Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 05/03/2026, n. 1774
TAR
Sentenza 9 luglio 2025
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CS
Accoglimento
Sentenza 5 marzo 2026

Argomenti

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  • Accolto
    Violazione art. 21-nonies L. 241/90 e requisiti per esercizio potere di autotutela

    Il TAR ha accolto il ricorso ritenendo che il GSE avesse violato il termine ragionevole per l'esercizio del potere di autotutela, essendo trascorsi oltre tre anni tra l'avvio e la conclusione del procedimento di verifica.

  • Accolto
    Violazione artt. 3 e 10-bis L. 241/90, carenza istruttoria e di motivazione, violazione art. 2967 c.c.

    Il TAR ha ritenuto che il quadro documentale completo non potesse essere inficiato da richieste successive di materiale probatorio non previsto chiaramente ai fini dell'ammissione agli incentivi.

  • Accolto
    Erronea applicazione art. 42 d.lgs. 28/2011 e d.m. 31 gennaio 2014, violazione principi proporzionalità, adeguatezza e parità di trattamento

    Il TAR ha accolto il ricorso ritenendo che il GSE avesse violato il termine ragionevole per l'esercizio del potere di autotutela.

  • Accolto
    Violazione termine prescrizione decennale art. 2946 c.c.

    Il TAR ha accolto il ricorso ritenendo che il GSE avesse violato il termine ragionevole per l'esercizio del potere di autotutela.

  • Accolto
    Error in iudicando: riconduzione del potere del GSE al potere di autotutela e applicabilità art. 21-nonies L. 241/1990

    Il Consiglio di Stato ritiene che il potere del GSE di accertare la spettanza degli incentivi sia immanente e doveroso, esercitabile nel corso dell'intera durata del rapporto di incentivazione, e non rivesta natura di autotutela.

  • Accolto
    Error in iudicando: esclusione art. 11, comma 3, D.M. 31 gennaio 2014 come fondamento autonomo del potere di rideterminazione tariffaria

    Il Consiglio di Stato afferma che il potere di accertamento del GSE è immanente e non di autotutela, e che la norma di rango primario (art. 42 D.Lgs. 28/2011) prevale sulla disposizione regolamentare.

  • Accolto
    Error in iudicando et in procedendo: errata valutazione degli atti e dei documenti di causa sull'onere della prova

    Il Consiglio di Stato ritiene che l'accertamento del GSE sui dati di targa dei quadri elettrici, successivi al termine previsto, sia fondato su specifica istruttoria e non sia stato efficacemente contraddetto dalla società appellata. Sottolinea la necessità di dimostrare l'installazione entro il termine, anche tramite documentazione fotografica.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 05/03/2026, n. 1774
    Giurisdizione : Consiglio di Stato
    Numero : 1774
    Data del deposito : 5 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

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