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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 21/10/2025, n. 1000 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 1000 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. N. 2640/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TRANI
AREA 3 - CONT/CONTRATTUALE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Claudio Di Giacinto ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 2640/2022 promossa da:
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Uva Parte_1 C.F._1
Pietro, giusta procura rilasciata su foglio separato trasmesso nel fascicolo telematico
-ATTORE-
E
(c.f. e p.i. ), rappresentata e Controparte_1 P.IVA_1 difesa dall'avv. Distefano Luca, giusta procura rilasciata su foglio separato trasmesso nel fascicolo telematico
-CONVENUTA-
OGGETTO: Assicurazione contro i danni
CONCLUSIONI DELLE PARTI (come da note sostitutive dell'udienza del 29.5.2025):
- Attore: “si precisano le conclusioni riportandosi a quelle formulate nei propri scritti difensivi chiedendone l'integrale accoglimento”.
- Convenuta: “- rigettare le domande spiegate nei confronti della poiché Controparte_2 infondate e/o non provate;
- in ogni caso, nell'ipotesi di accoglimento delle stesse domande avverse, contenerle nei giusti e rigorosamente provati importi ed applicare lo scoperto e/o le franchigie previste in contratto;
- con vittoria di spese e competenze di causa”.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 26.05.2022, il sig. ha convenuto Parte_1 in giudizio dinanzi codesto Tribunale la al fine di ivi sentirla Controparte_1 condannare alla corresponsione dell'indennizzo pari ad euro 10.500,00, dovuto in forza del contratto assicurativo con la stessa intercorso e in ragione del furto dell'autoveicolo di sua proprietà , targato EK 586 TY, avvenuto in Corato in data 13.05.2021, oltre Controparte_3 interessi legali e danno da svalutazione monetaria.
A fondamento della propria domanda ha dedotto, in sintesi, l'attore, che in data
13.05.2021 in Corato si era verificato il furto dell'autovettura di sua proprietà – assicurata con la compagnia convenuta - da parte da ignoti, come da verbale di denuncia orale sporto presso la locale Caserma dei Carabinieri;
che la Compagnia aveva negato l'indennizzo dovuto, corrispondente al valore del mezzo al momento del furto, nonostante le plurime richieste pervenute dall'attore.
Ha concluso, dunque, nei seguenti termini: “Piaccia al Giudice Unico del Tribunale di
Trani, rigettata ogni avversa istanza, eccezione e deduzione, previa declaratoria di maturazione del diritto dell'attore al pagamento dell'indennizzo, come meglio in narrativa specificato, condannare la stessa convenuta al pagamento in favore dello attore della somma di €.10.500,00,
o quell'altra somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi legali e danno da svalutazione monetaria. Spese di lite interamente rifuse.”.
Con comparsa del 26.9.2022 si è costituita in giudizio la convenuta
[...]
invocando il rigetto dell'avversa domanda, deducendo ed eccependo, in Controparte_1 estrema sintesi: i) l'assenza di prova degli elementi costitutivi del diritto vantato e nello specifico della verificazione dell'evento furto e della preesistenza della res assicurata nelle condizioni e nel luogo indicati;
ii) l'incongruenza tra quanto dichiarato dall'attore e quanto rilevato dal dispositivo satellitare installato sul veicolo, il quale aveva registrato come ultima localizzazione quella del
5.5.2021 alle 8:07 in Corato alla Via San Silvestro n. 38/A/int. 4 nei presi della Carrozzeria Bucci mentre, invece, il giorno 13.5.2021 non vi era stata alcuna registrazione;
iii) in ordine al quantum,
l'inesattezza di quanto richiesto dall'attore, poiché non calcolato sul reale valore commerciale del mezzo al momento del furto, pari ad euro 6.300,00, a fronte di un valore assicurato pari ad euro
6.600,00 e dovendo in ogni caso tenersi conto dello scoperto del 10% previsto dal contratto;
Ha concluso, dunque, nei seguenti termini: “Voglia il Tribunale adito, in persona del
Giudice Unico designato a norma di legge, respinta ogni contraria istanza, eccezione, deduzione
e produzione, accertati i fatti per cui è causa, - rigettare le domande spiegate nei confronti della
poiché infondate e/o non provate;
- in ogni caso, nell'ipotesi di accoglimento delle CP_1 stesse domande avverse, contenerle nei giusti e rigorosamente provati importi ed applicare lo scoperto e/o le franchigie previste in contratto;
- con vittoria di spese e competenze di causa.”.
