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Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 09/10/2025, n. 13927 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 13927 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
X SEZIONE CIVILE
In persona del giudice unico dott.ssa Raffaella Tronci ha emesso la presente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 12292 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024, trattenuta in decisione all'udienza del 9.10.2025, ex art.281 sexies c.p.c. e vertente
TRA
(C.F. C.F. 1 rappresentata e difesa dal Prof. Avv. Parte 1
UN NE, per procura in atti.
APPELLANTE
E
C.F. 2 ) rappresentata e difesa dagli Avv.ti Controparte_1 (Cod. Fisc.:
GI AR ed IA AR, per procura in atti.
APPELLATA
OGGETTO: appello avverso sentenza del Giudice di pace di Roma n. 16883/2023, depositata in data 6.9.2023 in tema di opposizione a d.i.
Conclusioni per l'appellante : “ in riforma parziale dell'impugnata sentenza resa dal Giudice di Pace di Roma, Sezione I, n. 16883/2023, depositata e pubblicata il 6 settembre 2023, non notificata, emessa in esito al giudizio recante RG 50941/2020, accogliere le conclusioni rassegnate in primo grado per i motivi sopra esposti, e segnatamente:
NEL MERITO: -condannare la Sig.ra Controparte_1 a corrispondere al Dott. Parte_1
l'ulteriore somma di € 1.109,67 oltre interessi successivi al 12 maggio 2022 maturati e maturandi, sino all'effettivo ed integrale soddisfo, quale importo residuo in relazione a quanto richiesto e dovuto per i titoli di cui in premessa;
-in ogni caso, accertare e dichiarare la totale infondatezza in fatto e in diritto dell'opposizione spiegata dalla debitrice di fronte al Giudice di Pace i Roma;
e per l'effetto
IN OGNI CASO: con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio oltre che della fase monitoria, il tutto oltre spese esenti, e accessori di legge
In via istruttoria: si rinnovano tutte le istanze articolate in primo grado"
Conclusioni per l'appellata: “In via preliminare e nel rito
1) accertare e dichiarare la tardività dell'appello ex adverso proposto, con decadenza dall'azione per violazione del cosiddetto termine lungo di impugnazione.
In via principale, nel merito,
2) accertare e dichiarare la inammissibilità dell'appello proposto dal Dott. Parte 1
[...] per tutti i motivi esposti con il presente atto.
In ogni caso,
3) rigettare l'appello proposto dal Dott. Parte 1 perché infondato per tutti i motivi espressi con il presente atto. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio per il presente grado, anche ai sensi dell'art. 4, co. 1 bis DM del 10 marzo 2014, n. 55."
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Con ricorso per decreto ingiuntivo proposto dinanzi al Giudice di Pace di Roma [...] Parte 1 agiva nei confronti di Controparte_1 per il pagamento della somma di €
1.309,67 oltre interessi legali dalla domanda al saldo nonché le spese e compensi del procedimento.
A sostegno della domanda monitoria,che veniva integralmente accolta con emissione del d.i. n.
24648/2019 in data 5.12.2019, il ricorrente deduceva:
- di avere acquisto in data 22.12.2010 dalla CP_1 un appartamento sito in Roma via Gradoli
n.105;
-che per gli oneri condominiali relativi al biennio antecedente alla vendita sussiste la responsabilità solidale dell'acquirente, e per ciò l'odierna Appellata, lasciava in deposito presso il Notaio Per_1 l'assegno n. 7037432828-05 emesso in data 15 febbraio 2011 a favore del Condominio di Via Gradoli
105 in Roma a copertura degli oneri condominiali dovuti al Condominio per il periodo precedente alla vendita che l'amministratore le aveva da tempo richiesto, assegna che tuttavia restava impagato poiché emesso su conto corrente non attivo;
che il suddetto importo era comprensivo della voce a) gestione riscaldamento relativo all'esercizio
2009-2010; b) gestione ordinaria 2010; c) gestione riscaldamento relativo all'esercizio 2010-2011
(quota parte sino alla vendita). La CP 1 proponeva tempestiva opposizione eccependo che il debito era prescritto e sarebbe stato spontaneamente pagato dal Pt_1 onde non sarebbe stata consentita la ripetizione ex art.2940
C.C..
Il primo Giudice istruita documentalmente la causa pronunciava sentenza con la quale revocava il decreto ingiuntivo e condannava la CP 1 al pagamento della minor somma di euro 200,00 oltre interessi legali dalla data delle anticipazioni sino al soddisfo e compensava tra le parti le spese di lite del giudizio di opposizione.
