Sentenza 9 luglio 2025
Accoglimento
Sentenza 5 marzo 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 05/03/2026, n. 1774 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1774 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01774/2026REG.PROV.COLL.
N. 06538/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6538 del 2025, proposto dal Gestore dei Servizi Energetici (GSE) S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Andrea Zoppini, Antonio Pugliese e Giorgio Vercillo, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Andrea Zoppini in Roma, piazza di Spagna n. 15,
contro
la Società Apollo S.r.l, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Andrea Sticchi Damiani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia,
per la riforma
della sentenza del T.a.r. per il Lazio, Sezione III Ter , n. 13507 del 9 luglio 2025, resa inter partes , concernente una rideterminazione dell’incentivo (Secondo Conto Energia) con riduzione del 25 per cento per impianto fotovoltaico.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Apollo S.r.l;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 27 gennaio 2026 il consigliere AN TO e uditi, per le parti, gli avvocati Giulia Boldi per l’avv. Andrea Zoppini, Giorgio Vercillo e Daniele Chiatante per l’avv. Andrea Sticchi Damiani;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso n. 2858 del 2025, proposto innanzi al T.a.r. Lazio, la Società Apollo S.r.l. (di seguito anche la Società) aveva chiesto l’annullamento:
a ) del provvedimento del GSE prot. n. GSEWEB/P20241043344 del 18 dicembre 2024, con il quale è stato comunicato l’esito del procedimento di controllo mediante sopralluogo, ai sensi della legge 129/2010 e dell’art. 42 del d.lgs. 28/2011, relativo all’impianto fotovoltaico n. 244562, di potenza pari a 993,30 kW, sito in Fg. 8 P.lla 360, snc, nel Comune di Alessano (LE), Soggetto Responsabile Apollo S.r.l., ossia che “ che la tariffa incentivante da riconoscere all’impianto è quella individuata nel provvedimento del 28 ottobre 2011 (prot. FTV_280691) decurtata del 25%, in misura pari a 0,260 €/kWh1, derivandone la necessità di effettuare i relativi conguagli ”;
b ) di ogni altro atto presupposto, consequenziale o comunque connesso al precedente, ancorché di estremi attualmente sconosciuti, ove lesivo degli interessi della società ricorrente.
2. I fatti salienti della vicenda di causa possono essere compendiati nei termini seguenti.
2.1. La società Apollo S.r.l. è l’attuale soggetto responsabile dell’impianto fotovoltaico n. 244629, di potenza pari a 993,30 kW, sito nel Comune di Alessano – 73031, Lecce, snc, località Canale.
2.2. In origine, invece, il soggetto responsabile titolare di quest’ultimo era la Società “CE Reti e Servizi s.p.a.”, la quale, con comunicazione del 31 dicembre 2010, aveva dichiarato a GSE S.p.A. la fine dei lavori per l’ammissione ai benefici previsti dalla l. 129/2010.
2.3. Unitamente a tale comunicazione, CE aveva trasmesso al gestore, ai sensi dall’art. 1- septies del d.l. 105/2010 convertito in l. 129/2010, una dichiarazione dalla quale risultava che “in data 30 dicembre 2010 si erano conclusi i lavori per la realizzazione dell’impianto fotovoltaico indicato: detti lavori erano stati eseguiti nel rispetto delle pertinenti normative ed in conformità alla documentazione progettuale depositata” .
2.4. In data 23 agosto 2011, CE presentava al gestore domanda di ammissione alle tariffe incentivanti previste dal decreto del Ministero dello sviluppo economico del 19 febbraio 2007, dichiarando “sotto la propria responsabilità, di rispettare gli obblighi previsti dal d.m. 19 febbraio 2007 e dalla deliberazione n. 90/07, pena la non ammissibilità alle tariffe incentivanti” .
2.5. Con successiva comunicazione, GSE S.p.A. riconosceva ad CE l’ammissione alla tariffa incentivante prevista dal d.m. del 2007, in misura pari a 0,346 €/kWh.
