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Sentenza 10 febbraio 2026
Sentenza 10 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XVIII, sentenza 10/02/2026, n. 2026 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 2026 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2026/2026
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 18, riunita in udienza il 05/02/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
MANTINI MARGHERITA, Giudice monocratico in data 05/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4163/2025 depositato il 07/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Via Ostiense 131 L 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso dre.contenzioso@pec.comune.roma.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401440723 TARI
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401440723 TARI 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401440723 TARI 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401440723 TARI 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401440723 TARI 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401440723 TARI 2022
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401440723 TARI 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1334/2026 depositato il
06/02/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Signor Ricorrente_1 con ricorso notificato in data 13/01/2025 ha impugnato dinanzi a questa Corte l'AVVISO DI ACCERTAMENTO ESECUTIVO D'UFFICIO PER OMESSA DICHIARAZIONE AI FINI TA.RI E
T.E.F.A. ANNI 2018-2023 N. 112401440723 del 28.10.2024 EMESSO DAL COMUNE DI ROMA -
Dipartimento Risorse Economiche, notificato con plico postale RK2 n.59450301995-9, preso in carico dalle poste il 5/11/2024 e consegnato in data 18-11-2024 per le annualità 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023 per un totale di euro € 2.053,00 (di cui € 1.385,43 quale importo totale complessivo accertato;
€ 659,49 quale importo a titolo di sanzioni ed € 7,83 per spese di notifica) indirizzato a Indirizzo_1 Roma, con riferimento all'immobile all'appartamento sito in Roma, Indirizzo_2.
A)A sostegno dell'impugnativa il ricorrente ha formulato una serie di osservazioni giuridiche, dalle quali si desume che l'atto in parola non risulterebbe conforme alla vigente disciplina normativa.
-MOTIVO n.
1 - ECCESSO DI POTERE PER ERRONEITA' DEI PRESUPPOSTI E PER TRAVISAMENTO DEI FATTI – COINCIDENZA DELL'IMMOBILE DI Indirizzo_2 (OGGETTO DI ACCERTAMENTO) CON L'IMMOBILE DI Indirizzo_1 ABITATO DAL RICORRENTE
-MOTIVO n.2) - ECCESSO DI POTERE PER ERRONEITA' DEI PRESUPPOSTI E PER TRAVISAMENTO
DEI FATTI – NON RISPONDENZA AL VERO DELL'ACCERTAMENTO DI OMESSA DICHIARAZIONE
MOTIVO n.3) - ECCESSO DI POTERE PER ERRONEITA' DEI PRESUPPOSTI E PER TRAVISAMENTO
DEI FATTI - NON RISPONDENZA AL VERO DELL'ACCERTAMENTO DELL'OMESSO PAGAMENTO –
DUPLICAZIONE DEL PAGAMENTO IN CASO DI RIGETTO DEL RICORSO
A supporto del ricorso ha depositato in atti :All 1: mappa stradale Indirizzo_1 / Indirizzo_2: contratto di acquisto (anno 2000) in cui alla pag.2 ho evidenziato il testo “Indirizzo_1 già al catasto Indirizzo_2… all 2a: estratto del contratto di acquisto (anno 1997) del precedente proprietario in cui risulta la stessa dizione "Indirizzo_1 al catasto Indirizzo_2" All 3: nota di trascrizione presso Min Finanze su cui al quadro B è rilevabile che le particelle catastali coincidono (Indirizzo_1 dati catastali) in base al quale ho dichiarato la residenza. All 4: Dichiarazione Abitazione per smaltimento rifiuti presentato il 1 8-4-2000, sul cui modulo non è previsto alcun riferimento alla posizione catastale All 5: riepilogo pagamenti TARI da 2018
(estratto da sito AMA).
Ha quindi precisato le seguenti conclusioni: “in via principale di accogliere totalmente il ricorso e per l'effetto di annullare l'avviso di accertamento individuato in intestazione (doc. 1) e con essa ogni voce accessoria quali, sanzioni, interessi di legge, aggio, spese di notifica, ecc.; in ogni caso condannare Roma Capitale al pagamento delle spese, diritti ed onorari oltre IVA e Cassa di Previdenza come per legge da distrarsi a favore del difensore antistatario. CHIEDE ALTRESI' - che il ricorso venga discusso in pubblica udienza ai sensi e per gli effetti dell'art. 33, comma 1, D.Lgs. N. 546/92; - che ai sensi dell'art. 47 del D.Lgs. n. 546/92 la sospensione dell'atto impugnato”.