A fondamento della pronuncia il giudice di pace rilevava che:
-> la domanda in monitorio dell'opposto non può di certo qualificarsi come richiesta di pagamento di oneri condominiali né può ritenersi fondata su titolo di credito. Ed invero, la legittimazione attiva di una domanda di tal genere spetta esclusivamente in capo al Condominio di
Via Gradoli n. 105 - Roma, il quale risultava, peraltro, essere l'intestatario del prodotto assegno a firma della opponente.
Del tutto inconducenti, ai fini della decisione della controversia, si sono, pertanto, rivelate le deduzioni delle parti in tema di prescrizione di oneri condominiali.
-> La domanda dell'opposto può, cionondimeno, qualificarsi come domanda di regresso di un coobbligato solidale (ai sensi dell'art. 63, co. 4°, disp. att. c.c.) che, dopo avere pagato al creditore, agisca nei confronti dell'altro coobbligato per la ripetizione di somme che, per legge o per accordi delle parti, incombono su quest'ultimo.
Tuttavia, alla data di deposito del ricorso per D.I., l'opposto aveva provato di avere corrisposto al citato condominio soltanto l'importo di € 200,00.
l'opposto non ha assolto al proprio onere.
In particolare, sebbene espressamente richiesto di ciò con provvedimento riservato del 28/02/22 del sottoscritto Decidente, non ha prodotto copia del bilancio consuntivo riscaldamento 2010/2011
(avendo, invero, prodotto quello del 2011/2012), impedendo così a questo Giudice di verificare il suo esatto periodo di riferimento e la eventuale quota della somma dovuta ancora a carico della opponente
Sebbene espressamente richiestone anche di ciò, non ha provato di avere corrisposto altre somme al condominio di Via Gradoli n. 105 - Roma per gli stessi titoli per i quali ha agito in monitorio. In particolare, ha prodotto una mera richiesta di bonifico del 12/05/22, ancora revocabile fino alle ore
17:29 del 12/02/22, e non già la vera e propria quietanza del pagamento che, come si legge nello stesso citato documento, sarebbe stata poi inviata nella casella di posta dell'opposto al termine della giornata di pagamento.
Ha proposto appello Parte 1 concludendo come in epigrafe. Si è costituita l'appellata eccependo la tardività del gravame, la inammissibilità per difetto di specificità e in ogni caso la infondatezza.
All'udienza del 9.10.2025 è stata assunta in decisione sulla base delle conclusioni sopra trascritte, all'esito di discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c..
2. L'appello è ammissibile.
La sentenza è stata pubblicata il giorno 6.9.2023, pertanto il termine di sei mesi di cui all'art.327 cpc per la proposizione del gravame è scaduto il giorno 6.3.2024. In virtù del principio di scissione del momento perfezionativo della notifica, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 75 del 2019, la notificazione a mezzo PEC del ricorso per cassazione si considera tempestiva ove il messaggio di accettazione del gestore di posta elettronica certificata del mittente (cd. RAC) sia stato generato entro le ore ventiquattro dell'ultimo giorno utile del termine. (Cass. Sez. U., 20/11/2023, n. 32091). Come è noto la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 75/2019, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 16-septies del D.L. n.
179/2012, nella parte in cui stabiliva che le notifiche telematiche (PEC) perfezionate dopo le ore
21:00 si completassero per il notificante solo il giorno successivo alle ore 7:00, anziché al momento della generazione della ricevuta di accettazione.
Peraltro la nuova formulazione dell'art. 147 c.p.c. (novellato dal d.lgs. 149 del 2022 a decorrere dal 28.2.2023 ) prevede che le notificazioni eseguite a mezzo pec “si intendono perfezionate, per il notificante, nel momento in cui è generata la ricevuta di accettazione e, per il destinatario, nel momento in cui è generata la ricevuta di avvenuta consegna. Se quest'ultima è generata tra le ore 21
e le ore 7 del mattino del giorno successivo, la notificazione si intende perfezionata per il destinatario alle ore 7".
Ne consegue che è infondata l'eccezione di inammissibilità del gravame perché tardivo, sollevata dalla appellata per essere stato l'appello notificato il giorno 6.3.2024 ma dopo le ore 21:00 (cfr. ricevuta di avvenuta consegna depositata nel fascicolo telematico in cui è attestata la seguente data e il seguente orario: giorno 06/03/2024 alle ore 23:01:35).
Se è pur vero che alla luce del testo novellato dell'art. 147 c.p.c. la notificazione si è perfezionata per la destinataria della stessa il 7.3.2025, tuttavia per il principio di scissione del momento perfezionativo della notifica, il gravame è tempestivo poiché perfezionatasi la notifica, per il notificante, il giorno 06/03/2024 alle ore 23:01:34 (vedi ricevuta di avvenuta accettazione) e quindi entro le ore 24 dell'ultimo giorno utile.
2.1.Quanto al difetto di specificità, gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla 1. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata.
(Sez. U -, Sentenza n. 27199 del 16/11/2017).
Nella specie il gravame soddisfa i requisiti di specificità da intendersi nei termini descritti dalla massima sopra riportata.
3. L'appello è fondato.
Con il primo motivo di gravame l'appellante censura la sentenza gravata nella parte in cui afferma che l'opposto non avrebbe assolto al proprio onere probatorio e denuncia la errata ed omessa valutazione della documentazione prodotta nel giudizio di prime cure.
Il motivo è fondato.
Giova rilevare che secondo pacifica giurisprudenza della Suprema Corte, in tema di ripartizione delle spese condominiali tra venditore e acquirente dell'immobile, l' art.63 co.4 disp.att. c.c. delinea a carico dell'acquirente una obbligazione solidale, non propter rem, ma autonoma, in quanto costituita ex novo dalla legge esclusivamente in funzione del rafforzamento della aspettativa creditoria del condominio su cui incombe poi l'onere di provare la inerenza della spesa all'anno in corso o a quello precedente al subentro dell'acquirente (Cass. 21860/2020). Trattasi di solidarietà, limitata al biennio precedente all'acquisto, che opera solo nei rapporti esterni non anche nei rapporti interni tra venditore e acquirente, avendo quest'ultimo diritto di rivalersi nei confronti del suo dante causa, vigendo tra questi, salvo accordo contrario, il principio di personalità della obbligazione (vedi Cass. 14531/2022 Cass. 2000 n.1956).
Ebbene il Giudice di pace ha ritenuto non assolto l'onere della prova gravante sull'opposto, attore in senso sostanziale, con riferimento al regresso da parte del Pt 1 sia per non avere dimostrato che si trattasse di oneri di pertinenza della venditrice e, quindi, relativi ad epoca precedente la vendita, sia perché non dimostrato il pagamento dell'intero importo richiesto in restituzione.
Sul primo punto erra il primo giudice nell'attribuire rilevanza decisiva alla mancata produzione di copia del bilancio consuntivo- riscaldamento 2010/2011. Risulta infatti che il Pt 1 ha in primo grado depositato il bilancio consuntivo relativo all'anno 2009/2010, e, dunque, di spettanza della CP 1 per essere intervenuta la vendita dell'immobile 3
in data 22.12.2010 (vedi all. 8 fascicolo cartaceo primo grado appellante) dal quale emerge un conguaglio finale dovuto di € 361,59 (cfr. all. 10 fascicolo primo grado ) nonché il consuntivo relativo alla gestione ordinaria 2010 che evidenzia un conguaglio dovuto di 562,23 sempre a carico della [...]
CP_1 ( doc. 11).
Ha poi prodotto con nota di deposito dell'11.5.2022, su sollecitazione del Giudice di pace:
- la delibera 10.5.2011 di approvazione del bilancio consuntivo di gestione 2010 e approvazione di quello preventivo 2010 ( allegato A fascicolo cartaceo primo grado appellante)
- delibera 26.6.2012 di approvazione del bilancio consuntivo di gestione 2011 e approvazione di quello preventivo 2012 ( all B fascicolo cartaceo primo grado appellante )
- delibera 25.10.2012 di approvazione del bilancio consuntivo gestione riscaldamento 2011/2012 e approvazione bilancio preventivo riscaldamento 2012-2013 ( all.C fascicolo cartaceo primo grado appellante riprodotto in allegato all'atto d'appello nel fasc.telematico sub allegato E c ).