2.6. In data 6 febbraio 2012, a seguito di tale ammissione agli incentivi, CE e il gestore stipulavano la convenzione n. G04F27295507, ai fini dell’erogazione delle tariffe incentivanti riconosciute. Con la sottoscrizione della convenzione, CE dichiarava di aver preso visione e di accettare integralmente le condizioni contrattuali della convenzione n. 244629 per il riconoscimento della tariffa incentivante.
2.7. In data 21 dicembre 2012, CE presentava a GSE S.p.A. una richiesta di trasferimento della titolarità dell’impianto in favore della Apollo S.r.l.
2.8. In data 23 luglio 2021, il gestore comunicava l’avvio di un procedimento di verifica e controllo, ai sensi dell’art. 42 del d.lgs. 28/2011 e del d.m. 31 gennaio 2014, nell’ambito del quale la I.C.I.M. S.p.a. espletava un sopralluogo presso l’impianto della Apollo S.r.l.
2.9. A seguito delle risultanze emerse dall’attività di sopralluogo, il gestore, con comunicazione prot. GSEWEB/P20240022315 dell’11 gennaio 2024, rilevava che «nel corso del sopralluogo, in difformità a quanto previsto dall’art. 1-septies della legge 129/10, non era stata data evidenza dell’invio della comunicazione di fine lavori al gestore di rete entro il termine del 31 dicembre 2010, al cui rispetto era subordinato il riconoscimento delle tariffe incentivanti di cui al decreto” .
2.10. Pertanto, con il provvedimento prot. n. GSEWEB/P20241043344 del 18 dicembre 2024, il GSE concludeva il procedimento di verifica e controllo comunicando che “la società non aveva fornito elementi per nuove e diverse valutazioni in ordine alla difformità riscontrata dal GSE e illustrata nella comunicazione dell’11 gennaio 2024, relativa alle targhe dei quadri elettrici denominati […] pertanto la tariffa incentivante da riconoscere all’impianto era quella individuata nel provvedimento del 28 ottobre 2011 (prot. FTV_280691) decurtata del 25%, in misura pari a 0,260 €/kWh1, derivandone la necessità di effettuare i relativi conguagli” .
3. Con il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, corredato da istanza di sospensione cautelare, Apollo S.r.l. ha lamentato:
i) la violazione dell’art. 21- nonies della l. 241/90 e dei requisiti per il legittimo esercizio del potere di autotutela;
ii) la violazione degli artt. 3 e 10- bis della l. 241/90; la carenza istruttoria e di motivazione; la violazione dell’art. 2967 c.c. sull’onere della prova gravante in capo a G.S.E. S.p.A.;
iii) l’erronea e la falsa applicazione dell’art. 42 del d.lgs. n. 28/2011 e del d.m. 31 gennaio 2014, nonché del nuovo regolamento del 22 dicembre 2023; la violazione del principio di proporzionalità, di adeguatezza e di parità di trattamento;
iv) la violazione del termine di prescrizione decennale del diritto di credito di G.S.E. S.p.A., ai sensi dell’art. 2946 c.c.
4. Nella resistenza del GSE, il Tribunale adìto (Sezione III Ter ) ha così deciso il gravame al suo esame:
- lo ha accolto e, per l’effetto, ha annullato l’atto impugnato;
- ha compensato le spese di lite.
4.1. In particolare, il Tribunale ha ritenuto che:
- “ anche a voler considerare tale provvedimento quale espressione del potere di decadenza, per la sua adozione avrebbe dovuto comunque essere rispettata la disciplina di cui all’art. 21-novies della L. 241/1990, richiamata dall’art. 42 del D.Lgs. 28/2011 ”;
- “ Pacifica è quindi la violazione del termine ragionevole, essendo trascorsi oltre tre anni (dal 23 luglio 2021 al 18 dicembre 2024) tra l’avvio e la conclusione del procedimento di verifica, il che rende superfluo l’accertamento dell’esistenza del distinto e concorrente presupposto dell’interesse pubblico all’annullamento del primo atto (Cons Stato, sez. II, n. 7461/2024 cit.) ”;
- “ un quadro documentale completo delle informazioni rilevanti ai sensi di legge (comunicazione di fine lavori, corredo fotografico) non può essere inficiato dalla richiesta formulata in occasione di un successivo controllo e volta ad acquisire materiale probatorio ulteriore, la cui produzione non era prevista con chiarezza ai fini dell’ammissione agli incentivi ”.
