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Sentenza 25 maggio 2025
Sentenza 25 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 25/05/2025, n. 1068 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 1068 |
| Data del deposito : | 25 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona della Dott.ssa Francesca
Garofalo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 856/24 R.G. avente per oggetto: opposizione a intimazione di pagamento promossa da
in persona Parte_1 dell'Amministratore e legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avv.
Costantino De Vece ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in
Catanzaro, via Solferino n. 6
OPPONENTE
Contro
, in persona del legare rappresentante p.t., rappresentata e difesa CP_1 dall'Avv. Domenico La Salvia ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in
Catanzaro, vico Santa Barbara n. 2
OPPOSTA
Nonché
, in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_2
rappresentato e difeso dagli Avv.ti Maria Consuelo Citriniti e Saverio Molica ed elettivamente domiciliato presso il Settore Avvocatura del medesimo sito CP_2
in Catanzaro alla via Jannoni – Palazzo De Nobili
OPPOSTO
FATTO E DIRITTO Con atto di citazione notificato in data 21/02/2024, il Parte_1
, in persona dell'amministratore p.t., proponeva opposizione
[...] avverso l'intimazione di pagamento n. 396399, con la quale la le Controparte_1 intimava il versamento della somma di € 13.371,28 a titolo di canoni idrici relativamente agli anni 2002, 2003, 2004, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012,
2013.
A sostegno dell'opposizione eccepiva l'intervenuta prescrizione della pretesa creditoria per mancata notifica di idonei atti interruttivi, rassegnando le seguenti conclusioni: “In via preliminare accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione di ogni credito relativo all'intimazione di pagamento oggi impugnata e, dunque,
l'inesistenza della pretesa creditoria in capo ai convenuti, per mancata notifica di atti interruttivi della prescrizione, entro i termini di legge, per tutte le motivazioni addotte e per l'effetto dichiarare la nullità e / o annullabilità dell'intimazione di pagamento numero 396399 emessa dalla , con ogni CP_1 consequenziale statuizione. - Nel merito, accertare e dichiarare la nullità, e/o
l'inefficacia e/o l'invalidità dell'intimazione di pagamento n. 396399 relativamente alla somma di € 13.371,28 ivi indicata per prescrizione di ogni diritto di credito, per tutte le argomentazioni esposte in parte motiva, nonché di ogni altro atto prodromico
e/o consequenziale e per l'effetto revocarla e/o annullarla e/o dichiararla improduttiva di effetti giuridici”.
In sede di memorie ex art. 171 ter c.p.c., modificava la domanda nel seguente modo:
“Voglia l'On. le Tribunale adito, contrariis reiectis, così provvedere: accertare e dichiarare l'avvenuto pagamento, in seguito a rateizzazione, da parte del
della somma pari ad € 8.299,14 e per l'effetto, Parte_1 accertare e dichiarare la nullità, e/o l'inefficacia e/o l'invalidità parziale dell'intimazione di pagamento n. 396399 relativamente alla somma eccedente €
4.362,45 ( unica somma residua ad oggi effettivamente dovuta), accertando e dichiarando l'illegittimità della richiesta di pagamento pari ad € 13.371,28 indicata nell'intimazione opposta, in seguito all'avvenuto pagamento della somma pari ad €
8.299,14, mai scomputata né dal né dalla che Controparte_2 CP_1 hanno proceduto a notificare intimazione di pagamento per il totale inizialmente
Pag. 2 di 8 dovuto, per tutte le argomentazioni esposte in parte motiva, nonché di ogni altro atto prodromico e/o consequenziale e per l'effetto revocarla e/o annullarla e/o dichiararla improduttiva di effetti giuridici per quanto di ragione”.
Si costituiva in giudizio il eccependo preliminarmente Controparte_2
l'incompetenza del Giudice adito in favore del Giudice dell'esecuzione, trattandosi di opposizione agli atti esecutivi. Eccepiva altresì l'inammissibilità dell'azione per assenza dello jus postulandi in capo all'amministratore del condominio, stante la mancanza della delibera assembleare in ordine alla proposizione dell'azione.
Eccepiva inoltre la tardività dell'azione e conseguente irretrattabilità del credito, non essendo stata proposta opposizione agli atti esecutivi nei termini di legge. Rilevava, infine, la carenza di legittimazione passiva in relazione all'attività successiva alla trasmissione del ruolo alla società di riscossione.
