CGT1
Sentenza 13 gennaio 2026
Sentenza 13 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Grosseto, sez. I, sentenza 13/01/2026, n. 17 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Grosseto |
| Numero : | 17 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 17/2026
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di GROSSETO Sezione 1, riunita in udienza il 22/10/2025 alle ore 14:00 in composizione monocratica:
PULIATTI GIOVANNI, Giudice monocratico in data 22/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 167/2025 depositato il 18/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Follonica - Largo Felice Cavallotti N. 1 58022 Follonica GR
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 2001-251124-CPP TARI 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 2001-251124-CPP TARI 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 187/2025 depositato il
29/10/2025
Richieste delle parti: Ricorrente
CHIEDE
Che codesta C.G.T. di primo grado di Grosseto voglia:
voglia:
1. Dichiarare la nullità dell'atto impugnato per mancanza di notifica degli atti pretermessi;
2. Accertare l'assenza o l'apparenza di motivazione – conseguente inesistenza, nullità o annullabilità dell'atto – in quanto privo dell'elenco cronologico degli atti tributari notificati e dei relativi termini;
3. Rilevare il difetto di sottoscrizione e l'illegittimità della firma a mezzo stampa, in mancanza dei requisiti di legge e la mancanza dell'indicazione del responsabile del procedimento;
4. Verificare la carenza di poteri del Funzionario responsabile (dott.ssa Nominativo_1) e l'assenza di delibera o determina che ne legittimi l'operato e chiarisca se dipendente del Comune o dell'Agente della riscossione;
5. Verificare l'effettiva iscrizione di ET Servizi srl nell'elenco dei concessionari tenuto dal MEF, in mancanza della indicazione nell'atto in oggetto e in mancanza della determina di attribuzione dell'incarico da parte del Comune di Follonica oltre che per la mancanza della data di durata dell'incarico;
6. Riconoscere l'intervenuta decadenza e/o prescrizione della pretesa tributaria, sanzioni e interessi, per mancato avvio della procedura esecutiva entro i termini di legge.
7. Ridurre le sanzioni, in subordine, secondo i principi di proporzionalità e ragionevolezza espressi da
CGUE, Corte di Cassazione e Corte Costituzionale, nonché per l'illegittima equiparazione al contribuente evasore.
8. Sollevare, ove necessario, questione di incostituzionalità (art.3 Cost.) per la mancata distinzione tra contribuente collaborativo e evasore totale, nonché per il permanere del c.d. “interesse fiscale” quale fondamento della sanzione.
9. Dichiarare la nullità dell'atto per omessa convocazione del contraddittorio preventivo.
10. Dichiarare l'irrilevanza di eventuali intimazioni non seguite dalla procedura di esecuzione coattiva entro il quinquennio.
11. Constatare la mancata prova dell'interruzione dei termini di prescrizione e decadenza, stante l'assenza di un piano cronologico degli atti.
12. Accertare la responsabilità aggravata dell'Ente e del Funzionario, ai sensi dell'art.96 c.p.c., con relativa condanna al risarcimento del danno in favore della ricorrente.
13. Rilevare la mancanza di “prova rafforzata” ex art.7, comma 5-bis, D.Lgs. n.546/92.
14. Rilevare l'incostituzionalità del processo tributario nell'assetto attuale, per mancanza di effettiva garanzia del “giusto processo” (art.111 Cost.).
15. Rilevare l'incostituzionalità della riforma sanzionatoria (D.Lgs. n.87/2024) per mancato adeguamento ai principi di proporzionalità, in violazione di CGUE e Corte Costituzionale. 16. Constatare l'effetto distorsivo derivante dall'assenza di distinzione tra imposte, sanzioni e interessi, con conseguente determinazione erronea del CUT.
17. Constatare l'avvenuta decadenza della pretesa del Comune con l'atto in oggetto a seguito del mancato inizio della procedura esecutiva entro il triennio dall'avvenuta definitività dell'avviso di accertamento, come disposto dall'art.1, c.163 L.296/2006.
Verificare la legittimità della notifica da parte di Società_1 rispetto alla quale nell'atto in oggetto non si riscontra alcuna menzione né rilasciata alcuna autorizzazione e non richiamata alcuna abilitazione alla notifica di atti tributari sostanziali e recettizi.
Con vittoria di spese e onorari di giudizio da liquidarsi come per legge.
Resistente
si chiede a codesta spettabile Corte di Giustizia Tributaria di Grosseto di confermare, per i motivi sopra esposti, l'avviso di intimazione di pagamento prot.
2001/251124/CPP – TARI 2015 e TARI 2016 intestati alla ricorrente, in quanto corretti nella forma e nella sostanza;
rigettare il ricorso con vittoria di spese ed onorari.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, difesa e rappresentata dal difensore dott. Difensore_1 , con atto depositato telematicamente in data 18 aprile 2025, proponeva ricorso avverso l'intimazione ad adempiere, prot.
2001/251124/CPP, emessa dal Comune di FOLLONICA – Ufficio Tributi, per un importo complessivo lordo di € 1.046,63– TARI – anni d'imposta 2015 E 2016 e gli atti pretermessi.
Esponeva i seguenti motivi .
1)Illegittimità dell'intimazione ad adempiere in quanto non preceduta dalla notifica della cartella di pagamento richiamata nell'atto in oggetto. Incertezza riguardo la legittimazione passiva.
2) Illegittimità dell'Intimazione ad adempiere per difetto di sottoscrizione e di poteri riconosciuti – Firma a mezzo stampa invalida per mancato rispetto dei requisiti di legge
3) Illegittimità per mancanza di motivazione sulla funzione della dott.ssa Nominativo_1 quale Funzionario della riscossione – Assenza dei requisiti di legge
4) Illegittimità della pretesa TARI dell'anno d'imposta 2016 per intervenuta decadenza quinquennale – In via subordinata per la prescrizione oltre cinque anni dall'anno d'imposta (dalla violazione).
5) Illegittimità dell'atto per mancato rispetto della normativa sulle procedure esecutive coattive – Abuso del diritto da parte del Comune – Omessa indicazione cronologica di intimazioni o di atti interruttivi
6) Mancata indicazione del procedimento di computo degli interessi e delle singole aliquote su base annuale.
Mancata indicazione delle sanzioni applicate.
7) Mancata allegazione degli atti prodromici all'intimazione ad adempiere. Mancanza di motivazione. Nullità. 8) Mancata indicazione del responsabile del procedimento. Nullità.
9) Eccepibilità della prescrizione delle cartelle di pagamento non impugnate – Giurisprudenza di legittimità favorevole al ricorrente
10) Obbligo di allegare la sequenza degli atti e delle relate di notifica per comprovare l'assenza di decadenza e prescrizione
11) Corte di Cassazione n.13781/2023 – Rilevanza della decadenza e prescrizione quinquennale di sanzioni e interessi.
12) Corte Costituzionale sent. n.46/2023 – Rilevanza dei principi di proporzionalità e dell'abbattimento delle sanzioni
13) Principi fondativi della Costituzione – Giustizia nell'imposizione e diritto fondamentale della persona –
Interesse fiscale e relazione tra potere e libertà
14) Art.53 Cost. – Capacità contributiva e attualità
15) Responsabilità aggravata del Comune e del Funzionario firmatario – Richiesta risarcimento del danno
(art.96 c.p.c.)
16) Mancanza di motivazione – Violazione art.7 L.212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente)
17) Il vizio anche parziale dell'intimazione di pagamento coinvolge l'intero atto
18) Principio di autotutela – Obbligatorietà del riesame in presenza di vizi manifesti
19) Eccezione di incostituzionalità del nuovo sistema sanzionatorio – D.Lgs. n.87/2024 – Cass. n.34909/2024
20) Contraddittorio preventivo non attuato
21) Motivazione e prova – Inesistenza – Art.7, comma 5-bis, D.Lgs. n.546/1992 (prova “rafforzata”)
22) Mancanza di prova sui requisiti del Funzionario sottoscrittore
23) Processo tributario e “giusto processo” – Incostituzionalità del vigente assetto organizzativo
24) Obbligo di motivazione “ab origine” – Cass. 25.1.2022 n.2039
25) Effetto distorsivo per mancata distinzione fra imposta, sanzioni e interessi ai fini del CUT.
