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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 01/07/2025, n. 222 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 222 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO di MANTOVA
LAVORO
VERBALE DELLA CAUSA tra con l'avv. ANTONUCCIO DAVIDE Parte_1
Contro CP_
SEDE LEGALE
Oggi 01/07/2025 è comparsa l'avv. Lodi Rizzini Sara in sost. avv. Antonuccio
Il giudice preliminarmente dispone la riunione al presente procedimento del proc. RG n 22/25 in quanto connessi anche per identità di questioni e verificata la regolarità della notifica dei ricorsi e del verbale di udienza del 20.5.2025 dichiara CP_ la contumacia di
L'avv. Lodi Rizzini discute la causa riportandosi ai ricorsi ed insistendo per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate e dichiara di rinunciare alla lettura del dispositivo
Il giudice si ritira in camera di consiglio
Terminata la camera di consiglio il giudice decide la causa dando immediata lettura del dispositivo e della contestuale motivazione Procedimento 21/25 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
Il Tribunale di AN nella persona del dott. Simona Gerola , in funzione di giudice del lavoro, nel processo di cui in epigrafe, all'udienza del 1/7/2025 visto l'art. 429 c.p.c ha pronunciato , con motivazione contestuale, la seguente:
S E N T E N Z A nella causa per controversia in materia di assistenza e previdenza obbligatoria promossa con domanda depositata in data 16.1.2025 da
assistito e rappresentato dall 'Avv. Davide Antonuccio Parte_1
- ricorrente -
CONTRO
CP_1
- convenuto contumace-
CONCUSIONI
Conclusioni : come in atti
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 16.1.2025 conveniva avanti al Tribunale di AN Parte_1
l' per sentire accogliere le conclusioni indicate in epigrafe CP_1
Il procuratore della ricorrente esponeva:
Il procuratore della parte ricorrente esponeva : CP_ che raccomandata a/r n. 54947750139-9, consegnata il 3.12.2024, l' sede di Catania notificava all'odierno ricorrente un avviso di accertamento per recupero somme indebitamente percepite segnatamente nn. 165953/2020 recante la seguente motivazione: “E' STATA PERCEPITA L'INDENNITA'PER EMEREGENZA COVID IN FAVORE DEI LAVORATORI
INTERMITTENTI (PREVISTA DALL'ART. 2 CO. 1 LETT. B) DEL D.L. 30 APRILE 2020 N. 10,
DALL'ART. 84, CO. 8 LETT. B), DEL D.L. N. 34/2020; DALL'ART. 9, CO. 2 LETT. B) DEL D.L.
N. 104/2020; DALL'ART. 15, COMMI 1 E 3 LETT. B) E DALL'ART. 15 BIS, COMMI 1 E 3
LETT. B) DEL D.L. 137/2020 NON SPETTANTE”; che avverso il suddetto provvedimento il sig. in data 12.12.2024, tramite il proprio Parte_1 patronato di fiducia, proponeva ricorso ed istanza di riesame in autotutela ove contestava ogni addebito e rivendicava, al contrario, di aver percepito i contributi erogati in quanto titolare dei requisiti richiesti dalle norme sopracitate e a fondamento del suo assunto allegava ST
, dal quale appare immediatamente evincibile che egli , come Parte_2 normativamente richiesto, nel periodo di riferimento era impiegato con lavoro intermittente presso struttura alberghiera;
CP_ che l' sede di Catania con comunicazione del 20 Dicembre 2024 lo dichiarava inammissibile per la seguente motivazione “La materia Covid-19 non è di competenza del Comitato Provinciale”, aggiungendo, altresì, come “Avverso il provvedimento impugnato è prevista solo l'azione giudiziaria…”.
In punto di diritto eccepiva la nullita' dell'avviso di accertamento impugnato in quanto emesso in patente violazione degli artt. 2 co. 1 lett. b) del d.l. 30 aprile 2020 n. 10, dall'art. 84, co. 8 lett. b), del d.l. n. 34/2020; dall'art. 9, co. 2 lett. b) del d.l. n. 104/2020; dall'art. 15, commi 1 e 3 lett. b) e dall'art. 15 bis, commi 1 e 3 lett. b) del d.l. 137/2020 atteso che il ricorrente nel periodo di riferimento era titolare di tutti i requisiti normativamente previsti per l'erogazione dell'indennita' emergenziale.
