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Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 14/03/2025, n. 10316 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10316 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: TO RO nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 24/10/2024 del TRIB. LIBERTA di MESSINA svolta la relazione dal Consigliere GABRIELLA CAPPELLO;
lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona della sostituta OLGA MIGNOLO, la quale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso. Penale Sent. Sez. 4 Num. 10316 Anno 2025 Presidente: MONTAGNI ANDREA Relatore: CAPPELLO GABRIELLA Data Udienza: 11/03/2025 Ritenuto in fatto 1. Il Tribunale del riesame di Messina ha rigettato l'appello proposto nell'interesse di TO Rosario avverso l'ordinanza con la quale il GIP aveva, a sua volta, rigettato l'istanza di revoca del sequestro preventivo della autovettura AL OM Giulia tg. GN8551ZL, acquistata dal precedente intestatario BIONDO LV, quest'ultimo indagato nell'ambito di un procedimento penale a carico, tra gli altri, di AN LV. Costui è accusato di essere, oltre che organizzatore, unitamente al fratello Maurizio, di un'associazione per delinquere finalizzata al narcotraffico (la cui base operativa sarebbe la società SJ Auto s.r.l. sita in Barcellona Pozzo di Gotto, società che, dopo il 13 marzo 2023, risultava amministrata dal citato BIONDO, quale mero prestanome), anche promotore di una collaterale attività illecita di acquisto di autovetture di ingente valore e provenienza criminosa, fittiziamente intestate e direttamente riconducibili al gruppo criminoso capeggiato da AN, finalizzata alla "ripulitura", attraverso plurimi passaggi di proprietà a soggetti compiacenti, di veicoli di provenienza estera e furtiva. Nell'ambito del sequestro operato nei confronti della suddetta società, era stata appresa anche l'autovettura della quale il TO ha rivendicato la proprietà, quale terzo in buona fede, condizione che, tuttavia, il Tribunale ha ritenuto meramente asserita e non supportata da elementi idonei, a fronte della circostanza, invece valorizzata dal GIP e avallata dal Tribunale del riesame, che il TO era divenuto proprietario del mezzo a seguito di un'operazione commerciale sospetta, i cui passaggi sono stati indicati nel provvedimento censurato. In particolare, il Tribunale ha ritenuto non convincenti gli articolati passaggi di proprietà del veicolo (acquistato presso una società in Germania da tale VO Andrea, titolare della ditta Evocar che aveva curato le operazioni di acquisto per conto di tale TA CO che aveva versato la somma di euro 41.000,00 e che aveva però deciso di rivendere il bene a causa di riscontrate criticità, individuando nel TO l'acquirente, titolare di una ditta di autoricambi;
l'auto, affidata al BIONDO per la immatricolazione, era stata da questi a sé intestata e quindi rivenduta al TO per il prezzo di euro 11.000,00, costui accollandosi il costo delle riparazioni), concludendo per la non credibilità della spiegazione fornita. Il bene era entrato nel patrimonio del BIONDO il 13/09/2023 con un valore pari a euro 41.000,00, ritenuto sproporzionato rispetto al suo patrimonio, a riprova del fatto che l'acquisto fosse in realtà riconducibile a AN LV. Lo stesso BIONDO, aveva rivenduto con scrittura privata il bene al TO per la somma di euro 11.000,00. A fondamento delle rassegnate conclusioni, ha evidenziato l'anomalia dell'intera operazione, per la quale il TO, soggetto professionale del settore degli autoricambi, aveva deciso di comprare un'auto per euro 11.000,00, sebbene non marciante e interessata da criticità al motore, le cui riparazioni erano valutabili in euro 2 26.000,00 (quantificate in base al preventivo prodotto, ma neppure protocollato, l'unica spesa dimostrata essendo quella di euro 7.000,19 per interventi effettuati nel novembre 2023), concludendo per la complessiva incongruità dell'intera operazione e per la inidoneità degli elementi allegati a dimostrare la buona fede del TO, considerato che la vicenda si inseriva perfettamente nel contesto criminoso avviato da AN LV, proprio nel settore della "ripulitura" di auto di provenienza furtiva, come confermato anche dal collaboratore di giustizia CORRITORE Settimo. 2. La difesa del TO ha proposto ricorso, affidando le censure a un unico motivo, con il quale ha dedotto erronea applicazione della legge penale, in relazione alla sussistenza dei presupposti della confisca c.d. allargata e vizio della motivazione. Il Tribunale non avrebbe tenuto conto del fatto che la presunzione di illecita accumulazione non opera per il terzo in buona fede e non avrebbe correttamente valutato le allegazioni difensive dimostrative della buona fede del TO e non soltanto, come sostenuto nel provvedimento impugnato, della mera titolarità formale del bene, difettando una esposizione dell'iter logico-giuridico seguito dal giudice a sostegno di tale erroneo convincimento. 3. Il Procuratore generale, in persona della sostituta Olga MIGNOLO, ha rassegnato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso. Considerato in diritto 1. Il ricorso è inammissibile. 