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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 04/11/2025, n. 736 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 736 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI VERONA
SEZIONE LAVORO
Causa n. 1004 2023
Verbale d'udienza con trattazione ai sensi dell'art. 127 bic c.c.
Oggi 04/11/2025, innanzi al giudice dott. NI EL AI, presente presso il proprio ufficio, sono comparsi in video conferenza mediante
Piattaforma Teams: per la parte opponente l'avv. Alessandro Banterle e l'avv. Zorzan per la parte opposta l'avv. Ferrarello
Il giudice prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti e delle parti presenti. I procuratori delle parti e le parti collegate da remoto dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza.
Su invito del giudice, i difensori e le parti si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire
l'ordinato svolgimento dell'udienza. Il giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.
I procuratori delle parti si riportano ai rispettivi atti difensivi e concludono come in atti e rinunciano ad essere presenti in videoconferenza alla lettura della sentenza.
Il giudice dà lettura del verbale di udienza
Su invito del giudice, i difensori e le parti dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente. Il Giudice, alle ore 15,30 pronuncia, mediante deposito telematico del dispositivo e della contestuale motivazione, la presente sentenza.
Il Giudice
NI EL AI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERONA
Sezione lavoro
Il Giudice, dott. NI EL AI, all'udienza del 04/11/2025, svoltasi con le modalità previste dall'art. 127 bis c.p.c. ha pronunciato, mediante deposito telematico del dispositivo e della contestuale motivazione, la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro n. 1004 / 2023 RCL promossa con ricorso depositato il 21/06/2023 da
(C.F. Parte_1
), P.IVA_1
C.F. ), Parte_2 C.F._1
(C.F. , con il patrocinio Parte_3 C.F._2
dell'avv. ZORZAN ARRIGO TIZIANO, elettivamente domiciliati presso il difensore avv. ZORZAN ARRIGO TIZIANO
Contro
(C.F. Controparte_1
), con il patrocinio dell'avv. FERRARELLO ELENA, P.IVA_2
elettivamente domiciliato in VIA FILOPANTI 3/5 37123 presso il CP_1
difensore avv. FERRARELLO ELENA
Motivi della decisione
1 Con ricorso depositato in data 21.10.2023, la sig.ra e la Parte_3
, in persona del liquidatore Controparte_2
, hanno impugnato le ordinanze ingiunzioni n. 350/2022 Parte_2
del 11/04/2023, notificata in data 18/04/2023 a in qualità Parte_3
di trasgressore e n. 351/2022 del 11/04/2023, notificata in data
18/04/2023 a in qualità di obbligato in Controparte_3
solido, con le quali l' ha Controparte_1
ingiunto il pagamento dell'importo complessivo di euro 13.150,00, a titolo di sanzione amministrativa e spese per la violazione dell'art. 18 comma 1
D. L.gs 276/2003 nel periodo dal 22/01/2015 al 18/05/2016 in cui la sig.ra era amministratrice. Con il medesimo ricorso il sig. Parte_3 Parte_2
in proprio e quale liquidatore della , ha
[...] Controparte_2
impugnato le ordinanze ingiunzioni n. 352/2022 del 11/04/2023, notificata in data 18/04/2023 a quale trasgressore e n. 353/2022 Parte_2
del 11/04/2023, notificata in data 18/04/2023 alla CP_4
quale obbligato in solido, con le quali l
[...] Controparte_1
di ha ingiunto il pagamento dell'importo complessivo di
[...] CP_1
euro 20.900,00, a titolo di sanzione amministrativa e spese per la violazione dell'art. 18 comma 1 D. L.gs 276/2003 nel periodo dal
19/05/2016 al 15/01/2019 in cui il sig. era amministratore. Le Pt_2
ordinanze ingiunzioni trovavano origine nei verbali di accertamento e notificazione n. VR00000/2019-194-02 del 22/02/2019 e n.
VR00000/2019-194-03 del 22/02/2019, con cui l'ispettorato aveva contestato alla di aver illecitamente somministrato alla Pt_1 Parte_4
il lavoratore nell'ambito dell'appalto
[...] Persona_1
con la in entrambi i periodi indicati nelle ordinanze Controparte_5
opposte.
