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Sentenza 14 giugno 2025
Sentenza 14 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. L'Aquila, sentenza 14/06/2025, n. 348 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. L'Aquila |
| Numero : | 348 |
| Data del deposito : | 14 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. N. 1417 /2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI L'AQUILA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa ELVIRA BUZZELLI Presidente Relatore dott. GIOVANNI SPAGNOLI Giudice dott.ssa MAURA MANZI Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1417 /2023 promossa da:
(C.F.: ), nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
residente in [...] L'Aquila (AQ), ed ivi elettivamente domiciliato, presso lo studio del difensore Avv. Piermichele De Matteis
RICORRENTE
CONTRO
(C.F.: ), nata a [...] il [...], CP_1 C.F._1
residente in [...] L'Aquila (AQ) ed elettivamente domiciliata in Salerno presso lo studio dei difensori Avv.ti Raffaele La Padula e Valter Gallone
RESISTENTE
PM
INTERVENIENTE EX LEGE
CONCLUSIONI
Per il ricorrente: “all'Ill.mo Tribunale di L'Aquila, affinché – previa fissazione, ai sensi degli artt. 710 e seguenti c.p.c., della data per la comparizione personale delle parti per il prescritto preliminare tentativo di conciliazione - voglia redigere processo verbale e così, in ragione delle causali, motivi, argomentazioni e prove documentali in premessa, disporre la modifica di
1 quanto concordato al suddetto punto n. 5 del decreto di omologazione n. cronol. 1435/2020 del
4 marzo 2020 – R.G. n. 2634/2019, e, quindi, la riduzione, a titolo di contributo per il mantenimento dei figli minori, nella minor somma di € 200,00 per ciascun figlio.”
Per la resistente: “Voglia l'Illmo Tribunale adito, così provvedere: - rigettare la domanda di riduzione dell'assegno di mantenimento proposta nei confronti della SI.ra con CP_1
contestuale accoglimento della spiegata domanda riconvenzionale e, per l'effetto, - a parziale modifica delle condizioni di separazione di cui al comma 5 del Decreto di omologazione n.
1435/2020 del 4/3/2020 RG 2634/2019 del Tribunale di l'Aquila, aumentare ad € 500,00
l'importo dell'assegno per ciascun figlio posto a carico del ricorrente a titolo di contributo per il mantenimento nonchè disporre a carico del sig. l'obbligo di contribuire alle Parte_1 spese di mantenimento del coniuge sig.ra per un importo mensile pari ad € CP_1
500,00, oltre adeguamento ISTAT, con contestuale conferma di tutte le altre condizioni di cui al dedotto provvedimento giudiziale. - Con vittoria di spese diritti ed onorario con attribuzione ai procuratori antistatari.”
Il Pubblico Ministero nulla oppone.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso iscritto a ruolo il 13.7.2023, , premesso di aver contratto Parte_1 matrimonio in L'Aquila con la signora in data 1.5.2005 dalla cui unione CP_1
nascevano due figli entrambi ancora minorenni, in data 13.11.2014 e , Per_1 Per_2
in data 26.05.2017 e che con decreto di omologa n. cron. 1435/2020 del 4.3.2020 R.G.
n. 2634/2029 questo Tribunale omologava la separazione consensuale dei coniugi, chiedeva pronunciarsi la modifica delle condizioni di cui al punto 5 del predetto decreto di omologa, essendo venuti meno i presupposti sulla base dei quali erano state fissate le condizioni attualmente vigenti.
2. A sostegno della propria domanda, il ricorrente riferiva che: a) con decreto di omologazione, n. cronol. 1435/2020 del 4 marzo 2020, R.G. n. 2634/2019, emesso dal
Tribunale di L'Aquila, il SI. veniva obbligato a versare un contributo per il Pt_1
mantenimento di entrambi i figli minori, con un assegno mensile di € 400,00 per ciascuno di essi, comprensivo della retta per l'asilo, oltre il 50% delle spese straordinarie;
b) dal tempo del decreto di omologa della separazione ad oggi mutavano alcune circostanze alla base dell'onere contributivo posto in capo al ricorrente;
c) i figli,
e non frequentavano più l'asilo privato, ma la scuola elementare con Per_1 Per_2
la conseguenza che SI.ra non aveva più bisogno di versare la relativa retta, pari CP_1 ad € 100,00 per ciascun figlio, per il predetto istituto, e percepiva direttamente l'assegno
2 unico, in ragione del 100% del totale;
d) a far data dal 2.6.2022, la SI.ra CP_1
risultava occupata, quale dipendente della “ 99 Castelli di IA TO S.a.s. ”, con contratto di lavoro “full time” e non più “part time”, come in precedenza, con conseguente aumento del proprio reddito;
e) la SI.ra deteneva una quota CP_1
sociale, in ragione del 10% del totale, con riferimento alla Pink Food S.r.l.s. che le comportava ulteriori profitti, e risiedeva in L'Aquila, via Marruvium n. 4 all'interno dell'immobile, individuato quale abitazione familiare, di proprietà del sig. PE
, padre del ricorrente, senza corrispondere alcunchè a titolo di affitto o indennità
[...]