La causa è stata istruita a mezzo di prove documentali, orali, c.t.u. e all'udienza dell'1.6.2025, tenutasi secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 190 c.p.c. ------------
La domanda attorea deve essere respinta, per le ragioni termini di seguito indicate.
1. Occorre premettere, in punto di diritto, che in materia di assicurazione contro i danni, poiché il fatto costitutivo del diritto dell'assicurato all'indennizzo consiste in un sinistro verificatosi in dipendenza di un rischio assicurato e nell'ambito spaziale e temporale in cui la garanzia opera,
è su di lui che incombe, ai sensi dell' art. 2697 c.c., l'onere di dimostrare che si è verificato un evento coperto dalla garanzia assicurativa e che esso ha causato il danno di cui si reclama l'indennizzo, nonché l'onere di provare il danno stesso, sulla scorta delle condizioni di polizza
(cfr., in tal senso, di recente, condivisibilmente, Cass. Civ., sez. VI, 03/02/2023, n. 3446; Cass.
Civ. sez. VI, 07/11/2022, n.32637; Cass. Civ. 21/12/2017, n. 30656). Inoltre, ai fini della prova del fatto costitutivo del diritto dell'assicurato all'indennizzo non è sufficiente la produzione della denuncia in sede penale, occorrendo che l'attore dia prova della verificazione del fatto illecito (v., di recente, in tal senso, Cass. Civ., sez. VI, 03/02/2023, n. 3446).
Nel caso di specie l'attore non ha dato prova dei fatti costitutivi della propria domanda.
In primo luogo, non può ritenersi attendibile la ricostruzione degli eventi così come allegata dall'attore e confermata dal teste in quanto smentita dai dati forniti dai dispositivi Tes_1 satellitari, la cui attendibilità scientifica è stata valutata in sede di consulenza tecnica d'ufficio (v. infra), e in parte contraddetta dalle dichiarazioni del teste Bucci, interrogato d'ufficio ex art. 281 ter c.p.c.-
Ad avviso dell'attore (e come confermato dal teste , il furto sarebbe avvenuto in Tes_1 data 13.5.2021, presso la carrozzeria “Bucci”, tra le ore 13:30 e le ore 17:00. Mentre l'autovettura
“una decina di giorni prima” sarebbe stata portata presso la medesima carrozzeria per un'altra riparazione al paraurti anteriore.
La dinamica del furto descritta, tuttavia, contrasta con le risultanze del dispositivo satellitare installato sull'automobile, il quale aveva rilevato che l'ultima localizzazione disponibile era datata 05.05.2021 ore 08.07, in Corato, SP 231 e che in pari data era avvenuto l'ultimo
“scarico” di dati, mentre, viceversa, alcuna posizione era stata rilevata nell'intervallo di osservazione tra le 13:40 del 13.5.2021 e le 13:40 del 14.5.2021 (ricomprendente l'arco temporale in cui l'attore ha asserito essersi verificato l'evento furto).
Ne deriva, dunque, che l'autovettura dal 5.5.2021 non risulta essersi spostata, ovvero che il furto o altra manomissione siano avvenute proprio in tale data: entrambe le circostanze risultano incompatibili con quanto dichiarato dall'attore, con conseguente difetto di prova degli elementi costitutivi della domanda. Le risultanze del satellitare, come si è accennato, sono state ritenute attendibili dal nominato ctu, il quale sul punto ha reso una relazione chiara, scevra da contraddizioni e condivisibile.
Lo stesso, in sintesi, ha rilevato “i dati forniti dai dispositivi satellitari presentano un'accuratezza tanto più spinta quanto più numerosi sono i satelliti che riescono ad agganciare.
