Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 01/07/2025, n. 1045 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1045 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale di Cagliari, composto dai magistrati:
Dott. Giorgio Latti Presidente
Giudice relatore Dott. Mario Farina
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 3189 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2024,
promossa da:
,nata a [...] il [...], residente nel vico Quarto E. Toti 18 Pirri Parte_1
C.F._1 ed elett.te domiciliata in Selargius nella via Roma n° 3, pressoCagliari, CF:
lo studio dell'Avv. Gabriella Mameli, che la rappresenta e difende per procura speciale in atti
Ricorrente
contro
CP_1 nato a [...] il [...], CF: C.F. 2
Convenuto -contumace e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO,
Intervenuto per legge
CONCLUSIONI:
Nell'interesse di parte ricorrente: "pronuncia della separazione personale"
Con ricorso depositato il 22.05.2024, Parte_1 ha adito l'intestato Tribunale domandato la pronuncia della separazione personale, la disponibilità a sé dell'abitazione coniugale per un periodo di tempo necessario a reperire altra dimora, la determinazione di un assegno di mantenimento a suo favore nella misura di euro 500,00 mensili.
A fondamento delle domande formulate, parte ricorrente ha sostenuto che le parti hanno contratto matrimonio concordatario in Cagliari 10.1.2009; che la dimora coniugale dei coniugi è un appartamento condotto in locazione sito a Cagliari nel vico Quarto E. Toti n.18 per il quale pagano il canone mensile di euro 447,00; che dall'unione matrimoniale non sono nati figli;
che i coniugi già in passato (nel 2010) si erano separati consensualmente ma dopo essersi riconciliati il rapporto si è logorato definitivamente.
Per quanto concerne la condizione reddituale delle parti, parte ricorrente ha dedotto di aver prestato in passato attività lavorativa come parrucchiera;
di aver perso il lavoro nel mese di luglio 2023 e di percepire la naspi che ammonta a circa euro 500,00 mensili.
Ha dedotto che invece il convenuto è dipendente della ditta CP_2 come operaio elettricista e
percepisce un reddito mensile medio di circa 1.700,00; che lo stesso ha due figli minori avuti da altre relazioni per i quali versa 150,00 mensili per ciascuno.
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Nonostante la ritualità della notifica del ricorso e del decreto di fissazione d'udienza il convenuto è
rimasto contumace.
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All'udienza del 17.03.2025, parte ricorrente la quale oltre a confermare il contenuto del ricorso ha dichiarato "Il matrimonio risale al 2009. Ci siamo separati dopo 6 mesi nel 2010. Poi siamo tornati assieme nel 2022. Dal matrimonio non sono nati figli. La casa dove vivevamo assieme la detengo in locazione con contratto intestato a me e pago il canone di euro 450,00. Siamo separati di fatto da ottobre scorso. Lavoro come parrucchiera e come addetta alle pulizie presso un'agenzia. Lui lavora come elettricista come dipendente di una ditta. Domando la sola pronuncia della separazione”
Il resistente comparso senza l'assistenza di un procuratore ha affermato: “confermo quanto riferito dalla Pt_1 Attualmente sto vivendo a Pirri un un'abitazione in locazione. sono d'accordo alla pronuncia della sola separazione. "
Il Giudice all'esito dell'udienza, ha provveduto ai sensi dell'art. 473 bis 22 autorizzando le parti a vivere separatamente e, in assenza di ulteriori domande null'altro ha disposto.
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La domanda di separazione personale deve essere accolta, in quanto fondata.
Emerge, infatti, dalle risultanze processuali, ed in specie dal tenore degli atti di parte e dal fallimento del tentativo di conciliazione, il venir meno tra i coniugi del reciproco affetto e di qualsiasi intesa, sicché la prosecuzione della convivenza sarebbe per loro intollerabile.
Deve pertanto pronunciarsi la separazione personale tra i coniugi.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente decidendo:
pronuncia la separazione personale dei coniugi Parte_1 nata a [...] il
05.07.1981 e "nato a [...] il [...], mandando al competente CP_1
Ufficio dello Stato Civile per l'annotazione della presente sentenza (atto n. 1, parte II, serie
A, anno 2009 Comune di Cagliari).
Compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Cagliari in data 23.6.2025, nella camera di Consiglio della prima Sezione Civile del
Tribunale.
Il Presidente Il Giudice estensore
Dott. Mario Farina Dott. Giorgio Latti