di sorta;
f) di contro, il SI. s trasferiva in altro immobile, ubicato in Via Francia Pt_1
n. 14, laddove conviveva con la SI.ra dalla quale era in attesa di un Persona_4
figlio; g) per l'acquisto del predetto immobile egli aveva contratto un mutuo per un importo di € 102.000,00; e) il proprio reddito ammontava, per l'anno 2019 ad €
7.547,00, per l'anno 2020 ad € 3.717,00 e per l'anno 2021, ad € 25.488,00.
3. In data 12.10.2023, si costituiva in giudizio la SI.ra la quale si opponeva CP_1
alla richiesta avanzata dal ricorrente, formulando contestuale domanda riconvenzionale,
a sostegno della propria posizione, ella riferiva che: a) i minori e Per_1 Per_2
frequentano la scuola Primaria pubblica e usufruivano del servizio Comunale di refezione, anch'esso a pagamento, il cui importo era pari, sostanzialmente, alla retta dell'asilo privato sostenuta nel passato;
b) le esigenze dei minori si sono evolute con la loro crescita sia in termini strettamente alimentari che di vita sociale e di relazione (es. spese per la baby sitter), e, pertanto, non appariva idonea una richiesta di diminuzione dell'assegno; c) per quanto concerne il reddito della resistente, quale “apprendista pasticcere” presso la 99 Castelli S.a.s., era pari a circa 850,00 € mensili e non era paragonabile a quello di gran lunga superiore del coniuge;
d) con riferimento alla partecipazione societaria della resistente alla società Pink Food S.r.l.s., la stessa precisava di non ha mai percepito alcuna somma a qualsivoglia titolo;
e) sussistevano delle incongruenza tra le dichiarazioni dei redditi del SI. e il tenore di vita di Pt_1
quest'ultimo anche in virtù della partecipazione all'azienda familiare comunemente nota
“GELATERIE DUOMO” molto attiva nella città di L'Aquila ed Avezzano;
f) i viaggi frequenti, le vacanze in diversi periodi dell'anno, la passione per le auto e le moto, una vita sociale di livello elevato mal si adattavano alla situazione economica rappresentata dal ricorrente;
g) in considerazione della maggiore capienza economica del SI.
, appariva opportuno, formulare domanda riconvenzionale, contenente la Pt_1
richiesta di l'aumento dell'assegno alimentare per la prole, dagli attuali € 400,00 mensili
3 per ciascun figlio ad € 500,00 ciascuno e il ripristino dell'assegno alimentare in favore della coniuge SI.ra nella misura € 500,00 mensili. CP_1
4. All'udienza del 15.11.2023, fissata per la comparizione personale delle parti, i procuratori delle stesse insistevano nelle rispettive richieste, la resistente insisteva nella domanda riconvenzionale e chiedeva procedersi con un'indagine della Guardia di
Finanza e il ricorrente si opponeva a tale verifica.
5. A scioglimento della riserva assunta alla precedente udienza, veniva disposto un accertamento a mezzo della Guardia di Finanza - Polizia Tributaria sulle effettive condizioni reddituali e patrimoniali dei coniugi. L'accertamento del 2.4.2024 svolto dalla Guardia di Finanza di L'Aquila ha evidenziato, per quanto concerne la posizione del resistente, Amministratore Unico della con sede legale in Controparte_2
L'Aquila, nell'anno 2020 un reddito imponibile (modello unico) pari a zero, nell'anno
2021 un reddito imponibile (modello unico) pari a 22.109 € (quale reddito da lavoro dipendente erogato da , e nel 2022 un reddito imponibile Controparte_2
(modello unico) pari a 26.465 €. All'esito degli ulteriori accertamenti condotti tramite la banca dati registro dell'anagrafe tributaria il SI. è risultato parte in una serie di Pt_1 negozi giuridici quali la compravendita di un fabbricato per un valore di 76.100 €, registrato in data 30/09/2021 presso l'ufficio territoriale dell'Aquila, un mutuo per un valore di 102.000 €, registrato in data 30/09/2021 presso l'ufficio territoriale dell'Aquila, la costituzione di una garanzia reale sulla piena proprietà di un fabbricato per un valore dichiarato di 204.000 €, registrato in data 30/09/2021 presso il medesimo ufficio territoriale, una compravendita di azioni/cessioni di quote per un valore dichiarato di
200 €, registrato in data 25/05/2022. Il SI. è risultato, inoltre, proprietario di Pt_1
alcuni immobili situati in L'Aquila via Francia n. 14 identificati al NCEU fg. 63 Part. 1596, Sub 13, 21 e 30. Infine, dalle ricerche effettuate presso la banca dati ACI/PRA è il risultato proprietario di un'auto Alfa Romeo, targata FJ067MC e acquistata in data
01/09/2020, di un motociclo Yamaha, targato DV43368 acquistato in data 25/07/2018.
