Art. 7.
Per le strade interessanti piu' Comuni, costruite per oltre la meta' della loro lunghezza e per quelle, ancorche' costruite per meno della meta', per le quali il Comune o i Comuni nel cui territorio la strada si svolge, deliberino la continuazione fino a raggiungere la meta' del percorso, potra' essere dichiarata l'obbligatorieta' con decreto Reale, sentito il Consiglio di Stato, qualora la Giunta provinciale amministrativa abbia accertato che i bilanci dei Comuni interessati potranno sostenere la relativa quota di spesa.
La obbligatorieta' avra' effetto anche per i Comuni che avessero rifiutato di deliberare la continuazione della strada, o non avessero aderito all'invito loro fatto per deliberarla.
Alle strade indicate nel presente articolo saranno applicabili le disposizioni della legge 30 agosto 1868, numero 4613 , e quelle dei precedenti articoli 4, 5 e 6.
Per le strade interessanti piu' Comuni, costruite per oltre la meta' della loro lunghezza e per quelle, ancorche' costruite per meno della meta', per le quali il Comune o i Comuni nel cui territorio la strada si svolge, deliberino la continuazione fino a raggiungere la meta' del percorso, potra' essere dichiarata l'obbligatorieta' con decreto Reale, sentito il Consiglio di Stato, qualora la Giunta provinciale amministrativa abbia accertato che i bilanci dei Comuni interessati potranno sostenere la relativa quota di spesa.
La obbligatorieta' avra' effetto anche per i Comuni che avessero rifiutato di deliberare la continuazione della strada, o non avessero aderito all'invito loro fatto per deliberarla.
Alle strade indicate nel presente articolo saranno applicabili le disposizioni della legge 30 agosto 1868, numero 4613 , e quelle dei precedenti articoli 4, 5 e 6.