetto del proposto appello, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 - quater, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per l'impugnazione a norma dello stesso art. 13, comma 1 - bis.
Per questi motivi
La Corte,
definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 8/2025 R.G.,
rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza n. 1254/2024 del 23.5.2024 Parte_1
del Tribunale di Siracusa (resa nel procedimento n. 2729/2020 R.G.), che conferma;
condanna l'appellante alla rifusione, in favore di delle spese Controparte_2
processuali del presente giudizio di appello, che liquida in complessivi euro 4.888,00 per compensi di avvocato (di cui euro 1.134,00 per la fase di studio, euro 921,00 per la fase introduttiva, euro 922,00 per la fase di trattazione ed euro 1911,00 per la fase decisionale), oltre al rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15% dei predetti compensi, c.p.a. e IVA come per legge;
dispone la distrazione delle spese come sopra liquidate in favore del difensore dell'appellata;
ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1- quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l''impugnazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1 - bis.
Così deciso in Catania l'8 luglio 2025, nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte di Appello.
Il Presidente Estensore
Dott. Giovanni Dipietro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
Seconda sezione civile
Riunita in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
1) Dott. Giovanni Dipietro Presidente Rel. Est.
2) Dott.ssa Maria Stella Arena Consigliere
3) Dott. Massimo Lo Truglio Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 8/2025
Tra
(C.F. ), in persona del rappresentante legale pro - tempore, Parte_1 P.IVA_1
domiciliato in via V. Gioberti, n. 5/B, Siracusa;
rappresentato e difeso dall'Avv.
Amilcare Giardina e dall'Avv. Rossella Monitto.
- Appellante -
Contro (C.F. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2
rappresentante pro - tempore, domiciliato in via Adige, n. 3, Siracusa;
rappresentato e difeso dall'Avv. Antonio Davì.
- Appellata -
Sulle conclusioni delle parti come in atti precisate, la causa veniva posta in decisione all'esito dell'udienza del 1° luglio 2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 29.6.2020, conveniva in giudizio, Parte_1
dinanzi al Tribunale di Siracusa, proponendo opposizione avverso Controparte_2
il decreto ingiuntivo n. 657/2020, emesso in data 28.4.2020, con il quale le era stato ingiunto il pagamento della somma di euro 13.768,52, oltre agli interessi legali e alle spese del procedimento monitorio, in favore della società ricorrente.
evidenziava, in particolare, l'inidoneità delle fatture commerciali, allegate in Parte_1
sede monitoria, a costituire prova dei lavori e delle forniture asseritamente resi per suo conto dalla società ricorrente, e chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
si costituiva in giudizio, con comparsa di risposta depositata in data Controparte_2
5.11.2020, contestando le avverse argomentazioni e chiedendo il rigetto dell'opposizione.
Con sentenza n. 1254/2024, depositata il 23.5.2024 (e resa nel procedimento n.
2729/2020 R.G.), il Tribunale di Siracusa, in parziale accoglimento dell'opposizione promossa da revocava il decreto ingiuntivo, condannava la al Parte_1 Parte_1
pagamento, in favore della del saldo dei lavori (pari a €. 7.048,52, Controparte_2
oltre agli interessi legali dalla data della domanda sino al soddisfo) e compensava, nella misura di ¼, le spese processuali tra le parti, condannando alla Parte_1
rifusione, in favore della della restante quota dei ¾. Controparte_2
Con atto di citazione notificato in data 24.12.2024, proponeva appello Parte_1
avverso la menzionata sentenza, formulando due motivi di gravame.
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 31.3.2025, si costituiva in giudizio resistendo all'avverso appello e chiedendo la conferma Controparte_2
della sentenza impugnata.
Indi, sulle conclusioni precisate dalle parti come in atti, la causa veniva posta in decisione all'esito dell'udienza di discussione del 1° luglio 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di gravame l'appellante censura la decisione del giudice di prime cure nella parte in cui ha ritenuto provata la fonte negoziale del credito e il quantum, in violazione del principio dell'onere della prova gravante – ai sensi dell'art. 2697 c.c.
– sull'opposta.
Nel dettaglio, l'appellante ritiene che il Tribunale abbia errato nel considerare la mancata contestazione stragiudiziale delle fatture 8, 10 e 18 del 2018 presupposto idoneo, unitamente alle causali dei quattro bonifici, a determinare un riconoscimento del debito con conseguente inversione dell'onere probatorio.
