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Sentenza 25 ottobre 2025
Sentenza 25 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 25/10/2025, n. 4178 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 4178 |
| Data del deposito : | 25 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Monica Montante Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 15752 del Ruolo Generale degli Affari civili con- tenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
, nato a [...] il [...], rappresentato e di- Parte_1 feso per mandato in atti dall'Avv. CALABRO' ANTONINO;
– parte ricorrente –
CONTRO
, nata a [...] in data [...]; Controparte_1
– parte resistente contumace –
E CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
– interveniente necessario –
Oggetto: Divorzio - Scioglimento matrimonio.
Conclusioni: all'udienza del 23/09/2025 parte ricorrente concludeva come da verbale in pari data al quale si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, depositato il
18/12/2024, , premesso di aver contratto matrimonio Parte_1 civile con il 5.11.1999 a Palermo, unione dalla Controparte_1 quale sono nati i figli (il 17 Agosto 2000), NI (il 9 Marzo Per_1
2002), (il 17 Giugno 2004) e (il 4 Agosto 2013), ha esposto Per_2 Per_3 di essersi separato con sentenza n. 5601/2023 emessa da questo Tribunale il 29.11.2023 e pubblicata il 7.12.2023 e ha chiesto di pronunciare lo scio- glimento del matrimonio, confermando l'affidamento esclusivo del figlio mi- nore alla madre senza, tuttavia, stabilire a suo carico alcun obbligo di man- tenimento.
La causa, all'udienza di prima comparizione del 23.09.2025, all'esito dell'audizione del ricorrente (il quale ha dichiarato: “Dal matrimonio sono nati
4 figli maschi. Il più piccolo dovrebbe avere tra 12 a 14 anni. Non ho mai avuto rapporti con lui da quando sono andato via da casa. Quasi 15 anni fa sono andato via da casa e ho lasciato tutto ai miei figli. Vivo in mezzo alla strada e mi avvalgo dell'aiuto della . Mi aiutano gli assistenti sociali. Ai tempi CP_2 lavoravo con mio padre. Non percepisco nessun sussidio perché non ho ancor compiuto 60 anni”), in difetto di istanze istruttorie è stata posta in decisione.
2. Va anzitutto, preliminarmente, dichiarata la contumacia di
[...]
, la quale, sebbene ritualmente evocata nel presente giudizio, CP_3 non si è costituita.
3. Sulla domanda di divorzio
Nel merito, la domanda tendente ad ottenere la pronuncia di scioglimento del matrimonio va accolta, atteso che risultano essere trascorsi i termini di legge dalla data della comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tri- bunale nella causa di separazione, avvenuta il 6.12.2022.
Da tale data in poi, peraltro, non risulta provato che si siano ricostituiti i presupposti per la ripresa della comunione di vita materiale e spirituale tra di essi.
Risulta, inoltre, documentalmente comprovato che i coniugi si sono sepa- rati con sentenza n°5601/2023 pronunciata da questo Tribunale in data
29.11.2023 e pubblicata il 7.12.2023, passata in autorità di cosa giudicata.
4. Provvedimenti nell'interesse della prole Relativamente all'affidamento del figlio minore, va premesso che il ricor- rente (classe 1966) ha confermato di vivere ancora oggi senza fissa dimora, di aver interrotto i rapporti con la famiglia ed il figlio minore da quando è andato via da casa, circa quindici anni fa, di avvalersi dell'aiuto della CP_2
e degli assistenti sociali e di non percepire nessun sussidio statale, non avendo ancora compiuto 60 anni.
Considerate tali circostanze e l'evidente disinteresse mostrato del ricorren- te nei confronti del figlio, non può che essere confermato l'affidamento esclu- sivo alla madre già disposto con la sentenza di separazione, quale regime conforme all'interesse morale e materiale del minore stante l'assenza di qual- sivoglia rapporto con il padre.
Quanto al mantenimento del figlio minore, in assenza di circostanze nuove che potrebbero giustificare una modifica di quanto statuito con la sentenza di separazione sopra richiamata, questo Tribunale ritiene di dover conferma- re l'obbligo a carico del ricorrente di versare alla resistente un assegno men- sile di € 100,00 a titolo di contributo al mantenimento del figlio minore
[...]
Per_
, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo il protocollo in atto vigen- te presso questo Tribunale.
Ed invero, il parametro di riferimento ai fini della determinazione del con- corso negli oneri finanziari è costituito, non soltanto dalle sostanze, ma an- che dalla capacità di lavoro, professionale o casalingo, di ciascun genitore, ciò che implica una valorizzazione anche delle accertate potenzialità reddi- tuali (cfr. Cass., sez. I, 19 marzo 2002, n. 3974; Cass., 06 agosto 2020, n.