Invocava allo scopo la circolare n. 67 del 29 Maggio 2020,
Eccepiva altresì la nullità dell'avviso di accertamento per difetto e/o omessa motivazione, con conseguente violazione dell'art. 3 – legge n.241/1990, nonche' dell'art. 41, co. 2, lett. c) – carta dei diritti fondamentali u.e. e dell'art. 24 della Costituzione, stante l'assenza degli elementi indispensabili per consentire al ricorrente di comprendere le ragioni giuridiche fondanti l'attivita' di recupero CP_ avviata in suo danno dall'
Rassegnava le seguenti conclusioni : dichiarare illegittimo, nullo o, comunque, privo di effetti con qualunque statuizione ritenuta opportuna, l'avviso di accertamento impugnato per i motivi di legittimità e di merito in precedenza dedotti;
- condannare parte resistente alle spese e compensi del presente giudizio da distrarre a favore del difensore antistatario.
Con successivo ricorso depositato in pari data proponeva opposizione avverso l'avviso di accertamento per recupero somme indebitamente percepite segnatamente nn. 165953/2020 recante la seguente motivazione: “E' STATA PERCEPITA L'INDENNITA'PER EMEREGENZA COVID IN
FAVORE DEI LAVORATORI INTERMITTENTI (PREVISTA DALL'ART. 2 CO. 1 LETT. B)
DEL D.L. 30 APRILE 2020 N. 10, DALL'ART. 84, CO. 8 LETT. B), DEL D.L. N. 34/2020;
DALL'ART. 9, CO. 2 LETT. B) DEL D.L. N. 104/2020; DALL'ART. 15, COMMI 1 E 3 LETT. B)
E DALL'ART. 15 BIS, COMMI 1 E 3 LETT. B) DEL D.L. 137/2020 NON SPETTANTE”.
A sostegno della seconda opposizione svolgeva argomentazioni analoghe a quelle proposte nel prima procedimento sottolineando anche in quella sede che il ricorrente era in possesso dei requisiti di legge previsti per il godimento dell'indennità chiesta in restituzione pure per il periodo dal 1° gennaio
2019 e il 31 gennaio 2020 avendo , come per il periodo 1.6.2020 al 31.8.2020, svolto prestazione lavorativa - nell'ambito di uno o più contratti di tipo intermittente - per almeno trenta giornate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 31 gennaio 2020.
Rassegnava le seguenti conclusioni : dichiarare illegittimo, nullo o, comunque, privo di effetti con qualunque statuizione ritenuta opportuna, l'avviso di accertamento impugnato per i motivi di legittimità e di merito in precedenza dedotti;
- condannare parte resistente alle spese e compensi del presente giudizio da distrarre a favore del difensore antistatario.
Su richiesta del procuratore del ricorrente veniva autorizzata la rinnovazione della notifica dei ricorsi in quanto effettuate senza rispettare i termini di comparizione previsti dall'art. 415 c.p.c
L' non si costituiva in nessuno dei due procedimenti e , pertanto, verificata la ritualità della CP_1 notifica dei ricorsi e del verbale di prima udienza, veniva dichiarato contumace
I due procedimenti venivano riuniti per connessione oggettiva e soggettiva e la causa, istruita sulla documentazione versata in causa dal ricorrente , veniva discussa e decisa
I ricorsi sono fondati e meritano accoglimento
Innanzitutto appare scarsamente intelleggibile la motivazione addotta dal Comitato Provinciale a sostegno dell'asserita inammissibilità del ricorso amministrativo ritualmente proposto dal ricorrente
(“la materia Covid 19 non è di competenza del Comitato Provinciale”) con l'aggiunta “ avverso il provvedimento impugnato è prevista solo l'azione giudiziaria”
A prescindere dalla materia oggetto di ricorso , il AT non ha fatto altro che chiedere un riesame in sede amministrativa di un provvedimento con il quale l'istituto previdenziale ha chiesto la restituzione di un beneficio da lui stesso erogato al contribuente e francamente non è dato comprendere cosa abbia impedito all' di pronunciarsi prima del gdl , frustrando così , peraltro, CP_1 la ratio deflattiva dell'art. 443 cpc ai sensi del quale il previo esperimento del ricorso amministrativa e' (addirittura) condizione di procedibilità della domanda giudiziaria relativa ad una controversia in materia di previdenza e assistenza obbligatoria ex art. 442 del c.p.c. Nel merito , l' sede di Catania ha chiesto al ricorrente la restituzione della somma di euro CP_1
1.800,00 erogata al a titolo di indennità per emergenza COVID 19 per il periodo 1.3.2020 Parte_1
– 31.5.2020 , nonché l'ulteriore somma di euro 3.000,00 per il medesimo titolo e per il periodo successivo dal 1.6.2020 al 31.8.2020
Le pretesa di restituzione è infondata in quanto sussistevano in capo al ricorrente i requisiti di legge per fruire dell'indennità per l'emergenza Covid per i lavoratori intermittenti
Dall'estratto contributivo in atti emerge che il ricorrente è stato impiegato per 31 settimane presso la e i decreti legge che si sono susseguiti Controparte_2 CP_3 nel tempo in materia ( dl 13.7.20 convertito dalla legge 27/20 , dl 104/2020 convertito dalla l. 126/20
e dl137/2020 convertito dalla l 176/2020) prevedono che ai lavoratori intermittenti spetta l'indennità per emergenza COVID in assenza di rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato e di pensione alla data di presentazione della domanda e in presenza di 30 giorni di lavoro .