Rileva che – a fronte sia del disconoscimento delle fatture 8, 10 e 18 del 2018, sia della prova del pagamento, effettuato a saldo, delle fatture 19 e 39 del 2018 – il giudice avrebbe dovuto ritenere l'opposta creditrice gravata dall'onere di provare l'esistenza del credito e il relativo quantum.
L'appellante censura, inoltre, la valutazione degli elementi probatori compiuta nella sentenza impugnata, in quanto il giudice di primo grado avrebbe omesso di considerare l'inesistenza della prova documentale del rapporto contrattuale tra le parti, l'irrilevanza, in relazione al quantum, delle testimonianze acquisite e la rilevanza probatoria del documento denominato “offerta accettata da . Controparte_3
Il motivo è infondato.
Il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si configura come giudizio ordinario di cognizione e si svolge secondo le norme del procedimento ordinario.
In linea di principio, incombe, pertanto, sul creditore opposto l'onere di fornire gli elementi probatori a sostegno della pretesa azionata in giudizio, non potendo né la fattura, né l'estratto delle scritture contabili – pur se titoli idonei ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo – costituire di per sè, nel giudizio di opposizione, fonte di prova in favore dell'emittente in mancanza di accettazione del debitore (Cass., Sez. II, sent.
n. 14399/2024; Cass., Sez. VI, ord. n. 5827/23; Cass., Sez. VI, ord. n. 33575/21; Cass.,
Sez. II, sent. n. 26801/2019).
La Corte di cassazione (Sez. III, sent. n. 17371 del 17/11/2003) ha affermato, inoltre, che la mancata contestazione stragiudiziale della fattura da parte del debitore non è, di per sé, sufficiente ai fini della prova della sua accettazione, “occorrendo, affinché un fatto possa considerarsi pacifico, che esso sia esplicitamente ammesso o che la difesa sia stata impostata su circostanze incompatibili con il disconoscimento e, con riferimento al comportamento extraprocessuale, non il mero silenzio, ma atti e fatti obiettivi di concludenza e serietà tali da assurgere a indizi non equivoci idonei, in concorso con altri, a fondare il convincimento del giudice”.
Non può di per sé attribuirsi rilevanza, nel caso di specie, al fatto che abbia Parte_1
contestato – in via stragiudiziale – una soltanto (la n. 46/2018) delle sei fatture divenute poi oggetto del decreto ingiuntivo, in quanto la mancata contestazione stragiudiziale delle altre cinque fatture, configurando un mero silenzio, non è, da sola, circostanza idonea a fornire la prova inequivoca dell'accettazione, da parte dell'odierna appellante, delle forniture, dei lavori svolti e degli importi indicati nelle singole fatture (ad eccezione delle fatture recanti i numeri 19/2018 e 39/2018, oggetto, invece, di esplicito riconoscimento del debito già nel giudizio di primo grado).
Ciò premesso, occorre però evidenziare che nell'arco di tempo Parte_1
intercorrente tra marzo e settembre del 2018, ha effettuato quattro bonifici, tutti con causale in acconto, in favore dell'odierna appellata, e, come ribadito dalla Corte di cassazione nell'ordinanza n. 18 del 3.1.2018, il pagamento parziale può valere come riconoscimento del debito ove accompagnato dalla precisazione della sua effettuazione in acconto, ove contenga una ricognizione chiara e specifica del diritto altrui.
Nel caso di specie, se, da un lato, soltanto il primo di questi bonifici, eseguito in data
6.3.2018, presenta una causale idonea (“acconto su fattura n.19”) a imputare il pagamento a una singola fattura (segnatamente, alla n. 19/2018), e gli altri tre bonifici riportano causali generiche, inidonee, da sole, a imputare i singoli pagamenti in acconto alle residue quattro fatture, dall'altro lato gli stessi pagamenti in acconto effettuati dall'appellante, anche se in parte privi di specifica imputazione, denotano comunque, per la loro entità, un implicito riconoscimento della debenza di ulteriori somme a saldo per le forniture e per i lavori eseguiti dall'appellata e indicati (per quel che rileva nella presente sede processuale d'appello) dalle fatture di cui ai numeri 8,
10, 18 e 39, oltre alla fattura n. 19.