Concludeva, pertanto, chiedendo di dichiararsi l'incompetenza per materia del
Giudice adito in favore del Giudice dell'esecuzione, nonché la tardività,
l'inammissibilità ed improcedibilità dell'azione intrapresa.
Si costituiva in giudizio la rilevando l'infondatezza dell'eccezione Controparte_1
relativa alla prescrizione, essendo stati effettuati numerosi atti interruttivi, ritualmente notificati all'opponente.
Concludeva, pertanto, chiedendo il rigetto dell'opposizione e la conseguente conferma della validità dell'atto impugnato.
Alla prima udienza di trattazione del 07/10/2024, le parti chiedevano un rinvio ai sensi dell'art. 189 c.p.c., il Giudice fissava l'udienza del 14/04/2025 per la rimessione della causa in decisione.
All'udienza del 14/04/2025, svoltasi con le modalità della trattazione scritta, le parti precisavano le conclusioni riportandosi ai propri scritti difensivi, il Giudice tratteneva la causa in decisione.
****
Preliminarmente va disattesa l'eccezione formulata dalle parti opposte relativamente alla configurazione dell'azione proposta come opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. e quindi soggetta a termine decadenziale, in luogo dell'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c..
Pag. 3 di 8 Nel caso di specie l'opponente deduce a sostegno della domanda l'intervenuta prescrizione del credito e successivamente l'avvenuto pagamento di parte delle somme richieste;
tali deduzioni, secondo orientamento giurisprudenziale consolidato, possono essere proposte senza limiti temporali, con lo strumento dell'opposizione all'esecuzione, ai sensi dell'art. 615 c.p.c., trattandosi di contestazioni che hanno ad oggetto non la regolarità degli atti della riscossione, ma l'esistenza del credito e, quindi, la stessa sussistenza del diritto di procedere alla riscossione. (Cassazione civile sez. III, 02/07/2024, n.18152).
Ed infatti, laddove l'opposizione sia volta ad eccepire l'esistenza di fatti successivi alla formazione del titolo esecutivo, quale l'intervenuta prescrizione tra la notifica dell'atto presupposto e la notifica dell'intimazione, essa deve essere qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. non soggetta a termine. Viceversa, laddove tale opposizione sia volta a far valere vizi della procedura esecutiva, deve essere qualificata come opposizione agli atti esecutivi, sottoposta al termine di 20 gg. dalla notifica dell'atto che si intende opporre ex art. 617 c.p.c..
Va altresì disattesa l'eccezione sollevata dalle opposte, relativamente all'assenza dello jus postulandi in capo all'amministratore di condominio, stante la mancanza di autorizzazione da parte dell'assemblea condominiale alla proposizione dell'opposizione.
Sul punto la Corte di Cassazione ha affermato il seguente principio di diritto:
“l'amministratore di condominio può, senza necessità di autorizzazione o ratifica dell'assemblea, proporre opposizione a decreto ingiuntivo nonché impugnare sentenze per tutte le controversie che rientrino nell'ambito delle sue attribuzioni ex art. 1130 c.c., quali quelle aventi ad oggetto il pagamento preteso nei confronti del
dal terzo creditore in adempimento di un'obbligazione assunta dal Parte_1
medesimo amministratore per conto dei partecipanti, ovvero per dare esecuzione a delibere assembleari, erogare le spese occorrenti ai fini della manutenzione delle parti comuni o l'esercizio dei servizi condominiali ovvero resistere all'impugnazione della delibera assembleare” (Cassazione civile sez. II, 16/10/2017 n. 24302).
Pag. 4 di 8 Nella fattispecie, trattandosi di obbligazione nascente dal pagamento dei canoni idrici quali spese necessarie all'esercizio dei servizi condominiali, l'amministratore può agire anche in assenza di autorizzazione da parte dell'assemblea condominiale.
Nel merito la domanda è infondata e deve essere rigettata.
L'opponente seppur inizialmente ha eccepito come unico motivo di opposizione l'intervenuta prescrizione del diritto di credito alla riscossione dei canoni idrici sostenendo di non aver mai ricevuto alcun atto d'intimazione del pagamento idoneo ad interrompere il decorso del suddetto termine, ha in un secondo momento allegato agli atti una richiesta di rateizzazione presentata alla SO.G.E.T. e da quest'ultima approvata, con allegati dei bollettini comprovanti il versamento di alcune rate.