Gli agganci e sganci con i satelliti avvengono a frequenza elevata e in maniera molto rapida. Gli eventuali “buchi” (cioè periodi in cui non ci sono agganci) sono rari e di breve durata. Di conseguenza, l'eventualità che un dispositivo non agganci nemmeno un satellite è intrinsecamente rara, già per brevi periodi;
che il dispositivo non lo faccia per molti giorni (nel caso in questione il dispositivo satellitare non avrebbe agganciato nemmeno un satellite dal 05.05.2021 al
13.05.2021) è un'eventualità solo “teorica”, con probabilità prossima allo 0%, essendo pressocché impossibile che si verifichi nella realtà”.
Sicché, se può esservi uno “scarto” in ordine all'accuratezza dei dati di posizione e di velocità (ciò che rileva, in particolare, nella valutazione delle dinamiche dei sinistri ma non dispiega conseguenze di rilievo nel caso di specie), indicati con una precisione del 90%, non è in discussione, viceversa, l'attendibilità del mancato rilievo di ulteriori spostamenti, nel senso che senza dubbio, nel caso in esame, l'autovettura in data 5.5.2021 era presso l'autocarrozzeria e da quel momento in poi non risultano ulteriori movimenti, salve attività di “disturbo” del segnale da parte di terzi (così, nello specifico, il ctu: “L'altro dato significativo riguarda l'orario dell'ultimo scarico: ore 8.07 del 05.05.2021, ossia il giorno dell'affidamento all'autocarrozzeria per il primo intervento riparatorio, testimoniato in Atti […] lo scarico è avvenuto a causa del riempimento del buffer (operazione automatica che serve a liberare spazio, cancellando dati che nel frattempo sono diventati inutili), susseguente alla circolazione del veicolo precedente alle ore 8.07 del
05.05.2021. Questo indica, ancora una volta, che il dispositivo stesse funzionando correttamente, ossia fa concludere per la validità dei dati forniti dalla convenuta Compagnia assicuratrice.
Inoltre, da quel momento, non vi sono stati altri scarichi dati: questo significa che da un certo istante di tempo, indeterminabile ma certamente successivo alle 8.07 del 05.05.2021, il dispositivo non sia stato più in grado di segnalare la propria posizione. Diversamente si sarebbero verificati altri scarichi: o per sosta prolungata oltre le 12/24 ore (infatti dalle testimonianze emerge che, dopo l'affidamento, l'auto sia rimasta in officina per “tre/quattro giorni”) oppure per effetto a) della movimentazione all'interno dell'officina per esigenze di lavorazione e b) dell'utilizzo, successivo alla riparazione, per le consuete normali esigenze di spostamento del proprietario.
L'assenza di scarichi è spiegabile in due modi, alternativi tra di loro: a) in un certo momento, indeterminabile e certamente successivo alle 8.07 del 05.05.2021, ignoti malfattori hanno “disturbato” la trasmissione dei segnali, mediante jammer, o altro apparecchio, non rilevabile dal dispositivo satellitare, pur se correttamente funzionante;
b) dopo l'ultimo scarico registrato sono avvenuti simultanei guasti del dispositivo, del sistema di autodiagnosi e del sistema di elaborazione della Centrale Operativa che si sono risolti nell'assenza di segnalazione dei dati di posizione successivi alle 08.07 del 05.05.2021; con i dati reperibili in letteratura sull'affidabilità dei dispostivi elettronici e sui tempi medi di guasto si può serenamente concludere che tale evenienza (guasti simultanei) sia realisticamente impossibile”).
Ne deriva, dunque, che non risulta credibile che l'attore abbia usato l'autovettura per giorni - cioè tra la prima riparazione presso l'autofficina Bucci e il giorno in cui sarebbe dovuta avvenire la seconda riparazione - senza che ciò risultasse dai dati raccolti dal dispositivo satellitare.
Essendo verosimile, viceversa, che proprio in data 5.5.2021 sia da individuarsi l'attività di terzi volta ad interferire con le risultanze del GPS. Interferenza che, comunque, sarebbe incompatibile con la dinamica degli eventi così come descritta dall'attore.
