CASS
Sentenza 22 giugno 2023
Sentenza 22 giugno 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 22/06/2023, n. 27362 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 27362 |
| Data del deposito : | 22 giugno 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: TT MO GI nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 29/11/2022 della CORTE d'ASSISE di BERGAMO udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO APRILE;
lette le conclusioni del PG Luigi GIORDANO che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
dato avviso al difensore;
Penale Sent. Sez. 1 Num. 27362 Anno 2023 Presidente: MOGINI STEFANO Relatore: APRILE STEFANO Data Udienza: 19/05/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte d'SE di GA, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'opposizione presentata nell'interesse di SS US TT avverso l'ordinanza emessa de plano dal medesimo giudice in data 21 gennaio 2022 che aveva dichiarato inammissibile l'istanza del detenuto volta a conoscere: 1) se effettivamente i campioni di DNA (relativi all'indicato procedimento conclusosi con sentenza di questa Corte di cassazione n. 52872 del 12/10/2018) siano conservati presso l'Ufficio Corpi di reato presso il Tribunale di GA;
2) se detti campioni siano conservati in modo tale da impedirne il deterioramento, in ossequio ai protocolli internazionali, alle linee guida vigenti e comunque a quanto assentito dalla Corte di SE di GA;
3) se sia stata adottata ogni cautela, nella fase di concentramento dei campioni presso l'Ufficio Corpi di reato, atta ad impedirne qualsiasi alterazione, con particolare riferimento alla catena del freddo. 1.1. I difensori di TT avevano presentato alla Corte di SE di GA, in funzione di giudice dell'esecuzione, nell'ambito dei poteri loro conferiti per lo svolgimento di attività investigativa difensiva in vista del promovimento di una domanda di revisione della sentenza di condanna irrevocabile del loro assistito, istanza volta a conoscere se taluni reperti biologici fossero custoditi presso l'ufficio corpi di reato del Tribunale, con il rispetto dei protocolli internazionali e delle cautele necessarie per impedirne l'alterazione. 1.2. Il Presidente della Corte di SE di GA, con decreto de plano in data 11 novembre 2020, ha dichiarato inammissibile l'istanza sul presupposto che il giudice dell'esecuzione non sarebbe competente a decidere le questioni relative alle cose confiscate. 1.3. Avverso tale provvedimento è stato proposto ricorso per cassazione. La Corte di cassazione, con la sentenza Sez. 1, n. 29016 del 21/05/2021, ha annullato il provvedimento impugnato, ribadendo (cfr. Sez. 1, n. 2603 del 12/01/2021, Bossetti, Rv. 280356) che il giudice dell'esecuzione è competente a decidere le questioni relative alle cose confiscate e alle domande relative alle investigazioni difensive in funzione dell'attivazione del giudizio di revisione. 1.4. La Corte di SE di GA, investita del giudizio di rinvio, con ordinanza adottata de plano in data 21 gennaio 2022, ha dichiarato inammissibile l'istanza. 1.5. Quest'ultimo provvedimento è stato impugnato con un nuovo ricorso per cassazione. 2 La Corte di cassazione, con sentenza Sez. 1, n. 35350 del 7/04/2022, pur rilevando che il provvedimento fosse stato adottato dalla Corte di SE di GA "nella corretta composizione collegiale", ha riqualificato il ricorso avverso lo stesso come opposizione ai sensi dell'art. 667, comma 4, cod. proc. pen., trasmettendo gli atti alla Corte di SE di GA. 1.6. Fissata l'udienza camerale, la Corte di SE di GA, con ordinanza del 29 novembre 2022, depositata il 5 dicembre 2022, ha respinto l'opposizione. Avverso tale provvedimento è stato proposto nuovamente il ricorso per cassazione che qui si esamina. 2. Ricorre SS US TT, a mezzo dei difensori avv. Claudio GN e avv. Paolo Camporini, che chiede l'annullamento del provvedimento impugnato, sviluppando quattro motivi. 