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Sentenza 23 gennaio 2025
Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 23/01/2025, n. 365 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 365 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
- SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE - nel procedimento iscritto al n. R.G. 5934/2023 promosso con ricorso depositato in data 27 aprile 2023
da
, Parte_1
nata a [...] – Brasile) il 12 novembre 1963, cittadina brasiliana, residente in [...]
Aratanha n. 197, Apto 71/B, COD FISC;
C.F._1
, Parte_2
nato a [...] – Brasile) il 04 gennaio 1991, cittadino brasiliano, residente in [...]
Aratanha n. 197, Apto 71/B, COD FISC 384084048/14;
, Parte_3
nata a [...] – Brasile) il 01 ottobre 1966, cittadina brasiliana, residente in [...]
Evangelina n. 1334, bloco 2, Apto 14, COD FISC;
C.F._2
, Parte_4
nata a [...] – Brasile) il 09 agosto 1995, cittadina brasiliana, residente in [...]
Evangelina n. 1334, COD FISC 430614448/62
tutti rappresentati ed assistiti dall'Avv. Matilde Abignente del Foro di Roma
ricorrenti
1 contro
, in persona del Ministro pro tempore, Controparte_1
contumace
resistente
nonché con
PUBBLICO MINISTERO
Interventore ex lege
In punto: DIRITTI DI CITTADINANZA
Il Giudice, dott.ssa Sabina Rubini, a seguito della discussione all'udienza telematica del giorno 17 dicembre 2024, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., i ricorrenti, come indicato in epigrafe, hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza, iure sanguinis, assumendo di essere discendenti, in linea retta, del cittadino italiano, , figlio di e Parte_5 Parte_6
, nato il [...] nel comune di Villa del Conte, in Parte_7
provincia di Padova, come comprovato dal certificato di battesimo allegato al ricorso.
Allegavano i ricorrenti che , il 9 marzo 1873 in Villa del Conte, si univa Parte_5
in matrimonio con e che, successivamente, emigrava con la moglie in Persona_1
Brasile, ove continuò a vivere fino al decesso, senza mai acquisire la cittadinanza brasiliana.
Ad integrazione della domanda i ricorrenti deducevano che:
- Dall'unione tra e , entrambi italiani, nasceva in Parte_5 Persona_1
Brasile il 28 febbraio 1894 il figlio il quale contraeva matrimonio con Persona_2
e da tale unione, il 25 agosto 1920, nasceva la figlia;
Persona_3 Persona_4
2 - la suddetta , contraeva matrimonio, in data 11 novembre 1939, con Persona_4
e da tale unione a Pirangi (SP –Brasile), il 18 settembre 1944, Parte_8
nasceva la figlia Persona_5
- la suddetta Inocencia il 24/08/1963, contraeva matrimonio in Persona_5
San Paolo/Tatuapè con il e da tale unione sono nate le Parte_9
odierne ricorrenti, e a loro Pt_1 Parte_1 Parte_3
volta madri degli altri ricorrenti;
nello specifico, di Parte_1 Parte_1
e di Parte_2 Parte_3 Parte_4
Deducevano, inoltre, i ricorrenti che, non avendo l'avo mai acquisito la cittadinanza brasiliana e mai rinunciato alla cittadinanza italiana, aveva trasmesso, jure sanguinis, la cittadinanza al figlio e questi alla figlia che, a sua volta, l'aveva Per_2 Persona_4
trasmessa alla figlia , ma che la normativa all'epoca vigente Persona_5
negava alla madre il diritto di trasmettere, iure sanguinis, la cittadinanza ai propri figli, per cui si era verificata un'interruzione della trasmissione. Sul punto i ricorrenti sottolineavano che la Corte Costituzionale, con sentenza n. 30 del 1983 ha dichiarato l'illegittimità dell'articolo n. 1 della legge n.555 del 1912, nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina e con sentenza n. 87 del 1975
l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, comma terzo, della L. 13 giugno 1912, n. 555 nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana per la donna che si sposava con cittadino straniero, indipendentemente da una sua espressa dichiarazione di volontà.
Inoltre, a fondamento della domanda, gli istanti richiamavano la pronuncia della Corte di
Cassazione a Sezioni Unite n. 4466 del 25 febbraio 2009, che ha riconosciuto che, anche per le situazioni preesistenti all'entrata in vigore della Costituzione, deve ritenersi che il diritto di cittadinanza sia uno status permanente ed imprescrittibile, giustiziabile in ogni tempo, se la sua illegittima privazione perdura anche dopo l'entrata in vigore della
Costituzione.
