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Sentenza 28 dicembre 2025
Sentenza 28 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 28/12/2025, n. 1867 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 1867 |
| Data del deposito : | 28 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1295/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BARI
Seconda sezione civile
Sezione Seconda CIVILE
La Corte di Appello di Bari, seconda sezione civile, composta dai seguenti magistrati: dott. AN EG Presidente rel. dott. Alberto Binetti Consigliere dott. Concetta Potito Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1295/2023 promossa da:
(avv. VIGIANO ANTONIO) Parte_1
contro
(avv. LUCIANETTI VALENTINA) Controparte_1
All'udienza del 19.12.205, sentito l'istruttore, la causa è stata riservata per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
, proprietario dell'autovettura Ford Kuga 2.0 Tdci 4WD targata DX 596 AE, ha Parte_1
convenuto in giudizio per sentirla condannare, in forza della polizza n. Controparte_1
442324065 stipulata in data 23.2.2017, al pagamento della somma complessiva di euro 12.500,00 – di cui euro 5692,40 oltre iva a titolo di costi di riparazione/sostituzione delle componenti asportate o danneggiate, oltre ai danni da fermo tecnico e decadimento meccanico del veicolo per ulteriori euro
5000,00 ed al “ristoro della copertura assicurativa non goduta” - a titolo di indennizzo per il furto parziale di alcune componenti di detto veicolo subito a Foggia in data 12.7.2017, tra le ore 19.30 e le
21.30, mentre l'autovettura era parcheggiata sulla via Silvio Pellico in corrispondenza del civico 31
Si costituiva contestando la fondatezza della domanda e chiedendone il Controparte_1
rigetto.
pagina 1 di 6 Il Tribunale di Foggia, con la sentenza n. 690/2023 pubblicata il 13.03.2023 accoglieva la domanda per quanto di ragione e, per l'effetto, condannava la società convenuta a pagare in favore dell'attore la somma di euro 1786,83 oltre interessi.
Riteneva fornita dall'attore prova sufficiente dei fatti costitutivi del diritto azionato avendo prodotto:
- la copia della polizza stipulata in data 23.2.2017 avete ad oggetto l'assicurazione del veicolo
Ford Kuga 2.0 Tdci 4WD targata DX 596 AE anche per l'evento furto totale o parziale;
- la denuncia di furto presentata dal presso la Questura di Foggia in data 13.7.2017; Parte_1
- il rapporto di intervento dell'impresa del servizio di soccorso stradale, dal quale risulta che l'autovettura è stata prelevata alle ore 21.30 del 12.7.2017 dalla via Silvio Pellico con
“l'abitacolo smontato in tutte le parti”;
- l'annotazione di servizio degli agenti della Polizia di Stato intervenuti sul luogo dell'evento su segnalazione dello stesso Parte_1
- il preventivo di spesa rilasciato dalla Concessionaria Ford, recante l'indicazione di voci di spesa relative alle componenti asportate quali visibili nelle foto allegate.
- le risultanze della ctu che a seguito dell'ispezione del veicolo, ha osservato che gli ignoti malfattori hanno verosimilmente utilizzato la tecnica della clonazione del segnale della chiave elettronica dell'autovettura combinata con lo smontaggio della maniglia dello sportello lato guida
Quanto alla individuazione delle voci di danno indennizzabili precisava che l'indennizzabilità della perdita degli optionals e degli apparecchi audio – visivi era subordinata per i primi, se implicanti l'aumento del prezzo di listino, e per i secondi se non inclusi nella dotazione di serie, all'espressa dichiarazione in polizza con la separata indicazione del relativo valore (cfr. pag. 20 condizioni di assicurazione, lett. b).
Rilevava che, a fronte della contestazione specificamente formulata sul punto dalla compagnia assicuratrice sin dalla costituzione in giudizio, la parte attrice pur essendo onerata della prova dell'inclusione di tutte le componenti asportate nell'oggetto della garanzia assicurativa, non aveva dedotto e tantomeno dimostrato che lo stereo ed il navigatore satellitare, non dichiarati in polizza, facevano parte della dotazione di serie dell'autovettura e non implicava no un aumento del prezzo di listino.