2 AN contestato la fondatezza e la legittimità sia delle ordinanze ingiunzioni opposte che dei verbali di accertamento su cui esse si fondano. AN dedotto la totale estraneità della al rapporto Pt_1
intercorso fra la e la sottolineando di non aver preso Pt_4 CP_5
parte al contratto di appalto stipulato fra le due società. AN chiarito che la si è limitata ad avere rapporti contrattuali soltanto con la e Pt_1 Pt_4
che non può dirsi responsabile del presunto illecito commesso da quest'ultima nell'ambito dell'appalto con AN in ogni caso CP_5
rilevato come il rapporto tra e riguardasse l'esecuzione Pt_4 CP_5
di un servizio di "carico e scarico pannelli e pulizia" in linea con gli accordi di somministrazione del lavoratore;
che avesse mantenuto il potere Pt_4
organizzativo, di controllo e disciplinare sui propri dipendenti, rendendo l'appalto genuino;
che le dichiarazioni dei lavoratori sono inattendibili e discutibili a causa di difficoltà linguistiche e di timore, ma anche per interesse personale dei lavoratori;
che la coincidenza degli orari di lavoro era giustificata da per ragioni di sicurezza, per evitare la CP_5
permanenza di lavoratori non soggetti al suo controllo;
che la determinazione delle sanzioni (€ 50,00 per giornata) era illegittima e generica perché presumeva che tutto il periodo di vigenza del contratto di appalto fosse stato illecito, anziché essere rapportato solo alle effettive giornate in cui l'attività illecita era stata accertata puntualmente, anche in considerazione della circostanza che fosse estranea all'appalto. Pt_1
Co Ritenuta dunque l'infondatezza delle contestazioni elevate dall' e gli errori di calcolo delle sanzioni applicate, hanno chiesto l'annullamento delle ordinanze ingiunzioni opposte.
Co Si è costituito l di , contestando ogni deduzione di parte CP_1
opponente e specificando che: l'accertamento aveva ha avuto origine
3 dalle richieste di intervento dei lavoratori e Controparte_7
OB UR OD, che avevano riferito di lavorare per
[...]
presso in forza di un contratto di Parte_5 Controparte_5
appalto; che in fase di accertamento gli ispettori avevano verificato che i dipendenti di (e di ) svolgevano mansioni riconducibili al Pt_4 Pt_1
settore della metalmeccanica (taglio e piega lamiere, assemblaggio pannelli), non conformi alle attività dedotte in contratto (carico, scarico e pulizia), ma coincidenti con l'oggetto sociale della committente che la si limitava a fornire Controparte_5 Parte_5
manodopera, mancando dell'esercizio effettivo del potere organizzativo e direttivo sui soci lavoratori, che invece operavano in promiscuità con i dipendenti di e condividevano giorni e orari di lavoro;
che Controparte_5
le direttive sul lavoro da svolgere venivano impartite da
[...]
titolare di che i lavoratori non avevano piena Per_2 CP_5
contezza della propria parte datoriale, confondendo fra e altre Pt_4
cooperative fra cui Bianca, Hermes, . Pt_1
Quanto alla violazione relativa all'illecita somministrazione del lavoratore formalmente dipendente di Persona_3 CP_2
, sosteneva che aveva comunque impiegato
[...] Parte_4
nell'ambito del contratto di appalto ritenuto non genuino Persona_3
con configurando in tal modo una somministrazione illecita, CP_5
in quanto si limitava a fornire il lavoratore ad , che a sua volta Pt_1 Pt_4
lo somministrava all'utilizzatrice mentre non aveva Controparte_5 Pt_1
alcun titolo per operare presso e il lavoratore non aveva CP_5
contatti con i responsabili di , ma si interfacciava con il referente di Pt_1
(Sig. UR). Sottolineava che in tutte le fatture riferite al Pt_4
periodo oggetto di contestazione la descriveva il “servizio di carico Pt_1
4 e scarico pannelli eseguito dal nostro personale presso il Vostro cliente ad un costo orario di manodopera di euro 27,00, ben Controparte_5
diverso da quello corrisposto al lavoratore.
