Articolo 46 della Legge 16 maggio 1956, n. 493
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27 giugno 1956
Art. 46. Riduzioni ferroviarie

In occasione delle elezioni politiche, e' autorizzata la applicazione della tariffa ridotta del 70 per cento sulle ferrovie dello Stato a favore degli elettori per il viaggio di andata e ritorno alla sede elettorale dove sono iscritti. Sono stabilite dalla Direzione generale delle Ferrovie dello Stato le norme per l'applicazione delle riduzioni.
Entrata in vigore il 27 giugno 1956