16739) e, d'altro canto, la fissazione di una somma quale contributo per il mantenimento della prole può legittimamente venir correlata non tanto alla quantificazione delle entrate derivanti dall'attività professionale svolta dal genitore non convivente, quanto piuttosto ad una valutazione complessiva del minimo essenziale per la vita e la crescita di un figlio di età corrisponden- te (in tal senso cfr. Cass. civile, sez. I, 8 novembre 1997, n. 11025; Sez. 1,
Sentenza n. 1746 del 02/03/1999; Sez. 1, Sentenza n. 3974 del
19/03/2002; Sez. 1 - , Ordinanza n. 16739 del 06/08/2020). Infatti, neanche lo stato di disoccupazione del genitore non affidatario può comunque giustificare il venir meno dell'obbligo di mantenimento, il quale, in assenza di altri parametri, va quantificato sulla scorta della capacità lavo- rativa generica.
5. Le spese del giudizio
In considerazione, infine, dell'oggetto e del complessivo esito del giudizio, nonché della contumacia della parte resistente, si ravvisano motivi per la- sciare a carico della ricorrente le spese dalla stessa anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, ogni contraria istanza, eccezione e di- fesa disattesa, definitivamente pronunciando, nella contumacia di
[...]
così provvede: CP_4
1. dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto in Palermo in data 05/11/1999 da , nato a [...] il [...] Parte_1
e da , nata a [...] il [...] e iscritto nei Controparte_1 registri dello Stato Civile del medesimo Comune al n. 40-Parte I-Vol.2207 dell'anno1999;
2. dispone l'affidamento esclusivo alla madre del figlio Controparte_1 minore , nato a [...] il [...]. Per_3
3. pone a carico di l'obbligo di corrispondere a Parte_1 CP_1
, entro il giorno cinque di ogni mese, un assegno di € 100,00 a tito-
[...] lo di contributo per il mantenimento indiretto del figlio , da rivalutare Per_3 annualmente secondo gli indici Istat F.O.I., oltre al 50% delle spese straordi- narie secondo il protocollo approvato dal Tribunale di Palermo il
02/07/2019;
4. lascia a carico del ricorrente le spese processuali.
Così deciso, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribu- nale di Palermo, il 23/10/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presiden- te e dal Giudice relatore.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Monica Montante Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 15752 del Ruolo Generale degli Affari civili con- tenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
, nato a [...] il [...], rappresentato e di- Parte_1 feso per mandato in atti dall'Avv. CALABRO' ANTONINO;
– parte ricorrente –
CONTRO
, nata a [...] in data [...]; Controparte_1
– parte resistente contumace –
E CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
– interveniente necessario –
Oggetto: Divorzio - Scioglimento matrimonio.
Conclusioni: all'udienza del 23/09/2025 parte ricorrente concludeva come da verbale in pari data al quale si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, depositato il
18/12/2024, , premesso di aver contratto matrimonio Parte_1 civile con il 5.11.1999 a Palermo, unione dalla Controparte_1 quale sono nati i figli (il 17 Agosto 2000), NI (il 9 Marzo Per_1
2002), (il 17 Giugno 2004) e (il 4 Agosto 2013), ha esposto Per_2 Per_3 di essersi separato con sentenza n. 5601/2023 emessa da questo Tribunale il 29.11.2023 e pubblicata il 7.12.2023 e ha chiesto di pronunciare lo scio- glimento del matrimonio, confermando l'affidamento esclusivo del figlio mi- nore alla madre senza, tuttavia, stabilire a suo carico alcun obbligo di man- tenimento.
La causa, all'udienza di prima comparizione del 23.09.2025, all'esito dell'audizione del ricorrente (il quale ha dichiarato: “Dal matrimonio sono nati
4 figli maschi. Il più piccolo dovrebbe avere tra 12 a 14 anni. Non ho mai avuto rapporti con lui da quando sono andato via da casa. Quasi 15 anni fa sono andato via da casa e ho lasciato tutto ai miei figli. Vivo in mezzo alla strada e mi avvalgo dell'aiuto della . Mi aiutano gli assistenti sociali. Ai tempi CP_2 lavoravo con mio padre. Non percepisco nessun sussidio perché non ho ancor compiuto 60 anni”), in difetto di istanze istruttorie è stata posta in decisione.
2. Va anzitutto, preliminarmente, dichiarata la contumacia di
[...]
, la quale, sebbene ritualmente evocata nel presente giudizio, CP_3 non si è costituita.