2. È principio consolidato che il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia cautelare reale è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli errores in iudicando o in procedendo, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e, quindi, inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez. 2, n. 49739 del 10/10/2023, Mannolo, Rv. 285608 - 01; n. 18951 del 14/03/2017, Napoli, Rv. 269656 - 01; Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692 - 01); con la conseguenza che non possono essere dedotti con tale mezzo di impugnazione vizi della motivazione, non rientrando nel concetto di violazione di legge, come indicato negli artt. 111 Cost. e 606, lett. b) e c), cod. proc. pen., anche la mancanza o la manifesta illogicità della motivazione, separatamente previste come motivo di ricorso dall'art. 606, lett. e), stesso codice (Sez. 1, n. 40827 del 27/10/2010, Madio, Rv. 248468 - 01). 3. Alla luce di tali coordinate in diritto, vanno esaminate le censure veicolate con il ricorso. Il ricorrente ha dedotto erronea applicazione di legge e apparenza della motivazione, in realtà veicolando censure che attaccano il ragionamento giustificativo dei giudici territoriali, tale errato approccio al mezzo di impugnazione emergendo dallo stesso tenore del ricorso, con il quale è 3 stato espressamente dedotto anche il vizio di cui all'art. 606 lett. e), cod. proc. pen., nonostante il disposto di cui all'art. 325, stesso codice. Peraltro, contrariamente agli assunti difensivi, non può affermarsi l'inesistenza e/o apparenza della motivazione del provvedimento impugnato che si tradurrebbe in una violazione di legge deducibile nel senso ritenuto dalla giurisprudenza, con orientamento da tempo consolidato, proprio in riferimento ai vizi deducibili in materia di misure cautelari. Infatti, solo l'assenza grafica della motivazione o di requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza di essa, tale da rendere incomprensibile l'iter logico seguito dal giudice, si traduce in violazione di legge (Sez. 6, n. 6589 del 10/01/2013, Gabriele, Rv. 254893 - 01; Sez. 3, n. 4919 del 14/07/2016, dep. 2017, Faiella, Rv. 269296 - 01; Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Napoli, Rv. 269656 - 01; n. 49739 del 10/10/2023, Mannolo, Rv. 285608 - 01). Ciò che, nella specie, deve escludersi, alla stregua delle ragioni esposte nel provvedimento impugnato, sulle quali, peraltro, è la stessa difesa ad articolare anche il vizio di cui all'art. 606 lett. e), cod. proc. pen., tuttavia, non deducibile con il ricorso ai sensi dell'art. 325, cod. proc. pen. 4. Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero in ordine alla causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186/2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 11 marzo 2025
lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona della sostituta OLGA MIGNOLO, la quale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso. Penale Sent. Sez. 4 Num. 10316 Anno 2025 Presidente: MONTAGNI ANDREA Relatore: CAPPELLO GABRIELLA Data Udienza: 11/03/2025 Ritenuto in fatto 1. Il Tribunale del riesame di Messina ha rigettato l'appello proposto nell'interesse di TO Rosario avverso l'ordinanza con la quale il GIP aveva, a sua volta, rigettato l'istanza di revoca del sequestro preventivo della autovettura AL OM Giulia tg. GN8551ZL, acquistata dal precedente intestatario BIONDO LV, quest'ultimo indagato nell'ambito di un procedimento penale a carico, tra gli altri, di AN LV. Costui è accusato di essere, oltre che organizzatore, unitamente al fratello Maurizio, di un'associazione per delinquere finalizzata al narcotraffico (la cui base operativa sarebbe la società SJ Auto s.r.l. sita in Barcellona Pozzo di Gotto, società che, dopo il 13 marzo 2023, risultava amministrata dal citato BIONDO, quale mero prestanome), anche promotore di una collaterale attività illecita di acquisto di autovetture di ingente valore e provenienza criminosa, fittiziamente intestate e direttamente riconducibili al gruppo criminoso capeggiato da AN, finalizzata alla "ripulitura", attraverso plurimi passaggi di proprietà a soggetti compiacenti, di veicoli di provenienza estera e furtiva. Nell'ambito del sequestro operato nei confronti della suddetta società, era stata appresa anche l'autovettura della quale il TO ha rivendicato la proprietà, quale terzo in buona fede, condizione che, tuttavia, il Tribunale ha ritenuto meramente asserita e non supportata da elementi idonei, a fronte della circostanza, invece valorizzata dal GIP e avallata dal Tribunale del riesame, che il TO era divenuto proprietario del mezzo a seguito di un'operazione commerciale sospetta, i cui passaggi sono stati indicati nel provvedimento censurato. In particolare, il Tribunale ha ritenuto non convincenti gli articolati passaggi di proprietà del veicolo (acquistato presso una società in Germania da tale VO Andrea, titolare della ditta Evocar che aveva curato le operazioni di acquisto per conto di tale TA CO che aveva versato la somma di euro 41.000,00 e che aveva però deciso di rivendere il bene a causa di riscontrate criticità, individuando nel TO l'acquirente, titolare di una ditta di autoricambi;
