TRIB
Sentenza 18 ottobre 2025
Sentenza 18 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 18/10/2025, n. 1564 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 1564 |
| Data del deposito : | 18 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE di REGGIO CALABRIA seconda sezione civile
Il Tribunale di Reggio Calabria, in composizione monocratica ed in funzione di
Giudice di appello, in persona del dott. Flavio Tovani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1968/2024 r.g.a.c. vertente
tra
(c.f. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dagli avv. Vittorio Milardi e Donato Leonardo Caracciolo
-appellante- contro
(c.f. , rappresentato e difeso dall'avv. CP_1 C.F._2
AN TA
-appellato-
oggetto: appello avverso sentenza del Giudice di pace di Reggio Calabria conclusioni: come da atti e verbali di causa
CONCISA ESPOSIZIONE DEL FATTO E DELLE RAGIONI DELLA
DECISIONE
1. Con sentenza n. 969/2024, emessa il 24.06.2024 e pubblicata il 25.06.2024, il
Giudice di Pace di Reggio Calabria ha accolto la domanda proposta da nei CP_1
confronti di e per l'effetto ha condannato quest'ultimo al pagamento di Parte_1 €4088,00 oltre interessi e spese di lite.
2. Avverso tale pronuncia ha proposto tempestivamente appello davanti a questo
Tribunale , affidandosi a plurimi motivi di impugnazione. Parte_1
In primo luogo, ha contestato la ricostruzione dei fatti di causa operata dal Giudice di prime cure, ritenendola erronea nella parte in cui il Giudice non considerava che la struttura oggetto dell'ordinanza di demolizione e sgombero non era quella originaria, presente all'atto di acquisto dell'immobile, bensì quella costruita successivamente dal in sostituzione della precedente, con il conseguente venir meno del nesso causale tra CP_1
l'abuso commesso dal e i danni presuntivamente subiti dal Pt_1 CP_1
Altresì, ha censurato la sentenza di prime cure nella parte in cui il Giudice, richiamando il verbale condominiale del 23.09.2020, ha sostenuto che dalla dichiarazione resa durante la riunione condominiale non si potesse evincere che il fosse il Pt_1
costruttore dei manufatti presenti sui balconi di taluni condomini.
Con secondo motivo di gravame ha rilevato la violazione del principio di necessaria corrispondenza tra chiesto e pronunciato, avendo il giudice operato una diversa qualificazione giuridica dei fatti di causa. In specie, ha dedotto che, a fronte dell'avanzata richiesta risarcitoria ai sensi dell'art. 1218 c.c., il Giudice ha erroneamente qualificato la domanda attorea ai sensi dell'art. 1489 c.c. In subordine, ha comunque contestato la fondatezza della domanda qualificata ai sensi dell'art. 1489 c.c.
Con terzo e quarto motivo di gravame ha contestato l'omessa pronuncia del Giudice di Prime cure sulle difese svolte in primo grado circa il quantum della pretesa risarcitoria dell'attore ed ha, altresì, contestato la liquidazione in via equitativa del danno per mancato godimento dell'immobile operata dal Giudice di prime cure in assenza di una motivazione sul punto ed in violazione dei principi giurisprudenziali in materia.
Infine, ha formulato istanza di sospensione dell'esecutività della sentenza di primo grado ex artt. 351 comma 2 e 283 cpc
Per quanto esposto, ha rassegnato le seguenti conclusioni: “
1. In via pregiudiziale
e cautelare, sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata per i motivi ut supra dedotti;
2. In via principale e nel merito, rigettare la domanda risarcitoria dell'odierno appellato poiché pretestuosa, inattendibile ed infondata sia in punto di fatto che in punto di diritto;
3. Nel mero subordine, ridurre il quantum reclamato poiché esorbitante, locupletatorio e non provato;
4. Condannare controparte al pagamento delle spese, competenze ed onorari di entrami i gradi di giudizio in favore dei procuratori antistatari che dichiarano di aver anticipato le prime e non riscosso i secondi.”
3. Si è costituito in giudizio il sig. , contestando l'appello avversario CP_1
e rilevando l'infondatezza della domanda nel merito.
