Sentenza 23 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 23/03/2025, n. 2919 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2919 |
| Data del deposito : | 23 marzo 2025 |
Testo completo
n. 20837/2020 r.g.a.c.
Repubblica Italiana In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Napoli, IV sezione civile, nella persona del giudice unico Ettore Pastore Alinante, ha deliberato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 20837/2020 RGAC e vertente
TRA
, in persona dell'amministratore p.t., Parte_1 elettivamente domiciliato in alla Via Adriano 83 presso gli avv.ti Giuseppe Pt_1
Curcio e Stefania D'Auria, dai quali è rappresentato e difeso come da procura allegata telematicamente all'atto d'opposizione
OPPONENTE
E
, elettivamente domiciliato in alla Via Gioacchino Rossini 22 CP_1 Pt_1 presso l'avv. Stefania D'Amato, dalla quale è rappresentato e difeso come da procura allegata telematicamente alla comparsa di risposta
OPPOSTO
Oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo emesso per ripetizione di oneri condominiali non dovuti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il decreto ingiuntivo opposto va confermato.
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, di pagare a la somma di euro
[...] Parte_1 CP_1
11.987,62, oltre interessi e spese del procedimento con distrazione, a titolo di restituzione di quanto il ricorrente aveva pagato al in esecuzione Controparte_2 del decreto ingiuntivo di questo Tribunale 7632/2014, poi revocato con sentenza 9603/2019; si è opposto il , chiedendo: Parte_1 Parte_1
“1) revocare il decreto ingiuntivo n. 4482/2020 per i suesposti motivi;
2) in ogni caso, accertato il credito del Condominio opponente, condannare il sig. al CP_1 pagamento dell'importo di euro 10.201,22 oltre interessi dalla delibera al pagamento anche mediante compensazione parziale o totale con ogni obbligazione posta a carico dell'opponente; 3) con vittoria di spese e competenze di lite.”; si è costituito
[...] chiedendo di confermare il decreto ingiuntivo con vittoria delle spese di lite CP_1 con distrazione;
con ordinanza del 30/3/2021 il decreto ingiuntivo è stato dichiarato provvisoriamente esecutivo;
nel corso della istruttoria è stata prodotta documentazione, ed ora la causa va decisa. Preliminarmente, va considerata regolare la costituzione in giudizio del Parte_1 opponente tramite il proprio amministratore, senza che fosse necessario che l'assemblea lo autorizzasse;
infatti, come affermato da Cass. 16260/2016: “L'amministratore di condominio, senza necessità di autorizzazione o ratifica dell'assemblea, può proporre opposizione a decreto ingiuntivo, nonché impugnare la decisione del giudice di primo grado, per tutte le controversie che rientrino nell'ambito delle sue attribuzioni ex art. 1130 c.c., quali quelle aventi ad oggetto il pagamento preteso nei confronti del dal terzo creditore in adempimento di un'obbligazione Parte_1 assunta dal medesimo amministratore per conto dei partecipanti, ovvero per dare esecuzione a delibere assembleari, erogare le spese occorrenti ai fini della manutenzione delle parti comuni o l'esercizio dei servizi condominiali.”; ora, il decreto ingiuntivo 7632/2014 poi revocato aveva avuto ad oggetto oneri condominiali, e quindi la presente controversia, vertendo sulla richiesta di un condomino di ripetizione di somme pretese dal a titolo di oneri Parte_1 condominiali, rientra nell'ambito delle attribuzioni dell'amministratore ex art. 1130 cc. Nel merito, il opponente sostiene che, anche se con la sentenza 9603/2019 Parte_1
è stata dichiarata nulla la deliberazione della propria assemblea del 18/6/2014 con la quale era stato approvato il bilancio 2012 in base al quale erano stati determinati gli oneri a carico dell'odierno opponente dei quali in questa sede si chiede la restituzione – nonostante ciò, comunque dovrebbe pagare al la CP_1 Parte_1 complessiva somma di euro 10.201,22 quali oneri per gli anni 2010, 2011 e 2012. Questo calcolo, però, è svolto sulla base di bilanci rielaborati dall'amministratore e mai approvati dall'assemblea: pertanto, il credito vantato dalla parte opponente non si fonda su alcun valido titolo, ed il decreto ingiuntivo va confermato. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
PQM
Il Tribunale di Napoli, IV sezione civile, nella persona del giudice unico Ettore Pastore Alinante, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 20837/2020 RGAC tra:
pagina 2 di 3 , opponente;
Parte_1 CP_1 opposto;
così provvede:
1) Conferma il decreto ingiuntivo opposto, già reso esecutivo;
2) Condanna il Condominio opponente a rimborsare all'opposto le spese del giudizio, che liquida in € 5077 per compenso, oltre spese generali, Iva e Cpa, con distrazione in favore dell'avv. Stefania D'Amato.
Così deciso in Portici in data 23/3/2025 Il giudice unico
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