6. Con riferimento all'accertamento compiuto nei riguardi della SI.ra CP_1
socio della Pink Food s.r.l. con sede legale in L'Aquila Piazza Duomo n. 32, è risultato, per l'anno 2020 un reddito di 4.471,88 da lavoro dipendente erogato da 99 Castelli di
IA LL S.a.s., oltre 3.658,92 € quale reddito esente erogati dall'Inps, per l'anno
2021 un reddito da lavoro dipendente di € 4.814,53 per attività svolta presso la
Ceremonia S.r.l., un reddito da lavoro dipendente di € 7.707,45 per attività svolta presso
CP_ la Essea s.r.l.s., nonché un reddito esente erogato dall' pari a 96,99 € per l'anno 2022
4 un reddito per € 6.588,82 da lavoro dipendente erogato da 99 Castelli di IA LL
S.a.s., 2546,84 quali redditi esenti erogati dall' CP_3
7. In data 20/3/2024 il Giudice fissava l'udienza del 5/6/2024 per la precisazione delle conclusioni.
8. All'udienza del 5/6/2024 i procuratori delle parti si riportano ai propri scritti difensivi e il Presidente rinviava all'udienza del 3/7/2024 per la discussione orale ex art. 473 bis
c.p.c..
9. Su invito del Presidente, precisavano le conclusioni riportandosi ai propri scritti difensivi.
10. Preso atto, il Presidente riservava di riferire al collegio.
11. La domanda di modifica non appare adeguatamente fondata e va respinta. Nessuna delle indicate ragioni di fatto allegate può infatti sostenere un convincimento favorevole all'accoglimento della domanda formulata.
12. Premesso che l'art. 473-bis.29 pone, come noto, la condizione che per poter procedere alla richiesta di revisione di detti provvedimenti debbano sopravvenire "giustificati motivi", va chiarito che l'indagine richieda da un lato la verifica della definitiva conclusione del procedimento che stabilisce le condizioni e dall'altro, come già chiarito anche dalla giurisprudenza formatasi sotto il vigore della normativa previgente, nella allegazione della novità dei fatti legittimanti la revisione stessa e la loro incidenza sulle condizioni economiche del ricorrente, (cfr. Cass. VI, n. 4416/2014 e le tante successive).
Il procedimento da seguire per richiedere la revisione delle condizioni di separazione o di divorzio è infine, dopo la riforma, il medesimo delineato per il rito unitario ( art. 473 bis. 11 e ss .), con i termini e le decadenze previste dal rito unitario e deve concludersi con sentenza.
13. Ciò premesso, ed acquisita la documentazione, anche integrativa, necessaria ex art. 473 bis 12 c.p.c., va ora valutato nel merito l'insieme dei riscontri acquisiti, in ordine ai quali
è bene precisare subito che per la maggior parte, le circostanze allegate non costituiscono fatti idonei a supportare la richiesta di riduzione della misura degli assegni per i figli, richiesta che per lo più si deve fondare su una diminuita capacità reddituale della parte onerata o su una diminuzione del fabbisogno del beneficiario.
14. Ciò posto, in primo luogo, è concettualmente errato il riferimento che l'attore svolge al venir meno dell'obbligo di pagamento della retta pari ad € 100 mensili per i due bambini,
5 in seguito all'iscrizione al successivo percorso scolastico. Il venir meno della retta, in sé pacifico, non incide infatti sull'importo delle spese di tipo ordinario (alimentazione, vestiario e simili) che sono connaturate al quotidiano sostentamento dei bambini, le quali sono naturalmente a carico del genitore collocatario e che, come è a tutti noto, aumentano necessariamente con la loro crescita. Va precisato che, di regola, la retta da versarsi per un asilo privato va infatti considerata quale spesa straordinaria e non può ritenersi inclusa;
nella specie, tuttavia, sulla base di una specifica statuizione assunta su base consensuale, era stato previsto che, in quella specifica situazione, l'assegno ordinario fissato in € 400 per ciascun figlio dovesse ritenersi comprensivo di tale retta.
