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Sentenza 22 settembre 2025
Sentenza 22 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 22/09/2025, n. 5251 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 5251 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUARTA CIVILE così composta:
dr.ssa Antonella Izzo presidente dr.ssa Claudia De Martin consigliere dr. Marco Emilio Luigi Cirillo consigliere relatore riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 1309 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2025, decisa a seguito di discussione orale, ex art. 281-sexies terzo comma c.p.c, all'udienza del giorno 19/9/25 e vertente
TRA
(C.F. , con l'avvocato Parte_1 P.IVA_1 Giovanna Valenza, nel cui studio in Roma Via Collatina n. 91 è elettivamente domiciliata;
PARTE APPELLANTE
E
(C. F. , con l'avvocato Massimiliano CP_1 P.IVA_2 Cardarelli nel cui studio in Roma Via Alessandria n. 208 è elettivamente domiciliata;
PARTE APPELLATA
OGGETTO: appello contro la sentenza n. 17406 pubblicata il 14/11/2024 el Tribunale di Roma.
FATTO E DIRITTO
pag. 1 di 10 § 1. – La vicenda da cui ha tratto origine il presente giudizio di appello è così riassunta nella sentenza impugnata: “Con decreto n. 9884/2022, questo Tribunale ha ingiunto alla Gioco Legale il pagamento della somma di € 132.008,73, oltre interessi e spese di procedura liquidate in euro 2.135,00 per compensi ed euro 406,50 per esborsi, oltre spese generali IVA e CPA come per legge, in favore di per il CP_1 mancato saldo delle fatture emesse dalla stessa per la fornitura di energia. La ha spiegato opposizione al citato decreto Parte_1 ingiuntivo, chiedendo che fosse accertata e dichiarata l'intervenuta prescrizione dei crediti relativamente ai periodi decorrenti dal 25/05/2017 al 20/04/2020 e che, pertanto, fosse revocato il decreto ingiuntivo opposto. L'opponente ha contestato l'avvenuta ricezione delle fatture, avendo avuto conoscenza delle stesse esclusivamente con pec del 20/04/2022, ha inoltre eccepito che due delle fatture emesse dalla società opposta fossero sproporzionate ed ha, infine, rilevato la sopravvenuta prescrizione dei crediti relativi ai periodi dal 25/05/2017 al 20/04/2020 di cui alle fatture n. 10120000794985, n. 10120001019792, n. 10120001204229, n. 10120001412179, n. 10120001806515, n. 10121000761481 e n. 10121000761482, dal momento che gli stessi erano relativi a periodi di fatturazione e di conguaglio prescritti, avendo ad oggetto somme maturate data 15/07/2022, aveva provveduto al pagamento delle fatture n. 1012100225117, n. 10121001889346, n. 10121001377121 e n. 10121001134616. Si è costituita la chiedendo, preliminarmente, che fosse CP_1 concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto per la minore somma di euro 131.482,33, oltre interessi, ovvero per la minore somma di euro fondata su prova scritta e, con conseguente condanna della al pagamento della somma di euro 131.482,33, oltre Pt_1 Parte_1 interessi di mora al tasso previsto dal d.lgs. n. 231/2001 dalle scadenze delle singole fatture al saldo, ovvero di quella maggiore e/o minore risultata dovuta all'esito del giudizio. L'opposta, contestando tutto quanto ex adverso dedotto, ha anzitutto precisato che, in data 24/02/2020, si era recata presso Parte_2 l'immobile sito in Roma, Piazza Monte Gennaro n. 29, nella disponibilità della ove, aveva individuato la presenza di Parte_1 manomissioni dei gruppi di misura a servizio dei punti di consegna della energia elettrica, contraddistinti dai codici POD IT002E3468785A e IT002E3831411A, oltre ad un allaccio diretto alla rete di distribuzione. Conseguentemente alla scoperta di tale manomissione, ricevute le nuove misure da parte del distributore relativamente al periodo febbraio 2017 – febbraio 2020, l'opposta aveva emesso le fatture nn. 10120001204229 e 10121000761481, addebitando alla le maggiori quantità Parte_1 di energia che il distributore aveva ricostruito esser state prelevate, oltre ai costi di verifica. ha poi affermato che l'opponente non avesse CP_1
pag. 2 di 10 provveduto al pagamento delle fatture di cui sopra, né delle fatture nn. 0010120000794985, 0010120001019792, 0010120001412179, 0010120001806515, 0010121000761482, 0010121001134616, 0010121001377121, 0010121001889346, 0010121002225117. In merito alla correttezza degli importi riportati nelle fatture azionate, l'opposta ha successivamente evidenziato che l'opponente non avesse sollevato alcuna contestazione, essendosi limitata unicamente a rilevare l'intervenuta prescrizione del credito. A tal proposito, l'opposta ha precisato che non vi fosse alcuna evidenza che la potesse Parte_1 essere qualificata come microimpresa, non rientrando nella tipologia di clienti indicati dall'art. 2, comma 2.3, lettera a) e c) del TIV, e che, inoltre, anche a voler considerare l'opponente una microimpresa ai sensi della Commissione Europea del 6/05/2003, quest'ultima avrebbe dovuto in ogni caso corrispondere parte degli importi in fattura. Con riferimento alla somma che l'opponente riferisce di aver pagato, l'opposta ha precisato che il pagamento era avvenuto soltanto in data 9/06/2022, successivamente alla notificazione del decreto ingiuntivo opposto e che, pertanto, all'esito di tale pagamento, il credito si era ridotto ad euro 131.482,33.
Nel corso del procedimento veniva rigettata l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, alla stregua dell'ordinanza del 24/02/2023, con la precisazione che l'opposta si era limitata a produrre fatture ed estratto autentico delle scritture contabili,
“non documentando alcun atto interruttivo della prescrizione e non offrendo elementi idonei a superare, almeno in questa fase, la contestazione sulla correttezza delle misurazioni”. L'attività istruttoria si svolgeva interamente in via documentale e la causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni di cui in epigrafe.”