5. Avverso tale pronuncia il GSE ha interposto l’appello in trattazione, notificato e depositato il 7 agosto 2025, articolando n. 2 motivi di gravame (pagine 8-23) così rubricati:
I) ERROR IN IUDICANDO . VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 29 E 34 C.P.A., DELL’ART. 42, COMMA 3 DEL D.LGS. N. 28/2011, DEGLI ARTT. 21- OCTIES E 21- NONIES DELLA LEGGE N. 241/1990, DELL’ART. 11 DEL D.M. 2014, NONCHÉ DELL’ALLEGATO N. 2, PUNTO 6 DEL “ REGOLAMENTO PER LE CLASSIFICAZIONI DELLE VIOLAZIONI E PER LA DEFINIZIONE DELLE PERCENTUALI DI DECURTAZIONI APPLICABILI NELL’AMBITO DELLE ATTIVITÀ DI CONTROLLO ”. ERRONEA VALUTAZIONE DEGLI ATTI E DEI DOCUMENTI DI CAUSA;
II) ERROR IN IUDICANDO ET IN PROCEDENDO . VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 29, 34, 39 E 64 SS. C.P.A., DELL’ART. 112 C.P.C., DEI PRINCIPI DELLA DOMANDA E DI CORRISPONDENZA TRA IL CHIESTO E IL PRONUNCIATO, DEGLI ARTT. 2697 E 2700 COD. CIV., DELL’ART. 42, COMMA 3 DEL D.LGS. N. 28/2011, DEGLI ARTT. 21- OCTIES E 21- NONIES DELLA LEGGE N. 241/1990, DELL’ART. 11 DEL D.M. 2014, NONCHÉ DELL’ALLEGATO N. 2, PUNTO 6 DEL REGOLAMENTO CONTROLLI. OMESSA E/O ERRONEA VALUTAZIONE DEGLI ATTI E DEI DOCUMENTI DI CAUSA.
5.1. Deduce l’appellante, con il primo motivo, l’ error in iudicando , in quanto il T.a.r. sarebbe incorso in errore nella parte in cui ha ricondotto il potere esercitato dal GSE, mediante il provvedimento impugnato, al paradigma dell’autotutela, ritenendo conseguentemente applicabili i presupposti di cui all’art. 21- nonies della legge n. 241/1990 anche all’ipotesi di rideterminazione (decurtazione) della tariffa incentivante. Contesta poi quanto opinato dal T.a.r. nel senso di escludere che l’art. 11, comma 3, del D.M. 31 gennaio 2014 possa costituire fondamento autonomo del potere di rideterminazione tariffaria.
5.2. Con il secondo motivo l’appellante censura la sentenza laddove il T.a.r. ha ritenuto che l’onere della prova circa la sussistenza degli elementi fondativi della decadenza o della rideterminazione tariffaria incomba sul GSE. Il T.a.r. avrebbe esaminato erroneamente gli atti e i documenti di causa non avvedendosi che difetta la prova sia della intervenuta sostituzione delle componenti (i.e. i due quadri elettrici) dell’impianto oggetto dei rilievi sollevati dal GSE alla società Apollo, sia del fatto che, alla data del 31 dicembre 2010, l’Impianto era stato installato completo dei quadri tecnici. Viene posta in evidenza la distonia tra sentenza e quadro censorio nonché quanto statuito dall’art. 2.2 della citata Procedura Operativa circa i presupposti affinché siano considerati conclusi i lavori entro il termine anzidetto del 31 dicembre 2010.
6. L’appellante ha concluso chiedendo la riforma dell’impugnata sentenza.
7. In data 12 settembre 2025 la Società Apollo S.r.l. si è costituita in giudizio con articolata memoria di controdeduzioni, al fine di resistere, concludendo per il rigetto dell’avverso gravame.