Ciò non toglie che, decorsi alcuni anni, non possa ricollegarsi al mero venir meno della retta la decisione di ridurre automaticamente l'assegno. Infatti, come allegato dalla resistente, non vi è dubbio che medio tempore sia anche cambiata l'età dei bimbi e siano certamente accresciute le rispettive esigenze di mantenimento. Del resto, non è possibile dal decreto di omologa, per le modalità di descrizione delle condizioni concordate, evincere quale nel dettaglio fosse la situazione patrimoniale delle parti come valutata dalle stesse in funzione della determinazione degli importi concordati.
15. Ne discende che, in questa sede, il collegio è tenuto a valutare nei limiti in cui le parti siano riuscite ad allegarle efficacemente e a dimostrale, l'esistenza di effettivi mutamenti di fatto.
16. Orbene, in tale ottica, nessuna significativa modificazione può ritenersi intervenuta, né in punto di assegno di mantenimento per la prole, rispetto alla quale il venir meno dell'esigenza di corrispondere € 100 per la menzionata retta è ampiamente compensato con le accresciute esigenze della prole stessa, legata alla crescita dei bambini;
né in punto di insorgenza del diritto della resistente ad un assegno di mantenimento in proprio favore. È pacifico, infatti, che le parti abbiano in sede di separazione valutato di non prevedere tale provvidenza e, da allora, la condizione reddituale – patrimoniale della signora è rimasta sostanzialmente invariata e, CP_1
semmai, è migliorata, nella misura in cui - a fronte della iniziale condizione di disoccupazione nella quale versava – la stessa ha dato corpo ad una iniziativa imprenditoriale che, sebbene non abbia allo stato dato evidenza di redditi elevati, dimostra chiaramente l'impostazione di un percorso di crescita che è in atto. Di contro, la posizione del sig. non appare affatto peggiorata e tale da comportare una Pt_1
diminuzione del suo contributo al mantenimento dei propri figli minori. L'accertamento
6 condotta per il tramite della Guardia di Finanza (Nucleo di Polizia Tributaria) convince in maniera soddisfacente, posto che - in un contesto nel quale è incontroversa la circostanza di fatto allegata dalla resistente circa l'essere il medesimo ricorrente un imprenditore affermato, che gestisce molti punti vendita sia in L'Aquila che in Avezzano – la accertata esistenza di significative attività negoziali a titolo oneroso, tra cui l'acquisto di un appartamento di 6 vani, garage, sottotetto nella città dell'Aquila, con accesso ad un mutuo bancario (di € 102.000,00), acquisto effettuato subito dopo l'omologa della separazione, nel settembre del 2020, e il fatto di avere a disposizione quale proprietario un'autovettura Alfa Romeo e un motoveicolo convincono il collegio della sostanziale solidità della situazione patrimoniale del ricorrente, tale da consentigli di continuare a versare gli assegni per i due bambini nell'importo già concordato. L'accertamento della polizia tributaria ha in sostanza confermato l'esistenza di partecipazioni societarie del ricorrente, contitolare delle imprese di famiglia “Gelaterie Duomo” e delle relative partecipazioni agli utili societari, evidenziando, nel 2022 un reddito imponibile (modello unico) pari a 26.465
€. Risulta che il ricorrente abbia trasferito la sua dimora in altro immobile ubicato in Via
Francia n. 14 (acquisto già sopra considerato). La resistente, dal canto suo – ricorrente in via riconvenzionale - percepisce un reddito medio pari a circa € 550,00 mensili, produce solo una busta paga riferita alla mensilità di agosto 2023 emerge un redito di €
872,00. Dagli estratti conto emerge una giacenza media per l'anno 2021 di € 1.165,57 sul n. conto 2734284; di € 406,47 sul n. conto 5847678. Dagli estratti conto emerge una giacenza media per l'anno 2020 di € 649,79 sul n. conto 2734284, di € 46,70 sul n. conto
3465668, €1.998,53 sul n. conto 5847678.
17. La resistente allo stato si giova dell'assegnazione della casa familiare, di proprietà del sig. , padre del ricorrente, cosicché non è gravata da spese ulteriori a Persona_3
tal fine.
18. Ricostruita in tal modo la situazione reddituale e ravvisata l'insussistenza di significative variazioni che indicano a modificare le condizioni economiche come risultanti dall'omologa, respinge tutte le domande proposte.
19. Le spese di lite sono compensate integralmente, in ragione della reciproca soccombenza, in applicazione dei principi di causalità e di soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di L'Aquila, definitivamente pronunciando sulla domanda di cui sopra, così decide:
7 - RIGETTA le domande del ricorrente nonché le riconvenzionali proposte dalla resistente;
- Compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in L'Aquila, in videoconferenza il 10 febbraio 2025.