B) Si è costituita in giudizio Roma Capitale che ha rappresentato ad esito del riesame della posizione di voler chiedere la cessata materia del contendere e di aver emesso il doc. n. U250300136020 in data
5/03/2025, mediante cui ha disposto l'annullamento totale dell'avviso di accertamento esecutivo n.
11201440723 (All. 2).
Rilevato che il ricorso presentato e, di conseguenza, le motivazioni addotte dalla Ricorrente attengono esclusivamente alla validità ed al contenuto dell'avviso di accertamento esecutivo n. 11201440723 e che, allo stato attuale, non sussistono ulteriori questioni né in fatto tantomeno in diritto, la scrivente ritiene cessata la materia del contendere.
Ha allegato: All. 1 – Avviso di Accertamento Esecutivo n. 11201440723 All. 2 – Doc. n. U250300136020
Ha precisato le seguenti conclusioni: "Voglia l'adita Corte di Giustizia Tributaria, ai sensi dell'art. 46 del D.
Lgs. n. 546/1992, dichiarare estinto il giudizio per cessata materia del contendere con compensazione delle spese di lite"
C) All'udienza del giorno 5.2.2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il presente ricorso è stato notificato in data 13/01/2025 ed iscritto a ruolo il 7.2.2025.
Nelle premesse del ricorso il ricorrente ha evidenziato che ha avanzato tempestivamente istanza di annullamento in autotutela appena quattro giorni dopo il ritiro dell'avviso quivi impugnato, producendo la documentazione con cui ha dimostrato che l'appartamento indicato nell'atto impugnato , tanto nel rogito di acquisto del 2000 (doc. 6) tanto nell'atto di provenienza dei suoi dante causa (doc. 7) che nella nota di trascrizione (doc. 8) è individuato con la seguente dicitura: “Indirizzo_1 (in Catasto Indirizzo_2 già fabbricato denominato “lotto7”); e precisamente: appartamento posto al piano secondo sul rialzato (o terzo catastale) della Scala "M", distinto con il numero interno sei (n. int. 6), composto di ingresso, due camere, cucina e bagno, confinante con distacco condominiale, vano scala, appartamento Indirizzo_3
, salvo altri;
riportato nel Nuovo Catasto Edilizio Urbano del Comune di Roma alla partita 2025772 dati catastali – Indirizzo_2 Z.C.
4 - Categ. A/4 - Classe 2 - Vani 3,5 - Rendita catastale £ 840.000”.
Argomenta il ricorrente che basta guardare il mappale depositato al Comune con il progetto (doc. 10) o semplicemente le immagini estratte dal servizio google maps (doc. 11) per avere contezza dell'identità fisica dell'immobile su cui è causa.
Argomenta il ricorrente altresì che Ente impositore ha effettivamente istruito l'accertamento dando forse rilievo al solo catastale, peraltro privo di numero civico ed indicazione di scala essenziali per individuare l'immobile, senza esaminare quelli urbanistici e anagrafici pure presenti nei propri registri (cfr doc. 5 – certificato di residenza, doc. 9 – dichiarazione ai fini tassa smaltimento rifiuti), duplicando di fatto l'identità dell'immobile e, di conseguenza, anche dei tributi ad esso inerenti.
Il Ricorrente ha anche depositato in atti le ricevute dei pagamenti effettuati e dimostrato di essere proprietario soltanto dell'appartamento in cui risiede sito in Roma, Indirizzo_1.
Nel corso del procedimento Roma Capitale ha riesaminato la posizione del ricorrente in sede di autotutela e con atto n. U250300136020, allegato agli atti del fascicolo, in data 5/03/2025, con cui ha disposto l'annullamento totale dell'avviso di accertamento esecutivo n. 11201440723 (All. 2).
Roma Capitale ha dedotto che non sussistono pertanto ulteriori questioni né in fatto né in diritto, ha chiesto l'estinzione del giudizio per cessata la materia del contendere con spese compensate.
Si rileva che la parte ricorrente pur non opponendosi all'estinzione del giudizio ha insistito nella liquidazione delle spese di giudizio per aver dovuto incardinare il presente procedimento, nonostante l'istanza in autotutela e atteso che è stata riconosciuta l'assoluta erroneità dell'accertamento.
Conclusivamente sussistono i presupposti per la dichiarazione di estinzione del giudizio. Quanto alle spese di giudizio per gravi motivi si ritiene equa la compensazione integrale delle spese di giudizio che restano a carico di ciascuna delle parti che le hanno anticipate, ai sensi dell'art. 46 co 3 D. Lgv
546/92, tenuto conto che l'atto impugnato trae origine dall'attività istituzionale di controllo e di recupero e tenuto conto altresì dell'esito del giudizio.
P.Q.M.