Il resistente, regolarmente invitato in giudizio, non si è costituito e va dichiarato CP_1
contumace.
3 Gli atti sono stati regolarmente comunicati al P.M., che per l'udienza non ha concluso.
Circa la competenza del Tribunale di Venezia, va premesso che la Legge Delega n.
206/2021 prevede al comma n. 36 la seguente modifica: “All'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile
2017, n. 46, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani»”. Il comma n. 37 della cit. Legge prevede che “Le disposizioni dei commi da 27 a 36 del presente articolo si applicano ai procedimenti instaurati a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge”. Pertanto, a far data dal 22.06.22, in caso di ricorrenti residenti all'estero, come nel caso in esame, la competenza del Tribunale si è spostata dal Foro di Roma al Foro di nascita dell'avo italiano, o più precisamente al Tribunale in cui hanno sede le Sezioni Specializzate in materia di immigrazione e cittadinanza. Nel caso di specie l'avo era nato in [...]
Padova, da cui deriva la competenza di questo Tribunale, nella sezione specializzata in materia di immigrazione.
Il riconoscimento della cittadinanza italiana è oggi disciplinato dalla Legge n. 91/1992, e relativi regolamenti di esecuzione, che all'art. 1 stabilisce che è cittadino italiano per nascita il figlio di padre o madre cittadini, ovunque sia nato. Si osserva, peraltro, che il principio del riconoscimento della cittadinanza italiana per derivazione paterna al figlio del cittadino, a prescindere dal luogo di nascita, era sancito già dal Codice civile del
Regno d'Italia del 1865, che all'art. 4, disponeva che “è cittadino il figlio di padre italiano”
e veniva confermato anche dalla Legge 555/1912, destinata a rimanere vigente fino all'entrata in vigore della Legge 123/1983, che espressamente ha riconosciuto la trasmissione della cittadinanza anche in linea materna, sull'impulso delle pronunce n.
30/1983 e n. 151/1975 citate nel ricorso. Si osserva che, secondo un primo orientamento, gli effetti favorevoli di tali pronunce avrebbero potuto estrinsecarsi solo a partire dalla data di entrata in vigore della Costituzione, con “salvezza” delle situazioni già definite
4 all'epoca, ma tale sostanziale disparità di trattamento è stata superata grazie ad una pronuncia a Sezioni Unite della Corte di Cassazione, che ha affermato che “per effetto delle sentenze della Corte Costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983, deve essere riconosciuto il diritto allo “status” di cittadino italiano al richiedente nato all'estero da figlio di donna italiana coniugata con cittadino straniero nel vigore della L. 555 del 1912 che sia stata, di conseguenza, privata della cittadinanza italiana a causa del matrimonio” (Cass.
Sez. Unite sentenza n. 4466 del 25/02/2009). Invero, pur condividendo il principio dell'incostituzionalità sopravvenuta, secondo il quale la declaratoria d'incostituzionalità di norme pre- costituzionali produce effetto soltanto su rapporti e situazioni non ancora esaurite alla data del 1° gennaio 1948, non potendo retroagire oltre l'entrata in vigore della Costituzione, la Corte afferma che il diritto di cittadinanza in quanto “status” permanente ed imprescrittibile (fatta salva l'estinzione per effetto di rinuncia espressa da parte del richiedente), è giustiziabile in ogni tempo, anche in caso di pregressa morte dell'ascendente o del genitore dai quali deriva il riconoscimento ed anche a prescindere da una esplicita dichiarazione di volontà resa dal soggetto interessato.
Alla luce della citata normativa, depurata delle norme dichiarate incostituzionali, ne consegue che per essere riconosciuti cittadini italiani per discendenza è necessario dimostrare con certificati di registro civile la linea diretta con l'antenato italiano nato in
Italia fino al richiedente.
Si osserva che l'avo, nel caso di specie, è nato prima della unificazione del Regno D'Italia, ma tale circostanza non ha impedito che lo stesso abbia acquistato la cittadinanza italiana, anche se successivamente emigrato all'estero, in base al riconoscimento della cittadinanza italiana a tutti i “regnicoli” a cui si riferivano l'art. 24 dello Statuto Albertino e le norme sulla cittadinanza di cui al Capo I del Codice Civile del 1865. Si richiamano in proposito le leggi n. 23/1901 e n. 271/1907, in forza delle quali coloro che erano nati prima dell'unificazione dell'Italia furono considerati cittadini italiani, anche se emigrati, a condizione che, al momento in cui lo Stato preunitario di provenienza era entrato a far parte del Regno d'Italia – nel caso del Veneto il riferimento è all'ottobre 1866 - non fossero
5 deceduti o avessero acquisito cittadinanza straniera. Nel caso di specie, alla luce della documentazione in atti, non vi è dubbio che abbia acquisito la Parte_5
cittadinanza italiana in seguito all'annessione del Veneto al Regno d'Italia, essendo deceduto successivamente all'anno 1866 e, comunque, risultando che alla data del matrimonio, risalente al 1873, il medesimo era ancora residente in Italia.
