Sentenza 15 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 15/03/2025, n. 2639 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2639 |
| Data del deposito : | 15 marzo 2025 |
Testo completo
N. 25351/2020 R.Gen.Aff.Cont.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
12 SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Napoli, XII sezione civile, in composizione monocratica, in persona del giudice onorario Dott. Francesco Russo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 25351 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2020 avente ad oggetto: contratti e obbligazioni varie
TRA
C.F./05507391216), in persona Parte_1 del legale rappresentante ed amministratore pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura su separato documento da intendersi in calce all'atto di opposizione ai sensi dell'art. 83, comma 3, c.p.c. e art. 10 DPR 123/2001, dall'avv. Luigi Gargano del Foro di Napoli (C.F./ - C.F._1 fax: 081.668542 - PEC: , ed Email_1 elettivamente domiciliata presso il suo studio in Napoli alla Via S. Maria in
Portico n. 51
OPPONENTE
E
(GIÀ Controparte_1 [...]
), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e Controparte_2 difesa, in virtù di procura allegata al fascicolo monitorio in atti, dall' Avv.to
Cesare Giovanni Grassini, C.F. , del Foro di Milano C.F._2 nonché elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Paolo Ambron,
C.F. , sito in NAPOLI, in VIA GUIDO CORTESE C.F._3
N.11 80128 (ai fini e per gli effetti degli artt. 125 e 136 c.p.c., si dichiara di voler ricevere i relativi avvisi e comunicazioni presso il seguente numero di fax: 02/83348050 o ai seguenti indirizzi posta elettronica certificata:
); Email_2 Email_3
OPPOSTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da conclusioni rassegnate per l'udienza del 21/11/2024.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Preliminarmente, deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello “svolgimento del processo” e, dunque, ai sensi del combinato disposto degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., immediatamente applicabili ai giudizi pendenti al momento dell'entrata in vigore della legge n. 69/2009, e pertanto essa viene redatta indicando succintamente le ragioni di fatto e di diritto della decisione, considerando integralmente richiamati dalla presente pronuncia sia l'atto introduttivo, sia la comparsa di costituzione del convenuto, sia gli altri scritti difensivi delle parti ed i verbali delle udienze in cui la causa è stata trattata, istruita e discussa.
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L'opposizione proposta S.r.l. è in Parte_2 parte fondata e pertanto, va accolta per i motivi e nei limiti che seguono.
Preliminarmente, deve essere accolta l'eccezione formulata dall'opponente di prescrizione estintiva quinquennale delle fatture n. 0630027500112628 del
02/09/14 per l'importo di € 871,65, n. 0630027500112629 del 02/10/14 per l'importo di € 269,31 e n. 0630027500112625 del 02/03/15 per l'importo di €
1.960,19, azionate dalla società opposta, in quanto fondata. Le suddette fatture si riferiscono, infatti, a consumi effettuati nell'anno 2014 e 2015 rispetto ai quali può considerarsi interamente spirato il termine prescrizionale invocato, in assenza di validi atti interruttivi della prescrizione, come già osservato dal
Giudice con Ordinanza del 22/04/2021 e in quanto il decreto ingiuntivo risulta
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notificato all'opponente in data 12/10/2020. Oltretutto, va precisato che la fattura azionata n. 0630027500112625 del 02/03/15 non risulta depositata in atti dalla società opposta e pertanto, il relativo credito non può considerarsi neppure provato.
Sempre in via preliminare, deve essere, altresì, accolta l'eccezione formulata dall'opponente di prescrizione estintiva biennale delle fatture azionate dalla società opposta n. 0630027500112623 del 11/02/18 per l'importo di € 255,37,
n. 0630027500112624 del 09/03/18 per l'importo di € 269,67, n.
0630027500112625 del 10/04/18 per l'importo di € 370,21, n.
0630027500112626 del 08/05/18 per l'importo di € 118,54, n.
0630027500112627 del 07/06/18 per l'importo di € 264,72, n.
0630027500112628 del 06/07/18 per l'importo di € 60,30, n.
0630027500112629 del 07/08/18 per l'importo di € 53,66 e la n.
0630027500112621 del 06/09/18 per l'importo di € 15,96, in quanto fondata.