Infatti, non è condivisibile la prospettazione dell'appellante secondo la quale i pagamenti in acconto devono essere imputati a saldo delle fatture 19 e 39 del 2018.
Giova ribadire, in proposito, che la Corte di cassazione (Sez. II, ord. n. 21512/2019) ha affermato che, “in caso di crediti di natura omogenea, la facoltà del debitore di indicare a quale debito imputarsi il pagamento va esercitata e si consuma all'atto del pagamento stesso, sicché una successiva dichiarazione di imputazione, fatta dal debitore senza l'adesione del creditore, è giuridicamente inefficace”. Considerato che tutti e tre i bonifici, pur se privi di specifica imputazione del pagamento, presentano la dicitura “in acconto”, non vi sono ragioni per ritenere che i pagamenti in tal modo effettuati siano stati resi a saldo delle uniche due fatture riconosciute dalla debitrice.
Non appare in tal senso rilevante il fatto che l'importo complessivo dei bonifici effettuati, pari a 4.500 euro, sia quasi del tutto coincidente con l'importo, pari a 4.575 euro, che si ottiene sommando i crediti riportati nelle dette fatture n. 19 e 39 del
2018.
In altri termini, ha consumato la propria facoltà di imputare i pagamenti nel Parte_1
momento stesso in cui disponeva i relativi bonifici, e non è, pertanto, possibile attribuire rilevanza alla diversa imputazione prospettata dalla stessa società in sede di giudizio, considerata, peraltro, la mancata accettazione della diversa imputazione da parte della creditrice.
Inoltre, se da un lato, in caso di contestazione del rapporto intercorso tra le parti, la fattura, in ragione della sua formazione unilaterale, costituisce un mero indizio delle prestazioni eseguite, dall'altro lato va osservato che le deposizioni testimoniali assunte nel corso del giudizio di primo grado forniscono univoci elementi probatori di sostegno della sussistenza e dell'entità del credito documentato dalle più volte menzionate fatture.
Infatti, i testi, presa visione delle fatture, hanno confermato la corrispondenza tra le forniture e i lavori indicati nelle singole fatture e quelli realmente eseguiti – per conto della – nei cantieri di Calabernardo, Santa Venerina e Lentini. Parte_1
In particolare, i testi e , che, quali dipendenti della Testimone_1 Testimone_2
hanno preso parte ai lavori nei tre cantieri indicati, hanno riferito Controparte_2
che le forniture rese e i lavori eseguiti erano stati commissionati dalla Parte_1 Deve, altresì, ritenersi che i registri I.V.A. esibiti dalla società opposta (odierna appellata) forniscano – ai sensi dell'art. 2710 c.c. – un ulteriore elemento indiziario circa la sussistenza dei presupposti del dedotto credito.
Infatti, le disposizioni degli artt. 2709 e 2710 c.c., che disciplinano l'efficacia probatoria delle scritture contabili nei rapporti tra imprenditori, non precludono al giudice la possibilità di trarre dai libri contabili di una delle parti, regolarmente tenuti, elementi indiziari atti a concretare, in concorso con altre risultanze, una valida prova per presunzione anche a favore dell'imprenditore che ha prodotto i libri stessi in giudizio (Cass., Sez. II, sent. n. 9968/2016).
Deve, inoltre, reputarsi priva di adeguati riscontri la tesi difensiva dell'appellante che, al fine di escludere la titolarità del cantiere di Calabernardo (cui si riferiscono le fatture
8, 10 e 18), ha censurato l'omessa considerazione probatoria, da parte del primo giudice, del documento denominato “offerta accettata da e Controparte_3
prodotto dalla stessa in primo grado. Controparte_4
Infatti, il documento, in sé considerato, costituisce soltanto una proposta contrattuale
- relativa alla fornitura di materiale edile per il cantiere di Calabernardo - formulata da e indirizzata alla e non rappresenta, Controparte_2 Controparte_3
contrariamente a quanto dedotto dall'appellante, un elemento indiziario sufficiente ai fini dell'accertamento della titolarità dello stesso cantiere di Calabernardo in capo alla anziché alla in presenza, peraltro, delle concordi Controparte_3 Parte_1
dichiarazioni dei testi, deponenti nel senso di tale titolarità in capo a quest'ultima società.