8. In data 24 dicembre 2025 parte appellata ha depositato ulteriore memoria insistendo per il rigetto dell’avverso gravame ed evidenziando, conclusivamente, che “ In assenza di un accertamento oggettivo e definitivo della violazione, il provvedimento di decurtazione tariffaria risulta fondato su mere presunzioni, in violazione dei principi di legittimo affidamento, certezza del diritto e buona amministrazione ”.
9. In data 5 gennaio 2026 il GSE ha depositato in atti memoria di replica al fine di argomentatamente insistere per l’accoglimento del gravame. Ha dedotto, tra l’altro, l’inconferenza della sentenza di questo Consiglio di Stato richiamata da controparte (sentenza n. 3499/2025) ribadendo che l’atto impugnato in prime cure esorbita dai confini dell’autotutela. Ha opposto la mancata decorrenza del termine prescrizionale, sia perché trattasi di una situazione giuridica soggettiva che può essere esercitata nel corso dell’intera durata del relativo rapporto di incentivazione sia per essere stati emessi due atti idonei a produrre il relativo effetto interruttivo. Ha, altresì, ribadito la circostanza relativa alla posteriorità della data riportata sulle targhe di alcuni quadri elettrici rispetto al termine perentorio per la conclusione dei lavori, circostanza che la Apollo non avrebbe contraddetto mediante il deposito di apposita documentazione.
10. La causa, chiamata per la discussione all’udienza del 27 gennaio 2026, è stata trattenuta in decisione. Le parti hanno al riguardo ribadito le rispettive prospettazioni, non escludendo la eventuale necessità di rimettere le questioni sollevate al vaglio dell’Adunanza plenaria stante i non univoci orientamenti giurisprudenziali sul tema sollevato.
11. L’appello, per le ragioni di cui infra , è da reputare fondato. Gli atti di causa consentono a questo Collegio di provvedere alla disamina delle deduzioni sollevate non palesandosi la prospettata eventuale necessità di richiedere l’intervento dell’Adunanza plenaria.
12. I due motivi di gravame, per il loro tenore, sono suscettibili di essere esaminati congiuntamente.
Occorre rilevare, preliminarmente, che il provvedimento impugnato in prime cure si fonda su uno specifico accertamento, da cui è risultato che i dati di targa erano successivi alla prevista soglia temporale del 31 dicembre 2010.
Conviene, a tal uopo, riportare il seguente passaggio motivazionale:
<< la Società non ha fornito, tuttavia, elementi per nuove e diverse valutazioni in ordine alla difformità riscontrata dal GSE e illustrata nella comunicazione dell’11 gennaio 2024 (prot. GSEWEB/P20240022315), relativa alle targhe dei quadri elettrici denominati:
“ Quadro Generale di Campo ”, marca “ Telmes ” e matricola 2243-00.8/10;
“ Quadro Generale I ”, marca “ Telmes ” e matricola 2246-00.2/10 ,
rilevate nel corso del sopralluogo, che recano la data di collaudo del 13 gennaio 2011, ovvero una data incompatibile con il termine perentorio per la conclusione dei lavori del 31 dicembre 2010, al cui rispetto l’art. 1 septies della Legge 129/10 subordina il riconoscimento delle tariffe incentivanti ai sensi del Decreto.
Al riguardo, la Società, nel dichiarare che i quadri elettrici in argomento sono stati installati in sostituzione di quelli originariamente presenti, non ha fornito alcuna documentazione utile a dimostrare in modo inequivocabile quanto asserito, né ad attestare il trasporto presso il sito di installazione dei quadri elettrici originari entro il termine perentorio del 31 dicembre 2010. Peraltro, si evidenzia che, non sono state nemmeno trasmesse a corredo dell’istanza di ammissione ai benefici della Legge 129/10, fotografie dei predetti quadri che avrebbero consentito di provare l’avvenuta installazione entro il suddetto termine;
- per le ragioni illustrate al precedente alinea, l’impianto in oggetto, alla data di fine lavori del 29 dicembre 2010, dichiarata all’atto della richiesta all’ammissione ai benefici di cui alla Legge 129/10 e indicata nell’asseverazione di ultimazione degli stessi, non poteva considerarsi concluso, con ciò derivandone la violazione rilevante di cui alla lettera a) dell’Allegato 1 al D.M. 31 gennaio 2014:
“ presentazione al GSE di dati non veritieri o di documenti falsi, mendaci o contraffatti, in relazione alla richiesta di incentivi, ovvero mancata presentazione di documenti indispensabili ai fini della verifica della ammissibilità agli incentivi ” >>.