Per le medesime ragioni, risulta non credibile quanto riferito dal teste , Testimone_2 udito all'udienza del 13.6.2024, il quale ha dichiarato di essersi recato in Corato il giorno
13.05.2021 con l'attore, “il quale doveva lasciare l'autovettura in riparazione” ed ha altresì confermato che, in detta occasione, lo stesso aveva parcheggiato l'autovettura “nei pressi della carrozzeria Bucci lasciandola regolarmente chiusa a chiave”. La circostanza, come si è visto, è risultata smentita da quanto rilevato dal dispositivo satellitare. In virtù di tanto e giusta quanto statuito dall'art. 331 c.p.p., deve disporsi la trasmissione degli atti processuali presso la competente
Procura della Repubblica, configurandosi l'astratta commissione del reato di cui all'art. 372 cod. pen. da parte del teste Tes_1
D'altro canto, la dinamica dell'evento così come narrata dall'attore risulta smentita anche dalle dichiarazioni rese dal teste (titolare dell'autocarrozzeria “Bucci”). In Testimone_3 particolare, il suddetto teste, udito all'udienza del 13.6.2024, ha riferito che l'attore si era recato presso la propria autocarrozzeria in data 5.5.2021 per “riparare il paraurti nonché il vetro della porta anteriore destra che era difettoso” e ha poi dichiarato di non essere a conoscenza del fatto che in data 13.5.2021 (giorno del furto) il sig. avrebbe dovuto riportare l'autovettura presso Pt_1
l'autocarrozzeria per ulteriori riparazioni.
Quanto riferito contrasta con quanto dichiarato spontaneamente dall'attore alla
Compagnia assicurativa in data 23.9.2021 (v. doc. 4 fasc. convenuta); in tale dichiarazione, infatti, il afferma che, in data 13.5.2021, si era recato presso l'autocarrozzeria “per una Pt_1 riparazione al finestrino lato destro, che nell'ultimo periodo non sempre si abbassava o alzava”, riparazione, a detta del teste Bucci, già effettuata il 5.5.2021 insieme a quella relativa al paraurti. Tale dichiarazione, viceversa, risulta compatibile con le risultanze del GPS e dunque risulta credibile, anche tenendo conto della maggiore attendibilità attribuibile al teste citato su impulso d'ufficio ai sensi dell'art. 281 ter c.p.c.
In definitiva, a fronte degli elementi di prova come sopra indicati, non può dunque ritenersi comprovato il fatto costitutivo del diritto dell'attore all'indennizzo.
2. In difetto di prova dell' “an”, resta assorbita ogni discussione sul “quantum”, che pure, in assenza di condizioni di contratto e in applicazione dei principi generali (v. l'art. 1908 cod. civ.), avrebbe dovuto esser parametrato al valore di mercato del mezzo al momento del danno e dunque, al più, stante il difetto allegatorio e probatorio di parte attrice, alla somma quantificata dalla convenuta nella propria perizia di parte (euro 6.300,00). Le pregresse considerazioni, tuttavia, comportano il rigetto complessivo della domanda.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza dell'attore e sono liquidate come in dispositivo, avvalendosi dei parametri indicati nel D.M. n.55/2014 (come modificato dal DM n.
147/22), in relazione allo scaglione individuato in base al valore del procedimento (scaglione da euro 5.200,01 a euro 26.000,00) con l'applicazione dei valori medi per tutte le fasi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trani, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , nel giudizio iscritto al n. 2640/2022, così provvede: Parte_1
1. Rigetta la domanda attorea, per le ragioni di cui in parte motiva;
2. Condanna a corrispondere in favore della convenuta Parte_1 [...]
a titolo di ristoro delle spese di lite, la somma pari ad euro 5.077,00 per Controparte_1 compensi professionali al difensore, oltre r.f.s.g. al 15% e accessori ove dovuti come per legge.
3. Dispone la trasmissione degli atti alla locale Procura della Repubblica per le valutazioni di competenza ex art. 331 c.p.p. nei confronti del teste , per le ragioni dedotte in Testimone_2 motivazione.
