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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 29/10/2025, n. 3023 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 3023 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE
II SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, seconda sezione civile, in persona della dott.ssa Francesca Caputo ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 5517/2023 R.G. contenzioso, vertente
TRA
in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e Parte_1
difeso dall'avv. Romolo Chiriatti, come da mandato in atti
RICORRENTE
E
rappresentato e difeso dall'avv. Claudia Minerva, come da Controparte_1
mandato in atti
RESISTENTE
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato in data 2.8.2023 il ha Parte_1
chiesto che fosse accertato l'inadempimento dell'avv. con riferimento Controparte_1
all'esecuzione dell'incarico inerente l'instaurazione del procedimento di opposizione al decreto ingiuntivo emesso in favore di dal Controparte_2 Tribunale di Bari, sezione specializzata in materia d'impresa, recante n. 1452/2020 del
9.4.2020 R.G. 17526/2019, afferente il pagamento dell'importo di Euro 133.054,78; ha dedotto, a tal fine, che la relativa citazione fosse stata notificata ad un soggetto diverso dall'opposta e che il difensore non avesse prospettato l'incontestabile debenza di una parte delle somme ingiunte;
ha stigmatizzato l' ingiustificata evocazione in giudizio di CP_3
ed ha, pertanto, instato per la condanna del professionista al pagamento, a titolo
[...] CP_4
di risarcimento del danno, di complessivi € 83.518,25 -così suddivisi: Euro 46.706,69 per le spese legali poste a proprio carico;
€ 13.970,00, quale riduzione del 10,5 % del debito che sarebbe stata accordata se l' opposizione fosse stata correttamente proposta, come indicato dal ctu onerato dell'incarico nel giudizio incardinato ai danni di Controparte_5
€ 22.841,56, quale somma che certamente sarebbe stata stornata dal debito
[...]
prospettato in sede monitoria se l'opposizione fosse stata riferita alle sole pretese relative all'anno 2019, in cui effettivamente era partita la c.d. raccolta differenziata spinta;
ha chiesto, altresì, disporsi la condanna del resistente alla rifusione in proprio favore delle spese di lite.
L'avv. , costituendosi con comparsa depositata in data 24.11.2023, CP_1
preliminarmente ha richiesto la chiamata in causa della propria compagnia assicurativa affinchè lo tenesse indenne nella denegata ipotesi di riconoscimento di qualsivoglia ipotesi risarcitoria;
nel merito, ha dapprima evidenziato che, pur a fronte dell'unicità dei decreti ingiuntivi, il con la proposizione delle opposizioni intendesse Parte_1
contestare l'applicazione, a partire dal 2019 - quindi dall'avvio in discarica di un rifiuto altamente differenziato - della medesima tariffa utilizzata per il rifiuto indifferenziato;
ha dedotto che, nonostante l'incolpevole errore in cui era incorso - dettato anche dl brevissimo lasso di tempo intercorrente tra il conferimento del mandato e la scadenza del termine per la presentazione dell'opposizione - egli avesse prospettato all'ente l'eventualità di procedere ad una impugnazione della pronuncia, sul presupposto che la delineata inammissibilità non risultasse coerente con l'orientamento proprio della Corte di legittimità, sia pure menzionando i rischi connessi ad un aggravio di spese nell'eventuale ipotesi di soccombenza;
ha instato, pertanto, per il rigetto della domanda avanzata ed, in subordine, per la riduzione della pretesa risarcitoria sino all'importo di Euro 22.841,50, corrispondete al vantaggio massimo che l'ente avrebbe ottenuto nell'eventualità di accoglimento dell'opposizione.
La compagnia assicurativa del resistente, la cui evocazione in giudizio è stata autorizzata all'udienza del 6.12.23, ha aderito alle conclusioni formulate dal medesimo ed ha chiesto di contenere una eventuale statuizione di condanna nei propri confronti, a titolo di manleva, nel limite di cui al massimale, con l'applicazione dello scoperto di Euro 500,00, come da condizioni di polizza.
Con ordinanza del 7.6.2024, sono state ammesse le richieste istruttorie formulate dal resistente ed è stata fissata l'udienza del 27.11.2025 per l'espletamento della prova orale;
all'esito il giudizio è stato rinviato per la rimessione della causa in decisione, con l'assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 189 c.p.c.; all'udienza del 13.6.2025 la causa, matura per la decisione, è stata trattenuta in decisione.
