Articolo 6 della Legge 2 maggio 1990, n. 102
Articolo 5Articolo 7
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5 maggio 1990
Art. 6. (Parchi ed aree protette) 1. Al fine della salvaguardia delle aree di maggiore rilevanza ambientale gia' identificate come parchi regionali, riserve naturali e aree protette istituite con leggi o provvedimenti regionali, nell'ambito del piano di cui all'articolo 5, la regione Lombardia, contestualmente alla sua adozione, individua misure transitorie di salvaguardia di tali aree. Le misure rimangono efficaci sino all'entrata in vigore degli strumenti di pianificazione territoriale previsti per i parchi stessi. 2. La definizione e la realizzazione di opere di sistemazione idrogeologica nelle aree di cui al comma precedente dovra' altresi' avvenire con l'adozione di tecniche di progettazione e di esecuzione atte a garantire la conservazione delle caratteristiche naturali dell'ambiente e dell'ecosistema locale. A tale scopo gli stralci di cui all'articolo 3 definiscono i piu' idonei criteri di intervento. 3. Gli interventi di sistemazione idrogeologica nelle aree di maggiore rilevanza ambientale, di cui al comma 2, si attuano preferibilmente con l'impiego di tecniche di bioingegneria, con particolare riguardo alla sistemazione idraulica dei corsi d'acqua.
Entrata in vigore il 5 maggio 1990