In sede di memorie ex art. 171 ter c.p.c. I termine, infatti, modificando la domanda iniziale, ha quindi chiesto non più l'accertamento dell'intervenuta prescrizione ma la determinazione del quantum dovuto, alla luce dei versamenti dallo stesso effettuati ed a suo dire mai scomputati dalle parti opposte.
In sostanza ha sostenuto che dalla somma richiesta con l'intimazione di pagamento non era stata detratta la somma di € 8.299,14 che lo stesso aveva pagato in sede di rateizzazione.
La documentazione versata in atti, tuttavia, smentisce totalmente quanto affermato dallo stesso. Ed infatti dall'esame dell'intimazione di pagamento opposta si evince chiaramente che la somma richiesta dalla è stata calcolata al netto Controparte_1
degli acconti versati.
L'opponente ha dimostrato di aver versato soltanto una parte dell'importo rateizzato, la richiesta di rateizzazione aveva infatti ad oggetto i seguenti atti: cartella
90020160029769116 anno 2006 per la somma di € 2.624,49; cartella n.
90020170015919472 anno 2002 per la somma di € 1.326,46; cartella n.
90020180022033502 anno 2013 per la somma di € 1.456,75; cartella n.
90020160039570306 anno 2011 per la somma di € 1.177,73; cartella n.
90020170024992838 anno 2012 per la somma di € 1.466,33; cartella n.
900201800283269968 anno 2008 per la somma di € 2.023,36; cartella n.
90020170012926084 anno 2007 per la somma di € 2.389,60; cartella n.
Pag. 5 di 8 90020180017703742 anno 2003 per la somma di € 1.003,26, come risulta da raffronto tra la documentazione prodotta dall'opponente e quella prodotta dalla società di riscossione. L'importo totale rateizzato ammonta pertanto ad € 13.467,98.
L'opponente ha dimostrato di aver versato la somma di € 8.299,14, come da bollettini allegati;
quindi, risulta ancora in debito della somma di € 5.168,84, oltre interessi maturati. A tale somma devono aggiungersi i canoni idrici non oggetto di rateizzazione inclusi nell'intimazione di pagamento opposta, ovvero quelli relativi alle annualità 2010 per la somma di € 1.602.53, 2004 per la somma di € 4.076,72 e
2009 per la somma di € 1.688,41, per un totale di € 7.367,66. Sommando pertanto l'importo dei canoni idrici per cui non è stata chiesta la rateizzazione e per i quali l'opponente non ha in alcun modo dimostrato l'avvenuto pagamento (annualità 2010,
2004 e 2009 per un totale di € 7.367,66) all'importo residuo della rateizzazione pari ad € 5.168,84, si ottiene un totale di € 12.536,50 a cui vanno aggiunti interessi di mora ed accessori. La somma portata dall'intimazione di pagamento oggetto di opposizione pari ad € 13.371,28 risulta, pertanto, corretta.
Né può dirsi maturata la prescrizione relativamente alle annualità non oggetto di rateizzazione, in quanto in atti risulta provata la regolare notifica da parte della società di riscossione di idonei atti interruttivi.
Nello specifico è agli atti l'intimazione di pagamento n. 17772 con cui la società di riscossione richiede all'opponete il pagamento dei canoni idrici di competenza degli anni 2010, 2004 e 2009, la stessa è stata ritualmente notificata all'opponente a mezzo pec del 22/01/2021.
Tale intimazione, non essendo stata impugnata a suo tempo, è divenuta definitiva, ragion per cui risulta ad oggi preclusa all'opponente la possibilità di eccepire contestazioni relativamente al merito della pretesa impositiva, né risulta decorso nuovamente il termine di prescrizione quinquennale, dalla data di notifica della stessa alla data di notifica dell'intimazione di pagamento oggetto del presente giudizio.
L'opponente, infatti, avrebbe dovuto far valere l'eventuale prescrizione del credito maturata antecedentemente alla notificazione delle ingiunzioni e delle intimazioni di pagamento, in sede d'impugnazione di detti atti, alla stessa ritualmente notificati.