Ciò premesso, si rileva che, secondo quanto emerge dalla documentazione prodotta dai ricorrenti, debitamente tradotta e munita di apostille, la linea di discendenza corrisponde a quella rappresentata nel ricorso;
si evidenzia che non sono di ostacolo alla ricostruzione dell'albero genealogico alcune differenze nei nomi e cognomi, che si ritengono dovuti ad errori di trascrizioni e adattamenti alla lingua portoghese, considerando altresì, che in tempi meno recenti, i dichiaranti potevano essere analfabeti, circostanza che, comunque, non impedisce il chiaro riconoscimento della linea di discendenza, attesa l'evidente coincidenza del nome dei genitori e dei nonni.
Risulta, inoltre, dal doc. 5, che è deceduto senza acquisire la Parte_5
cittadinanza brasiliana e senza mai rinunciare alla cittadinanza italiana.
Tanto premesso, richiamata la normativa citata e il consolidato orientamento giurisprudenziale in materia, successivo alla pronuncia della Corte di Cassazione a Sezioni
Unite n. 4466 del 25 febbraio 2009, alla quale si aderisce, ne consegue che Parte_5
nato in [...] genitori italiani, come emerge dal certificato di nascita in atti,
[...]
ha trasmesso la cittadinanza italiana al figlio , che l'ha trasmessa alla figlia e Per_2 Per_4
quest'ultima l'ha trasmessa “iure sanguinis” alla figlia , anche se nata Persona_5
prima del 1 gennaio 1948, che a sua volta l'ha trasmessa ai propri discendenti, secondo la linea di discendenza indicata nel ricorso, anche se i medesimi hanno acquisito anche la cittadinanza brasiliana, quale conseguenza involontaria del fatto di essere nati in un paese che applica il principio dello ius soli.
Quanto alla possibilità che un'eventuale rinuncia alla cittadinanza italiana possa essere stata fatta dai discendenti dell'avo originario, si osserva che la Suprema Corte (Cass.
25318/2022) ha avuto modo di precisare che ove la cittadinanza sia rivendicata da un
6 discendente, spetta a quest'ultimo solo la prova di essere discendente di un cittadino italiano, mentre incombe alla controparte, ossia al Ministero che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'evento interruttivo della linea di trasmissione.
Sul punto si ricorda che i più recenti arresti giurisprudenziali, tra i quali le pronunce gemelle della Corte di Cassazione a Sezioni Unite n. 25317 e 2318 del 2022, hanno ribadito l'inapplicabilità del Decreto n. 58 A emanato il 15.12.1889 dal Governo provvisorio brasiliano, sulla scorta del quale gli italiani presenti in territorio brasiliano alla data del
15.11.1889 avrebbero ottenuto la “naturalizzazione” automatica brasiliana a meno che non avessero manifestato dinanzi ai propri consolati la volontà di permanere cittadini della nazione di origine, ricordando che il diritto di cittadinanza, personale ed assoluto, non può mai perdersi, in ossequio alla libertà individuale, per rinunzia tacita ma solo in forza di una rinuncia volontaria ed esplicita, che non risulta nel caso in esame, come peraltro confermato dal certificato negativo di naturalizzazione.
Pertanto, alla luce della documentazione in atti, che comprova il possesso della cittadinanza italiana in capo all'avo e la trasmissione della stessa ai discendenti senza soluzione di continuità, deve essere accolta la domanda dichiarando i ricorrenti cittadini italiani, disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti Controparte_1
conseguenti.
Sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite, considerata la mancata costituzione del e la circostanza che la necessità di ricorrere all'autorità CP_1
giudiziaria non è riconducibile al fatto della resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, in composizione monocratica, così decide:
- accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti indicati in epigrafe sono cittadini italiani;
7 - ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_1
procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- dichiara le spese di lite integralmente compensate tra le parti.
Così deciso in Venezia, il 17 gennaio 2025.