Inoltre, ai fini della quantificazione dell'indennizzo non considerava il degrado d'uso solo nei primi cinque anni dalla data di immatricolazione del veicolo (cfr. pag. 24 condizioni di assicurazione, art. 10 voce “danno parziale”). Nel caso di specie, il veicolo era stato immatricolato nel 2009 ed il furto parziale è avvenuto oltre 5 anni dopo, nel mese di luglio del 2017.
pagina 2 di 6 Dai danni quantificati dal CTU sottraeva tutte le voci ritenute non indennizzabili e riconosceva un importo finale di euro 1786,83.
Condannava la a rimborsare alla controparte un terzo delle spese di lite, che, in detta ridotta CP_1 misura, si liquidano in € 91,00 per spese ed € 850,00 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali, con distrazione in favore del procuratore di parte attrice dichiaratosi antistatario, compensando tra le parti i restanti due terzi.
Poneva in via definitiva le spese di c.t.u. a carico delle parti in solido, con suddivisione in parti uguali nel rapporto tra le parti.
Avverso detta pronuncia ha proposto appello contestando che il Tribunale non Parte_1
aveva ritenuto indennizzabili il navigatore satellitare e lo stereo asportati dall'autovettura del in quanto ritenuti degli optionals, come tali esclusi dalla garanzia assicurativa;
il danno Parte_1
da fermo tecnico, il degrado d'uso applicato;
il piantone guida, il cambio olio, il cambio pneumatici, la riparazione della pompa dell'acqua e la riverniciatura integrale,
Contestava, altresì, la regolamentazione delle spese di CTU chiedendo che fossero poste integralmente a carico della compagnia assicuratrice.
Chiedeva la parziale riforma della sentenza di primo grado con condanna di al Controparte_2 ristoro di tutti i danni subiti dall'odierno appellante a causa del furto parziale subito dall'autovettura di proprietà, quantificati dal CTU nella misura pari ad €.16.817,82, oltre IVA, o nella CP_3
diversa somma, maggiore o minore, che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria, decurtata ovviamente della somma eventualmente già percepita dal in Parte_1
considerazione dei dettami della sentenza di primo grado;
Si costituiva eccependo l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 cpc e nel Controparte_1
merito contestandone la fondatezza.
Preliminarmente deve essere disattesa l'eccezione ex art. 342 cpc poiché l'atto di appello presenta una sufficiente indicazione delle parti cesurate della sentenza impugnata.
Nel merito l'appello non può essere accolto.
Secondo l'appellante il navigatore satellitare e lo stereo asportati dall'autovettura costituivano il corredo di serie.
Del resto, il CTU nel rispondere al seguente quesito: “All'esito, quantificare il danno subito sulla base delle specifiche condizioni di polizza, includendo solo gli elementi di serie (esclusi gli eventuali optionals non dichiarati) e riferendo dell'economicità o meno del ripristino in rapporto al valore ante-
pagina 3 di 6 sinistro del mezzo” ha inserito tra i componenti di serie asportati dall'autovettura del Parte_1
anche il navigatore satellitare e lo stereo.
Il motivo non è condivisibile.
Ed infatti, a pagina 20 delle Condizioni di Assicurazione, alla lettera b) riservata alla sezione “Furto totale e parziale con scoperto” (pag. 18 All. n. 2 del fascicolo di primo grado della deducente
Compagnia) è specificato quanto segue:
“Se compresi nel valore del veicolo sono inclusi nella garanzia:
Gli optional e gli accessori ovvero le dotazioni stabilmente fissate al veicolo fornite ed installate, con o senza maggiorazione al prezzo di listino, dalla casa costruttrice o da altre ditte in un momento successivo all'acquisto. Se i predetti optional/accessori determinano un aumento del prezzo di listino
e/o del valore veicolo devono essere dichiarati a parte con indicazione del relativo valore, pena la loro non indennizzabilità;
Gli apparecchi audio-fono-visivi:
AD INSTALLAZIONE FISSA DI SERIE: se compresi nel valore assicurato sono indennizzabili i danni da furto come sopra descritti e subiti da apparecchi audio-fono-visivi ad installazione fissa di serie quali apparecchi radio, televisori, lettori di CD/MP3/DVD, i mangianastri, i registratori, i radiotelefoni, gli impianti di antifurto satellitare e altre apparecchiature simili, installate dalla casa costruttrice senza maggiorazione del prezzo di listino.