2.1. Con il primo motivo, il ricorrente ha dedotto la violazione degli artt. 327-bis, 391-nonies, 630 e 676 cod. proc. pen., oltre che dell'art. 6 CEDU, e il vizio della motivazione del provvedimento impugnato, deducendo che l'istanza proposta al giudice dell'esecuzione, finalizzata a conoscere il luogo e le modalità di conservazione delle cose confiscate, nella specie dei reperti biologici, sarebbe stata "misurata" ricorrendo all'adozione dei criteri previsti per il vaglio di ammissibilità della domanda di revisione della sentenza passata in giudicato. Al giudice dell'esecuzione investito di una domanda volta a svolgere attività investigativa preventiva ex art. 327-bis e 391-bis cod. proc. pen., invece, sarebbe estranea ogni valutazione in ordine all'ammissibilità di una ipotetica richiesta di revisione, perché la domanda "afferente al 'dove' si trovano le cose e al 'come' vengono custodite costituisce momento prodromico ed imprescindibile per l'esercizio dell'attività di indagine". Allo stesso giudice, inoltre, non competerebbe la valutazione della decisività delle richieste difensive, peraltro già accolte con un precedente provvedimento autorizzativo del Presidente della Corte di SE di GA del 27 novembre 2019, né il giudizio sull'utilità perseguita. Il giudice dell'esecuzione, piuttosto, avrebbe dovuto verificare se le indagini difensive fossero "meramente esplorative (e quindi da rigettare) o esplorative (e quindi da accogliere)". 3 Il carattere di decisività, inoltre, doveva essere vagliato nella prospettiva della pertinenza e della rilevanza del mezzo di prova, come nel caso di opposizione all'archiviazione, e non secondo i canoni della revisione. Con il medesimo motivo, è stata dedotta la illogicità della motivazione del provvedimento impugnato, nella parte in cui è stato è stato sostenuto che la richiesta difensiva "nulla di nuovo può apportare rispetto a quanto già deciso in sede di merito e definitivamente coperto da giudicato", perché in tal modo si pretenderebbe che il ricorrente debba indicare il risultato delle indagini da espletare, che dovrebbe essere rappresentato dal proscioglimento del condannato. Secondo il ricorrente, "la modificazione sostanziale del quadro probatorio deve essere ... letta in funzione non della revisione (proscioglimento), ... bensì dell'indagine difensiva". La richiesta di conoscere il luogo e lo stato di conservazione delle cose, invece, avrebbe un carattere essenziale e preliminare ad ogni altra attività successiva di indagine. 2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente ha dedotto la violazione degli art. 627 e 676 cod. proc. pen. nella parte in cui il provvedimento impugnato ha affermato che una analoga istanza è stata già rigettata con ordinanza della stessa Corte di SE del 1° giugno 2021. Non rilevando l'inammissibilità dell'istanza ex art. 666, comma 2, cod. proc. pen., in quanto consistente nella mera riproposizione della precedente, tuttavia, il giudice dell'esecuzione ne avrebbe implicitamente ritenuto l'ammissibilità. Con il medesimo motivo è stato dedotto che il giudice dell'esecuzione avrebbe omesso di confrontarsi con un precedente provvedimento, sempre del giudice dell'esecuzione, in data 27 novembre 2019, che aveva accolto l'istanza del ricorrente, disponendo che fosse assicurata la conservazione di tutti i reperti e i campioni di DNA, inibendone la distruzione. Ogni deliberazione successiva in contrasto con il suddetto provvedimento dovrebbe, quindi, ritenersi abnorme. 2.3. Con il terzo motivo, il ricorrente ha dedotto la violazione dell'art. 627, comma 3 e 4, cod. proc. pen. deducendo che nell'ordinanza impugnata la Corte di SE di GA non avrebbe recepito gli enunciati motivazionali di altra sentenza della Corte di cassazione, segnatamente Sez. 1, n. 29016 del 4 (k 21/05/2021, che ha annullato con rinvio il provvedimento del giudice dell'esecuzione che aveva negato di avere competenza sulle cose confiscate. Secondo il ricorrente, dopo questa sentenza, il giudizio di ammissibilità della nuova istanza proposta al giudice dell'esecuzione sarebbe precluso, essendo superato dal giudizio di legittimità. 