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Sabina Rubini
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
- SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE - nel procedimento iscritto al n. R.G. 5934/2023 promosso con ricorso depositato in data 27 aprile 2023
da
, Parte_1
nata a [...] – Brasile) il 12 novembre 1963, cittadina brasiliana, residente in [...]
Aratanha n. 197, Apto 71/B, COD FISC;
C.F._1
, Parte_2
nato a [...] – Brasile) il 04 gennaio 1991, cittadino brasiliano, residente in [...]
Aratanha n. 197, Apto 71/B, COD FISC 384084048/14;
, Parte_3
nata a [...] – Brasile) il 01 ottobre 1966, cittadina brasiliana, residente in [...]
Evangelina n. 1334, bloco 2, Apto 14, COD FISC;
C.F._2
, Parte_4
nata a [...] – Brasile) il 09 agosto 1995, cittadina brasiliana, residente in [...]
Evangelina n. 1334, COD FISC 430614448/62
tutti rappresentati ed assistiti dall'Avv. Matilde Abignente del Foro di Roma
ricorrenti
1 contro
, in persona del Ministro pro tempore, Controparte_1
contumace
resistente
nonché con
PUBBLICO MINISTERO
Interventore ex lege
In punto: DIRITTI DI CITTADINANZA
Il Giudice, dott.ssa Sabina Rubini, a seguito della discussione all'udienza telematica del giorno 17 dicembre 2024, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., i ricorrenti, come indicato in epigrafe, hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza, iure sanguinis, assumendo di essere discendenti, in linea retta, del cittadino italiano, , figlio di e Parte_5 Parte_6
, nato il [...] nel comune di Villa del Conte, in Parte_7
provincia di Padova, come comprovato dal certificato di battesimo allegato al ricorso.
Allegavano i ricorrenti che , il 9 marzo 1873 in Villa del Conte, si univa Parte_5
in matrimonio con e che, successivamente, emigrava con la moglie in Persona_1
Brasile, ove continuò a vivere fino al decesso, senza mai acquisire la cittadinanza brasiliana.
Ad integrazione della domanda i ricorrenti deducevano che:
- Dall'unione tra e , entrambi italiani, nasceva in Parte_5 Persona_1
Brasile il 28 febbraio 1894 il figlio il quale contraeva matrimonio con Persona_2
e da tale unione, il 25 agosto 1920, nasceva la figlia;
Persona_3 Persona_4
2 - la suddetta , contraeva matrimonio, in data 11 novembre 1939, con Persona_4
e da tale unione a Pirangi (SP –Brasile), il 18 settembre 1944, Parte_8
nasceva la figlia Persona_5
- la suddetta Inocencia il 24/08/1963, contraeva matrimonio in Persona_5
San Paolo/Tatuapè con il e da tale unione sono nate le Parte_9
odierne ricorrenti, e a loro Pt_1 Parte_1 Parte_3
volta madri degli altri ricorrenti;
nello specifico, di Parte_1 Parte_1
e di Parte_2 Parte_3 Parte_4
Deducevano, inoltre, i ricorrenti che, non avendo l'avo mai acquisito la cittadinanza brasiliana e mai rinunciato alla cittadinanza italiana, aveva trasmesso, jure sanguinis, la cittadinanza al figlio e questi alla figlia che, a sua volta, l'aveva Per_2 Persona_4
trasmessa alla figlia , ma che la normativa all'epoca vigente Persona_5
negava alla madre il diritto di trasmettere, iure sanguinis, la cittadinanza ai propri figli, per cui si era verificata un'interruzione della trasmissione. Sul punto i ricorrenti sottolineavano che la Corte Costituzionale, con sentenza n. 30 del 1983 ha dichiarato l'illegittimità dell'articolo n. 1 della legge n.555 del 1912, nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina e con sentenza n. 87 del 1975
l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, comma terzo, della L. 13 giugno 1912, n. 555 nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana per la donna che si sposava con cittadino straniero, indipendentemente da una sua espressa dichiarazione di volontà.
Inoltre, a fondamento della domanda, gli istanti richiamavano la pronuncia della Corte di
Cassazione a Sezioni Unite n. 4466 del 25 febbraio 2009, che ha riconosciuto che, anche per le situazioni preesistenti all'entrata in vigore della Costituzione, deve ritenersi che il diritto di cittadinanza sia uno status permanente ed imprescrittibile, giustiziabile in ogni tempo, se la sua illegittima privazione perdura anche dopo l'entrata in vigore della
Costituzione.
