Rigetto
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 05/06/2025, n. 4890 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 4890 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 05/06/2025
N. 04890/2025REG.PROV.COLL.
N. 07934/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7934 del 2024, proposto da
GI RA, rappresentato e difeso dall’avvocato Eugenio Barrile, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso il suo studio in Roma, via Po, 22;
contro
Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, Ministero della difesa, Ministero dell’interno, in persona dei rispettivi Ministri pro tempore , ex lege rappresentati e difesi dall’Avvocatura generale dello Stato, con domicilio in Roma, via dei Portoghesi, 12;
LD Benedetti, Emiliano Santoleri, non costituiti in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per l’Abruzzo, sezione staccata di Pescara, sez. I, 15 aprile 2024, n. 111, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dei Ministeri appellati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 20 maggio 2025 il consigliere Luca Emanuele Ricci e uditi per le parti gli avvocati Eugenio Barrile e l’avvocato dello Stato Vincenzina Maio;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. L’appellante è un ex sovrintendente del Corpo forestale dello Stato che, a seguito dello scioglimento del Corpo disposto dal d.lgs. 19 agosto 2016, n. 177, è stato assegnato all’Arma dei carabinieri.
2. Alla stregua della documentazione acquisita al fascicolo d’ufficio e delle circostanze di fatto riportate negli scritti difensivi e non specificamente contestate dalle rispettive controparti, emerge che:
a) l’appellante faceva parte del personale delle linee volo (c.d. personale aeronavigante) del Corpo forestale dedicate allo spegnimento degli incendi boschivi con mezzi aerei, essendo impiegato come pilota all’interno della IV Divisione – Centro operativo aereo;
b) nel corso della carriera, egli ha conseguito il brevetto di “specialista di elicottero” e quello di “pilota di elicottero”, varie certificazioni riferite all’elicottero AU Bell 412, l’attestato CPL ( Commercial Pilot Licence ) e, in data 6 dicembre 2013, la qualifica di DOS (Direttore delle operazioni di spegnimento);
c) con nota del responsabile della IV Divisione, prot. n. 110/RIS del 18 ottobre 2016 sono state individuate le unità di personale aeronavigante del Corpo forestale da assegnare al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, previa definizione di specifici criteri di priorità;
d) con successivo decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali n. 81278 del 31 ottobre 2016, l’appellante – non risultando in posizione utile per l’assegnazione al Corpo dei vigili del fuoco, secondo le graduatorie di cui alla citata nota 110/RIS – è stato destinato all’Arma dei carabinieri.
3. Tale assegnazione, ritenuta lesiva delle proprie competenze ed esperienze professionali, nonché in contrasto con i criteri fissati dall’art. 12, comma 2 del d.lgs. 177/2016, è stata contestata in giudizio dall’interessato, attraverso l’impugnazione dei relativi provvedimenti.
3.1. Con la sentenza appellata, il T.a.r. ha respinto il ricorso e compensato le spese di lite. In particolare, secondo la sentenza:
a) l’assegnazione del ricorrente all’Arma dei carabinieri è avvenuta in conformità ai criteri di cui alle lettere a), b) e c) dell’art. 12, comma 2, del d.lgs. 177/2016, che devono applicarsi in rigoroso ordine di priorità;
b) anche la selezione delle 96 unità di personale aeronavigante da assegnare al Corpo dei vigili del fuoco, effettuata con la nota prot. n. 110/RIS del 18 ottobre 2016 è stata condotta in stretta aderenza al dato normativo;
c) non sussistono, infine, i profili di illegittimità costituzionale prospettati dall’appellante, alla luce di quanto già affermato dalla Corte costituzionale, che nella sentenza 16 aprile 2019, n. 170 ha ritenuto non irragionevole l’impianto della riforma in esame.
4. La parte ha proposto appello avverso la predetta sentenza, deducendo « errores in procedendo, errores in iudicando, violazione e falsa applicazione artt. 97 Cost.; violazione dei principi di buon andamento ed imparzialità dell’azione amministrativa; violazione e falsa applicazione dell’art. 8 della legge n. 124/15 nonché degli artt. 7, 12 e ss. del d.lgs. 177/16 ; eccesso di potere per carenza di istruttoria, contraddittorietà anche della motivazione, irragionevolezza ed illogicità manifesta, errore nei presupposti di fatto e di diritto, vessatorietà e sviamento; straripamento di potere» .
