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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trieste, sentenza 28/05/2025, n. 104 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trieste |
| Numero : | 104 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TRIESTE
Sezione Civile – Controversie del Lavoro
VERBALE DI UDIENZA della causa iscritta al N.308/2024
Oggi 28/05/2025, innanzi al dott. Paolo Ancora, sono comparsi: per la parte ricorrente l'avv. Capuzzo;
per la parte resistente l'avv. Lovero.
Le parti discutono la causa richiamandosi alle proprie difese e conclusioni in atti. L'avv. Capuzzo discute oralmente la causa e chiede vengano chiesti chiarimenti al CTU sull'entità del concorso del tabagismo nella causazione della patologia e sulla valutazione complessiva dell'invalidità. Chiede in ogni caso l'accoglimento del ricorso.
L'avv. Lovero si oppone alla richiesta di integrazione della CTU trattandosi di argomentazioni non dedotte da controparte nei termini assegnati dal Giudice e si riporta agli atti insistendo per il rigetto del ricorso.
Il Giudice entra in camera di consiglio.
Al termine della camera di consiglio il Giudice pronunzia la seguente sentenza dandone lettura. REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Trieste, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del dott. Paolo Ancora, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile in materia di lavoro e/o di previdenza e assistenza obbligatorie, iscritta al n. 308/2024 R.L. promossa da
) rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso rappresentato e difeso dagli Avv.ti Giancarlo Moro e Marta
Capuzzo;
ricorrente contro
( ), rappresentata e difesa dagli Controparte_1 P.IVA_1
Avv.ti Riccardo Fuso, Carmelo Fazio ed Antonella Di Matteo;
resistente
OGGETTO: Risarcimento danni: altre ipotesi
Conclusioni
Per la parte ricorrente: “accertato quanto in premessa, condannarsi la
in persona del legale rappresentante pro tempore, con Controparte_1
sede legale in Trieste, via Genova n. 1, al risarcimento dei danni non patrimoniali tutti di natura biologica permanente e/o temporanea e di natura morale e/o esistenziale come sopra rappresentati in favore del signor per la patologia e per i titoli di cui in narrativa Parte_1
da quantificarsi nella somma complessiva di euro 230.622,00 o nella eventuale diversa somma, maggiore o minore, che risulterà equa e di
2 giustizia, oltre ad interessi e rivalutazione monetaria dalla insorgenza della malattia al saldo. Si chiede la condanna della convenuta alla rifusione delle spese mediche sostenute pari ad € 400,00”. Con rifusione di spese e di compensi professionali ex D.M. 55/2014 e con distrazione a favore degli scriventi procuratori in qualità di anticipatari.”.
Per la parte resistente: “Piaccia all'On. Giudice adito, disattesa ogni contraria eccezione e difesa respinta - rigettare il ricorso in quanto inammissibile, improcedibile, infondato in fatto ed in diritto. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato in data 16.07.2024 il ricorrente indicato in epigrafe adiva il Giudice del Lavoro di Trieste esponendo di aver prestato attività lavorativa dal 1970 al 1998 come montatore meccanico alle dipendenze della società poi divenuta Controparte_2
nel 1984, in seguito a fusione per incorporazione, Fincantieri C.N.I.
s.p.a., oggi Il rapporto di lavoro era sorto e cessato Controparte_1
presso lo stabilimento sito in Monfalcone, dall'inizio del secolo scorso operante nel settore della cantieristica navale. Evidenziava il ricorrente che all'esito di alcuni esami strumentali nel 1998 aveva scoperto di essere affetto da placche pleuriche calcifiche e che nel 2023 a causa dell'insorgenza di una lesione espansiva polmonare si era sottoposto ad una lobectomia inferiore del polmone sinistro. Evidenziava il ricorrente che l' , riconosciuta l'origine professionale della patologia, nel CP_3
gennaio 2024 aveva stimato sussistere postumi nella misura del 30% e costituito relativa rendita. Il consulente di parte attorea, dott. Per_1
, aveva attribuito alla massiccia esposizione ad amianto subita
[...]
presso il cantiere navale di Monfalcone l'origine della patologia contratta e riconosciuto sussistere un danno biologico quantificabile nella misura
3 del 30% e un danno temporaneo di 6 giorni nella misura del 100%, di 30 giorni nella misura del 75% e di 30 giorni nella misura del 50%, come da perizia medico – legale allegata al ricorso. Osservava, ancora il ricorrente, essere irrilevante la circostanza che egli avesse fumato dai 18 ai 34 anni, essendo insorta la malattia a distanza di oltre quarant'anni rispetto alla cessazione dell'abitudine al fumo e che una massiccia presenza di amianto presso i cantieri di Monfalcone, cui ricollegare l'insorgere della patologia sopra menzionata, era comprovata da numerosi elementi fattuali e documentali.