IL PRESIDENTE rel. est.
Dott.ssa Elvira Buzzelli
8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI L'AQUILA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa ELVIRA BUZZELLI Presidente Relatore dott. GIOVANNI SPAGNOLI Giudice dott.ssa MAURA MANZI Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1417 /2023 promossa da:
(C.F.: ), nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
residente in [...] L'Aquila (AQ), ed ivi elettivamente domiciliato, presso lo studio del difensore Avv. Piermichele De Matteis
RICORRENTE
CONTRO
(C.F.: ), nata a [...] il [...], CP_1 C.F._1
residente in [...] L'Aquila (AQ) ed elettivamente domiciliata in Salerno presso lo studio dei difensori Avv.ti Raffaele La Padula e Valter Gallone
RESISTENTE
PM
INTERVENIENTE EX LEGE
CONCLUSIONI
Per il ricorrente: “all'Ill.mo Tribunale di L'Aquila, affinché – previa fissazione, ai sensi degli artt. 710 e seguenti c.p.c., della data per la comparizione personale delle parti per il prescritto preliminare tentativo di conciliazione - voglia redigere processo verbale e così, in ragione delle causali, motivi, argomentazioni e prove documentali in premessa, disporre la modifica di
1 quanto concordato al suddetto punto n. 5 del decreto di omologazione n. cronol. 1435/2020 del
4 marzo 2020 – R.G. n. 2634/2019, e, quindi, la riduzione, a titolo di contributo per il mantenimento dei figli minori, nella minor somma di € 200,00 per ciascun figlio.”
Per la resistente: “Voglia l'Illmo Tribunale adito, così provvedere: - rigettare la domanda di riduzione dell'assegno di mantenimento proposta nei confronti della SI.ra con CP_1
contestuale accoglimento della spiegata domanda riconvenzionale e, per l'effetto, - a parziale modifica delle condizioni di separazione di cui al comma 5 del Decreto di omologazione n.
1435/2020 del 4/3/2020 RG 2634/2019 del Tribunale di l'Aquila, aumentare ad € 500,00
l'importo dell'assegno per ciascun figlio posto a carico del ricorrente a titolo di contributo per il mantenimento nonchè disporre a carico del sig. l'obbligo di contribuire alle Parte_1 spese di mantenimento del coniuge sig.ra per un importo mensile pari ad € CP_1
500,00, oltre adeguamento ISTAT, con contestuale conferma di tutte le altre condizioni di cui al dedotto provvedimento giudiziale. - Con vittoria di spese diritti ed onorario con attribuzione ai procuratori antistatari.”
Il Pubblico Ministero nulla oppone.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso iscritto a ruolo il 13.7.2023, , premesso di aver contratto Parte_1 matrimonio in L'Aquila con la signora in data 1.5.2005 dalla cui unione CP_1
nascevano due figli entrambi ancora minorenni, in data 13.11.2014 e , Per_1 Per_2
in data 26.05.2017 e che con decreto di omologa n. cron. 1435/2020 del 4.3.2020 R.G.
n. 2634/2029 questo Tribunale omologava la separazione consensuale dei coniugi, chiedeva pronunciarsi la modifica delle condizioni di cui al punto 5 del predetto decreto di omologa, essendo venuti meno i presupposti sulla base dei quali erano state fissate le condizioni attualmente vigenti.
2. A sostegno della propria domanda, il ricorrente riferiva che: a) con decreto di omologazione, n. cronol. 1435/2020 del 4 marzo 2020, R.G. n. 2634/2019, emesso dal
Tribunale di L'Aquila, il SI. veniva obbligato a versare un contributo per il Pt_1
mantenimento di entrambi i figli minori, con un assegno mensile di € 400,00 per ciascuno di essi, comprensivo della retta per l'asilo, oltre il 50% delle spese straordinarie;
b) dal tempo del decreto di omologa della separazione ad oggi mutavano alcune circostanze alla base dell'onere contributivo posto in capo al ricorrente;
c) i figli,
e non frequentavano più l'asilo privato, ma la scuola elementare con Per_1 Per_2
la conseguenza che SI.ra non aveva più bisogno di versare la relativa retta, pari CP_1 ad € 100,00 per ciascun figlio, per il predetto istituto, e percepiva direttamente l'assegno
2 unico, in ragione del 100% del totale;
d) a far data dal 2.6.2022, la SI.ra CP_1
risultava occupata, quale dipendente della “ 99 Castelli di IA TO S.a.s. ”, con contratto di lavoro “full time” e non più “part time”, come in precedenza, con conseguente aumento del proprio reddito;
e) la SI.ra deteneva una quota CP_1
sociale, in ragione del 10% del totale, con riferimento alla Pink Food S.r.l.s. che le comportava ulteriori profitti, e risiedeva in L'Aquila, via Marruvium n. 4 all'interno dell'immobile, individuato quale abitazione familiare, di proprietà del sig. PE
, padre del ricorrente, senza corrispondere alcunchè a titolo di affitto o indennità
[...]