In specie, ha negato che la circostanza lamentata dall'appellante potesse incidere sul nesso causale tra condotta del e danno subito dal posto che la domanda Pt_1 CP_1 risarcitoria di primo grado atteneva all'inadempimento delle obbligazioni di buona fede e diligenza che impongono alle parti contrattuali di tenere una condotta di protezione dell'altrui sfera giuridica.
Altresì, ha lamentato l'infondatezza dell'eccepita violazione dell'art. 112 c.p.c. ritenendo che la diversa qualificazione giuridica del fatto non avesse determinato un effetto giuridico diverso da quello per il quale l'attore ha agito in giudizio.
Infine, ha lamentato l'infondatezza dell'eccezione relativa al quantum, ritenendo la sentenza di prime cure motivata sul punto, ed ha contestato la domanda inibitoria avanzata dall'appellante.
Per le ragioni esposte, ha rassegnato le seguenti conclusioni:
“voglia l'on.le Tribunale adito, contrariis reiectis, previo rigetto della domanda inibitoria, 1. rigettare l'appello proposto perché infondato sia in fatto che in diritto, e confermare la sentenza di primo grado n. 969/2024; 2. condannare parte appellante al pagamento delle competenze e spese di giudizio.”
4. Alla prima udienza, rilevata l'acquisizione del fascicolo di primo grado e rigettata l'istanza ex art. 283 c.p.c., il Giudice ha rinviato per la discussione orale e contestuale decisione all'udienza del 18.09.2025. A tale udienza, precisate le conclusioni e discusso oralmente ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies ultimo comma c.p.c.
5. L'appello è fondato per le ragioni che di seguito si espongono.
5.1. Ritiene questo Giudice di poter pervenire alla definitiva statuizione sulla base dell'applicazione del principio della “ragione più liquida”, desumibile dagli artt. 24 e 111
Cost., secondo il quale “la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare preventivamente le altre, ponendosi a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisce il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276
c.p.c.” (sul punto, v. Cass., Sez. V, Sent. 363/19; Cass., Sez. V, Sent. 11458/18; Tribunale
Cassino, sent. 5/2025 del 03.01.2025).
5.2. Ciò premesso, occorre esaminare il primo – e dirimente – motivo d'appello che investe il merito della domanda e la cui decisione rende assorbite le ulteriori censure sollevate dall'appellante.
In specie, con il primo motivo di appello l'appellante contesta la sentenza di primo grado nella parte in cui il Giudice di prime cure non ha ritenuto rilevante la valutazione di una circostanza dirimente nel giudizio: l'ordine di demolizione, che ha prodotto i danti lamentati dall'attore in primo grado, non ha ad oggetto il bene abusivo esistente al momento dell'acquisto dell'immobile bensì quello successivamente realizzato dall'appellato in sostituzione di quello preesistente. Tale circostanza, in tesi dell'appellante, è idonea ad elidere il nesso causale tra l'abuso commesso dal venditore e i danni subiti dall'acquirente a seguito dell'ordinanza di demolizione.
La doglianza è fondata.
La domanda risarcitoria avanzata dall'attore in primo grado si basa sui danni patrimoniali sofferti a seguito dell'ordinanza di demolizione, ed in specie per le spese sostenute per la manutenzione, demolizione e rimessione in pristino dello stato originario dei luoghi e per la riduzione del godimento del bene immobile.
Il nesso causale, in materia di risarcimento danni derivante da responsabilità da inadempimento contrattuale, richiede che il danno sia conseguenza materiale e diretta dell'inadempimento (1223 c.c.). Affinché questo nesso causale possa ritenersi interrotto, è necessario che intervenga un fattore eccezionale, imprevedibile e autonomo che, inserendosi nel processo causale, sia idoneo a produrre l'evento dannoso.