2. Veniva in primo luogo allegata al ricorso la relazione collegiale redatta dai consulenti dottori , , Persona_2 Persona_3 Per_4
, e su incarico del
[...] Persona_5 Per_6 Persona_7
P.G. presso la Corte d'Appello di Trieste, nell'ambito di una indagine concernente numerosi casi di malattie da esposizione ad amianto riscontrati tra le maestranze dei cantieri navali in questione. Sempre con riferimento alla presenza di amianto presso il cantiere di Monfalcone, si evidenziavano in ricorso le numerose testimonianze riportate in tale consulenza aventi ad oggetto le specifiche mansioni dei meccanici montatori di bordo, e quelle ulteriori raccolte dalla P.G. nel corso delle indagini penali. Evidenziava ancora parte ricorrente che la presenza di amianto nei cantieri di Monfalcone doveva ritenersi accertata anche alla luce dei pareri e delle relazioni nel corso degli anni emessi dall' e CP_3
dalla Contarp, pure allegati al ricorso.
3. Rilevava il ricorrente di aver lavorato come montatore meccanico e di aver operato spesso anche a bordo nave e che le sue mansioni lo avevano certamente esposto all'amianto in una realtà lavorativa fatta di continua promiscuità lavorativa con altri operai che sistematicamente manipolavano amianto in un contesto di insufficienza se non assenza, di
4 sistemi di aspirazione e di fornitura di dispositivi di sicurezza individuali. Rilevava parte ricorrente che nel caso di specie ricorreva certamente una responsabilità della convenuta ex art. 2087 c.c., ed in ragione del fatto che la conoscibilità della pericolosità dell'amianto era anteriore al tempo in cui aveva effettuato la prestazione lavorativa, e in ragione della mancata predisposizione di presidi e dispositivi di sicurezza a tutela della propria incolumità. Quantificati i danni asseritamente subiti rassegnava le conclusioni sopra riportate.
4. Con rituale e tempestiva memoria difensiva si costituiva in giudizio rilevando preliminarmente l'inammissibilità della Controparte_1
domanda di automatico riconoscimento del danno biologico differenziale avanzata dal ricorrente, stante l'applicabilità, ratione temporis, alla fattispecie oggetto di giudizio, dell'art. 13 del D. Lgs. n. 38/2000, ed in ragione della mancata prova della configurabilità in concreto di un fatto- reato commesso dal datore di lavoro rilevante ai fini del venir meno dell'esonero sancito dall'art. 10, comma 1 D.P.R. n. 1124/1965. Quanto alla ricostruzione della vicenda, negava la resistente che il ricorrente fosse mai venuto a contatto con l'amianto e che vi fosse stata violazione da parte del datore di lavoro dei doveri di protezione previsti dall'art. 2087 c.c., deducendo di aver fornito i dispositivi di sicurezza necessari e gli impianti di aspirazione dei fumi e delle polveri, evidenziando come all'epoca dei fatti la pericolosità dell'amianto non fosse conosciuta e le misure di prevenzione e sicurezza poste in essere erano adeguate alle conoscenze allora esistenti all'interno delle imprese industriali. Nel caso di specie, poi, essendo stato il ricorrente un fumatore e non essendovi prova dell'esistenza di fibre di amianto nei suoi polmoni, come dimostrato dall'esame istologico dei tessuti asportati in sede di
5 lobectomia, la vera causa della patologia lamentata dallo stesso doveva individuarsi nel tabagismo.
5. Contestata la quantificazione del danno come operata da parte ricorrente rassegnava le conclusioni sopra riportate.
6. La causa veniva istruita con l'acquisizione dei documenti ed il conferimento di CTU medico legale e decisa all'udienza del 28.05.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
7. Il ricorso è fondato e deve essere accolto per i motivi che di seguito vengono illustrati.
8. Preliminarmente la resistente ha eccepito l'inammissibilità della domanda di risarcimento del danno biologico in relazione alla previsione del suo indennizzo nell'ambito della copertura assicurativa pubblica ex articolo 13 del decreto legislativo 38 del 2000, asserendo sostanzialmente che il risarcimento del danno differenziale non può prescindere da un preventivo accertamento della responsabilità penale del datore di lavoro, nemmeno allegata nel caso di specie.
9. Tale prospettazione non è condivisibile. L'esame del ricorso consente di affermare che nello stesso sono stati allegati tutti gli elementi idonei ad affermare la responsabilità della convenuta in ordine ad una condotta suscettibile di configurarsi astrattamente quale reato, ed in particolare la condotta datoriale omissiva quanto ad adozione di misure di prevenzione dei rischi da esposizione all'amianto, la nocività dell'ambiente di lavoro, il nesso di causalità tra condotta omissiva ed evento, l'elemento soggettivo della colpa. Inoltre parte ricorrente ha allegato il danno in relazione alle diverse voci di cui chiede il risarcimento, quantificandolo secondo i criteri civilistici. A quanto sopra si deve aggiungere che con sentenze nn. 102 del 1981 e 118 del 1986, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del comma quinto dell'art. 10,
6 T.U. n. 1124/1965, nella parte in cui non consentiva che, ai fini dell'esercizio del diritto di regresso dell' o del risarcimento del CP_3
danno differenziale in favore del lavoratore infortunato, l'accertamento del fatto di reato potesse essere compiuto dal giudice civile e ha così consentito a quest'ultimo di sostituirsi al giudice penale per accertare i presupposti del regresso o dell'azione risarcitoria secondo le regole comuni della responsabilità contrattuale, anche in ordine all'elemento soggettivo della colpa ed al nesso causale fra fatto ed evento dannoso.
