Art. 22.
Compiuta l'estinzione dei debiti redimibili della tabella A, e al termine dell'esercizio 1898-99, nel quale si chiudera' l'operazione sui debiti redimibili della tabella B, secondo le disposizioni contenute nell'allegato M, approvato con l' articolo 13 della legge 22 luglio 1894, n. 339 , l'avanzo che, per le disposizioni medesime, sarebbe devoluto al Tesoro dello Stato, sara', invece, destinato a diminuzione del debito pubblico, mediante corrispondente annullamento di rendita sul Gran Libro.
Non potra' quindi essere destinata a scopo diverso da quello previsto dalla legge mentovata qualsiasi parte della rendita messa a disposizione della Cassa dei depositi e prestiti per il servizio dei debiti redimibili descritti nelle tabelle citate; e la stessa rendita non potra' essere alienata se non nelle proporzioni strettamente necessarie in ogni esercizio per provvedere, nella misura dei rispettivi stanziamenti di bilancio, i fondi occorrenti per gl'interessi, i premi e l'ammortizzazione dei debiti redimibili indicati.
Compiuta l'estinzione dei debiti redimibili della tabella A, e al termine dell'esercizio 1898-99, nel quale si chiudera' l'operazione sui debiti redimibili della tabella B, secondo le disposizioni contenute nell'allegato M, approvato con l' articolo 13 della legge 22 luglio 1894, n. 339 , l'avanzo che, per le disposizioni medesime, sarebbe devoluto al Tesoro dello Stato, sara', invece, destinato a diminuzione del debito pubblico, mediante corrispondente annullamento di rendita sul Gran Libro.
Non potra' quindi essere destinata a scopo diverso da quello previsto dalla legge mentovata qualsiasi parte della rendita messa a disposizione della Cassa dei depositi e prestiti per il servizio dei debiti redimibili descritti nelle tabelle citate; e la stessa rendita non potra' essere alienata se non nelle proporzioni strettamente necessarie in ogni esercizio per provvedere, nella misura dei rispettivi stanziamenti di bilancio, i fondi occorrenti per gl'interessi, i premi e l'ammortizzazione dei debiti redimibili indicati.