La domanda proposta dal ricorrente appare meritevole di accoglimento nei limiti appresso esposti.
Preliminarmente appare opportuno evidenziare che le obbligazioni inerenti all'esercizio di un'attività professionale integrino, di regola, obbligazioni di mezzi e non di risultato, in quanto il professionista, assumendo l'incarico, si impegna a prestare la propria opera per raggiungere il risultato desiderato, ma non a conseguirlo, sicchè, l'inadempimento non può essere desunto dal mancato raggiungimento del risultato utile avuto di mira dal cliente, dovendo essere valutato alla stregua dei doveri inerenti allo svolgimento dell'attività professionale ed, in particolare, al dovere di diligenza;
ed invero, come di recedente ribadito dalla corte nomofilattica, “L'avvocato, nella prestazione dell'attività difensiva, sia questa configurabile come adempimento di un'obbligazione di risultato o di mezzi, è obbligato, a norma dell'art. 1176, comma 2,
c.c., a usare la diligenza imposta dalla natura dell'attività stessa esercitata;
la violazione di tale dovere comporta inadempimento contrattuale (del quale il professionista è chiamato a rispondere anche per la colpa lieve, salvo che, a norma dell'art. 2236 c.c., la prestazione dedotta in contratto implichi la soluzione di problemi tecnici di particolare difficoltà) e, in applicazione del principio di cui all'art. 1460 c.c., la perdita del diritto al compenso, allorché la negligenza sia stata tale da incidere sugli interessi del cliente ed abbia perciò, sia pur sulla base di criteri necessariamente probabilistici, impedito di conseguire un esito della lite altrimenti ottenibile. La responsabilità risarcitoria dell'avvocato non può, tuttavia, ravvisarsi per il solo fatto del non corretto adempimento della prestazione professionale, occorrendo verificare se l'attuazione del comportamento dovuto, alla stregua di criteri probabilistici, avrebbe effettivamente consentito di scongiurare il
lamentato pregiudizio (cfr. Cass. civ. sent. n. 15526/25, si veda anche n. 3370/25); tale responsabilità, peraltro, va valutata in base ad un giudizio prognostico - tenendo conto delle circostanze esistenti al momento dell'azione o dell'omissione - e non “ex post”, alla luce dei successivi sviluppi giurisprudenziali (cfr. Cass. civ. sent. n. 29194/24 e 28903/24).
Nel caso per cui è controversia, la storicità dell'imperita prestazione professionale con riferimento all'individuazione della parte opposta nell'atto di citazione ex art. 645 c.p.c. risulta comprovata dagli atti del procedimento di opposizione a d.i. conclusosi con la declaratoria di inammissibilità resa dal Tribunale di Bari con sent. n. 3770/21; del pari, risulta condivisibile la contestazione del ricorrente inerente la decisione di evocare in giudizio e CP_4 CP_3
atteso che, come indicato anche nella statuizione suddetta e nella pronuncia 3944/24
[...]
che ha definito il giudizio di opposizione al d.i. gemello, non era stato esplicitato, nell'atto introduttivo del relativo procedimento., alcun presupposto fattuale o giuridico che potesse legittimare la pretesa di pagamento degli oneri a carico del formulata nei confronti Pt_1
delle parti suddette. Non vi sono, al contrario, elementi che consentano di apprezzare l'ulteriore profilo di inadempimento, peraltro evasivamente delineato in ricorso, riconducibile alla mancata prospettazione al comune della debenza di parte dell'importo ingiunto;
nel parere datato
26.6.20, versato in atti, il resistente aveva indicato sia il tenore dell'unica contestazione da svolgere – inerente l'applicazione della medesima tariffa per il rifiuto altamente differenziato e per quello indifferenziato – sia l'opportunità di effettuare un pagamento parziale, circostanza, che, evidentemente, dava atto dell'insostenibilità della radicale insussistenza della pretesa creditoria azionata in sede monitoria.
Acclarato, alla luce delle notazioni che precedono, che il resistente non abbia reso una prestazione improntata all'obbligo di diligenza, giovi osservare come il con Pt_1
riferimento ai profili risarcitori, abbia ricondotto eziologicamente al prefato inadempimento la condanna alla rifusone delle spese di lite a beneficio di opposta a terze chiamata conseguito alla pronuncia di inammissibilità dell'opposizione, nonchè la perdita della possibilità di fruire di una riduzione del credito analoga a quella stimata dal ctu nel procedimento ex art. 645
c.p.c. ai danni di ed, in via gradata, la perdita della Controparte_5
possibilità di vedersi rideterminati gli oneri relativi al solo anno 2019.