In seguito tale ricostruzione è stata avallata dalla Corte di Cassazione con le sentenze nr. n. 12041 del 2020 e nr. 7477 del 2022, nella quale in particolare si è affermato che “la diversità strutturale e funzionale tra la prestazione ex art. 13, d.lgs. n. 38/2000, ed il risarcimento del danno secondo i criteri civilistici non consente di ritenere che le somme versate dall'istituto assicuratore possano considerarsi integralmente satisfattive del pregiudizio subito dal soggetto infortunato o ammalato (così da ult.
Cass. n. 9116 del 2019).
10. Passando all'esame nel merito della domanda, va detto che il ricorrente agisce per far valere il proprio diritto al risarcimento dei danni subiti, sostenendo la violazione dell'art. 2087 c.c. Nell'ambito qui in trattazione, la Cassazione ha ben chiarito quale debba essere la ripartizione dell'onere probatorio fra le parti in causa, nel senso che
“incombe sul lavoratore l'onere di provare di aver subito un danno, la nocività dell'ambiente di lavoro ed il nesso causale fra questi due elementi, mentre grava sul datore di lavoro l'onere di dimostrare di avere adottato tutte le cautele necessarie ad impedirlo” (Cass. 2209/16).
11. Ebbene, ritiene lo scrivente che il ricorrente abbia ben assolto all'onere di provare la nocività dell'ambiente di lavoro, fermo restando che non è stato contestato lo svolgimento, da parte del lavoratore, di mansioni da
7 montatore meccanico presso il cantiere gestino dalla convenuta a
Monfalcone.
12. Si devono in primo luogo considerare le numerose evidenze documentali allegate al ricorso, ed in primo luogo l'elaborato tecnico collegiale (doc.
13 allegato al ricorso) redatto dai dott. , Persona_2 Per_3
, , , e
[...] Persona_4 Persona_5 Per_6 Per_7
su incarico del Procuratore Generale di Trieste dr.
[...] Per_8
nell'ambito di una indagine concernente numerosi casi di malattie da esposizione ad amianto riscontrati tra le maestranze dei cantieri navali di
Monfalcone. Dalla lettura di tale perizia emerge che, nell'interno dei cantieri e nel periodo nel quale il ricorrente ha prestato attività lavorativa:
l'amianto veniva utilizzato per molteplici scopi (coibentazione, protezione dal fuoco e dal calore;
fono-assorbimento); era utilizzato con frequenza all'interno del cantiere, ed in particolare a bordo delle navi in costruzione essendo spruzzato sulle paratie o applicato a mano in forma di intonaco, in coppelle o in nastri;
utilizzato in corde e per la coibentazione di tubi, valvole e fasci di cavi elettrici;
ancora impiegato nei pannelli di usati per tamponature, Per_9
controsoffitti e per il rivestimento di superfici delle navi;
era presente nei fogli di amiantite lavorati e sagomati per realizzare guarnizioni e nei fogli di vinil-amianto utilizzati per realizzare pavimentazioni;
era presente nei ferodi per gli impianti frenanti di molti impianti e macchinari come gru e carri-ponte; era presente nei teli e cuscini usati dai saldatori per proteggersi da fuoco e calore e per mantenere il calore dei corpi da saldare;
8 era materiale di coibentazione dell'apparato motore, dei locali adibiti a cucina, all'interno delle navi.
13. Altro elemento documentale da considerare sono le relazioni Contarp, ente istituzionalmente preposto agli accertamenti in tema di nocività degli ambienti di lavoro (cfr. docc.30, 31 e 32 allegati al ricorso), ed in particolare quella del 16.12.1996 nella quale si evidenzia, sempre con riferimento al cantiere nel quale prestava la propria opera il lavoratore che: “fino a tutto il 1977 tutte le mansioni che richiedevano la presenza degli operatori a bordo di nave abbiano comportato delle significative esposizioni a fibre di amianto, sia perché direttamente manipolato o lavorato dagli operatori durante le operazioni di allestimento e sia perché essi, operando in ambienti confinati, erano soggetti al cosiddetto inquinamento ambientale indotto da operazioni inquinanti svolte in zone limitrofe (…). Le figure professionali che, in base a quanto sopra citato, sono da ritenersi esposte a concentrazioni significative di amianto si ritiene siano le seguenti: (…) saldatore elettrico (off. allest. apparato motore); saldatore elettrico (off. allest. fuori app. motore …”. Con il parere del 10.4.1997 (doc. 31) il Contarp ha completato il quadro, e per quanto di particolare interesse nella controversia ha affermato che furono esposti a concentrazioni di fibre di amianto in misura superiore a 0,1 fibre/cc anche “coloro che operavano prevalentemente a bordo nave, fino al 1979, gli addetti al reparto falegnameria fino al 1979 e gli elettricisti del reparto manutenzione, i carpentieri in ferro, i calafati e i saldatori dell'officina prefabbricazione, sino al 1977”.