5. Si sono costituiti in giudizio i resistenti Ministeri, che hanno argomentato per il rigetto del gravame con memoria del 13 dicembre 2024.
5.1. Le parti appellate hanno inoltre reiterato le eccezioni, già proposte in primo grado, di improcedibilità del ricorso e di difetto di legittimazione passiva del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e del Ministero dell’interno.
6. L’appellante ha ulteriormente sviluppato le proprie argomentazioni con memoria del 16 aprile 2025, anche richiamando tre sentenze di questa sezione (n. 1897, 1898, 1899 del 6 marzo 2025) che hanno definito contenziosi analoghi.
7. All’udienza pubblica del 20 maggio 2025, il giudizio è stato trattenuto in decisione.
8. L’appello è infondato, il che consente di assorbire le preliminari eccezioni di rito formulate dalle parti appellate.
8.1. Il d.lgs. 19 agosto 2016, n. 177, in attuazione della delega conferita dall’art. 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, ha disposto l’assorbimento del Corpo forestale dello Stato nell’Arma dei carabinieri (art. 7), ad eccezione delle specifiche e limitate competenze attribuite al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, alla Polizia di Stato, alla Guardia di finanza, al Ministero delle politiche agricole, ambientali e forestali (artt. 9, 10 e 11).
8.2. Coerentemente, l’art. 12 del d.lgs. 177/2016 ha previsto che il personale del Corpo forestale fosse destinato a transitare nell’Arma dei carabinieri, con esclusione di limitati contingenti da assegnare alle altre amministrazioni sopramenzionate, nei limiti individuati dalla Tabella A, allegata al decreto.
8.3. Con riferimento al Corpo dei vigili del fuoco, la citata Tabella A ha disposto un incremento della dotazione organica pari a complessive 390 unità (limite “ comprensivo del personale aeronavigante, nella consistenza di n. 96 unità ”), 130 delle quali nel ruolo sovrintendenti, cui appartiene l’odierno appellante.
8.4. Le dotazioni organiche di cui alla Tabella A sono state successivamente riviste alla luce delle cessazioni dal servizio e delle progressioni di carriera intervenute medio tempore , come espressamente previsto dall’art. 12, comma 11 del d.lgs. 177/2016. In particolare, con decreto n. 81253 del 31 ottobre 2016, è stato ridotto il contingente assegnato al Corpo nazionale dei vigili del fuoco a 379 unità complessive, di cui 125 nel ruolo sovrintendenti (cfr. Tabella 3-C allegata dal decreto).
8.5. Dall’esame del corredo documentale acquisito agli atti del presente giudizio emerge che:
a) il contingente di 125 sovrintendenti da destinare al Corpo dei vigili del fuoco è stato integralmente coperto con il decreto n. 81272 del 31 ottobre 2016, mediante l’assegnazione di 39 unità di personale in base al criterio di cui all’art. 12, comma 2, lett. a), n. 2 del d.lgs. 177/2016 e di ulteriori 86 unità in base al criterio di cui alla successiva lett. b), n. 2.
b) con il medesimo decreto è stata, altresì, esaurita la dotazione di personale aeronavigante – vale a dire il personale delle “linee volo dedicate o impiegate per le specifiche attività, nella consistenza indicata nella tabella A di cui al comma 1” (cfr. art. 12, comma 2, lett. a), n. 2) del d.lgs. 177/2016) – del ruolo sovrintendenti destinata al transito nel Corpo dei vigili del fuoco, come stabilita dalla nota 110/RIS (cfr. la tabella di pag. 4, recante una suddivisione proporzionale del complessivo contingente di 96 unità tra i diversi ruoli), attraverso l’individuazione di 18 unità di personale (6 piloti e 12 specialisti) appartenenti alle “linee volo” (criterio tabellare «art. 12, comma 2, lett. a), p. 2 LINEE VOLO »).