Non può tacersi l'insussistenza di un nesso eziologico – nesso la cui prova grava sull'odierno ricorrente – tra le ultime due voci di danno e la condotta del professionista: ed invero,
l'indagine tecnica espletata, per come si evince dal quesito riportato nell'elaborato, contempla il mero ricalcolo in ossequio alle condizioni contrattuali ed agli atti di determinazione della tariffa vigenti;
alcuna incidenza deve ritenersi abbia, pertanto, spiegato, rispetto a tale computo, la pretesa di variazione della tariffa in ragione della natura del rifiuto conferito formulata dall'amministrazione comunale in entrambe le opposizioni a d.i.- pretesa che, peraltro, faceva riferimento ad una tariffa eterodeterminata mediante provvedimento amministrativo da soggetti terzi rispetto ad opposta ed opponente;
la ctu, pertanto, è stata disposta unicamente al fine di verificare la correttezza della consistenza dei compensi fatturati in relazione alla quantità rifiuti conferiti dal comune, a fronte delle notazioni in ordine all'insussistenza di prova del credito pure formulate nell'opposizione.
Non può, tuttavia, tacersi come parte ricorrente abbia meramente assunto – senza fornire alcun dato contabile di riscontro – la sovrapponibilità tra i calcoli effettuati dal ctu in relazione a conferimenti di rifiuti effettuati presso l'impianto gestito da
[...]
e quelli relativi al diverso impianto gestito da Controparte_5 Controparte_5
in assenza di riscontri concreti, tuttavia, tale asserzione non può dirsi in
[...]
alcun modo storicamente plausibile.
In merito al carico delle spese di lite, certamente può apprezzarsi la sussistenza di un nesso causale, nel giudizio di opposizione a d.i. esitato nella pronuncia di inammissibilità, tra la condanna delle terze chiamate e l'operato del professionista;
al contrario, quanto agli oneri per la difesa tecnica dell'opposta, si noti come solo una significativa discrasia tra i compensi fatturati dalla società opposta e quelli maturati in base agli effettivi conferimenti – profilo sul quale non è stata offerta alcuna prova, neppure presuntiva- avrebbe potuto comportare una cospicua riduzione del debito delineato in sede monitoria e, conseguentemente, scongiurare la statuizione di condanna del comune – come si evince anche dal tenore della sentenza n.
3944/24.
La domanda risarcitoria avanzata dal ricorrente, pertanto, può trovare accoglimento limitatamente agli esborsi sostenuti dal comune per la rifusione delle spese di lite a beneficio delle terze chiamate, che dovranno essere posti a carico del professionista nell'importo stabilito nella sent. 3770/21, oltre interessi legali e rivalutazione dalla data del pagamento ad opera dell'amministrazione e sino al soddisfo, vertendosi in ipotesi di debito di valore;
la compagnia assicurativa sarà tenuta a manlevare il resistente rispetto all'importo medesimo, previa detrazione della franchigia contrattualmente convenuta. Le spese di lite, liquidate in considerazione dell'entità del ristoro effettivamente riconosciuto all'amministrazione, della consistenza dell'attività professionale svolta e della media complessità delle questioni giuridiche trattate seguono la soccombenza del resistente e della terza chiamata .
P.T.M.
Il Tribunale di Lecce
definitivamente pronunciando nel giudizio epigrafato, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così provvede:
− Accertato l'inadempimento del resistente nei termini indicati in motivazione, condanna il medesimo al pagamento, in favore del a titolo di ristoro del Parte_1
danno, della somma di € 19.570,00 oltre rsf al 15%, iva e cpa, pari alle spese legali erogate in favore di e della giusta sent. n. 3770/21 resa dal CP_4 Controparte_3
Tribunale di Bari, oltre interessi legali e rivalutazione dalla messa in mora al soddisfo.
− Condanna la compagnia terza chiamata a manlevare l'avv. delle somme da CP_1
corrispondersi in favore del previa detrazione della franchigia Pt_1
contrattualmente convenuta.
− Condanna resistente e terza chiamata, in solido, al pagamento in favore del comune delle spese di lite che liquida in Euro 7.052,00 per compensi, oltre rsf al 15%, iva e cpa.