§ 2. – All'esito del giudizio il Tribunale ha così pronunciato: “1) Rigetta l'eccezione di prescrizione formulata dalla (C.F. Parte_1
), non potendo la stessa essere qualificata come microimpresa P.IVA_1 per i motivi sopra esposti;
2) Rigetta l'opposizione formulata dalla
[...] (C.F. ) nei confronti di (C.F. Parte_1 P.IVA_1 CP_1
); 3) Condanna la in persona del legale P.IVA_2 Parte_1 rappresentante p.t., alla refusione delle spese di lite in favore di
[...]
che si liquidano in complessivi euro 8.433,00, oltre spese generali, CP_1 IVA e CPA, come per legge.”
A fondamento della decisione il primo giudice ha svolto le considerazioni che seguono: “Prima di procedere all'esame dell'opposizione, giova ricordare che il decreto ingiuntivo è un accertamento anticipatorio con attitudine al giudicato e che, instaurato il contraddittorio a seguito dell'opposizione, si apre un giudizio a cognizione piena caratterizzato dalle ordinarie regole processuali (cfr. art. 645, 2° comma, c.p.c.), anche circa il regime degli oneri di allegazione e prova (cfr.
pag. 3 di 10 Cass. 17371/2003; Cass. 6421/2003), con la conseguenza che oggetto del giudizio di opposizione non è tanto la valutazione di legittimità e di validità del decreto ingiuntivo opposto, quanto la fondatezza o meno della pretesa creditoria, originariamente azionata in via monitoria, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza (cfr. Cass. 15026/2005; Cass. 15186/2003; Cass. 6663/2002); quindi, il diritto del preteso creditore (formalmente convenuto, ma sostanzialmente attore) deve essere provato indipendentemente dall'esistenza o persistenza dei presupposti previsti dalla legge per l'emissione del decreto ingiuntivo. Nel giudizio di merito a cognizione ordinaria introdotto con l'atto di cui all'art. 645 c.p.c., il creditore, ricorrente nella fase monitoria del giudizio, è onerato della prova relativa ai fatti costitutivi dell'obbligazione posta a fondamento del decreto ingiuntivo e la parte opponente è tenuta a fornire la prova dei fatti modificativi, impeditivi o estintivi del credito. Tanto premesso, si deve ricordare che, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento. Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento, gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento (cfr. per tutte Cass. Civ. Sez. Un., 30/10/01, n. 13533). Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo grava, pertanto, sulla creditrice opposta dimostrare il titolo costitutivo del diritto azionato, mentre la debitrice opponente deve fornire la prova del fatto estintivo dell'altrui diritto. L'eccezione preliminare di prescrizione formulata da parte opponente è infondata e non merita accoglimento per i motivi di seguito esposti. L'opponente afferma di essere una microimpresa e, pertanto, sostiene che il diritto di credito di cui al decreto ingiuntivo opposto si sia prescritto, in applicazione dell'art. 1 comma 4 della legge n. 205/2017, mentre l'opposta ritiene che la non sia una Parte_1 microimpresa, secondo la definizione prevista nella raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003, che legittima la prescrizione biennale di cui alla legge soprarichiamata. A tal proposito, deve rilevarsi che il Decreto Ministeriale del 18 aprile 2005 recependo la Direttiva n. 2003/361/CE, all'art. 2, comma 3 ha definito “microimpresa”, l'impresa che svolge un'attività imprenditoriale che occupa meno di 10
pag. 4 di 10 dipendenti e realizza un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiore a due milioni di euro. Nel caso di specie, non può riconoscersi la come Parte_1 microimpresa, considerato che, sebbene la stessa negli anni 2019 e 2020 abbia riportato un fatturato non eccedente i due milioni di euro (cfr. doc. 2 atto di citazione in opposizione), conformemente ad uno dei due requisiti previsti dal Decreto Ministeriale del 18 aprile 2005 che ha recepito la Direttiva n. 2003/361/CE, per il periodo di riferimento ha, tuttavia, avuto un numero medio di dipendenti pari a 13,5 (ad inizio esercizio pari a 19 e a fine esercizio pari a 9), superando così il secondo requisito previsto dal Decreto Ministeriale sopra indicato non in via alternativa ma cumulativa rispetto al primo. L'art. 2, comma 4 del Decreto Ministeriale, infatti, prevede che “i due requisiti di cui alle lettere a) e b) dei commi 1, 3 e 3 sono cumulativi, nel senso che tutti e due devono sussistere”. Dal momento che la non è una microimpresa, Parte_1 deve essere rigettata l'eccezione di prescrizione formulata dall'opponente, non potendo trovare applicazione il termine di prescrizione agevolato di durata biennale di cui alla legge n. 205/2017 relativamente ai crediti vantati da e ingiunti al pagamento con il decreto ingiuntivo CP_1 opposto. I crediti di cui al presente giudizio sono, pertanto, soggetti al termine di prescrizione di durata quinquennale e deve, pertanto, concludersi che gli stessi non fossero ancora prescritti al momento in cui la società opposta aveva avanzato la pretesa creditoria notificando la lettera di diffida ad adempiere all'opponente. Dal momento che la stessa
[...]
nell'atto di citazione, afferma di aver avuto conoscenza delle Parte_1 fatture esclusivamente conseguentemente alla recezione della formale lettera di diffida inviata tramite pec in data 20 aprile 2022 (doc. 3 comparsa di costituzione) e considerato che le somme ingiunte al pagamento si riferiscono al periodo decorrente dal 25/05/2017 al 24/02/2020, deve riconoscersi che il diritto di credito vantato da
[...] nel giudizio monitorio non si è prescritto. CP_1
Nel merito, occorre anzitutto precisare che è circostanza pacifica che l'opponente abbia provveduto al pagamento delle fatture n. 1012100225117, n. 10121001889346, n. 10121001377121 e n. 10121001134616, pertanto, dalla somma ingiunta al pagamento pari ad euro 132.008,73 deve detrarsi la somma di euro 58.409,07; inoltre, la somma residua risulta contestata soltanto nel quantum dall'opponente e unicamente con riferimento alla fattura n. 10120001204229 del 16/03/2020 di euro 64.821,30 e alla fattura n. 10121000761481 di euro 58.409,07. A tal proposito, l'opponente riferisce che si tratti di consumi abnormi e che l'opposta abbia omesso di specificare il criterio attraverso il quale si è provveduto a quantificarli.