In riferimento alla genericità del calcolo, rilevava come il numero delle giornate di illecita somministrazione fosse stato ricavato direttamente dall'elenco dei soci impiegati presso e fornito proprio da CP_5
rapportato al Libro Unico del Lavoro (LUL) e limitato ad un periodo Pt_1
ridotto rispetto a quello della somministrazione che era iniziata anni prima, relativo alla vigenza del contratto di appalto fra e Pt_4 CP_5
Ritenendo dunque la correttezza dell'operato degli ispettori, ha concluso per il rigetto dell'opposizione e la conferma delle ordinanze ingiunzioni opposte.
La causa è stata istruita mediante assunzione delle prove testimoniali dedotte da entrambe le parti e, all'esito, è stata fissata udienza di discussione con termine per il deposito di note. Sono stati altresì acquisiti i verbali delle dichiarazioni testimoniali rese nel giudizio r.g. 1705/2023 generato dal medesimo accertamento.
Alla odierna udienza la causa è stata discussa e decisa con motivazioni contestuali.
*
L'opposizione è infondata e deve essere rigettata.
L'ordinanza ingiunzione opposta trova origine in un accertamento dell' di iniziato nel mese di luglio 2018 presso lo CP_1 CP_1
stabilimento della in Valeggio sul Mincio, in seguito ad Controparte_5
una richiesta di intervento di due lavoratori, i sig. Controparte_7
e OB UR OD, che lamentavano di aver lavorato per
[...]
presso in forza di un contratto di Parte_5 Controparte_5
5 appalto unitamente ad altri colleghi della cooperativa, in assenza di regolarità formali e sostanziali attinenti allo svolgimento del loro lavoro
Co (docc. 1 e 2 dell' ).
I verbalizzanti, all'esito dell'accesso effettuato, dell'esame della documentazione acquisita, delle dichiarazioni rese dai lavoratori sentiti a sommarie informazioni, dell'interrogazione delle banche dati, delle visure camerali, in ragione delle concrete modalità di svolgimento delle prestazioni dei lavoratori risultate non corrispondenti a quelle dedotte in contratto, hanno disconosciuto la genuinità del contratto di appalto
Co stipulato tra ed (doc. 10 ) e, in assenza di titolo in CP_5 Pt_4
capo alla cooperativa per operare presso hanno Pt_1 CP_5
ritenuto integrata la prova della illecita somministrazione di manodopera del lavoratore (verbali conclusivi doc. 27 e Persona_3
doc. 28).
Co Con le ordinanze ingiunzioni opposte in questa sede, l ha quindi ingiunto il pagamento delle sanzioni amministrative relative alla violazione di cui all'art. 18, secondo, comma, D.lgs n. 276/2003 come modificato dall'art.1, primo comma, del D.lgs 8/2016 per aver irregolarmente somministrato il lavoratore alla Persona_3 Parte_4
che lo ha irregolarmente impiegato nell'ambito del contratto di
[...]
appalto con la per il periodo dal 2.3.2015 al 22.5.2018. Controparte_5
In merito alla violazione contestata, la norma applicata vede nel somministratore e nell'utilizzatore due soggetti attivi dell'unica fattispecie.
Nel caso in esame la e la sono Controparte_3 Parte_4
rispettivamente il somministratore e l'utilizzatore del lavoro del sig.