Lecce, 28.10.2025
Il Giudice
Dott.ssa Francesca Caputo
II SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, seconda sezione civile, in persona della dott.ssa Francesca Caputo ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 5517/2023 R.G. contenzioso, vertente
TRA
in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e Parte_1
difeso dall'avv. Romolo Chiriatti, come da mandato in atti
RICORRENTE
E
rappresentato e difeso dall'avv. Claudia Minerva, come da Controparte_1
mandato in atti
RESISTENTE
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato in data 2.8.2023 il ha Parte_1
chiesto che fosse accertato l'inadempimento dell'avv. con riferimento Controparte_1
all'esecuzione dell'incarico inerente l'instaurazione del procedimento di opposizione al decreto ingiuntivo emesso in favore di dal Controparte_2 Tribunale di Bari, sezione specializzata in materia d'impresa, recante n. 1452/2020 del
9.4.2020 R.G. 17526/2019, afferente il pagamento dell'importo di Euro 133.054,78; ha dedotto, a tal fine, che la relativa citazione fosse stata notificata ad un soggetto diverso dall'opposta e che il difensore non avesse prospettato l'incontestabile debenza di una parte delle somme ingiunte;
ha stigmatizzato l' ingiustificata evocazione in giudizio di CP_3
ed ha, pertanto, instato per la condanna del professionista al pagamento, a titolo
[...] CP_4
di risarcimento del danno, di complessivi € 83.518,25 -così suddivisi: Euro 46.706,69 per le spese legali poste a proprio carico;
€ 13.970,00, quale riduzione del 10,5 % del debito che sarebbe stata accordata se l' opposizione fosse stata correttamente proposta, come indicato dal ctu onerato dell'incarico nel giudizio incardinato ai danni di Controparte_5
€ 22.841,56, quale somma che certamente sarebbe stata stornata dal debito
[...]
prospettato in sede monitoria se l'opposizione fosse stata riferita alle sole pretese relative all'anno 2019, in cui effettivamente era partita la c.d. raccolta differenziata spinta;
ha chiesto, altresì, disporsi la condanna del resistente alla rifusione in proprio favore delle spese di lite.
L'avv. , costituendosi con comparsa depositata in data 24.11.2023, CP_1
preliminarmente ha richiesto la chiamata in causa della propria compagnia assicurativa affinchè lo tenesse indenne nella denegata ipotesi di riconoscimento di qualsivoglia ipotesi risarcitoria;
nel merito, ha dapprima evidenziato che, pur a fronte dell'unicità dei decreti ingiuntivi, il con la proposizione delle opposizioni intendesse Parte_1
contestare l'applicazione, a partire dal 2019 - quindi dall'avvio in discarica di un rifiuto altamente differenziato - della medesima tariffa utilizzata per il rifiuto indifferenziato;
ha dedotto che, nonostante l'incolpevole errore in cui era incorso - dettato anche dl brevissimo lasso di tempo intercorrente tra il conferimento del mandato e la scadenza del termine per la presentazione dell'opposizione - egli avesse prospettato all'ente l'eventualità di procedere ad una impugnazione della pronuncia, sul presupposto che la delineata inammissibilità non risultasse coerente con l'orientamento proprio della Corte di legittimità, sia pure menzionando i rischi connessi ad un aggravio di spese nell'eventuale ipotesi di soccombenza;
ha instato, pertanto, per il rigetto della domanda avanzata ed, in subordine, per la riduzione della pretesa risarcitoria sino all'importo di Euro 22.841,50, corrispondete al vantaggio massimo che l'ente avrebbe ottenuto nell'eventualità di accoglimento dell'opposizione.
La compagnia assicurativa del resistente, la cui evocazione in giudizio è stata autorizzata all'udienza del 6.12.23, ha aderito alle conclusioni formulate dal medesimo ed ha chiesto di contenere una eventuale statuizione di condanna nei propri confronti, a titolo di manleva, nel limite di cui al massimale, con l'applicazione dello scoperto di Euro 500,00, come da condizioni di polizza.
Con ordinanza del 7.6.2024, sono state ammesse le richieste istruttorie formulate dal resistente ed è stata fissata l'udienza del 27.11.2025 per l'espletamento della prova orale;
all'esito il giudizio è stato rinviato per la rimessione della causa in decisione, con l'assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 189 c.p.c.; all'udienza del 13.6.2025 la causa, matura per la decisione, è stata trattenuta in decisione.