Ora dal bilancio consuntivo gestione riscaldamento 2011/2012 ( alla C ultimo, il primo di competenza del Dott. Pt 1 emerge un conguaglio esercizi precedenti di € 484,90 evidentemente di competenza della venditrice dei quali, per come indicato dall'Amministratore, ne venivano richiesti esclusivamente i quattro quinti (Euro 387,92) alla CP_1
Gli oneri condominiali gravanti sulla CP 1 emergono dai documenti prodotti in primo grado senza che rilevi la mancata produzione del bilancio consuntivo riscaldamento 2010/2011 atteso che la posta relativa al conguaglio 2010, inevasa, emerge anche dal bilancio consuntivo della annualità successiva, prodotto dal Pt 1
Quanto alla prova del pagamento il primo giudice ha ritenuto che l'allegato D) prodotto con la nota del di deposito documenti dell'11.5.2022, non desse prova dell'avvento pagamento in quanto il bonifico era revocabile e non c'era evidenza della sua esecuzione ( esecuzione che emerge da distinta di pagamento prodotta tuttavia solo in appello -sub all H - e quindi come tale documento inammissibile ex art345 co.3 c.p.c.).
Tuttavia il giudice di prime cure ha del tutto omesso di considerare, al fine della valutazione dell'assolvimento dell'onere probatorio da parte dell'opposto, la posizione tenuta dall'opponente ( così obliterando il principio posto dall'art. 115 c.p.c.), che sin dall'atto di opposizione ha concentrato le proprie difese sulla assunta prescrizione del credito del condominio e quindi sulla ritenuta irripetibilità delle somme pagate da parte del Pt 1 e sulla mancata comunicazione da parte del Pt 1 delle richieste avanzate nei propri confronti da parte del Condominio. Difese, tutte, quelle della opponente, la cui irrilevanza è stata affermata dal primo giudice con statuizione coperta da giudicato. In tale direzione va pure valorizzato quanto emerge dal verbale della udienza del 12.5.2022, successivo alla produzione effettuata dall'opposto, ove si legge che il legale della opponente "prende atto del deposito e rileva che il su richiamato pagamento è stato effettuato ieri".
Ciò significa complessivamente che quella produzione era idonea a rendere prova del fatto posto a base della pretesa, vieppiù se si considera che il pagamento costituisce una condizione per l'accoglimento della domanda di regresso e, pertanto, non è necessario che esso sia stato già effettuato al momento della proposizione di tale domanda, ma basta, per l'accoglimento di questa, che esso sia avvenuto al tempo della decisione. (Cass. Sez. 3, 21/02/1980, n. 1253)
In sintesi ha errato il primo giudice nel non rendere una valutazione complessiva delle risultanze processuali che, anche alla luce delle difese spiegate dalla opponente, deponevano per la fondatezza della pretesa dell'opposto e del suo buon diritto a ripetere le somme erogate in favore del Condominio ma di pertinenza della parte venditrice.
Pertanto l'appello va accolto e in riforma parziale della sentenza gravata va condannata CP_1
[...] al pagamento in favore di della ulteriore somma di euro 1109,67 Parte 1 oltre interessi legali a far data dal pagamento ( 12.5.2022 )al soddisfo.
L'accoglimento dell'opposizione a decreto ingiuntivo comporta la definitiva caducazione del provvedimento monitorio, sicché l'eventuale riforma della sentenza di primo grado da parte del giudice d'appello - anche ove impropriamente conclusa con un dispositivo con il quale si "conferma" lo stesso - non determina la “riviviscenza” del decreto ingiuntivo già revocato, che, pertanto, non può costituire titolo per iniziare o proseguire l'esecuzione forzata. (Cass. Sez. 6, 06/09/2017, n. 20868).
4. Le spese di lite del doppio grado seguono la soccombenza della appellata e si liquidano in dispositivo. Si dichiarano non ripetibili le spese del ricorso monitorio avuto riguardo alla data del pagamento che ha determinato l'accoglimento della domanda azionata con il ricorso monitorio.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, al1) Accoglie l'appello e in riforma parziale della sentenza gravata condanna Controparte_1 pagamento in favore di della ulteriore somma di euro 1109,67 oltre Parte 1 interessi legali ex art. 1284 co.4 c.c. a far data dal pagamento ( 12.5.2022) al soddisfo.;
2) condanna l'appellata al pagamento in favore dell'appellante delle spese del doppio grado liquidate, quanto al primo grado complessivamente euro 1.284,00 per compensi ed euro 76,00 per spese e quanto al presente giudizio in euro 1701,00 per compensi ed euro 174,00 per spese, il tutto oltre iva,cpa e spese generali al 15%.