9. Tutto ciò premesso, il Collegio, tenuto conto della compiuta e completa dotazione documentale di cui al presente fascicolo processuale, non ritiene di aderire alle conclusioni di cui alle citate sentenze 1897, 1898, 1899 del 2025 – le quali, peraltro, hanno riguardo a personale appartenente a ruoli diversi dall’appellante (ispettori e agenti) e non sono dunque del tutto sovrapponibili alla presente vicenda – in quanto:
a) non si riscontra alcuna sottoalimentazione delle dotazioni di personale aeronavigante o appartenente al ruolo sovrintendenti destinate al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, che fosse necessario colmare attraverso il ricorso ai criteri residuali previsti dall’art. 12, comma 2, lett. b) e c) del d.lgs. 177/2016 (quest’ultimo espressamente applicabile solo nell’ipotesi in cui “ in base ai criteri sopra specificati, le unità assegnate alle Amministrazioni di cui al comma 1 siano in numero inferiore ai contingenti stabiliti nella Tabella A” );
b) nemmeno era possibile individuare ulteriori unità di personale da destinare al transito, in aggiunta a quelle assegnate, tenuto conto dei limiti numerici inderogabili stabiliti – per ciascun ruolo e per la specifica categoria funzionale del personale aeronavigante, trasversale ai diversi ruoli – dalla richiamata Tabella A allegata al d.lgs. 177/2016.
10. Venendo all’esame delle specifiche censure, nella prima parte del motivo (punto 1, da pag. 13 a pag. 15), l’appellante contesta le modalità con cui, nella nota n. 110/RIS del 18 ottobre 2016, l’amministrazione ha selezionato il personale aeronavigante da destinare al transito nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Secondo la sua prospettazione, infatti, una volta accertato che il personale del Corpo forestale in servizio nelle linee volo (pari a 197 unità), individuato in base al criterio di cui all’art. 12, comma 1, lett. a) del d.lgs. 177/2016, eccedeva il limite di personale aeronavigante assegnabile al Corpo dei vigili del fuoco (96 unità), l’amministrazione avrebbe dovuto applicare gli ulteriori criteri previsti dal medesimo articolo – lett. b) e c) – e non invece determinare essa stessa « criteri del tutto estemporanei, non previsti da alcun fonte normativa ».
10.1. Le censura non è condivisibile.
10.2. L’assegnazione al Corpo dei vigili del fuoco del personale aeronavigante del Corpo forestale risponde al criterio prioritario (di cui all’art. 12, comma 2, lett. a) del d.lgs. 177/2016) che fa riferimento al personale impiegato “ nelle unità dedicate all’assolvimento delle funzioni trasferite ” alle diverse Forze di polizia. In particolare, la riforma ha previsto il transito nel Corpo dei vigili del fuoco – cui sono state attribuite le competenze in materia di spegnimento degli incendi boschivi con mezzi aerei – del personale delle “ linee volo dedicate o impiegate per le specifiche attività ”, ma solo “ nella consistenza indicata nella tabella A di cui al comma 1 ”, pari ad un massimo di 96 unità.
10.3. A fronte dell’eccedenza di personale in servizio presso le linee volo del Corpo forestale (197 unità) rispetto al limite di legge, l’amministrazione ha dovuto operare una selezione “interna” al criterio predetto, cioè tra soggetti tutti formalmente eleggibili ai sensi di quel parametro. La nota n. 110/RIS ha quindi individuato taluni sottocriteri di priorità specifici, riferiti al solo personale aeronavigante – relativi alla linea di volo servita, alla tipologia di abilitazioni/qualificazioni conseguite, all’anzianità operativa ecc. – coerenti con la ratio del criterio principale di cui alla lett. a). L’intento perseguito era quello di « preservare per quanto possibile la continuità e la competenza nell’espletamento della funzione di spegnimento degli incendi boschivi tramite le linee volo dedicate da parte del Corpo dei vigili del fuoco », al contempo assicurando « il personale qualificato alle linee volo non dedicate agli incendi che nell’assorbimento del Corpo forestale vengono acquisite dall’Arma dei carabinieri » (pag. 3 della nota). Tra i 197 appartenenti alle linee volo si è dunque proceduto ad una selezione di 96 elementi, rispondente al principio di continuità funzionale, preferendo – ad esempio - il personale abilitato a operare su aeromobili impiegati esclusivamente per il contrasto agli incendi boschivi (come l’IC S64F), rispetto a quello abilitato su mezzi a uso promiscuo o, tra i piloti qualificati ad operare su uno stesso aeromobile, coloro che risultavano in possesso dell’abilitazione all’impiego del gancio baricentrico (essenziale per le operazioni di spegnimento).