Così deciso in Trani, il 21 ottobre 2025
Il Giudice
Dott. Claudio Di Giacinto
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TRANI
AREA 3 - CONT/CONTRATTUALE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Claudio Di Giacinto ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 2640/2022 promossa da:
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Uva Parte_1 C.F._1
Pietro, giusta procura rilasciata su foglio separato trasmesso nel fascicolo telematico
-ATTORE-
E
(c.f. e p.i. ), rappresentata e Controparte_1 P.IVA_1 difesa dall'avv. Distefano Luca, giusta procura rilasciata su foglio separato trasmesso nel fascicolo telematico
-CONVENUTA-
OGGETTO: Assicurazione contro i danni
CONCLUSIONI DELLE PARTI (come da note sostitutive dell'udienza del 29.5.2025):
- Attore: “si precisano le conclusioni riportandosi a quelle formulate nei propri scritti difensivi chiedendone l'integrale accoglimento”.
- Convenuta: “- rigettare le domande spiegate nei confronti della poiché Controparte_2 infondate e/o non provate;
- in ogni caso, nell'ipotesi di accoglimento delle stesse domande avverse, contenerle nei giusti e rigorosamente provati importi ed applicare lo scoperto e/o le franchigie previste in contratto;
- con vittoria di spese e competenze di causa”.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 26.05.2022, il sig. ha convenuto Parte_1 in giudizio dinanzi codesto Tribunale la al fine di ivi sentirla Controparte_1 condannare alla corresponsione dell'indennizzo pari ad euro 10.500,00, dovuto in forza del contratto assicurativo con la stessa intercorso e in ragione del furto dell'autoveicolo di sua proprietà , targato EK 586 TY, avvenuto in Corato in data 13.05.2021, oltre Controparte_3 interessi legali e danno da svalutazione monetaria.
A fondamento della propria domanda ha dedotto, in sintesi, l'attore, che in data
13.05.2021 in Corato si era verificato il furto dell'autovettura di sua proprietà – assicurata con la compagnia convenuta - da parte da ignoti, come da verbale di denuncia orale sporto presso la locale Caserma dei Carabinieri;
che la Compagnia aveva negato l'indennizzo dovuto, corrispondente al valore del mezzo al momento del furto, nonostante le plurime richieste pervenute dall'attore.
Ha concluso, dunque, nei seguenti termini: “Piaccia al Giudice Unico del Tribunale di
Trani, rigettata ogni avversa istanza, eccezione e deduzione, previa declaratoria di maturazione del diritto dell'attore al pagamento dell'indennizzo, come meglio in narrativa specificato, condannare la stessa convenuta al pagamento in favore dello attore della somma di €.10.500,00,
o quell'altra somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi legali e danno da svalutazione monetaria. Spese di lite interamente rifuse.”.
Con comparsa del 26.9.2022 si è costituita in giudizio la convenuta
[...]
invocando il rigetto dell'avversa domanda, deducendo ed eccependo, in Controparte_1 estrema sintesi: i) l'assenza di prova degli elementi costitutivi del diritto vantato e nello specifico della verificazione dell'evento furto e della preesistenza della res assicurata nelle condizioni e nel luogo indicati;
ii) l'incongruenza tra quanto dichiarato dall'attore e quanto rilevato dal dispositivo satellitare installato sul veicolo, il quale aveva registrato come ultima localizzazione quella del
5.5.2021 alle 8:07 in Corato alla Via San Silvestro n. 38/A/int. 4 nei presi della Carrozzeria Bucci mentre, invece, il giorno 13.5.2021 non vi era stata alcuna registrazione;
iii) in ordine al quantum,
l'inesattezza di quanto richiesto dall'attore, poiché non calcolato sul reale valore commerciale del mezzo al momento del furto, pari ad euro 6.300,00, a fronte di un valore assicurato pari ad euro
6.600,00 e dovendo in ogni caso tenersi conto dello scoperto del 10% previsto dal contratto;
Ha concluso, dunque, nei seguenti termini: “Voglia il Tribunale adito, in persona del
Giudice Unico designato a norma di legge, respinta ogni contraria istanza, eccezione, deduzione
e produzione, accertati i fatti per cui è causa, - rigettare le domande spiegate nei confronti della
poiché infondate e/o non provate;
- in ogni caso, nell'ipotesi di accoglimento delle CP_1 stesse domande avverse, contenerle nei giusti e rigorosamente provati importi ed applicare lo scoperto e/o le franchigie previste in contratto;
- con vittoria di spese e competenze di causa.”.