Il buon diritto del ricorrente pare ricevere un robusto supporto anche nella invocata circolare CP_1 del 67 del 29 Maggio 2020, ai sensi della quale il diritto al riconoscimento dell'indennità emergenziale andava riconosciuto ai lavoratori intermittenti, di cui agli articoli da 13 a 18 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, che avessero volto prestazione lavorativa - nell'ambito di uno o più contratti di tipo intermittente - per almeno trenta giornate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019
e il 31 gennaio 2020.
Insomma , non vi è alcun elemento in atti a sostegno della legittimità delle istanze di ripetizione svolte dall' CP_1
Nulla piu' vi è da aggiungere
Non resta che accogliere il ricorsi e condannare l' alla rifusione delle spese di lite liquidate come CP_1 da dispositivo
PQM
definitivamente pronunciando , ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa , così provvede: dichiara inefficaci gli avvisi di accertamento sede Catania del 15 novembre 2024 impugnati CP_1 dal ricorrente;
condanna l' alla rifusione delle spese di lite sostenute dal ricorrente che liquida in complessivi CP_1 euro 1.300,00 oltre rimb. forf, IVA e CPA di legge da distrarsi a favore del procuratore antistatario
Così deciso in AN , l'1.7.2025
Il giudice
Dott. Simona Gerola
LAVORO
VERBALE DELLA CAUSA tra con l'avv. ANTONUCCIO DAVIDE Parte_1
Contro CP_
SEDE LEGALE
Oggi 01/07/2025 è comparsa l'avv. Lodi Rizzini Sara in sost. avv. Antonuccio
Il giudice preliminarmente dispone la riunione al presente procedimento del proc. RG n 22/25 in quanto connessi anche per identità di questioni e verificata la regolarità della notifica dei ricorsi e del verbale di udienza del 20.5.2025 dichiara CP_ la contumacia di
L'avv. Lodi Rizzini discute la causa riportandosi ai ricorsi ed insistendo per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate e dichiara di rinunciare alla lettura del dispositivo
Il giudice si ritira in camera di consiglio
Terminata la camera di consiglio il giudice decide la causa dando immediata lettura del dispositivo e della contestuale motivazione Procedimento 21/25 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
Il Tribunale di AN nella persona del dott. Simona Gerola , in funzione di giudice del lavoro, nel processo di cui in epigrafe, all'udienza del 1/7/2025 visto l'art. 429 c.p.c ha pronunciato , con motivazione contestuale, la seguente:
S E N T E N Z A nella causa per controversia in materia di assistenza e previdenza obbligatoria promossa con domanda depositata in data 16.1.2025 da
assistito e rappresentato dall 'Avv. Davide Antonuccio Parte_1
- ricorrente -
CONTRO
CP_1
- convenuto contumace-
CONCUSIONI
Conclusioni : come in atti
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 16.1.2025 conveniva avanti al Tribunale di AN Parte_1
l' per sentire accogliere le conclusioni indicate in epigrafe CP_1
Il procuratore della ricorrente esponeva:
Il procuratore della parte ricorrente esponeva : CP_ che raccomandata a/r n. 54947750139-9, consegnata il 3.12.2024, l' sede di Catania notificava all'odierno ricorrente un avviso di accertamento per recupero somme indebitamente percepite segnatamente nn. 165953/2020 recante la seguente motivazione: “E' STATA PERCEPITA L'INDENNITA'PER EMEREGENZA COVID IN FAVORE DEI LAVORATORI
INTERMITTENTI (PREVISTA DALL'ART. 2 CO. 1 LETT. B) DEL D.L. 30 APRILE 2020 N. 10,
DALL'ART. 84, CO. 8 LETT. B), DEL D.L. N. 34/2020; DALL'ART. 9, CO. 2 LETT. B) DEL D.L.