14. Quanto alla denunciata promiscuità delle lavorazioni in cantiere di notevole importanza appaiono le dichiarazioni rilasciate da
[...]
meccanico montatore dal 1959 al 1980 (allegate al ricorso al Per_10
doc. 13) che, sentito nell'ambito delle indagini svolte dalla Procura
9 Generale di Trieste nei procedimenti penali 08/08 – 50/08 ha affermato:
“noi lavoravamo a contatto con i coibentatori, quelli che facevano
l'isolazione perché ogni macchina produceva delle calorie, scaldava, e quindi per contenere quello che era tutta la potenza e per contenere anche la caloria allora veniva coperte con delle tele di amianto o dei cuscini di amianto e i tubi venivano rivestiti proprio con delle coppelle oltre che di amianto con la rete e con l'amianto stesso impastato con
l'acqua e il cemento… sì io sono andato in pensione che l'amianto c'era ancora, io mi sono licenziato nell'80 dalla però fino a quel CP_1
periodo là l'amianto c'era (…). Lavoravamo gomito a gomito con i coibentatori, perché noi montavamo i macchinari o anche le tubature e loro erano dietro di noi che mettevano le coppelle e facevano il rivestimento per la tubatura stessa (…). Noi dovevamo ritagliare e mettere le mani nelle coppelle quando dovevamo fare qualche intervento
(…). Per quanto riguarda le mascherine, non so se erano disponibili, noi non li abbiamo mai adottate, nessuno di diceva mai di metterli (…). Una turbonave aveva circa tre volte di amianto in più di una motonave per la coibentazione dell'apparato motore”.
15. Ancora assumono rilevanza in senso favorevole alla prospettazione attorea, i verbali di sommarie informazioni allegati al ricorso, nei quali lavoratori che hanno svolto, come il ricorrente, mansioni a bordo nave nel cantiere di Monfalcone hanno confermato la nocività dell'ambiente lavorativo: citando solo alcune di tali dichiarazioni, si deve rilevare che il sig. (cfr. allegato 22 al ricorso) ha affermato: “Nel Parte_2
10 nei primi anni '70 circa in un magazzino adiacente a questa. A bordo nave dovevo assemblare piccoli macchinari, i motori di propulsione della nave, motori generatori, le eliche, i timoni e le linee assi.
Personalmente non manipolavo amianto, ma ricordo che occasionalmente poteva capitare di dover intervenire su parti isolate e necessariamente bisognava rompere la coibentazione con la martellina.
Ricordo che materiali in amianto o contenenti amianto erano utilizzati massicciamente a bordo nave: posso dire di aver visto cuscini ricoperti con tela di amianto che venivano utilizzati per rivestire tubazioni del vapore, resistenze elettriche per il preriscaldo di accoppiamenti meccanici rivestite con cartone di amianto. In sala macchine ricordo la presenza di coibentatori di ditte esterne ( e ) che Per_11 Per_12
rivestivano le tubazioni di vapore e di nafta con impasti contenenti amianto e coppelle in amianto. Ricordo che le coppelle dovevano essere adattate sulle parti curve delle tubazioni da rivestire e per questo motivo venivano tagliate sul posto con dei seghetti manuali. I cuscini rivestiti con tela d'amianto venivano invece utilizzati per rivestire le flange, questi venivano fermati con dei gancetti. / cuscini venivano fabbricati da personale femminile delle ditte esterne a terra in officine separate da quelle dei dipendenti del cantiere. Posso dire che la contemporaneità delle lavorazioni è proseguita fino al 1992 quando sono andato in pensione”.
16. A fronte delle sopra evidenziate risultanze istruttorie, appare indubbio che il ricorrente abbia svolto la propria attività lavorativa in un ambiente lavorativo nocivo in quanto contaminato dall'amianto, sia nelle officine che a bordo delle navi in costruzione. Manca peraltro nella memoria difensiva, una ricostruzione specifica delle mansioni svolte dal
11 ricorrente, con la conseguenza che la ricostruzione sul punto contenuta nel ricorso introduttivo deve ritenersi provata (Cass. nr. 16970/2018).
17. Del resto, e con riferimento all'onere della prova relativo al rispetto dell'art. 2087 c.c., va detto che la resistente non vi ha minimamente assolto, anzi la documentazione agli atti evidenzia il ricorrere di elementi di segno contrario ad un rispetto dell'obbligo di protezione dei lavoratori. A tal proposito va poi ricordato che la conoscenza dei rischi da esposizione all'amianto in ambito lavorativo è di molto risalente rispetto al periodo nel quale il ricorrente ha reso la sua attività lavorativa per la resistente, come dimostra l'esistenza del RD 442/1909 che includeva tra le lavorazioni insalubri per donne e fanciulli la tessitura e filatura d'amianto, della L. 455/1943, che prevedeva l'estensione dell'assicurazione obbligatoria anche per le lavorazioni che comportassero la silicosi e l'asbestosi, e del D.P.R. 1169/1960 attuativo della stessa. Va anche ricordato che già nel 1956 esistevano prescrizioni legislative concernenti la sicurezza nei luoghi ove si formano le polveri di qualunque specie (D.P.R. 303/56), e che l'osservanza di tali prescrizioni avrebbe di certo ridotto l'esposizione, ma non è emersa, da parte della convenuta, l'adozione di alcuna concreta cautela volta ad evitare la dispersione delle polveri d'amianto. Del resto la Corte di
Cassazione ha esplicitamente riconosciuto che il quadro normativo vigente negli anni 50 era già tale da mettere il datore di lavoro nelle condizioni di predisporre adeguate misure di protezione e tutela per i lavoratori esposti all'amianto ed ha affermato: “già il R.D. 14 giugno
1909, n. 442 che approvava il regolamento per il T.U. della legge per il lavoro delle donne e dei fanciulli, all'art. 29, tabella B, n. 12, includeva la filatura e tessitura dell'amianto tra i lavori insalubri o pericolosi nei quali l'applicazione delle donne minorenni e dei fanciulli era vietata o
12 sottoposta a speciali cautele, con una specifica previsione dei locali ove non era assicurato il pronto allontanamento del pulviscolo. Analoghe disposizioni dettava il regolamento per l'esecuzione della legge sul lavoro delle donne e dei fanciulli, emanato con D.Lgs. 6 agosto 1916, n.