10.4. La prospettazione dell’appellante non coglie appieno l’architettura normativa che disciplina il meccanismo di trasferimento del personale. I criteri di cui alle lett. b) e c) non operano, infatti, in via integrativa o correttiva del criterio principale, ma costituiscono parametri autonomi e subordinati, attivabili esclusivamente nell’ipotesi in cui quello prioritario non consenta di individuare un numero sufficiente di unità funzionalmente coerenti con le funzioni trasferite. Tale ricostruzione è confermata dal parere n. 2112 del 14 ottobre 2016 della Commissione speciale di questo Consiglio di Stato, che riconosce la « palese priorità » del criterio di cui alla lett. a), in quanto « finalizzato […] ad attuare il principio della necessaria corrispondenza tra le funzioni trasferite e il transito del relativo personale ».
10.5. L’eventuale ricorso ai criteri di cui alle lett. b) e c) in funzione di graduazione interna al criterio principale si risolverebbe, viceversa, in una distorsione del meccanismo selettivo, poiché attribuirebbe rilievo preminente ad elementi – come il possesso della qualifica “DOS”, menzionato dall’appellante – che il legislatore ha inteso valorizzare solo in via secondaria, compromettendo l’obiettivo prioritario di individuare il personale più adeguato allo svolgimento delle funzioni trasferite.
10.6. Nel caso degli appartenenti alle linee volo, peraltro, l’individuazione del personale da assegnare al Corpo dei vigili del fuoco doveva compiersi in coerenza con la dotazione di mezzi aerei effettivamente trasferiti a tale Forza di polizia, tenendo conto, al contempo, della necessità di assicurare anche all’Arma dei carabinieri – destinataria di parte della flotta aerea del disciolto Corpo forestale – una componente aeronavigante pienamente operativa. Tali circostanze rendevano indispensabile una puntuale specificazione, in sede attuativa, del criterio fissato dalla legge, cui non poteva supplire il ricorso ai – non pertinenti, né funzionali ai predetti scopi – criteri di cui alle lett. b) e c) dell’art. 12.
10.7. In definitiva, l’individuazione di sottocriteri tecnico-operativi, di carattere applicativo del criterio principale di cui all’art. 12 lett. a) e finalizzati a stabilire un ordine di priorità interno al predetto criterio, rappresenta un’operazione pienamente legittima e coerente con l’impianto del d.lgs. 177/2016, il quale non consente una commistione né un’inversione gerarchica tra i criteri, ma impone il rispetto di un ordine logico e funzionale, ispirato al principio di corrispondenza tra funzioni trasferite e personale selezionato.
11. In una seconda parte del motivo (punto 2, pagg. 16-17 dell’atto di appello) l’appellante contesta la ragionevolezza intrinseca dei sottocriteri di priorità enucleati dall’amministrazione nella nota 110/RIS, con particolare riferimento a due di essi, dettati per il personale specialista.
11.1. La doglianza è inammissibile per difetto di interesse. L’appellante, infatti, faceva parte delle linee di volo in qualità di pilota, non di specialista, e pertanto non era soggetto ai criteri di selezione oggetto di censura. Al contempo, l’eventuale modifica dell’ordine di priorità nella selezione degli specialisti non potrebbe comunque riverberarsi a suo vantaggio, essendo previsti – come risulta dalla tabella di pag. 4 della nota n. 110/RIS – due contingenti numerici distinti per ciascuna categoria di personale nel ruolo sovrintendenti (6 unità per i piloti e 12 per gli specialisti).
11.2. Nel merito, in ogni caso, le doglianze non colgono nel segno.
11.3. L’appellante contesta, in primo luogo, il criterio di priorità (di cui alla lett. b) di pag. 5 della nota 110/RIS) riferito agli « specialisti impiegati nell’organizzazione CAMO per la gestione dell’aeronavigabilità continua », ritenendoli estranei all’esercizio operativo delle funzioni antincendio boschivo e quindi non eleggibili ai fini del transito.