Orbene, nel caso di specie – oltre ad essere non specificamente contestato dall'appellato – risulta pacificamente provato che questi abbia sostituito la vecchia struttura fatiscente con una nuova struttura. Sul punto si richiamano le dichiarazioni rese dai testimoni escussi in primo grado: , dopo aver confermato che la precedente Testimone_1 struttura chiusa era costruita con diversi materiali (ferro e vetri) rispetto a quella attuale
(alluminio anodizzato e vetrate), ha affermato “specifico che, successivamente, affacciandomi dal balcone […] ho constatato che la struttura era diversa rispetto a quella che c'era prima dell'acquisto”, ed ancora il sig. “già nel 2013 il ha rimosso la struttura, Parte_2 CP_1 successivamente nel 2014 ho visto che il installava una struttura dello stesso genere ma CP_1
nuova in alluminio e vetro. Preciso che anche io abito in quello stesso stabile”.
Tale condotta, a parere di questo Giudicante, si configura come una causa autonoma interruttiva, in quanto con la rimozione integrale del precedente manufatto è venuta meno la situazione abusiva preesistente. Infatti, l'abuso edilizio è un illecito permanente la cui esistenza è legata alla persistenza dell'opera abusiva;
ne deriva che la demolizione volontaria del manufatto esistente al momento dell'acquisto ha posto fine a quello specifico illecito, eliminandone l'oggetto materiale e facendo venire meno, per avvenuto adempimento,
l'obbligo di ripristino imposto dalla normativa urbanistica. Quanto detto è reso ancora più evidente alla luce della testimonianza del sig. , che ha sottolineato la decorrenza di un Pt_2
lasso di tempo non trascurabile tra la rimozione della precedente struttura (2013) e l'istallazione di quella nuova (2014), oggetto di ordinanza di demolizione.
In quest'ottica, la successiva edificazione della nuova struttura di chiusura, anch'essa priva di titolo abilitativo, costituisce un illecito edilizio nuovo ed autonomo, distinto dal precedente, con la conseguenza che l'ordinanza di demolizione oggetto di causa non può che avere ad oggetto la nuova struttura, in quanto è questa che altera lo stato dei luoghi al momento dell'accertamento.
Per le ragioni esposte, i danni di cui chiede il ristoro l'appellato non possono considerarsi conseguenza diretta dell'inadempimento del venditore ma sono causalmente riconducibili alla condotta successiva dell'acquirente.
La decisione su questo capo rende assorbite le ulteriori censure, con la conseguenza che ogni ulteriore istanza e pretesa avanzata dalle parti, comunque carente di prova sia della concreta esistenza di un pregiudizio, sia della sua quantificazione, deve ritenersi ragionevolmente respinta o assorbita dalla presente pronuncia in forza del richiamato principio della ragione più liquida. 6. Per tutto quanto esposto, la sentenza impugnata n. 969/2024, emessa dal Giudice di
Pace di Reggio Calabria il 24.06.2024 e pubblicata il 25.06.2024, va integralmente riformata.
7. Atteso l'esito della lite, l'appellato, soccombente, deve essere condannato al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio, liquidate in favore di Parte_1 come da dispositivo (in rapporto al valore della controversia) avuto riguardo ai valori medi dei parametri di cui al D.M. n. 55 del 2014, così come modificati da ultimo dal D.M. n. 147 del 2022, in vigore dal 23 ottobre 2022, e precisamente, in relazione al primo grado, 425 € per la fase di studio, 352 € per quella introduttiva, 567 € per quella istruttoria e 746 € per quella decisionale, per un totale di 2.090 €, e, in relazione al secondo, grado, 919 € per la fase di studio, 777 € per quella introduttiva e 1.701 € per quella decisionale, per un totale di 3.397
€, oltre a spese generali (15%), IVA se dovuta e CPA.
P.q.m.