AD INSTALLAZIONE FISSA NON DI SERIE: esclusivamente per le autovetture, la copertura assicurativa può essere anche estesa ai danni subiti da apparecchi fono-audio-visivi ad installazione fissa non di serie quali apparecchi radio, televisori, lettori di CD/MP3/DVD, mangianastri, registratori, radiotelefoni, impianti di antifurto satellitare e altre apparecchiature simili, se forniti dalla casa costruttrice con supplemento del prezzo di listino, oppure installati da altre ditte in un momento successivo all'acquisto del veicolo. Questa estensione sarà operante solo se gli apparecchi in parola siano espressamente descritti in polizza, con indicazione separata del loro valore” (cfr. all. n.
2).
La polizza sottoscritta non contiene: la indicazione che nel valore del veicolo sono compresi gli optional, gli accessori e gli apparecchi audio-fono-visivi;
pagina 4 di 6 la descrizione di eventuali optional e accessori o la indicazione a parte del valore di listino: gli optional
e accessori sarebbero stati inclusi nella garanzia solo se espressamente descritti in polizza, con indicazione separata del loro valore;
la descrizione di eventuali apparecchi audio -fono- visivi o la indicazione a parte del loro valore: gli apparecchi sarebbero stati inclusi nella garanzia solo se espressamente descritti in polizza, con indicazione separata del loro valore.
A fronte del tenore della polizza, parte appellante non ha allegato né provato che lo stereo ed il navigatore satellitare, non dichiarati in polizza, facevano parte della dotazione di serie dell'autovettura e non implicava no un aumento del prezzo di listino.
Il ha invocato, altresì, il ristoro del danno da fermo tecnico sebbene l'indennizzo di detta Parte_1
voce di danno non è stata prevista dal contratto di polizza sottoscritto.
Secondo la giurisprudenza di legittimità, è sufficiente che il danneggiato dimostri di aver sostenuto la spesa per il noleggio di un veicolo sostitutivo. Non è invece necessario che il danneggiato dimostri di aver effettivamente utilizzato il veicolo sostitutivo per tutto il periodo di fermo tecnico, o che non avesse altre possibilità di spostarsi (Cass. 7358 del 2023).
Orbene, nel caso di specie, alcuna prova in tal senso è stata fornita dal limitatosi a porre a Parte_1
fondamento del predetto danno relazione peritale del CTU , il quale ha previsto in 14 CP_3 giorni il tempo minimo per il ripristino dell'autovettura del tempo questo che non può Parte_1
non essere preso in debita considerazione per la determinazione del danno da fermo tecnico.
Si delinea una mera temporanea indisponibilità dei veicolo inidonea ad integrare la prova del danno da fermo tecnico nel senso suindicato.
Il Tribunale ha applicato un abbattimento del 30% a titolo di degrado d'uso trattandosi di un furto parziale compiuto nel luglio del 2017 su di un veicolo immatricolato nel 2009.
Ha dunque parametrato l'abbattimento a fattori cronologici su cui parte appellate non ha articolato alcuna specifica censura.
Ha contestato, infine, l'ulteriore esclusione di altre voci di danno operata dal Tribunale argomentando che il piantone guida non risulta tra le componenti asportate, stando a quanto rilevabile dalle foto allegate ed a quanto indicato dallo stesso attore nella denuncia di furto;
il cambio olio, il cambio pneumatici, la riparazione della pompa dell'acqua e la riverniciatura integrale del veicolo, secondo il
Tribunale, non potevano rientrare tra le voci di costo cui commisurare il danno indennizzabile, non essendovi alcuna prova della correlazione causale tra detti costi ed il furto parziale come in concreto pagina 5 di 6 verificatosi (smontaggio della maniglia dello sportello lato guida ed asportazione di alcuni pezzi all'interno del veicolo).
Trattasi di una motivazione completa avverso la quale alcuna specifica censura è stata sollevata dall'appellante.
L'esito del giudizio di primo grado , confermato in appello, giustifica la regolamentazione delle spese di CTU operata dal Tribunale.
L'appello va, pertanto, rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo in base al valore della causa (€
16.817,00) ai sensi del DM n. 55/2014 (valori medi con fase di trattazione dimidiata per assenza di istruttoria).
Sussistono i presupposti per il pagamento del doppio contributo unificato.
PQM
La Corte di Appello di Bari, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Foggia n. 690/2023 pubblicata Parte_1
il 13.03.2023 , così dispone: rigetta l'appello; condanna al pagamento, in favore di delle spese del Parte_1 Controparte_1
grado che liquida in € 4.888,00 oltre rsf 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte di Appello di Bari
19.12.2025
Il Presidente est.