1136, art. 36, tabella B, n. 13 e il R.D. 7 agosto 1936, n. 1720 che approvava le tabelle indicanti i lavori per i quali era vietata
l'occupazione dei fanciulli e delle donne minorenni, prevedeva alla tabella B i lavori pericolosi, faticosi ed insalubri in cui era consentita
l'occupazione delle donne minorenni e dei fanciulli, subordinatamente all'osservanza di speciali cautele e condizioni e, tra questi, al n. 5, la lavorazione dell' amianto, limitatamente alle operazioni di mescola, filatura e tessitura. Lo stesso R.D. 14 aprile 1927, n. 530 , tra gli altri agli artt. 10, 16, e 17, conteneva diffuse disposizioni relative alla aerazione dei luoghi di lavoro, soprattutto in presenza di lavorazioni tossiche. D'altro canto l'asbestosi, malattia provocata da inalazione da amianto, era conosciuta fin dai primi del '900 e fu inserita tra le malattie professionali con la L. 12 aprile 1943, n. 455 . In epoca più recente, oltre alla Legge Delega 12 febbraio 1955, n. 52 , che, all'art. 1, lett. F, prevedeva di ampliare il campo della tutela, al D.P.R. 19 marzo
1956, n. 303 e alle visite previste dal D.P.R. 20 marzo 1956, n. 648 , si deve ricordare il regolamento 21 luglio 1960, n. 1169 ove all'art. 1 si prevede, specificamente, che la presenza dell'amianto nei materiali di lavorazione possa dar luogo, avuto riguardo alle condizioni delle lavorazioni, ad inalazione di polvere di silice libera o di amianto tale da determinare il rischio si può infine ricordare che il premio supplementare stabilito dal T.U. n. 1124 del 1965, art. 153 per le lavorazioni di cui all'allegato n. 6, presupponeva un grado di concentrazione di agenti patogeni superiore a determinati valori minimi.
13 D'altro canto l'imperizia, nella quale rientra l'ignoranza delle necessarie conoscenze tecnico-scientifiche, è uno dei parametri integrativi al quale commisurare la colpa, e non potrebbe risolversi in esimente da responsabilità per il datore di lavoro. Da quanto esposto discende che all'epoca di svolgimento del rapporto di lavoro del dante causa degli odierni ricorrenti [n.d.r.: 1956 – 1987] era ben nota l'intrinseca pericolosità delle fibre dell'amianto, tanto che l'uso di materiali che ne contengono era sottoposto a particolari cautele, indipendentemente dalla concentrazione di fibre (per fattispecie con periodi temporali di attività lavorativa analoghi …. v. Cass. n. 8204 del 2003; Cass. n. 16645 del 2003; Cass. n. 14010 del 2010; Cass. n. 2491 del 2008; Cass. n.
15156 del 2011; Cass. n. 26590 del 2014; da ultimo Cass. n. 22710 del
2015 che ha ribadito non solo l'irrilevanza della circostanza che il rapporto di lavoro si fosse svolto in epoca antecedente all'introduzione di specifiche norme per il trattamento dei materiali d'amianto, ma anche che a detta epoca non si sapesse che anche singole fibre d'amianto inalate potessero essere letali). Si imponeva dunque, anche per il periodo per cui è causa, l'adozione di misure idonee a ridurre il rischio connaturale all'impiego di materiale contenente amianto, in relazione alla norma di chiusura di cui all'art. 2087 c.c. e più specificamente al
D.P.R. 19 marzo 1956, n. 303, art. 21 ove si stabilisce, recependo le indicazioni prevenzionistiche già affermatesi, che nei lavori che danno normalmente luogo alla formazione di polveri di qualunque specie, il datore di lavoro è tenuto ad adottare provvedimenti atti ad impedirne o ridurne, per quanto è possibile, lo sviluppo e la diffusione nell'ambiente di lavoro, soggiungendosi che le misure da adottare a tal fine devono tenere conto della natura delle polveri e della loro concentrazione, cioè devono avere caratteristiche adeguate alla pericolosità delle polveri.
