Sentenza 27 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1T, sentenza 27/01/2025, n. 1698 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 1698 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01698/2025 REG.PROV.COLL.
N. 10645/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 10645 del 2024, proposto da
Ladisa srl, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Angelo Clarizia, Enrica Della Bruna, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
Dussmann Service srl, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Orsola Cortesini, Matteo Anastasio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- della nota dell’11.10.2024 con cui il Ministero dell’Interno, Direzione centrale dei servizi tecnico-logistici e della gestione patrimoniale, U.A.C. Armamento, Vestiario, Equipaggiamento, Casermaggio ha riscontrato l’istanza di accesso formulata e reiterata dalla Ladisa srl trasmettendo l’offerta tecnica oscurata e senza trasmettere il documento contenente gli elementi giustificativi dell’offerta economica;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorchè non conosciuto;
e per l’accertamento ex art. 116 c.p.a. del diritto della ricorrente all’accesso integrale degli atti della Dussmann service srl;
e per la conseguente condanna della resistente a rilasciare mediante estrazione di copia i documenti richiesti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Dussmann Service srl;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2025 il dott. Giovanni Mercone e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che:
- parte ricorrente ha impugnato la nota dell’11.10.2024 con cui il Ministero dell’Interno, Direzione centrale dei servizi tecnico-logistici e della gestione patrimoniale, U.A.C. Armamento, Vestiario, Equipaggiamento, Casermaggio ha accolto solo parzialmente l’istanza di accesso formulata dalla Ladisa srl, trasmettendo l’offerta tecnica della prima classificata (Dussmann Service srl) oscurata nonché l’offerta economica senza gli elementi giustificativi della stessa di cui all’art. 19 lett. b) del capitolato d’oneri;
- quanto all’offerta tecnica, la Dussmann Service srl, in data 12.12.2024, ne ha prodotto una copia integrale in giudizio, tanto che parte ricorrente, rispetto a tale documento, ha dichiarato di non avere più interesse;
- in ragione di quanto indicato, il ricorso è divenuto, in parte, improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse;
- quanto all’altro documento non osteso (rappresentato dai giustificativi all’offerta economica di cui all’art. 19 lett. b del capitolato d’oneri), non vi è agli atti una formale opposizione dell’offerente, o meglio una motivata e comprovata dichiarazione che lì siano presenti segreti tecnici o commerciali, come, invece, richiesto, in via preliminare, dall’art. 35 co. 4 lett. a) D. lgs. n. 36/2023; agli atti, infatti, vi è una formale opposizione da parte della Dussmann Service srl dell’8.10.2024, ma la stessa, salvo una generica opposizione iniziale, è focalizzata esclusivamente sull’offerta tecnica (si veda p. 3 e ss. dell’opposizione), che, come accennato, è poi stata resa disponibile integralmente nel giudizio in corso;
- sempre con riferimento alla mancata ostensione degli elementi giustificativi dell’offerta economica, pur volendo soprassedere dall’assorbente rilievo prima citato (cioè pur volendo superare l’assenza di un’opposizione nei termini richiesti dall’art. 35 co. 4 lett. a cit.), nella specie è anche stato rilevato dalla ricorrente, seconda classificata, che il documento (rilevante nell’analisi complessiva dell’offerta economica) le occorre ai fini della difesa in un eventuale giudizio ai sensi dell’art. 35 co. 5 cit.; tale ultima disposizione consente, proprio con riferimento alla menzionata lett. a) del co. 4 dell’art. 35 cit., l’accesso al concorrente che lo richieda in vista della difesa in giudizio dei propri interessi in relazione alla procedura di gara nell’ambito della quale viene formulata la richiesta di accesso; il co. 5 cit., quindi, può essere considerato come una “eccezione all’eccezione”, in quanto consente una riespansione e riaffermazione del diritto di accesso, in forza della “prevalenza” dell’accesso difensivo sulla tutela della segretezza tecnica e commerciale;
- alla luce di quanto rappresentato, deve essere annullato l’atto impugnato e reso ostensibile anche l’allegato all’offerta economica contente gli elementi giustificativi dell’offerta economica richiesti ai sensi dell’art. 19 lett. b) del capitolato d’oneri;
- le spese del giudizio seguono il criterio della soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
- ne dichiara l’improcedibilità quanto alla richiesta di ottenere copia integrale dell’offerta tecnica presentata da Dussmann Service srl;
- annulla la nota dell’11.10.2024 con cui il Ministero dell’Interno, Direzione centrale dei servizi tecnico-logistici e della gestione patrimoniale, U.A.C. Armamento, Vestiario, Equipaggiamento, Casermaggio non ha comunicato alla ricorrente anche l’allegato contenente gli elementi giustificativi dell’offerta economica;
- dispone che l’amministrazione resistente renda ostensibile l’allegato di cui all’art. 19 lett. b) del capitolato d’oneri alla ricorrente entro 10 giorni dalla comunicazione, in via amministrativa, della presente sentenza ovvero dalla notifica, se antecedente;
- condanna il Ministero dell’Interno e la Dussmann Service srl al pagamento delle spese processuali in favore della ricorrente che si liquidano per ciascuno in euro 1.000,00, oltre spese al 15%, IVA e CPA come per legge, oltre alla restituzione in solido del contributo unificato nella misura effettivamente versata.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Michelangelo Francavilla, Presidente
Giovanni Mercone, Referendario, Estensore
Francesco Vergine, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giovanni Mercone | Michelangelo Francavilla |
IL SEGRETARIO