La causa è stata istruita a mezzo di prove documentali, orali, c.t.u. e all'udienza dell'1.6.2025, tenutasi secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 190 c.p.c. ------------
La domanda attorea deve essere respinta, per le ragioni termini di seguito indicate.
1. Occorre premettere, in punto di diritto, che in materia di assicurazione contro i danni, poiché il fatto costitutivo del diritto dell'assicurato all'indennizzo consiste in un sinistro verificatosi in dipendenza di un rischio assicurato e nell'ambito spaziale e temporale in cui la garanzia opera,
è su di lui che incombe, ai sensi dell' art. 2697 c.c., l'onere di dimostrare che si è verificato un evento coperto dalla garanzia assicurativa e che esso ha causato il danno di cui si reclama l'indennizzo, nonché l'onere di provare il danno stesso, sulla scorta delle condizioni di polizza
(cfr., in tal senso, di recente, condivisibilmente, Cass. Civ., sez. VI, 03/02/2023, n. 3446; Cass.
Civ. sez. VI, 07/11/2022, n.32637; Cass. Civ. 21/12/2017, n. 30656). Inoltre, ai fini della prova del fatto costitutivo del diritto dell'assicurato all'indennizzo non è sufficiente la produzione della denuncia in sede penale, occorrendo che l'attore dia prova della verificazione del fatto illecito (v., di recente, in tal senso, Cass. Civ., sez. VI, 03/02/2023, n. 3446).
Nel caso di specie l'attore non ha dato prova dei fatti costitutivi della propria domanda.
In primo luogo, non può ritenersi attendibile la ricostruzione degli eventi così come allegata dall'attore e confermata dal teste in quanto smentita dai dati forniti dai dispositivi Tes_1 satellitari, la cui attendibilità scientifica è stata valutata in sede di consulenza tecnica d'ufficio (v. infra), e in parte contraddetta dalle dichiarazioni del teste Bucci, interrogato d'ufficio ex art. 281 ter c.p.c.-
Ad avviso dell'attore (e come confermato dal teste , il furto sarebbe avvenuto in Tes_1 data 13.5.2021, presso la carrozzeria “Bucci”, tra le ore 13:30 e le ore 17:00. Mentre l'autovettura
“una decina di giorni prima” sarebbe stata portata presso la medesima carrozzeria per un'altra riparazione al paraurti anteriore.
La dinamica del furto descritta, tuttavia, contrasta con le risultanze del dispositivo satellitare installato sull'automobile, il quale aveva rilevato che l'ultima localizzazione disponibile era datata 05.05.2021 ore 08.07, in Corato, SP 231 e che in pari data era avvenuto l'ultimo
“scarico” di dati, mentre, viceversa, alcuna posizione era stata rilevata nell'intervallo di osservazione tra le 13:40 del 13.5.2021 e le 13:40 del 14.5.2021 (ricomprendente l'arco temporale in cui l'attore ha asserito essersi verificato l'evento furto).
Ne deriva, dunque, che l'autovettura dal 5.5.2021 non risulta essersi spostata, ovvero che il furto o altra manomissione siano avvenute proprio in tale data: entrambe le circostanze risultano incompatibili con quanto dichiarato dall'attore, con conseguente difetto di prova degli elementi costitutivi della domanda. Le risultanze del satellitare, come si è accennato, sono state ritenute attendibili dal nominato ctu, il quale sul punto ha reso una relazione chiara, scevra da contraddizioni e condivisibile.
Lo stesso, in sintesi, ha rilevato “i dati forniti dai dispositivi satellitari presentano un'accuratezza tanto più spinta quanto più numerosi sono i satelliti che riescono ad agganciare.
