TAR Roma, sez. II, sentenza breve 02/03/2026, n. 3892
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Sentenza breve 2 marzo 2026

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  • Inammissibile
    Inammissibilità del ricorso per nullità della procura alle liti

    Il Tribunale ritiene che la procura alle liti, anche se rilasciata all'estero, è disciplinata dalla legge processuale italiana. Ai sensi dell'art. 40, comma 1, lett. g) del c.p.a., il ricorso deve essere sottoscritto dal difensore munito di procura speciale conferita con atto pubblico o scrittura privata autenticata. La procura in atti non risulta autenticata secondo l'art. 2703 c.c., poiché il pubblico ufficiale non ha previamente accertato l'identità della persona che sottoscrive. Pertanto, la sottoscrizione della procura non soddisfa i requisiti di legge, comportando la carenza di una valida procura e, di conseguenza, la nullità del ricorso ai sensi dell'art. 44, comma 1, lettera a) del c.p.a. Il vizio non è sanabile né ai sensi dell'art. 182 c.p.c., né tramite rimessione in termini, in quanto la procura deve sempre precedere la redazione e la notificazione del ricorso nel processo amministrativo.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. II, sentenza breve 02/03/2026, n. 3892
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 3892
    Data del deposito : 2 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

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