N. 104/2020; DALL'ART. 15, COMMI 1 E 3 LETT. B) E DALL'ART. 15 BIS, COMMI 1 E 3
LETT. B) DEL D.L. 137/2020 NON SPETTANTE”; che avverso il suddetto provvedimento il sig. in data 12.12.2024, tramite il proprio Parte_1 patronato di fiducia, proponeva ricorso ed istanza di riesame in autotutela ove contestava ogni addebito e rivendicava, al contrario, di aver percepito i contributi erogati in quanto titolare dei requisiti richiesti dalle norme sopracitate e a fondamento del suo assunto allegava ST
, dal quale appare immediatamente evincibile che egli , come Parte_2 normativamente richiesto, nel periodo di riferimento era impiegato con lavoro intermittente presso struttura alberghiera;
CP_ che l' sede di Catania con comunicazione del 20 Dicembre 2024 lo dichiarava inammissibile per la seguente motivazione “La materia Covid-19 non è di competenza del Comitato Provinciale”, aggiungendo, altresì, come “Avverso il provvedimento impugnato è prevista solo l'azione giudiziaria…”.
In punto di diritto eccepiva la nullita' dell'avviso di accertamento impugnato in quanto emesso in patente violazione degli artt. 2 co. 1 lett. b) del d.l. 30 aprile 2020 n. 10, dall'art. 84, co. 8 lett. b), del d.l. n. 34/2020; dall'art. 9, co. 2 lett. b) del d.l. n. 104/2020; dall'art. 15, commi 1 e 3 lett. b) e dall'art. 15 bis, commi 1 e 3 lett. b) del d.l. 137/2020 atteso che il ricorrente nel periodo di riferimento era titolare di tutti i requisiti normativamente previsti per l'erogazione dell'indennita' emergenziale.
Invocava allo scopo la circolare n. 67 del 29 Maggio 2020,
Eccepiva altresì la nullità dell'avviso di accertamento per difetto e/o omessa motivazione, con conseguente violazione dell'art. 3 – legge n.241/1990, nonche' dell'art. 41, co. 2, lett. c) – carta dei diritti fondamentali u.e. e dell'art. 24 della Costituzione, stante l'assenza degli elementi indispensabili per consentire al ricorrente di comprendere le ragioni giuridiche fondanti l'attivita' di recupero CP_ avviata in suo danno dall'
Rassegnava le seguenti conclusioni : dichiarare illegittimo, nullo o, comunque, privo di effetti con qualunque statuizione ritenuta opportuna, l'avviso di accertamento impugnato per i motivi di legittimità e di merito in precedenza dedotti;
- condannare parte resistente alle spese e compensi del presente giudizio da distrarre a favore del difensore antistatario.
Con successivo ricorso depositato in pari data proponeva opposizione avverso l'avviso di accertamento per recupero somme indebitamente percepite segnatamente nn. 165953/2020 recante la seguente motivazione: “E' STATA PERCEPITA L'INDENNITA'PER EMEREGENZA COVID IN
FAVORE DEI LAVORATORI INTERMITTENTI (PREVISTA DALL'ART. 2 CO. 1 LETT. B)
DEL D.L. 30 APRILE 2020 N. 10, DALL'ART. 84, CO. 8 LETT. B), DEL D.L. N. 34/2020;
DALL'ART. 9, CO. 2 LETT. B) DEL D.L. N. 104/2020; DALL'ART. 15, COMMI 1 E 3 LETT. B)
E DALL'ART. 15 BIS, COMMI 1 E 3 LETT. B) DEL D.L. 137/2020 NON SPETTANTE”.
A sostegno della seconda opposizione svolgeva argomentazioni analoghe a quelle proposte nel prima procedimento sottolineando anche in quella sede che il ricorrente era in possesso dei requisiti di legge previsti per il godimento dell'indennità chiesta in restituzione pure per il periodo dal 1° gennaio
2019 e il 31 gennaio 2020 avendo , come per il periodo 1.6.2020 al 31.8.2020, svolto prestazione lavorativa - nell'ambito di uno o più contratti di tipo intermittente - per almeno trenta giornate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 31 gennaio 2020.