Gli agganci e sganci con i satelliti avvengono a frequenza elevata e in maniera molto rapida. Gli eventuali “buchi” (cioè periodi in cui non ci sono agganci) sono rari e di breve durata. Di conseguenza, l'eventualità che un dispositivo non agganci nemmeno un satellite è intrinsecamente rara, già per brevi periodi;
che il dispositivo non lo faccia per molti giorni (nel caso in questione il dispositivo satellitare non avrebbe agganciato nemmeno un satellite dal 05.05.2021 al
13.05.2021) è un'eventualità solo “teorica”, con probabilità prossima allo 0%, essendo pressocché impossibile che si verifichi nella realtà”.
Sicché, se può esservi uno “scarto” in ordine all'accuratezza dei dati di posizione e di velocità (ciò che rileva, in particolare, nella valutazione delle dinamiche dei sinistri ma non dispiega conseguenze di rilievo nel caso di specie), indicati con una precisione del 90%, non è in discussione, viceversa, l'attendibilità del mancato rilievo di ulteriori spostamenti, nel senso che senza dubbio, nel caso in esame, l'autovettura in data 5.5.2021 era presso l'autocarrozzeria e da quel momento in poi non risultano ulteriori movimenti, salve attività di “disturbo” del segnale da parte di terzi (così, nello specifico, il ctu: “L'altro dato significativo riguarda l'orario dell'ultimo scarico: ore 8.07 del 05.05.2021, ossia il giorno dell'affidamento all'autocarrozzeria per il primo intervento riparatorio, testimoniato in Atti […] lo scarico è avvenuto a causa del riempimento del buffer (operazione automatica che serve a liberare spazio, cancellando dati che nel frattempo sono diventati inutili), susseguente alla circolazione del veicolo precedente alle ore 8.07 del
05.05.2021. Questo indica, ancora una volta, che il dispositivo stesse funzionando correttamente, ossia fa concludere per la validità dei dati forniti dalla convenuta Compagnia assicuratrice.
Inoltre, da quel momento, non vi sono stati altri scarichi dati: questo significa che da un certo istante di tempo, indeterminabile ma certamente successivo alle 8.07 del 05.05.2021, il dispositivo non sia stato più in grado di segnalare la propria posizione. Diversamente si sarebbero verificati altri scarichi: o per sosta prolungata oltre le 12/24 ore (infatti dalle testimonianze emerge che, dopo l'affidamento, l'auto sia rimasta in officina per “tre/quattro giorni”) oppure per effetto a) della movimentazione all'interno dell'officina per esigenze di lavorazione e b) dell'utilizzo, successivo alla riparazione, per le consuete normali esigenze di spostamento del proprietario.
L'assenza di scarichi è spiegabile in due modi, alternativi tra di loro: a) in un certo momento, indeterminabile e certamente successivo alle 8.07 del 05.05.2021, ignoti malfattori hanno “disturbato” la trasmissione dei segnali, mediante jammer, o altro apparecchio, non rilevabile dal dispositivo satellitare, pur se correttamente funzionante;
b) dopo l'ultimo scarico registrato sono avvenuti simultanei guasti del dispositivo, del sistema di autodiagnosi e del sistema di elaborazione della Centrale Operativa che si sono risolti nell'assenza di segnalazione dei dati di posizione successivi alle 08.07 del 05.05.2021; con i dati reperibili in letteratura sull'affidabilità dei dispostivi elettronici e sui tempi medi di guasto si può serenamente concludere che tale evenienza (guasti simultanei) sia realisticamente impossibile”).
Ne deriva, dunque, che non risulta credibile che l'attore abbia usato l'autovettura per giorni - cioè tra la prima riparazione presso l'autofficina Bucci e il giorno in cui sarebbe dovuta avvenire la seconda riparazione - senza che ciò risultasse dai dati raccolti dal dispositivo satellitare.
Essendo verosimile, viceversa, che proprio in data 5.5.2021 sia da individuarsi l'attività di terzi volta ad interferire con le risultanze del GPS. Interferenza che, comunque, sarebbe incompatibile con la dinamica degli eventi così come descritta dall'attore.