l'auto, affidata al BIONDO per la immatricolazione, era stata da questi a sé intestata e quindi rivenduta al TO per il prezzo di euro 11.000,00, costui accollandosi il costo delle riparazioni), concludendo per la non credibilità della spiegazione fornita. Il bene era entrato nel patrimonio del BIONDO il 13/09/2023 con un valore pari a euro 41.000,00, ritenuto sproporzionato rispetto al suo patrimonio, a riprova del fatto che l'acquisto fosse in realtà riconducibile a AN LV. Lo stesso BIONDO, aveva rivenduto con scrittura privata il bene al TO per la somma di euro 11.000,00. A fondamento delle rassegnate conclusioni, ha evidenziato l'anomalia dell'intera operazione, per la quale il TO, soggetto professionale del settore degli autoricambi, aveva deciso di comprare un'auto per euro 11.000,00, sebbene non marciante e interessata da criticità al motore, le cui riparazioni erano valutabili in euro 2 26.000,00 (quantificate in base al preventivo prodotto, ma neppure protocollato, l'unica spesa dimostrata essendo quella di euro 7.000,19 per interventi effettuati nel novembre 2023), concludendo per la complessiva incongruità dell'intera operazione e per la inidoneità degli elementi allegati a dimostrare la buona fede del TO, considerato che la vicenda si inseriva perfettamente nel contesto criminoso avviato da AN LV, proprio nel settore della "ripulitura" di auto di provenienza furtiva, come confermato anche dal collaboratore di giustizia CORRITORE Settimo. 2. La difesa del TO ha proposto ricorso, affidando le censure a un unico motivo, con il quale ha dedotto erronea applicazione della legge penale, in relazione alla sussistenza dei presupposti della confisca c.d. allargata e vizio della motivazione. Il Tribunale non avrebbe tenuto conto del fatto che la presunzione di illecita accumulazione non opera per il terzo in buona fede e non avrebbe correttamente valutato le allegazioni difensive dimostrative della buona fede del TO e non soltanto, come sostenuto nel provvedimento impugnato, della mera titolarità formale del bene, difettando una esposizione dell'iter logico-giuridico seguito dal giudice a sostegno di tale erroneo convincimento. 3. Il Procuratore generale, in persona della sostituta Olga MIGNOLO, ha rassegnato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso. Considerato in diritto 1. Il ricorso è inammissibile. 2. È principio consolidato che il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia cautelare reale è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli errores in iudicando o in procedendo, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e, quindi, inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez. 2, n. 49739 del 10/10/2023, Mannolo, Rv. 285608 - 01; n. 18951 del 14/03/2017, Napoli, Rv. 269656 - 01; Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692 - 01); con la conseguenza che non possono essere dedotti con tale mezzo di impugnazione vizi della motivazione, non rientrando nel concetto di violazione di legge, come indicato negli artt. 111 Cost. e 606, lett. b) e c), cod. proc. pen., anche la mancanza o la manifesta illogicità della motivazione, separatamente previste come motivo di ricorso dall'art. 606, lett. e), stesso codice (Sez. 1, n. 40827 del 27/10/2010, Madio, Rv. 248468 - 01). 3. Alla luce di tali coordinate in diritto, vanno esaminate le censure veicolate con il ricorso. Il ricorrente ha dedotto erronea applicazione di legge e apparenza della motivazione, in realtà veicolando censure che attaccano il ragionamento giustificativo dei giudici territoriali, tale errato approccio al mezzo di impugnazione emergendo dallo stesso tenore del ricorso, con il quale è 3 stato espressamente dedotto anche il vizio di cui all'art. 606 lett. e), cod. proc. pen., nonostante il disposto di cui all'art. 325, stesso codice. Peraltro, contrariamente agli assunti difensivi, non può affermarsi l'inesistenza e/o apparenza della motivazione del provvedimento impugnato che si tradurrebbe in una violazione di legge deducibile nel senso ritenuto dalla giurisprudenza, con orientamento da tempo consolidato, proprio in riferimento ai vizi deducibili in materia di misure cautelari. Infatti, solo l'assenza grafica della motivazione o di requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza di essa, tale da rendere incomprensibile l'iter logico seguito dal giudice, si traduce in violazione di legge (Sez. 6, n. 6589 del 10/01/2013, Gabriele, Rv. 254893 - 01; Sez. 3, n. 4919 del 14/07/2016, dep. 2017, Faiella, Rv. 269296 - 01; Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Napoli, Rv. 269656 - 01; n. 49739 del 10/10/2023, Mannolo, Rv. 285608 - 01). Ciò che, nella specie, deve escludersi, alla stregua delle ragioni esposte nel provvedimento impugnato, sulle quali, peraltro, è la stessa difesa ad articolare anche il vizio di cui all'art. 606 lett. e), cod. proc. pen., tuttavia, non deducibile con il ricorso ai sensi dell'art. 325, cod. proc. pen. 4. Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero in ordine alla causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186/2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 11 marzo 2025