11.4. La censura non è fondata. La scelta di includere tra i destinatari del transito anche il personale tecnico impiegato nel mantenimento in volo della flotta risulta invero coerente con l’impianto complessivo della riforma. In particolare, l’art. 12, comma 2, lett. a), punto 2, del d.lgs. 177/2016 prevede che sia assegnato al Corpo dei vigili del fuoco il personale delle “ linee volo ”, genericamente inteso, e non soltanto il personale imbarcato durante le missioni antincendio. La funzione antincendio boschivo, del resto, può essere efficacemente assolta solo attraverso una dotazione di personale in grado di assicurare l’operatività quotidiana degli aeromobili, in cui rientrano a pieno titolo gli specialisti CAMO.
11.5. Anche l’art. 18, comma 4, del medesimo decreto dispone che: « L’Arma dei carabinieri e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono autorizzati ad adottare i provvedimenti occorrenti per il mantenimento dell’aeronavigabilità continua degli aeromobili trasferiti ai sensi dell’articolo 13, comma 1» , e tale esigenza è soddisfatta, in via ordinaria, proprio attraverso il personale CAMO, la cui funzione tecnica è indispensabile per assicurare una piena e costante disponibilità della flotta.
11.6. Ancora, l’appellante contesta la valorizzazione, sempre ai fini della selezione degli specialisti, del possesso della « LMA B1.3 su elicottero ED NA 50 » (criterio di cui alla lett. d) di pag. 5 della nota 110/RIS), osservando che tale velivolo non è tra quelli trasferiti al Corpo dei vigili del fuoco.
11.7. Anche tale rilievo non è condivisibile. In primo luogo, si tratta di un criterio selettivo – riferito al possesso della Licenza di manutentore aeronautico (LMA) – applicato in via subordinata rispetto ad altri criteri correlati agli elicotteri effettivamente trasferiti (come l’IC S64F e l’AU Bell 412). In secondo luogo, il fatto che l’elicottero 50 non sia stato incluso tra i mezzi trasferiti al Corpo dei vigili del fuoco non priva di rilevanza tecnica e professionale il possesso di un’abilitazione relativa a tale aeromobile, che riflette comunque un elevato livello di specializzazione e una comprovata esperienza nella manutenzione di elicotteri appartenenti alla stessa categoria tecnico-funzionale. Tale titolo costituisce, pertanto, un indicatore oggettivo dell’idoneità tecnica complessiva del soggetto a operare nel settore della manutenzione della flotta aerea antincendio, in coerenza con l’obiettivo di dotare il Corpo dei vigili del fuoco di un organico in grado di garantire la continuità operativa e l’efficienza tecnica del servizio.
12. In una terza parte del motivo (punto 3, pagg. 17-18 dell’atto di appello), l’appellante contesta il ricorso al criterio di proporzionalità ai fini della ripartizione “interna” delle 96 unità di personale da destinare al transito, tra le due specializzazioni (pilota e specialista) e i diversi ruoli (direttivi, ispettori, sovrintendenti, agenti), ritenendo che ciò abbia determinato un generale effetto distorsivo sulla procedura di selezione.
12.1. La doglianza è infondata.
12.2. La Tabella A allegata al decreto 177/2016 si limita a stabilire la consistenza complessiva del personale aeronavigante da trasferire al Corpo dei vigili del fuoco (96 unità), senza prevedere una sua ripartizione per ruolo e specialità. Una suddivisione interna, tuttavia, appare di fatto indefettibile, ed è stata operata dallo stesso legislatore in termini generali, assegnando alle diverse Forze di polizia contingenti di personale distinti a seconda del ruolo di appartenenza.
12.3. Ciò premesso, l’applicazione di un criterio di proporzionalità con l’attuale assetto organizzativo del personale aeronavigante – nel senso, cioè, di « mantenere per la quota delle 91 unità aeronaviganti (96 unità - 5 direttivi elicotteristi) di assegnare al Corpo nazionale dei vigili del fuoco le stesse proporzioni esistenti tra l’attuale personale aeronavigante effettivo del Centro Operativo Aereo » (cfr. pag. 4 della nota 110/RIS) – ha consentito, come lo stesso appellante riconosce, di « mantenere immutato il rapporto tra ruoli e qualifiche del personale da trasferire ». Tale scelta non appare censurabile, poiché risponde ad evidenti esigenze organizzative, nonché alla necessità di garantire la coerenza operativa e la continuità tecnica del servizio antincendio boschivo, attraverso il trasferimento di un contingente internamente equilibrato tra ruoli e funzioni.