L'opponente ha dedotto che la pretesa creditoria azionata si riferisce a consumi effettuati in un periodo rispetto al quale risulta interamente decorso il termine biennale di prescrizione previsto dalla normativa vigente in materia di consumi di energia, deliberazione ARERA del 13 novembre 2018, n.
569/2018/R/com. Invero, la prescrizione breve è stata introdotta dall'articolo 1, comma 4 della Legge di bilancio 2018 secondo cui: “Nei contratti di fornitura di energia elettrica e gas il diritto al corrispettivo si prescrive in due anni, sia nei rapporti tra gli utenti domestici o le microimprese, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio
20031, o i professionisti, come definiti dall'articolo 3, comma 1, lettera c), del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e il venditore, sia nei rapporti tra il distributore e il venditore, sia in quelli con
l'operatore del trasporto e con gli altri soggetti della filiera”. Tale modifica, tuttavia, ha trovato applicazione a decorrere dalle fatture con scadenza successiva al 1° marzo 2018 per il servizio elettrico, al 1° gennaio 2019 per il settore gas e al 1° gennaio 2020 per il settore idrico, come sancito all'art. 1, comma 10, della Legge di bilancio 2018 e si estende anche ai relativi conguagli. Ciò posto, dalla documentazione depositata in atti dalla società opposta emerge che le fatture de quo risultano scadute successivamente al 1° marzo 2018, mentre il decreto ingiuntivo è stato notificato all'opponente in data 12/10/2020, pertanto, in assenza di validi atti interruttivi della prescrizione, per quanto già osservato, rispetto alle stesse può considerarsi interamente compiuto il termine prescrizionale estintivo biennale, come correttamente eccepito dalla società opponente.
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Passando all'esame nel merito dei motivi di opposizione, va osservato che le eccezioni formulate dall'opponente nei confronti della società opposta non possono trovare accoglimento perché prive di fondamento e non provate. In particolare, va rigettata l'eccezione formulata dall'opponente circa la mancata prova della corrispondenza tra i consumi esposti in bolletta e quelli risultanti dal contatore correttamente funzionante, in quanto fatturati unilateralmente dalla società opposta, in considerazione anche del notevole lasso di tempo trascorso senza alcun sollecito di pagamento da parte della società fornitrice.
Secondo consolidata Giurisprudenza, nel riparto dell'onere probatorio, è stabilito che: “Se l'utente, che sia un'impresa o un nucleo familiare, contesta i consumi che gli vengono addebitati nelle fatture, ritenendoli non veritieri, a causa del malfunzionamento del contatore, ricade su di lui sia l'onere di contestare il detto malfunzionamento, che di dimostrare la reale entità dei consumi effettuati, eventualmente facendo riferimento a quelli rilevati in periodi analoghi a quello considerato, nei quali egli ha normalmente svolto la sua abituale attività. Al gestore spetta l'onere di dimostrare il regolare funzionamento del contatore.” (Cass. Sent. n.297/20). Ciò posto, in difetto di prova evidente della alterazione dello strumento, che nel caso di specie non è stata eccepita, l'utente deve sempre dimostrare la sproporzione manifesta del consumo rilevato rispetto a quello effettivamente sostenuto, ma, altresì, deve provare la attività illecita del terzo. Pertanto, in assenza delle suddette specifiche contestazioni, gli importi fatturati da Controparte_2 possono ritenersi provati per presunzione sulla scorta: a) della qualità di soggetto terzo, rispetto al rapporto di somministrazione dedotto in causa, di che ha compiuto il ricalcolo sulla base dei criteri Controparte_3 di verifica a tale società demandati dalla delibera della Autorità indipendente di settore;
b) della piena corrispondenza dei dati indicati nella fattura con quelli verificati da nelle fatture depositate in giudizio si legge, infatti, CP_2 che “i consumi in fattura sono attribuiti sulla base dei flussi ricevuti dal
Distributore” e trattasi di consumi reali e quindi, effettivi. A tanto si aggiunga che alcuna contestazione è stata mossa in precedenza dall'opponente nei confronti della società fornitrice, odierna opposta, in relazione al rapporto di fornitura. Ne deriva, pertanto, che in assenza di specifica contestazione del metodo di contabilizzazione utilizzato, criterio tanto più attendibile in considerazione della terzietà rispetto al rapporto contrattuale di somministrazione della stessa soggetto deputato a Controparte_3 tale verifica, non può che riconoscersi sufficiente affidamento alla ricostruzione dei consumi operata, in assenza di elementi contrari offerti dal debitore (cfr. Cass. 13605/19).