AN EG
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BARI
Seconda sezione civile
Sezione Seconda CIVILE
La Corte di Appello di Bari, seconda sezione civile, composta dai seguenti magistrati: dott. AN EG Presidente rel. dott. Alberto Binetti Consigliere dott. Concetta Potito Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1295/2023 promossa da:
(avv. VIGIANO ANTONIO) Parte_1
contro
(avv. LUCIANETTI VALENTINA) Controparte_1
All'udienza del 19.12.205, sentito l'istruttore, la causa è stata riservata per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
, proprietario dell'autovettura Ford Kuga 2.0 Tdci 4WD targata DX 596 AE, ha Parte_1
convenuto in giudizio per sentirla condannare, in forza della polizza n. Controparte_1
442324065 stipulata in data 23.2.2017, al pagamento della somma complessiva di euro 12.500,00 – di cui euro 5692,40 oltre iva a titolo di costi di riparazione/sostituzione delle componenti asportate o danneggiate, oltre ai danni da fermo tecnico e decadimento meccanico del veicolo per ulteriori euro
5000,00 ed al “ristoro della copertura assicurativa non goduta” - a titolo di indennizzo per il furto parziale di alcune componenti di detto veicolo subito a Foggia in data 12.7.2017, tra le ore 19.30 e le
21.30, mentre l'autovettura era parcheggiata sulla via Silvio Pellico in corrispondenza del civico 31
Si costituiva contestando la fondatezza della domanda e chiedendone il Controparte_1
rigetto.
pagina 1 di 6 Il Tribunale di Foggia, con la sentenza n. 690/2023 pubblicata il 13.03.2023 accoglieva la domanda per quanto di ragione e, per l'effetto, condannava la società convenuta a pagare in favore dell'attore la somma di euro 1786,83 oltre interessi.
Riteneva fornita dall'attore prova sufficiente dei fatti costitutivi del diritto azionato avendo prodotto:
- la copia della polizza stipulata in data 23.2.2017 avete ad oggetto l'assicurazione del veicolo
Ford Kuga 2.0 Tdci 4WD targata DX 596 AE anche per l'evento furto totale o parziale;
- la denuncia di furto presentata dal presso la Questura di Foggia in data 13.7.2017; Parte_1
- il rapporto di intervento dell'impresa del servizio di soccorso stradale, dal quale risulta che l'autovettura è stata prelevata alle ore 21.30 del 12.7.2017 dalla via Silvio Pellico con
“l'abitacolo smontato in tutte le parti”;
- l'annotazione di servizio degli agenti della Polizia di Stato intervenuti sul luogo dell'evento su segnalazione dello stesso Parte_1
- il preventivo di spesa rilasciato dalla Concessionaria Ford, recante l'indicazione di voci di spesa relative alle componenti asportate quali visibili nelle foto allegate.
- le risultanze della ctu che a seguito dell'ispezione del veicolo, ha osservato che gli ignoti malfattori hanno verosimilmente utilizzato la tecnica della clonazione del segnale della chiave elettronica dell'autovettura combinata con lo smontaggio della maniglia dello sportello lato guida
Quanto alla individuazione delle voci di danno indennizzabili precisava che l'indennizzabilità della perdita degli optionals e degli apparecchi audio – visivi era subordinata per i primi, se implicanti l'aumento del prezzo di listino, e per i secondi se non inclusi nella dotazione di serie, all'espressa dichiarazione in polizza con la separata indicazione del relativo valore (cfr. pag. 20 condizioni di assicurazione, lett. b).
Rilevava che, a fronte della contestazione specificamente formulata sul punto dalla compagnia assicuratrice sin dalla costituzione in giudizio, la parte attrice pur essendo onerata della prova dell'inclusione di tutte le componenti asportate nell'oggetto della garanzia assicurativa, non aveva dedotto e tantomeno dimostrato che lo stereo ed il navigatore satellitare, non dichiarati in polizza, facevano parte della dotazione di serie dell'autovettura e non implicava no un aumento del prezzo di listino.
Inoltre, ai fini della quantificazione dell'indennizzo non considerava il degrado d'uso solo nei primi cinque anni dalla data di immatricolazione del veicolo (cfr. pag. 24 condizioni di assicurazione, art. 10 voce “danno parziale”). Nel caso di specie, il veicolo era stato immatricolato nel 2009 ed il furto parziale è avvenuto oltre 5 anni dopo, nel mese di luglio del 2017.
pagina 2 di 6 Dai danni quantificati dal CTU sottraeva tutte le voci ritenute non indennizzabili e riconosceva un importo finale di euro 1786,83.
