CGT2
Sentenza 20 febbraio 2026
Sentenza 20 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. XIV, sentenza 20/02/2026, n. 1121 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 1121 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1121/2026
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 14, riunita in udienza il 29/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
NT UGO MARIA, Presidente e Relatore CELENTANO ROBERTO, Giudice CASTIELLO FRANCESCO, Giudice
in data 29/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4279/2024 depositato il 19/09/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Viterbo - Via Ferroni 5 (loc.pietrare) 01100 Viterbo VT
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 CF_Resistente_1 -
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 61/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado VITERBO sez. 1 e pubblicata il 16/02/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TKL01PF006492022 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TKL01PF006492022 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TKL01PF006492022 IRPEF-REDDITI LAVORO AUTONOMO 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TKL01PF006492022 IRPEF-ALTRO 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TKL01PF006492022 IVA-OPERAZIONI IMPONIBILI 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TKL01PF006492022 IVA-ALTRO 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TKL01PF006492022 IRAP 2016 ESPOSIZIONE SOMMARIA DEI FATTI L' AGENZIA DELLE ENTRATE di VITERBO impugna la sentenza n. 61del 16.02.2024 con la quale la Corte di Giustizia Tributaria di 1° Grado di Viterbo ha accolto il ricorso Resistente_1proposto dal contribuente avverso l'avviso di accertamento per Irpef, Iva e Irap relativa all'anno 2016 con il quale l'Ufficio rettificava il reddito complessivo dichiarato per l'anno d'imposta 2016, elevandolo da euro 40.875,00 a euro 49.548,00, contestando:
1. l'omessa dichiarazione di ricavi per euro 2.600,00 relativi a fatture di acquisto nn. 8/2016 e 36/2016 emesse da Infocamere per diritti ed oneri camerali;
2. l'indebita deduzione di costi per complessivi euro 6.072,72 e l'indebita detrazione IVA per euro 1.027,28, relativi a:
Associazione_1 fattura n. 298/2016 per euro 372,72 ( - pranzo domenicale);
Nominativo_1 fattura n. 78/2015 per euro 1.200,00 (collaborazione occasionale sig.ra );
fattura n. 89/2016 per euro 4.500,00 (Società_1 srl - elaborazione dati contabili). Il Giudice di primo grado accoglieva integralmente il ricorso ritenendo conformi al dettato della Risoluzione n. 203/2009 le modalità di contabilizzazione dei diritti camerali, inerente e congrua la fattura relativa alla Società_1 srl, genuina la collaborazione occasionale della sig.ra Nominativo_1, e parzialmente deducibile la spesa per l'evento aziendale. L'Agenzia delle Entrate proponeva appello articolando i seguenti motivi:
1. carenza e apparenza di motivazione in ordine all'omessa dichiarazione dei ricavi per euro
2.600,00; Società_12. erronea valutazione dell'inerenza della fattura n. 89/2016 emessa da srl;
3. carenza di motivazione sull'inerenza della fattura n. 78/2015 per collaborazione occasionale;
4. erronea qualificazione della fattura n. 298/2016 come spesa di rappresentanza deducibile. L'appellata non si è costituita. La parte conclude con la richiesta di accoglimento dell'appello e la condanna della controparte alla rifusione delle spese processuali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato.
1. il primo motivo va accolto. Dal controllo incrociato tra le fatture emesse, il registro IVA delle vendite, la dichiarazione presentata e la documentazione prodotta dal contribuente, l'Ufficio ha riscontrato che i rimborsi per diritti camerali sostenuti nel 2016, per un importo di € 2.600,00 non sono stati ricompresi nelle fatture emesse nell'anno d'imposta in contestazione. In particolare, l'analisi delle fatture prodotte dal contribuente evidenzia: descrizioni eccessivamente generiche dei rimborsi spese che non consentono di individuare con certezza a quali specifiche pratiche si riferiscano;
Rimborsi relativi ad adempimenti risalenti ad annualità antecedenti (2012, 2013, 2015), incompatibili con le fatture di acquisto Infocamere del 2016 (nn. 8 e 36);
fatture in acconto nelle quali i rimborsi descritti non vengono sottoposti a tassazione;
importi complessivi dei rimborsi esposti inferiori a quanto recuperato dall'Ufficio.