Il Tribunale di Reggio Calabria, in composizione monocratica, in funzione di giudice di appello, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando sull'appello presentato da nei confronti di , Parte_1 CP_1
avverso la sentenza n. 969/2024 del Giudice di pace di Reggio Calabria, così provvede:
- accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 969/2024, emessa dal
Giudice di Pace di Reggio Calabria il 24.06.2024 e pubblicata il 25.06.2024, rigetta la domanda risarcitoria di;
CP_1
- condanna alla rifusione delle spese di entrambi i gradi di giudizio CP_1 liquidate in 5.487 €, oltre a spese generali (15%), IVA se dovuta e CPA
Reggio Calabria, 18.10.2025
Il Giudice
Dott. Flavio Tovani
Il Tribunale di Reggio Calabria, in composizione monocratica ed in funzione di
Giudice di appello, in persona del dott. Flavio Tovani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1968/2024 r.g.a.c. vertente
tra
(c.f. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dagli avv. Vittorio Milardi e Donato Leonardo Caracciolo
-appellante- contro
(c.f. , rappresentato e difeso dall'avv. CP_1 C.F._2
AN TA
-appellato-
oggetto: appello avverso sentenza del Giudice di pace di Reggio Calabria conclusioni: come da atti e verbali di causa
CONCISA ESPOSIZIONE DEL FATTO E DELLE RAGIONI DELLA
DECISIONE
1. Con sentenza n. 969/2024, emessa il 24.06.2024 e pubblicata il 25.06.2024, il
Giudice di Pace di Reggio Calabria ha accolto la domanda proposta da nei CP_1
confronti di e per l'effetto ha condannato quest'ultimo al pagamento di Parte_1 €4088,00 oltre interessi e spese di lite.
2. Avverso tale pronuncia ha proposto tempestivamente appello davanti a questo
Tribunale , affidandosi a plurimi motivi di impugnazione. Parte_1
In primo luogo, ha contestato la ricostruzione dei fatti di causa operata dal Giudice di prime cure, ritenendola erronea nella parte in cui il Giudice non considerava che la struttura oggetto dell'ordinanza di demolizione e sgombero non era quella originaria, presente all'atto di acquisto dell'immobile, bensì quella costruita successivamente dal in sostituzione della precedente, con il conseguente venir meno del nesso causale tra CP_1
l'abuso commesso dal e i danni presuntivamente subiti dal Pt_1 CP_1
Altresì, ha censurato la sentenza di prime cure nella parte in cui il Giudice, richiamando il verbale condominiale del 23.09.2020, ha sostenuto che dalla dichiarazione resa durante la riunione condominiale non si potesse evincere che il fosse il Pt_1
costruttore dei manufatti presenti sui balconi di taluni condomini.
Con secondo motivo di gravame ha rilevato la violazione del principio di necessaria corrispondenza tra chiesto e pronunciato, avendo il giudice operato una diversa qualificazione giuridica dei fatti di causa. In specie, ha dedotto che, a fronte dell'avanzata richiesta risarcitoria ai sensi dell'art. 1218 c.c., il Giudice ha erroneamente qualificato la domanda attorea ai sensi dell'art. 1489 c.c. In subordine, ha comunque contestato la fondatezza della domanda qualificata ai sensi dell'art. 1489 c.c.
Con terzo e quarto motivo di gravame ha contestato l'omessa pronuncia del Giudice di Prime cure sulle difese svolte in primo grado circa il quantum della pretesa risarcitoria dell'attore ed ha, altresì, contestato la liquidazione in via equitativa del danno per mancato godimento dell'immobile operata dal Giudice di prime cure in assenza di una motivazione sul punto ed in violazione dei principi giurisprudenziali in materia.
Infine, ha formulato istanza di sospensione dell'esecutività della sentenza di primo grado ex artt. 351 comma 2 e 283 cpc
Per quanto esposto, ha rassegnato le seguenti conclusioni: “
1. In via pregiudiziale
e cautelare, sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata per i motivi ut supra dedotti;
2. In via principale e nel merito, rigettare la domanda risarcitoria dell'odierno appellato poiché pretestuosa, inattendibile ed infondata sia in punto di fatto che in punto di diritto;
3. Nel mero subordine, ridurre il quantum reclamato poiché esorbitante, locupletatorio e non provato;
4. Condannare controparte al pagamento delle spese, competenze ed onorari di entrami i gradi di giudizio in favore dei procuratori antistatari che dichiarano di aver anticipato le prime e non riscosso i secondi.”
3. Si è costituito in giudizio il sig. , contestando l'appello avversario CP_1
e rilevando l'infondatezza della domanda nel merito.