La domanda proposta dal ricorrente appare meritevole di accoglimento nei limiti appresso esposti.
Preliminarmente appare opportuno evidenziare che le obbligazioni inerenti all'esercizio di un'attività professionale integrino, di regola, obbligazioni di mezzi e non di risultato, in quanto il professionista, assumendo l'incarico, si impegna a prestare la propria opera per raggiungere il risultato desiderato, ma non a conseguirlo, sicchè, l'inadempimento non può essere desunto dal mancato raggiungimento del risultato utile avuto di mira dal cliente, dovendo essere valutato alla stregua dei doveri inerenti allo svolgimento dell'attività professionale ed, in particolare, al dovere di diligenza;
ed invero, come di recedente ribadito dalla corte nomofilattica, “L'avvocato, nella prestazione dell'attività difensiva, sia questa configurabile come adempimento di un'obbligazione di risultato o di mezzi, è obbligato, a norma dell'art. 1176, comma 2,
c.c., a usare la diligenza imposta dalla natura dell'attività stessa esercitata;
la violazione di tale dovere comporta inadempimento contrattuale (del quale il professionista è chiamato a rispondere anche per la colpa lieve, salvo che, a norma dell'art. 2236 c.c., la prestazione dedotta in contratto implichi la soluzione di problemi tecnici di particolare difficoltà) e, in applicazione del principio di cui all'art. 1460 c.c., la perdita del diritto al compenso, allorché la negligenza sia stata tale da incidere sugli interessi del cliente ed abbia perciò, sia pur sulla base di criteri necessariamente probabilistici, impedito di conseguire un esito della lite altrimenti ottenibile. La responsabilità risarcitoria dell'avvocato non può, tuttavia, ravvisarsi per il solo fatto del non corretto adempimento della prestazione professionale, occorrendo verificare se l'attuazione del comportamento dovuto, alla stregua di criteri probabilistici, avrebbe effettivamente consentito di scongiurare il
lamentato pregiudizio (cfr. Cass. civ. sent. n. 15526/25, si veda anche n. 3370/25); tale responsabilità, peraltro, va valutata in base ad un giudizio prognostico - tenendo conto delle circostanze esistenti al momento dell'azione o dell'omissione - e non “ex post”, alla luce dei successivi sviluppi giurisprudenziali (cfr. Cass. civ. sent. n. 29194/24 e 28903/24).
Nel caso per cui è controversia, la storicità dell'imperita prestazione professionale con riferimento all'individuazione della parte opposta nell'atto di citazione ex art. 645 c.p.c. risulta comprovata dagli atti del procedimento di opposizione a d.i. conclusosi con la declaratoria di inammissibilità resa dal Tribunale di Bari con sent. n. 3770/21; del pari, risulta condivisibile la contestazione del ricorrente inerente la decisione di evocare in giudizio e CP_4 CP_3
atteso che, come indicato anche nella statuizione suddetta e nella pronuncia 3944/24
[...]
che ha definito il giudizio di opposizione al d.i. gemello, non era stato esplicitato, nell'atto introduttivo del relativo procedimento., alcun presupposto fattuale o giuridico che potesse legittimare la pretesa di pagamento degli oneri a carico del formulata nei confronti Pt_1
delle parti suddette. Non vi sono, al contrario, elementi che consentano di apprezzare l'ulteriore profilo di inadempimento, peraltro evasivamente delineato in ricorso, riconducibile alla mancata prospettazione al comune della debenza di parte dell'importo ingiunto;
nel parere datato
26.6.20, versato in atti, il resistente aveva indicato sia il tenore dell'unica contestazione da svolgere – inerente l'applicazione della medesima tariffa per il rifiuto altamente differenziato e per quello indifferenziato – sia l'opportunità di effettuare un pagamento parziale, circostanza, che, evidentemente, dava atto dell'insostenibilità della radicale insussistenza della pretesa creditoria azionata in sede monitoria.
Acclarato, alla luce delle notazioni che precedono, che il resistente non abbia reso una prestazione improntata all'obbligo di diligenza, giovi osservare come il con Pt_1
riferimento ai profili risarcitori, abbia ricondotto eziologicamente al prefato inadempimento la condanna alla rifusone delle spese di lite a beneficio di opposta a terze chiamata conseguito alla pronuncia di inammissibilità dell'opposizione, nonchè la perdita della possibilità di fruire di una riduzione del credito analoga a quella stimata dal ctu nel procedimento ex art. 645
c.p.c. ai danni di ed, in via gradata, la perdita della Controparte_5
possibilità di vedersi rideterminati gli oneri relativi al solo anno 2019.