Pag. 6 di 8 Sull'impugnabilità degli atti, non sussistono dubbi, in quanto anche le intimazioni di pagamento, al pari delle ingiunzioni, possono essere impugnate. Sul punto la Corte di
Cassazione ha affermato che “l'atto amministrativo di sollecito di pagamento, pur distinguendosi dall'avviso di mora, per la sua natura ontologicamente non impositiva, è autonomamente impugnabile da parte del destinatario, davanti al giudice competente, quando, nonostante il carattere atipico derivante dalla diversa denominazione attribuitagli dall'Amministrazione, abbia lo stesso contenuto e funzione del provvedimento tipizzato impugnabile”. (Cassazione – Sezioni Unite, sentenza n. 12244 del 27/05/2009).
Ed ancora "In tema di contenzioso tributario, l'intimazione di pagamento di cui all'art. 50 DPR 29 settembre 1973 n. 602, in quanto equiparabile all'avviso di mora di cui al precedente articolo 46 DPR citato, è impugnabile autonomamente ai sensi dell'articolo 19, comma 1, lettera e) del decreto legislativo n. 546 del 1992, sicché la sua impugnazione non è meramente facoltativa, ma necessaria, pena la cristallizzazione dell'obbligazione". (Cassazione – Sezione Tributaria, sentenza n.
6436 dell'11/03/2025).
Alla luce quindi di quanto provato documentalmente, in corso di giudizio,
l'eccezione di prescrizione, non può trovare accoglimento così come non può essere disposta alcuna riduzione della somma da pagare in quanto l'importo richiesto dalla società di riscossione con l'intimazione di pagamento impugnata è stato correttamente decurtato delle somme versate a seguito di rateazione.
La domanda, pertanto, va integralmente respinta.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, con applicazione dei parametri minimi, vista la natura documentale della causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro, Prima Sezione Civile, in persona del giudice monocratico,
Dott.ssa Francesca Garofalo, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma l'intimazione di pagamento impugnata;
Pag. 7 di 8 - condanna l'opponente al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in complessivi € 2.540,00 da corrispondere a ciascuna delle parti opposte, oltre rimborso forfetario ed accessori, come per legge.
Catanzaro, 24.5.2025 IL GIUDICE
Dott.ssa Francesca Garofalo
Pag. 8 di 8
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona della Dott.ssa Francesca
Garofalo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 856/24 R.G. avente per oggetto: opposizione a intimazione di pagamento promossa da
in persona Parte_1 dell'Amministratore e legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avv.
Costantino De Vece ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in
Catanzaro, via Solferino n. 6
OPPONENTE
Contro
, in persona del legare rappresentante p.t., rappresentata e difesa CP_1 dall'Avv. Domenico La Salvia ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in
Catanzaro, vico Santa Barbara n. 2
OPPOSTA
Nonché
, in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_2
rappresentato e difeso dagli Avv.ti Maria Consuelo Citriniti e Saverio Molica ed elettivamente domiciliato presso il Settore Avvocatura del medesimo sito CP_2
in Catanzaro alla via Jannoni – Palazzo De Nobili
OPPOSTO
FATTO E DIRITTO Con atto di citazione notificato in data 21/02/2024, il Parte_1
, in persona dell'amministratore p.t., proponeva opposizione
[...] avverso l'intimazione di pagamento n. 396399, con la quale la le Controparte_1 intimava il versamento della somma di € 13.371,28 a titolo di canoni idrici relativamente agli anni 2002, 2003, 2004, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012,
2013.
A sostegno dell'opposizione eccepiva l'intervenuta prescrizione della pretesa creditoria per mancata notifica di idonei atti interruttivi, rassegnando le seguenti conclusioni: “In via preliminare accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione di ogni credito relativo all'intimazione di pagamento oggi impugnata e, dunque,
l'inesistenza della pretesa creditoria in capo ai convenuti, per mancata notifica di atti interruttivi della prescrizione, entro i termini di legge, per tutte le motivazioni addotte e per l'effetto dichiarare la nullità e / o annullabilità dell'intimazione di pagamento numero 396399 emessa dalla , con ogni CP_1 consequenziale statuizione. - Nel merito, accertare e dichiarare la nullità, e/o
l'inefficacia e/o l'invalidità dell'intimazione di pagamento n. 396399 relativamente alla somma di € 13.371,28 ivi indicata per prescrizione di ogni diritto di credito, per tutte le argomentazioni esposte in parte motiva, nonché di ogni altro atto prodromico
e/o consequenziale e per l'effetto revocarla e/o annullarla e/o dichiararla improduttiva di effetti giuridici”.