La Corte dichiara l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere.
Spese compensate.
Il giudice (Margherita Mantini)
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 18, riunita in udienza il 05/02/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
MANTINI MARGHERITA, Giudice monocratico in data 05/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4163/2025 depositato il 07/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Via Ostiense 131 L 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso dre.contenzioso@pec.comune.roma.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401440723 TARI
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401440723 TARI 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401440723 TARI 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401440723 TARI 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401440723 TARI 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401440723 TARI 2022
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401440723 TARI 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1334/2026 depositato il
06/02/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Signor Ricorrente_1 con ricorso notificato in data 13/01/2025 ha impugnato dinanzi a questa Corte l'AVVISO DI ACCERTAMENTO ESECUTIVO D'UFFICIO PER OMESSA DICHIARAZIONE AI FINI TA.RI E
T.E.F.A. ANNI 2018-2023 N. 112401440723 del 28.10.2024 EMESSO DAL COMUNE DI ROMA -
Dipartimento Risorse Economiche, notificato con plico postale RK2 n.59450301995-9, preso in carico dalle poste il 5/11/2024 e consegnato in data 18-11-2024 per le annualità 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023 per un totale di euro € 2.053,00 (di cui € 1.385,43 quale importo totale complessivo accertato;
€ 659,49 quale importo a titolo di sanzioni ed € 7,83 per spese di notifica) indirizzato a Indirizzo_1 Roma, con riferimento all'immobile all'appartamento sito in Roma, Indirizzo_2.
A)A sostegno dell'impugnativa il ricorrente ha formulato una serie di osservazioni giuridiche, dalle quali si desume che l'atto in parola non risulterebbe conforme alla vigente disciplina normativa.
-MOTIVO n.
1 - ECCESSO DI POTERE PER ERRONEITA' DEI PRESUPPOSTI E PER TRAVISAMENTO DEI FATTI – COINCIDENZA DELL'IMMOBILE DI Indirizzo_2 (OGGETTO DI ACCERTAMENTO) CON L'IMMOBILE DI Indirizzo_1 ABITATO DAL RICORRENTE
-MOTIVO n.2) - ECCESSO DI POTERE PER ERRONEITA' DEI PRESUPPOSTI E PER TRAVISAMENTO
DEI FATTI – NON RISPONDENZA AL VERO DELL'ACCERTAMENTO DI OMESSA DICHIARAZIONE
MOTIVO n.3) - ECCESSO DI POTERE PER ERRONEITA' DEI PRESUPPOSTI E PER TRAVISAMENTO
DEI FATTI - NON RISPONDENZA AL VERO DELL'ACCERTAMENTO DELL'OMESSO PAGAMENTO –
DUPLICAZIONE DEL PAGAMENTO IN CASO DI RIGETTO DEL RICORSO
A supporto del ricorso ha depositato in atti :All 1: mappa stradale Indirizzo_1 / Indirizzo_2: contratto di acquisto (anno 2000) in cui alla pag.2 ho evidenziato il testo “Indirizzo_1 già al catasto Indirizzo_2… all 2a: estratto del contratto di acquisto (anno 1997) del precedente proprietario in cui risulta la stessa dizione "Indirizzo_1 al catasto Indirizzo_2" All 3: nota di trascrizione presso Min Finanze su cui al quadro B è rilevabile che le particelle catastali coincidono (Indirizzo_1 dati catastali) in base al quale ho dichiarato la residenza. All 4: Dichiarazione Abitazione per smaltimento rifiuti presentato il 1 8-4-2000, sul cui modulo non è previsto alcun riferimento alla posizione catastale All 5: riepilogo pagamenti TARI da 2018
(estratto da sito AMA).
Ha quindi precisato le seguenti conclusioni: “in via principale di accogliere totalmente il ricorso e per l'effetto di annullare l'avviso di accertamento individuato in intestazione (doc. 1) e con essa ogni voce accessoria quali, sanzioni, interessi di legge, aggio, spese di notifica, ecc.; in ogni caso condannare Roma Capitale al pagamento delle spese, diritti ed onorari oltre IVA e Cassa di Previdenza come per legge da distrarsi a favore del difensore antistatario. CHIEDE ALTRESI' - che il ricorso venga discusso in pubblica udienza ai sensi e per gli effetti dell'art. 33, comma 1, D.Lgs. N. 546/92; - che ai sensi dell'art. 47 del D.Lgs. n. 546/92 la sospensione dell'atto impugnato”.
B) Si è costituita in giudizio Roma Capitale che ha rappresentato ad esito del riesame della posizione di voler chiedere la cessata materia del contendere e di aver emesso il doc. n. U250300136020 in data
5/03/2025, mediante cui ha disposto l'annullamento totale dell'avviso di accertamento esecutivo n.