12.4. L’appellante, per contro, non ha indicato alcun metodo alternativo di ripartizione, che potesse ritenersi più idoneo o preferibile ai fini del perseguimento degli obiettivi di riforma. Tale non è, in particolare, il riferimento ai « criteri di selezione individuati dal Legislatore delegato » che – in disparte quanto già detto al par. 10 circa la loro inapplicabilità in funzione correttiva – attengono alla scelta delle singole unità di personale e non alla ripartizione interna del contingente tra i ruoli e le specialità.
13. In una quarta ed ultima parte del motivo (punto 4, pagg. 19-21), l’appellante contesta, ancor più radicalmente, la scelta del legislatore delegato di assegnare al Corpo dei vigili del fuoco un numero di unità di personale aeronavigante inferiore rispetto a quelle in servizio nel Corpo forestale. La previsione del limite di 96 unità, stabilito dalla Tabella A allegata al d.lgs. 177/2016, viene ritenuta incostituzionale (violativa, in particolare, dell’art. 76 Cost.) per contrasto con il criterio direttivo sancito dall’art. 8, comma 1, della legge delega n. 124 del 2015, il quale imponeva di salvaguardare “ le competenze del Corpo forestale in materia di lotta attiva contro gli incendi boschivi e di spegnimento con mezzi aerei […] da attribuire al Corpo nazionale dei vigili del fuoco con le connesse risorse ”, al contempo “ assicurando la necessaria corrispondenza tra le funzioni trasferite e il transito del relativo personale ”.
13.1. La questione di costituzionalità appare al Collegio manifestamente infondata.
13.2. L’obiettivo di assicurare la continuità delle competenze in materia antincendio boschivo trasferite al Corpo dei vigili del fuoco non implica la necessità di replicare in modo esatto l’assetto organizzativo preesistente, ma richiede, piuttosto, che le risorse umane assegnate siano coerenti, per qualificazione e profilo operativo, con le funzioni trasferite. Tale coerenza è stata garantita attraverso la previsione, all’art. 12 del d.lgs. 177/2016, di specifici criteri di transito del personale, volti a valorizzare l’impiego effettivo e l’attitudine professionale in relazione ai compiti oggetto di trasferimento.
13.3. In questo contesto, la previsione di un contingente di sole 96 unità di personale aeronavigante destinate a transitare nel Copro dei vigili del fuoco, inferiore alle 197 impiegate presso il Corpo forestale, costituisce il frutto di una valutazione discrezionale del legislatore delegato, pienamente coerente con ulteriori disposizioni della medesima legge delega. Essa, infatti, contemplava – tra l’altro – la “ rideterminazione delle […] dotazioni organiche ”, l’obiettivo della “ razionalizzazione dei costi ”, nonché il transito del personale del Corpo forestale nella forza di polizia in cui sarebbe stato assorbito (poi individuata nell’Arma dei carabinieri), con possibilità di assegnazione ad altre amministrazioni solo “ in un contingente limitato ”.
13.4. Occorre infine ricordare che la Corte costituzionale, con la sentenza n. 170 del 2019, si è già espressa in senso favorevole circa la legittimità dell’assorbimento del Corpo forestale realizzato con il d.lgs. 177/2016, rilevando come tale riforma fosse finalizzata al conseguimento di “ risparmi di scala e di una migliore efficienza dei servizi ”, senza al contempo pregiudicare né il “ diritto della collettività alla salvaguardia dell’ambiente ” né “ quello dei lavoratori forestali al mantenimento del livello delle professionalità acquisite ”.
14. Per le ragioni esposte, l’appello deve essere respinto.
14.1. Le particolarità della vicenda e l’esistenza di precedenti non in linea con le conclusioni raggiunte dal Collegio giustificano la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (sezione seconda), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Compensa le spese del grado.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 maggio 2025 con l’intervento dei magistrati:
Fabio Taormina, Presidente
Francesco Frigida, Consigliere
Antonella Manzione, Consigliere
Cecilia Altavista, Consigliere
Luca Emanuele Ricci, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Luca Emanuele Ricci | Fabio Taormina |
IL SEGRETARIO