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Sentenza 17 settembre 2025
Sentenza 17 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 17/09/2025, n. 8934 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 8934 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ROMA Prima Sezione Lavoro
❖➢ in persona del giudice, dott. Antonio Maria LUNA all'esito dell'udienza del 16 settembre 2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 9015 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2025, vertente
T R A
, nata in [...] il [...], elettivamente domiciliata in Roma, Parte_1
alla via Carlo Mirabello, n. 36, presso lo studio dell'avv. Andrea OCCHIONE, che la rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso
RICORRENTE
E
in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore CP_1
elettivamente domiciliato in Roma, alla via Cesare Beccaria, n. 29, presso l'Avvocatura Metropolitana dell , rappresentato e difeso dall'avv. Gu- CP_2 stavo IANDOLO in virtù di mandato generale alle liti per notaio di Per_1
Roma del 22.03.2024, n. 37875 di rep.
CONVENUTO
OGGETTO: altre controversie in materia di assistenza obbligatoria: indennità di accompagnamento ex art. 1, L. 18/1980 – pensione di inabilità ex art. 12 L. n.
118/1971 – assegno mensile di assistenza ex art. 13 L. n. 118/1971 – esone- ro dal contributo sanitario – stato di disabilità ex art. 3, L. n. 104/1992
ESPOSIZIONE DEI FATTI
1 Con ricorso depositato l'11 marzo 2025, ha esposto che ha Parte_1 presentato istanza di accertamento tecnico preventivo (iscritta al n.
31255/2024 RG) al fine di conseguire l'accertamento dei requisiti sanitari le- gittimanti la concessione dell'indennità di accompagnamento di cui all'art. 1 l.
11.02.1980, n. 18, nonché della pensione ex art. 12 l. n. 118/1971 ovvero dell'assegno ex art. 13 l. n. 118/1971 ovvero dell'esenzione dal contributo alla spesa sanitaria “ex L. 274/03” (recte: ex artt. 11, d.l. n. 463/1983, 5 l. n.
405/1990 e 6 D.M. Sanità 1.2.1991) ed il riconoscimento dello stato di handi- cap (attualmente, condizione di disabilità, giusta disposizioni di cui al D.Lgs.
n. 62/2024) ex art. 3, comma 3 ovvero comma 1, l. n. 104/1992; e che il CTU nominato in quella sede ha ritenuto sussistente soltanto un grado di invalidità del 40% non utile ai fini dei benefici richiesti.
La ricorrente, reputando non corrette le conclusioni cui è giunto il CTU, ha formulato le seguenti conclusioni: “1) accerti e dichiari la Sig.ra Pt_1
affetta da handicap grave ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 3, L. 104/92 ed
[...] invalido in misura superiore ai 2/3 ex L. 274/03, sin dalla data della domanda amministrativa del 30.10.2023 o con decorrenza di giustizia;
2) accerti in ca- po alla Sig.ra l'invalidità di cui agli artt 13 e 12 L.118/71 e all'art Parte_1
1 L.18/80 con affermazione del proprio diritto all'assegno di assistenza non- ché alla pensione di inabilità nonché all'indennità di accompagnamento, sin dalla data della domanda amministrativa del 30.10.2023 o con decorrenza di giustizia”.
Costituitosi in giudizio il 28 aprile 2025, l' ha eccepito che il ri- CP_1
corso è improponibile in quanto non contiene le indicazioni necessarie sull'avvenuto deposito dell'atto di dissenso, rendendo così impossibile l'accertamento del rispetto del termine perentorio di 30 giorni per il deposito del ricorso;
che inoltre è inammissibile in quanto non reca specifiche contesta- zioni alle risultanze peritali del precedente giudizio di accertamento tecnico preventivo;
infine, che non risulta provata la sussistenza dei requisiti di legge
2 per il riconoscimento dei benefici richiesti;
e che non è ammissibile la doman- da di accertamento del diritto alla prestazione e di condanna al pagamento di ratei.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - Si osserva preliminarmente che è infondata l'eccezione di impropo- nibilità del ricorso giacché la ricorrente ha depositato dichiarazione di conte- stazione delle conclusioni del CTU nominato in sede di accertamento tecnico preventivo in data 21 febbraio 2025 ed ha quindi proposto il presente giudizio l'11 marzo 2025, cioè entro il termine di trenta giorni stabilito dall'art. 445- bis, 6° comma, c.p.c.
2. - Parimenti infondata è l'eccezione di inammissibilità per carenza di specifici motivi di contestazione poiché la ricorrente non si è limitata a formu- lare generiche contestazioni ma ha indicato specificamente quali siano i punti della relazione di CTU meritevoli di censura, dolendosi in particolare della ri- duttiva, a suo avviso, valutazione della gravità di ciascuna delle patologie da cui è affetta.
3. - Nel merito, occorre osservare che il CTU medico-legale nominato in questa fase, dott.ssa , a seguito di visita e di compiuta di- Persona_2
samina degli atti, con argomentazioni sufficientemente ampie, analitiche e pri- ve di contraddizioni, ha rilevato che la ricorrente presenta: “- Esiti di riferito pregresso intervento chirurgico di annessiectomia sinistra. - Esiti di riferito pregresso intervento chirurgico di colecistectomia per calcolosi. - Ernia di- scale L5-S1 trattata con discectomia con lieve deficit funzionale del rachide lombare ed allegata sciatalgia bilaterale in assenza di dimostrati segni di neuropatia. - Sindrome ansioso-depressiva”.
Ad avviso del CTU tale quadro patologico comporta, complessivamente valutato, un grado di invalidità nella misura del 40% e non determina uno stato di disabilità ai sensi della L 104/1992 art. 3, commi 1 e 3.
3 Le risultanze della CTU medico legale appaiono dunque pienamente condivisibili, essendo la espletata indagine correttamente eseguita ed immune da profili di censurabilità.
Pertanto, la domanda deve essere respinta.
4. - Le spese del presente giudizio di opposizione e della precedente fase di accertamento tecnico devono essere dichiarate irripetibili dall' , stante CP_1 il tenore della dichiarazione allegata al ricorso da cui risulta che la ricorrente non ha goduto nell'anno 2023 di redditi familiari superiori al limite di legge di cui all'art. 76 d.P.R. n. 115/02, ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c., come so- stituito dall'art. 42, comma 11, del d.l. n. 269/03, conv. in l. n. 326/03.
Quelle di consulenza, liquidate con separato decreto, sono poste intera- mente a carico dell . CP_1
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da con ricorso depositato l'11 marzo 2025, respinta ogni altra richie- Parte_1 sta, così provvede:
1. - rigetta la domanda;
2. - dichiara irripetibili le spese di lite;
3. - pone definitivamente a carico dell' le spese della consulenza tecni- CP_1
ca d'ufficio, liquidata con separato decreto;
4. - manda alla Cancelleria di dare comunicazione ai procuratori costituiti.
Roma, 17 settembre 2025
Il Giudice
dott. Antonio M. Luna
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