Roma, 9.10.2025
Il Giudice
dott.ssa Raffaella Tronci
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
X SEZIONE CIVILE
In persona del giudice unico dott.ssa Raffaella Tronci ha emesso la presente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 12292 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024, trattenuta in decisione all'udienza del 9.10.2025, ex art.281 sexies c.p.c. e vertente
TRA
(C.F. C.F. 1 rappresentata e difesa dal Prof. Avv. Parte 1
UN NE, per procura in atti.
APPELLANTE
E
C.F. 2 ) rappresentata e difesa dagli Avv.ti Controparte_1 (Cod. Fisc.:
GI AR ed IA AR, per procura in atti.
APPELLATA
OGGETTO: appello avverso sentenza del Giudice di pace di Roma n. 16883/2023, depositata in data 6.9.2023 in tema di opposizione a d.i.
Conclusioni per l'appellante : “ in riforma parziale dell'impugnata sentenza resa dal Giudice di Pace di Roma, Sezione I, n. 16883/2023, depositata e pubblicata il 6 settembre 2023, non notificata, emessa in esito al giudizio recante RG 50941/2020, accogliere le conclusioni rassegnate in primo grado per i motivi sopra esposti, e segnatamente:
NEL MERITO: -condannare la Sig.ra Controparte_1 a corrispondere al Dott. Parte_1
l'ulteriore somma di € 1.109,67 oltre interessi successivi al 12 maggio 2022 maturati e maturandi, sino all'effettivo ed integrale soddisfo, quale importo residuo in relazione a quanto richiesto e dovuto per i titoli di cui in premessa;
-in ogni caso, accertare e dichiarare la totale infondatezza in fatto e in diritto dell'opposizione spiegata dalla debitrice di fronte al Giudice di Pace i Roma;
e per l'effetto
IN OGNI CASO: con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio oltre che della fase monitoria, il tutto oltre spese esenti, e accessori di legge
In via istruttoria: si rinnovano tutte le istanze articolate in primo grado"
Conclusioni per l'appellata: “In via preliminare e nel rito
1) accertare e dichiarare la tardività dell'appello ex adverso proposto, con decadenza dall'azione per violazione del cosiddetto termine lungo di impugnazione.
In via principale, nel merito,
2) accertare e dichiarare la inammissibilità dell'appello proposto dal Dott. Parte 1
[...] per tutti i motivi esposti con il presente atto.
In ogni caso,
3) rigettare l'appello proposto dal Dott. Parte 1 perché infondato per tutti i motivi espressi con il presente atto. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio per il presente grado, anche ai sensi dell'art. 4, co. 1 bis DM del 10 marzo 2014, n. 55."
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Con ricorso per decreto ingiuntivo proposto dinanzi al Giudice di Pace di Roma [...] Parte 1 agiva nei confronti di Controparte_1 per il pagamento della somma di €
1.309,67 oltre interessi legali dalla domanda al saldo nonché le spese e compensi del procedimento.
A sostegno della domanda monitoria,che veniva integralmente accolta con emissione del d.i. n.
24648/2019 in data 5.12.2019, il ricorrente deduceva:
- di avere acquisto in data 22.12.2010 dalla CP_1 un appartamento sito in Roma via Gradoli
n.105;
-che per gli oneri condominiali relativi al biennio antecedente alla vendita sussiste la responsabilità solidale dell'acquirente, e per ciò l'odierna Appellata, lasciava in deposito presso il Notaio Per_1 l'assegno n. 7037432828-05 emesso in data 15 febbraio 2011 a favore del Condominio di Via Gradoli
105 in Roma a copertura degli oneri condominiali dovuti al Condominio per il periodo precedente alla vendita che l'amministratore le aveva da tempo richiesto, assegna che tuttavia restava impagato poiché emesso su conto corrente non attivo;
che il suddetto importo era comprensivo della voce a) gestione riscaldamento relativo all'esercizio
2009-2010; b) gestione ordinaria 2010; c) gestione riscaldamento relativo all'esercizio 2010-2011
(quota parte sino alla vendita). La CP 1 proponeva tempestiva opposizione eccependo che il debito era prescritto e sarebbe stato spontaneamente pagato dal Pt_1 onde non sarebbe stata consentita la ripetizione ex art.2940
C.C..
Il primo Giudice istruita documentalmente la causa pronunciava sentenza con la quale revocava il decreto ingiuntivo e condannava la CP 1 al pagamento della minor somma di euro 200,00 oltre interessi legali dalla data delle anticipazioni sino al soddisfo e compensava tra le parti le spese di lite del giudizio di opposizione.
