Articolo 1 della Legge 14 agosto 1971, n. 821
Articolo 2
Versione
30 ottobre 1971
Art. 1.
Gli incarichi di presidenza di durata annuale nelle scuole medie, negli istituti di istruzione classica, scientifica e magistrale, negli istituti tecnici e in quelli professionali sono conferiti, a domanda, ogni anno, dal provveditore agli studi in base ad apposite graduatorie provinciali di merito distintamente formate per i vari tipi di presidenza da conferire.
Per le scuole con lingua d'insegnamento diversa da quella italiana saranno formate apposite graduatorie provinciali di merito.
Entrata in vigore il 30 ottobre 1971
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente