Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. XIV, sentenza 20/02/2026, n. 1121
CGT2
Sentenza 20 febbraio 2026

Argomenti

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore
  • Accolto
    Omessa dichiarazione ricavi

    Il contribuente non ha ricompreso nei ricavi i rimborsi per diritti camerali, le descrizioni dei rimborsi erano generiche, i rimborsi si riferivano ad annualità antecedenti e gli importi erano inferiori a quanto recuperato dall'Ufficio.

  • Accolto
    Indebita deduzione costi per collaborazione occasionale

    La descrizione della prestazione era generica, il contribuente non ha prodotto documentazione idonea a dimostrare l'inerenza e l'esistenza della spesa, e la collaboratrice svolgeva lavoro dipendente a tempo pieno.

  • Accolto
    Indebita deduzione costi per elaborazione dati contabili

    La descrizione della prestazione era generica, la società emittente non svolgeva l'attività indicata nella fattura secondo il proprio oggetto sociale, e il contribuente non ha prodotto documentazione idonea a dimostrare l'inerenza e l'esistenza della spesa.

  • Accolto
    Indeducibilità spesa per pranzo domenicale

    La spesa non era inerente all'attività professionale, era qualificabile come spesa di rappresentanza ma eccedeva i limiti di deducibilità, era stata sostenuta in un luogo distante e in giorno festivo, e il contribuente aveva dichiarato l'assenza di collaboratori.

  • Accolto
    Indetraibilità IVA per fattura non inerente

    La fattura per elaborazione dati contabili era generica, emessa da società non autorizzata a tale attività e priva di documentazione giustificativa, rendendo la spesa non inerente e l'IVA indetraibile.

  • Accolto
    Indetraibilità IVA per spesa non inerente

    La fattura per pranzo domenicale era priva del requisito di inerenza, non rientrava tra le spese promozionali aziendali e le circostanze del sostenimento della spesa erano incompatibili con l'attività professionale.

  • Accolto
    Indeducibilità IRAP per costi non inerenti

    Le spese per collaborazione occasionale e elaborazione dati contabili sono state ritenute non inerenti all'attività, comportando la loro indeducibilità ai fini IRAP.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. XIV, sentenza 20/02/2026, n. 1121
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio
    Numero : 1121
    Data del deposito : 20 febbraio 2026

    Testo completo