Ebbene, tale articolato quadro argomentativo induce a ritenere non condivisibile quanto opinato dal T.a.r. nel senso che “ la mera presenza, rilevata a distanza di oltre dieci anni, di quadri elettrici recanti data di collaudo 2011 non equivale ad accertare la mancata ultimazione dell’impianto entro il 31 dicembre 2010. Il provvedimento di decurtazione risulta, dunque, fondato su un giudizio meramente presuntivo di “inverosimiglianza”, lesivo del principio di certezza del diritto ”. In realtà l’atto impugnato in prime cure si fonda su specifica istruttoria all’esito della quale sono state acquisite precise risultanze documentali non efficacemente contraddette da parte appellata.
Circa la rilevanza della circostanza suddescritta, vertente sulla posteriorità degli impianti installati rispetto alla prevista soglia temporale, si registra, peraltro, un preciso orientamento di questo Consiglio di Stato, che così si esprime:
<< In ogni caso a pag. 3 - 5° periodo della stessa “Procedura operativa” si prevede che ai fini del completamento di un impianto fotovoltaico “… in particolare … devono risultare installati ed elettricamente collegati i seguenti elementi … quadri elettrici … ”.
Ciò dimostra la caratterizzazione dell’elemento “ quadro elettrico ” quale componente principale (e non secondario) che doveva essere risultare installato entro la data del 31 dicembre 2010, circostanza non verificatasi nella fattispecie in esame come correttamente rilevato dal GSE nel provvedimento impugnato.
Conseguentemente, il Soggetto Responsabile oltre a dichiararlo, avrebbe dovuto dimostrare di aver installato il quadro elettrico al 31 dicembre 2010 per ritenere ultimato l’impianto a quella data.
Va, altresì, sottolineato che gli incentivi di cui all’art. 1 septies del decreto legge n. 105/2010 sono quelli di cui al D.M. 19 febbraio 2007, concessi subordinatamente all’osservanza di quanto previsto dall’art. 5 del medesimo decreto ministeriale, il cui comma 4 prevede espressamente che “ Entro sessanta giorni dalla data di entrata in esercizio dell’impianto il soggetto responsabile è tenuto a far pervenire al soggetto attuatore richiesta di concessione della pertinente tariffa incentivante, unitamente alla documentazione finale di entrata in esercizio elencata nell’allegato 4, fatte salve integrazioni definite nel provvedimento di cui all’art. 10, comma 1. Il mancato rispetto dei termini di cui al presente comma comporta la non ammissibilità alle tariffe incentivanti di cui all’art. 6 ”. L’allegato 4 del D.M. sancisce espressamente che “ La documentazione finale di progetto deve essere corredata da elaborati grafici di dettaglio e da almeno cinque fotografie su supporto informatico volte a fornire, attraverso diverse inquadrature, una visione completa dell’impianto, dei suoi particolari e del quadro di insieme in cui si inserisce e a supportare quanto dichiarato ai sensi della lettera d) della sottostante dichiarazione sostitutiva di atto notorio .”.
Sul tema della indefettibile dimostrazione fotografica della installazione del “ quadro elettrico ” entro la data del 31 dicembre 2010, questa Sezione da ultimo ha rilevato (cfr. Cons. Stato, Sez. II, 19 settembre 2025, n. 7408), con argomentazioni cui questo Collegio non ravvisa ragioni per discostarsi >> (sezione II, sentenza n. 7881 del 8 ottobre 2025).
L’appellante contesta, altresì, la sentenza impugnata laddove il T.a.r. ha escluso che l’art. 11, comma 3, del D.M. 31 gennaio 2014 possa costituire fondamento autonomo del potere di rideterminazione tariffaria.
