Ordinanza cautelare 14 gennaio 2021
Sentenza 10 agosto 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. III, ordinanza cautelare 14/01/2021, n. 6 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 6 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 14/01/2021
N. 00006/2021 REG.PROV.CAU.
N. 01378/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 1378 del 2020, proposto da
-OMISSIS-, in persona dell’Amministratore di Sostegno -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Maria Luisa Tezza, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Azienda -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Maria Luisa Miazzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Regione Veneto, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Franco Botteon, Chiara Drago, Cristina Zampieri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Conferenza dei Sindaci dei Comuni Azienda -OMISSIS-, Comitato dei Sindaci dei Distretti 1 e 2 Azienda -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'avvocato Enrico Minnei, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
-OMISSIS-, Comune di -OMISSIS- non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
- della nota prot. n. 0164944 del 21.10.2020 con la quale l'-OMISSIS-determinava la compartecipazione a carico della ricorrente in “Euro 50,97 al giorno” computando l'intero “patrimonio mobiliare” ad eccezione del “borsellino annuo” (doc. a);
- della delibera n. 7 in data 30.05.2017 del Comitato dei Sindaci dei Distretti 1 e 2 dell'-OMISSIS- ad oggetto “modifica al Regolamento in materia di compartecipazione alla spesa sociale degli inserimenti in strutture e percorsi riabilitativi del Dipartimento per la -OMISSIS-, approvato con deliberazione della Conferenza n. 2 del 25/02/2016” e del detto Regolamento (doc. b-c);
- della deliberazione della Conferenza dei Sindaci n. 2 del 25/02/2016 ad oggetto approvazione del “Regolamento attuativo per la compartecipazione alla spesa sociale degli inserimenti in strutture e percorsi riabilitativi del Dipartimento per la -OMISSIS-” e del detto Regolamento (doc. d-e)
- in parte qua, della Delibera della Giunta Regionale n. 1749 del 03.10.2013 (doc. f);
- della nota prot. n. 0197344 del 15.12.2020 con la quale l'AULSS richiamava il Regolamento approvato dal Comitato dei Sindaci dei Distretti 1 e 2 con delibera n. 7/2017 (doc. g);
- nonchè di ogni altro atto presupposto e/o conseguente e comunque connesso avente ad oggetto la compartecipazione al costo del servizio fruito dalla sig.ra -OMISSIS- presso la Comunità Alloggio “-OMISSIS-” di -OMISSIS- (-OMISSIS-).
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Azienda -OMISSIS-, della Regione Veneto, della Conferenza dei Sindaci dei Comuni Azienda -OMISSIS- e del Comitato dei Sindaci dei Distretti 1 e 2 Azienda -OMISSIS-;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti impugnati, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visto l’art. 25 del decreto legge n. 137 del 2020, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 176 del 2020;
Visto l’art. 4 del decreto legge n. 28 del 2020, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 70 del 2020;
Visto l’art. 84 del decreto legge n.18 del 2020, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2020;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2021 la dott.ssa Mara Spatuzzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto che la causa, in considerazione della complessità e delicatezza delle questioni dedotte, richieda l’approfondimento proprio della fase di merito;
Ritenuto di disporre, nel bilanciamento dei contrapposti interessi, la sospensione dei soli atti di determinazione della quota di residenzialità a carico della ricorrente nella misura contestata;
Ritenuto di fissare l’udienza pubblica di trattazione alla data del 7 luglio 2021;
Ritenuto che le spese della presente fase cautelare possano essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza), accoglie l’istanza cautelare nei sensi di cui in motivazione e, per l’effetto, sospende l’efficacia degli atti indicati in motivazione.
Fissa l’udienza pubblica di trattazione alla data del 7 luglio 2021.
Compensa le spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2021 con l'intervento dei magistrati:
Alessandra Farina, Presidente
Alessio Falferi, Consigliere
Mara Spatuzzi, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Mara Spatuzzi | Alessandra Farina |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.