A fondamento della pronuncia il giudice di pace rilevava che:
-> la domanda in monitorio dell'opposto non può di certo qualificarsi come richiesta di pagamento di oneri condominiali né può ritenersi fondata su titolo di credito. Ed invero, la legittimazione attiva di una domanda di tal genere spetta esclusivamente in capo al Condominio di
Via Gradoli n. 105 - Roma, il quale risultava, peraltro, essere l'intestatario del prodotto assegno a firma della opponente.
Del tutto inconducenti, ai fini della decisione della controversia, si sono, pertanto, rivelate le deduzioni delle parti in tema di prescrizione di oneri condominiali.
-> La domanda dell'opposto può, cionondimeno, qualificarsi come domanda di regresso di un coobbligato solidale (ai sensi dell'art. 63, co. 4°, disp. att. c.c.) che, dopo avere pagato al creditore, agisca nei confronti dell'altro coobbligato per la ripetizione di somme che, per legge o per accordi delle parti, incombono su quest'ultimo.
Tuttavia, alla data di deposito del ricorso per D.I., l'opposto aveva provato di avere corrisposto al citato condominio soltanto l'importo di € 200,00.
l'opposto non ha assolto al proprio onere.
In particolare, sebbene espressamente richiesto di ciò con provvedimento riservato del 28/02/22 del sottoscritto Decidente, non ha prodotto copia del bilancio consuntivo riscaldamento 2010/2011
(avendo, invero, prodotto quello del 2011/2012), impedendo così a questo Giudice di verificare il suo esatto periodo di riferimento e la eventuale quota della somma dovuta ancora a carico della opponente
Sebbene espressamente richiestone anche di ciò, non ha provato di avere corrisposto altre somme al condominio di Via Gradoli n. 105 - Roma per gli stessi titoli per i quali ha agito in monitorio. In particolare, ha prodotto una mera richiesta di bonifico del 12/05/22, ancora revocabile fino alle ore
17:29 del 12/02/22, e non già la vera e propria quietanza del pagamento che, come si legge nello stesso citato documento, sarebbe stata poi inviata nella casella di posta dell'opposto al termine della giornata di pagamento.
Ha proposto appello Parte 1 concludendo come in epigrafe. Si è costituita l'appellata eccependo la tardività del gravame, la inammissibilità per difetto di specificità e in ogni caso la infondatezza.
All'udienza del 9.10.2025 è stata assunta in decisione sulla base delle conclusioni sopra trascritte, all'esito di discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c..
2. L'appello è ammissibile.
La sentenza è stata pubblicata il giorno 6.9.2023, pertanto il termine di sei mesi di cui all'art.327 cpc per la proposizione del gravame è scaduto il giorno 6.3.2024. In virtù del principio di scissione del momento perfezionativo della notifica, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 75 del 2019, la notificazione a mezzo PEC del ricorso per cassazione si considera tempestiva ove il messaggio di accettazione del gestore di posta elettronica certificata del mittente (cd. RAC) sia stato generato entro le ore ventiquattro dell'ultimo giorno utile del termine. (Cass. Sez. U., 20/11/2023, n. 32091). Come è noto la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 75/2019, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 16-septies del D.L. n.
179/2012, nella parte in cui stabiliva che le notifiche telematiche (PEC) perfezionate dopo le ore
21:00 si completassero per il notificante solo il giorno successivo alle ore 7:00, anziché al momento della generazione della ricevuta di accettazione.
Peraltro la nuova formulazione dell'art. 147 c.p.c. (novellato dal d.lgs. 149 del 2022 a decorrere dal 28.2.2023 ) prevede che le notificazioni eseguite a mezzo pec “si intendono perfezionate, per il notificante, nel momento in cui è generata la ricevuta di accettazione e, per il destinatario, nel momento in cui è generata la ricevuta di avvenuta consegna. Se quest'ultima è generata tra le ore 21
e le ore 7 del mattino del giorno successivo, la notificazione si intende perfezionata per il destinatario alle ore 7".
Ne consegue che è infondata l'eccezione di inammissibilità del gravame perché tardivo, sollevata dalla appellata per essere stato l'appello notificato il giorno 6.3.2024 ma dopo le ore 21:00 (cfr. ricevuta di avvenuta consegna depositata nel fascicolo telematico in cui è attestata la seguente data e il seguente orario: giorno 06/03/2024 alle ore 23:01:35).