pag. 5 di 10 A tal riguardo deve riconoscersi che, diversamente da quanto sostenuto da parte opponente, parte opposta non si è limitata ad allegare le fatture di cui alle somme ingiunte al pagamento ma, al contrario, ha prodotto documenti dai quali può evincersi chiaramente l'origine dei predetti consumi;
gli stessi, infatti, sono stati quantificati dal distributore locale, di cui si è avvalsa per la rilevazione e la Parte_2 CP_1 certificazione dei dati di misurazione dell'energia elettrica al fine di poter esattamente quantificare l'energia erogata al consumatore finale. Dal prospetto di calcolo presentato da in data 24/02/2020 (cfr. doc. Parte_2 7 comparsa di costituzione) si deduce che, dal 25/05/2017 al 24/02/2020 (1.005 giorni), vi è stata una notevole differenza tra l'energia prelevata dal consumatore finale e l'energia rilevata dal misuratore, conseguentemente ad un allaccio diretto al contatore, rilevato al momento del sopralluogo. Nella documentazione in atti viene riportato che il distributore locale, nello svolgimento delle sue attività di verifica, ha individuato la “presenza di tre cavi da 50 mmq collegati direttamente alla presa areti comandati tramite un pulsante installato negli uffici della sala slot” e la “manomissione della morsettiera UR e relativo errore del GdM pari al -74%” (cfr. doc. 7 e doc. 8 comparsa di costituzione). Le difformità rilevate con il sopralluogo e il lungo periodo a cui si riferiscono consentono di rendere presumibilmente ragionevole questo ingente valore di consumi riferito dal distributore e per tali ragioni riportato in fattura dalla società opposta. In sintesi, considerato che non risulta contestata nell'an la pretesa creditoria, le produzioni documentali offerte dalla società opposta hanno esaurito l'incombente probatorio posto a suo carico, avendo la stessa sufficientemente giustificato le modalità con cui si è provveduto a calcolare gli importi dovuti dalla società opponente, nonché la causa della differenza di valore riscontrata tra l'energia rilevata dal misuratore e l'energia effettivamente prelevata dal consumatore finale e non essendo decorso al momento della notifica dell'avviso di intimazione ad adempiere il termine prescrizionale quinquennale. Per i motivi espressi, l'opposizione è infondata e deve essere rigettata. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano nel dispositivo secondo i criteri di cui al D.M. 55/2014.”.
§ 3. – Ha proposto appello rassegnando le Parte_1 seguenti conclusioni: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita ogni contraria disattesa e respinta istanza ed in riforma della sentenza impugnata: - Disporre la sospensione della provvisoria esecuzione della sentenza impugnata;
Nel merito: - Accogliere la spiegata opposizione al decreto ingiuntivo 9884/22 oggetto della domanda originaria di primo grado, dichiarando prescritte, in tutto od in parte e comunque non dovute perché non dimostrare le somme oggetto di indebita fatturazione, in difetto pag. 6 di 10 di prova dei consumi effettuati dalla Soc. Gioco Legale Srl;
- Voglia quindi revocare il decreto opposto;
- Condannare per l'effetto alla CP_1 rifusione delle spese del doppio grado di Giudizio da distrarre in favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
Ha resistito rassegnando le seguenti conclusioni: CP_1
“Piaccia alla giustizia della Corte di appello adita, ogni contraria istanza disattesa, - in via preliminare, dichiarare inammissibile l'appello formulato dalla;
- in via istruttoria, a) laddove Controparte_2 ritenuto necessario, ammettere una CTU formulando all'ausiliario anche il seguente quesito “in caso di accertata non corrispondenza tra le quantità di energia prelevate dalla e quelle indicate da Parte_1 CP_3
nelle fatture emesse sulla base della ricostruzione dei prelievi effettuata
[...] da , determinare, determinare sulla base delle quantità di energia Parte_2 che risulteranno esser state effettivamente prelevate, le somme dovute da sulla base dei prezzi contrattuali, comprensivi dei Parte_1 corrispettivi ed oneri aggiuntivi previsti dalle condizioni generali di contratto, dei così detti oneri di sistema (trasporto, dispacciamento, etc. etc.) nonché delle accise, delle imposte e dell'iva”; b) ammettere la prova per testi sui seguenti capitoli: Capitolo 1. vero che in data 24.2.2020 si recava presso l'immobile sito in Roma alla Piazza Monte Gennaro nr° 29, nella disponibilità della ove, alla presenza di persona Parte_1 qualificatasi come procuratore della società, poteva accertare che i gruppi di misura a servizio del punto di consegna della energia contraddistinti dal codice POD IT002E3468785A e IT002E3831411A presentavano una manomissione, nonché un allaccio diretto alla rete di distribuzione, tali che gli stessi registravano in misura inferiore i prelievi di energia elettrica (nota a); Capitolo 2. vero che in tale occasione provvedeva a sostituire i gruppi di misura;
Capitolo 3. vero che in relazione al POD IT002E3468785A, a) doc. 3 e 4 allegati al fascicolo di costituzione in primo grado di;
poteva accertare la presenza di tre cavi da 50 mmq CP_1 collegati direttamente alla presa Areti comandati tramite un pulsante installato negli uffici della sala slot nonché la presenza di due teleruttori nel controsoffitto che andavano ad alimentare due interruttori rispettivamente da 100A e 63A; Capitolo 4. vero che in relazione al POD IT002E3831411A poteva accertare la presenza di tre cavi da mmq collegati direttamente alla presa Areti comandati tramite un pulsante installato negli uffici della sala slot nonché la manomissione della morsettiera UR e relativo errore del GdM pari al – 74%; Capitolo 5. vero che provvedeva alla Parte_2 ricostruzione delle misure dei prelievi a far data dal punto di flesso delle misure e applicando al periodo successivo la media storia di consumo del cliente pari a 300 kWh al giorno (nota b). Si indicano a testi il Sig. Tes_1
domiciliato presso , nonché il legale rappresentante di
[...] Parte_2
; - nel merito, gradatamente, a) rigettare l'appello della Gioco Parte_2
pag. 7 di 10 perché infondato in fatto e diritto;
b) doc. 7 e 8 Controparte_2 allegati al fascicolo di costituzione in primo grado di;
b) in caso CP_1 di accoglimento dell'appello, condannare la Controparte_2
al pagamento della somma di 131.482,33 oltre agli interessi di
[...] mora al tasso previsto dal d. lgs. nr° 231/2001 dalle scadenze delle singole fatture al saldo, ovvero di quella maggiore e/o minore che risulterà dovuta all'esito del giudizio. In ogni caso con la condanna di chi di ragione al pagamento delle spese di procedura, ivi comprese quelle della fase monitoria, da liquidarsi conformemente al DM nr° 147/2022, oltre al contributo forfettario, all'IVA ed alla Cap come per legge ed alle successive tutte occorrende”.