Per le medesime ragioni, risulta non credibile quanto riferito dal teste , Testimone_2 udito all'udienza del 13.6.2024, il quale ha dichiarato di essersi recato in Corato il giorno
13.05.2021 con l'attore, “il quale doveva lasciare l'autovettura in riparazione” ed ha altresì confermato che, in detta occasione, lo stesso aveva parcheggiato l'autovettura “nei pressi della carrozzeria Bucci lasciandola regolarmente chiusa a chiave”. La circostanza, come si è visto, è risultata smentita da quanto rilevato dal dispositivo satellitare. In virtù di tanto e giusta quanto statuito dall'art. 331 c.p.p., deve disporsi la trasmissione degli atti processuali presso la competente
Procura della Repubblica, configurandosi l'astratta commissione del reato di cui all'art. 372 cod. pen. da parte del teste Tes_1
D'altro canto, la dinamica dell'evento così come narrata dall'attore risulta smentita anche dalle dichiarazioni rese dal teste (titolare dell'autocarrozzeria “Bucci”). In Testimone_3 particolare, il suddetto teste, udito all'udienza del 13.6.2024, ha riferito che l'attore si era recato presso la propria autocarrozzeria in data 5.5.2021 per “riparare il paraurti nonché il vetro della porta anteriore destra che era difettoso” e ha poi dichiarato di non essere a conoscenza del fatto che in data 13.5.2021 (giorno del furto) il sig. avrebbe dovuto riportare l'autovettura presso Pt_1
l'autocarrozzeria per ulteriori riparazioni.
Quanto riferito contrasta con quanto dichiarato spontaneamente dall'attore alla
Compagnia assicurativa in data 23.9.2021 (v. doc. 4 fasc. convenuta); in tale dichiarazione, infatti, il afferma che, in data 13.5.2021, si era recato presso l'autocarrozzeria “per una Pt_1 riparazione al finestrino lato destro, che nell'ultimo periodo non sempre si abbassava o alzava”, riparazione, a detta del teste Bucci, già effettuata il 5.5.2021 insieme a quella relativa al paraurti. Tale dichiarazione, viceversa, risulta compatibile con le risultanze del GPS e dunque risulta credibile, anche tenendo conto della maggiore attendibilità attribuibile al teste citato su impulso d'ufficio ai sensi dell'art. 281 ter c.p.c.
In definitiva, a fronte degli elementi di prova come sopra indicati, non può dunque ritenersi comprovato il fatto costitutivo del diritto dell'attore all'indennizzo.
2. In difetto di prova dell' “an”, resta assorbita ogni discussione sul “quantum”, che pure, in assenza di condizioni di contratto e in applicazione dei principi generali (v. l'art. 1908 cod. civ.), avrebbe dovuto esser parametrato al valore di mercato del mezzo al momento del danno e dunque, al più, stante il difetto allegatorio e probatorio di parte attrice, alla somma quantificata dalla convenuta nella propria perizia di parte (euro 6.300,00). Le pregresse considerazioni, tuttavia, comportano il rigetto complessivo della domanda.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza dell'attore e sono liquidate come in dispositivo, avvalendosi dei parametri indicati nel D.M. n.55/2014 (come modificato dal DM n.
147/22), in relazione allo scaglione individuato in base al valore del procedimento (scaglione da euro 5.200,01 a euro 26.000,00) con l'applicazione dei valori medi per tutte le fasi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trani, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , nel giudizio iscritto al n. 2640/2022, così provvede: Parte_1
1. Rigetta la domanda attorea, per le ragioni di cui in parte motiva;
2. Condanna a corrispondere in favore della convenuta Parte_1 [...]
a titolo di ristoro delle spese di lite, la somma pari ad euro 5.077,00 per Controparte_1 compensi professionali al difensore, oltre r.f.s.g. al 15% e accessori ove dovuti come per legge.
3. Dispone la trasmissione degli atti alla locale Procura della Repubblica per le valutazioni di competenza ex art. 331 c.p.p. nei confronti del teste , per le ragioni dedotte in Testimone_2 motivazione.
Così deciso in Trani, il 21 ottobre 2025
Il Giudice
Dott. Claudio Di Giacinto