di sorta;
f) di contro, il SI. s trasferiva in altro immobile, ubicato in Via Francia Pt_1
n. 14, laddove conviveva con la SI.ra dalla quale era in attesa di un Persona_4
figlio; g) per l'acquisto del predetto immobile egli aveva contratto un mutuo per un importo di € 102.000,00; e) il proprio reddito ammontava, per l'anno 2019 ad €
7.547,00, per l'anno 2020 ad € 3.717,00 e per l'anno 2021, ad € 25.488,00.
3. In data 12.10.2023, si costituiva in giudizio la SI.ra la quale si opponeva CP_1
alla richiesta avanzata dal ricorrente, formulando contestuale domanda riconvenzionale,
a sostegno della propria posizione, ella riferiva che: a) i minori e Per_1 Per_2
frequentano la scuola Primaria pubblica e usufruivano del servizio Comunale di refezione, anch'esso a pagamento, il cui importo era pari, sostanzialmente, alla retta dell'asilo privato sostenuta nel passato;
b) le esigenze dei minori si sono evolute con la loro crescita sia in termini strettamente alimentari che di vita sociale e di relazione (es. spese per la baby sitter), e, pertanto, non appariva idonea una richiesta di diminuzione dell'assegno; c) per quanto concerne il reddito della resistente, quale “apprendista pasticcere” presso la 99 Castelli S.a.s., era pari a circa 850,00 € mensili e non era paragonabile a quello di gran lunga superiore del coniuge;
d) con riferimento alla partecipazione societaria della resistente alla società Pink Food S.r.l.s., la stessa precisava di non ha mai percepito alcuna somma a qualsivoglia titolo;
e) sussistevano delle incongruenza tra le dichiarazioni dei redditi del SI. e il tenore di vita di Pt_1
quest'ultimo anche in virtù della partecipazione all'azienda familiare comunemente nota
“GELATERIE DUOMO” molto attiva nella città di L'Aquila ed Avezzano;
f) i viaggi frequenti, le vacanze in diversi periodi dell'anno, la passione per le auto e le moto, una vita sociale di livello elevato mal si adattavano alla situazione economica rappresentata dal ricorrente;
g) in considerazione della maggiore capienza economica del SI.
, appariva opportuno, formulare domanda riconvenzionale, contenente la Pt_1
richiesta di l'aumento dell'assegno alimentare per la prole, dagli attuali € 400,00 mensili
3 per ciascun figlio ad € 500,00 ciascuno e il ripristino dell'assegno alimentare in favore della coniuge SI.ra nella misura € 500,00 mensili. CP_1
4. All'udienza del 15.11.2023, fissata per la comparizione personale delle parti, i procuratori delle stesse insistevano nelle rispettive richieste, la resistente insisteva nella domanda riconvenzionale e chiedeva procedersi con un'indagine della Guardia di
Finanza e il ricorrente si opponeva a tale verifica.
5. A scioglimento della riserva assunta alla precedente udienza, veniva disposto un accertamento a mezzo della Guardia di Finanza - Polizia Tributaria sulle effettive condizioni reddituali e patrimoniali dei coniugi. L'accertamento del 2.4.2024 svolto dalla Guardia di Finanza di L'Aquila ha evidenziato, per quanto concerne la posizione del resistente, Amministratore Unico della con sede legale in Controparte_2
L'Aquila, nell'anno 2020 un reddito imponibile (modello unico) pari a zero, nell'anno
2021 un reddito imponibile (modello unico) pari a 22.109 € (quale reddito da lavoro dipendente erogato da , e nel 2022 un reddito imponibile Controparte_2
(modello unico) pari a 26.465 €. All'esito degli ulteriori accertamenti condotti tramite la banca dati registro dell'anagrafe tributaria il SI. è risultato parte in una serie di Pt_1 negozi giuridici quali la compravendita di un fabbricato per un valore di 76.100 €, registrato in data 30/09/2021 presso l'ufficio territoriale dell'Aquila, un mutuo per un valore di 102.000 €, registrato in data 30/09/2021 presso l'ufficio territoriale dell'Aquila, la costituzione di una garanzia reale sulla piena proprietà di un fabbricato per un valore dichiarato di 204.000 €, registrato in data 30/09/2021 presso il medesimo ufficio territoriale, una compravendita di azioni/cessioni di quote per un valore dichiarato di
200 €, registrato in data 25/05/2022. Il SI. è risultato, inoltre, proprietario di Pt_1
alcuni immobili situati in L'Aquila via Francia n. 14 identificati al NCEU fg. 63 Part. 1596, Sub 13, 21 e 30. Infine, dalle ricerche effettuate presso la banca dati ACI/PRA è il risultato proprietario di un'auto Alfa Romeo, targata FJ067MC e acquistata in data
01/09/2020, di un motociclo Yamaha, targato DV43368 acquistato in data 25/07/2018.