Rassegnava le seguenti conclusioni : dichiarare illegittimo, nullo o, comunque, privo di effetti con qualunque statuizione ritenuta opportuna, l'avviso di accertamento impugnato per i motivi di legittimità e di merito in precedenza dedotti;
- condannare parte resistente alle spese e compensi del presente giudizio da distrarre a favore del difensore antistatario.
Su richiesta del procuratore del ricorrente veniva autorizzata la rinnovazione della notifica dei ricorsi in quanto effettuate senza rispettare i termini di comparizione previsti dall'art. 415 c.p.c
L' non si costituiva in nessuno dei due procedimenti e , pertanto, verificata la ritualità della CP_1 notifica dei ricorsi e del verbale di prima udienza, veniva dichiarato contumace
I due procedimenti venivano riuniti per connessione oggettiva e soggettiva e la causa, istruita sulla documentazione versata in causa dal ricorrente , veniva discussa e decisa
I ricorsi sono fondati e meritano accoglimento
Innanzitutto appare scarsamente intelleggibile la motivazione addotta dal Comitato Provinciale a sostegno dell'asserita inammissibilità del ricorso amministrativo ritualmente proposto dal ricorrente
(“la materia Covid 19 non è di competenza del Comitato Provinciale”) con l'aggiunta “ avverso il provvedimento impugnato è prevista solo l'azione giudiziaria”
A prescindere dalla materia oggetto di ricorso , il AT non ha fatto altro che chiedere un riesame in sede amministrativa di un provvedimento con il quale l'istituto previdenziale ha chiesto la restituzione di un beneficio da lui stesso erogato al contribuente e francamente non è dato comprendere cosa abbia impedito all' di pronunciarsi prima del gdl , frustrando così , peraltro, CP_1 la ratio deflattiva dell'art. 443 cpc ai sensi del quale il previo esperimento del ricorso amministrativa e' (addirittura) condizione di procedibilità della domanda giudiziaria relativa ad una controversia in materia di previdenza e assistenza obbligatoria ex art. 442 del c.p.c. Nel merito , l' sede di Catania ha chiesto al ricorrente la restituzione della somma di euro CP_1
1.800,00 erogata al a titolo di indennità per emergenza COVID 19 per il periodo 1.3.2020 Parte_1
– 31.5.2020 , nonché l'ulteriore somma di euro 3.000,00 per il medesimo titolo e per il periodo successivo dal 1.6.2020 al 31.8.2020
Le pretesa di restituzione è infondata in quanto sussistevano in capo al ricorrente i requisiti di legge per fruire dell'indennità per l'emergenza Covid per i lavoratori intermittenti
Dall'estratto contributivo in atti emerge che il ricorrente è stato impiegato per 31 settimane presso la e i decreti legge che si sono susseguiti Controparte_2 CP_3 nel tempo in materia ( dl 13.7.20 convertito dalla legge 27/20 , dl 104/2020 convertito dalla l. 126/20
e dl137/2020 convertito dalla l 176/2020) prevedono che ai lavoratori intermittenti spetta l'indennità per emergenza COVID in assenza di rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato e di pensione alla data di presentazione della domanda e in presenza di 30 giorni di lavoro .
Il buon diritto del ricorrente pare ricevere un robusto supporto anche nella invocata circolare CP_1 del 67 del 29 Maggio 2020, ai sensi della quale il diritto al riconoscimento dell'indennità emergenziale andava riconosciuto ai lavoratori intermittenti, di cui agli articoli da 13 a 18 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, che avessero volto prestazione lavorativa - nell'ambito di uno o più contratti di tipo intermittente - per almeno trenta giornate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019
e il 31 gennaio 2020.
Insomma , non vi è alcun elemento in atti a sostegno della legittimità delle istanze di ripetizione svolte dall' CP_1
Nulla piu' vi è da aggiungere
Non resta che accogliere il ricorsi e condannare l' alla rifusione delle spese di lite liquidate come CP_1 da dispositivo
PQM
definitivamente pronunciando , ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa , così provvede: dichiara inefficaci gli avvisi di accertamento sede Catania del 15 novembre 2024 impugnati CP_1 dal ricorrente;
condanna l' alla rifusione delle spese di lite sostenute dal ricorrente che liquida in complessivi CP_1 euro 1.300,00 oltre rimb. forf, IVA e CPA di legge da distrarsi a favore del procuratore antistatario
Così deciso in AN , l'1.7.2025
Il giudice
Dott. Simona Gerola