che ha lavorato in assenza di alcun titolo Persona_3
della prima nell'ambito del contratto di appalto che la seconda aveva
6 sottoscritto con la per il carico/scarico pannelli e per le Controparte_5
pulizie generali dello stabilimento. L'esame della documentazione prodotta ha consentito di accertare l'estraneità della al contratto Controparte_3
stipulato fra e . Allo stesso tempo, però, dalle CP_5 Pt_4
testimonianze rese in corso di causa è emerso che il lavoratore è stato utilizzato dalla nell'ambito delle lavorazioni svolte per la Pt_4 CP_5
unitamente - e alla stessa stregua - di tutti gli altri lavoratori in forza alla medesima cooperativa, riconosciuta dal lavoratore come datore di lavoro, atteso che si riferiva al sig. SI UR OD che della era il referente (testimonianze rese da Parte_5 Testimone_1
all'udienza del 9.4.2024 nella causa r.g. 1705/2023 i cui verbali sono stati acquisiti, testimonianza resa da SI UR OD all'udienza del 15.1.2024 e testimonianza resa da alla Persona_3
medesima udienza in cui ha confermato le dichiarazioni rese a sommarie informazioni agli ispettori) e che non aveva alcun rapporto con i responsabili della . Tali lavorazioni esulavano dall'accordo esistente Pt_1
fra la società somministratrice e quella utilizzatrice, rinvenibile dalle fatture rese dalla prima alla seconda, aventi ad oggetto il servizio di carico e
Co scarico pannelli (doc. da 19 a 22 ).
I fatti contestati sono stati dunque confermati e integrano la violazione accertata dall'ispettorato. La sanzione per tale violazione è stata
Co correttamente applicata dall' nella misura totale ottenuta dalla moltiplicazione dell'importo di euro 50 come previsto dalla norma per 681 giornate di somministrazione illecita del lavoratore, suddivise nei due periodi riferiti ai due legali rappresentanti che si sono succeduti in tale periodo di tempo, vale a dire per giorni 263 nel periodo in cui è stata
7 amministratrice la sig.ra e giorni 418 nel periodo in cui è stato Parte_3
amministratore il sig. Pt_2
L'opposizione deve essere quindi integralmente rigettata.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo ai sensi dell'art. 9 legge 149/15 applicando i valori minimi corrispondenti al valore della causa (euro 34.050,00), diminuiti del venti per cento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria e diversa domanda ed eccezione rigettata
1) Rigetta l'opposizione e conferma le ordinanze ingiunzioni opposte;
2) Condanna la parte opponente al pagamento delle spese di lite, che liquida in complessivi euro 2.157,60 per compensi, oltre rimborso forfetario al 15% ed oneri di legge se dovuti.
Verona, 4 novembre 2025
IL GIUDICE
NI EL AI
8
SEZIONE LAVORO
Causa n. 1004 2023
Verbale d'udienza con trattazione ai sensi dell'art. 127 bic c.c.
Oggi 04/11/2025, innanzi al giudice dott. NI EL AI, presente presso il proprio ufficio, sono comparsi in video conferenza mediante
Piattaforma Teams: per la parte opponente l'avv. Alessandro Banterle e l'avv. Zorzan per la parte opposta l'avv. Ferrarello
Il giudice prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti e delle parti presenti. I procuratori delle parti e le parti collegate da remoto dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza.
Su invito del giudice, i difensori e le parti si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire
l'ordinato svolgimento dell'udienza. Il giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.
I procuratori delle parti si riportano ai rispettivi atti difensivi e concludono come in atti e rinunciano ad essere presenti in videoconferenza alla lettura della sentenza.
Il giudice dà lettura del verbale di udienza
Su invito del giudice, i difensori e le parti dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente. Il Giudice, alle ore 15,30 pronuncia, mediante deposito telematico del dispositivo e della contestuale motivazione, la presente sentenza.