3. Sulla domanda di divorzio
Nel merito, la domanda tendente ad ottenere la pronuncia di scioglimento del matrimonio va accolta, atteso che risultano essere trascorsi i termini di legge dalla data della comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tri- bunale nella causa di separazione, avvenuta il 6.12.2022.
Da tale data in poi, peraltro, non risulta provato che si siano ricostituiti i presupposti per la ripresa della comunione di vita materiale e spirituale tra di essi.
Risulta, inoltre, documentalmente comprovato che i coniugi si sono sepa- rati con sentenza n°5601/2023 pronunciata da questo Tribunale in data
29.11.2023 e pubblicata il 7.12.2023, passata in autorità di cosa giudicata.
4. Provvedimenti nell'interesse della prole Relativamente all'affidamento del figlio minore, va premesso che il ricor- rente (classe 1966) ha confermato di vivere ancora oggi senza fissa dimora, di aver interrotto i rapporti con la famiglia ed il figlio minore da quando è andato via da casa, circa quindici anni fa, di avvalersi dell'aiuto della CP_2
e degli assistenti sociali e di non percepire nessun sussidio statale, non avendo ancora compiuto 60 anni.
Considerate tali circostanze e l'evidente disinteresse mostrato del ricorren- te nei confronti del figlio, non può che essere confermato l'affidamento esclu- sivo alla madre già disposto con la sentenza di separazione, quale regime conforme all'interesse morale e materiale del minore stante l'assenza di qual- sivoglia rapporto con il padre.
Quanto al mantenimento del figlio minore, in assenza di circostanze nuove che potrebbero giustificare una modifica di quanto statuito con la sentenza di separazione sopra richiamata, questo Tribunale ritiene di dover conferma- re l'obbligo a carico del ricorrente di versare alla resistente un assegno men- sile di € 100,00 a titolo di contributo al mantenimento del figlio minore
[...]
Per_
, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo il protocollo in atto vigen- te presso questo Tribunale.
Ed invero, il parametro di riferimento ai fini della determinazione del con- corso negli oneri finanziari è costituito, non soltanto dalle sostanze, ma an- che dalla capacità di lavoro, professionale o casalingo, di ciascun genitore, ciò che implica una valorizzazione anche delle accertate potenzialità reddi- tuali (cfr. Cass., sez. I, 19 marzo 2002, n. 3974; Cass., 06 agosto 2020, n.
16739) e, d'altro canto, la fissazione di una somma quale contributo per il mantenimento della prole può legittimamente venir correlata non tanto alla quantificazione delle entrate derivanti dall'attività professionale svolta dal genitore non convivente, quanto piuttosto ad una valutazione complessiva del minimo essenziale per la vita e la crescita di un figlio di età corrisponden- te (in tal senso cfr. Cass. civile, sez. I, 8 novembre 1997, n. 11025; Sez. 1,
Sentenza n. 1746 del 02/03/1999; Sez. 1, Sentenza n. 3974 del
19/03/2002; Sez. 1 - , Ordinanza n. 16739 del 06/08/2020). Infatti, neanche lo stato di disoccupazione del genitore non affidatario può comunque giustificare il venir meno dell'obbligo di mantenimento, il quale, in assenza di altri parametri, va quantificato sulla scorta della capacità lavo- rativa generica.
5. Le spese del giudizio
In considerazione, infine, dell'oggetto e del complessivo esito del giudizio, nonché della contumacia della parte resistente, si ravvisano motivi per la- sciare a carico della ricorrente le spese dalla stessa anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, ogni contraria istanza, eccezione e di- fesa disattesa, definitivamente pronunciando, nella contumacia di
[...]
così provvede: CP_4
1. dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto in Palermo in data 05/11/1999 da , nato a [...] il [...] Parte_1
e da , nata a [...] il [...] e iscritto nei Controparte_1 registri dello Stato Civile del medesimo Comune al n. 40-Parte I-Vol.2207 dell'anno1999;
2. dispone l'affidamento esclusivo alla madre del figlio Controparte_1 minore , nato a [...] il [...]. Per_3
3. pone a carico di l'obbligo di corrispondere a Parte_1 CP_1
, entro il giorno cinque di ogni mese, un assegno di € 100,00 a tito-
[...] lo di contributo per il mantenimento indiretto del figlio , da rivalutare Per_3 annualmente secondo gli indici Istat F.O.I., oltre al 50% delle spese straordi- narie secondo il protocollo approvato dal Tribunale di Palermo il
02/07/2019;
4. lascia a carico del ricorrente le spese processuali.
Così deciso, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribu- nale di Palermo, il 23/10/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presiden- te e dal Giudice relatore.