2.4. Con il quarto motivo, il ricorrente ha dedotto l'illogicità della motivazione del provvedimento impugnato e la violazione dell'art. 606, comma 1, cod. proc. pen. La Corte di SE di GA, facendo leva sulla documentazione prodotta dallo stesso ricorrente all'udienza del 29 novembre 2022, in modo illogico, avrebbe ritenuto, prima, meramente esplorativa la domanda volta a conoscere il luogo e lo stato di conservazione delle cose confiscate, poi, specifica e contestualizzata la stessa domanda al punto da ritenere che fosse stata soddisfatta. 3. I difensori hanno depositato una memoria illustrativa con la quale insistono nel ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è divenuto inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse. 2. Va premesso che il Collegio è investito, alla odierna udienza, di un distinto e autonomo ricorso (n. 2704/2023 RG Ricorsi) proposto dallo stesso TT, a ministero dei medesimi difensori, avverso l'ordinanza della Corte d'SE di GA in data 21 novembre 2022 che riguarda più in generale la questione dell'accesso al corpo di reato per compiere accertamenti e indagini difensive. 2.1. Il richiamato ricorso ha carattere pregiudiziale poiché la questione che esso pone, ove accolta, rende superfluo l'esame del ricorso avverso l'ordinanza in data 29 novembre 2022, qui impugnata. 3. Preso atto dell'accoglimento del ricorso avente carattere pregiudiziale, è venuto meno l'interesse a coltivare la presente impugnazione poiché il consentito accesso al corpo di reato, con le modalità e ai fini che sono indicati nella 5 sentenza di questa Corte pronunciata all'udienza 19 maggio 2023 sul ricorso n. 2704/2023 RG, rende superfluo discettare del luogo e delle modalità di conservazione del suddetto reperto, questione agitata nell'incidente di esecuzione oggetto del provvedimento qui impugnato. 4. Non si deve condannare il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al pagamento della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, non essendovi soccombenza neppure virtuale (cfr. tra le altre, Sez. 6, n. 44805 del 05/11/2003, Scarpellí, Rv. 227168; Sez. 2, n. 30669 del 17/05/2006, De Mitri, Rv. 234859; Sez. 3, n. 8025 del 25/01/2012, Olíverío, Rv. 252910; Sez. 6, n. 19209 del 31/01/2013, Scaricaciottolí, Rv. 256225).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta mancanza di interesse. Così deciso il 19 maggio 2023.
lette le conclusioni del PG Luigi GIORDANO che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
dato avviso al difensore;
Penale Sent. Sez. 1 Num. 27362 Anno 2023 Presidente: MOGINI STEFANO Relatore: APRILE STEFANO Data Udienza: 19/05/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte d'SE di GA, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'opposizione presentata nell'interesse di SS US TT avverso l'ordinanza emessa de plano dal medesimo giudice in data 21 gennaio 2022 che aveva dichiarato inammissibile l'istanza del detenuto volta a conoscere: 1) se effettivamente i campioni di DNA (relativi all'indicato procedimento conclusosi con sentenza di questa Corte di cassazione n. 52872 del 12/10/2018) siano conservati presso l'Ufficio Corpi di reato presso il Tribunale di GA;
2) se detti campioni siano conservati in modo tale da impedirne il deterioramento, in ossequio ai protocolli internazionali, alle linee guida vigenti e comunque a quanto assentito dalla Corte di SE di GA;
3) se sia stata adottata ogni cautela, nella fase di concentramento dei campioni presso l'Ufficio Corpi di reato, atta ad impedirne qualsiasi alterazione, con particolare riferimento alla catena del freddo. 1.1. I difensori di TT avevano presentato alla Corte di SE di GA, in funzione di giudice dell'esecuzione, nell'ambito dei poteri loro conferiti per lo svolgimento di attività investigativa difensiva in vista del promovimento di una domanda di revisione della sentenza di condanna irrevocabile del loro assistito, istanza volta a conoscere se taluni reperti biologici fossero custoditi presso l'ufficio corpi di reato del Tribunale, con il rispetto dei protocolli internazionali e delle cautele necessarie per impedirne l'alterazione. 