In sede di memorie ex art. 171 ter c.p.c., modificava la domanda nel seguente modo:
“Voglia l'On. le Tribunale adito, contrariis reiectis, così provvedere: accertare e dichiarare l'avvenuto pagamento, in seguito a rateizzazione, da parte del
della somma pari ad € 8.299,14 e per l'effetto, Parte_1 accertare e dichiarare la nullità, e/o l'inefficacia e/o l'invalidità parziale dell'intimazione di pagamento n. 396399 relativamente alla somma eccedente €
4.362,45 ( unica somma residua ad oggi effettivamente dovuta), accertando e dichiarando l'illegittimità della richiesta di pagamento pari ad € 13.371,28 indicata nell'intimazione opposta, in seguito all'avvenuto pagamento della somma pari ad €
8.299,14, mai scomputata né dal né dalla che Controparte_2 CP_1 hanno proceduto a notificare intimazione di pagamento per il totale inizialmente
Pag. 2 di 8 dovuto, per tutte le argomentazioni esposte in parte motiva, nonché di ogni altro atto prodromico e/o consequenziale e per l'effetto revocarla e/o annullarla e/o dichiararla improduttiva di effetti giuridici per quanto di ragione”.
Si costituiva in giudizio il eccependo preliminarmente Controparte_2
l'incompetenza del Giudice adito in favore del Giudice dell'esecuzione, trattandosi di opposizione agli atti esecutivi. Eccepiva altresì l'inammissibilità dell'azione per assenza dello jus postulandi in capo all'amministratore del condominio, stante la mancanza della delibera assembleare in ordine alla proposizione dell'azione.
Eccepiva inoltre la tardività dell'azione e conseguente irretrattabilità del credito, non essendo stata proposta opposizione agli atti esecutivi nei termini di legge. Rilevava, infine, la carenza di legittimazione passiva in relazione all'attività successiva alla trasmissione del ruolo alla società di riscossione.
Concludeva, pertanto, chiedendo di dichiararsi l'incompetenza per materia del
Giudice adito in favore del Giudice dell'esecuzione, nonché la tardività,
l'inammissibilità ed improcedibilità dell'azione intrapresa.
Si costituiva in giudizio la rilevando l'infondatezza dell'eccezione Controparte_1
relativa alla prescrizione, essendo stati effettuati numerosi atti interruttivi, ritualmente notificati all'opponente.
Concludeva, pertanto, chiedendo il rigetto dell'opposizione e la conseguente conferma della validità dell'atto impugnato.
Alla prima udienza di trattazione del 07/10/2024, le parti chiedevano un rinvio ai sensi dell'art. 189 c.p.c., il Giudice fissava l'udienza del 14/04/2025 per la rimessione della causa in decisione.
All'udienza del 14/04/2025, svoltasi con le modalità della trattazione scritta, le parti precisavano le conclusioni riportandosi ai propri scritti difensivi, il Giudice tratteneva la causa in decisione.
****
Preliminarmente va disattesa l'eccezione formulata dalle parti opposte relativamente alla configurazione dell'azione proposta come opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. e quindi soggetta a termine decadenziale, in luogo dell'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c..
Pag. 3 di 8 Nel caso di specie l'opponente deduce a sostegno della domanda l'intervenuta prescrizione del credito e successivamente l'avvenuto pagamento di parte delle somme richieste;
tali deduzioni, secondo orientamento giurisprudenziale consolidato, possono essere proposte senza limiti temporali, con lo strumento dell'opposizione all'esecuzione, ai sensi dell'art. 615 c.p.c., trattandosi di contestazioni che hanno ad oggetto non la regolarità degli atti della riscossione, ma l'esistenza del credito e, quindi, la stessa sussistenza del diritto di procedere alla riscossione. (Cassazione civile sez. III, 02/07/2024, n.18152).