6. Con riferimento all'accertamento compiuto nei riguardi della SI.ra CP_1
socio della Pink Food s.r.l. con sede legale in L'Aquila Piazza Duomo n. 32, è risultato, per l'anno 2020 un reddito di 4.471,88 da lavoro dipendente erogato da 99 Castelli di
IA LL S.a.s., oltre 3.658,92 € quale reddito esente erogati dall'Inps, per l'anno
2021 un reddito da lavoro dipendente di € 4.814,53 per attività svolta presso la
Ceremonia S.r.l., un reddito da lavoro dipendente di € 7.707,45 per attività svolta presso
CP_ la Essea s.r.l.s., nonché un reddito esente erogato dall' pari a 96,99 € per l'anno 2022
4 un reddito per € 6.588,82 da lavoro dipendente erogato da 99 Castelli di IA LL
S.a.s., 2546,84 quali redditi esenti erogati dall' CP_3
7. In data 20/3/2024 il Giudice fissava l'udienza del 5/6/2024 per la precisazione delle conclusioni.
8. All'udienza del 5/6/2024 i procuratori delle parti si riportano ai propri scritti difensivi e il Presidente rinviava all'udienza del 3/7/2024 per la discussione orale ex art. 473 bis
c.p.c..
9. Su invito del Presidente, precisavano le conclusioni riportandosi ai propri scritti difensivi.
10. Preso atto, il Presidente riservava di riferire al collegio.
11. La domanda di modifica non appare adeguatamente fondata e va respinta. Nessuna delle indicate ragioni di fatto allegate può infatti sostenere un convincimento favorevole all'accoglimento della domanda formulata.
12. Premesso che l'art. 473-bis.29 pone, come noto, la condizione che per poter procedere alla richiesta di revisione di detti provvedimenti debbano sopravvenire "giustificati motivi", va chiarito che l'indagine richieda da un lato la verifica della definitiva conclusione del procedimento che stabilisce le condizioni e dall'altro, come già chiarito anche dalla giurisprudenza formatasi sotto il vigore della normativa previgente, nella allegazione della novità dei fatti legittimanti la revisione stessa e la loro incidenza sulle condizioni economiche del ricorrente, (cfr. Cass. VI, n. 4416/2014 e le tante successive).
Il procedimento da seguire per richiedere la revisione delle condizioni di separazione o di divorzio è infine, dopo la riforma, il medesimo delineato per il rito unitario ( art. 473 bis. 11 e ss .), con i termini e le decadenze previste dal rito unitario e deve concludersi con sentenza.
13. Ciò premesso, ed acquisita la documentazione, anche integrativa, necessaria ex art. 473 bis 12 c.p.c., va ora valutato nel merito l'insieme dei riscontri acquisiti, in ordine ai quali
è bene precisare subito che per la maggior parte, le circostanze allegate non costituiscono fatti idonei a supportare la richiesta di riduzione della misura degli assegni per i figli, richiesta che per lo più si deve fondare su una diminuita capacità reddituale della parte onerata o su una diminuzione del fabbisogno del beneficiario.
14. Ciò posto, in primo luogo, è concettualmente errato il riferimento che l'attore svolge al venir meno dell'obbligo di pagamento della retta pari ad € 100 mensili per i due bambini,
5 in seguito all'iscrizione al successivo percorso scolastico. Il venir meno della retta, in sé pacifico, non incide infatti sull'importo delle spese di tipo ordinario (alimentazione, vestiario e simili) che sono connaturate al quotidiano sostentamento dei bambini, le quali sono naturalmente a carico del genitore collocatario e che, come è a tutti noto, aumentano necessariamente con la loro crescita. Va precisato che, di regola, la retta da versarsi per un asilo privato va infatti considerata quale spesa straordinaria e non può ritenersi inclusa;
nella specie, tuttavia, sulla base di una specifica statuizione assunta su base consensuale, era stato previsto che, in quella specifica situazione, l'assegno ordinario fissato in € 400 per ciascun figlio dovesse ritenersi comprensivo di tale retta.