In specie, ha negato che la circostanza lamentata dall'appellante potesse incidere sul nesso causale tra condotta del e danno subito dal posto che la domanda Pt_1 CP_1 risarcitoria di primo grado atteneva all'inadempimento delle obbligazioni di buona fede e diligenza che impongono alle parti contrattuali di tenere una condotta di protezione dell'altrui sfera giuridica.
Altresì, ha lamentato l'infondatezza dell'eccepita violazione dell'art. 112 c.p.c. ritenendo che la diversa qualificazione giuridica del fatto non avesse determinato un effetto giuridico diverso da quello per il quale l'attore ha agito in giudizio.
Infine, ha lamentato l'infondatezza dell'eccezione relativa al quantum, ritenendo la sentenza di prime cure motivata sul punto, ed ha contestato la domanda inibitoria avanzata dall'appellante.
Per le ragioni esposte, ha rassegnato le seguenti conclusioni:
“voglia l'on.le Tribunale adito, contrariis reiectis, previo rigetto della domanda inibitoria, 1. rigettare l'appello proposto perché infondato sia in fatto che in diritto, e confermare la sentenza di primo grado n. 969/2024; 2. condannare parte appellante al pagamento delle competenze e spese di giudizio.”
4. Alla prima udienza, rilevata l'acquisizione del fascicolo di primo grado e rigettata l'istanza ex art. 283 c.p.c., il Giudice ha rinviato per la discussione orale e contestuale decisione all'udienza del 18.09.2025. A tale udienza, precisate le conclusioni e discusso oralmente ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies ultimo comma c.p.c.
5. L'appello è fondato per le ragioni che di seguito si espongono.
5.1. Ritiene questo Giudice di poter pervenire alla definitiva statuizione sulla base dell'applicazione del principio della “ragione più liquida”, desumibile dagli artt. 24 e 111
Cost., secondo il quale “la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare preventivamente le altre, ponendosi a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisce il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276
c.p.c.” (sul punto, v. Cass., Sez. V, Sent. 363/19; Cass., Sez. V, Sent. 11458/18; Tribunale
Cassino, sent. 5/2025 del 03.01.2025).
5.2. Ciò premesso, occorre esaminare il primo – e dirimente – motivo d'appello che investe il merito della domanda e la cui decisione rende assorbite le ulteriori censure sollevate dall'appellante.
In specie, con il primo motivo di appello l'appellante contesta la sentenza di primo grado nella parte in cui il Giudice di prime cure non ha ritenuto rilevante la valutazione di una circostanza dirimente nel giudizio: l'ordine di demolizione, che ha prodotto i danti lamentati dall'attore in primo grado, non ha ad oggetto il bene abusivo esistente al momento dell'acquisto dell'immobile bensì quello successivamente realizzato dall'appellato in sostituzione di quello preesistente. Tale circostanza, in tesi dell'appellante, è idonea ad elidere il nesso causale tra l'abuso commesso dal venditore e i danni subiti dall'acquirente a seguito dell'ordinanza di demolizione.
La doglianza è fondata.
La domanda risarcitoria avanzata dall'attore in primo grado si basa sui danni patrimoniali sofferti a seguito dell'ordinanza di demolizione, ed in specie per le spese sostenute per la manutenzione, demolizione e rimessione in pristino dello stato originario dei luoghi e per la riduzione del godimento del bene immobile.
Il nesso causale, in materia di risarcimento danni derivante da responsabilità da inadempimento contrattuale, richiede che il danno sia conseguenza materiale e diretta dell'inadempimento (1223 c.c.). Affinché questo nesso causale possa ritenersi interrotto, è necessario che intervenga un fattore eccezionale, imprevedibile e autonomo che, inserendosi nel processo causale, sia idoneo a produrre l'evento dannoso.