Il resistente, regolarmente invitato in giudizio, non si è costituito e va dichiarato CP_1
contumace.
3 Gli atti sono stati regolarmente comunicati al P.M., che per l'udienza non ha concluso.
Circa la competenza del Tribunale di Venezia, va premesso che la Legge Delega n.
206/2021 prevede al comma n. 36 la seguente modifica: “All'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile
2017, n. 46, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani»”. Il comma n. 37 della cit. Legge prevede che “Le disposizioni dei commi da 27 a 36 del presente articolo si applicano ai procedimenti instaurati a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge”. Pertanto, a far data dal 22.06.22, in caso di ricorrenti residenti all'estero, come nel caso in esame, la competenza del Tribunale si è spostata dal Foro di Roma al Foro di nascita dell'avo italiano, o più precisamente al Tribunale in cui hanno sede le Sezioni Specializzate in materia di immigrazione e cittadinanza. Nel caso di specie l'avo era nato in [...]
Padova, da cui deriva la competenza di questo Tribunale, nella sezione specializzata in materia di immigrazione.
Il riconoscimento della cittadinanza italiana è oggi disciplinato dalla Legge n. 91/1992, e relativi regolamenti di esecuzione, che all'art. 1 stabilisce che è cittadino italiano per nascita il figlio di padre o madre cittadini, ovunque sia nato. Si osserva, peraltro, che il principio del riconoscimento della cittadinanza italiana per derivazione paterna al figlio del cittadino, a prescindere dal luogo di nascita, era sancito già dal Codice civile del
Regno d'Italia del 1865, che all'art. 4, disponeva che “è cittadino il figlio di padre italiano”
e veniva confermato anche dalla Legge 555/1912, destinata a rimanere vigente fino all'entrata in vigore della Legge 123/1983, che espressamente ha riconosciuto la trasmissione della cittadinanza anche in linea materna, sull'impulso delle pronunce n.
30/1983 e n. 151/1975 citate nel ricorso. Si osserva che, secondo un primo orientamento, gli effetti favorevoli di tali pronunce avrebbero potuto estrinsecarsi solo a partire dalla data di entrata in vigore della Costituzione, con “salvezza” delle situazioni già definite
4 all'epoca, ma tale sostanziale disparità di trattamento è stata superata grazie ad una pronuncia a Sezioni Unite della Corte di Cassazione, che ha affermato che “per effetto delle sentenze della Corte Costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983, deve essere riconosciuto il diritto allo “status” di cittadino italiano al richiedente nato all'estero da figlio di donna italiana coniugata con cittadino straniero nel vigore della L. 555 del 1912 che sia stata, di conseguenza, privata della cittadinanza italiana a causa del matrimonio” (Cass.
Sez. Unite sentenza n. 4466 del 25/02/2009). Invero, pur condividendo il principio dell'incostituzionalità sopravvenuta, secondo il quale la declaratoria d'incostituzionalità di norme pre- costituzionali produce effetto soltanto su rapporti e situazioni non ancora esaurite alla data del 1° gennaio 1948, non potendo retroagire oltre l'entrata in vigore della Costituzione, la Corte afferma che il diritto di cittadinanza in quanto “status” permanente ed imprescrittibile (fatta salva l'estinzione per effetto di rinuncia espressa da parte del richiedente), è giustiziabile in ogni tempo, anche in caso di pregressa morte dell'ascendente o del genitore dai quali deriva il riconoscimento ed anche a prescindere da una esplicita dichiarazione di volontà resa dal soggetto interessato.
Alla luce della citata normativa, depurata delle norme dichiarate incostituzionali, ne consegue che per essere riconosciuti cittadini italiani per discendenza è necessario dimostrare con certificati di registro civile la linea diretta con l'antenato italiano nato in
Italia fino al richiedente.
Si osserva che l'avo, nel caso di specie, è nato prima della unificazione del Regno D'Italia, ma tale circostanza non ha impedito che lo stesso abbia acquistato la cittadinanza italiana, anche se successivamente emigrato all'estero, in base al riconoscimento della cittadinanza italiana a tutti i “regnicoli” a cui si riferivano l'art. 24 dello Statuto Albertino e le norme sulla cittadinanza di cui al Capo I del Codice Civile del 1865. Si richiamano in proposito le leggi n. 23/1901 e n. 271/1907, in forza delle quali coloro che erano nati prima dell'unificazione dell'Italia furono considerati cittadini italiani, anche se emigrati, a condizione che, al momento in cui lo Stato preunitario di provenienza era entrato a far parte del Regno d'Italia – nel caso del Veneto il riferimento è all'ottobre 1866 - non fossero
5 deceduti o avessero acquisito cittadinanza straniera. Nel caso di specie, alla luce della documentazione in atti, non vi è dubbio che abbia acquisito la Parte_5
cittadinanza italiana in seguito all'annessione del Veneto al Regno d'Italia, essendo deceduto successivamente all'anno 1866 e, comunque, risultando che alla data del matrimonio, risalente al 1873, il medesimo era ancora residente in Italia.