Il Giudice
NI EL AI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERONA
Sezione lavoro
Il Giudice, dott. NI EL AI, all'udienza del 04/11/2025, svoltasi con le modalità previste dall'art. 127 bis c.p.c. ha pronunciato, mediante deposito telematico del dispositivo e della contestuale motivazione, la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro n. 1004 / 2023 RCL promossa con ricorso depositato il 21/06/2023 da
(C.F. Parte_1
), P.IVA_1
C.F. ), Parte_2 C.F._1
(C.F. , con il patrocinio Parte_3 C.F._2
dell'avv. ZORZAN ARRIGO TIZIANO, elettivamente domiciliati presso il difensore avv. ZORZAN ARRIGO TIZIANO
Contro
(C.F. Controparte_1
), con il patrocinio dell'avv. FERRARELLO ELENA, P.IVA_2
elettivamente domiciliato in VIA FILOPANTI 3/5 37123 presso il CP_1
difensore avv. FERRARELLO ELENA
Motivi della decisione
1 Con ricorso depositato in data 21.10.2023, la sig.ra e la Parte_3
, in persona del liquidatore Controparte_2
, hanno impugnato le ordinanze ingiunzioni n. 350/2022 Parte_2
del 11/04/2023, notificata in data 18/04/2023 a in qualità Parte_3
di trasgressore e n. 351/2022 del 11/04/2023, notificata in data
18/04/2023 a in qualità di obbligato in Controparte_3
solido, con le quali l' ha Controparte_1
ingiunto il pagamento dell'importo complessivo di euro 13.150,00, a titolo di sanzione amministrativa e spese per la violazione dell'art. 18 comma 1
D. L.gs 276/2003 nel periodo dal 22/01/2015 al 18/05/2016 in cui la sig.ra era amministratrice. Con il medesimo ricorso il sig. Parte_3 Parte_2
in proprio e quale liquidatore della , ha
[...] Controparte_2
impugnato le ordinanze ingiunzioni n. 352/2022 del 11/04/2023, notificata in data 18/04/2023 a quale trasgressore e n. 353/2022 Parte_2
del 11/04/2023, notificata in data 18/04/2023 alla CP_4
quale obbligato in solido, con le quali l
[...] Controparte_1
di ha ingiunto il pagamento dell'importo complessivo di
[...] CP_1
euro 20.900,00, a titolo di sanzione amministrativa e spese per la violazione dell'art. 18 comma 1 D. L.gs 276/2003 nel periodo dal
19/05/2016 al 15/01/2019 in cui il sig. era amministratore. Le Pt_2
ordinanze ingiunzioni trovavano origine nei verbali di accertamento e notificazione n. VR00000/2019-194-02 del 22/02/2019 e n.
VR00000/2019-194-03 del 22/02/2019, con cui l'ispettorato aveva contestato alla di aver illecitamente somministrato alla Pt_1 Parte_4
il lavoratore nell'ambito dell'appalto
[...] Persona_1
con la in entrambi i periodi indicati nelle ordinanze Controparte_5
opposte.
2 AN contestato la fondatezza e la legittimità sia delle ordinanze ingiunzioni opposte che dei verbali di accertamento su cui esse si fondano. AN dedotto la totale estraneità della al rapporto Pt_1
intercorso fra la e la sottolineando di non aver preso Pt_4 CP_5
parte al contratto di appalto stipulato fra le due società. AN chiarito che la si è limitata ad avere rapporti contrattuali soltanto con la e Pt_1 Pt_4
che non può dirsi responsabile del presunto illecito commesso da quest'ultima nell'ambito dell'appalto con AN in ogni caso CP_5
rilevato come il rapporto tra e riguardasse l'esecuzione Pt_4 CP_5
di un servizio di "carico e scarico pannelli e pulizia" in linea con gli accordi di somministrazione del lavoratore;
che avesse mantenuto il potere Pt_4
organizzativo, di controllo e disciplinare sui propri dipendenti, rendendo l'appalto genuino;
che le dichiarazioni dei lavoratori sono inattendibili e discutibili a causa di difficoltà linguistiche e di timore, ma anche per interesse personale dei lavoratori;
che la coincidenza degli orari di lavoro era giustificata da per ragioni di sicurezza, per evitare la CP_5
permanenza di lavoratori non soggetti al suo controllo;
che la determinazione delle sanzioni (€ 50,00 per giornata) era illegittima e generica perché presumeva che tutto il periodo di vigenza del contratto di appalto fosse stato illecito, anziché essere rapportato solo alle effettive giornate in cui l'attività illecita era stata accertata puntualmente, anche in considerazione della circostanza che fosse estranea all'appalto. Pt_1
Co Ritenuta dunque l'infondatezza delle contestazioni elevate dall' e gli errori di calcolo delle sanzioni applicate, hanno chiesto l'annullamento delle ordinanze ingiunzioni opposte.