Deve, infine, rilevarsi che la fattura n. 39/2018, riconosciuta dalla debitrice in primo grado, è riconducibile – come accertato anche all'esito delle assunte deposizioni testimoniali – proprio al cantiere di Calabernardo di cui la contesta in Parte_1
giudizio la titolarità. Pertanto, a seguito di un rinnovato esame delle risultanze processuali, deve ritenersi raggiunta la prova della pretesa creditizia in relazione sia all'an, sia al quantum debeatur, nella parte formante ancora oggetto di contestazione in appello (mentre, con riferimento alla fattura n. 40/2019, va preso atto – in assenza di specifico appello incidentale – dell'avvenuto passaggio in giudicato dell'accertamento della non debenza della relativa somma).
Tenuto conto del fatto che l'odierna appellata, in sede di ricorso per decreto ingiuntivo, ha detratto gli importi corrisposti a titolo di acconto dalla Parte_1
(l'importo complessivo di tutte le fatture era pari a 18.268, 52 euro, mentre il decreto ingiuntivo contiene l'ingiunzione per la minore somma di euro 13.768, 52), si deve, alla luce di quanto in precedenza rilevato, confermare l'impugnato capo della sentenza relativo alla condanna di al pagamento della residua somma di Parte_1
euro 7.048,52, a titolo di saldo del corrispettivo delle forniture e dei lavori eseguiti, oltre agli interessi legali dalla data della domanda sino al soddisfo.
Con il secondo motivo di gravame l'appellante censura il criterio adottato dalla sentenza di primo grado per la ripartizione dell'onere delle spese processuali, e rileva che, a fronte di un sostanziale dimezzamento dell'importo ingiunto, il giudice avrebbe dovuto compensare le spese tra le parti nella misura del 50%, e non nella misura di un quarto.
Il motivo è infondato.
E invero, in tema di spese processuali, la facoltà di disporre la compensazione tra le parti rientra nel potere discrezionale del giudice, il quale è tenuto a osservare, come unico limite, il divieto di porle, in tutto o in parte, a carico della parte interamente vittoriosa.
In conformità al principio di causalità, e tenuto conto della comunque prevalente soccombenza dell'opponente (odierna appellante), non sussisteva, pertanto, alcun obbligo del primo giudice di compensare -nella maggior misura indicata da quest'ultima- le spese del giudizio per effetto dell'accoglimento della pretesa creditoria solo per la metà del valore originario indicato nel decreto ingiuntivo.
In definitiva, il proposto appello va quindi rigettato.
Le spese processuali del presente giudizio di appello – da liquidarsi in dispositivo, secondo il vigente D.M. n. 147/2022, in relazione allo scaglione tra euro 5.201,00 ed euro 26.000,00, e con riferimento alle fasi espletate (parametri medi per le fasi di studio, introduttiva e decisionale, e parametro minimo per la fase di trattazione, non essendo stata svolta una specifica attività istruttoria) – seguono la soccombenza e vanno, pertanto, poste a carico dell'appellante.
In accoglimento della relativa richiesta, va disposta la distrazione di tali spese in favore del difensore dell'appellata.
Atteso il rigetto del proposto appello, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 - quater, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per l'impugnazione a norma dello stesso art. 13, comma 1 - bis.
Per questi motivi
La Corte,
definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 8/2025 R.G.,
rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza n. 1254/2024 del 23.5.2024 Parte_1
del Tribunale di Siracusa (resa nel procedimento n. 2729/2020 R.G.), che conferma;
condanna l'appellante alla rifusione, in favore di delle spese Controparte_2
processuali del presente giudizio di appello, che liquida in complessivi euro 4.888,00 per compensi di avvocato (di cui euro 1.134,00 per la fase di studio, euro 921,00 per la fase introduttiva, euro 922,00 per la fase di trattazione ed euro 1911,00 per la fase decisionale), oltre al rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15% dei predetti compensi, c.p.a. e IVA come per legge;
dispone la distrazione delle spese come sopra liquidate in favore del difensore dell'appellata;
ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1- quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l''impugnazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1 - bis.
Così deciso in Catania l'8 luglio 2025, nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte di Appello.
Il Presidente Estensore
Dott. Giovanni Dipietro