Articolo 7 della Legge 8 luglio 1903, n. 312
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7 agosto 1903
Art. 7.

Per le strade interessanti piu' Comuni, costruite per oltre la meta' della loro lunghezza e per quelle, ancorche' costruite per meno della meta', per le quali il Comune o i Comuni nel cui territorio la strada si svolge, deliberino la continuazione fino a raggiungere la meta' del percorso, potra' essere dichiarata l'obbligatorieta' con decreto Reale, sentito il Consiglio di Stato, qualora la Giunta provinciale amministrativa abbia accertato che i bilanci dei Comuni interessati potranno sostenere la relativa quota di spesa.

La obbligatorieta' avra' effetto anche per i Comuni che avessero rifiutato di deliberare la continuazione della strada, o non avessero aderito all'invito loro fatto per deliberarla.

Alle strade indicate nel presente articolo saranno applicabili le disposizioni della legge 30 agosto 1868, numero 4613 , e quelle dei precedenti articoli 4, 5 e 6.

Entrata in vigore il 7 agosto 1903