Con successiva ordinanza di correzione di errore materiale del 30/1/2025 il Tribunale così provvedeva: “Dispone che, nel dispositivo della sentenza n. 17406 del 2024, laddove si legge “Rigetta l'opposizione formulata dalla (C.F. ) nei confronti di Parte_1 P.IVA_1 (C.F. ” debba intendersi e leggersi: “Revoca il CP_1 P.IVA_2 decreto ingiuntivo opposto;
condanna la (C.F. Parte_1
) al pagamento, nei confronti di della somma di € P.IVA_1 CP_1 131.482,33, oltre interessi come da domanda”.
Rigettata l'istanza di sospensione della provvisoria esecutività della sentenza,, dopo il mutamento del rito che ha disposto la discussione orale ex art.281 sexies c.p.c., la causa è stata discussa oralmente all'udienza odierna e trattenuta in decisione ai sensi del terzo comma dell'art.281 sexies c.p.c..
§ 4. – L'appello proposto da contiene tre Parte_1 motivi con cui è dedotta la violazione di legge perché il Tribunale avrebbe erroneamente negato che fosse maturata la prescrizione, per aver travisato i mezzi di prova in ordine alla quantificazione del consumo addebitato e per avere indebitamente proceduto alla correzione materiale della sentenza.
§ 5. 1 – L'appello proposto da è Parte_1 inammissibile, dovendo in tal senso accogliersi l'eccezione proposta da
. CP_1 Invero, ha documentato che la società CP_1 Parte_1 è stata cancellata dal Registro delle imprese in data 24.6.2024, con
[...] l'effetto che essa è stata privata da quel momento della capacità di stare in giudizio. Tale cancellazione è intervenuta dopo la scadenza del termine per il deposito degli scritti conclusionali, tanto da non determinare l'interruzione il giudizio, ove fosse stata comunicata dal difensore della società, insegnando la giurisprudenza che nel giudizio in composizione monocratica l'evento interruttivo dichiarato o notificato successivamente alla scadenza dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di pag. 8 di 10 replica, non produce alcun effetto interruttivo, atteso che, nella disciplina introdotta dalla l. n. 353 del 1990, tale ipotesi è equiparabile a quella in cui l'evento si avveri o sia notificato dopo la chiusura della discussione davanti al collegio (Cass. n. 14472/2017). La sentenza pubblicata il 14.11.2024 è stata, tuttavia, appellata dalla stessa , la quale, pur cancellata, risulta aver conferito Parte_1 mandato alle liti al difensore a mezzo di tale , nella sua Persona_1 dichiarata qualità di procuratore di essa società. In realtà, per effetto del noto fenomeno successorio, in caso di cancellazione soltanto gli ex soci in proprio avrebbero avuto la capacità di impugnare la sentenza, mentre è nullo il potere di rappresentanza conferito da un asserito rappresentante della società cancellata. L'appello è così inammissibile per difetto di rappresentanza, non potendo, il mandato alle liti, essere conferito da un soggetto ormai estinto. In assenza di mandato alle liti le spese del giudizio vanno poste a carico del legale, avvocato Giovanna Valenza, che non ha verificato la validità dei poteri rappresentativi (Cass. n. 27847/2022). La liquidazione deve compiersi, ex decreto n. 147 del 13/8/2022, in rapporto al quinto scaglione in relazione all'effettivo valore della causa, secondo parametri minimi attesa la decisione in rito.
§ 5. – Trattandosi di procedimento di appello introdotto dopo la data del 31.1.13 (entrata in vigore della L. n. 228/12) deve darsi atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater TU approvato con DPR n. 115/02 come modificato dall'art. 1 comma 17 L. n. 228/12 a carico dell'appellante.
PER QUESTI MOTIVI
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...] nei confronti di , contro la sentenza n. 17406 Parte_1 CP_1 pubblicata il 14/11/2024 resa tra le parti dal Tribunale di Roma, ogni altra conclusione disattesa, così provvede:
1. – dichiara inammissibile l'appello;
2. – condanna il legale della cancellata Parte_1 avvocato Giovanna Valenza, al pagamento delle spese di lite in favore di , liquidate in complessivi € 7.160,00, di cui CP_1
€ 1.489,00 per la fase di studio, € 956,00 per la fase introduttiva,
€ 2.163,00 per la fase di trattazione, € 2.552,00 per la fase decisoria, oltre rimborso forfettario al 15%, iva e cap come per legge;
3. – dichiara che sussistono i requisiti di cui all'art. 13 comma 1 quater TU approvato con DPR n. 115/02 come modificato dall'art. 1 comma 17 L. n. 228/12, per il pagamento a carico pag. 9 di 10 dell'appellante e di un ulteriore importo pari a quello già versato a titolo di contributo unificato. Così deciso in Roma il giorno 19/9/2025.
