Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 07/01/2025, n. 22 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 22 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce - Sezione Seconda Civile - composta dai magistrati:
1) Dott.ssa Cinzia MONDATORE - Presidente
2) Dott. Gianluca FIORELLA - Giudice rel.
3) Dott.ssa Agnese DI BATTISTA - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 8440 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2023,
TRA
(c.f.: ), rappresentata e difesa, dall'avv. Parte_1 C.F._1
Alessandro Greco, come da mandato in atti;
- RICORRENTE -
E
(c.f.: ), rappresentato e difeso dall'avv. Andrea CP_1 C.F._2
Cavalera, come da mandato in atti;
- RESISTENTE -
OGGETTO: divorzio – cessazione effetti civili.
All'udienza dell'11/11/2024 le parti hanno precisato le rispettive conclusioni come da note per la trattazione scritta ritualmente depositate, il cui contenuto deve intendersi qui integralmente richiamato e trascritto.
Al P.M. gli atti sono stati trasmessi per il rituale intervento l'11/01/2024.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 13/12/2023, ha esposto: di aver contratto Parte_1 matrimonio concordatario con in Gallipoli (LE) il 16/10/2003; che dalla loro CP_1 unione sono nate due figlie: , nata il [...] e , nata il Per_1 Persona_2
14/11/2009; che i coniugi si sono separati con decreto di omologa del Tribunale di Lecce del
9/01/2023; che i coniugi hanno sempre, da allora, vissuto separati e che non vi è alcuna possibilità di riconciliazione. Tanto premesso, ha chiesto che sia dichiarata la cessazione degli
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si è costituito, con comparsa depositata l'1/03/2024, non opponendosi alla CP_1 domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio formulata dalla ricorrente, diversamente opinando, tuttavia, sulle condizioni della stessa, come specificato in atti.
All'udienza del 5/04/2024 le parti sono giunte ad un accordo riportato nel relativo verbale d'udienza, il cui contenuto deve intendersi qui integralmente richiamato e trascritto.
Il predetto accordo è volto a regolamentare il divorzio nei seguenti termini:
a) La ricorrente rinuncia al diritto di richiedere l'assegno di mantenimento personale previsto in caso di perdita del lavoro del resistente;
b) Il resistente corrisponderà alla ricorrente, entro il giorno 20 di ogni mese, la somma di euro 230,00 per ciascuna FI, oltre al 50% delle spese straordinarie, per come individuate nel protocollo in vigore presso questo Tribunale;
c) Entrambe le parti rinunciano a eventuali crediti relativi alle spese straordinarie per le figlie sostenute in passato;
d) Restano ferme per il resto le condizioni dell'omologa (della separazione).
Le restanti condizioni della separazione indicate nel provvedimento di omologa sono le seguenti:
- affidamento condiviso delle figlie ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre;
- il sig. resterà a vivere nella casa coniugale, facendosi carico del CP_1 pagamento del mutuo e di ogni altra spesa correlata;
- la sig.ra lascerà la casa coniugale per trasferirsi in altra abitazione di Parte_1 suo gradimento;
- la sig.ra presta il consenso a far percepire l'intero assegno unico al sig. Pt_1 CP_1
, versando poi alla stessa il 50%;
[...]
- le autovetture entrambe di proprietà del sig. , sono divise come segue: CP_1
a andrà TG CG251BM; a resterà TG DK318YK; Pt_1 CP_1
- prestano reciproco consenso all'espatrio;
- quanto alla FI , ormai maggiorenne, potrà stare con il padre tutte Persona_3 le volte che vorrà compatibilmente con le proprie esigenze e secondo i propri desideri;
- quanto alla FI , i coniugi propongono il seguente calendario: Persona_4
2 ◦ La piccola starà col padre tre giorni a settimana, martedì e giovedì, Persona_2 dall'uscita di scuola e sino alle 20:00;
◦ Pernotti a settimane alterne dal sabato ore 17:00 e sino alla Domenica ore 19:00;
La minore trascorrerà le festività di Natale e Pasqua col padre negli anni pari, mentre in quelli dispari con la madre;
il Capodanno con il genitore con il quale non ha trascorso il Natale. Resta inteso che, qualora ciò contrasti con i turni lavorativi assegnati al genitore col quale il figlio dovrebbe trascorrere una delle suddette festività, gli si garantirà tale diritto/dovere nella festività successiva;
◦ Negli anni pari trascorrerà la giornata del compleanno col padre e Persona_2 quella dell'onomastico con la madre;
viceversa in quelli dispari. In ogni caso trascorrerà con l'altro genitore almeno due ore che verranno concordate di volta in volta.
◦ A prescindere da quanto sopra, trascorrerà con la madre il giorno usualmente dedicato alla “Festa della mamma” e col padre quello dedicato alla “Festa del papà”.
◦ Trascorrerà inoltre col padre e con la madre i giorni dei rispettivi compleanni ed onomastici;
qualora ciò contrasti con le precedenti previsioni, occorrerà l'accordo dell'altro genitore cui il figlio sia affidato per quel giorno.
◦ Le parti si impegnano a cooperare nel superiore interesse della minore.
La causa è stata rimessa al Collegio per la decisione. Tuttavia, si è reso necessario un rinvio al fine di consentire ai difensori delle parti di depositare il ricorso per la separazione consensuale, necessario ai fini della verifica delle condizioni chieste.
Il P.M., a cui gli atti sono stati trasmessi per il rituale intervento, nulla ha opposto.
Rileva il Tribunale che sussistono, anche alla luce della documentazione prodotta dalle parti,
i presupposti per la declaratoria richiesta, con la precisazione che dall'estratto dell'atto di matrimonio risulta la trascrizione nella parte prima, così che dovrà riqualificarsi la domanda come scioglimento di matrimonio.
E' integrata, infatti, nel caso in esame, l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della l. 898/1970
(nel testo modificato dalla legge n. 55/2015), poiché, quando il ricorso è stato proposto, era stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione fra i coniugi ed era decorso il termine di legge dalla data di comparizione davanti al Presidente del Tribunale nel giudizio di separazione;
è rimasta, poi, incontestata la circostanza, espressamente dedotta in ricorso, che i coniugi non si siano mai riconciliati ovvero che abbiano comunque ripreso la convivenza. Inoltre, le concordi richieste dei coniugi e il tempo trascorso dal giudizio di
3 separazione consentono di ritenere accertato che la comunione di vita materiale e spirituale tra gli stessi sia venuta meno definitivamente e non possa più essere ricostituita.
Quanto alla regolamentazione dei rapporti tra le parti, le condizioni concordate non risultano in contrasto con i criteri di legge e risultano adeguate agli interessi delle stesse e della prole, sicché non vi è ragione per discostarsene. La regolamentazione concordata tra le parti può dunque essere posta a base della presente decisione.
L'esito concordato del giudizio, nei termini sopra specificati, giustifica la compensazione tra le parti delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, definitivamente pronunciando nel giudizio introdotto con ricorso depositato il 13/12/2023 da nei confronti di , con l'intervento del Pubblico Parte_1 CP_1
Ministero, così provvede:
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in Gallipoli (Le) il 16/10/2003 da e , trascritto nei registri dello stato civile di quel Parte_1 CP_1
Comune al n. 16, Parte I, anno 2003, alle condizioni riportate in motivazione;
2) dichiara compensate tra le parti le spese processuali;
3) manda all'ufficiale di stato civile territorialmente competente per gli adempimenti previsti dall'art. 69 D.P.R. 396/2000.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 9/12/2024.
Il Relatore La Presidente
dott. Gianluca Fiorella dott.ssa Cinzia Mondatore
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