14 Devono altresì essere tenute presenti altre norme dello stesso D.P.R. n.
303 ove si disciplina il dovere del datore di lavoro di evitare il contatto dei lavoratori con polveri nocive: così l'art. 9, che prevede il ricambio
d'aria, l'art. 15, che impone di ridurre al minimo il sollevamento di polvere nell'ambiente mediante aspiratori, l'art. 18, che proibisce
l'accumulo delle sostanze nocive, l'art. 19, che impone di adibire locali separati per le lavorazioni insalubri, l'art. 20, che difende l'aria dagli inquinamenti con prodotti nocivi specificamente mediante l'uso di aspiratori, l'art. 25, che prescrive, quando possa esservi dubbio sulla pericolosità dell'atmosfera, che i lavoratori siano forniti di apparecchi di protezione. L'art. 2087 c.c. in generale e il D.P.R. n. 303 del 1956 in particolare imponevano quindi di adottare provvedimenti idonei ad impedire o a ridurre lo sviluppo e la dispersione delle polveri nell'ambiente di lavoro, a prescindere peraltro dall'accertamento di una specifica nocività rispetto a determinate patologie, essendo comunque accertata la nocività della polvere (di qualsiasi sostanza) per l'apparato respiratorio (cfr. Cass. n. 6352 del 2015). Gravava pertanto sulla società datrice di lavoro l'onere della prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno attraverso l'adozione di cautele previste in via generale e specifica dalle suddette norme…” (Cass., n. 17252/2016).
18. In ragione delle risultanze istruttorie descritte, veniva disposta una consulenza medica e lo specialista nominato, dopo avere esaminato la documentazione presente ed analizzato le caratteristiche dell'asbesto, ha rassegnato le seguenti conclusioni: “Il Sig. è stato Pt_1
certamente esposto all'amianto; - ha presentato patologie plurime tipicamente correlate all'esposizione all'amianto; - l'esposizione all'amianto è avvenuta per motivi di lavoro;
- le patologie accertate, e segnatamente le placche pleuriche, sono causate, nella prevalenza dei
15 casi da esposizioni lavorative, mentre l'adenoma carcinoma presenta una correlazione anche con il fumo di sigaretta oltre che esposizione al minerale. - le mansioni del Sig. presso la erano Pt_1 CP_1
idonee ad esporlo, e lo esponevano, all'amianto in maniera per lo meno significativa;
- l'applicazione dei criteri di Helsinki consente di attribuire le patologie del Sig. a un'esposizione lavorativa Pt_1
all'amianto concausalmente all'abitudine tabagica. Un tanto consente, con una probabilità elevata, di stabilire in positivo la sussistenza di nesso causale fra esposizione lavorativa all'amianto nel periodo 1970-
1998 (fino al prepensionamento per placche pleuriche) e patologie accertate, con specifico riguardo all'adenocarcinoma. Infine di rilievo, ove non bastasse quanto sino ad ora detto, il riconoscimento venuto dall' di malattia professionale nella misura del 30%. Dalla CP_3
disamina della cartella clinica richiesta nonchè dalla documentazione agli atti risulta la presenza di accentuata disartria che, indagata, sarebbe ricondotta a problematiche vascolari. Da quanto si apprende dalla visita pneumologica del 15.04.2024 “una difficoltà, accentuata rispetto al periodo preintervento, ad articolare alcune parole”. Il complesso e lungo intervento cui è stato sottoposto, può aver determinato un temporaneo modesto deficit circolatorio tuttavia sufficiente a peggiorare un quadro già compromesso nel periodo antecedente, aggravandone il quadro clinico”.
19. Quanto alla quantificazione del danno il CTU nominato ha concluso affermando che: “I postumi, sufficientemente stabilizzati si compendiano in un danno biologico nella misura del 20% comprensivo del modesto aggravamento della disartria come da tabella della “Guida alla valutazione medico legale dell'invalidità permanente ( Per_13 [...]
, . Considerando l'evoluzione delle lesioni, i Persona_14 Per_15
16 trattamenti ed il graduale recupero dei deficit funzionali, il periodo di inabilità temporanea, può essere valutato complessivamente in 6 giorni al 100%, 30 giorni al 75% e 30 giorni al 50%”.
20. La sussistenza del nesso causale con l'attività lavorativa svolta presso il cantiere navale di Monfalcone e la quantificazione dei postumi vengono accertate all'esito di un percorso logico che appare immune da incongruenze e viene condiviso dallo scrivente.
21. La società convenuta ha rilevato che nel caso di specie l'esposizione ad amianto avrebbe avuto un ruolo marginale nell'insorgenza della patologia, mentre un ruolo preponderante sarebbe stato rivestito dalle abitudini tabagiche del lavoratore, il quale dalla giovane età ai 34 anni avrebbe fumato circa 30 sigarette al giorno. Condivisibili risultano tuttavia le repliche sul punto del CTU, il quale ha osservato che la scelta di fumare non esclude la valenza eziologica della esposizione all'amianto durante l'attività lavorativa, la quale assume in ogni caso un ruolo concausale prevalente nel determinismo della patologia oncogena:
“Secondo il criterio probabilistico dunque si può affermare che la causa lavorativa sia stata prevalente in senso causale ai fini dell' insorgenza dell'adenocarcinoma riconoscendo un ruolo concausale al fumo di sigaretta”.
22. Non osta, peraltro, ad un giudizio positivo sulla sussistenza nel caso di specie del nesso di causalità nel caso di specie, l'accertata compresenza di ulteriore antecedente causale sulla persona del ricorrente, stante la necessità di applicare il disposto dell'art. 41 c.p.. Sul punto la Corte di
Cassazione ha maturato un orientamento ormai univoco essendo stato ripetutamente affermato che: “In materia di infortuni sul lavoro e malattie professionali, trova applicazione la regola contenuta nell'art.
