Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cuneo, sentenza 18/03/2025, n. 157 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cuneo |
| Numero : | 157 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
N. 1267 / 2024 R.G.A.C.
Tribunale Ordinario di Cuneo
SEZIONE CIVILE
Verbale di udienza
Il giorno 18 marzo 2025 nella Sezione Civile del Tribunale di Cuneo, all'udienza del Giudice dott.ssa Chiara Martello, assistita dalla dott.ssa Angelica Desiree Perna, addetta all'Ufficio per il Processo, è chiamata la causa
TRA
(C.F.: ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, e (C.F.: ), Controparte_1 P.IVA_2 entrambi rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino, presso la quale sono elettivamente domiciliati in via Arsenale n. 21;
- APPELLANTE -
E
(C.F.: ), elettivamente domiciliato in Savigliano (CN), CP_2 C.F._1
Via Duccio Galimberti n. 24, presso lo studio dell'Avv. Laura Mana, dalla quale è rappresentato e difeso, giusta procura in atti;
- APPELLATO -
Sono presenti per parte appellante la funzionaria dell' per Controparte_3 delega dell'Avvocatura dello Stato di Torino e per parte appellata l'Avv. Mana, nonché personalmente il sig. . CP_2
Il G.I. invita le parti a procedere alla discussione della causa, ai sensi di quanto previsto dall'art. 429 c.p.c.-.
La funzionaria si riporta alle note depositate dall'Avvocatura dell'Stato di Torino, insistendo per la declaratoria di estinzione con compensazione delle spese di lite come disciplinato dalla normativa attualmente in vigore.
L'Avv. Mana preso atto della normativa entrata in vigore chiede emettersi sentenza ai sensi di legge.
1
* * * * *
Al termine della camera di consiglio, riaperto il verbale alle ore 12:30, in assenza delle parti, il Giudice decide la controversia ai sensi dell'art. 429 c.p.c. mediante lettura in pubblica udienza del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della presente sentenza.
2 N. 1267/2024 R.Gen.Aff.Cont.
Cron._________
Rep. _________
Sent. n._________
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Cuneo
SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott.ssa Chiara Martello, all'odierna udienza, all'esito della discussione tra le parti costituite, ha pronunziato - mediante lettura del dispositivo - la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1267/2024 R.Gen.Aff.Cont. vertente
TRA
(C.F.: ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, e (C.F.: ), Controparte_1 P.IVA_2 entrambi rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino, presso la quale sono elettivamente domiciliati in via Arsenale n. 21;
- APPELLANTE -
E
(C.F.: ), elettivamente domiciliato in Savigliano (CN), CP_2 C.F._1
Via Duccio Galimberti n. 24, presso lo studio dell'Avv. Laura Mana, dalla quale è rappresentato e difeso, giusta procura in atti;
- APPELLATO -
Oggetto: Appello avverso sentenza del Giudice di Pace di Cuneo n. 248/2023 del 4 dicembre 2023, depositata in pari data, non notificata.
Conclusioni: I difensori delle parti costituite hanno concluso come da relativo verbale d'udienza.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per quel che concerne lo svolgimento
3 del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132 c.p.c., così come inciso dall'art. 45, comma 17, legge 18.6.2009, n. 69.
• Svolgimento del processo.
Giudizio di I grado.
Con ricorso ex art. 22 L. n. 689/1981, depositato in data 16 gennaio 2023 CP_2 adiva il Giudice di Pace di Cuneo, proponendo opposizione avverso l'avviso di addebito di sanzione pecuniaria n. 03720226000534064000 dell'importo di euro 100,00 emesso dall' (d'ora in avanti, per brevità, ) ai sensi dell'art. Controparte_4 CP_5
4-sexies, comma 3 del D.L. n. 44/2021 e notificatole in data 21 dicembre 2022 per violazione dell'obbligo vaccinale per la prevenzione da infezione da Sars-CoV-2.
La parte ricorrente, nello specifico, eccepiva la nullità del provvedimento per la sussistenza di vizi sia formali che sostanziali, in particolare, avuto riguardo alla legittimità della procedura dell'irrogazione della sanzione da parte di . CP_5
Instauratosi regolarmente il contraddittorio, si costituivano tardivamente in giudizio
[...]
ed il i quali, nella propria comparsa di Parte_1 Controparte_1 costituzione e risposta, contestavano tutto quanto ex adverso dedotto e prodotto, chiedendo conseguentemente il rigetto della proposta opposizione.
Con sentenza emessa in data 4 dicembre 2023, depositata il medesimo giorno, il Giudice di
Pace di Cuneo accoglieva l'opposizione e, per l'effetto, annullava l'avviso di pagamento, dichiarando integralmente compensate le spese di giudizio.
In particolare, secondo il giudice di prime cure l'entrata in vigore della legge n. 199/2022 di conversione del D.L. n. 162/2022 aveva determinato la sospensione delle attività e dei procedimenti di irrogazione della sanzione previsti dall'art.
4-sexies, commi 3, 4 e 6 del D.
L. 1° aprile 2021, n. 44, convertito dalla legge 28 maggio 2021 n. 76 dalla data di entrata in vigore della legge di sospensione, con conseguente inefficacia del provvedimento impugnato.
Giudizio d'appello.
Con ricorso in appello ex art. 6 D. lgs n. 150/2011 e art. 22 L. n. 989/1981 , in persona CP_5 del legale rappresentante p.t., unitamente al , adiva l'intestato Controparte_1
Tribunale per l'integrale riforma della menzionata sentenza emessa dal Giudice di Pace di
Cuneo n. 248/2023, depositata in data 4 dicembre 2023, non notificata.
4 Instauratosi regolarmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio l'appellato , CP_2 il quale, nella propria comparsa di costituzione e risposta, contestava la fondatezza del gravame proposto, chiedendo, conseguentemente, il rigetto dello stesso.
All'udienza del 18 marzo 2025 le parti hanno concluso come da relativo verbale, rilevando l'entrata in vigore, nelle more del giudizio, della novità normativa relativa alla fattispecie in oggetto e chiedendo al Tribunale di provvedere in conformità.
• Merito.
Preliminarmente occorre rilevare che, in corso di causa, l'art. 21, co. 4 e 5, del D.L. 202/2024 entrato in vigore in data 28/12/2024, convertito con L. 21 febbraio 2025, n. 15, ha previsto, specificamente con riferimento ai procedimenti sanzionatori di cui all'art. 4-sexies del D.L.
n. 44/2021, l'abrogazione dell'articolo 4-sexies del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76 (relativo a sanzioni pecuniarie per inosservanza dell'obbligo vaccinale).
La lettera della norma prevede, infatti, che i procedimenti sanzionatori di cui all'art. 4-sexies del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio,
n. 76, i quali non siano ancora conclusi, sono definitivamente interrotti, mentre le sanzioni pecuniarie già irrogate sono annullate. La novità normativa prevede inoltre che i giudizi pendenti aventi ad oggetto tali provvedimenti sono estinti di diritto a spese compensate, mentre restano acquisite al bilancio dello Stato le somme già versate, per sanzioni pecuniarie, alla data di entrata in vigore del suddetto decreto.
Pertanto, preso atto delle conclusioni formulate dalle parti, dichiara l'estinzione del presente giudizio in applicazione della normativa sopravvenuta, stante l'annullamento disposto ex lege della sanzione pecuniaria irrogata, nel caso di specie, mediante l'avviso di addebito n.
03720226000534064000, rispetto alla quale non risulta intervenuto il relativo pagamento medio tempore.
• Spese del giudizio.
Quanto alla regolamentazione delle spese di lite, la stessa legge ne ha previsto la compensazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cuneo, Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulle domande proposte, ogni contraria istanza od eccezione disattesa, così provvede:
5 1. dato atto dell'intervenuto annullamento ex lege del provvedimento sanzionatorio oggetto di causa, dichiara l'estinzione del presente giudizio;
2. dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Cuneo, il 18 marzo 2025.
Il Giudice
dott.ssa Chiara Martello
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