Se è pur vero che alla luce del testo novellato dell'art. 147 c.p.c. la notificazione si è perfezionata per la destinataria della stessa il 7.3.2025, tuttavia per il principio di scissione del momento perfezionativo della notifica, il gravame è tempestivo poiché perfezionatasi la notifica, per il notificante, il giorno 06/03/2024 alle ore 23:01:34 (vedi ricevuta di avvenuta accettazione) e quindi entro le ore 24 dell'ultimo giorno utile.
2.1.Quanto al difetto di specificità, gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla 1. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata.
(Sez. U -, Sentenza n. 27199 del 16/11/2017).
Nella specie il gravame soddisfa i requisiti di specificità da intendersi nei termini descritti dalla massima sopra riportata.
3. L'appello è fondato.
Con il primo motivo di gravame l'appellante censura la sentenza gravata nella parte in cui afferma che l'opposto non avrebbe assolto al proprio onere probatorio e denuncia la errata ed omessa valutazione della documentazione prodotta nel giudizio di prime cure.
Il motivo è fondato.
Giova rilevare che secondo pacifica giurisprudenza della Suprema Corte, in tema di ripartizione delle spese condominiali tra venditore e acquirente dell'immobile, l' art.63 co.4 disp.att. c.c. delinea a carico dell'acquirente una obbligazione solidale, non propter rem, ma autonoma, in quanto costituita ex novo dalla legge esclusivamente in funzione del rafforzamento della aspettativa creditoria del condominio su cui incombe poi l'onere di provare la inerenza della spesa all'anno in corso o a quello precedente al subentro dell'acquirente (Cass. 21860/2020). Trattasi di solidarietà, limitata al biennio precedente all'acquisto, che opera solo nei rapporti esterni non anche nei rapporti interni tra venditore e acquirente, avendo quest'ultimo diritto di rivalersi nei confronti del suo dante causa, vigendo tra questi, salvo accordo contrario, il principio di personalità della obbligazione (vedi Cass. 14531/2022 Cass. 2000 n.1956).
Ebbene il Giudice di pace ha ritenuto non assolto l'onere della prova gravante sull'opposto, attore in senso sostanziale, con riferimento al regresso da parte del Pt 1 sia per non avere dimostrato che si trattasse di oneri di pertinenza della venditrice e, quindi, relativi ad epoca precedente la vendita, sia perché non dimostrato il pagamento dell'intero importo richiesto in restituzione.
Sul primo punto erra il primo giudice nell'attribuire rilevanza decisiva alla mancata produzione di copia del bilancio consuntivo- riscaldamento 2010/2011. Risulta infatti che il Pt 1 ha in primo grado depositato il bilancio consuntivo relativo all'anno 2009/2010, e, dunque, di spettanza della CP 1 per essere intervenuta la vendita dell'immobile 3
in data 22.12.2010 (vedi all. 8 fascicolo cartaceo primo grado appellante) dal quale emerge un conguaglio finale dovuto di € 361,59 (cfr. all. 10 fascicolo primo grado ) nonché il consuntivo relativo alla gestione ordinaria 2010 che evidenzia un conguaglio dovuto di 562,23 sempre a carico della [...]
CP_1 ( doc. 11).
Ha poi prodotto con nota di deposito dell'11.5.2022, su sollecitazione del Giudice di pace:
- la delibera 10.5.2011 di approvazione del bilancio consuntivo di gestione 2010 e approvazione di quello preventivo 2010 ( allegato A fascicolo cartaceo primo grado appellante)
- delibera 26.6.2012 di approvazione del bilancio consuntivo di gestione 2011 e approvazione di quello preventivo 2012 ( all B fascicolo cartaceo primo grado appellante )
- delibera 25.10.2012 di approvazione del bilancio consuntivo gestione riscaldamento 2011/2012 e approvazione bilancio preventivo riscaldamento 2012-2013 ( all.C fascicolo cartaceo primo grado appellante riprodotto in allegato all'atto d'appello nel fasc.telematico sub allegato E c ).