Condannava la a rimborsare alla controparte un terzo delle spese di lite, che, in detta ridotta CP_1 misura, si liquidano in € 91,00 per spese ed € 850,00 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali, con distrazione in favore del procuratore di parte attrice dichiaratosi antistatario, compensando tra le parti i restanti due terzi.
Poneva in via definitiva le spese di c.t.u. a carico delle parti in solido, con suddivisione in parti uguali nel rapporto tra le parti.
Avverso detta pronuncia ha proposto appello contestando che il Tribunale non Parte_1
aveva ritenuto indennizzabili il navigatore satellitare e lo stereo asportati dall'autovettura del in quanto ritenuti degli optionals, come tali esclusi dalla garanzia assicurativa;
il danno Parte_1
da fermo tecnico, il degrado d'uso applicato;
il piantone guida, il cambio olio, il cambio pneumatici, la riparazione della pompa dell'acqua e la riverniciatura integrale,
Contestava, altresì, la regolamentazione delle spese di CTU chiedendo che fossero poste integralmente a carico della compagnia assicuratrice.
Chiedeva la parziale riforma della sentenza di primo grado con condanna di al Controparte_2 ristoro di tutti i danni subiti dall'odierno appellante a causa del furto parziale subito dall'autovettura di proprietà, quantificati dal CTU nella misura pari ad €.16.817,82, oltre IVA, o nella CP_3
diversa somma, maggiore o minore, che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria, decurtata ovviamente della somma eventualmente già percepita dal in Parte_1
considerazione dei dettami della sentenza di primo grado;
Si costituiva eccependo l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 cpc e nel Controparte_1
merito contestandone la fondatezza.
Preliminarmente deve essere disattesa l'eccezione ex art. 342 cpc poiché l'atto di appello presenta una sufficiente indicazione delle parti cesurate della sentenza impugnata.
Nel merito l'appello non può essere accolto.
Secondo l'appellante il navigatore satellitare e lo stereo asportati dall'autovettura costituivano il corredo di serie.
Del resto, il CTU nel rispondere al seguente quesito: “All'esito, quantificare il danno subito sulla base delle specifiche condizioni di polizza, includendo solo gli elementi di serie (esclusi gli eventuali optionals non dichiarati) e riferendo dell'economicità o meno del ripristino in rapporto al valore ante-
pagina 3 di 6 sinistro del mezzo” ha inserito tra i componenti di serie asportati dall'autovettura del Parte_1
anche il navigatore satellitare e lo stereo.
Il motivo non è condivisibile.
Ed infatti, a pagina 20 delle Condizioni di Assicurazione, alla lettera b) riservata alla sezione “Furto totale e parziale con scoperto” (pag. 18 All. n. 2 del fascicolo di primo grado della deducente
Compagnia) è specificato quanto segue:
“Se compresi nel valore del veicolo sono inclusi nella garanzia:
Gli optional e gli accessori ovvero le dotazioni stabilmente fissate al veicolo fornite ed installate, con o senza maggiorazione al prezzo di listino, dalla casa costruttrice o da altre ditte in un momento successivo all'acquisto. Se i predetti optional/accessori determinano un aumento del prezzo di listino
e/o del valore veicolo devono essere dichiarati a parte con indicazione del relativo valore, pena la loro non indennizzabilità;
Gli apparecchi audio-fono-visivi:
AD INSTALLAZIONE FISSA DI SERIE: se compresi nel valore assicurato sono indennizzabili i danni da furto come sopra descritti e subiti da apparecchi audio-fono-visivi ad installazione fissa di serie quali apparecchi radio, televisori, lettori di CD/MP3/DVD, i mangianastri, i registratori, i radiotelefoni, gli impianti di antifurto satellitare e altre apparecchiature simili, installate dalla casa costruttrice senza maggiorazione del prezzo di listino.