1.2. Il Presidente della Corte di SE di GA, con decreto de plano in data 11 novembre 2020, ha dichiarato inammissibile l'istanza sul presupposto che il giudice dell'esecuzione non sarebbe competente a decidere le questioni relative alle cose confiscate. 1.3. Avverso tale provvedimento è stato proposto ricorso per cassazione. La Corte di cassazione, con la sentenza Sez. 1, n. 29016 del 21/05/2021, ha annullato il provvedimento impugnato, ribadendo (cfr. Sez. 1, n. 2603 del 12/01/2021, Bossetti, Rv. 280356) che il giudice dell'esecuzione è competente a decidere le questioni relative alle cose confiscate e alle domande relative alle investigazioni difensive in funzione dell'attivazione del giudizio di revisione. 1.4. La Corte di SE di GA, investita del giudizio di rinvio, con ordinanza adottata de plano in data 21 gennaio 2022, ha dichiarato inammissibile l'istanza. 1.5. Quest'ultimo provvedimento è stato impugnato con un nuovo ricorso per cassazione. 2 La Corte di cassazione, con sentenza Sez. 1, n. 35350 del 7/04/2022, pur rilevando che il provvedimento fosse stato adottato dalla Corte di SE di GA "nella corretta composizione collegiale", ha riqualificato il ricorso avverso lo stesso come opposizione ai sensi dell'art. 667, comma 4, cod. proc. pen., trasmettendo gli atti alla Corte di SE di GA. 1.6. Fissata l'udienza camerale, la Corte di SE di GA, con ordinanza del 29 novembre 2022, depositata il 5 dicembre 2022, ha respinto l'opposizione. Avverso tale provvedimento è stato proposto nuovamente il ricorso per cassazione che qui si esamina. 2. Ricorre SS US TT, a mezzo dei difensori avv. Claudio GN e avv. Paolo Camporini, che chiede l'annullamento del provvedimento impugnato, sviluppando quattro motivi. 2.1. Con il primo motivo, il ricorrente ha dedotto la violazione degli artt. 327-bis, 391-nonies, 630 e 676 cod. proc. pen., oltre che dell'art. 6 CEDU, e il vizio della motivazione del provvedimento impugnato, deducendo che l'istanza proposta al giudice dell'esecuzione, finalizzata a conoscere il luogo e le modalità di conservazione delle cose confiscate, nella specie dei reperti biologici, sarebbe stata "misurata" ricorrendo all'adozione dei criteri previsti per il vaglio di ammissibilità della domanda di revisione della sentenza passata in giudicato. Al giudice dell'esecuzione investito di una domanda volta a svolgere attività investigativa preventiva ex art. 327-bis e 391-bis cod. proc. pen., invece, sarebbe estranea ogni valutazione in ordine all'ammissibilità di una ipotetica richiesta di revisione, perché la domanda "afferente al 'dove' si trovano le cose e al 'come' vengono custodite costituisce momento prodromico ed imprescindibile per l'esercizio dell'attività di indagine". Allo stesso giudice, inoltre, non competerebbe la valutazione della decisività delle richieste difensive, peraltro già accolte con un precedente provvedimento autorizzativo del Presidente della Corte di SE di GA del 27 novembre 2019, né il giudizio sull'utilità perseguita. Il giudice dell'esecuzione, piuttosto, avrebbe dovuto verificare se le indagini difensive fossero "meramente esplorative (e quindi da rigettare) o esplorative (e quindi da accogliere)". 3 Il carattere di decisività, inoltre, doveva essere vagliato nella prospettiva della pertinenza e della rilevanza del mezzo di prova, come nel caso di opposizione all'archiviazione, e non secondo i canoni della revisione. Con il medesimo motivo, è stata dedotta la illogicità della motivazione del provvedimento impugnato, nella parte in cui è stato è stato sostenuto che la richiesta difensiva "nulla di nuovo può apportare rispetto a quanto già deciso in sede di merito e definitivamente coperto da giudicato", perché in tal modo si pretenderebbe che il ricorrente debba indicare il risultato delle indagini da espletare, che dovrebbe essere rappresentato dal proscioglimento del condannato. Secondo il ricorrente, "la modificazione sostanziale del quadro probatorio deve essere ... letta in funzione non della revisione (proscioglimento), ... bensì dell'indagine difensiva". La richiesta di conoscere il luogo e lo stato di conservazione delle cose, invece, avrebbe un carattere essenziale e preliminare ad ogni altra attività successiva di indagine. 