11201440723 (All. 2).
Rilevato che il ricorso presentato e, di conseguenza, le motivazioni addotte dalla Ricorrente attengono esclusivamente alla validità ed al contenuto dell'avviso di accertamento esecutivo n. 11201440723 e che, allo stato attuale, non sussistono ulteriori questioni né in fatto tantomeno in diritto, la scrivente ritiene cessata la materia del contendere.
Ha allegato: All. 1 – Avviso di Accertamento Esecutivo n. 11201440723 All. 2 – Doc. n. U250300136020
Ha precisato le seguenti conclusioni: "Voglia l'adita Corte di Giustizia Tributaria, ai sensi dell'art. 46 del D.
Lgs. n. 546/1992, dichiarare estinto il giudizio per cessata materia del contendere con compensazione delle spese di lite"
C) All'udienza del giorno 5.2.2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il presente ricorso è stato notificato in data 13/01/2025 ed iscritto a ruolo il 7.2.2025.
Nelle premesse del ricorso il ricorrente ha evidenziato che ha avanzato tempestivamente istanza di annullamento in autotutela appena quattro giorni dopo il ritiro dell'avviso quivi impugnato, producendo la documentazione con cui ha dimostrato che l'appartamento indicato nell'atto impugnato , tanto nel rogito di acquisto del 2000 (doc. 6) tanto nell'atto di provenienza dei suoi dante causa (doc. 7) che nella nota di trascrizione (doc. 8) è individuato con la seguente dicitura: “Indirizzo_1 (in Catasto Indirizzo_2 già fabbricato denominato “lotto7”); e precisamente: appartamento posto al piano secondo sul rialzato (o terzo catastale) della Scala "M", distinto con il numero interno sei (n. int. 6), composto di ingresso, due camere, cucina e bagno, confinante con distacco condominiale, vano scala, appartamento Indirizzo_3
, salvo altri;
riportato nel Nuovo Catasto Edilizio Urbano del Comune di Roma alla partita 2025772 dati catastali – Indirizzo_2 Z.C.
4 - Categ. A/4 - Classe 2 - Vani 3,5 - Rendita catastale £ 840.000”.
Argomenta il ricorrente che basta guardare il mappale depositato al Comune con il progetto (doc. 10) o semplicemente le immagini estratte dal servizio google maps (doc. 11) per avere contezza dell'identità fisica dell'immobile su cui è causa.
Argomenta il ricorrente altresì che Ente impositore ha effettivamente istruito l'accertamento dando forse rilievo al solo catastale, peraltro privo di numero civico ed indicazione di scala essenziali per individuare l'immobile, senza esaminare quelli urbanistici e anagrafici pure presenti nei propri registri (cfr doc. 5 – certificato di residenza, doc. 9 – dichiarazione ai fini tassa smaltimento rifiuti), duplicando di fatto l'identità dell'immobile e, di conseguenza, anche dei tributi ad esso inerenti.
Il Ricorrente ha anche depositato in atti le ricevute dei pagamenti effettuati e dimostrato di essere proprietario soltanto dell'appartamento in cui risiede sito in Roma, Indirizzo_1.
Nel corso del procedimento Roma Capitale ha riesaminato la posizione del ricorrente in sede di autotutela e con atto n. U250300136020, allegato agli atti del fascicolo, in data 5/03/2025, con cui ha disposto l'annullamento totale dell'avviso di accertamento esecutivo n. 11201440723 (All. 2).
Roma Capitale ha dedotto che non sussistono pertanto ulteriori questioni né in fatto né in diritto, ha chiesto l'estinzione del giudizio per cessata la materia del contendere con spese compensate.
Si rileva che la parte ricorrente pur non opponendosi all'estinzione del giudizio ha insistito nella liquidazione delle spese di giudizio per aver dovuto incardinare il presente procedimento, nonostante l'istanza in autotutela e atteso che è stata riconosciuta l'assoluta erroneità dell'accertamento.
Conclusivamente sussistono i presupposti per la dichiarazione di estinzione del giudizio. Quanto alle spese di giudizio per gravi motivi si ritiene equa la compensazione integrale delle spese di giudizio che restano a carico di ciascuna delle parti che le hanno anticipate, ai sensi dell'art. 46 co 3 D. Lgv
546/92, tenuto conto che l'atto impugnato trae origine dall'attività istituzionale di controllo e di recupero e tenuto conto altresì dell'esito del giudizio.
P.Q.M.
La Corte dichiara l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere.
Spese compensate.
Il giudice (Margherita Mantini)