AD INSTALLAZIONE FISSA NON DI SERIE: esclusivamente per le autovetture, la copertura assicurativa può essere anche estesa ai danni subiti da apparecchi fono-audio-visivi ad installazione fissa non di serie quali apparecchi radio, televisori, lettori di CD/MP3/DVD, mangianastri, registratori, radiotelefoni, impianti di antifurto satellitare e altre apparecchiature simili, se forniti dalla casa costruttrice con supplemento del prezzo di listino, oppure installati da altre ditte in un momento successivo all'acquisto del veicolo. Questa estensione sarà operante solo se gli apparecchi in parola siano espressamente descritti in polizza, con indicazione separata del loro valore” (cfr. all. n.
2).
La polizza sottoscritta non contiene: la indicazione che nel valore del veicolo sono compresi gli optional, gli accessori e gli apparecchi audio-fono-visivi;
pagina 4 di 6 la descrizione di eventuali optional e accessori o la indicazione a parte del valore di listino: gli optional
e accessori sarebbero stati inclusi nella garanzia solo se espressamente descritti in polizza, con indicazione separata del loro valore;
la descrizione di eventuali apparecchi audio -fono- visivi o la indicazione a parte del loro valore: gli apparecchi sarebbero stati inclusi nella garanzia solo se espressamente descritti in polizza, con indicazione separata del loro valore.
A fronte del tenore della polizza, parte appellante non ha allegato né provato che lo stereo ed il navigatore satellitare, non dichiarati in polizza, facevano parte della dotazione di serie dell'autovettura e non implicava no un aumento del prezzo di listino.
Il ha invocato, altresì, il ristoro del danno da fermo tecnico sebbene l'indennizzo di detta Parte_1
voce di danno non è stata prevista dal contratto di polizza sottoscritto.
Secondo la giurisprudenza di legittimità, è sufficiente che il danneggiato dimostri di aver sostenuto la spesa per il noleggio di un veicolo sostitutivo. Non è invece necessario che il danneggiato dimostri di aver effettivamente utilizzato il veicolo sostitutivo per tutto il periodo di fermo tecnico, o che non avesse altre possibilità di spostarsi (Cass. 7358 del 2023).
Orbene, nel caso di specie, alcuna prova in tal senso è stata fornita dal limitatosi a porre a Parte_1
fondamento del predetto danno relazione peritale del CTU , il quale ha previsto in 14 CP_3 giorni il tempo minimo per il ripristino dell'autovettura del tempo questo che non può Parte_1
non essere preso in debita considerazione per la determinazione del danno da fermo tecnico.
Si delinea una mera temporanea indisponibilità dei veicolo inidonea ad integrare la prova del danno da fermo tecnico nel senso suindicato.
Il Tribunale ha applicato un abbattimento del 30% a titolo di degrado d'uso trattandosi di un furto parziale compiuto nel luglio del 2017 su di un veicolo immatricolato nel 2009.
Ha dunque parametrato l'abbattimento a fattori cronologici su cui parte appellate non ha articolato alcuna specifica censura.
Ha contestato, infine, l'ulteriore esclusione di altre voci di danno operata dal Tribunale argomentando che il piantone guida non risulta tra le componenti asportate, stando a quanto rilevabile dalle foto allegate ed a quanto indicato dallo stesso attore nella denuncia di furto;
il cambio olio, il cambio pneumatici, la riparazione della pompa dell'acqua e la riverniciatura integrale del veicolo, secondo il
Tribunale, non potevano rientrare tra le voci di costo cui commisurare il danno indennizzabile, non essendovi alcuna prova della correlazione causale tra detti costi ed il furto parziale come in concreto pagina 5 di 6 verificatosi (smontaggio della maniglia dello sportello lato guida ed asportazione di alcuni pezzi all'interno del veicolo).
Trattasi di una motivazione completa avverso la quale alcuna specifica censura è stata sollevata dall'appellante.
L'esito del giudizio di primo grado , confermato in appello, giustifica la regolamentazione delle spese di CTU operata dal Tribunale.
L'appello va, pertanto, rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo in base al valore della causa (€
16.817,00) ai sensi del DM n. 55/2014 (valori medi con fase di trattazione dimidiata per assenza di istruttoria).
Sussistono i presupposti per il pagamento del doppio contributo unificato.
PQM
La Corte di Appello di Bari, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Foggia n. 690/2023 pubblicata Parte_1
il 13.03.2023 , così dispone: rigetta l'appello; condanna al pagamento, in favore di delle spese del Parte_1 Controparte_1
grado che liquida in € 4.888,00 oltre rsf 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte di Appello di Bari
19.12.2025
Il Presidente est.
AN EG
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