41 c.p., per cui il rapporto causale tra evento e danno è governato dal
17 principio dell'equivalenza delle condizioni, secondo il quale va riconosciuta l'efficienza causale ad ogni antecedente che abbia contribuito, anche in maniera indiretta e remota, alla produzione dell'evento, salvo che il nesso eziologico sia interrotto dalla sopravvenienza di un fattore sufficiente da solo a produrre l'evento, tale da far degradare le cause antecedenti a semplici occasioni” (da ultimo ordinanza n. 38123 del 02/12/2021).
23. Accertata la responsabilità della resistente per le patologie riscontrate sulla persona del ricorrente, deve essere dunque riconosciuto il diritto dello stesso ad essere risarcito del danno alla lesione della propria integrità psicofisica, con relativa necessità di procedere alla quantificazione. A tal fine si terrà conto delle tabelle di Milano alle quali la Suprema Corte “riconosce la valenza, in linea generale e nel rispetto dell'art. 3 Cost., di parametro di conformità della valutazione equitativa del danno non patrimoniale alle disposizioni di cui agli artt. 1226 e 2056
c.c.” (Cass. 20895/15). Ha affermato in materia la Corte di Cassazione che: “In tema di danno non patrimoniale discendente da lesione della salute, se è vero che all'accertamento di un danno biologico non può conseguire in via automatica il riconoscimento del danno morale
(trattandosi di distinte voci di pregiudizio della cui effettiva compresenza nel caso concreto il danneggiato è tenuto a fornire rigorosa prova), la lesione dell'integrità psico-fisica può rilevare, sul piano presuntivo, ai fini della dimostrazione di un coesistente danno morale, alla stregua di un ragionamento inferenziale cui deve, peraltro, riconoscersi efficacia tanto più limitata quanto più basso sia il grado percentuale di invalidità permanente, dovendo ritenersi normalmente assorbito nel danno biologico di lieve entità (salvo prova contraria) tutte le conseguenze
18 riscontrabili sul piano psicologico, ivi comprese quelle misurabili sotto il profilo del danno morale” (Cass. nr. 6444/2023).
24. Nel caso di specie la percentuale di lesione all'integrità psico-fisica accertata a carico del ricorrente è consistente ed è innegabile la forza presuntiva, quanto al ricorrere nella persona del ricorrente di una consistente sofferenza interiore, della circostanza di essersi dovuti sottoporre ad un'operazione chirurgica per l'asportazione di un tumore, sopportando il relativo decorso. Ritiene dunque lo scrivente, quanto alla richiesta personalizzazione del danno da sofferenza interiore la liquidazione del danno morale debba tenere conto delle ripercussioni sul ricorrente di elementi incontestabili quali la natura potenzialmente mortale della patologia e la prospettiva di una possibile recidiva.
25. Si deve allora, sulla base di tali presupposti, procedere alla liquidazione del danno.
26. In tal senso, considerato che il signor nato il Parte_1
21.10.1948, alla data nella quale la patologia appare aver consolidato i relativi postumi aveva 75 anni il risarcimento del danno non patrimoniale spettante al ricorrente può essere liquidato come segue.
27. Quanto al danno biologico permanente, la tabella sopra richiamata indica, a titolo di danno biologico dinamico-relazionale e di sofferenza interiore per un soggetto di 75 anni alla data della stabilizzazione e con la percentuale di invalidità del 20%, l'importo di € 48.003,00 a titolo di danno biologico dinamico-relazionale.
28. Da tale importo dovranno poi essere sottratte le poste utili a determinare il c.d. danno differenziale, a proposito del quale la Corte di Cassazione ha recentemente affermato: “il giudice nella liquidazione del danno biologico c.d. differenziale, di cui il datore di lavoro è chiamato a rispondere nei casi in cui opera la copertura assicurativa , in CP_3
19 termini coerenti con la struttura bipolare del danno -conseguenza, deve operare un computo per poste omogenee, sicché, dall'ammontare complessivo del danno biologico, va detratto non già il valore capitale dell'intera rendita costituita dall' , ma solo il valore capitale della CP_3
quota di essa destinata a ristorare, in forza del d.lg. n. 38 del 2000, art.
13, il danno biologico stesso, con esclusione, invece, della quota rapportata alla retribuzione ed alla capacità lavorativa specifica dell'assicurato, volta all'indennizzo del danno patrimoniale” (Cass., sez. lav., 21 maggio 2019, n. 13645).
Alla luce di quanto sopra, l'importo risarcibile nel caso di specie sarà determinato dalla minor somma fra € 48.003,00 ovvero l'importo per danno biologico determinato alla luce dell'applicazione delle tabelle di
Milano, e l'importo ricevuto per i ratei di rendita già riscossi dalla vittima prima della liquidazione più il valore capitale della rendita non ancora erogata (Cass. Ord. 25618/2018; Cass. 5607/2017; Cass. Ord.
26913/2016; Cass. Ord. 17407/2016). Nel caso di specie il valore capitale residuo della rendita è pari ad € 23.303,16, il valore dei ratei incassati è pari ad € 5.187,98. Il dovuto dalla convenuta è pari ad €
19.551,86.
