Art. 1. 1. All' articolo 1 della legge 4 marzo 1958, n. 132 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, dopo le parole: «solennita' civile» sono inserite le seguenti: «e giornata della pace, della fraternita' e del dialogo tra appartenenti a culture e religioni diverse,»;
b) dopo il primo comma e' aggiunto il seguente:
«In occasione della solennita' civile del 4 ottobre sono organizzate cerimonie, iniziative, incontri, in particolare nelle scuole di ogni ordine e grado, dedicati ai valori universali indicati al primo comma di cui i Santi Patroni speciali d'Italia sono espressione».
2. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
a) al primo comma, dopo le parole: «solennita' civile» sono inserite le seguenti: «e giornata della pace, della fraternita' e del dialogo tra appartenenti a culture e religioni diverse,»;
b) dopo il primo comma e' aggiunto il seguente:
«In occasione della solennita' civile del 4 ottobre sono organizzate cerimonie, iniziative, incontri, in particolare nelle scuole di ogni ordine e grado, dedicati ai valori universali indicati al primo comma di cui i Santi Patroni speciali d'Italia sono espressione».
2. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.