L'estensore Il presidente
Marco Emilio Luigi Cirillo Antonella Izzo
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUARTA CIVILE così composta:
dr.ssa Antonella Izzo presidente dr.ssa Claudia De Martin consigliere dr. Marco Emilio Luigi Cirillo consigliere relatore riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 1309 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2025, decisa a seguito di discussione orale, ex art. 281-sexies terzo comma c.p.c, all'udienza del giorno 19/9/25 e vertente
TRA
(C.F. , con l'avvocato Parte_1 P.IVA_1 Giovanna Valenza, nel cui studio in Roma Via Collatina n. 91 è elettivamente domiciliata;
PARTE APPELLANTE
E
(C. F. , con l'avvocato Massimiliano CP_1 P.IVA_2 Cardarelli nel cui studio in Roma Via Alessandria n. 208 è elettivamente domiciliata;
PARTE APPELLATA
OGGETTO: appello contro la sentenza n. 17406 pubblicata il 14/11/2024 el Tribunale di Roma.
FATTO E DIRITTO
pag. 1 di 10 § 1. – La vicenda da cui ha tratto origine il presente giudizio di appello è così riassunta nella sentenza impugnata: “Con decreto n. 9884/2022, questo Tribunale ha ingiunto alla Gioco Legale il pagamento della somma di € 132.008,73, oltre interessi e spese di procedura liquidate in euro 2.135,00 per compensi ed euro 406,50 per esborsi, oltre spese generali IVA e CPA come per legge, in favore di per il CP_1 mancato saldo delle fatture emesse dalla stessa per la fornitura di energia. La ha spiegato opposizione al citato decreto Parte_1 ingiuntivo, chiedendo che fosse accertata e dichiarata l'intervenuta prescrizione dei crediti relativamente ai periodi decorrenti dal 25/05/2017 al 20/04/2020 e che, pertanto, fosse revocato il decreto ingiuntivo opposto. L'opponente ha contestato l'avvenuta ricezione delle fatture, avendo avuto conoscenza delle stesse esclusivamente con pec del 20/04/2022, ha inoltre eccepito che due delle fatture emesse dalla società opposta fossero sproporzionate ed ha, infine, rilevato la sopravvenuta prescrizione dei crediti relativi ai periodi dal 25/05/2017 al 20/04/2020 di cui alle fatture n. 10120000794985, n. 10120001019792, n. 10120001204229, n. 10120001412179, n. 10120001806515, n. 10121000761481 e n. 10121000761482, dal momento che gli stessi erano relativi a periodi di fatturazione e di conguaglio prescritti, avendo ad oggetto somme maturate data 15/07/2022, aveva provveduto al pagamento delle fatture n. 1012100225117, n. 10121001889346, n. 10121001377121 e n. 10121001134616. Si è costituita la chiedendo, preliminarmente, che fosse CP_1 concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto per la minore somma di euro 131.482,33, oltre interessi, ovvero per la minore somma di euro fondata su prova scritta e, con conseguente condanna della al pagamento della somma di euro 131.482,33, oltre Pt_1 Parte_1 interessi di mora al tasso previsto dal d.lgs. n. 231/2001 dalle scadenze delle singole fatture al saldo, ovvero di quella maggiore e/o minore risultata dovuta all'esito del giudizio. L'opposta, contestando tutto quanto ex adverso dedotto, ha anzitutto precisato che, in data 24/02/2020, si era recata presso Parte_2 l'immobile sito in Roma, Piazza Monte Gennaro n. 29, nella disponibilità della ove, aveva individuato la presenza di Parte_1 manomissioni dei gruppi di misura a servizio dei punti di consegna della energia elettrica, contraddistinti dai codici POD IT002E3468785A e IT002E3831411A, oltre ad un allaccio diretto alla rete di distribuzione. Conseguentemente alla scoperta di tale manomissione, ricevute le nuove misure da parte del distributore relativamente al periodo febbraio 2017 – febbraio 2020, l'opposta aveva emesso le fatture nn. 10120001204229 e 10121000761481, addebitando alla le maggiori quantità Parte_1 di energia che il distributore aveva ricostruito esser state prelevate, oltre ai costi di verifica. ha poi affermato che l'opponente non avesse CP_1
pag. 2 di 10 provveduto al pagamento delle fatture di cui sopra, né delle fatture nn. 0010120000794985, 0010120001019792, 0010120001412179, 0010120001806515, 0010121000761482, 0010121001134616, 0010121001377121, 0010121001889346, 0010121002225117. In merito alla correttezza degli importi riportati nelle fatture azionate, l'opposta ha successivamente evidenziato che l'opponente non avesse sollevato alcuna contestazione, essendosi limitata unicamente a rilevare l'intervenuta prescrizione del credito. A tal proposito, l'opposta ha precisato che non vi fosse alcuna evidenza che la potesse Parte_1 essere qualificata come microimpresa, non rientrando nella tipologia di clienti indicati dall'art. 2, comma 2.3, lettera a) e c) del TIV, e che, inoltre, anche a voler considerare l'opponente una microimpresa ai sensi della Commissione Europea del 6/05/2003, quest'ultima avrebbe dovuto in ogni caso corrispondere parte degli importi in fattura. Con riferimento alla somma che l'opponente riferisce di aver pagato, l'opposta ha precisato che il pagamento era avvenuto soltanto in data 9/06/2022, successivamente alla notificazione del decreto ingiuntivo opposto e che, pertanto, all'esito di tale pagamento, il credito si era ridotto ad euro 131.482,33.
Nel corso del procedimento veniva rigettata l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, alla stregua dell'ordinanza del 24/02/2023, con la precisazione che l'opposta si era limitata a produrre fatture ed estratto autentico delle scritture contabili,
“non documentando alcun atto interruttivo della prescrizione e non offrendo elementi idonei a superare, almeno in questa fase, la contestazione sulla correttezza delle misurazioni”. L'attività istruttoria si svolgeva interamente in via documentale e la causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni di cui in epigrafe.”