Ciò non toglie che, decorsi alcuni anni, non possa ricollegarsi al mero venir meno della retta la decisione di ridurre automaticamente l'assegno. Infatti, come allegato dalla resistente, non vi è dubbio che medio tempore sia anche cambiata l'età dei bimbi e siano certamente accresciute le rispettive esigenze di mantenimento. Del resto, non è possibile dal decreto di omologa, per le modalità di descrizione delle condizioni concordate, evincere quale nel dettaglio fosse la situazione patrimoniale delle parti come valutata dalle stesse in funzione della determinazione degli importi concordati.
15. Ne discende che, in questa sede, il collegio è tenuto a valutare nei limiti in cui le parti siano riuscite ad allegarle efficacemente e a dimostrale, l'esistenza di effettivi mutamenti di fatto.
16. Orbene, in tale ottica, nessuna significativa modificazione può ritenersi intervenuta, né in punto di assegno di mantenimento per la prole, rispetto alla quale il venir meno dell'esigenza di corrispondere € 100 per la menzionata retta è ampiamente compensato con le accresciute esigenze della prole stessa, legata alla crescita dei bambini;
né in punto di insorgenza del diritto della resistente ad un assegno di mantenimento in proprio favore. È pacifico, infatti, che le parti abbiano in sede di separazione valutato di non prevedere tale provvidenza e, da allora, la condizione reddituale – patrimoniale della signora è rimasta sostanzialmente invariata e, CP_1
semmai, è migliorata, nella misura in cui - a fronte della iniziale condizione di disoccupazione nella quale versava – la stessa ha dato corpo ad una iniziativa imprenditoriale che, sebbene non abbia allo stato dato evidenza di redditi elevati, dimostra chiaramente l'impostazione di un percorso di crescita che è in atto. Di contro, la posizione del sig. non appare affatto peggiorata e tale da comportare una Pt_1
diminuzione del suo contributo al mantenimento dei propri figli minori. L'accertamento
6 condotta per il tramite della Guardia di Finanza (Nucleo di Polizia Tributaria) convince in maniera soddisfacente, posto che - in un contesto nel quale è incontroversa la circostanza di fatto allegata dalla resistente circa l'essere il medesimo ricorrente un imprenditore affermato, che gestisce molti punti vendita sia in L'Aquila che in Avezzano – la accertata esistenza di significative attività negoziali a titolo oneroso, tra cui l'acquisto di un appartamento di 6 vani, garage, sottotetto nella città dell'Aquila, con accesso ad un mutuo bancario (di € 102.000,00), acquisto effettuato subito dopo l'omologa della separazione, nel settembre del 2020, e il fatto di avere a disposizione quale proprietario un'autovettura Alfa Romeo e un motoveicolo convincono il collegio della sostanziale solidità della situazione patrimoniale del ricorrente, tale da consentigli di continuare a versare gli assegni per i due bambini nell'importo già concordato. L'accertamento della polizia tributaria ha in sostanza confermato l'esistenza di partecipazioni societarie del ricorrente, contitolare delle imprese di famiglia “Gelaterie Duomo” e delle relative partecipazioni agli utili societari, evidenziando, nel 2022 un reddito imponibile (modello unico) pari a 26.465
€. Risulta che il ricorrente abbia trasferito la sua dimora in altro immobile ubicato in Via
Francia n. 14 (acquisto già sopra considerato). La resistente, dal canto suo – ricorrente in via riconvenzionale - percepisce un reddito medio pari a circa € 550,00 mensili, produce solo una busta paga riferita alla mensilità di agosto 2023 emerge un redito di €
872,00. Dagli estratti conto emerge una giacenza media per l'anno 2021 di € 1.165,57 sul n. conto 2734284; di € 406,47 sul n. conto 5847678. Dagli estratti conto emerge una giacenza media per l'anno 2020 di € 649,79 sul n. conto 2734284, di € 46,70 sul n. conto
3465668, €1.998,53 sul n. conto 5847678.
17. La resistente allo stato si giova dell'assegnazione della casa familiare, di proprietà del sig. , padre del ricorrente, cosicché non è gravata da spese ulteriori a Persona_3
tal fine.
18. Ricostruita in tal modo la situazione reddituale e ravvisata l'insussistenza di significative variazioni che indicano a modificare le condizioni economiche come risultanti dall'omologa, respinge tutte le domande proposte.
19. Le spese di lite sono compensate integralmente, in ragione della reciproca soccombenza, in applicazione dei principi di causalità e di soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di L'Aquila, definitivamente pronunciando sulla domanda di cui sopra, così decide:
7 - RIGETTA le domande del ricorrente nonché le riconvenzionali proposte dalla resistente;
- Compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in L'Aquila, in videoconferenza il 10 febbraio 2025.
IL PRESIDENTE rel. est.
Dott.ssa Elvira Buzzelli
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