26) Decadenza della pretesa del Comune di Follonica per il mancato inizio della procedura esecutiva entro il triennio decorrente dalla data di definitività dell'avviso di accertamento. Nullità. (Art. 1, c.163 L.296/2006).
Si costituiva ritualmente in giudizio il Comune di Follonica che chiedeva il rigetto del ricorso.
Premetteva in fatto di aver emesso due avvisi di accertamento esecutivi per gli anni d'imposta 2015 e 2016, intestati alla ricorrente, per omesso pagamento della TARI.
Gli avvisi di accertamento risultavano correttamente notificati e non risultavano essere stati impugnati nelle sedi opportune entro i termini previsti e pertanto erano divenuti definitivi. Argomentava pertanto che:
l'oggetto del contenzioso era l'omesso versamento della TARI per detti anni d'imposta così come indicato nell'intimazione di pagamento notificata alla ricorrente;
Gli avvisi di accertamento risultavano correttamente notificati e non risultavano essere stato impugnati e pertanto erano divenuti definitivi e il ricorrente non aveva provveduto al pagamento entro i termini indicati;
l'intimazione di pagamento opposta risultava corretta nella forma e nella sostanza in quanto emessa tenendo conto di quanto previsto dalla Legge n.160/2019 art.1 comma 792 lett. h).
Nell'udienza odierna, dopo una di mero rinvio per motivi tecnici, le parti hanno insistito sulle proprie tesi e conclusioni;
all'esito della discussione questo Giudice in composizione monocratica ritiene che il ricorso sia infondato e non possa trovare accoglimento.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va premesso che quanto alla notifica dell'intimazione di pagamento, da ritenere ritualmente compiuta a mani della ricorrente, la difesa ha richiesto una verifica della legittimazione della Società_1.
La parte resistente ha prodotto copia della relata di notifica ove è indicato come autore il messo notificatore Nominativo_2, nonché copia della determina dirigenziale n- 508 del 21 giugno 2024 di nomina dei vari messi notificatori, tra cui appunto la suddetta notificatrice.
Vanno inoltre ritenute superate le questioni formali relative all'intimazione di pagamento.
Quanto all'asserito difetto di motivazione, la semplice lettura dell'atto dimostra la perfetta leggibilità della contestazione, avendo come tema principale quello della TARI non pagata e dei precedenti avvisi di accertamento.
L'atto era completo nei suoi elementi formali e sostanziali, con riferimento alle annualità, agli importi, alla causale ed al tipo di imposta dovuta.
Sempre la chiarezza dell'atto unitamente al suo oggetto depone per la superfluità di un previo contraddittorio, peraltro non previsto in materia, nonché per la trasparenza nel calcolo degli interessi, degli interessi di mora, con precisa indicazione delle decorrenze e con il riferimento alle modalità stabilita dalla legge.
È inoltre da considerare manifestamente infondata l'eccezione di costituzionalità relativa al recente assetto organizzativo della giustizia tributaria, oltre che formalmente mal posta per il mancato richiamo a norme cogenti di rango costituzionale;
basta solo ricordarsi che sin dalle origini delle Commissioni Tributarie, di cui le attuali Corti di giustizia sono le legittime eredi, il Ministero di riferimento era per l'appunto il Ministero delle
Finanze.
E al riguardo così ha disposto la Corte costituzionale:
“Sono inammissibili per difetto di rilevanza le q.l.c. relative alle disposizioni dell'ordinamento giudiziario tributario, censurate di ammettere, in spregio dell'autonomia e dell'indipendenza dei giudici tributari, un'eccessiva ingerenza del Ministero dell'economia e delle finanze, nonché di delineare un sistema di compensi, nomine, elezioni e sanzioni disciplinari lesivo degli artt. 101, comma 2 e 108 Cost. , in quanto insuscettibili di condizionare strutturalmente e funzionalmente lo ius dicere del giudice tributario nella fattispecie concreta.” (Corte Costituzionale , 17/12/2024, n. 204)
Quanto poi all'asserita mancanza di proporzionalità delle sanzioni va rilevato che si trattava di tema che avrebbe dovuto essere posto a suo tempo con il ricorso, mai avvenuto, nei confronti degli atti asseritamente pretermessi.