§ 2. – All'esito del giudizio il Tribunale ha così pronunciato: “1) Rigetta l'eccezione di prescrizione formulata dalla (C.F. Parte_1
), non potendo la stessa essere qualificata come microimpresa P.IVA_1 per i motivi sopra esposti;
2) Rigetta l'opposizione formulata dalla
[...] (C.F. ) nei confronti di (C.F. Parte_1 P.IVA_1 CP_1
); 3) Condanna la in persona del legale P.IVA_2 Parte_1 rappresentante p.t., alla refusione delle spese di lite in favore di
[...]
che si liquidano in complessivi euro 8.433,00, oltre spese generali, CP_1 IVA e CPA, come per legge.”
A fondamento della decisione il primo giudice ha svolto le considerazioni che seguono: “Prima di procedere all'esame dell'opposizione, giova ricordare che il decreto ingiuntivo è un accertamento anticipatorio con attitudine al giudicato e che, instaurato il contraddittorio a seguito dell'opposizione, si apre un giudizio a cognizione piena caratterizzato dalle ordinarie regole processuali (cfr. art. 645, 2° comma, c.p.c.), anche circa il regime degli oneri di allegazione e prova (cfr.
pag. 3 di 10 Cass. 17371/2003; Cass. 6421/2003), con la conseguenza che oggetto del giudizio di opposizione non è tanto la valutazione di legittimità e di validità del decreto ingiuntivo opposto, quanto la fondatezza o meno della pretesa creditoria, originariamente azionata in via monitoria, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza (cfr. Cass. 15026/2005; Cass. 15186/2003; Cass. 6663/2002); quindi, il diritto del preteso creditore (formalmente convenuto, ma sostanzialmente attore) deve essere provato indipendentemente dall'esistenza o persistenza dei presupposti previsti dalla legge per l'emissione del decreto ingiuntivo. Nel giudizio di merito a cognizione ordinaria introdotto con l'atto di cui all'art. 645 c.p.c., il creditore, ricorrente nella fase monitoria del giudizio, è onerato della prova relativa ai fatti costitutivi dell'obbligazione posta a fondamento del decreto ingiuntivo e la parte opponente è tenuta a fornire la prova dei fatti modificativi, impeditivi o estintivi del credito. Tanto premesso, si deve ricordare che, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento. Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento, gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento (cfr. per tutte Cass. Civ. Sez. Un., 30/10/01, n. 13533). Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo grava, pertanto, sulla creditrice opposta dimostrare il titolo costitutivo del diritto azionato, mentre la debitrice opponente deve fornire la prova del fatto estintivo dell'altrui diritto. L'eccezione preliminare di prescrizione formulata da parte opponente è infondata e non merita accoglimento per i motivi di seguito esposti. L'opponente afferma di essere una microimpresa e, pertanto, sostiene che il diritto di credito di cui al decreto ingiuntivo opposto si sia prescritto, in applicazione dell'art. 1 comma 4 della legge n. 205/2017, mentre l'opposta ritiene che la non sia una Parte_1 microimpresa, secondo la definizione prevista nella raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003, che legittima la prescrizione biennale di cui alla legge soprarichiamata. A tal proposito, deve rilevarsi che il Decreto Ministeriale del 18 aprile 2005 recependo la Direttiva n. 2003/361/CE, all'art. 2, comma 3 ha definito “microimpresa”, l'impresa che svolge un'attività imprenditoriale che occupa meno di 10
pag. 4 di 10 dipendenti e realizza un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiore a due milioni di euro. Nel caso di specie, non può riconoscersi la come Parte_1 microimpresa, considerato che, sebbene la stessa negli anni 2019 e 2020 abbia riportato un fatturato non eccedente i due milioni di euro (cfr. doc. 2 atto di citazione in opposizione), conformemente ad uno dei due requisiti previsti dal Decreto Ministeriale del 18 aprile 2005 che ha recepito la Direttiva n. 2003/361/CE, per il periodo di riferimento ha, tuttavia, avuto un numero medio di dipendenti pari a 13,5 (ad inizio esercizio pari a 19 e a fine esercizio pari a 9), superando così il secondo requisito previsto dal Decreto Ministeriale sopra indicato non in via alternativa ma cumulativa rispetto al primo. L'art. 2, comma 4 del Decreto Ministeriale, infatti, prevede che “i due requisiti di cui alle lettere a) e b) dei commi 1, 3 e 3 sono cumulativi, nel senso che tutti e due devono sussistere”. Dal momento che la non è una microimpresa, Parte_1 deve essere rigettata l'eccezione di prescrizione formulata dall'opponente, non potendo trovare applicazione il termine di prescrizione agevolato di durata biennale di cui alla legge n. 205/2017 relativamente ai crediti vantati da e ingiunti al pagamento con il decreto ingiuntivo CP_1 opposto. I crediti di cui al presente giudizio sono, pertanto, soggetti al termine di prescrizione di durata quinquennale e deve, pertanto, concludersi che gli stessi non fossero ancora prescritti al momento in cui la società opposta aveva avanzato la pretesa creditoria notificando la lettera di diffida ad adempiere all'opponente. Dal momento che la stessa
[...]
nell'atto di citazione, afferma di aver avuto conoscenza delle Parte_1 fatture esclusivamente conseguentemente alla recezione della formale lettera di diffida inviata tramite pec in data 20 aprile 2022 (doc. 3 comparsa di costituzione) e considerato che le somme ingiunte al pagamento si riferiscono al periodo decorrente dal 25/05/2017 al 24/02/2020, deve riconoscersi che il diritto di credito vantato da
[...] nel giudizio monitorio non si è prescritto. CP_1
Nel merito, occorre anzitutto precisare che è circostanza pacifica che l'opponente abbia provveduto al pagamento delle fatture n. 1012100225117, n. 10121001889346, n. 10121001377121 e n. 10121001134616, pertanto, dalla somma ingiunta al pagamento pari ad euro 132.008,73 deve detrarsi la somma di euro 58.409,07; inoltre, la somma residua risulta contestata soltanto nel quantum dall'opponente e unicamente con riferimento alla fattura n. 10120001204229 del 16/03/2020 di euro 64.821,30 e alla fattura n. 10121000761481 di euro 58.409,07. A tal proposito, l'opponente riferisce che si tratti di consumi abnormi e che l'opposta abbia omesso di specificare il criterio attraverso il quale si è provveduto a quantificarli.