Ciò premesso, si rileva che, secondo quanto emerge dalla documentazione prodotta dai ricorrenti, debitamente tradotta e munita di apostille, la linea di discendenza corrisponde a quella rappresentata nel ricorso;
si evidenzia che non sono di ostacolo alla ricostruzione dell'albero genealogico alcune differenze nei nomi e cognomi, che si ritengono dovuti ad errori di trascrizioni e adattamenti alla lingua portoghese, considerando altresì, che in tempi meno recenti, i dichiaranti potevano essere analfabeti, circostanza che, comunque, non impedisce il chiaro riconoscimento della linea di discendenza, attesa l'evidente coincidenza del nome dei genitori e dei nonni.
Risulta, inoltre, dal doc. 5, che è deceduto senza acquisire la Parte_5
cittadinanza brasiliana e senza mai rinunciare alla cittadinanza italiana.
Tanto premesso, richiamata la normativa citata e il consolidato orientamento giurisprudenziale in materia, successivo alla pronuncia della Corte di Cassazione a Sezioni
Unite n. 4466 del 25 febbraio 2009, alla quale si aderisce, ne consegue che Parte_5
nato in [...] genitori italiani, come emerge dal certificato di nascita in atti,
[...]
ha trasmesso la cittadinanza italiana al figlio , che l'ha trasmessa alla figlia e Per_2 Per_4
quest'ultima l'ha trasmessa “iure sanguinis” alla figlia , anche se nata Persona_5
prima del 1 gennaio 1948, che a sua volta l'ha trasmessa ai propri discendenti, secondo la linea di discendenza indicata nel ricorso, anche se i medesimi hanno acquisito anche la cittadinanza brasiliana, quale conseguenza involontaria del fatto di essere nati in un paese che applica il principio dello ius soli.
Quanto alla possibilità che un'eventuale rinuncia alla cittadinanza italiana possa essere stata fatta dai discendenti dell'avo originario, si osserva che la Suprema Corte (Cass.
25318/2022) ha avuto modo di precisare che ove la cittadinanza sia rivendicata da un
6 discendente, spetta a quest'ultimo solo la prova di essere discendente di un cittadino italiano, mentre incombe alla controparte, ossia al Ministero che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'evento interruttivo della linea di trasmissione.
Sul punto si ricorda che i più recenti arresti giurisprudenziali, tra i quali le pronunce gemelle della Corte di Cassazione a Sezioni Unite n. 25317 e 2318 del 2022, hanno ribadito l'inapplicabilità del Decreto n. 58 A emanato il 15.12.1889 dal Governo provvisorio brasiliano, sulla scorta del quale gli italiani presenti in territorio brasiliano alla data del
15.11.1889 avrebbero ottenuto la “naturalizzazione” automatica brasiliana a meno che non avessero manifestato dinanzi ai propri consolati la volontà di permanere cittadini della nazione di origine, ricordando che il diritto di cittadinanza, personale ed assoluto, non può mai perdersi, in ossequio alla libertà individuale, per rinunzia tacita ma solo in forza di una rinuncia volontaria ed esplicita, che non risulta nel caso in esame, come peraltro confermato dal certificato negativo di naturalizzazione.
Pertanto, alla luce della documentazione in atti, che comprova il possesso della cittadinanza italiana in capo all'avo e la trasmissione della stessa ai discendenti senza soluzione di continuità, deve essere accolta la domanda dichiarando i ricorrenti cittadini italiani, disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti Controparte_1
conseguenti.
Sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite, considerata la mancata costituzione del e la circostanza che la necessità di ricorrere all'autorità CP_1
giudiziaria non è riconducibile al fatto della resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, in composizione monocratica, così decide:
- accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti indicati in epigrafe sono cittadini italiani;
7 - ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_1
procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- dichiara le spese di lite integralmente compensate tra le parti.
Così deciso in Venezia, il 17 gennaio 2025.
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Sabina Rubini
8