Osserva sul punto parte appellata che “ Anche tale censura è infondata. Come chiarito dal Giudice di prime cure, l’art. 11 del D.M. 2014, preesistente alle modifiche introdotte all’art. 42 del D.Lgs. n. 28/2011 dall’art. 56 del D.L. n. 76/2020, non può essere interpretato come fonte di un potere ulteriore e svincolato dai presupposti dell’autotutela, avendo natura meramente attuativa e regolatoria degli effetti del controllo. Ne consegue la corretta applicazione del principio di gerarchia delle fonti, non potendo una disposizione regolamentare elidere il richiamo espresso ai presupposti dell’art. 21-nonies L. 241/1990 contenuto in una norma di rango primario ”.
In realtà la suscettibilità applicativa della norma non può essere utilmente contraddetta.
Come invero osservato da questo Consiglio di Stato con la richiamata pronuncia, << L’art. 42 del decreto legislativo n. 28/2011 - nella versione applicabile ai casi previsti dal Secondo Conto Energia - è infatti inequivocabile nello stabilire che il definitivo riconoscimento degli incentivi è subordinato alla verifica dei dati forniti dai soggetti responsabili che presentano istanza. La verifica è effettuata attraverso il controllo della documentazione trasmessa, nonché con controlli a campione sugli impianti. Il fondamento del provvedimento di decadenza dagli incentivi previsti dal cd. Secondo Conto Energia adottato dal GSE deve ravvisarsi, quindi, in un potere di accertamento circa la spettanza degli incentivi pubblici previsti, previa verifica di quanto dichiarato dal Soggetto Responsabile in sede procedimentale. Detto potere è immanente e di carattere doveroso, esercitabile nel corso dell’intera durata del relativo rapporto di incentivazione, in quanto intrinseco alla pendenza di una erogazione pubblica, prevista originariamente come ventennale a carico dell’erario che evidentemente non riveste natura di autotutela >>. Tale dictum risulta quindi espressivo di un preciso orientamento di questo Consiglio e dal quale non è dato decampare in questa sede.
Sostiene, altresì, parte appellata che “ Parimenti condivisibile è la valutazione del TAR circa l’irrilevanza del Regolamento Controlli GSE del dicembre 2023, qualificato come atto amministrativo generale, equiparabile a una circolare interpretativa, adottato al di fuori della procedura prevista dall’art. 42, comma 5, D.Lgs. n. 28/2011 ”.
Anche tale riflessione non risulta decisiva avuto riguardo alla effettiva riconducibilità dell’atto impugnato in prime cure nel perimetro normativo suddescritto.
Va poi rilevato, come evidenziato da parte appellante, che la Apollo - sia in sede di contradittorio sia nel presente giudizio - non ha fornito alcuna documentazione idonea a dimostrare l’avvenuta sostituzione, in una fase successiva, dei quadri elettrici contestati.
Parte appellata, nel corso della discussione orale della causa, ha rimarcato al riguardo l’insussistenza di un preciso onere probatorio, stante il notevole lasso di tempo decorso dall’esecuzione dell’intervento.
Di contro va osservato che in caso di (necessaria) sostituzione dell’impianto la società avrebbe dovuto effettuare formali e motivate comunicazioni in tal senso, che invece, come evidenziato in seno all’atto impugnato in prime cure, non trovano alcun riscontro.
13. Tanto premesso, l’appello in esame è meritevole di accoglimento con conseguente reiezione del ricorso di prime cure.
14. Sussistono nondimeno giusti motivi, stante l’assoluta peculiarità della vicenda, per compensare le spese del doppio grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto (n.r.g. 6538/2025), lo accoglie e, per l’effetto, in riforma dell’impugnata sentenza, respinge il ricorso di primo grado.
Spese del doppio grado di giudizio compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 gennaio 2026 con l’intervento dei magistrati:
GI IL NO, Presidente FF
AN TO, Consigliere, Estensore
Francesco Guarracino, Consigliere
Alessandro Enrico Basilico, Consigliere
Stefano Filippini, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AN TO | GI IL NO |
IL SEGRETARIO