Ed infatti, laddove l'opposizione sia volta ad eccepire l'esistenza di fatti successivi alla formazione del titolo esecutivo, quale l'intervenuta prescrizione tra la notifica dell'atto presupposto e la notifica dell'intimazione, essa deve essere qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. non soggetta a termine. Viceversa, laddove tale opposizione sia volta a far valere vizi della procedura esecutiva, deve essere qualificata come opposizione agli atti esecutivi, sottoposta al termine di 20 gg. dalla notifica dell'atto che si intende opporre ex art. 617 c.p.c..
Va altresì disattesa l'eccezione sollevata dalle opposte, relativamente all'assenza dello jus postulandi in capo all'amministratore di condominio, stante la mancanza di autorizzazione da parte dell'assemblea condominiale alla proposizione dell'opposizione.
Sul punto la Corte di Cassazione ha affermato il seguente principio di diritto:
“l'amministratore di condominio può, senza necessità di autorizzazione o ratifica dell'assemblea, proporre opposizione a decreto ingiuntivo nonché impugnare sentenze per tutte le controversie che rientrino nell'ambito delle sue attribuzioni ex art. 1130 c.c., quali quelle aventi ad oggetto il pagamento preteso nei confronti del
dal terzo creditore in adempimento di un'obbligazione assunta dal Parte_1
medesimo amministratore per conto dei partecipanti, ovvero per dare esecuzione a delibere assembleari, erogare le spese occorrenti ai fini della manutenzione delle parti comuni o l'esercizio dei servizi condominiali ovvero resistere all'impugnazione della delibera assembleare” (Cassazione civile sez. II, 16/10/2017 n. 24302).
Pag. 4 di 8 Nella fattispecie, trattandosi di obbligazione nascente dal pagamento dei canoni idrici quali spese necessarie all'esercizio dei servizi condominiali, l'amministratore può agire anche in assenza di autorizzazione da parte dell'assemblea condominiale.
Nel merito la domanda è infondata e deve essere rigettata.
L'opponente seppur inizialmente ha eccepito come unico motivo di opposizione l'intervenuta prescrizione del diritto di credito alla riscossione dei canoni idrici sostenendo di non aver mai ricevuto alcun atto d'intimazione del pagamento idoneo ad interrompere il decorso del suddetto termine, ha in un secondo momento allegato agli atti una richiesta di rateizzazione presentata alla SO.G.E.T. e da quest'ultima approvata, con allegati dei bollettini comprovanti il versamento di alcune rate.
In sede di memorie ex art. 171 ter c.p.c. I termine, infatti, modificando la domanda iniziale, ha quindi chiesto non più l'accertamento dell'intervenuta prescrizione ma la determinazione del quantum dovuto, alla luce dei versamenti dallo stesso effettuati ed a suo dire mai scomputati dalle parti opposte.
In sostanza ha sostenuto che dalla somma richiesta con l'intimazione di pagamento non era stata detratta la somma di € 8.299,14 che lo stesso aveva pagato in sede di rateizzazione.
La documentazione versata in atti, tuttavia, smentisce totalmente quanto affermato dallo stesso. Ed infatti dall'esame dell'intimazione di pagamento opposta si evince chiaramente che la somma richiesta dalla è stata calcolata al netto Controparte_1
degli acconti versati.
L'opponente ha dimostrato di aver versato soltanto una parte dell'importo rateizzato, la richiesta di rateizzazione aveva infatti ad oggetto i seguenti atti: cartella
90020160029769116 anno 2006 per la somma di € 2.624,49; cartella n.
90020170015919472 anno 2002 per la somma di € 1.326,46; cartella n.
90020180022033502 anno 2013 per la somma di € 1.456,75; cartella n.
90020160039570306 anno 2011 per la somma di € 1.177,73; cartella n.
90020170024992838 anno 2012 per la somma di € 1.466,33; cartella n.
900201800283269968 anno 2008 per la somma di € 2.023,36; cartella n.
90020170012926084 anno 2007 per la somma di € 2.389,60; cartella n.
Pag. 5 di 8 90020180017703742 anno 2003 per la somma di € 1.003,26, come risulta da raffronto tra la documentazione prodotta dall'opponente e quella prodotta dalla società di riscossione. L'importo totale rateizzato ammonta pertanto ad € 13.467,98.