Ora dal bilancio consuntivo gestione riscaldamento 2011/2012 ( alla C ultimo, il primo di competenza del Dott. Pt 1 emerge un conguaglio esercizi precedenti di € 484,90 evidentemente di competenza della venditrice dei quali, per come indicato dall'Amministratore, ne venivano richiesti esclusivamente i quattro quinti (Euro 387,92) alla CP_1
Gli oneri condominiali gravanti sulla CP 1 emergono dai documenti prodotti in primo grado senza che rilevi la mancata produzione del bilancio consuntivo riscaldamento 2010/2011 atteso che la posta relativa al conguaglio 2010, inevasa, emerge anche dal bilancio consuntivo della annualità successiva, prodotto dal Pt 1
Quanto alla prova del pagamento il primo giudice ha ritenuto che l'allegato D) prodotto con la nota del di deposito documenti dell'11.5.2022, non desse prova dell'avvento pagamento in quanto il bonifico era revocabile e non c'era evidenza della sua esecuzione ( esecuzione che emerge da distinta di pagamento prodotta tuttavia solo in appello -sub all H - e quindi come tale documento inammissibile ex art345 co.3 c.p.c.).
Tuttavia il giudice di prime cure ha del tutto omesso di considerare, al fine della valutazione dell'assolvimento dell'onere probatorio da parte dell'opposto, la posizione tenuta dall'opponente ( così obliterando il principio posto dall'art. 115 c.p.c.), che sin dall'atto di opposizione ha concentrato le proprie difese sulla assunta prescrizione del credito del condominio e quindi sulla ritenuta irripetibilità delle somme pagate da parte del Pt 1 e sulla mancata comunicazione da parte del Pt 1 delle richieste avanzate nei propri confronti da parte del Condominio. Difese, tutte, quelle della opponente, la cui irrilevanza è stata affermata dal primo giudice con statuizione coperta da giudicato. In tale direzione va pure valorizzato quanto emerge dal verbale della udienza del 12.5.2022, successivo alla produzione effettuata dall'opposto, ove si legge che il legale della opponente "prende atto del deposito e rileva che il su richiamato pagamento è stato effettuato ieri".
Ciò significa complessivamente che quella produzione era idonea a rendere prova del fatto posto a base della pretesa, vieppiù se si considera che il pagamento costituisce una condizione per l'accoglimento della domanda di regresso e, pertanto, non è necessario che esso sia stato già effettuato al momento della proposizione di tale domanda, ma basta, per l'accoglimento di questa, che esso sia avvenuto al tempo della decisione. (Cass. Sez. 3, 21/02/1980, n. 1253)
In sintesi ha errato il primo giudice nel non rendere una valutazione complessiva delle risultanze processuali che, anche alla luce delle difese spiegate dalla opponente, deponevano per la fondatezza della pretesa dell'opposto e del suo buon diritto a ripetere le somme erogate in favore del Condominio ma di pertinenza della parte venditrice.
Pertanto l'appello va accolto e in riforma parziale della sentenza gravata va condannata CP_1
[...] al pagamento in favore di della ulteriore somma di euro 1109,67 Parte 1 oltre interessi legali a far data dal pagamento ( 12.5.2022 )al soddisfo.
L'accoglimento dell'opposizione a decreto ingiuntivo comporta la definitiva caducazione del provvedimento monitorio, sicché l'eventuale riforma della sentenza di primo grado da parte del giudice d'appello - anche ove impropriamente conclusa con un dispositivo con il quale si "conferma" lo stesso - non determina la “riviviscenza” del decreto ingiuntivo già revocato, che, pertanto, non può costituire titolo per iniziare o proseguire l'esecuzione forzata. (Cass. Sez. 6, 06/09/2017, n. 20868).
4. Le spese di lite del doppio grado seguono la soccombenza della appellata e si liquidano in dispositivo. Si dichiarano non ripetibili le spese del ricorso monitorio avuto riguardo alla data del pagamento che ha determinato l'accoglimento della domanda azionata con il ricorso monitorio.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, al1) Accoglie l'appello e in riforma parziale della sentenza gravata condanna Controparte_1 pagamento in favore di della ulteriore somma di euro 1109,67 oltre Parte 1 interessi legali ex art. 1284 co.4 c.c. a far data dal pagamento ( 12.5.2022) al soddisfo.;
2) condanna l'appellata al pagamento in favore dell'appellante delle spese del doppio grado liquidate, quanto al primo grado complessivamente euro 1.284,00 per compensi ed euro 76,00 per spese e quanto al presente giudizio in euro 1701,00 per compensi ed euro 174,00 per spese, il tutto oltre iva,cpa e spese generali al 15%.
Roma, 9.10.2025
Il Giudice
dott.ssa Raffaella Tronci