Orbene, nel caso di specie – oltre ad essere non specificamente contestato dall'appellato – risulta pacificamente provato che questi abbia sostituito la vecchia struttura fatiscente con una nuova struttura. Sul punto si richiamano le dichiarazioni rese dai testimoni escussi in primo grado: , dopo aver confermato che la precedente Testimone_1 struttura chiusa era costruita con diversi materiali (ferro e vetri) rispetto a quella attuale
(alluminio anodizzato e vetrate), ha affermato “specifico che, successivamente, affacciandomi dal balcone […] ho constatato che la struttura era diversa rispetto a quella che c'era prima dell'acquisto”, ed ancora il sig. “già nel 2013 il ha rimosso la struttura, Parte_2 CP_1 successivamente nel 2014 ho visto che il installava una struttura dello stesso genere ma CP_1
nuova in alluminio e vetro. Preciso che anche io abito in quello stesso stabile”.
Tale condotta, a parere di questo Giudicante, si configura come una causa autonoma interruttiva, in quanto con la rimozione integrale del precedente manufatto è venuta meno la situazione abusiva preesistente. Infatti, l'abuso edilizio è un illecito permanente la cui esistenza è legata alla persistenza dell'opera abusiva;
ne deriva che la demolizione volontaria del manufatto esistente al momento dell'acquisto ha posto fine a quello specifico illecito, eliminandone l'oggetto materiale e facendo venire meno, per avvenuto adempimento,
l'obbligo di ripristino imposto dalla normativa urbanistica. Quanto detto è reso ancora più evidente alla luce della testimonianza del sig. , che ha sottolineato la decorrenza di un Pt_2
lasso di tempo non trascurabile tra la rimozione della precedente struttura (2013) e l'istallazione di quella nuova (2014), oggetto di ordinanza di demolizione.
In quest'ottica, la successiva edificazione della nuova struttura di chiusura, anch'essa priva di titolo abilitativo, costituisce un illecito edilizio nuovo ed autonomo, distinto dal precedente, con la conseguenza che l'ordinanza di demolizione oggetto di causa non può che avere ad oggetto la nuova struttura, in quanto è questa che altera lo stato dei luoghi al momento dell'accertamento.
Per le ragioni esposte, i danni di cui chiede il ristoro l'appellato non possono considerarsi conseguenza diretta dell'inadempimento del venditore ma sono causalmente riconducibili alla condotta successiva dell'acquirente.
La decisione su questo capo rende assorbite le ulteriori censure, con la conseguenza che ogni ulteriore istanza e pretesa avanzata dalle parti, comunque carente di prova sia della concreta esistenza di un pregiudizio, sia della sua quantificazione, deve ritenersi ragionevolmente respinta o assorbita dalla presente pronuncia in forza del richiamato principio della ragione più liquida. 6. Per tutto quanto esposto, la sentenza impugnata n. 969/2024, emessa dal Giudice di
Pace di Reggio Calabria il 24.06.2024 e pubblicata il 25.06.2024, va integralmente riformata.
7. Atteso l'esito della lite, l'appellato, soccombente, deve essere condannato al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio, liquidate in favore di Parte_1 come da dispositivo (in rapporto al valore della controversia) avuto riguardo ai valori medi dei parametri di cui al D.M. n. 55 del 2014, così come modificati da ultimo dal D.M. n. 147 del 2022, in vigore dal 23 ottobre 2022, e precisamente, in relazione al primo grado, 425 € per la fase di studio, 352 € per quella introduttiva, 567 € per quella istruttoria e 746 € per quella decisionale, per un totale di 2.090 €, e, in relazione al secondo, grado, 919 € per la fase di studio, 777 € per quella introduttiva e 1.701 € per quella decisionale, per un totale di 3.397
€, oltre a spese generali (15%), IVA se dovuta e CPA.
P.q.m.
Il Tribunale di Reggio Calabria, in composizione monocratica, in funzione di giudice di appello, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando sull'appello presentato da nei confronti di , Parte_1 CP_1
avverso la sentenza n. 969/2024 del Giudice di pace di Reggio Calabria, così provvede:
- accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 969/2024, emessa dal
Giudice di Pace di Reggio Calabria il 24.06.2024 e pubblicata il 25.06.2024, rigetta la domanda risarcitoria di;
CP_1
- condanna alla rifusione delle spese di entrambi i gradi di giudizio CP_1 liquidate in 5.487 €, oltre a spese generali (15%), IVA se dovuta e CPA
Reggio Calabria, 18.10.2025
Il Giudice
Dott. Flavio Tovani