2. Il secondo motivo va accolto. L'Ufficio ha contestato la deducibilità della fattura n. 89 del 28/12/2016, emessa dalla società Società_1 srl per euro 4.500,00, avente ad oggetto “Elaborazione dati contabili nell'anno 2016”, per duplice ordine di motivi:
1. la genericità della descrizione della prestazione;
2. l'assenza dell'attività di elaborazione dati contabili tra le attività effettivamente svolte dalla società emittente. Dalla visura camerale della Società_1 srl emerge che l'attività principale è “l'attività di ingegneria civile, edile, idraulica, delle infrastrutture e degli impianti” e come attività secondaria
“tecniche di supporto agli studi di ingegneria consulting engineering, commercial engineering”. Nell'oggetto sociale, tra le ulteriori attività esercitabili, si legge: “la società per il raggiungimento dello scopo sociale potrà effettuare la prestazione di servizi di consulenza tecnica, industriale, commerciale ed aziendale, e in particolare la prestazione dei servizi collegati al settore edilizio quali i servizi di direzione tecnica, commerciale e gestionale degli impianti realizzati”. Da tale oggetto sociale non emerge in alcun modo l'attività di “elaborazione dati contabili” contestata dall'Ufficio.
2.1. Inoltre, il contribuente, oltre a produrre una fattura generica, non ha mai allegato ulteriori documenti idonei a dimostrare l'inerenza e l'esistenza della spesa, quali contratti, prospetti delle elaborazioni eseguite, ovvero la prova del relativo pagamento. Nel caso di specie, in assenza di idonea documentazione giustificativa e in presenza di una fattura generica emessa da società che statutariamente non svolge l'attività indicata nel documento, la spesa è stata legittimamente recuperata a tassazione in violazione del principio di inerenza con conseguente indetraibilità dell'IVA ai sensi dell'art. 19, D.P.R. n. 633/1972.
3. Il terzo motivo deve essere accolto. L'Ufficio ha contestato la deducibilità della ricevuta n. 78 del 16/09/2015, emessa dalla sig.ra Nominativo_1 per euro 1.200,00, avente ad oggetto una generica “Collaborazione occasionale prestata nel periodo anno 2016”. L'assegno bancario menzionato dal giudice di primo grado non risulta prodotto agli atti del giudizio di primo grado, sicché la circostanza del pagamento non risulta documentata. In ogni caso, la mera dimostrazione del pagamento non è sufficiente a provare l'inerenza del costo all'attività esercitata, requisito essenziale per la deducibilità. Il documento in contestazione presenta una descrizione assolutamente generica (“Collaborazione occasionale prestata nel periodo anno 2016”) che non consente di individuare:
la natura specifica delle prestazioni rese;
la quantità e qualità dei servizi svolti;
le modalità e i tempi di esecuzione;
la concreta destinazione alla produzione di ricavi. Nominativo_1Inoltre, dai dati presenti in Anagrafe Tributaria risulta che la sig.ra per l'anno 2016 ha prestato lavoro dipendente per 365 giorni presso la società Società_2 Srl, circostanza che rende difficile lo svolgimento di una collaborazione occasionale con il sig. Resistente_1, tanto più che la parte, non ha prodotto alcunché a dimostrazione dell'attività svolta.
4. Il quarto motivo è fondato. L'Ufficio ha contestato la deducibilità della fattura n. 298 del 05/06/2016, emessa Associazione_1dall per euro 372,72, relativa a un pranzo domenicale sul Località_1, ritenendo la spesa priva del requisito di inerenza con l'attività svolta in violazione dell'art. 54, D.P.R. n. 917/1986 e dell'art. 19, D.P.R. n. 633/1972. 4.1. L'Ufficio aveva già riconosciuto, nell'atto di accertamento, degli importi a titolo di spese di rappresentanza, sicché dovendo queste rimanere nel limite dell'1% dei compensi percepiti ai sensi dell'art. 54-septies, comma 2, TUIR, ogni ulteriore spesa sostenuta a tale titolo è indeducibile. In secondo luogo, dal processo verbale di contraddittorio del 10/10/2022, sottoscritto dal contribuente, è emerso che si trattava di un pranzo effettuato con i collaboratori di studio e i loro familiari, circostanza che esclude la qualificazione come “evento aziendale” ai fini promozionali dell'attività professionale. Località_1In terzo luogo, la spesa è stata sostenuta in una località ( ) distante dal luogo di esercizio dell'attività professionale (Canino - VT) e in un giorno festivo (domenica), elementi questi che contraddicono l'inerenza della spesa all'attività di servizi forniti da ragionieri e periti commerciali esercitata dal contribuente. Inoltre, dall'esame dello Studio di settore presentato dal contribuente per l'anno d'imposta 2016 emerge l'assenza di collaboratori, ad eccezione di un dipendente con contratto part-time. Tale elemento si pone in contrasto con quanto dichiarato dal contribuente in merito all'organizzazione di un evento aziendale che avrebbe coinvolto collaboratori e i loro familiari.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria accoglie l'appello. Le spese di lite sono a carico della parte soccombente e si liquidano, per il primo grado di giudizio, in euro 1.500,00 e, per il presente grado di giudizio, in euro 2.000,00. Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 29 gennaio 2026