pag. 5 di 10 A tal riguardo deve riconoscersi che, diversamente da quanto sostenuto da parte opponente, parte opposta non si è limitata ad allegare le fatture di cui alle somme ingiunte al pagamento ma, al contrario, ha prodotto documenti dai quali può evincersi chiaramente l'origine dei predetti consumi;
gli stessi, infatti, sono stati quantificati dal distributore locale, di cui si è avvalsa per la rilevazione e la Parte_2 CP_1 certificazione dei dati di misurazione dell'energia elettrica al fine di poter esattamente quantificare l'energia erogata al consumatore finale. Dal prospetto di calcolo presentato da in data 24/02/2020 (cfr. doc. Parte_2 7 comparsa di costituzione) si deduce che, dal 25/05/2017 al 24/02/2020 (1.005 giorni), vi è stata una notevole differenza tra l'energia prelevata dal consumatore finale e l'energia rilevata dal misuratore, conseguentemente ad un allaccio diretto al contatore, rilevato al momento del sopralluogo. Nella documentazione in atti viene riportato che il distributore locale, nello svolgimento delle sue attività di verifica, ha individuato la “presenza di tre cavi da 50 mmq collegati direttamente alla presa areti comandati tramite un pulsante installato negli uffici della sala slot” e la “manomissione della morsettiera UR e relativo errore del GdM pari al -74%” (cfr. doc. 7 e doc. 8 comparsa di costituzione). Le difformità rilevate con il sopralluogo e il lungo periodo a cui si riferiscono consentono di rendere presumibilmente ragionevole questo ingente valore di consumi riferito dal distributore e per tali ragioni riportato in fattura dalla società opposta. In sintesi, considerato che non risulta contestata nell'an la pretesa creditoria, le produzioni documentali offerte dalla società opposta hanno esaurito l'incombente probatorio posto a suo carico, avendo la stessa sufficientemente giustificato le modalità con cui si è provveduto a calcolare gli importi dovuti dalla società opponente, nonché la causa della differenza di valore riscontrata tra l'energia rilevata dal misuratore e l'energia effettivamente prelevata dal consumatore finale e non essendo decorso al momento della notifica dell'avviso di intimazione ad adempiere il termine prescrizionale quinquennale. Per i motivi espressi, l'opposizione è infondata e deve essere rigettata. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano nel dispositivo secondo i criteri di cui al D.M. 55/2014.”.
§ 3. – Ha proposto appello rassegnando le Parte_1 seguenti conclusioni: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita ogni contraria disattesa e respinta istanza ed in riforma della sentenza impugnata: - Disporre la sospensione della provvisoria esecuzione della sentenza impugnata;
Nel merito: - Accogliere la spiegata opposizione al decreto ingiuntivo 9884/22 oggetto della domanda originaria di primo grado, dichiarando prescritte, in tutto od in parte e comunque non dovute perché non dimostrare le somme oggetto di indebita fatturazione, in difetto pag. 6 di 10 di prova dei consumi effettuati dalla Soc. Gioco Legale Srl;
- Voglia quindi revocare il decreto opposto;
- Condannare per l'effetto alla CP_1 rifusione delle spese del doppio grado di Giudizio da distrarre in favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
Ha resistito rassegnando le seguenti conclusioni: CP_1
“Piaccia alla giustizia della Corte di appello adita, ogni contraria istanza disattesa, - in via preliminare, dichiarare inammissibile l'appello formulato dalla;
- in via istruttoria, a) laddove Controparte_2 ritenuto necessario, ammettere una CTU formulando all'ausiliario anche il seguente quesito “in caso di accertata non corrispondenza tra le quantità di energia prelevate dalla e quelle indicate da Parte_1 CP_3
nelle fatture emesse sulla base della ricostruzione dei prelievi effettuata
[...] da , determinare, determinare sulla base delle quantità di energia Parte_2 che risulteranno esser state effettivamente prelevate, le somme dovute da sulla base dei prezzi contrattuali, comprensivi dei Parte_1 corrispettivi ed oneri aggiuntivi previsti dalle condizioni generali di contratto, dei così detti oneri di sistema (trasporto, dispacciamento, etc. etc.) nonché delle accise, delle imposte e dell'iva”; b) ammettere la prova per testi sui seguenti capitoli: Capitolo 1. vero che in data 24.2.2020 si recava presso l'immobile sito in Roma alla Piazza Monte Gennaro nr° 29, nella disponibilità della ove, alla presenza di persona Parte_1 qualificatasi come procuratore della società, poteva accertare che i gruppi di misura a servizio del punto di consegna della energia contraddistinti dal codice POD IT002E3468785A e IT002E3831411A presentavano una manomissione, nonché un allaccio diretto alla rete di distribuzione, tali che gli stessi registravano in misura inferiore i prelievi di energia elettrica (nota a); Capitolo 2. vero che in tale occasione provvedeva a sostituire i gruppi di misura;
Capitolo 3. vero che in relazione al POD IT002E3468785A, a) doc. 3 e 4 allegati al fascicolo di costituzione in primo grado di;
poteva accertare la presenza di tre cavi da 50 mmq CP_1 collegati direttamente alla presa Areti comandati tramite un pulsante installato negli uffici della sala slot nonché la presenza di due teleruttori nel controsoffitto che andavano ad alimentare due interruttori rispettivamente da 100A e 63A; Capitolo 4. vero che in relazione al POD IT002E3831411A poteva accertare la presenza di tre cavi da mmq collegati direttamente alla presa Areti comandati tramite un pulsante installato negli uffici della sala slot nonché la manomissione della morsettiera UR e relativo errore del GdM pari al – 74%; Capitolo 5. vero che provvedeva alla Parte_2 ricostruzione delle misure dei prelievi a far data dal punto di flesso delle misure e applicando al periodo successivo la media storia di consumo del cliente pari a 300 kWh al giorno (nota b). Si indicano a testi il Sig. Tes_1
domiciliato presso , nonché il legale rappresentante di
[...] Parte_2
; - nel merito, gradatamente, a) rigettare l'appello della Gioco Parte_2
pag. 7 di 10 perché infondato in fatto e diritto;
b) doc. 7 e 8 Controparte_2 allegati al fascicolo di costituzione in primo grado di;
b) in caso CP_1 di accoglimento dell'appello, condannare la Controparte_2
al pagamento della somma di 131.482,33 oltre agli interessi di
[...] mora al tasso previsto dal d. lgs. nr° 231/2001 dalle scadenze delle singole fatture al saldo, ovvero di quella maggiore e/o minore che risulterà dovuta all'esito del giudizio. In ogni caso con la condanna di chi di ragione al pagamento delle spese di procedura, ivi comprese quelle della fase monitoria, da liquidarsi conformemente al DM nr° 147/2022, oltre al contributo forfettario, all'IVA ed alla Cap come per legge ed alle successive tutte occorrende”.