L'opponente ha dimostrato di aver versato la somma di € 8.299,14, come da bollettini allegati;
quindi, risulta ancora in debito della somma di € 5.168,84, oltre interessi maturati. A tale somma devono aggiungersi i canoni idrici non oggetto di rateizzazione inclusi nell'intimazione di pagamento opposta, ovvero quelli relativi alle annualità 2010 per la somma di € 1.602.53, 2004 per la somma di € 4.076,72 e
2009 per la somma di € 1.688,41, per un totale di € 7.367,66. Sommando pertanto l'importo dei canoni idrici per cui non è stata chiesta la rateizzazione e per i quali l'opponente non ha in alcun modo dimostrato l'avvenuto pagamento (annualità 2010,
2004 e 2009 per un totale di € 7.367,66) all'importo residuo della rateizzazione pari ad € 5.168,84, si ottiene un totale di € 12.536,50 a cui vanno aggiunti interessi di mora ed accessori. La somma portata dall'intimazione di pagamento oggetto di opposizione pari ad € 13.371,28 risulta, pertanto, corretta.
Né può dirsi maturata la prescrizione relativamente alle annualità non oggetto di rateizzazione, in quanto in atti risulta provata la regolare notifica da parte della società di riscossione di idonei atti interruttivi.
Nello specifico è agli atti l'intimazione di pagamento n. 17772 con cui la società di riscossione richiede all'opponete il pagamento dei canoni idrici di competenza degli anni 2010, 2004 e 2009, la stessa è stata ritualmente notificata all'opponente a mezzo pec del 22/01/2021.
Tale intimazione, non essendo stata impugnata a suo tempo, è divenuta definitiva, ragion per cui risulta ad oggi preclusa all'opponente la possibilità di eccepire contestazioni relativamente al merito della pretesa impositiva, né risulta decorso nuovamente il termine di prescrizione quinquennale, dalla data di notifica della stessa alla data di notifica dell'intimazione di pagamento oggetto del presente giudizio.
L'opponente, infatti, avrebbe dovuto far valere l'eventuale prescrizione del credito maturata antecedentemente alla notificazione delle ingiunzioni e delle intimazioni di pagamento, in sede d'impugnazione di detti atti, alla stessa ritualmente notificati.
Pag. 6 di 8 Sull'impugnabilità degli atti, non sussistono dubbi, in quanto anche le intimazioni di pagamento, al pari delle ingiunzioni, possono essere impugnate. Sul punto la Corte di
Cassazione ha affermato che “l'atto amministrativo di sollecito di pagamento, pur distinguendosi dall'avviso di mora, per la sua natura ontologicamente non impositiva, è autonomamente impugnabile da parte del destinatario, davanti al giudice competente, quando, nonostante il carattere atipico derivante dalla diversa denominazione attribuitagli dall'Amministrazione, abbia lo stesso contenuto e funzione del provvedimento tipizzato impugnabile”. (Cassazione – Sezioni Unite, sentenza n. 12244 del 27/05/2009).
Ed ancora "In tema di contenzioso tributario, l'intimazione di pagamento di cui all'art. 50 DPR 29 settembre 1973 n. 602, in quanto equiparabile all'avviso di mora di cui al precedente articolo 46 DPR citato, è impugnabile autonomamente ai sensi dell'articolo 19, comma 1, lettera e) del decreto legislativo n. 546 del 1992, sicché la sua impugnazione non è meramente facoltativa, ma necessaria, pena la cristallizzazione dell'obbligazione". (Cassazione – Sezione Tributaria, sentenza n.
6436 dell'11/03/2025).
Alla luce quindi di quanto provato documentalmente, in corso di giudizio,
l'eccezione di prescrizione, non può trovare accoglimento così come non può essere disposta alcuna riduzione della somma da pagare in quanto l'importo richiesto dalla società di riscossione con l'intimazione di pagamento impugnata è stato correttamente decurtato delle somme versate a seguito di rateazione.
La domanda, pertanto, va integralmente respinta.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, con applicazione dei parametri minimi, vista la natura documentale della causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro, Prima Sezione Civile, in persona del giudice monocratico,
Dott.ssa Francesca Garofalo, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma l'intimazione di pagamento impugnata;
Pag. 7 di 8 - condanna l'opponente al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in complessivi € 2.540,00 da corrispondere a ciascuna delle parti opposte, oltre rimborso forfetario ed accessori, come per legge.
Catanzaro, 24.5.2025 IL GIUDICE
Dott.ssa Francesca Garofalo
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