IL PRESIDENTE RELATORE
GO RI TI
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 14, riunita in udienza il 29/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
NT UGO MARIA, Presidente e Relatore CELENTANO ROBERTO, Giudice CASTIELLO FRANCESCO, Giudice
in data 29/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4279/2024 depositato il 19/09/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Viterbo - Via Ferroni 5 (loc.pietrare) 01100 Viterbo VT
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 CF_Resistente_1 -
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 61/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado VITERBO sez. 1 e pubblicata il 16/02/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TKL01PF006492022 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TKL01PF006492022 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TKL01PF006492022 IRPEF-REDDITI LAVORO AUTONOMO 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TKL01PF006492022 IRPEF-ALTRO 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TKL01PF006492022 IVA-OPERAZIONI IMPONIBILI 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TKL01PF006492022 IVA-ALTRO 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TKL01PF006492022 IRAP 2016 ESPOSIZIONE SOMMARIA DEI FATTI L' AGENZIA DELLE ENTRATE di VITERBO impugna la sentenza n. 61del 16.02.2024 con la quale la Corte di Giustizia Tributaria di 1° Grado di Viterbo ha accolto il ricorso Resistente_1proposto dal contribuente avverso l'avviso di accertamento per Irpef, Iva e Irap relativa all'anno 2016 con il quale l'Ufficio rettificava il reddito complessivo dichiarato per l'anno d'imposta 2016, elevandolo da euro 40.875,00 a euro 49.548,00, contestando:
1. l'omessa dichiarazione di ricavi per euro 2.600,00 relativi a fatture di acquisto nn. 8/2016 e 36/2016 emesse da Infocamere per diritti ed oneri camerali;
2. l'indebita deduzione di costi per complessivi euro 6.072,72 e l'indebita detrazione IVA per euro 1.027,28, relativi a:
Associazione_1 fattura n. 298/2016 per euro 372,72 ( - pranzo domenicale);
Nominativo_1 fattura n. 78/2015 per euro 1.200,00 (collaborazione occasionale sig.ra );
fattura n. 89/2016 per euro 4.500,00 (Società_1 srl - elaborazione dati contabili). Il Giudice di primo grado accoglieva integralmente il ricorso ritenendo conformi al dettato della Risoluzione n. 203/2009 le modalità di contabilizzazione dei diritti camerali, inerente e congrua la fattura relativa alla Società_1 srl, genuina la collaborazione occasionale della sig.ra Nominativo_1, e parzialmente deducibile la spesa per l'evento aziendale. L'Agenzia delle Entrate proponeva appello articolando i seguenti motivi:
1. carenza e apparenza di motivazione in ordine all'omessa dichiarazione dei ricavi per euro
2.600,00; Società_12. erronea valutazione dell'inerenza della fattura n. 89/2016 emessa da srl;
3. carenza di motivazione sull'inerenza della fattura n. 78/2015 per collaborazione occasionale;
4. erronea qualificazione della fattura n. 298/2016 come spesa di rappresentanza deducibile. L'appellata non si è costituita. La parte conclude con la richiesta di accoglimento dell'appello e la condanna della controparte alla rifusione delle spese processuali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato.
1. il primo motivo va accolto. Dal controllo incrociato tra le fatture emesse, il registro IVA delle vendite, la dichiarazione presentata e la documentazione prodotta dal contribuente, l'Ufficio ha riscontrato che i rimborsi per diritti camerali sostenuti nel 2016, per un importo di € 2.600,00 non sono stati ricompresi nelle fatture emesse nell'anno d'imposta in contestazione. In particolare, l'analisi delle fatture prodotte dal contribuente evidenzia: descrizioni eccessivamente generiche dei rimborsi spese che non consentono di individuare con certezza a quali specifiche pratiche si riferiscano;
Rimborsi relativi ad adempimenti risalenti ad annualità antecedenti (2012, 2013, 2015), incompatibili con le fatture di acquisto Infocamere del 2016 (nn. 8 e 36);
fatture in acconto nelle quali i rimborsi descritti non vengono sottoposti a tassazione;
importi complessivi dei rimborsi esposti inferiori a quanto recuperato dall'Ufficio.