Va inoltre osservato come la maggior parte dei motivi addotti dalla parte ricorrente risultano pretestuosi o assolutamente inconferenti, come ad esempio il richiamo all'onere di prova rafforzato previsto dalla recente normativa, quando è evidente che non vi è nessuna questione di merito da provare.
Infondato anche il motivo con il quale si afferma non esservi prova che il funzionario firmatario dell'atto avesse i requisiti a ciò necessari. La Corte di Cassazione con plurime pronunce (pronunce
19327/2024, 31605/2015 tra le altre) ha affermato, relativamente agli atti della riscossione che è
necessaria solo la sua sicura riferibilità all'ente (organo) titolare del potere di emetterli, non operando per tali atti la regola -prevista per gli atti d'accertamento- della competenza all'emissione riservata al dirigente dell'ufficio o a funzionario da lui delegato. Tale principio in merito all'assenza della sottoscrizione degli atti è stato pur affermato esplicitamente con riferimento all' avviso di mora (Cass.
27871/2018), atto questo in tutto corrispondente all' intimazione di pagamento (cfr. Cass. 20476/2025) dal quale differisce solo nominalmente.
Ciò posto e superata ogni questione sulla regolarità dell'intimazione di pagamento, bisogna entrare nel merito nel ricorso avverso gli atti presupposti, impugnati dal ricorrente unitamente all'intimazione.
La parte resistente ha fornito la prova di aver a suo tempo provveduto a coltivare la procedura degli avvisi di accertamento con notifica per posta con raccomandata con avviso di ricevimento.
Inoppugnabile pertanto è la conoscenza da parte della ricorrente degli atti pregressi, non opposti a suo tempo, con la conseguenza dell'impossibilità di sollevare in questa sede eccezioni di alcun tipo.
Le spese del giudizio, così come liquidate in dispositivo in base a notula e tariffa seguono la soccombenza e vanno poste a carico della parte ricorrente.
P.Q.M.
RIGETTA il ricorso quanto all'avviso di intimazione di pagamento. DICHIARA inammissibile il ricorso quanto agli atti asseritamente pretermessi. CONDANNA la parte ricorrente al rimborso delle spese del giudizio liquidate in favore della parte resistente Comune di Follonica, nella misura di euro 200,00 per onorari, oltre spese forfetarie e accessori di legge se dovuti.
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di GROSSETO Sezione 1, riunita in udienza il 22/10/2025 alle ore 14:00 in composizione monocratica:
PULIATTI GIOVANNI, Giudice monocratico in data 22/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 167/2025 depositato il 18/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Follonica - Largo Felice Cavallotti N. 1 58022 Follonica GR
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 2001-251124-CPP TARI 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 2001-251124-CPP TARI 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 187/2025 depositato il
29/10/2025
Richieste delle parti: Ricorrente
CHIEDE
Che codesta C.G.T. di primo grado di Grosseto voglia:
voglia:
1. Dichiarare la nullità dell'atto impugnato per mancanza di notifica degli atti pretermessi;
2. Accertare l'assenza o l'apparenza di motivazione – conseguente inesistenza, nullità o annullabilità dell'atto – in quanto privo dell'elenco cronologico degli atti tributari notificati e dei relativi termini;
3. Rilevare il difetto di sottoscrizione e l'illegittimità della firma a mezzo stampa, in mancanza dei requisiti di legge e la mancanza dell'indicazione del responsabile del procedimento;
4. Verificare la carenza di poteri del Funzionario responsabile (dott.ssa Nominativo_1) e l'assenza di delibera o determina che ne legittimi l'operato e chiarisca se dipendente del Comune o dell'Agente della riscossione;
5. Verificare l'effettiva iscrizione di ET Servizi srl nell'elenco dei concessionari tenuto dal MEF, in mancanza della indicazione nell'atto in oggetto e in mancanza della determina di attribuzione dell'incarico da parte del Comune di Follonica oltre che per la mancanza della data di durata dell'incarico;
6. Riconoscere l'intervenuta decadenza e/o prescrizione della pretesa tributaria, sanzioni e interessi, per mancato avvio della procedura esecutiva entro i termini di legge.
7. Ridurre le sanzioni, in subordine, secondo i principi di proporzionalità e ragionevolezza espressi da
CGUE, Corte di Cassazione e Corte Costituzionale, nonché per l'illegittima equiparazione al contribuente evasore.