Non può tacersi l'insussistenza di un nesso eziologico – nesso la cui prova grava sull'odierno ricorrente – tra le ultime due voci di danno e la condotta del professionista: ed invero,
l'indagine tecnica espletata, per come si evince dal quesito riportato nell'elaborato, contempla il mero ricalcolo in ossequio alle condizioni contrattuali ed agli atti di determinazione della tariffa vigenti;
alcuna incidenza deve ritenersi abbia, pertanto, spiegato, rispetto a tale computo, la pretesa di variazione della tariffa in ragione della natura del rifiuto conferito formulata dall'amministrazione comunale in entrambe le opposizioni a d.i.- pretesa che, peraltro, faceva riferimento ad una tariffa eterodeterminata mediante provvedimento amministrativo da soggetti terzi rispetto ad opposta ed opponente;
la ctu, pertanto, è stata disposta unicamente al fine di verificare la correttezza della consistenza dei compensi fatturati in relazione alla quantità rifiuti conferiti dal comune, a fronte delle notazioni in ordine all'insussistenza di prova del credito pure formulate nell'opposizione.
Non può, tuttavia, tacersi come parte ricorrente abbia meramente assunto – senza fornire alcun dato contabile di riscontro – la sovrapponibilità tra i calcoli effettuati dal ctu in relazione a conferimenti di rifiuti effettuati presso l'impianto gestito da
[...]
e quelli relativi al diverso impianto gestito da Controparte_5 Controparte_5
in assenza di riscontri concreti, tuttavia, tale asserzione non può dirsi in
[...]
alcun modo storicamente plausibile.
In merito al carico delle spese di lite, certamente può apprezzarsi la sussistenza di un nesso causale, nel giudizio di opposizione a d.i. esitato nella pronuncia di inammissibilità, tra la condanna delle terze chiamate e l'operato del professionista;
al contrario, quanto agli oneri per la difesa tecnica dell'opposta, si noti come solo una significativa discrasia tra i compensi fatturati dalla società opposta e quelli maturati in base agli effettivi conferimenti – profilo sul quale non è stata offerta alcuna prova, neppure presuntiva- avrebbe potuto comportare una cospicua riduzione del debito delineato in sede monitoria e, conseguentemente, scongiurare la statuizione di condanna del comune – come si evince anche dal tenore della sentenza n.
3944/24.
La domanda risarcitoria avanzata dal ricorrente, pertanto, può trovare accoglimento limitatamente agli esborsi sostenuti dal comune per la rifusione delle spese di lite a beneficio delle terze chiamate, che dovranno essere posti a carico del professionista nell'importo stabilito nella sent. 3770/21, oltre interessi legali e rivalutazione dalla data del pagamento ad opera dell'amministrazione e sino al soddisfo, vertendosi in ipotesi di debito di valore;
la compagnia assicurativa sarà tenuta a manlevare il resistente rispetto all'importo medesimo, previa detrazione della franchigia contrattualmente convenuta. Le spese di lite, liquidate in considerazione dell'entità del ristoro effettivamente riconosciuto all'amministrazione, della consistenza dell'attività professionale svolta e della media complessità delle questioni giuridiche trattate seguono la soccombenza del resistente e della terza chiamata .
P.T.M.
Il Tribunale di Lecce
definitivamente pronunciando nel giudizio epigrafato, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così provvede:
− Accertato l'inadempimento del resistente nei termini indicati in motivazione, condanna il medesimo al pagamento, in favore del a titolo di ristoro del Parte_1
danno, della somma di € 19.570,00 oltre rsf al 15%, iva e cpa, pari alle spese legali erogate in favore di e della giusta sent. n. 3770/21 resa dal CP_4 Controparte_3
Tribunale di Bari, oltre interessi legali e rivalutazione dalla messa in mora al soddisfo.
− Condanna la compagnia terza chiamata a manlevare l'avv. delle somme da CP_1
corrispondersi in favore del previa detrazione della franchigia Pt_1
contrattualmente convenuta.
− Condanna resistente e terza chiamata, in solido, al pagamento in favore del comune delle spese di lite che liquida in Euro 7.052,00 per compensi, oltre rsf al 15%, iva e cpa.
Lecce, 28.10.2025
Il Giudice
Dott.ssa Francesca Caputo