2. Il secondo motivo va accolto. L'Ufficio ha contestato la deducibilità della fattura n. 89 del 28/12/2016, emessa dalla società Società_1 srl per euro 4.500,00, avente ad oggetto “Elaborazione dati contabili nell'anno 2016”, per duplice ordine di motivi:
1. la genericità della descrizione della prestazione;
2. l'assenza dell'attività di elaborazione dati contabili tra le attività effettivamente svolte dalla società emittente. Dalla visura camerale della Società_1 srl emerge che l'attività principale è “l'attività di ingegneria civile, edile, idraulica, delle infrastrutture e degli impianti” e come attività secondaria
“tecniche di supporto agli studi di ingegneria consulting engineering, commercial engineering”. Nell'oggetto sociale, tra le ulteriori attività esercitabili, si legge: “la società per il raggiungimento dello scopo sociale potrà effettuare la prestazione di servizi di consulenza tecnica, industriale, commerciale ed aziendale, e in particolare la prestazione dei servizi collegati al settore edilizio quali i servizi di direzione tecnica, commerciale e gestionale degli impianti realizzati”. Da tale oggetto sociale non emerge in alcun modo l'attività di “elaborazione dati contabili” contestata dall'Ufficio.
2.1. Inoltre, il contribuente, oltre a produrre una fattura generica, non ha mai allegato ulteriori documenti idonei a dimostrare l'inerenza e l'esistenza della spesa, quali contratti, prospetti delle elaborazioni eseguite, ovvero la prova del relativo pagamento. Nel caso di specie, in assenza di idonea documentazione giustificativa e in presenza di una fattura generica emessa da società che statutariamente non svolge l'attività indicata nel documento, la spesa è stata legittimamente recuperata a tassazione in violazione del principio di inerenza con conseguente indetraibilità dell'IVA ai sensi dell'art. 19, D.P.R. n. 633/1972.
3. Il terzo motivo deve essere accolto. L'Ufficio ha contestato la deducibilità della ricevuta n. 78 del 16/09/2015, emessa dalla sig.ra Nominativo_1 per euro 1.200,00, avente ad oggetto una generica “Collaborazione occasionale prestata nel periodo anno 2016”. L'assegno bancario menzionato dal giudice di primo grado non risulta prodotto agli atti del giudizio di primo grado, sicché la circostanza del pagamento non risulta documentata. In ogni caso, la mera dimostrazione del pagamento non è sufficiente a provare l'inerenza del costo all'attività esercitata, requisito essenziale per la deducibilità. Il documento in contestazione presenta una descrizione assolutamente generica (“Collaborazione occasionale prestata nel periodo anno 2016”) che non consente di individuare:
la natura specifica delle prestazioni rese;
la quantità e qualità dei servizi svolti;
le modalità e i tempi di esecuzione;
la concreta destinazione alla produzione di ricavi. Nominativo_1Inoltre, dai dati presenti in Anagrafe Tributaria risulta che la sig.ra per l'anno 2016 ha prestato lavoro dipendente per 365 giorni presso la società Società_2 Srl, circostanza che rende difficile lo svolgimento di una collaborazione occasionale con il sig. Resistente_1, tanto più che la parte, non ha prodotto alcunché a dimostrazione dell'attività svolta.
4. Il quarto motivo è fondato. L'Ufficio ha contestato la deducibilità della fattura n. 298 del 05/06/2016, emessa Associazione_1dall per euro 372,72, relativa a un pranzo domenicale sul Località_1, ritenendo la spesa priva del requisito di inerenza con l'attività svolta in violazione dell'art. 54, D.P.R. n. 917/1986 e dell'art. 19, D.P.R. n. 633/1972. 4.1. L'Ufficio aveva già riconosciuto, nell'atto di accertamento, degli importi a titolo di spese di rappresentanza, sicché dovendo queste rimanere nel limite dell'1% dei compensi percepiti ai sensi dell'art. 54-septies, comma 2, TUIR, ogni ulteriore spesa sostenuta a tale titolo è indeducibile. In secondo luogo, dal processo verbale di contraddittorio del 10/10/2022, sottoscritto dal contribuente, è emerso che si trattava di un pranzo effettuato con i collaboratori di studio e i loro familiari, circostanza che esclude la qualificazione come “evento aziendale” ai fini promozionali dell'attività professionale. Località_1In terzo luogo, la spesa è stata sostenuta in una località ( ) distante dal luogo di esercizio dell'attività professionale (Canino - VT) e in un giorno festivo (domenica), elementi questi che contraddicono l'inerenza della spesa all'attività di servizi forniti da ragionieri e periti commerciali esercitata dal contribuente. Inoltre, dall'esame dello Studio di settore presentato dal contribuente per l'anno d'imposta 2016 emerge l'assenza di collaboratori, ad eccezione di un dipendente con contratto part-time. Tale elemento si pone in contrasto con quanto dichiarato dal contribuente in merito all'organizzazione di un evento aziendale che avrebbe coinvolto collaboratori e i loro familiari.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria accoglie l'appello. Le spese di lite sono a carico della parte soccombente e si liquidano, per il primo grado di giudizio, in euro 1.500,00 e, per il presente grado di giudizio, in euro 2.000,00. Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 29 gennaio 2026
IL PRESIDENTE RELATORE
GO RI TI