8. Sollevare, ove necessario, questione di incostituzionalità (art.3 Cost.) per la mancata distinzione tra contribuente collaborativo e evasore totale, nonché per il permanere del c.d. “interesse fiscale” quale fondamento della sanzione.
9. Dichiarare la nullità dell'atto per omessa convocazione del contraddittorio preventivo.
10. Dichiarare l'irrilevanza di eventuali intimazioni non seguite dalla procedura di esecuzione coattiva entro il quinquennio.
11. Constatare la mancata prova dell'interruzione dei termini di prescrizione e decadenza, stante l'assenza di un piano cronologico degli atti.
12. Accertare la responsabilità aggravata dell'Ente e del Funzionario, ai sensi dell'art.96 c.p.c., con relativa condanna al risarcimento del danno in favore della ricorrente.
13. Rilevare la mancanza di “prova rafforzata” ex art.7, comma 5-bis, D.Lgs. n.546/92.
14. Rilevare l'incostituzionalità del processo tributario nell'assetto attuale, per mancanza di effettiva garanzia del “giusto processo” (art.111 Cost.).
15. Rilevare l'incostituzionalità della riforma sanzionatoria (D.Lgs. n.87/2024) per mancato adeguamento ai principi di proporzionalità, in violazione di CGUE e Corte Costituzionale. 16. Constatare l'effetto distorsivo derivante dall'assenza di distinzione tra imposte, sanzioni e interessi, con conseguente determinazione erronea del CUT.
17. Constatare l'avvenuta decadenza della pretesa del Comune con l'atto in oggetto a seguito del mancato inizio della procedura esecutiva entro il triennio dall'avvenuta definitività dell'avviso di accertamento, come disposto dall'art.1, c.163 L.296/2006.
Verificare la legittimità della notifica da parte di Società_1 rispetto alla quale nell'atto in oggetto non si riscontra alcuna menzione né rilasciata alcuna autorizzazione e non richiamata alcuna abilitazione alla notifica di atti tributari sostanziali e recettizi.
Con vittoria di spese e onorari di giudizio da liquidarsi come per legge.
Resistente
si chiede a codesta spettabile Corte di Giustizia Tributaria di Grosseto di confermare, per i motivi sopra esposti, l'avviso di intimazione di pagamento prot.
2001/251124/CPP – TARI 2015 e TARI 2016 intestati alla ricorrente, in quanto corretti nella forma e nella sostanza;
rigettare il ricorso con vittoria di spese ed onorari.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, difesa e rappresentata dal difensore dott. Difensore_1 , con atto depositato telematicamente in data 18 aprile 2025, proponeva ricorso avverso l'intimazione ad adempiere, prot.
2001/251124/CPP, emessa dal Comune di FOLLONICA – Ufficio Tributi, per un importo complessivo lordo di € 1.046,63– TARI – anni d'imposta 2015 E 2016 e gli atti pretermessi.
Esponeva i seguenti motivi .
1)Illegittimità dell'intimazione ad adempiere in quanto non preceduta dalla notifica della cartella di pagamento richiamata nell'atto in oggetto. Incertezza riguardo la legittimazione passiva.
2) Illegittimità dell'Intimazione ad adempiere per difetto di sottoscrizione e di poteri riconosciuti – Firma a mezzo stampa invalida per mancato rispetto dei requisiti di legge
3) Illegittimità per mancanza di motivazione sulla funzione della dott.ssa Nominativo_1 quale Funzionario della riscossione – Assenza dei requisiti di legge
4) Illegittimità della pretesa TARI dell'anno d'imposta 2016 per intervenuta decadenza quinquennale – In via subordinata per la prescrizione oltre cinque anni dall'anno d'imposta (dalla violazione).
5) Illegittimità dell'atto per mancato rispetto della normativa sulle procedure esecutive coattive – Abuso del diritto da parte del Comune – Omessa indicazione cronologica di intimazioni o di atti interruttivi
6) Mancata indicazione del procedimento di computo degli interessi e delle singole aliquote su base annuale.
Mancata indicazione delle sanzioni applicate.
7) Mancata allegazione degli atti prodromici all'intimazione ad adempiere. Mancanza di motivazione. Nullità. 8) Mancata indicazione del responsabile del procedimento. Nullità.