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Ciò posto, residua in capo alla società opposta un credito residuo di €
13.081,73 relativo alle fatture insolute n. 0630027500112621 del 27/05/2016,
n. 0630027500112621 del 27/02/2017, n. 0630027500112621 del 29/11/2017,
n. 0630027500112621 del 27/06/2019, n. 0630027500112622 del 23/06/2016,
n. 0630027500112622 del 27/03/2017, n. 0630027500112622 del 29/12/2017,
n. 0630027500112622 del 24/07/2019, n. 0630027500112623 del 25/07/2016,
n. 0630027500112623 del 27/04/2017, n. 0630027500112623 del 23/08/2019,
n. 0630027500112624 del 23/11/2015, n. 0630027500112624 del 25/08/2016,
n. 0630027500112624 del 30/05/2017, n. 0630027500112624 del 24/09/2019,
n. 0630027500112625 del 23/12/2015, n. 0630027500112625 del 27/09/2016,
n. 0630027500112625 del 30/06/2017, n. 0630027500112625 del 24/10/20, n.
0630027500112626 del 25/01/2016, n. 0630027500112626 del 31/10/2016, n.
0630027500112626 del 31/07/2017, n. 0630027500112626 del 25/11/2019, n.
0630027500112627 del 30/11/2016, n. 0630027500112627 del 30/08/2017, n.
0630027500112627 del 23/12/2019, n. 0630027500112628 del 22/03/2016, n.
0630027500112628 del 29/12/2016, n. 0630027500112628 del 30/09/2017, n.
0630027500112628 del 26/04/2019, n. 0630027500112628 del 24/01/2020, n.
0630027500112629 del 22/04/2016, n. 0630027500112629 del 30/01/2017, n.
0630027500112629 del 30/10/2017, n. 0630027500112629 del 27/05/2019, n.
0630027500112629 del 02/03/2020 oltre interessi moratori ex D.L. 231/2002,
a decorrere dalla scadenza delle singole fatture e sino al soddisfo.
Alla luce di quanto premesso, ne consegue l'accoglimento parziale dell'opposizione e la revoca del decreto ingiuntivo opposto, con condanna della società opponente al pagamento in favore dell'opposta della somma residua di € 13.081,73 oggetto delle fatture residue azionate, che allo stato si considera ancora dovuta.
Quanto alle spese processuali, in ragione, da un lato, dell'accoglimento parziale dell'opposizione, stante la fondatezza dell'eccezione formulata dall'opponente di prescrizione estintiva quinquennale e biennale di parte delle fatture azionate e, dall'altro, dell'accertato credito residuo dell'opposta, devono ritenersi sussistere eccezionali ragioni per la compensazione parziale, in misura del 50%, delle spese di lite del giudizio monitorio e di quello di opposizione, con condanna dell'opponente alle restanti spese dell'opposta.
Esse vanno liquidate secondo i parametri del DM 147/22, tenuto conto del valore della domanda accolta, della non particolare complessità delle questioni giuridiche trattate e dell'attività processuale svolta dai procuratori.
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P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'opposizione al decreto ingiuntivo n. 6005/2020, emesso dal Tribunale di Napoli, proposta da in persona del legale Parte_1 rappresentante p.t., nei confronti di Controparte_2 in persona del legale rappresentante p.t., rigettata ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:
1) Accoglie in parte l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo opposto;
2) Condanna l'opponente al pagamento in favore dell'opposta della somma residua di €. 13.081,73 oltre interessi moratori ex D.L.
231/2002, a decorrere dalla scadenza delle singole fatture e sino al soddisfo;
3) Compensa in misura del 50% le spese di lite tra le parti e condanna l'opponente alla rifusione delle restanti spese sostenute dall'opposta, che si liquidano, per il giudizio monitorio in €. 72,75 per spese ed €.
270,00 per compensi professionali e, per il giudizio di opposizione, in
€. 2.538,50 per compensi professionali, oltre spese generali, iva e cpa come per legge.
Così deciso in Napoli, il 04/03/2024
Il Giudice on.
dott. Francesco Russo
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