Con successiva ordinanza di correzione di errore materiale del 30/1/2025 il Tribunale così provvedeva: “Dispone che, nel dispositivo della sentenza n. 17406 del 2024, laddove si legge “Rigetta l'opposizione formulata dalla (C.F. ) nei confronti di Parte_1 P.IVA_1 (C.F. ” debba intendersi e leggersi: “Revoca il CP_1 P.IVA_2 decreto ingiuntivo opposto;
condanna la (C.F. Parte_1
) al pagamento, nei confronti di della somma di € P.IVA_1 CP_1 131.482,33, oltre interessi come da domanda”.
Rigettata l'istanza di sospensione della provvisoria esecutività della sentenza,, dopo il mutamento del rito che ha disposto la discussione orale ex art.281 sexies c.p.c., la causa è stata discussa oralmente all'udienza odierna e trattenuta in decisione ai sensi del terzo comma dell'art.281 sexies c.p.c..
§ 4. – L'appello proposto da contiene tre Parte_1 motivi con cui è dedotta la violazione di legge perché il Tribunale avrebbe erroneamente negato che fosse maturata la prescrizione, per aver travisato i mezzi di prova in ordine alla quantificazione del consumo addebitato e per avere indebitamente proceduto alla correzione materiale della sentenza.
§ 5. 1 – L'appello proposto da è Parte_1 inammissibile, dovendo in tal senso accogliersi l'eccezione proposta da
. CP_1 Invero, ha documentato che la società CP_1 Parte_1 è stata cancellata dal Registro delle imprese in data 24.6.2024, con
[...] l'effetto che essa è stata privata da quel momento della capacità di stare in giudizio. Tale cancellazione è intervenuta dopo la scadenza del termine per il deposito degli scritti conclusionali, tanto da non determinare l'interruzione il giudizio, ove fosse stata comunicata dal difensore della società, insegnando la giurisprudenza che nel giudizio in composizione monocratica l'evento interruttivo dichiarato o notificato successivamente alla scadenza dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di pag. 8 di 10 replica, non produce alcun effetto interruttivo, atteso che, nella disciplina introdotta dalla l. n. 353 del 1990, tale ipotesi è equiparabile a quella in cui l'evento si avveri o sia notificato dopo la chiusura della discussione davanti al collegio (Cass. n. 14472/2017). La sentenza pubblicata il 14.11.2024 è stata, tuttavia, appellata dalla stessa , la quale, pur cancellata, risulta aver conferito Parte_1 mandato alle liti al difensore a mezzo di tale , nella sua Persona_1 dichiarata qualità di procuratore di essa società. In realtà, per effetto del noto fenomeno successorio, in caso di cancellazione soltanto gli ex soci in proprio avrebbero avuto la capacità di impugnare la sentenza, mentre è nullo il potere di rappresentanza conferito da un asserito rappresentante della società cancellata. L'appello è così inammissibile per difetto di rappresentanza, non potendo, il mandato alle liti, essere conferito da un soggetto ormai estinto. In assenza di mandato alle liti le spese del giudizio vanno poste a carico del legale, avvocato Giovanna Valenza, che non ha verificato la validità dei poteri rappresentativi (Cass. n. 27847/2022). La liquidazione deve compiersi, ex decreto n. 147 del 13/8/2022, in rapporto al quinto scaglione in relazione all'effettivo valore della causa, secondo parametri minimi attesa la decisione in rito.
§ 5. – Trattandosi di procedimento di appello introdotto dopo la data del 31.1.13 (entrata in vigore della L. n. 228/12) deve darsi atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater TU approvato con DPR n. 115/02 come modificato dall'art. 1 comma 17 L. n. 228/12 a carico dell'appellante.
PER QUESTI MOTIVI
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...] nei confronti di , contro la sentenza n. 17406 Parte_1 CP_1 pubblicata il 14/11/2024 resa tra le parti dal Tribunale di Roma, ogni altra conclusione disattesa, così provvede:
1. – dichiara inammissibile l'appello;
2. – condanna il legale della cancellata Parte_1 avvocato Giovanna Valenza, al pagamento delle spese di lite in favore di , liquidate in complessivi € 7.160,00, di cui CP_1
€ 1.489,00 per la fase di studio, € 956,00 per la fase introduttiva,
€ 2.163,00 per la fase di trattazione, € 2.552,00 per la fase decisoria, oltre rimborso forfettario al 15%, iva e cap come per legge;
3. – dichiara che sussistono i requisiti di cui all'art. 13 comma 1 quater TU approvato con DPR n. 115/02 come modificato dall'art. 1 comma 17 L. n. 228/12, per il pagamento a carico pag. 9 di 10 dell'appellante e di un ulteriore importo pari a quello già versato a titolo di contributo unificato. Così deciso in Roma il giorno 19/9/2025.
L'estensore Il presidente
Marco Emilio Luigi Cirillo Antonella Izzo
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