9) Eccepibilità della prescrizione delle cartelle di pagamento non impugnate – Giurisprudenza di legittimità favorevole al ricorrente
10) Obbligo di allegare la sequenza degli atti e delle relate di notifica per comprovare l'assenza di decadenza e prescrizione
11) Corte di Cassazione n.13781/2023 – Rilevanza della decadenza e prescrizione quinquennale di sanzioni e interessi.
12) Corte Costituzionale sent. n.46/2023 – Rilevanza dei principi di proporzionalità e dell'abbattimento delle sanzioni
13) Principi fondativi della Costituzione – Giustizia nell'imposizione e diritto fondamentale della persona –
Interesse fiscale e relazione tra potere e libertà
14) Art.53 Cost. – Capacità contributiva e attualità
15) Responsabilità aggravata del Comune e del Funzionario firmatario – Richiesta risarcimento del danno
(art.96 c.p.c.)
16) Mancanza di motivazione – Violazione art.7 L.212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente)
17) Il vizio anche parziale dell'intimazione di pagamento coinvolge l'intero atto
18) Principio di autotutela – Obbligatorietà del riesame in presenza di vizi manifesti
19) Eccezione di incostituzionalità del nuovo sistema sanzionatorio – D.Lgs. n.87/2024 – Cass. n.34909/2024
20) Contraddittorio preventivo non attuato
21) Motivazione e prova – Inesistenza – Art.7, comma 5-bis, D.Lgs. n.546/1992 (prova “rafforzata”)
22) Mancanza di prova sui requisiti del Funzionario sottoscrittore
23) Processo tributario e “giusto processo” – Incostituzionalità del vigente assetto organizzativo
24) Obbligo di motivazione “ab origine” – Cass. 25.1.2022 n.2039
25) Effetto distorsivo per mancata distinzione fra imposta, sanzioni e interessi ai fini del CUT.
26) Decadenza della pretesa del Comune di Follonica per il mancato inizio della procedura esecutiva entro il triennio decorrente dalla data di definitività dell'avviso di accertamento. Nullità. (Art. 1, c.163 L.296/2006).
Si costituiva ritualmente in giudizio il Comune di Follonica che chiedeva il rigetto del ricorso.
Premetteva in fatto di aver emesso due avvisi di accertamento esecutivi per gli anni d'imposta 2015 e 2016, intestati alla ricorrente, per omesso pagamento della TARI.
Gli avvisi di accertamento risultavano correttamente notificati e non risultavano essere stati impugnati nelle sedi opportune entro i termini previsti e pertanto erano divenuti definitivi. Argomentava pertanto che:
l'oggetto del contenzioso era l'omesso versamento della TARI per detti anni d'imposta così come indicato nell'intimazione di pagamento notificata alla ricorrente;
Gli avvisi di accertamento risultavano correttamente notificati e non risultavano essere stato impugnati e pertanto erano divenuti definitivi e il ricorrente non aveva provveduto al pagamento entro i termini indicati;
l'intimazione di pagamento opposta risultava corretta nella forma e nella sostanza in quanto emessa tenendo conto di quanto previsto dalla Legge n.160/2019 art.1 comma 792 lett. h).
Nell'udienza odierna, dopo una di mero rinvio per motivi tecnici, le parti hanno insistito sulle proprie tesi e conclusioni;
all'esito della discussione questo Giudice in composizione monocratica ritiene che il ricorso sia infondato e non possa trovare accoglimento.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va premesso che quanto alla notifica dell'intimazione di pagamento, da ritenere ritualmente compiuta a mani della ricorrente, la difesa ha richiesto una verifica della legittimazione della Società_1.
La parte resistente ha prodotto copia della relata di notifica ove è indicato come autore il messo notificatore Nominativo_2, nonché copia della determina dirigenziale n- 508 del 21 giugno 2024 di nomina dei vari messi notificatori, tra cui appunto la suddetta notificatrice.
Vanno inoltre ritenute superate le questioni formali relative all'intimazione di pagamento.
Quanto all'asserito difetto di motivazione, la semplice lettura dell'atto dimostra la perfetta leggibilità della contestazione, avendo come tema principale quello della TARI non pagata e dei precedenti avvisi di accertamento.