29. Esterno al danno differenziale è il danno da sofferenza interiore media presumibile, pari, come da indicazione delle Tabelle di Milano ad €
17.281,00 a titolo di danno. A tale importo va sommato quanto dovuto al ricorrente a titolo di personalizzazione del danno morale, che lo scrivente ritiene ricorrere in ragione della gravità della patologia e del periocolo di recidiva ad esso connesso, ed equo riconoscere in termini di un aumento del 20% rispetto a quanto riconosciuto in base alle tabelle del Tribunale di Milano, ovvero ulteriori € 3.456,20.
20 30. Quanto al risarcimento connesso all'invalidità temporanea appare corretto liquidare un importo di € 897,00 per i primi sette giorni al 100%, di 3.363,75 per i successivi 30 giorni al 75% e di € 2.242,50 per gli ulteriori 30 giorni al 50% con una personalizzazione pari al 30% attesa la gravità della patologia e l'importanza dell'operazione. Il tutto per un importo complessivo, a tale titolo di € 6.503,25 oltre accessori. I
31. Il totale è pari ad € 46.792,31 cui andrà applicata, stante il ricorrere di un antecedente causale nella causazione della patologia riconducibile alla responsabilità del (abitudine tabagica), la riduzione ex art. 1227 Pt_1
comma 1 c.c.
32. La Corte di Cassazione ha chiarito che “l'espressione "fatto colposo" che compare nel citato art. 1227 c.c. non va intesa come riferita all'elemento psicologico della colpa, che ha rilevanza esclusivamente ai fini di una affermazione di responsabilità, la quale presuppone l'imputabilità, ma deve intendersi come sinonimo di comportamento oggettivamente in contrasto con una regola di condotta, stabilita da norme positive e/o dettata dalla comune prudenza” (Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 2483 del
01/02/2018, Rv. 648247; richiamata da Sez. 3, Ordinanza n. 3557 del
13/02/2020) e tale ricostruzione sistematica ha positivamente superato anche il vaglio di legittimità costituzionale (cfr. Corte Cost., Ord. n. 14 del 1985). In base a tale ricostruzione, poiché l'accertamento richiesto dall'art. 1227, comma 1, c.c., riguarda il nesso di causalità materiale,
l'accertamento sull'eventuale contributo causale della vittima all'evento dannoso è di tipo oggettivo e prescinde dall'imputabilità della condotta colposa sul piano soggettivo;
l'eventuale condotta della vittima, anche se incapace, deve pertanto essere valutata alla stregua dello standard ordinario di comportamento diligente dell'uomo medio, senza tener
21 conto della sua incapacità di intendere e di volere (ex plurimis Cass.
3557/2020).
33. Alla luce delle conclusioni del CTU, il quale ha definito come prevalente la causa professionale e valorizzato come concausa la circostanza che il ricorrente abbia fumato fino ai 34 anni di età, il risarcimento dovrà essere ridotto del 40%, con importo risultante di € 28.075,38. A tal proposito si deve rilevare che il giudizio di prevalenza effettuato dal
CTU sull'antecedente causale di origine professionale appare condivisibile, se pure enunciato laconicamente, alla luce della letteratura scientifica evidenziata da parte ricorrente nelle note conclusive in ordine al diminuito rischio di sviluppo del carcinoma a carico dei fumatori che abbiano interrotto la propria abitudine voluttuaria da tempo risalente. Nel caso di specie il ricorrente ha cessato di fumare all'età di 33-34 anni, e l'attribuzione di una prevalenza della causa lavorativa appare corretta, se pure, in assenza di indicazioni più specifiche del CTU, si ritiene opportuno limitare tale prevalenza nell'ambito del 60%.
34. Alla luce delle superiori argomentazioni parte convenuta deve essere condannata a corrispondere l'importo di € 28.075,38 oltre accessori.
35. Le spese di lite vengono liquidate come da dispositivo e seguono la soccombenza.
36. Le spese di CTU vengono poste definitivamente a carico della resistente, ex. art. 1 D.M. 30.05.02 per complessivi € 1.503,23, risultando congruo il numero di vacazioni indicato dal CTU e l'applicazione dell'art. 55
DPR 115/2002.
P.Q.M.
Definitivamente pronunziando, così decide:
1) accertata la responsabilità di in ordine all'insorgere Controparte_1
della patologia sofferta da , condanna la resistente, in Parte_1
22 persona del legale rappresentante pro tempore, a risarcire i danni subiti dallo stesso e specificatamente a risarcire il danno differenziale pari ad €
28.075,00, oltre accessori;
2) pone a carico di parte resistente le spese di CTU liquidate in € 1.503,23 oltre accessori se dovuti;
3) condanna parte resistente, in persona del legale rappresentante, al pagamento delle spese di lite del ricorrente che liquida in € 4.629,00, oltre spese generali 15%, ed iva e cpa se dovuti, da distrarsi a favore dei procuratori antistatari.
Così deciso in Trieste in data 28/05/2025
Il Giudice del Lavoro dott. Paolo Ancora
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1967 sono passato alla categoria dei meccanici montatori di bordo, continuando con queste mansioni fino al febbraio 1992. Posso dire che avevamo una officina di riferimento che si trovava inizialmente all'interno dell' officina meccanica dei meccanici di terra e poi spostata