Co Si è costituito l di , contestando ogni deduzione di parte CP_1
opponente e specificando che: l'accertamento aveva ha avuto origine
3 dalle richieste di intervento dei lavoratori e Controparte_7
OB UR OD, che avevano riferito di lavorare per
[...]
presso in forza di un contratto di Parte_5 Controparte_5
appalto; che in fase di accertamento gli ispettori avevano verificato che i dipendenti di (e di ) svolgevano mansioni riconducibili al Pt_4 Pt_1
settore della metalmeccanica (taglio e piega lamiere, assemblaggio pannelli), non conformi alle attività dedotte in contratto (carico, scarico e pulizia), ma coincidenti con l'oggetto sociale della committente che la si limitava a fornire Controparte_5 Parte_5
manodopera, mancando dell'esercizio effettivo del potere organizzativo e direttivo sui soci lavoratori, che invece operavano in promiscuità con i dipendenti di e condividevano giorni e orari di lavoro;
che Controparte_5
le direttive sul lavoro da svolgere venivano impartite da
[...]
titolare di che i lavoratori non avevano piena Per_2 CP_5
contezza della propria parte datoriale, confondendo fra e altre Pt_4
cooperative fra cui Bianca, Hermes, . Pt_1
Quanto alla violazione relativa all'illecita somministrazione del lavoratore formalmente dipendente di Persona_3 CP_2
, sosteneva che aveva comunque impiegato
[...] Parte_4
nell'ambito del contratto di appalto ritenuto non genuino Persona_3
con configurando in tal modo una somministrazione illecita, CP_5
in quanto si limitava a fornire il lavoratore ad , che a sua volta Pt_1 Pt_4
lo somministrava all'utilizzatrice mentre non aveva Controparte_5 Pt_1
alcun titolo per operare presso e il lavoratore non aveva CP_5
contatti con i responsabili di , ma si interfacciava con il referente di Pt_1
(Sig. UR). Sottolineava che in tutte le fatture riferite al Pt_4
periodo oggetto di contestazione la descriveva il “servizio di carico Pt_1
4 e scarico pannelli eseguito dal nostro personale presso il Vostro cliente ad un costo orario di manodopera di euro 27,00, ben Controparte_5
diverso da quello corrisposto al lavoratore.
In riferimento alla genericità del calcolo, rilevava come il numero delle giornate di illecita somministrazione fosse stato ricavato direttamente dall'elenco dei soci impiegati presso e fornito proprio da CP_5
rapportato al Libro Unico del Lavoro (LUL) e limitato ad un periodo Pt_1
ridotto rispetto a quello della somministrazione che era iniziata anni prima, relativo alla vigenza del contratto di appalto fra e Pt_4 CP_5
Ritenendo dunque la correttezza dell'operato degli ispettori, ha concluso per il rigetto dell'opposizione e la conferma delle ordinanze ingiunzioni opposte.
La causa è stata istruita mediante assunzione delle prove testimoniali dedotte da entrambe le parti e, all'esito, è stata fissata udienza di discussione con termine per il deposito di note. Sono stati altresì acquisiti i verbali delle dichiarazioni testimoniali rese nel giudizio r.g. 1705/2023 generato dal medesimo accertamento.
Alla odierna udienza la causa è stata discussa e decisa con motivazioni contestuali.
*
L'opposizione è infondata e deve essere rigettata.
L'ordinanza ingiunzione opposta trova origine in un accertamento dell' di iniziato nel mese di luglio 2018 presso lo CP_1 CP_1
stabilimento della in Valeggio sul Mincio, in seguito ad Controparte_5
una richiesta di intervento di due lavoratori, i sig. Controparte_7
e OB UR OD, che lamentavano di aver lavorato per
[...]
presso in forza di un contratto di Parte_5 Controparte_5
5 appalto unitamente ad altri colleghi della cooperativa, in assenza di regolarità formali e sostanziali attinenti allo svolgimento del loro lavoro
Co (docc. 1 e 2 dell' ).