L'atto era completo nei suoi elementi formali e sostanziali, con riferimento alle annualità, agli importi, alla causale ed al tipo di imposta dovuta.
Sempre la chiarezza dell'atto unitamente al suo oggetto depone per la superfluità di un previo contraddittorio, peraltro non previsto in materia, nonché per la trasparenza nel calcolo degli interessi, degli interessi di mora, con precisa indicazione delle decorrenze e con il riferimento alle modalità stabilita dalla legge.
È inoltre da considerare manifestamente infondata l'eccezione di costituzionalità relativa al recente assetto organizzativo della giustizia tributaria, oltre che formalmente mal posta per il mancato richiamo a norme cogenti di rango costituzionale;
basta solo ricordarsi che sin dalle origini delle Commissioni Tributarie, di cui le attuali Corti di giustizia sono le legittime eredi, il Ministero di riferimento era per l'appunto il Ministero delle
Finanze.
E al riguardo così ha disposto la Corte costituzionale:
“Sono inammissibili per difetto di rilevanza le q.l.c. relative alle disposizioni dell'ordinamento giudiziario tributario, censurate di ammettere, in spregio dell'autonomia e dell'indipendenza dei giudici tributari, un'eccessiva ingerenza del Ministero dell'economia e delle finanze, nonché di delineare un sistema di compensi, nomine, elezioni e sanzioni disciplinari lesivo degli artt. 101, comma 2 e 108 Cost. , in quanto insuscettibili di condizionare strutturalmente e funzionalmente lo ius dicere del giudice tributario nella fattispecie concreta.” (Corte Costituzionale , 17/12/2024, n. 204)
Quanto poi all'asserita mancanza di proporzionalità delle sanzioni va rilevato che si trattava di tema che avrebbe dovuto essere posto a suo tempo con il ricorso, mai avvenuto, nei confronti degli atti asseritamente pretermessi.
Va inoltre osservato come la maggior parte dei motivi addotti dalla parte ricorrente risultano pretestuosi o assolutamente inconferenti, come ad esempio il richiamo all'onere di prova rafforzato previsto dalla recente normativa, quando è evidente che non vi è nessuna questione di merito da provare.
Infondato anche il motivo con il quale si afferma non esservi prova che il funzionario firmatario dell'atto avesse i requisiti a ciò necessari. La Corte di Cassazione con plurime pronunce (pronunce
19327/2024, 31605/2015 tra le altre) ha affermato, relativamente agli atti della riscossione che è
necessaria solo la sua sicura riferibilità all'ente (organo) titolare del potere di emetterli, non operando per tali atti la regola -prevista per gli atti d'accertamento- della competenza all'emissione riservata al dirigente dell'ufficio o a funzionario da lui delegato. Tale principio in merito all'assenza della sottoscrizione degli atti è stato pur affermato esplicitamente con riferimento all' avviso di mora (Cass.
27871/2018), atto questo in tutto corrispondente all' intimazione di pagamento (cfr. Cass. 20476/2025) dal quale differisce solo nominalmente.
Ciò posto e superata ogni questione sulla regolarità dell'intimazione di pagamento, bisogna entrare nel merito nel ricorso avverso gli atti presupposti, impugnati dal ricorrente unitamente all'intimazione.
La parte resistente ha fornito la prova di aver a suo tempo provveduto a coltivare la procedura degli avvisi di accertamento con notifica per posta con raccomandata con avviso di ricevimento.
Inoppugnabile pertanto è la conoscenza da parte della ricorrente degli atti pregressi, non opposti a suo tempo, con la conseguenza dell'impossibilità di sollevare in questa sede eccezioni di alcun tipo.
Le spese del giudizio, così come liquidate in dispositivo in base a notula e tariffa seguono la soccombenza e vanno poste a carico della parte ricorrente.
P.Q.M.
RIGETTA il ricorso quanto all'avviso di intimazione di pagamento. DICHIARA inammissibile il ricorso quanto agli atti asseritamente pretermessi. CONDANNA la parte ricorrente al rimborso delle spese del giudizio liquidate in favore della parte resistente Comune di Follonica, nella misura di euro 200,00 per onorari, oltre spese forfetarie e accessori di legge se dovuti.