2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente ha dedotto la violazione degli art. 627 e 676 cod. proc. pen. nella parte in cui il provvedimento impugnato ha affermato che una analoga istanza è stata già rigettata con ordinanza della stessa Corte di SE del 1° giugno 2021. Non rilevando l'inammissibilità dell'istanza ex art. 666, comma 2, cod. proc. pen., in quanto consistente nella mera riproposizione della precedente, tuttavia, il giudice dell'esecuzione ne avrebbe implicitamente ritenuto l'ammissibilità. Con il medesimo motivo è stato dedotto che il giudice dell'esecuzione avrebbe omesso di confrontarsi con un precedente provvedimento, sempre del giudice dell'esecuzione, in data 27 novembre 2019, che aveva accolto l'istanza del ricorrente, disponendo che fosse assicurata la conservazione di tutti i reperti e i campioni di DNA, inibendone la distruzione. Ogni deliberazione successiva in contrasto con il suddetto provvedimento dovrebbe, quindi, ritenersi abnorme. 2.3. Con il terzo motivo, il ricorrente ha dedotto la violazione dell'art. 627, comma 3 e 4, cod. proc. pen. deducendo che nell'ordinanza impugnata la Corte di SE di GA non avrebbe recepito gli enunciati motivazionali di altra sentenza della Corte di cassazione, segnatamente Sez. 1, n. 29016 del 4 (k 21/05/2021, che ha annullato con rinvio il provvedimento del giudice dell'esecuzione che aveva negato di avere competenza sulle cose confiscate. Secondo il ricorrente, dopo questa sentenza, il giudizio di ammissibilità della nuova istanza proposta al giudice dell'esecuzione sarebbe precluso, essendo superato dal giudizio di legittimità. 2.4. Con il quarto motivo, il ricorrente ha dedotto l'illogicità della motivazione del provvedimento impugnato e la violazione dell'art. 606, comma 1, cod. proc. pen. La Corte di SE di GA, facendo leva sulla documentazione prodotta dallo stesso ricorrente all'udienza del 29 novembre 2022, in modo illogico, avrebbe ritenuto, prima, meramente esplorativa la domanda volta a conoscere il luogo e lo stato di conservazione delle cose confiscate, poi, specifica e contestualizzata la stessa domanda al punto da ritenere che fosse stata soddisfatta. 3. I difensori hanno depositato una memoria illustrativa con la quale insistono nel ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è divenuto inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse. 2. Va premesso che il Collegio è investito, alla odierna udienza, di un distinto e autonomo ricorso (n. 2704/2023 RG Ricorsi) proposto dallo stesso TT, a ministero dei medesimi difensori, avverso l'ordinanza della Corte d'SE di GA in data 21 novembre 2022 che riguarda più in generale la questione dell'accesso al corpo di reato per compiere accertamenti e indagini difensive. 2.1. Il richiamato ricorso ha carattere pregiudiziale poiché la questione che esso pone, ove accolta, rende superfluo l'esame del ricorso avverso l'ordinanza in data 29 novembre 2022, qui impugnata. 3. Preso atto dell'accoglimento del ricorso avente carattere pregiudiziale, è venuto meno l'interesse a coltivare la presente impugnazione poiché il consentito accesso al corpo di reato, con le modalità e ai fini che sono indicati nella 5 sentenza di questa Corte pronunciata all'udienza 19 maggio 2023 sul ricorso n. 2704/2023 RG, rende superfluo discettare del luogo e delle modalità di conservazione del suddetto reperto, questione agitata nell'incidente di esecuzione oggetto del provvedimento qui impugnato. 4. Non si deve condannare il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al pagamento della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, non essendovi soccombenza neppure virtuale (cfr. tra le altre, Sez. 6, n. 44805 del 05/11/2003, Scarpellí, Rv. 227168; Sez. 2, n. 30669 del 17/05/2006, De Mitri, Rv. 234859; Sez. 3, n. 8025 del 25/01/2012, Olíverío, Rv. 252910; Sez. 6, n. 19209 del 31/01/2013, Scaricaciottolí, Rv. 256225).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta mancanza di interesse. Così deciso il 19 maggio 2023.