I verbalizzanti, all'esito dell'accesso effettuato, dell'esame della documentazione acquisita, delle dichiarazioni rese dai lavoratori sentiti a sommarie informazioni, dell'interrogazione delle banche dati, delle visure camerali, in ragione delle concrete modalità di svolgimento delle prestazioni dei lavoratori risultate non corrispondenti a quelle dedotte in contratto, hanno disconosciuto la genuinità del contratto di appalto
Co stipulato tra ed (doc. 10 ) e, in assenza di titolo in CP_5 Pt_4
capo alla cooperativa per operare presso hanno Pt_1 CP_5
ritenuto integrata la prova della illecita somministrazione di manodopera del lavoratore (verbali conclusivi doc. 27 e Persona_3
doc. 28).
Co Con le ordinanze ingiunzioni opposte in questa sede, l ha quindi ingiunto il pagamento delle sanzioni amministrative relative alla violazione di cui all'art. 18, secondo, comma, D.lgs n. 276/2003 come modificato dall'art.1, primo comma, del D.lgs 8/2016 per aver irregolarmente somministrato il lavoratore alla Persona_3 Parte_4
che lo ha irregolarmente impiegato nell'ambito del contratto di
[...]
appalto con la per il periodo dal 2.3.2015 al 22.5.2018. Controparte_5
In merito alla violazione contestata, la norma applicata vede nel somministratore e nell'utilizzatore due soggetti attivi dell'unica fattispecie.
Nel caso in esame la e la sono Controparte_3 Parte_4
rispettivamente il somministratore e l'utilizzatore del lavoro del sig.
che ha lavorato in assenza di alcun titolo Persona_3
della prima nell'ambito del contratto di appalto che la seconda aveva
6 sottoscritto con la per il carico/scarico pannelli e per le Controparte_5
pulizie generali dello stabilimento. L'esame della documentazione prodotta ha consentito di accertare l'estraneità della al contratto Controparte_3
stipulato fra e . Allo stesso tempo, però, dalle CP_5 Pt_4
testimonianze rese in corso di causa è emerso che il lavoratore è stato utilizzato dalla nell'ambito delle lavorazioni svolte per la Pt_4 CP_5
unitamente - e alla stessa stregua - di tutti gli altri lavoratori in forza alla medesima cooperativa, riconosciuta dal lavoratore come datore di lavoro, atteso che si riferiva al sig. SI UR OD che della era il referente (testimonianze rese da Parte_5 Testimone_1
all'udienza del 9.4.2024 nella causa r.g. 1705/2023 i cui verbali sono stati acquisiti, testimonianza resa da SI UR OD all'udienza del 15.1.2024 e testimonianza resa da alla Persona_3
medesima udienza in cui ha confermato le dichiarazioni rese a sommarie informazioni agli ispettori) e che non aveva alcun rapporto con i responsabili della . Tali lavorazioni esulavano dall'accordo esistente Pt_1
fra la società somministratrice e quella utilizzatrice, rinvenibile dalle fatture rese dalla prima alla seconda, aventi ad oggetto il servizio di carico e
Co scarico pannelli (doc. da 19 a 22 ).
I fatti contestati sono stati dunque confermati e integrano la violazione accertata dall'ispettorato. La sanzione per tale violazione è stata
Co correttamente applicata dall' nella misura totale ottenuta dalla moltiplicazione dell'importo di euro 50 come previsto dalla norma per 681 giornate di somministrazione illecita del lavoratore, suddivise nei due periodi riferiti ai due legali rappresentanti che si sono succeduti in tale periodo di tempo, vale a dire per giorni 263 nel periodo in cui è stata
7 amministratrice la sig.ra e giorni 418 nel periodo in cui è stato Parte_3
amministratore il sig. Pt_2
L'opposizione deve essere quindi integralmente rigettata.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo ai sensi dell'art. 9 legge 149/15 applicando i valori minimi corrispondenti al valore della causa (euro 34.050,00), diminuiti del venti per cento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria e diversa domanda ed eccezione rigettata
1) Rigetta l'opposizione e conferma le ordinanze ingiunzioni opposte;
2) Condanna la parte opponente al pagamento delle spese di lite, che liquida in complessivi euro 2.157,60 per compensi, oltre rimborso forfetario al 15% ed oneri di legge se dovuti.
Verona, 4 novembre 2025
IL GIUDICE
NI EL AI
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